DIRITTO DEL LAVORO – Indennità di accompagnamento – Rilevanza – Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita – Impossibilità di compiere un solo atto – Requisiti specifici. (Mass. a cura di Pa. Co.)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Agosto 2026
Numero: 24402
Data di udienza: 10 Luglio 2026
Presidente: MARCHESE
Estensore: MIMMO
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Indennità di accompagnamento – Rilevanza – Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita – Impossibilità di compiere un solo atto – Requisiti specifici. (Mass. a cura di Pa. Co.)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ LAVORO, 3 Agosto 2026 (ud. 10/07/2026), Ordinanza n. 24402
DIRITTO DEL LAVORO – Indennità di accompagnamento – Rilevanza – Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita – Impossibilità di compiere un solo atto – Requisiti specifici.
Ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento viene in rilievo l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell’assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità – per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) – d’intendere il significato, la portata, la necessità e l’importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno; pertanto, per il riconoscimento dell’indennità ex art. 1 della L. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l’impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell’inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili
(Accoglie con rinvio il ricorso promosso avverso la sentenza della TRIBUNALE di COSENZA n. 280/2023) Pres. MARCHESE, Rel. MIMMO
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ LAVORO, 3 Agosto 2026 (ud. 10/07/2026), Ordinanza n. 24402SENTENZA
06REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20685-2023 proposto da:
A.A., B.B., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.C., rappresentati e difesi dall’avvocato MANFREDO PIAZZA;
-ricorrenti-
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
-intimato-
avverso la sentenza n. 614/2023 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 05/04/2023 R.G.N. 280/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale di Cosenza, adito in sede di opposizione ad accertamento tecnico promossa dagli odierni ricorrenti per far accertare il requisito sanitario necessario all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento in favore del figlio minore, non disponeva nuova consulenza tecnica richiamando quella svolta in sede di istruzione preventiva, e rigettava la domanda. Secondo il Tribunale, il ricorso in opposizione “si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell’accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall’ausiliare”.
2. Per la cassazione della sentenza ricorrono B.B. e A.A., in qualità di genitori di C.C., con due motivi.
3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 18 del 1980 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); il Tribunale di Cosenza, secondo i ricorrenti, ha erroneamente disconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini del diritto del figlio minore a percepire l’indennità di accompagnamento, a fronte dell’accertata necessità di un aiuto permanente per il compimento di essenziali e quotidiani atti della vita, come il monitoraggio continuo dei valori della glicemia, la manutenzione degli apparecchi a ciò deputati, la somministrazione quotidiana d’insulina.
2.- Con il secondo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e violazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per non avere il Tribunale valutato il fatto che il minore, pur conducendo una vita “normale” e svolgendo tutti gli atti della vita quotidiana correlati alla sua età, vede leso il suo diritto ad avere un aiuto permanente per assumere l’insulina e autocontrollare la patologia, fino a che non sarà in grado di capire la necessità dell’atto terapeutico e farsene carico.
3.- I due motivi, riportando sostanzialmente la medesima censura ed essendo strettamente correlati, devono essere analizzati congiuntamente e sono fondati.
In sostanza, i ricorrenti contestano la circostanza che il giudice (e, dunque, il consulente alla cui valutazione il giudice si è conformato) non abbia considerato, nel ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, che il minore è tenuto, a causa della patologia diabetica, ad eseguire quotidianamente una terapia che in virtù della tenera età non è in grado di somministrarsi autonomamente.
4.- L’art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio che segue la contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella fase di istruzione preventiva, la parte debba, a pena di inammissibilità, specificare i motivi delle contestazioni.
Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che il ricorso in opposizione non indicasse specifici e precisi elementi tali da infirmare le conclusioni del CTU, risolvendosi in una censura del tutto generica.
Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia confermato la valutazione già espressa dal CTU officiato in sede sommaria, reputando, di fatto, inammissibili i rilievi critici avanzati con il ricorso in opposizione.
5.- Come affermato da questa Corte (Cass. n. 7264/2025 e, in senso conforme, Cass. n. 1335/2026), seppure nel giudizio instaurato ai sensi del sesto comma dell’art. 445-bis c.p.c. il Tribunale non debba necessariamente procedere al rinnovo della perizia, ben potendo egli stesso, in quanto peritus peritorum, farsi carico di confutare i rilievi critici avanzati con il ricorso in opposizione, non può, viceversa, esimersi dal confronto con rilievi critici del ricorso in opposizione, purché sussistenti, anche qualora consistano in un mero dissenso diagnostico.
In particolare, si è evidenziato che la nozione di “dissenso diagnostico” è stata elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte per individuare il confine tra una doglianza concernente la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l’omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, reputata ammissibile in sede di legittimità in quanto inficiante il procedimento logico-formale della decisione di merito, e una doglianza che si appunti sulla mera valutazione medica delle patologie riscontrate, ritenuta invece inammissibile per il suo risolversi in una critica del convincimento del giudice di merito (così, in termini, Cass. n. 530 del 1998, cui hanno dato continuità innumerevoli successive conformi).
6.- Pertanto, l’inammissibilità di una censura che costituisca mero dissenso diagnostico può derivare esclusivamente dalla peculiare struttura del processo di legittimità, nel quale non possono trovare ingresso le vicende del fatto; altrettanto non può ovviamente dirsi del giudizio di merito, che è all’opposto deputato all’apprezzamento dei fatti per cui è causa.
Il Tribunale, dunque, nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma sesto, c.p.c., può esimersi dall’esaminare le censure solo nell’ipotesi in cui tali censure risultino generiche in quanto prive del requisito della specificità.
In senso opposto, una volta che le censure siano motivate, resta irrilevante che tali critiche evidenzino affermazioni scientificamente errate o deficienze diagnostiche o mere difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, atteso che il giudice dell’opposizione è chiamato a misurarsi con tutte, restando nella sua discrezionalità insindacabile soltanto la decisione se procedere o meno alla rinnovazione della CTU.
7.- Nella fattispecie in esame, le censure alla CTU espletata nel corso dell’accertamento tecnico preventivo, come riportate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, risultavano sufficientemente specifiche (riguardando la sfera di operatività della norma, che secondo i ricorrenti dovrebbe includere la somministrazione di terapie salvavita), per cui il Tribunale le avrebbe dovute analizzare, eventualmente anche provvedendo al rinnovo della CTU o avvalendosi del medesimo professionista autore della precedente consulenza, chiedendogli di fornire chiarimenti o integrazioni.
8.- Per di più, si deve evidenziare che proprio in riferimento ad una fattispecie del tutto identica, nella quale il giudice aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente – una bambina affetta da diabete e bisognosa dell’assistenza del genitore per l’essenziale atto quotidiano della somministrazione dell’insulina – conduceva “una vita normale compatibile con la sua età”, questa Corte ha affermato che ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento viene in rilievo l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell’assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità – per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) – d’intendere il significato, la portata, la necessità e l’importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno; pertanto, per il riconoscimento dell’indennità ex art. 1 della L. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l’impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell’inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili (Cass. n. 7032/2023, nello stesso senso vedi Cass. n. 20121/2026).
9.- Sarebbe stato, pertanto, in presenza di una specifica contestazione, onere del giudice valutare l’incidenza della terapia insulinica in concreto somministrata al minore sul suo grado di autonomia, con particolare riferimento alla verifica se l’assistenza richiesta ai genitori si presenti diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età (Cass. n. 2258/2014).
10.- Non essendosi il Tribunale attenuto a tali principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cosenza in persona di diverso giudice per i conseguenti accertamenti e anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
11.- Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003 si dispone che, in caso di riproduzione, utilizzazione o diffusione di questo provvedimento in qualsiasi forma, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del minore, venendo in considerazione dati di natura personale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza in diversa composizione.
Dispone che in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e del minore.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 10 luglio 2026.





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