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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1467 | Data di udienza: 22 Luglio 2026

APPALTI – Costi della manodopera – Ribasso – Clausola sociale – Personale oggetto di riassorbimento – Neessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2026
Numero: 1467
Data di udienza: 22 Luglio 2026
Presidente: Mezzacapo
Estensore: Saporito


Premassima

APPALTI – Costi della manodopera – Ribasso – Clausola sociale – Personale oggetto di riassorbimento – Neessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità – Inconfigurabilità.



Massima

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 31 luglio 2026, n. 1467

APPALTI – Costi della manodopera – Ribasso.

I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso percentuale offerto dai concorrenti per definire l’importo contrattuale (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 447)

APPALTI – Clausola sociale – Personale oggetto di riassorbimento – Neessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità – Inconfigurabilità.

L’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto: è escluso, pertanto, che la clausola sociale implichi la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444).

Pres. Mezzacapo, Est. Saporito – S. s.p.a. (avv. Della Rocca) c. Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele” (avv. Caliendo)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 31 luglio 2026, n. 1467

SENTENZA

Pubblicato il 31/07/2026
N. 01467/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00187/2026 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2026, proposto da
So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B757F8CF08, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino 8;

contro

Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Labconsulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della Determinazione della Comunità Montana “Tanagro -Alto e Medio Sele” reg. gen. n. 685 del 2.12.2025, avente a oggetto “Concessione del Comune di Camerota (SA): “procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva dell’IMU, TARI, CUP nonché riscossione coattiva di tutte le entrate dell’Ente comprese le sanzioni al CDS” CIG: B757F8CF08 -DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE”;

– di tutti i Verbali di gara, nessuno eccettuato e/o escluso, e così, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, del: Verbale n. 1 del 8.08.2025; Verbale n. 2 del 14.08.2025; Verbale n. 3 del 19.08.2025; Verbale n.4 del 5.09.2025; Verbale n.5 del 6.09.2025; Verbale n. 6 del 10.09.2025; Verbale n.7 del 23.09.2025; Verbalen. 8 del 13.10.2025;

– della nota della Comunità Montana “Tanagro -Alto e Medio Sele”, a firma del RUP Avv. Maria Grazia Di Geronimo, del 15.09.2025;

– della nota della Comunità Montana “Tanagro -Alto e Medio Sele”, a firma del RUP Avv. Maria Grazia Di Geronimo, del 2.10.2025;

– ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, del bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, e di tutti gli allegati alla documentazione di gara;

– di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupposto e/o conseguente e/o connesso a quelli impugnati, anche se al momento non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Labconsulenze S.r.l. e di Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2026 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando di gara pubblicato in data 19 giugno 2025 la Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele” ha indetto, per conto del Comune di Camerota, una procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali (IMU, TARI, CUP e sanzioni CdS), per un valore complessivo di € 1.455.000,00 oltre IVA per l’intera durata quinquennale, ivi inclusi i costi della manodopera, stimati in € 433.583,10.

All’esito della gara la società So.G.E.T. S.p.A., odierna ricorrente, risultava seconda classificata, con 89,230 punti (di cui 80,00 per l’offerta tecnica e 9,23 per l’offerta economica); prima graduata era Labconsulenze S.r.l., con il punteggio complessivo di 90,656 (di cui 70,656 punti per l’offerta tecnica e 20,00 punti per l’offerta economica), cui la commessa veniva aggiudicata con determina n. 685 del 2 dicembre 2025 (poi rettificata in autotutela con determina n. 695 del 4 dicembre 2025) in esito al positivo esperimento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, attivato dalla stazione appaltante in quanto l’offerta presentata, pur non risultando anormalmente bassa ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023, esponeva un costo della manodopera pari ad € 230.053,68, inferiore rispetto alla stima di gara.

2. Avverso la determinazione n. 685/2025 è insorta So.G.E.T., con atto notificato il 21 gennaio 2026 e depositato il successivo 29 gennaio, formulando, a mezzo di un motivo, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 41, 108 e 110 d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta).

3. Si sono costituiti la Comunità Montana e la controinteressata deducendo l’infondatezza del gravame. Labconsulenze ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di rettifica.

4. Con ordinanza n. 77 del 11 febbraio 2026 è stata respinta l’istanza cautelare “in difetto dell’elemento del periculum in mora, atteso che il pregiudizio paventato dalla ricorrente – in quanto di stampo prettamente economico e, come tale, riparabile per equivalente – non presenta i caratteri di gravità e irreparabilità occorrenti a giustificare la sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati”. L’ordinanza è stata confermata in appello “considerato che: a) nelle more del giudizio è stato stipulato il contratto di appalto con la prima classificata Labconsulenze; b) sempre sul piano del pregiudizio grave e irreparabile, risulta essere stata fissata la relativa udienza di merito, davanti al giudice di primo grado, in occasione della pubblica udienza del 22 luglio p.v.; c) data la natura dell’affidamento sarà sempre possibile, in caso di esito vittorioso del gravame, il risarcimento anche in forma specifica”.

5. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 22 luglio 2026 la causa è stata introitata in decisione.

6. Può prescindersi dalla disamina dell’eccezione di rito risultando il gravame infondato nel merito per quanto appresso si dirà.

7. La ricorrente deduce, in sintesi, che l’esito positivo della verifica condotta dalla stazione appaltante è viziato da difetto di istruttoria e da manifesta irragionevolezza (come comprovato anche dalla nota di contestazione prot. n. 0028685/2025 del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Ente comunale, che evidenzia macroscopiche incongruenze nell’attività di valutazione), considerato che la controinteressata – che ha esposto in offerta un costo della manodopera pari ad € 230.053,68 oltre IVA, a fronte dell’importo di € 433.583,10 riportato nel disciplinare di gara – ha fornito giustificazioni, acriticamente recepite dalla Commissione, basate su una serie di presupposti di calcolo palesemente errati, che inficiano in radice la congruità del costo del personale dichiarato, in ragione di: a) l’errata determinazione del divisore orario in 1.914 ore (in luogo di 1.810 o 1.666 ore, ex D.M. 19 maggio 2010), calcolato sottraendo dalle 2.088 ore lavorabili teoriche le sole 173,28 ore di ferie, senza considerare i permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL), pari a 72 ore, e le festività soppresse, pari a 32 ore; b) l’utilizzo di tabelle retributive non aggiornate, stante il mancato computo degli incrementi retributivi decorrenti da novembre 2025, già previsti dal rinnovo del CCNL firmato il 22 marzo; c) l’omessa considerazione degli scatti di anzianità maturati dal personale da riassorbire; d) il mancato computo dei costi del personale relativi a talune attività espressamente previste, quali la gestione del CUP e della TARI, lo staff legale, i messi notificatori, le attività di data entry (peraltro affidate ad una risorsa di livello inadeguato e per un tempo molto limitato, pari a circa 417 ore/anno).

7.1. Come anticipato, le doglianze non possono essere accolte.

7.2. Giova prendere le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di verifica di anomalia, secondo il quale:

a) la finalità della verifica è quella di evitare, da un lato, affidamenti ad offerte che nel loro complesso non appaiono suscettibili di buon esito riguardo agli interessi pubblici perseguiti e, dall’altro, comportamenti di dumping contrari al principio di libera concorrenza in un mercato regolato, senza in alcun modo pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili tecnologie e strategie imprenditoriali e senza, evidentemente, sovrapporsi alla necessità di un costante monitoraggio amministrativo e di un efficace presidio giurisdizionale della successiva fase attuativa, posto che la bontà dell’esecuzione del rapporto contrattuale – e quindi la realizzazione dell’interesse pubblico perseguito – non sono necessariamente rapportate al maggiore costo dell’offerta prescelta (Consiglio di Stato sez. III, n. 1470 del 2020);

b) nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514);

c) tale connotazione discrezionale risulta ulteriormente accentuata laddove venga in rilievo una concessione in luogo di un appalto. La giurisprudenza amministrativa ha infatti più occasioni evidenziato la sostanziale differenza di contenuto del giudizio sull’anomalia delle offerte, a seconda che si tratti di concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti, ciò in quanto “in effetti, nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria con pieno o preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica (nella specie, basata sui dati della stazione appaltante e sulla stessa esperienza professionale dell’appellata, anch’essa gestrice di servizi similari…. che lascia un margine d’incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico-discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885). In tema di concessioni dunque, la verifica di anomalia – considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita – assume connotazioni ancor più discrezionali “e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini di incertezza” (Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4108). Ciò in quanto “il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, ma anche dalle scelte dell’imprenditore in merito all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio” (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2022, n. 10567), di modo che “ciò che rileva nell’applicazione dei principi dettati in materia di verifica della sostenibilità dell’offerta formulata dall’operatore economico nella gestione di un servizio è il riscontro della rimuneratività dell’operazione economica nel suo complesso e dell’equilibrio globale del rapporto, tenuto conto delle singole componenti di costo, unitamente alla capacità gestionale del concessionario” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 maggio 2024, n. 1163);

d) il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell’azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala (Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053). La valutazione della congruità dell’offerta deve essere pertanto eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell’offerta è se quest’ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile; risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa (Consiglio di Stato, 16 maggio 2025, n. 4229);

e) quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691); in particolare, grava su colui che voglia denunciare l’anomalia dell’offerta l’onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l’esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull’utile prospettato (Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2017 n. 2228), anche considerato che al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché “non è sufficiente a rendere incongrua un’offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l’utile dichiarato” (Sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527; id. 29 maggio 2017, n. 2556);

f) per quanto concerne specificamente il costo della manodopera, il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale, a differenza del primo, non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare, sulla scorta di adeguate e documentate giustificazioni calibrate sulla peculiarità dell’assetto di impresa, una particolare organizzazione idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti, di modo che non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3418 del 2025). La demarcazione fra i due concetti si coglie nel fatto che “quello di trattamento retributivo minimo ha carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 settembre 2020, n. 1448).

7.3. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve osservarsi che le doglianze formulate non evidenziano alcuna macroscopica irragionevolezza, inattendibilità o erroneità nella valutazione espressa dall’Amministrazione.

7.4. Pur risultando infatti condivisibili alcuni dei rilievi operati, quali quelli concernenti il necessario computo degli aumenti contrattuali già deliberati (poiché la verifica di anomalia, tendendo a prevenire un vulnus di qualità e affidabilità in executivis, non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall’amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera, il cui aumento, derivante dai periodici rinnovi contrattuali, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara: cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3460; sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652), conduce alla reiezione del gravame la dirimente considerazione per cui parte ricorrente – oltre a non dedurre alcun elemento idoneo a dimostrare che l’attuale controinteressata abbia proposto un costo del lavoro effettivamente inferiore ai minimi salariali, atteso che le dedotte sottostime (peraltro non quantificate se non con riferimento alle contestazioni di cui ai punti a) e b), in relazione alle quali afferma che “si giunge al costo complessivo di € 246.036,24, applicando il divisore di ore annue pari a 1810,72 e di € 267.332,79 applicando il divisore di ore annue pari a 1.666”) sono riferite unicamente al costo medio tabellare – non dimostra (e, invero, neanche allega) l’insostenibilità complessiva dell’offerta per effetto dell’erosione dell’utile dichiarato.

7.5. Come già rammentato, infatti, il giudizio conclusivo sulle offerte anormalmente basse deve essere effettuato all’esito di una valutazione complessiva e globale della sostenibilità economica dell’offerta, di modo che le voci in perdita possono trovare compensazione in altri elementi della stessa offerta (derivanti, per esempio, dalla giustificata diminuzione altre voci di costo o dalla copertura data da accantonamenti per “spese generali” o anche dall’utile previsto dall’impresa per l’esecuzione del contratto del cui affidamento si tratta), con la conseguenza che, stante l’ampiezza dell’utile dichiarato dalla controinteressata (euro 281.036,63, come da PEF), l’eventuale sottostima potrebbe in questo trovare agevole compensazione.

7.6. Pur risultando tale considerazione dirimente e da sola sufficiente a determinare la reiezione del gravame (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666, che evidenzia che “sarebbe stato onere della ricorrente quantificare la sottostima, deducendone l’idoneità ad erodere interamente l’utile” facendone conseguire, in mancanza, il rigetto del motivo “dovendosi ritenere che gli scostamenti del costo del personale ben possano trovare compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, nelle voci dell’utile”), ad abundantiam si osserva che:

– la controinteressata ha comprovato di beneficiare di sgravi contributivi e vantaggi competitivi (decontribuzione Sud ex art. 27 d.l. 104/2020 e riduzione del tasso INAIL) idonei a abbattere il costo reale del lavoro, rendendolo inferiore rispetto a quello offerto;

– il costo previsto per il c.d. “ROL” – permessi retribuiti di cui il dipendente gode in base al CCNL di riferimento – è, per un verso, non quantificato in termini specifici dalla ricorrente, non risultando possibile stimarne l’incidenza; per altro verso, del tutto eventuale, essendo legato alla circostanza che il lavoratore non fruisca dei permessi e il datore di lavoro debba procedere alla relativa monetizzazione;

– con riferimento al personale oggetto di riassorbimento ai sensi della clausola sociale, la giurisprudenza ha evidenziato che “l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (così Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2022, n. 4539) risultando pertanto escluso che la clausola sociale implichi la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444);

– per ciò che attiene ai costi necessari per le attività indicate in ricorso, risultano convincenti le argomentazioni della controinteressata in ordine alla notevole riduzione dell’impiego di manodopera conseguibile per effetto della centralizzazione e l’automazione, mediante soluzioni informatiche, di numerosi processi (come illustrata in offerta tecnica); quanto allo Staff legale, dall’esame dell’offerta tecnica si evince che trattasi di professionalità non impiegate a servizio esclusivo della commessa per cui è causa, venendo dunque in rilievo costi indiretti che ben possono essere inclusi nelle spese generali; gli asseriti costi non computati relativi ai messi notificatori si basano su un modello tradizionale di notifica fisica, residuale nel modello organizzativo proposto dalla controinteressata, che prevede il ricorso massivo alla notifica digitale;

– la nota del Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Camerota, peraltro antecedente la rettifica, ha valore meramente interno e non risulta, ex se, idonea ad inficiare la legittimità della valutazione compiuta dalla stazione appaltante; più in generale, per quanto concerne l’esegesi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 (a mente del quale “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”) questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento secondo il quale i costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso percentuale offerto dai concorrenti per definire l’importo contrattuale (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 447, alle cui argomentazioni interamente ci si richiama), orientamento espresso anche nel parere MIT 2505/2024, espressamente richiamato nella lex specialis (cfr. disciplinare, pag. 9, ove si legge “il presente disciplinare nonché la piattaforma di gara recepiscono le indicazioni fornite con parere MIT. 2505/2024”).

8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della controinteressata e in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore della Comunità Montana, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore

Raffaele Esposito, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Anna Saporito

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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