INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Divieto di immissioni di fumi di scarico – Superamento del limite della “normale tollerabilità” – Accertamento – Cessazione delle turbative o delle molestie derivanti da immissioni – Azione diretta – Art. 844 c.c. natura reale assimilabile all’azione negatoria ex art. 949 c.c. – Decoro architettonico – Fattispecie: canna fumaria da lui realizzata sul muro comune senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione e collegata al locale interrato nel quale svolgeva l’attività di ristorazione.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2026
Numero: 22820
Data di udienza: 3 Luglio 2026
Presidente: SCARPA
Estensore: PIRARI
Premassima
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Divieto di immissioni di fumi di scarico – Superamento del limite della “normale tollerabilità” – Accertamento – Cessazione delle turbative o delle molestie derivanti da immissioni – Azione diretta – Art. 844 c.c. natura reale assimilabile all’azione negatoria ex art. 949 c.c. – Decoro architettonico – Fattispecie: canna fumaria da lui realizzata sul muro comune senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione e collegata al locale interrato nel quale svolgeva l’attività di ristorazione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 6 Luglio 2026, (ud. 03/07/2026), Ordinanza n. 22820
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Divieto di immissioni di fumi di scarico – Superamento del limite della “normale tollerabilità” – Accertamento – Cessazione delle turbative o delle molestie derivanti da immissioni – Azione diretta – Art. 844 c.c. natura reale assimilabile all’azione negatoria ex art. 949 c.c. – Decoro architettonico – Fattispecie: canna fumaria da lui realizzata sul muro comune senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione e collegata al locale interrato nel quale svolgeva l’attività di ristorazione.
L’azione diretta a fare valere il divieto di immissioni secondo il regime dell’art. 844 c.c. ha natura reale ed è assimilabile all’azione negatoria ex art. 949 c.c., poichè volta ad accertare l’inesistenza di diritti altrui lesivi o impeditivi del pieno godimento del fondo e a ottenere la cessazione delle turbative o delle molestie derivanti dalle immissioni stesse. La deduzione circa l’invasione della proprietà per effetto delle esalazioni provenienti dal fondo vicino è perciò in sé sufficiente a imporre al giudice adito di accertare se vi sia stato o meno il superamento del limite della “normale tollerabilità” e di procedere al giusto contemperamento dei contrastanti diritti, di pari natura, dei fondi vicini, con valutazione concreta e media, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell’entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali e assolute, quotidiane e civili, dell’umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell’uso (Segnalazione e massima a cura di Martina Marano)
(Riforma sentenza n. 6579/2021 – CORTE D’APPELLO DI ROM) Pres. SCARPA, Rel. PIRARI, Ric. De Angelis c. Melaragno
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 06 Luglio 2026, (ud. 03/07/2026), Ordinanza n. 22820SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 9402/2022 proposto da:
DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Franceschelli;
– ricorrente –
CONTRO
MELARAGNO, rappresentato e difeso dall’avv. Blesi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6579/2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, pronunciata il 6/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO CHE:
1. Con atto di citazione notificato il 13/04/2010, De Angelis, quale titolare di un’unità immobiliare sita nello stabile condominiale in Castel Gandolfo, via Roma n. 3, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, Melaragno perché venisse accertato e dichiarato che la canna fumaria da lui realizzata sul muro comune senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione e collegata al locale interrato nel quale svolgeva l’attività di ristorazione, oltre a ledere il decoro architettonico del fabbricato, limitava il godimento della propria unità immobiliare, in quanto non consentiva la completa apertura della finestra posta sul pianerottolo e scaricava fumi sul proprio terrazzo, e perché ne venisse disposta a rimozione. In caso di accertamento della legittimità di tale manufatto, chiese, in subordine, che venisse determinato l’importo annuo a carico del predetto da corrisponderle a titolo di indennità a far data dalla domanda per i disagi dovuti al godimento limitato del terrazzo conseguente all’immissione di fumi di scarico.
Costituitosi in giudizio, Melaragno chiese il rigetto della domanda, negando che l’attrice fosse proprietaria dell’immobile e che egli fosse titolare di licenza di pubblico esercizio senza uso di cucina.
Con sentenza n. 9/16, il Tribunale di Velletri rigettò le domande attoree. Il giudizio di gravame, instaurato dalla medesima De Angelis, si concluse, nella resistenza Di Melaragno, che propose appello incidentale, con la sentenza n. 6579/2021, pubblicata il 06/10/2021, con la quale la Corte d’appello di Roma respinse l’appello, condannando l’appellante al pagamento dalle spese del grado.
Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero, per un verso, che l’appellante non avesse contestato puntualmente la motivazione del tribunale, essendosi limitata a ribadire il proprio diritto alla tutela ex art. 844 c.c., e, per altro verso, che la canna fumaria si trovasse alla distanza di oltre tre metri dal piano di calpestio del terrazzo in uso esclusivo dell’appellante e che quest’ultima si fosse limitata a lamentare un generico disagio, ma non l’intollerabilità o la nocività delle immissioni.
Considerarono, infine, che, secondo quanto accertato dal c.t.u., non sussistessero luoghi alternativi per la collocazione della canna fumaria, essendo quello attuale adeguato a contemperare gli interessi delle parti; che l’assenza di pregiudizio rendesse insussistente il diritto a un indennizzo; e che la realizzazione della canna fumaria non richiedesse l’assenso di tutti i condomini, costituendo esercizio legittimo della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.
2. Avverso questa sentenza, De Angelis propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; Melaragno resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 844 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto generiche le doglianze sulle immissioni provenienti dalla canna fumaria e per avere escluso alternative alla sua collocazione. La ricorrente ha dedotto di avere, invece, lamentato nell’atto di appello, anche richiamando la c.t.u., la propagazione sul proprio terrazzo di odori, vapori e gas combusti, in un contesto residenziale e con pregiudizio al godimento della proprietà ai sensi dell’art. 844 c.c., mentre la Corte di merito aveva omesso di accertare concretamente l’intollerabilità delle immissioni in relazione allo stato dei luoghi e alla destinazione dell’immobile e della zona.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Quanto alla doglianza riferita all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si osserva che, nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e, dunque, anche nella specie), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo rimasto inadempiuto.
Venendo alle dedotte violazioni di legge, la sentenza impugnata affida la reiezione delle doglianze della ricorrente a due considerazioni, sostenendo, per un verso, che la motivazione del tribunale non fosse stata adeguatamente contestata, non avendo l’appellante neppure specificato le argomentazioni poste a fondamento della domanda, e, per altro verso, che la deduzione in merito al pregiudizio asseritamente subito a causa delle immissioni fosse generica, essendosi l’appellante espressa in termini di mero “disagio” dovuto al posizionamento della canna fumaria a distanza di mt. 3 dal terrazzo, piuttosto che di intolleranza delle immissioni subite.
Tralasciando la prima considerazione, che comunque è superata dalla seconda, essendo stata affrontata la questione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 844 c.c. sui quali è stata evidenziata la genericità della deduzione attorea, deve evidenziarsi che la doglianza sulla sussistenza di immissioni direttamente sul terrazzo dell’attrice fosse già in sé sufficiente per imporre ai giudici di merito un accertamento sul punto. Infatti, l’azione diretta a far valere il divieto di immissioni intollerabili ha carattere reale ed è, pertanto, assimilabile alle comuni azioni negatorie ex art. 949 c.c., siccome tendente a far dichiarare e sanzionare non soltanto l’inesistenza di vere e proprie servitù vantate sul fondo dell’attore, ma anche a far accertare, in senso più ampio, l’inesistenza di qualsiasi diritto nonché l’illegittimità di turbative o molestie in danno del fondo stesso, al fine di ottenerne la cessazione (Cass., Sez. 2, 6/3/1979, n. 1404).
La deduzione circa l’invasione della proprietà per effetto delle esalazioni provenienti dal fondo vicino è perciò in sé sufficiente a imporre al giudice adito di accertare se vi sia stato o meno il superamento del limite della “normale tollerabilità” e di procedere al giusto contemperamento dei contrastanti diritti, di pari natura, dei fondi vicini, con valutazione concreta e media, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell’entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali e assolute, quotidiane e civili, dell’umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell’uso (vedi Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1606; Cass., Sez. 2, 17/10/1967, n. 2494; Cass., 2, 24/07/1968, n. 2692).
La disposizione dell’art. 844 c.c., è, del resto, applicabile anche negli edifici in condominio nell’ipotesi in cui un condòmino, nel godimento della propria unità immobiliare o della parti comuni, dia luogo a immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condòmini, sebbene, in tale caso, la normale tollerabilità delle immissioni possa valutarsi in relazione alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari, tenuto conto delle destinazioni differenti delle diverse unità immobiliari, a un tempo ad abitazione e a esercizio commerciale, e del criterio dell’utilità sociale, cui è informato l’art. 844 cit., il quale impone di graduare le necessità delle parti in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condòmini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali, le esigenze personali di vita connesse all’abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all’esercizio di attività commerciali (Cass., Sez. 2, 15/03/1993 , n. 3090).
I giudici di merito non hanno applicato questi principi, ma si sono limitati a evidenziare l’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla distanza della canna fumaria dal terrazzo di proprietà dell’attrice, senza neppure valutare che questa non poteva considerarsi costruzione ai fini delle distanze, ma un semplice accessorio di un impianto (Cass., Sez. 2, 23/2/2012, n. 2741), e a soffermarsi con eccessivo rigore sul termine “disagio” utilizzato dall’attrice per esprimere l’intollerabilità delle immissioni subite, così evitando di svolgere gli accertamenti di cui sopra in ragione della reputata genericità della doglianza.
Da ciò consegue la fondatezza, sotto questo profilo, della censura.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito, sostenendo che il disagio fosse generico e la licenza rilasciata alla controparte prevedesse l’attività di cucina di cibi caldi, non avevano tenuto conto di quanto accertato dal c.t.u. circa la immissione di aromi, gas e vapori, dell’ubicazione della canna in zona residenziale, della necessità di accertare la tollerabilità o meno delle immissioni e dei contenuti della licenza rilasciata alla controparte, la quale riguardava soltanto la somministrazione di bevande alcoliche, buffet freddo e gelati confezionati, diversamente da quanto affermato in sentenza.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, quanto al primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/7/2026.





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