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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Animali maltrattamento custodia danni..., Diritto processuale penale, Pubblica amministrazione Numero: 27109 | Data di udienza: 12 Giugno 2026

ANIMALI – Somministrazione di cibo a colonie di gatti liberi urbani – Getto pericoloso di cose – Responsabilità per condotta mediata dell’animale – Esclusione – Criterio dell’equivalenza – Obbligo di custodia – Esclusione – Art. 672 cod. pen. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo – Tutela dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano – Competenza del sindaco pro tempore – Ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità – Inosservanza – Legalità sostanziale e formale del provvedimento – Verifiche del giudice – Fattispecie – Somministrazione alimentare a felini randagi – Art. 650 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Configurabilità del reato ex art. 674 cod. pen. – Pericolo concreto per la pubblica incolumità – Natura di reato di pericolo – Forma omissiva e commissiva, dolosa o colposa del reato – Onere probatorio – Posizioni di garanzia – Art. 40 cpv. cod. pen. – Ricorso per cassazione – Contro sentenza di assoluzione (il fatto non è previsto dalla legge come reato) – Proscioglimento per questioni di diritto e di fatto – Effetti più favorevoli – Ammissibilità – Artt. 568, 652 e 653 cod. proc. pen.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2026
Numero: 27109
Data di udienza: 12 Giugno 2026
Presidente: CASA
Estensore: NATALINI


Premassima

ANIMALI – Somministrazione di cibo a colonie di gatti liberi urbani – Getto pericoloso di cose – Responsabilità per condotta mediata dell’animale – Esclusione – Criterio dell’equivalenza – Obbligo di custodia – Esclusione – Art. 672 cod. pen. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo – Tutela dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano – Competenza del sindaco pro tempore – Ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità – Inosservanza – Legalità sostanziale e formale del provvedimento – Verifiche del giudice – Fattispecie – Somministrazione alimentare a felini randagi – Art. 650 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Configurabilità del reato ex art. 674 cod. pen. – Pericolo concreto per la pubblica incolumità – Natura di reato di pericolo – Forma omissiva e commissiva, dolosa o colposa del reato – Onere probatorio – Posizioni di garanzia – Art. 40 cpv. cod. pen. – Ricorso per cassazione – Contro sentenza di assoluzione (il fatto non è previsto dalla legge come reato) – Proscioglimento per questioni di diritto e di fatto – Effetti più favorevoli – Ammissibilità – Artt. 568, 652 e 653 cod. proc. pen.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 1^, 17 luglio 2026 (ud. 12/06/2026), Sentenza n.27109

 

ANIMALI – Somministrazione di cibo a colonie di gatti liberi urbani – Getto pericoloso di cose – Responsabilità per condotta mediata dell’animale – Esclusione – Criterio dell’equivalenza – Art. 674 c.p. – Obbligo di custodia – Esclusione – Art. 672 cod. pen. – Fattispecie.

Non configura il reato di cui all’art. 674 cod. pen. la condotta di chi si limiti a fornire cibo e accudire felini randagi sul suolo pubblico, e non determina neanche l’assunzione di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen., qualora l’evento di molestia (consistito nello sversamento di deiezioni) si verifichi non già per un’azione di getto o versamento diretta dell’agente sulla pubblica via, bensì all’interno di un giardino privato altrui ad opera degli animali stessi, difettando sia il requisito topografico tipico dell’ambientazione (locus commissi delicti) sia la tipicità della condotta materiale commissiva o omissiva imputabile. Ai fini della tipicità del fatto, il giardino privato di proprietà esclusiva non è sussumibile nella nozione di “luogo di comune o altrui uso”, restando estraneo al perimetro dell’ambientazione tassativa richiesta dalla norma incriminatrice. Inoltre, non è neanche configurabile un obbligo di custodia esteso ad ogni relazione, anche di semplice detenzione, tra l’animale e una data persona dall’art. 672 cod. pen., che collega il dovere di non lasciare libero l’animale pericoloso al suo possesso. Nella specie, il soggetto che provvede all’alimentazione della colonia felina non si trova nella concreta possibilità, né può ragionevolmente essergli imposto, di intervenire per impedire che il gruppo di gatti liberi ponga in essere comportamenti idonei a imbrattare luoghi di pubblico transito o a molestare le persone, tanto in tali luoghi quanto, a maggior ragione, in aree private destinate all’uso comune o appartenenti a terzi.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo – Tutela dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano – Competenza del sindaco pro tempore – Ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità – Inosservanza – Legalità sostanziale e formale del provvedimento – Verifiche del giudice – Fattispecie – Somministrazione alimentare a felini randagi – Artt. 650, 674 cod. pen..

In tema di tutela della salute, sussiste la competenza del sindaco pro tempore, autorità sanitaria locale competente ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di pubblica igiene e sanità (art. 50, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), quale massima autorità sanitaria locale (cfr. art. 1, comma 1, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie) – all’esito della compiuta istruttoria, dopo aver ponderato gli intessi contrapposti, rientrando tra le finalità del Comune anche quella della protezione e della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo (cfr. legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281) oltreché quella della tutela dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, ha impartito il divieto – valevole su tutto il territorio comunale – di «versare o depositare su suolo pubblico e/o privato aperto al pubblico, rifiuti/residui alimentari di qualsiasi tipologia e natura, destinati ad animali randagi. Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza (con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”. Nella specie l’ordinanza sindacale non si appalesa manifestamente illegittima, ché anzi è all’evidenza qualificabile come provvedimento «legalmente dato» agli effetti dell’art. 650 cod. pen., in quanto legittimamente emessa dall’autorità preposta (sindaco), nei casi previsti dalla legge (per motivi di igiene e sanità pubblica) e nessun elemento – al metro di quanto genericamente dedotto da parte ricorrente in questa sede – depone per la sua disapplicazione incidenter tantum ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo (legge n. 2248 del 20/03/1865, allegato E).

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Configurabilità del reato ex art. 674 cod. pen. – Pericolo concreto per la pubblica incolumità – Natura di reato di pericolo – Forma omissiva e commissiva, dolosa o colposa del reato – Onere probatorio – Posizioni di garanzia – Art. 40 cpv. cod. pen..

Il reato di cui all’art. 674 cod. pen. incrimina, nell’ambito delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica, il fatto di «chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone» (prima ipotesi) «ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti (seconda ipotesi)». Ai fini della configurabilità del reato le cose gettate o versate devono essere «atte ad offendere o imbrattare o molestare le persone», così l’emissione di gas, di vapori o di fumo, deve essere atta «a cagionare tali effetti». Trattandosi di reato di pericolo, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone (e non cose), ovvero a mettere in pericolo l’interesse protetto. Né – sotto il profilo processuale – tale attitudine dev’essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell’espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante. La prima parte dell’art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cd. reato omissivo improprio), ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo (Detto indirizzo si è formato ed è stato ripetutamente declinato nel diverso contesto delle attività economico-produttive, della cui corretta gestione sono chiamati a rispondere soggetti (per lo più imprenditori o amministratori) dotati senz’altro di posizioni di garanzia apprezzabili agli effetti dell’art. 40 cpv. cod. pen.)

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Contro sentenza di assoluzione (il fatto non è previsto dalla legge come reato) – Proscioglimento per questioni di diritto e di fatto – Effetti più favorevoli – Ammissibilità – Artt. 568, 652 e 653 cod. proc. pen.

È ammissibile il ricorso per cassazione contro il capo della sentenza di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, trattandosi di formula di proscioglimento per questioni di diritto rispetto alla quale sussiste ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. l’interesse dell’imputato all’impugnazione qualora sostenga che “il fatto non sussiste” al fine di ottenere l’assoluzione con formula di proscioglimento per questione di fatto alla quale si connettono i diversi e più favorevoli effetti stabiliti dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen.

(Riforma sentenza del 17/10/2025 del TRIBUNALE di LOCRI) Pres. CASA, Rel. NATALINI, Ric. Pelle


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 1^, 17 luglio 2026 (ud. 12/06/2026), Sentenza n.27109

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da PELLE nata a Torino il ../../….;

avverso la sentenza del 17/10/2025 del TRIBUNALE di LOCRI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore di fiducia dell’imputata, Avv. Alessio Cugini Borgese, del foro di Roma, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. Sergio Nesci, del foro di Locri, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado, come da nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Locri ha assolto l’imputata Pelle dalla contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. e 650 cod. pen. (capo A: per avere, con più atti, consistiti nel somministrare cibo ai gatti randagi presenti nella zona di Via G. Ru. a Bo., inosservato le prescrizioni impartite con ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità emanata dal Sindaco del Comune di Bovalino n. 295/2021) perché “il fatto non costituisce reato” mentre ha dichiarato la stessa colpevole del reato di cui all’art. 674 cod. pen. (capo B: per avere, attraverso la somministrazione di cibo alle colonie di felini randagi lungo la via G. Ru. di Bovalino, provocato il versamento di deiezioni animali nonché l’abbandono di scarti di cibo e di acqua stagnante, atti a molestare e creare notevole disturbo alle persone ivi residenti) condannandola alla pena, non sospesa, dell’ammenda di euro 200,00 oltre al pagamento delle spese processuali e alla condanna generica in favore della costituita parte civile al risarcimento del danno in separata sede e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.

Ad avviso del Tribunale, l’imputata, nell’accudire i felini randagi fornendo loro cibo e ricovero, nonché – per come dalla stessa riferito – facendoli sterilizzare e curare dal veterinario, ne ha volontariamente assunto la custodia e, pertanto, in ragione della rivestita posizione di garanzia che le imponeva di controllare e custodire gli animali, avrebbe dovuto predisporre le necessarie cautele, avendo l’istruttoria dibattimentale accertato che le esalazioni maleodoranti provenienti dalle deiezioni dei felini “che ormai abitualmente stazionavano nel giardino della sig.ra Gu. in quanto prossimo al luogo in cui l’odierna imputata forniva loro cibo, hanno recato offesa al benessere della persona offesa e al sereno svolgimento della sua vita di relazione, ledendone sia la quiete che la vivibilità”.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo difensore di fiducia, articolato in cinque motivi, di seguito riassunti negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, con riguardo al capo assolutorio, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla statuizione di proscioglimento relativa al capo A) pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato” anziché con quella più ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”.

Si invoca la giurisprudenza amministrativa che ha affrontato, a più riprese, il tema della illegittimità delle ordinanze sindacali che vietino tout court la somministrazione di cibo e/o di acqua agli animali vaganti, in forza della quale il Tribunale avrebbe dovuto determinarsi per la disapplicazione dell’atto posto a base dell’imputazione, con conseguente insussistenza della condotta inosservante della prevenuta, che ha adempiuto a un imperativo morale.

2.2. Con il secondo motivo si deducono, quanto alla statuizione di condanna relativa al capo B), violazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv. e 674 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, non configurandosi in capo all’imputata alcuna posizione di garanzia ed avuto riguardo al luogo di consumazione dell’illecito.

Con riguardo a quest’ultimo profilo il capo di imputazione ascrive all’imputata la responsabilità nel fatto di avere offerto cibo e acqua a gatti randagi sulla pubblica via così da “contribuire al formarsi delle citate deiezioni” ma l’esito dell’istruttoria ha dimostrato che il problema non si verificò sulla pubblica via bensì all’interno giardino privato della parte civile, donde l’insussistenza del fatto contestato, non essendo immaginabile che, per andare esente da responsabilità, la ricorrente dovesse accedere sine invito alla pertinenza della privata abitazione della parte civile per ripulire il suo giardino.

Si denuncia, altresì, l’errore in cui è incorso il Tribunale nell’aver ravvisato una posizione di garanzia in capo all’imputata, tale da imporle l’obbligo di controllare e custodire i gatti randagi fatti entrare e uscire dall’immobile in cui aveva allestito mangime e giacigli e di adottare ogni cautela per evitare e prevenire danni a terzi: avuto riguardo alla legislazione regionale calabrese (legge n. 45 del 3/10/2023) ed alla legge-quadro sul randagismo (legge n. 281 del 14/8/1991), chi si occupa della colonia felina non riveste alcuna posizione di garanzia perché non può essere qualificato come detentore; la colonia felina presuppone, per sua stessa natura, che i felini restino liberi, né può applicarsi con riferimento ai felini randagi la giurisprudenza formatasi sui cani, pena l’esercizio di un’applicazione analogica in malam partem. Alla tesi sostenuta dal Tribunale si oppone, inoltre, che la costrizione in gabbie degli esemplari felini all’interno dell’abitazione per evitare che vagassero in libertà avrebbe leso il dettato della legge regionale ed avrebbe integrato una condizione di maltrattamento degli animali penalmente perseguibile.

Si contesta, infine, l’addebito di responsabilità a livello di elemento soggettivo quanto meno sotto il profilo colposo, trattandosi di motivazione apodittica non sostenuta da alcuna indagine nel caso concreto che di fatto tradisce un addebito a titolo di responsabilità oggettiva.

2.3. Con il terzo motivo si deducono, sempre con riguardo alla statuizione di condanna, violazione di legge in riferimento all’art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per avere la ricorrente agito al solo scopo di adempiere non solo e non tanto ad un dovere morale, ma per assicurare la tutela degli animali altrimenti privi di cibo e di un riparo; inoltre, l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che non sia stato arrecato un elevato pregiudizio alla parte civile.

2.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge in riferimento all’art. 163 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, per avere il Tribunale condannato l’imputata alla pena di euro 200 di ammenda senza concederle il richiesto beneficio. La scarna ed illogica motivazione sul punto, fondata sul protrarsi della condotta in contestazione, contrasta con la tutela giuridica degli animali che trova oggi fondamento nell’art. 9 Cost.

2.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna dell’imputata alla rifusione integrale delle spese di costituzione di parte civile.

Si eccepisce che, essendo stata la ricorrente assolta dal capo a) della rubrica e condannata in ordine al solo capo b), ciò ha determinato una soccombenza parziale della parte civile, costituitasi con riferimento ad entrambi i capi, sicché è errata la statuizione del Tribunale che ha disposto la condanna “secca” della ricorrente al pagamento delle spese legali della parte civile determinate in misura oggettivamente incomprensibile (euro 1.950,00 oltre oneri) superiore rispetto al minimo scaglione individuato dal D.M. 55 del 2014.

3. Il difensore dell’imputato, Avv. Alessio Cugini Borgese, del foro di Roma, ha richiesto la trattazione orale del ricorso.

4. Il difensore della costituita parte civile, Avv. Sergio Nesci, con memoria in data 20 maggio 2025, ha concluso chiedendo il rigetto ovvero l’inammissibilità del ricorso, la conferma della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni civili di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di legittimità.

5. All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato con riferimento al secondo assorbente motivo attinente al capo B), mentre va dichiarato inammissibile nel resto.

1. Con il primo motivo la ricorrente – che è stata assolta dal reato di cui al capo A) con la formula “perché il fatto non costituisce reato” – invoca l’assoluzione più ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste” adducendo profili di palese illegittimità dell’ordinanza sindacale posta alla base dell’imputazione ex art. 650 cod. pen., tali da imporre la disapplicazione incidenter tantum dell’atto amministrativo da parte del giudice penale; a tal fine, deduce interesse a ricorrere richiamando precedenti di questa Corte (ad es. Sez. 6, n. 5030 del 25/1/1989, Negri, Rv. 180989-01; Sez. 2, n. 8216 del 15/04/1983, Floridia, Rv. 160616-01).

1.1. Il motivo pone la questione preliminare se l’imputato abbia o meno interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. avverso una pronuncia proscioglitiva resa con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

1.1.1. Nella specie, il Tribunale ha prosciolto l’imputata in relazione al capo a) della rubrica perché “il fatto non costituisce reato” sulla base della seguente motivazione: «l’ordinanza n. 295 del 29/07/2020 prevede “da 50 euro a 300 euro la sanzione amministrativa da applicare per la violazione della presente ordinanza”, pertanto il fatto contestato al capo [A] non costituisce reato ma illecito amministrativo».

La motivazione, per quanto succinta, è corretta in diritto – in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, circa la natura sussidiaria dell’art. 650 cod. pen., applicabile solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata da altra norma penale, processuale o amministrativa (cfr. Sez. 3, n. 25322 del 15/02/2019, Cardinale, Rv. 276005-01; conf. Sez. 1, n. 44126 del 19/04/2016, Azzarone, Rv. 268288-01; Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.G. in proc. Zorzi e altro, Rv. 232745-01; Sez. 1, n. 3759 del 23/02/1998, P.M. in proc. Bonaiuto, Rv. 210121-01) – ma non trova coerente epilogo sotto la pertinente formula assolutoria.

Difatti, alla stregua delle rassegnate motivazioni, la formula corretta che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare era “il fatto non è previsto dalla legge come reato” (in tal senso, proprio con riferimento all’art. 650 cod. pen., Sez. n. 43398 del 25/10/2005, cit., in motiv.): formula introdotta per la sentenza dibattimentale dal codice del 1988 che – diversamente da quella (erroneamente) impiegata (“il fatto non costituisce reato”), la quale si fonda sulla carenza dell’elemento soggettivo – trova applicazione nei casi in cui il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un’assenza di previsione normativa, o di una successiva abrogazione della norma (o di una decriminalizzazione), o di un’intervenuta dichiarazione integrale d’incostituzionalità.

1.1.2. In ogni caso, in disparte l’errore commesso dal Giudice di prime cure, sia che si guardi alla forma della formula assolutoria (“il fatto non costituisce reato”), sia che si guardi alla sua sostanza come evincibile dalla motivazione (“il fatto non è previsto dalla legge come reato”), trattasi di proscioglimento per questioni di diritto, rispetto al quale l’imputata ha interesse a ricorrere per ottenere l’assoluzione con formula più ampiamente liberatoria per questioni di fatto.

È infatti risalente – ma incontrastato – il principio (affermato sotto l’abrogato codice di rito, sotto il quale non esisteva la formula “perché il fatto non è previsto come reato”) secondo il quale l’imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere l’assoluzione con formula di proscioglimento per questione di fatto (“il fatto non sussiste”; “l’imputato non Io ha commesso”) anziché con la formula di proscioglimento per questioni di diritto (“il fatto non costituisce reato”) adottata dal giudice di merito (così già Sez. 3, n. 1019 del 28/04/1975, Pagella, Rv. 131948-01).

Invero, l’invocata formula perché il fatto non sussiste – e, più in generale, entrambe le formule di proscioglimento per questione di fatto (“il fatto non sussiste e “l’imputato non lo ha commesso”) – esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale (cfr. Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975-01: nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l’assoluzione dell’imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato; conf. Sez. 3, n. 36859 del 26/06/2014, Bottaro, Rv. 260187-01; Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949-01), quale quella civilistica o amministrativa (cfr., per un’attenta ricognizione delle varie formule di proscioglimento, altresì Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008. Guerra, Rv. 240814-05).

Come di recente ribadito dall’indirizzo maggioritario – condiviso dal Collegio – con riferimento alla formula (erroneamente) adottata dal Giudice di prime cure, sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (ex plurimis, Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. in proc. Mussari, Rv. 276524-02; conf. Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285-01; Sez. 6, n. 16843 del 1/03/2018, Acquavella, Rv. 273178-01; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996-01; cfr. già Sez. 6, n. 5030 del 25/01/1989, Negri, Rv. 180989-01; conf. Sez. 2, n. 8216 del 15/04/1983, Floridia, Rv. 160616-01).

1.1.3. Va dunque affermato il principio di diritto secondo il quale: «È ammissibile il ricorso per cassazione contro il capo della sentenza di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, trattandosi di formula di proscioglimento per questioni di diritto rispetto alla quale sussiste ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. l’interesse dell’imputato all’impugnazione qualora sostenga che “il fatto non sussiste” al fine di ottenere l’assoluzione con formula di proscioglimento per questione di fatto alla quale si connettono i diversi e più favorevoli effetti stabiliti dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen.».

1.2. Ciò premesso in punto di interesse ad impugnare il capo proscioglitivo sub A) della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso è, tuttavia, affetto da intrinseca genericità e non supera il vaglio di ammissibilità.

1.2.1. La ricorrente deduce l’asserita illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 295 del 29/07/2021 limitandosi a richiamare taluni arresti della giurisprudenza amministrativa che hanno ritenuto affette da violazione di legge o da eccesso di potere per irragionevolezza talune ordinanze sindacali recanti il divieto tourt court di somministrazione di cibo e di acqua ad animali vaganti.

Si tratta, tuttavia, di rilievi generici, che si risolvono in lamentazioni astratte, del tutto aspecifiche rispetto al puntuale contenuto – motivazionale e dispositivo – dell’ordinanza sindacale assunta a base dell’imputazione ex art. 650 cod. pen., della cui integrazione sotto il profilo materiale ha dato esattamente conto il Tribunale.

1.2.2. Nella specie l’ordinanza sindacale in questione – prodotta agli atti del giudizio ed accessibile a questa Corte in ragione del vizio denunciato – reca, nel preambolo, il richiamo alla pertinente giurisprudenza amministrativa di riferimento, di cui sintetizza puntualmente i principi (non può «essere impedito ad un cittadino di aiutare i gatti randagi, fornendo cibo, a condizione che ciò non danneggi i comproprietari della cosa comune e non crei problemi di igiene e di disturbo per il riposo alle persone»; «chi si occupa di ospitare una colonia felina nel cortile di casa, dovrà evitare il degrado del cortile, tenendo punito il suolo, rimuovendo gli avanzi di cibo e dei relativi contenitori, limitando altresì al massimo anche i rumori e danneggiamenti»; «colui che offre del cibo ai gatti randagi deve avere cura di non sporcare il luogo ove gli animali mangiano…») e, dopo aver dato atto della denuncia avanzata dallo studio legale Marinella Gu. e delle lamentele provenienti da altri cittadini, sul presupposto che il richiamo del cibo incrementa le concentrazioni di gatti in determinati luoghi, aggravandone le condizioni igienico-sanitarie per la massiccia presenza di deiezioni sul suolo e che gli spazi utilizzati per il foraggiamento alimentare dei gatti possono diventare luoghi insalubri per la cittadinanza e soprattutto per i bambini in quanto sedi ottimali per l’annidamento dei parassiti, quanto alla parte dispositiva, esterna la necessità di «predisporre provvedimenti sanitari risolutivi del problema nel pieno rispetto della popolazione felina randagia», col dichiarato obiettivo di «ottenere una popolazione felina nei centri abitati costituita da colonie sane, non dannose, dimensionate e distribuite sul territorio in armonia con le esigenze igienico-sanitarie, e[t]ologiche e di tutela dell’arredo urbano e del patrimonio artistico».

A questa stregua, la competente amministrazione comunale – e, per essa, il sindaco pro tempore, autorità sanitaria locale competente ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di pubblica igiene e sanità (art. 50, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), quale massima autorità sanitaria locale (cfr. art. 1, comma 1, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie) – all’esito della compiuta istruttoria, dopo aver ponderato gli intessi contrapposti, rientrando tra le finalità del Comune anche quella della protezione e della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo (cfr. legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281) oltreché quella della tutela dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, ha impartito il divieto – valevole su tutto il territorio comunale – di «versare o depositare su suolo pubblico e/o privato aperto al pubblico, rifiuti/residui alimentari di qualsiasi tipologia e natura, destinati ad animali randagi».

Trattasi di un ordine che, ad onta dei (generici) rilievi difensivi, non appare prima facie sproporzionato ed irrazionale come sembra adombrare il ricorrente (pagg. 3-4 ricorso), poiché la parte dispositiva dell’atto fa espressamente salva «la fornitura di cibo alle colonie di gatti liberi urbani, presso luoghi privati (o eventualmente luoghi pubblici all’uopo autorizzati dall’Amministrazione comunale p resso punti cibo specifici) per il solo tempo strettamente necessario al nutrimento di detti felini, con immediata pulizia e disinfezione del luogo utilizzato da parte di chi ha fornito il cibo».

1.2.4. Dunque, fermo – e ribadito – il principio secondo il quale ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza (con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”: cfr. ex multis, Sez. 1, n. 15328 del 5/02/2026, G., Rv. 289825-01; Sez. 1, n. 54841 del 17/1/2018, Sciara, Rv. 274555-01; Sez. 1, n. 15993 del 18/01/2016, Borda e altri, in motiv. § 3.1; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, Filogamo, Rv. 249430-01; Sez. 1, n. 7954 del 03/07/1996, Soave, Rv. 205585-01), nella specie l’ordinanza sindacale emanata dal Sindaco di Bovalino n. 295 del 29/7/2021, assunta a presupposto dell’imputazione – e della ravvisata violazione contestata al capo A) (amministrativamente sanzionata) – non si appalesa manifestamente illegittima, ché anzi è all’evidenza qualificabile come provvedimento «legalmente dato» agli effetti dell’art. 650 cod. pen., in quanto legittimamente emessa dall’autorità preposta (sindaco), nei casi previsti dalla legge (per motivi di igiene e sanità pubblica) e nessun elemento – al metro di quanto genericamente dedotto da parte ricorrente in questa sede – depone per la sua disapplicazione incidenter tantum ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo (legge n. 2248 del 20/03/1865, allegato E).

Dunque, il fatto inosservante di cui al capo A) per il quale il Tribunale di Locri ha pronunciato sentenza proscioglitiva con la formula “perché non costituisce reato” – recte: perché “non è previsto dalla legge come reato” (in tal senso dovendosi procedere a rettifica ex art. 619 cod. proc. pen.) – sussiste (e permane) nella sua materialità, ad ogni effetto diverso da quello penale.

2. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi terzo, quarto e quinto, in quanto intimamente connessi o consequenziali alla statuizione di responsabilità relativa al capo B) della rubrica, che va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

2.1. Il reato di cui all’art. 674 cod. pen. incrimina, nell’ambito delle contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica, il fatto di «chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone» (prima ipotesi) «ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti (seconda ipotesi)».

2.1.1. La fattispecie incriminatrice – già conosciuta nel diritto romano (l’editto del Pretore comminò una pena pecuniaria contro l’azione di chi avesse cagionato danno col getto o versamento di cose su luogo di pubblico o privato transito: cfr. D. IX-3 de his qui effunderint vel dejecerint, fr. 5, § 6) e che ha l’omologo antecedente nell’art. 475 cod. pen. 1889 («Chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito, o anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere o imbrattare le persone») – è collocata nell’ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica.; Sez. 3, n. 22032 del 13/04/2010, Chelli, Rv. 247612-01): i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità; l’idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza penale (Sez. 3, n. 971 dell’11/12/2014, dep. 2015, Ventura, in motiv.).

2.1.2. L’azione descritta nella prima parte della norma incriminatrice – che qui “((1 direttamente rileva – consiste nel gettare (solidi) o nel versare (liquidi o polveri); l’azione descritta nella seconda parte – che qui, invece, non rileva – consiste invece nel provocare emissioni (gas, vapori o fumo).

Quanto al getto deve avvenire per mano del soggetto agente, o con deiezioni corporee o con qualsiasi altro mezzo meccanico; quanto al versare, che è riferibile anche alle materie liquide (Sez. 3, n. 6419 del 7/11/2007, dep. 2008, Costanza e altri, Rv. 239058-01) o alle polveri in atmosfera (Sez. 2, n. 4633 del 1/10/2020, Provincia di Brindisi c. Sanfilippo, Rv. 280569-01; Sez. 3, n. 16422 del 11/01/2011, P.G., PC. in proc. Busatto, Rv. 249982-01), può avvenire per mano dell’agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione (così Sez. 3, n. 6419 del 7/11/2007, cit., in motiv.; conf. Sez. 1, n. 8386 del 24/07/1992, Mauro, Rv. 191451-01).

2.1.2.1. Il verbo «gettare» usato dal legislatore per descrivere la materialità della condotta materiale prevista dall’art. 674 cod. pen. – la cui portata semantica è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale circa la sua capacità di ricomprendere le sole cose materiali quae tangi possunt (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 36845 del 13/05/2008, cit., in motiv., ed ivi per richiami ai due orientamenti sull’applicabilità o meno dell’art. 647 cod. pen. ai campi elettromagnetici) – evoca l’azione positiva di lanciare qualcosa in qualche luogo, ovvero quella di mandar fuori, emettere, espellere.

2.1.2.2. Equiparata al versamento è l’emissione di gas, vapori o fumo che – si è ripetutamente precisato – non costituisce una distinta ed autonoma ipotesi di reato ma rappresenta una species del più ampio genus costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone (Sez. 3, n. 33817 del 6/10/2020, Schiapichetti, in motiv.; Sez. 3, n. 36845 del 13/05/2008, P.G. e P.C. in proc. Tucci e altro, Rv. 240767-01; Sez. 3, n. 37495 del 13/07/2011. P.M. in proc. Dradi, Rv. 251287-01).

2.1.3. Ai fini della configurabilità del reato le cose gettate o versate devono essere «atte ad offendere o imbrattare o molestare le persone», così l’emissione di gas, di vapori o di fumo, deve essere atta «a cagionare tali effetti». Trattandosi di reato di pericolo (ad es. Sez. 3, n. 48406 del 18/10/2019, Livello, Rv. 278259-01), non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone (e non cose: cfr. Sez. 3, n. 971 dell’11/12/2014, cit., in motiv.), ovvero a mettere in pericolo l’interesse protetto (Sez. 3, n. 33817 del 6/10/2020, cit., Rv. 280797-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 674 cod. pen. dall’aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini; da ultimo, Sez. 3, n. 39196 del 3/07/2023, Blasetti, non mass., in motiv. § 1.2).

Né – sotto il profilo processuale – tale attitudine dev’essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell’espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante (così da ultimo Sez. 3, n. 31114 del 05/06/2024, Pasquini, Rv. 286683-01: fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato; ex multis, Sez. 3, n. 33817 del 6/10/2020, cit., Rv. 280797-01; Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015, Ventura, Rv. 261794-01; conf. già Sez. 1, n. 739 del 4/12/1997, Tilli, Rv. 209451- 01; Sez. 1, n. 5215 del 7/04/1995, Silvestro, Rv. 201195-01).

2.1.3.1. «Offendere» implica cagionare qualsiasi lesione giuridica, in senso ampio, sì da cagionare un pericolo alla vita e all’integrità o da menomare soltanto il decoro.

2.1.3.2. «Imbrattare» (cfr. art. 639 cod. pen.) equivale a lordare, macchiare sia la persona, sia le vesti.

2.1.3.3. «Molestare» (cfr. artt. 612-bis e 660 cod. pen.) secondo il senso comune significa alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale (in termini Corte cost. sent. n. 172 del 2014, § 4 cons. dir. a proposito dell’art. 612-bis cod. pen.).

L’evento (pericoloso) di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice (Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin, Rv. 269326-01; Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262710-01; Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014, Benassi, Rv. 260980-01).

In caso di “molestie olfattive”, questa Corte ha affermato che il reato previsto dall’art. 674 cod. pen. è integrato dalle esalazioni maleodoranti degli animali [propri] detenuti provenienti da stalle, gabbie o promananti da escrementi di animali in numero rilevante (Sez. 1, n. 678 del 29/11/1995, dep. 22/01/1996, P.M. in proc. Viale, Rv. 203793), o quelle dovute alla presenza di numerosi cani o gatti tenuti in condizioni di sporcizia (da ultimo Sez. 3, n. 2795 del 12/11/2024, dep. 2025, Bonavita, non mass.: fattispecie in cui i cani e i gatti che l’imputata teneva nella propria abitazione, senza provvedere alle necessarie operazioni di pulizia, venivano lasciati liberi di circolare anche all’interno del condominio privi di guinzaglio e di museruola, provocando il continuo abbaiare di giorno e di notte dei cani così come il miagolio dei gatti; Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014, Benassi, Rv. 260980-01: fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell’imputato che, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, aveva provocato esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti; Sez. 1, n. 10336 del 28/09/1993, Grandoni, dep. 15/11/1993, Rv. 197894-01), con la precisazione che, quando non esista una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, si deve avere riguardo al criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin, Rv. 269380-01; Sez. 3, n. 2475 del 09/10/2007, Alghisi, Rv. 23844-01; Sez. 3, n. 11556 del 21/02/2006, Davito, Rv. 233565-01; Sez. 3, n. 19898 del 21/04/2005, Pandolfini, Rv. 231651-01).

2.1.4. In entrambe le ipotesi incriminate – si è precisato (a partire da Sez. 3, n. 16286 del 18/12/2008, dep. 2009, Del Balzo, in nnotiv. § 4) – è ravvisabile un evento di pericolo (versamento, emissione) distinguibile dalla condotta che lo provoca e questa condotta può essere sia attiva che omissiva. Difatti, la disposizione incriminatrice, come integrata dall’art. 40 cpv. c.p., mette a carico dell’agente non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa), che provochi l’evento pericoloso (Sez. 2, n. 4633 del 1/10/2020, Provincia di Brindisi c. Sanfilippo, in motiv. § 1.4.1.).

2.1.5. L’ambientazione” del reato è tassativa: il getto o il versamento deve avvenire «in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso». L’espressione «altrui uso», riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto in re aliena o d’obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell’area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall’agente (Sez. 3, n. 39599 del 12/09/2024, Pistonina, Rv. 287023- 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti; conf. Sez. 1, n. 6939 del 04/12/1989, Tadoni, Rv. 184308-01, che ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari).

2.1.6. Quanto al perfezionamento del reato, non è richiesta la ripetizione di più atti, trattandosi di reato (strutturalmente) istantaneo, che si perfeziona appena sia stata gettata o versata la cosa; assume natura eventualmente permanente, solamente nell’ipotesi – che qui non rileva – di illegittime emissioni continue (di gas o di fumo ovvero di effusione ininterrotta di liquidi) che siano connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo (Sez. 3, n. 1301 del 09/11/2016, dep. 2017, Rv. 269413-01; Sez. 5, n. 41137 del 15/10/2001, Piscitelli, Rv. 220054-01; Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, dep. 1998, P.M. in proc. Garbo, Rv. 209960-01; Sez. 1, n. 9293 del 10/08/1995, Zanforlini, Rv. 202403-01).

2.1.7. Quanto, infine, all’elemento psicologico, non hanno rilevanza alcuna i motivi e il fine perseguiti dal soggetto, essendo solo necessario che la condotta sia attribuibile all’agente quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo (Sez. 3, n. 33817 del 6/10/2020, cit., in nnotiv.; Sez. 1, n. 8148 del 04/06/1996, Rv. 206966-01).

2.2. Tanto premesso sul piano descrittivo della fattispecie astratta, così come interpretata nella giurisprudenza di questa Corte, nella vicenda concreta viene in rilievo la prima condotta incriminata, che si concretizza nel gettare o versare cose atte ad offendere; inconferente, quindi, è il richiamo all’elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla seconda ipotesi prevista dall’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumo) ricollegabile ad un’attività (socialmente utile) regolarmente autorizzata ovvero ad un’attività (produttiva) prevista e disciplinata da atti normativi speciali.

2.2.1. Rileva questa Corte come, però, all’imputata non si contesti di aver (personalmente) gettato o versato sulla pubblica via cose atte a offendere o a molestare persone, bensì – più “ellitticamente”, come si legge nell’imputazione – di avere, attraverso la somministrazione di cibo alle colonie di felini randagi lungo la via G. Ru. di Bovalino, «provoca[to] il versamento di deiezioni animali nonché l’abbandono di scarti di cibo e di acqua stagnante, atti a molestare e creare notevole disturbo alle persone ivi residenti. Nella specie, PELLE offriva ai gatti privi di padrone e raggruppati in quella parte di Bovalino cibo ed acqua riponendoli in scodelle collocate su di un gradino lungo la pubblica via e, così, ne attirava di nuovi e contribuiva al formarsi delle citate deiezioni, dalle quali provenivano odori sgradevoli e situazioni igieniche pericolose per la salute pubblica. In Bovalino, dal mese di settembre 2020 fino al 30 ottobre 2021» (cfr. frontespizio sent. imp.).

L’editto accusatorio – che ad avviso del Tribunale risulta provato (per come «chiaramente emerso dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione acquisita» e per avere l’imputata «ammesso in sede d’esame di aver sempre continuato, dall’anno 2020, in poi, a foraggiare i felini, ha anche modificato la porta d’ingresso dell’immobile di sua proprietà in maniera tale da permettere ai gatti randagi di entrare ed uscire liberamente dall’immobile in cui ha allestito mangime e giacigli») – concerne una condotta estrinsecatasi, a ben vedere, non già nel getto [diretto] o nel versamento [diretto] di deiezioni, corporee o liquide, da parte del soggetto attivo su luogo di pubblico o privato transito, bensì nella “provocazione” di tale versamento materialmente realizzato dai felini (randagi) che l’imputata ha accudito e foraggiato nel tempo.

Il Tribunale ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato p. e p. dall’art. 674 cod. pen. facendo ricorso alla clausola estensiva della punibilità di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., formalmente non contestato nell’editto accusatorio: per avere l’imputata, nell’accudire i felini fornendo loro cibo e ricovero, «volontariamente assunto una posizione di garanzia» che le imponeva «l’obbligo di controllare e custodire gli animali adottando ogni cautela per evitare e prevenire danni a terzi» (penult. pag. sent. imp.), «avendo l’istruttoria dibattimentale accertato che le esalazioni maleodoranti provenienti dalle deiezioni dei felini che ormai abitualmente stazionavano nel giardino della sig.ra Gu. in quanto prossimo al luogo in cui l’odierna imputata forniva loro cibo, hanno recato offesa al benessere della persona offesa ed al sereno svolgimento della sua vita di relazione, ledendone sia la quiete che la vivibilità» (ult. pag. sent. imp.).

2.2.2. L’addebito di responsabilità consacrato nell’impugnata sentenza è stato così surrettiziamente trasformato in una condotta (umana) consistita nel non aver impedito l’altrui (ripetuta altrui) condotta (animale) di sversannento di deiezioni solide e liquide depositate nell’altrui proprietà (privata: v. postea § 2.3).

In altri termini, il Tribunale: da un lato, ha “convertito” la condotta commissiva in contestazione in condotta commissiva mediante omissione argomentando da una ravvisata – ma non contestata né sussistente in diritto (v. postea § 2.4) – posizione di garanzia agli effetti dell’art. 40 cpv. cod. pen. («di controllare e di custodire gli animali adottando ogni cautela per evitare e prevenire danni ai terzi»: cfr. penult. pag. sent. imp.); dall’altro lato, ha ravvisato l’ambientazione (tassativa) del reato in contestazione ascrivendo il luogo di consumazione ad un luogo (il giardino della parte civile, come in effetti emerso dall’istruttoria: vedi testimonianze della parte civile nonché dei testi Todarello, Riccobene, Meleca, Carpentieri, Crinò), diverso da quello indicato nell’imputazione («lungo la pubblica via») di cui al capo B) della rubrica.

2.3. Quest’ultimo profilo attinente all’esatto /ocus commissi delicti è stato oggetto di censure difensive (sebbene) sotto il profilo della dedotta differenza fra il governo esercitabile su un animale su una pubblica via e l’inferenza di deiezioni poste all’interno di un giardino privato (pagg. 6-7 ricorso).

A ben vedere il tema (comunque) introdotto dalla difesa della ricorrente ridonda a suo favore (prima ancora che rispetto alla questione della posizione di garanzia, comunque insussistente: v. postea § 2.4) in punto di tipicità del fatto, che va dichiarato insussistente, con la formula ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”, per difetto del presupposto tipico di “ambientazione” della condotta materiale. Difatti il getto o il versamento – come sopra si è ricordato (v. supra § 2.15.) – deve avvenire tassativamente in luogo di pubblico transito (escluso dal Tribunale) ovvero «in luogo privato ma di comune o altrui uso». Nel momento in cui il Tribunale ha accertato che ad essere sporcato dalle deiezioni dei gatti accuditi dall’imputata non era un luogo pubblico (la pubblica via) ma il giardino privato della parte civile (cfr. terza pag. imp. sen.) viene meno un elemento costitutivo del reato perché detto luogo non è sussumibile sotto la nozione di «luogo privato ma di comune o altrui uso», trattandosi di luogo privato tout court, né dall’istruttoria dibattimentale – per come ricostruita nell’impugnata sentenza – è emerso che taluno esercitasse una qualsivoglia legittima facoltà d’uso o diritto in re aliena o d’obbligazione su detto luogo, o che vi fosse una qualche forma di condiscendenza da parte di chi poteva prestarla ad accedervi (cfr. in termini Sez. 3, n. 39599 del 12/09/2024, cit.).

Tanto autorizza questa Corte di legittimità a rilevare, d’ufficio, l’assenza di un elemento costitutivo del reato in contestazione (art. 608, comma 2, cod. proc. pen.), con conseguente annullamento senza rinvio della statuizione di condanna relativa all’art. 674 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

2.4. Ad identico epilogo cassatorio, con la medesima formula “perché il fatto non sussiste”, deve inoltre pervenirsi con riguardo al tema – oggetto di puntuali doglianze difensive (pagg. 4 ss. ricorso) – della posizione di garanzia ravvisata dal Tribunale in capo alla ricorrente, che questa Corte reputa insussistente per le ragioni appresso precisate.

L’impugnata sentenza ha dato una qualificazione giuridica diversa al fatto enunciato nell’imputazione – da commissivo (art. 674, prima parre, cod. pen.) a commissivo mediante omissione (artt. 40 cpv. e 674, prima parte, cod. pen.) – ed ha riconosciuto una responsabilità omissiva impropria in capo all’imputata, ritenendola gravata di un obbligo giuridico di impedire l’evento (pericoloso sub specie di “molestie olfattive”) in realtà insussistente.

2.4.1. Il Collegio è ben consapevole – avendone già dato conto (v. supra § 2.1.4.) – dell’indirizzo di legittimità secondo cui il reato di getto pericoloso di cose (sub specie del versamento) previsto nella prima parte dell’art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cd. reato omissivo improprio), ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo (cfr. Sez. 3, n. 16286 del 18/12/2008, dep. 2009, Del Balzo, Rv. 243455-01; Sez. 2, n. 4633 del 1/10/2020, cit., in motiv. § 1.4.1.). Trattasi, invero, di un principio di diritto – cui si rifà, nella propria memoria, l’odierna parte civile – affermato sin da tempi risalenti nella giurisprudenza di legittimità (cfr. già Sez. 1, n. 3919 del 09/01/1995, P.M. in proc. Tinarelli ed altri, Rv. 201594-01: «poiché il concetto di gettare o versare di cui all’art. 674 cod. pen. va inteso estensivamente fino a comprendere la diffusione, comunque, di polveri nelle aree circostanti, la contravvenzione prevista da tale norma è configurabile a carico dei responsabili di una ditta esercente un’attività industriale di produzione di calcestruzzo che abbiano omesso di asfaltare i piazzali di manovra dei veicoli, come già imposto con ordinanza del sindaco, in quanto il fatto, pur se contestato come omissivo con riferimento all’aspetto dell’asfaltatura detta, implica una condotta positiva di disturbo e di molestia, a livello igienico, specie in considerazione del tipo di attività svolta e della conseguente necessaria motivazione quotidiana di polveri di calcare») e ribadito anche di recente [Sez. 3, n. 4633 del 1/10/2020, cit., Rv. 280569-01; Sez. 3, n. 39196 del 27/09/2023, Blasetti e altri, non mass.: «Deve infatti ribadirsi che è illogico escludere l’applicabilità del principio di causalità omissiva nella fattispecie penale in esame, posto che quello che la disposizione di cui all’art. 40 cpv. cod. pen. penale presuppone è soltanto che vi sia un evento che l’imputato ha l’obbligo di evitare, potendo questo evento essere sia di danno, sia di pericolo, come appunto nella contravvenzione del versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. Il soggetto al quale l’ordinamento attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dell’interesse collettivo alla salute e alla incolumità, deve dunque evitare di mettere a repentaglio quell’interesse, ovvero ha l’obbligo di evitare ogni evento di pericolo. Ne consegue che la disposizione incriminatrice, come integrata dall’art. 40, secondo comma, cod. pen., pone a carico dell’agente non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa) che provochi l’evento pericoloso, posto che ciò che rileva è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia soltanto un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento. In questo senso, il principio di equivalenza tra causalità omissiva e causalità attiva si applica aí reati causali puri, caratterizzati dalla rilevanza dell’evento e dalla indifferenza della condotta»].

2.4.2. Tuttavia, detto indirizzo – pur condiviso dal Collegio – si è formato ed è stato ripetutamente declinato nel diverso contesto delle attività economicoproduttive, della cui corretta gestione sono chiamati a rispondere soggetti (per lo più imprenditori o amministratori) dotati senz’altro di posizioni di garanzia apprezzabili agli effetti dell’art. 40 cpv. cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 16286 del 18/12/2008, cit., Rv. 243455-01: fattispecie relativa alla diffusione nell’atmosfera di polveri di “clinker”, una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe; Sez. 2, n. 4633 del 1/10/2020, cit.: fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza che aveva affermato
la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all’area e all’unità business, deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 cod. pen., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostante; Sez. 3, n. 39196 del 3/07/2023, cit.: fattispecie relativa ad omesso funzionamento di impianto di depurazione, con versamento di reflui fognari e liquami maleodoranti eccedendo i limiti prescritti dall’autorizzazione). Peraltro, in alcuni casi – sempre riconducibili all’esercizio di impianti industriali – non è stata neppure ravvisata una condotta autenticamente omissiva dell’adozione di cautele idonee, bensì la decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso (anche in violazione di ordinanze sindacali di inibizione degli scarichi), implicante una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico (Sez. 3, n. 6419 del 7/11/2007, Costanza e altri, Rv. 239058-01).

2.4.3. Reputa il Collegio che, in vicende come quella al vaglio estranee al contesto produttivo-industriale (e quindi fondate su precedente attività pericolosa o comunque autorizzata) ma commesse in ambito privatistico, in difetto di una condotta (umana) positiva di getto o di versamento di cose atte a molestare o a imbrattare (direttamente) ascrivibile ad una persona fisica, affinché possa ritenersi integrata la contravvenzione di cui all’art. 674, prima ipotesi, cod. pen. sotto forma omissiva di mancato impedimento di molestie olfattive derivanti dalle esalazioni maleodoranti degli animali, occorre una relazione qualificata di custodia (o di utilizzazione) ascrivibile al soggetto attivo del reato, nel senso della (comprovata) riferibilità degli animali stessi da cui provengono le emissioni moleste, a titolo di proprietà o di mera detenzione, al soggetto agente, il quale solo in tale ipotesi può dirsi “garante” sulla base di un obbligo giuridico protettivo (la cui fonte – come noto – può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta o altra fonte obbligante:, ; Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, dep. 2015, P.G. in proc. Chiappa, Rv. 262440-01; conf. Sez. 4, n. 25327 del 4/07/2022, P.G. in proc. Fiorenza, non mass.); con la precisazione che l’obbligo di controllo e di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra l’animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329-01).

Per contro, qualora – come nel caso in esame – non sussista neppure un rapporto di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra l’animale e una data persona, va esclusa la ravvisabilità di una posizione di garanzia, originaria o derivata, apprezzabile agli effetti dell’art. 40 cpv. in relazione all’art. 674 cod. pen. riveniente dal solo fatto dell’accudimento e del foraggiamento di una colonia felina che, per definizione legale e per caratteristiche etologiche dell’animale (non pericoloso) che la compone, è costituita da gatti che «vivono in libertà» (cfr. artt. 1, comma 8, legge n. 281 del 14/08/1991 e 1, comma 1, lett. i, legge regione Calabria n. 45 del 3/10/2023, che definisce «colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge»; cfr. altresì, ad es., art. 29 legge regione Emilia Romagna n. 27 del 7 aprile 2000; art. 11 legge regione Lazio n. 34 del 21/10/1997).

Difatti il soggetto che, su base volontaria, si occupa del nutrimento di gatti randagi che vivono in libertà (denominato in talune leggi regionali “referente” o “tutor” di colonia felina: cfr. art. 13 legge regione Calabria n. 45 del 2023) – a prescindere dalla circostanza che sia egli censito, o meno, nell’apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali (profilo formale che, di per sé, potrebbe anche non rilevare nell’ottica sostanzialistico-funzionale che ispira il reato omissivo) – non può, per ciò solo, qualificarsi giuridicamente come detentore (anche solo materiale e di fatto) dell’animale e, quindi, ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. cod. pen., non può ritenersi gravato di una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, che gli attribuisca gli adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi autonomamente (cfr. Sez. 1, n. 9049 del 7/02/2020, P.G. in proc. Ciontoli, Rv. 278501-01).

Invero tale soggetto, quale che sia il numero di esemplari che compongono la colonia felina – circostanza, peraltro, nella specie neppure accertata -, non solo non è tenuto ad agire per impedire il compimento di condotte moleste da parte degli animali randagi perché privo del potere giuridico, ma, quand’anche si ritenesse tenuto a farlo, sarebbe impossibilitato a soddisfare veramente a quelle caratteristiche di determinatezza e specialità che connotano il rapporto di protezione posto a fondamento della posizione di garanzia (ad impossibilia nemo tenetur) perché la sorgente – ossia l’oggetto materiale o l’attività – da cui si origina la situazione di pericolo a carico di terze persone non ricade sotto la sua sfera di signoria.

Breve: non sarebbe nella materiale (oltreché esigibile) possibilità di intervenire per evitare che il gruppo di gatti liberi realizzi condotte atte a imbrattare o molestare persone in luoghi di pubblico transito o, a maggior ragioni, in luoghi privati ma di comune o di altrui uso.

2.4.4. Ha errato, dunque, il Tribunale, senza peraltro neppure menzionare il criterio dell’equivalenza su cui si fonda la responsabilità omissiva impropria ex art. 40 cpv. cod. pen., a ravvisare una posizione di garanzia in capo all’imputata che le avrebbe imposto, quale pretesa garante, di «adottare ogni cautela per evitare e prevenire danni a terzi».

2.4.5. Nè rileva il richiamo – operato in sentenza (cfr. penult. pag. sent. imp.) – al principio affermato da Sez. 4, n. 17145 del 17/01/2017, Guadagna, non mass., in tema di affermata responsabilità colposa per lesioni personali provocate a terzi da cani in custodia.

In quell’occasione, infatti, come in altri casi analoghi, questa Corte ha tratto l’obbligo di custodia esteso ad ogni relazione, anche di semplice detenzione, tra l’animale e una data persona dall’art. 672 cod. pen., che collega il dovere di non lasciare libero l’animale pericoloso al suo possesso (da ultimo, Sez. 4, n. 15701 del 02/04/2025, De Paulis, Rv. 287982-01: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l’affermazione di penale responsabilità del detentore di quattro cani, tre dei quali, fuggendo attraverso il varco di una recinzione, avevano aggredito un passante che, nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, era caduto in un fiume, annegandovi; Sez. 4, n. 17145 del 17/01/2017, cit., in motiv.; Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329-01; Sez. 4, n 18814 del 16/12/2011, dep. 2012, Mannino e altri Rv. 253594-01; Sez. 4, n. 34813 del 2/07/2010, Vallone, Rv. 248090-01), nel rilievo che «la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (Sez. 4, n. 17145 del 17/01/2017, cit., in motiv.; Sez. 4, n. 6393 del 10/01/2012, P.G. in proc. Manuelli, Rv. 251951-01).

Come puntualmente dedotto dalla ricorrente (pag. 6 ricorso), detta giurisprudenza formatasi con riguardo ai canidi non è estensibile ai felini (randagi o meno), i quali non sono animali pericolosi agli effetti dell’art. 672 cod. pen., sicché quest’ultima disposizione, avente funzione cautelare, non può fondare alcuna posizione di controllo e di custodia dell’animale avente lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo, proprio perché, etologicamente parlando, non vi è alcun pericolo da scongiurare e, giuridicamente opinando, non vi può essere alcuna presa in carico del bene protetto.

3. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo – con assorbimento dei motivi terzo, quarto e quinto – e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Per il resto, in relazione al primo motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 674 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 12/06/2026

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