Criminal Conflict for Greenwashing: Between savings protection and new environmental crimes: Towards a reconfiguration of corporate responsibility.
______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
– Anno XXVI – Fascicolo n. 3/2026 –
IL CONTRASTO PENALE AL GREENWASHING TRA TUTELA DEL RISPARMIO E NUOVI CRIMINI AMBIENTALI: VERSO UNA RICONFIGURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
Criminal Conflict for Greenwashing: Between savings protection and new environmental crimes: Towards a reconfiguration of corporate responsibility.
PIETRO MIRTO
Abstract. Il saggio analizza i profili di frizione dogmatica derivanti dall’applicazione delle categorie penalistiche classiche alle condotte di greenwashing societario e finanziario, dimostrando l’inefficacia selettiva dei rimedi vigenti a fronte della natura plurioffensiva dell’illecito, teso a strumentalizzare la transizione ecologica. Sotto il profilo della tutela del patrimonio, si dimostra l’insufficienza del paradigma della truffa contrattuale (art. 640 c.p.): la dematerializzazione del raggiro in “messa in scena” informativa complessa (basata su rating ESG asimmetrici) e la scomposizione del danno – non più meramente civilistico-quantitativo, ma qualitativo e legato all’allocazione del risparmio – impongono di superare la dimensione del reato di danno intersoggettivo. Sul versante dei mercati regolamentati, l’indagine decodifica il nesso di causalità tra le dichiarazioni non finanziarie (Direttiva CSRD) e l’alterazione del prezzo dei titoli (art. 185 TUF), evidenziando il rischio di una torsione iper-anticipatoria della tutela penale verso un modello di puro pericolo astratto. In ottica di responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001), il lavoro evidenzia la lacuna strutturale dei modelli organizzativi attuali, incapaci di mappare il rischio reputazionale derivante da asimmetrie informative verdi, e analizza i punti di ricaduta della nuova Direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità societaria e sulla protezione penale dell’ambiente. In conclusione, rifiutando l’approccio pan-penalistico, si sostiene la tesi secondo cui il sistema necessiti di una riforma organica: l’introduzione di una fattispecie specifica a tutela della “trasparenza del mercato ecologico”, strutturata come reato di pericolo concreto, idonea a garantire il rispetto dei principi di tassatività e offensività (art. 25, comma 2, Cost.) coniugando la protezione del risparmio con la reale salvaguardia dell’ecosistema.
Abstract. This paper analyzes the dogmatic friction arising from the application of classical criminal law categories to corporate and financial greenwashing, demonstrating the selective ineffectiveness of current remedies against the plurioffensive nature of the offense. From the perspective of asset protection, the traditional paradigm of contractual fraud (Art. 640 of the Italian Criminal Code) proves insufficient. The dematerialization of deception into a complex informational “mise en-scene” (driven by asymmetrical ESG ratings) and the fragmentation of harm, which is no longer merely quantitative and civilistic, but qualitative and inherently linked to capital allocation, require shifting beyond the dimension of intersubjective harm. Regarding regulated markets, the study decodes the causal nexus between non-financial disclosures (CSRD) and stock price manipulation (Art. 185 of the Consolidated Law on Finance TUF), highlighting the risk of a hyper-anticipatory distortion of criminal protection toward a model of pure abstract danger. In terms of corporate liability (Legislative Decree 231/2001), the paper underscores the structural flaws of current compliance programs, which fail to map the reputational risks stemming from green information asymmetries, and evaluates the implications of the new EU Directive 2024/1203 on environmental protection through criminal law. In conclusion, rejecting any pan-criminal approach, the author argues for an organic reform: the introduction of a specific offense safeguarding “ecological market transparency.” Structured as a crime of concrete danger, this offense is designed to ensure compliance with the principles of legality and express harm, ultimately reconciling investor protection with genuine ecosystem preservation.
Parole chiave: Reati ambientali; Tutela del risparmio; Rating ESG; D.Lgs. 231/2001; Direttiva (UE) 2024/1203; Reati di pericolo
Keywords: Environmental crimes; Investor protection; ESG ratings; Corporate liability; Directive (EU) 2024/1203; Crimes of danger.
Sommario: 1. L’ascesa dei fattori ESG e il rischio di manipolazione informativa nel mercato della sostenibilità. – 2. La definizione giuridica di greenwashing: dalla dimensione etica al rilievo penalistico. – 3. Il quadro normativo europeo sull’informazione societaria: dalla NFRD alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). – 4. I limiti applicativi della truffa contrattuale (art. 640 c.p.) nel collocamento di prodotti finanziari sostenibili e la scomposizione del danno patrimoniale. – 5. Manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali: il riflesso delle dichiarazioni non finanziarie sul valore dei titoli (art. 185 TUF). – 6. La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente e i punti di contatto con la frode ecologica. – 7. Profili comparatistici: l’esperienza della SEC statunitense e il modello delle Climate disclosures. – 8. Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) e modelli organizzativi alla prova del rischio reputazionale verde. – 9. Considerazioni conclusive. Verso una sanzione penale sostenibile: la proposta di una fattispecie specifica a tutela della trasparenza del mercato ecologico.
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