DIRITTO DEL LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – Crediti iscritti a ruolo, ma prescritti per mancata attivazione degli atti esecutivi-interruttivi – Agente riscossione – Responsabilità – Azionabilità da parte dell’Ente – Sufficienza della domanda risarcitoria – Esperimento di ‘procedura di discarico’ – Non è condizione di proponibilità qualora nel giudizio di merito non sia stata ritualmente introdotta e trattata la relativa questione
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Giugno 2026
Numero: 21302
Data di udienza: 11 Giugno 2026
Presidente: MANCINO
Estensore: ARIOLA
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – Crediti iscritti a ruolo, ma prescritti per mancata attivazione degli atti esecutivi-interruttivi – Agente riscossione – Responsabilità – Azionabilità da parte dell’Ente – Sufficienza della domanda risarcitoria – Esperimento di ‘procedura di discarico’ – Non è condizione di proponibilità qualora nel giudizio di merito non sia stata ritualmente introdotta e trattata la relativa questione
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ (lavoro), 23 Giugno 2026 (ud. 11/06/2026), Ordinanza n. 21302
DIRITTO DEL LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – Crediti iscritti a ruolo, ma prescritti per mancata attivazione degli atti esecutivi-interruttivi – Agente riscossione – Responsabilità – Azionabilità da parte dell’Ente – Sufficienza della domanda risarcitoria – Esperimento di ‘procedura di discarico’ – Non è condizione di proponibilità qualora nel giudizio di merito non sia stata ritualmente introdotta e trattata la relativa questione
La responsabilità dell’agente della riscossione verso l’ente impositore, per danno corrispondente ai crediti iscritti a ruolo divenuti prescritti per via dell’inerzia nell’attivazione degli atti esecutivi o interruttivi, può essere azionata dall’ente con ordinaria domanda risarcitoria, senza che l’esperimento della ‘procedura di discarico’ per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 costituisca condizione di proponibilità o di interesse ad agire, qualora nel giudizio di merito non sia stata ritualmente introdotta e trattata la relativa questione. (Mass. a cura di Pa. Co.)
(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 955/2020) Pres. MANCINO, Rel. ARIOLA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ (lavoro), 23 Giugno 2026 (ud. 11/06/2026), Ordinanza n. 21302SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 23956-2021 proposto da
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA DAL BO;
– controricorrente –
nonché contro
Omissis;
– intimato –
avverso la sentenza n. 955/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 1120/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, decidendo l’opposizione proposta da Omissis nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e della Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) avverso due intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali dovuti da Grassi alla Cassa, ha dichiarato la prescrizione dei contributi indicati in alcune delle cartelle esattoriali in questione. Al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla CNPADC nei confronti dell’AdER diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla Cassa per effetto dell’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
2. La Corte d’Appello di Milano ha accolto il gravame proposto dalla Cassa e, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l’AdER a risarcire alla CNPADC il danno dalla medesima subito a causa della prescrizione dei contributi, pari all’importo delle cartelle prescritte al netto delle spese di notifica e degli oneri di riscossione. Ha altresì dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’AdER e condannato quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della Cassa.
3. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La CNPADC ha resistito mediante controricorso, illustrato da memoria. Omissis è rimasto intimato.
4. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, per avere la Corte d’Appello affermato che le doglianze sollevate dall’Agenzia dirette ad ottenere l’applicazione ex officio dell’art. 4 cit. sono inammissibili in quanto nuove, perché dedotte per la prima volta in appello.
L’Agenzia deduce l’erroneità di tale statuizione, evidenziando che l’annullamento del debito disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 opera automaticamente e determina ope legis la cessazione della materia del contendere.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la responsabilità dell’agente della riscossione nei confronti dell’ente impositore per effetto della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo intervenuta in epoca successiva all’iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti.
In particolare, la Corte d’Appello ha rilevato che non aveva formato oggetto di specifica censura la statuizione del Tribunale in base alla quale, in applicazione della prescrizione quinquennale, erano da ritenersi prescritti i contributi di cui alle cartelle n. (Omissis) (notificata il 7 maggio 2008), n. (Omissis) (notificata il 30 giugno 2009) e n. (Omissis) (notificata il 21 maggio 2010), in quanto per nessuna di esse era stata dimostrata l’interruzione del termine. Quanto alle altre cartelle, il Tribunale – anche in questo caso mediante statuizione non specificamente censurata – aveva affermato che non erano idonei a interrompere la prescrizione gli atti indicati dall’AdER, cioè il preavviso di fermo amministrativo n. (Omissis) e l’intimazione di pagamento (Omissis), perché non correttamente notificati al destinatario (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Sulla scorta degli incontestati rilievi già operati dal primo Giudice, dunque, la Corte di merito ha osservato che i crediti erano stati regolarmente iscritti a ruolo dalla CNPADC e che la stessa aveva affidato il relativo ruolo al concessionario per la riscossione, sul quale incombeva l’obbligo di attivarsi tempestivamente per salvaguardare, azionandoli, i crediti in questione. Ha ritenuto, in particolare, non condivisibile la decisione del Tribunale di non accogliere la domanda riconvenzionale sulla base della mancata allegazione e prova del quantum del danno patito dalla Cassa, specificando – con riguardo all’appello incidentale proposto dall’AdER – che le doglianze volte ad ottenere l’applicazione ex officio dell’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, erano inammissibili in quanto formulate per la prima volta in appello (v. pag. 7).
2.2. Dalla sentenza impugnata, dunque, emerge con chiarezza che la richiesta di applicazione d’ufficio dello stralcio ex lege dei debiti di importo inferiore a mille Euro disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 era finalizzata a ridurre l’importo del danno lamentato dalla Cassa ed al cui risarcimento è stata condannata l’AdER.
È tuttavia evidente che, a tale scopo, sarebbe stato necessario che l’Agenzia ricorrente avesse specificamente allegato che l’annullamento ex lege era intervenuto in epoca antecedente alla prescrizione dei contributi, che si sarebbero quindi estinti non già per effetto del decorso del termine quinquennale senza la valida notifica al debitore di atti interruttivi, ma a causa dello stralcio disposto dalla legge. Solo in tale evenienza, difatti, sarebbe in linea astratta ipotizzabile la limitazione dell’entità del ristoro dovuto dall’AdER alla CNPADC a causa della postulata colpevole inerzia dell’agente della riscossione.
Mette conto ribadire che è qui in discussione la domanda risarcitoria proposta dalla Cassa nei confronti dell’AdER e non la pretesa contributiva azionata tramite le intimazioni di pagamento opposte dal professionista iscritto. Tale pretesa è stata vagliata dal Giudice di primo grado, il quale ha parzialmente accolto la domanda di accertamento negativo formulata dal Omissis e, sotto tale profilo, la statuizione non risulta impugnata dall’ente previdenziale titolare del credito.
Pertanto, il motivo in esame si presenta lacunoso, non avendo l’AdER specificato in che termini il sopravvenuto annullamento ex lege dei crediti iscritti a ruolo avrebbe potuto limitare (se non addirittura escludere) la sua responsabilità, ravvisata dalla Corte d’Appello nei riguardi della Cassa, conseguente alla prescrizione dei contributi iscritti a ruolo. Il motivo difetta, quindi, di decisività, giacché la parte ricorrente non ha illustrato le concrete conseguenze che la prospettata violazione di legge – pur in astratto rilevante – avrebbe prodotto sul contenuto della statuizione adottata dalla Corte territoriale, che andrebbe quindi cassata inutilmente.
3. Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, in quanto entrambi attengono alla parte della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha affermato che il comportamento omissivo dell’agente della riscossione ha determinato nei confronti della Cassa un danno pari all’importo dei contributi prescritti, esclusi i compensi per la riscossione.
3.1. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, per avere la Corte d’Appello affermato la responsabilità dell’agente della riscossione nei confronti dell’ente impositore nel caso di mancato incasso di crediti iscritti a ruolo.
3.2. Tramite il terzo motivo è dedotta, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 100 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello rilevato il difetto di interesse ad agire dell’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione, dovendo essere esperita la sola procedura di discarico per inesigibilità ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999.
3.3. I due motivi, che la parte ricorrente espone unitariamente, addebitano alla sentenza impugnata di aver ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria azionata dalla CNPADC, senza considerare che i citati artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, nel disciplinare la responsabilità dell’agente della riscossione, prevedono l’esperimento di un preventivo procedimento amministrativo, nella specie non instaurato.
A giudizio dell’AdER, soltanto a seguito di dichiarazione di inesigibilità si sarebbe potuta avviare la procedura di verifica delle cause della mancata riscossione e, al suo esito, l’agente avrebbe perduto il diritto al discarico, con il conseguente obbligo di versare all’ente creditore le somme predeterminate dalla legge (pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo).
Secondo la parte ricorrente non sarebbe consentito all’ente impositore un controllo sull’operato dell’agente della riscossione prima della scadenza dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. Di conseguenza, la domanda risarcitoria proposta dalla CNPADC nel presente giudizio avrebbe dovuto essere ritenuta non soltanto infondata, ma prima ancora inammissibile per difetto di intesse ad agire, in mancanza di preventivo esperimento della procedura di inesigibilità.
4. I motivi sono inammissibili.
4.1. Occorre rilevare che la questione relativa al mancato preventivo esperimento della procedura di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo disciplinata dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 non risulta esaminata nella sentenza oggetto di impugnazione.
È indubbio che tale questione presupponga anche un accertamento di tipo fattuale, cioè l’effettivo espletamento o meno della procedura di discarico.
4.2. Tale rilievo comporta l’inammissibilità dei motivi in questione perché attengono a questioni del tutto nuove.
Deve trovare applicazione, infatti, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (v. Cass. n. 3473 del 2025, Cass. n. 32804 del 2019 e Cass. n. 28480 del 2005).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con D.M. n. 147 del 2022) e del valore della causa.
Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti di Omissis, essendo questi rimasto intimato.
7. Infine, non vi è pronuncia sul raddoppio del contributo unificato (così, tra le tante, Cass. n. 30542 del 2022), poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (v. Cass. n. 18298 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma l’11 giugno 2026.





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