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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1483 | Data di udienza: 24 Febbraio 2026

RIFIUTI –  Tari – Esonero totale dal pagamento della tassa – Accertamento – Regolamento Roma Capitale – Presupposti.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città:
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2026
Numero: 1483
Data di udienza: 24 Febbraio 2026
Presidente: Sessa Sabato
Estensore: Sessa Sabato


Premassima

RIFIUTI –  Tari – Esonero totale dal pagamento della tassa – Accertamento – Regolamento Roma Capitale – Presupposti.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, SEZIONE I, 10/03/2026, (ud. 24/02/2026), Sentenza n. 1483

 

RIFIUTI –  Tari – Esonero totale dal pagamento della tassa – Accertamento – Regolamento Roma Capitale – Presupposti.

L’articolo 17 del Regolamento TARI di Roma Capitale prevede l’esonero totale dal pagamento della tassa a favore di coloro che occupano l’abitazione principale e le relative pertinenze nei limiti ivi indicati, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Tale esenzione è espressamente subordinata, da un lato, al fatto che il valore dell’ISEE non sia superiore ad euro 6.500,00 e, dall’altro, alla condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la TARES maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.

(Rigetta appello avverso sentenza n. 14204/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24) Pres. e Rel. Sessa Sabato


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, SEZIONE I, 10/03/2026, (ud. 24/02/2026), Sentenza n. 1483

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SESSA SABATO, Presidente e Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice

in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 2348/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 – CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 14204/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300597383 TARI 2020
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300597383 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1113/2026 depositato il 02/03/2026
 
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto la Signora Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l’avviso di accertamento esecutivo numero 2300597383, emesso da Roma Capitale, Dipartimento Risorse Economiche, in data 8 maggio 2023 e notificato il 22 giugno 2023.

Con tale atto l’Amministrazione capitolina contestava alla contribuente l’omesso pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) relativi alle annualità 2020 e 2021, per un importo complessivo pari ad euro 600,91, di cui euro 452,42 a titolo di tributo, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, come risultante dal prospetto contabile allegato all’avviso.

La ricorrente deduceva, in fatto, che, come risultava dalle attestazioni rilasciate dall’INPS, per gli anni in contestazione i suoi ISEE ordinari erano stati pari ad euro 0,00 per il 2020 e ad euro 4.284,67 per il 2021, dunque ben al di sotto della soglia di euro 6.500,00 fissata dal Regolamento comunale per l’accesso all’esenzione dal pagamento della TARI per motivi economici.

Rappresentava, inoltre, di avere presentato in data 23 novembre 2020 apposita domanda di esenzione per l’anno 2020, protocollata da Roma Capitale, ed evidenziava che l’Ente non aveva mai adottato un provvedimento espresso di rigetto di tale istanza.

La contribuente richiamava, altresì, le comunicazioni rese note da Roma Capitale, anche tramite banner informativi in sede di compilazione telematica delle istanze, secondo cui i soggetti che avessero già presentato domanda di esenzione per annualità precedenti non erano tenuti a ripresentarla per gli anni successivi, purché il requisito reddituale continuasse a sussistere e fossero in possesso, entro il 31 marzo, di un’attestazione ISEE in corso di validità, acquisibile direttamente dall’Amministrazione mediante consultazione della banca dati INPS.

In ragione di tali circostanze, la Signora Ricorrente_1 sosteneva di avere pieno diritto all’esenzione TARI per gli anni 2020 e 2021 e chiedeva, quindi, l’annullamento dell’impugnato avviso, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, che contestava integralmente le ragioni sottese al ricorso di parte chiedendone il rigetto.

L’Ente precisava che, alla luce dell’articolo 17 del Regolamento TARI, oggi articolo 18 del Regolamento TARI 2023, l’esenzione per motivi economici era subordinata non soltanto al possesso di un ISEE non superiore ad euro 6.500,00, ma anche alla condizione che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, non risultassero a carico del richiedente debiti concernenti la TARI o la TARES.

Sotto questo profilo, Roma Capitale affermava che, pur essendo integrato il requisito reddituale, dagli archivi risultavano in capo alla contribuente debiti TARI pregressi non sanati, richiamando, in particolare, una comunicazione inviata alla Signora Ricorrente_1 nel 2021 con cui le era stato richiesto di regolarizzare un documento di pagamento relativo ad annualità antecedenti, con specifico avvertimento circa la conseguente preclusione all’accesso all’agevolazione.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso della contribuente, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con cui Roma Capitale aveva richiesto il pagamento della TARI e del TEFA per gli anni 2020 e 2021.

Il giudice pur riconoscendo che la ricorrente aveva dimostrato sia di aver presentato domanda di esenzione sia di possedere i requisiti reddituali richiesti, risultando titolare di un ISEE inferiore alla soglia prevista dal regolamento comunale, riteneva che l’agevolazione fosse subordinata anche all’assenza di debiti TARI relativi ad annualità precedenti e che tale circostanza fosse stata legittimamente dedotta dall’Amministrazione nel corso del giudizio.

Poiché la contribuente non aveva fornito prova dell’inesistenza di tali pendenze, il giudice aveva ritenuto non integrati tutti i presupposti necessari per l’esenzione e, conseguentemente, confermava la legittimità dell’atto impositivo.

Proponeva appello l’interessata deducendo, in primo luogo, l’illegittimità della sentenza di primo grado per avere valorizzato difese e documenti prodotti tardivamente da Roma Capitale.

La appellante sosteneva, infatti, che l’Ente avrebbe introdotto soltanto in fase avanzata del giudizio l’eccezione relativa alla presenza di presunti debiti TARI pregressi, in violazione dei termini perentori previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nonostante ciò, il giudice di prime cure avrebbe fondato il rigetto proprio su tali elementi, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione delle regole processuali sulle preclusioni.

Denunciava, altresì, un travisamento dei fatti. 

Secondo la appellante, i documenti prodotti dall’Amministrazione non dimostravano l’esistenza di debiti tributari precedenti, poiché si riferivano alle medesime annualità oggetto dell’accertamento impugnato. La sentenza, pertanto, aveva erroneamente ritenuto sussistenti pendenze ostative al riconoscimento dell’esenzione.

Con ulteriore motivo, ribadiva la sussistenza del diritto all’esenzione dal pagamento della TARI, evidenziando di essere in possesso dei requisiti economici richiesti dal regolamento comunale, avendo conseguito valori ISEE inferiori alla soglia prevista per gli anni oggetto di controversia. Invocava, inoltre, il principio del legittimo affidamento, in quanto l’istanza di esenzione presentata non sarebbe mai stata formalmente rigettata dall’Amministrazione, inducendola a confidare ragionevolmente nel riconoscimento del beneficio.

Contestava infine:
1. la legittimità della norma regolamentare – chiedendone la disapplicazione incidenter tantum – che subordinava l’esenzione all’assenza di debiti TARI pregressi, ritenuta in contrasto con i princìpi costituzionali di capacità contributiva, uguaglianza e solidarietà sociale oltre che con la natura assistenziale dell’agevolazione;
2. il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, poiché l’atto non indicava le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione, in violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente.

A tale ultimo proposito evidenziava l’assenza di un provvedimento espresso di rigetto delle istanze presentate che avrebbe determinato l’illegittimità dell’atto impositivo.

La causa veniva discussa all’udienza del 24 febbraio 2026 e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così ricostruito il fatto, occorre innanzitutto richiamare il principio generale in tema di agevolazioni tributarie, secondo il quale, fermo restando che è l’Amministrazione a dover provare la fonte dell’obbligazione ed i presupposti del tributo, grava invece sul contribuente che invochi un’esenzione o una riduzione l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla relativa disciplina. Ciò in quanto i benefici fiscali costituiscono deroga al regime ordinario d’imposizione e, come tali, sono di stretta interpretazione e richiedono una prova puntuale da parte del soggetto che pretende di avvalersene.

Nel caso di specie – ferma la circostanza secondo cui i documenti asseritamente depositati tardivamente nel corso del primo grado di giudizio possono essere esaminati in grado di appello in quanto già acquisiti  gli atti del giudizio, considerata sia la data di proposizione di quest’ultimo che la data di entrata in vigore della novella legislativa, vagliata anche dalla Corte Costituzionale, circa il dies a quo inerente la violazione delle regole processuali sulle preclusioni – parte appellante ha invocato l’esenzione TARI per motivi economici disciplinata dall’articolo 17 del Regolamento TARI di Roma Capitale, disposizione che prevede l’esonero totale dal pagamento della tassa a favore di coloro che occupano l’abitazione principale e le relative pertinenze nei limiti ivi indicati, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Tale esenzione è espressamente subordinata, da un lato, al fatto che il valore dell’ISEE non sia superiore ad euro 6.500,00 e, dall’altro, alla condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la TARES maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione. È pacifico in atti che la contribuente abbia rispettato il requisito reddituale: le attestazioni INPS documentano che, per gli anni 2020 e 2021, l’ISEE del nucleo familiare della appellante si attesta rispettivamente ad euro zero e ad euro 4.284,67, dunque al di sotto della soglia regolamentare.

Parimenti, risulta provato che la stessa abbia presentato domanda di esenzione in data 23 novembre 2020 e che l’Amministrazione non abbia adottato un provvedimento espresso di diniego. Tuttavia, il mancato rigetto espresso dell’istanza non può essere equiparato ad accoglimento tacito della stessa, in assenza di una previsione normativa che attribuisca al silenzio valore provvedimentale. A questo riguardo, Roma Capitale ha rappresentato l’esistenza, a carico della contribuente, di debiti TARI riferiti ad annualità precedenti e non definiti, producendo, tra gli altri, un atto, non specificamente contestato nel merito dalla contribuente, con il quale nel 2021 le era stato richiesto di provvedere al pagamento di un documento di riscossione relativo all’anno 2016, con esplicito collegamento tra la regolarizzazione di tale pendenza e l’accesso all’esenzione.

Le allegazioni dell’Ente in ordine alla sussistenza di debiti pregressi costituiscono specificazione di una causa ostativa desumibile dallo stesso Regolamento richiamato dalla ricorrente, integrando una mera contestazione del presupposto costitutivo del diritto all’esenzione azionato dalla contribuente e non introducendo un fatto nuovo in senso tecnico, trattandosi di elemento ostativo già previsto dalla disciplina regolamentare richiamata nel ricorso.

A fronte di tali elementi, la contribuente avrebbe dovuto fornire prova idonea ad escludere l’esistenza di debiti TARI o TARES a proprio carico alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale invocava l’agevolazione, dimostrando di avere integralmente adempiuto ai pagamenti dovuti per le annualità pregresse ovvero l’intervenuta estinzione delle relative pretese. Dall’esame degli atti non risultano versamenti né provvedimenti di sgravio riferibili al debito pregresso indicato dall’Ente, né altri elementi tali da attestare la completa regolarità della posizione tributaria della ricorrente con riguardo alle annualità anteriori al biennio 2020 – 2021.

In mancanza di prova contraria, deve ritenersi che, alla data rilevante, fossero ancora esistenti debiti TARI a carico della contribuente, con la conseguenza che il secondo presupposto previsto dall’articolo 17 del Regolamento non risulta integrato. Atteso che la disciplina regolamentare subordina l’esenzione alla contemporanea sussistenza sia del requisito ISEE sia dell’assenza di debiti pregressi, la dimostrazione del solo elemento reddituale non è sufficiente a legittimare il beneficio. Ne consegue che l’Amministrazione ha correttamente escluso l’esenzione e proceduto all’emissione dell’avviso di accertamento impugnato per la riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI e TEFA per gli anni 2020 e 2021.

Comunque, in aggiunta a quanto esposto, le censure formulate dall’appellante in ordine alla dedotta mancata ricezione della comunicazione asseritamente trasmessa per il recupero del debito pregresso non incidono sulla ratio decidendi della presente pronuncia. Invero, le contestazioni dell’Ente non introducono nuovi fatti costitutivi, ma negano la sussistenza dei presupposti per l’esenzione, già previsti dal Regolamento. Trattandosi di elementi ostativi intrinseci alla norma invocata dalla contribuente, la loro allegazione non soggiace alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto per cui il perimetro dell’accertamento demandato al Collegio non concerne la verifica della regolarità formale né della prova di ricezione del singolo sollecito di pagamento, bensì l’accertamento della sussistenza, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, di obbligazioni tributarie, afferenti alla TARI, rimaste inadempiute, quale presupposto rilevante ai fini della decisione.

Ne consegue che la questione prospettata dall’appellante, anche se fondata sul piano fattuale, si risolverebbe in un profilo privo di decisività rispetto alla fattispecie regolata, non incidendo né sull’esistenza dell’obbligazione tributaria né sul permanere dell’esposizione debitoria.

Da ultimo, il Collegio osserva che:
1. la norma regolamentare, che non presenta:
§ né profili di manifesta illegittimità costituzionale;
§ né elementi tali da evidenziare un contrasto con norme sovraordinate;
non può essere oggetto di disapplicazione incidenter tantum, considerata anche l’assenza di specifici vizi di illegittimità ovvero di illogicità dell’atto;

2. l’insussistenza del vizio di motivazione discende dal fatto che l’avviso di accertamento richiama espressamente la disciplina regolamentare che subordina l’esenzione all’assenza di debiti pregressi, rendendo così conoscibile il presupposto ostativo in termini sufficienti a soddisfare l’obbligo motivazionale, senza necessità di ulteriore analitica esplicitazione, trattandosi di causa impeditiva prevista direttamente dalla fonte normativa richiamata. 

Ciò posto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e l’atto impositivo confermato nella sua legittimità. Quanto alle spese di lite, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.

Tanto in considerazione:
1. da un lato, delle condizioni economiche particolarmente deboli della contribuente, quali emergono dagli stessi valori ISEE;
2. dall’altro, della circostanza che la ricorrente ha pur sempre dimostrato la sussistenza del requisito reddituale richiesto dal Regolamento, nonché il fatto che l’Amministrazione ha esplicitato in modo completo le ragioni ostative al riconoscimento dell’agevolazione solo in una fase avanzata del procedimento contenzioso.

Tali elementi, valutati complessivamente, giustificano la compensazione delle spese, nonostante l’esito sfavorevole del gravame per la parte privata.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’appello e compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

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