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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro, Risarcimento del danno Numero: 15608 | Data di udienza: 15 Ottobre 2025

DIRITTO DEL LAVORO – Lavoratore vittima di malattia professionale – Compensatio lucri cum damno – Rendita INAIL – Danno terminale – RISARCIMENTO DANNI – Danno biologico temporaneo e permanente – Quantificazione del danno – Esposizione all’amianto – Risarcimento del danno – Prevedibilità della nocività per la salute – Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Imprevedibilità ex art. 1225 c.c. – Riferibilità al danno primario – Imprevedibilità delle sue conseguenze ulteriori – Irrilevanza – Fattispecie.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2026
Numero: 15608
Data di udienza: 15 Ottobre 2025
Presidente: FRASCA
Estensore: ROSSETTI


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Lavoratore vittima di malattia professionale – Compensatio lucri cum damno – Rendita INAIL – Danno terminale – RISARCIMENTO DANNI – Danno biologico temporaneo e permanente – Quantificazione del danno – Esposizione all’amianto – Risarcimento del danno – Prevedibilità della nocività per la salute – Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Imprevedibilità ex art. 1225 c.c. – Riferibilità al danno primario – Imprevedibilità delle sue conseguenze ulteriori – Irrilevanza – Fattispecie.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 15 maggio 2026, (ud. 15/10/2025), Ordinanza n. 15608

 

DIRITTO DEL LAVORO – Lavoratore vittima di malattia professionale – Compensatio lucri cum damno – Rendita INAIL – Danno terminale – RISARCIMENTO DANNI – Danno biologico temporaneo e permanente – Quantificazione del danno.

La rendita INAIL erogata a beneficio del lavoratore vittima di malattia professionale è volta a compensare un danno diverso da quello liquidato dal giudice a titolo di danno terminale in caso di morte conseguente alle lesioni. Se da un lato, il danno biologico temporaneo e quello permanente presentano la medesima natura giuridica, dall’altro, non presentano il medesimo oggetto. Ai fini della compensatio lucri cum damno non è determinante l’identità della natura del danno, bensì l’identità dell’oggetto del danno. (Massima a cura di Martina Marano)

 

DIRITTO DEL LAVORO – Esposizione all’amianto – Risarcimento del danno – Prevedibilità della nocività per la salute – Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Imprevedibilità ex art. 1225 c.c. – Riferibilità al danno primario – Imprevedibilità delle sue conseguenze ulteriori – Irrilevanza – Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l’imprevedibilità che, ai sensi dell’art. 1225 c.c., ne esclude la risarcibilità, va riferita al danno primario e non alle sue conseguenze ulteriori. (Nel caso in esame è stata confermata la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni per la morte del lavoratore causata dalla esposizione all’amianto, attribuendo rilevanza alla prevedibilità della nocività per la salute, e non anche del rischio cancerogeno).

(Rigetta il ricorso avverso sentenza n. 1229 – CORTE D’APPELLO DI LECCE, Sezione Lavoro), Pres. FRASCA, Rel. ROSSETTI, Ric. omissis


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 15 maggio 2026, (ud. 15/10/2025), Ordinanza n. 15608

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 8374/22 proposto da:

-) Mi.De., in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

CONTRO

-) Mu.Gi., Mu.Vi., Mu.Fr. e Vo.Ro.,

domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato Ma.De.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2022 n. 1229;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Vo.Ro., Mu.Gi., Mu.Fr. e Mu.Vi., quali eredi De.Mu., convennero dinanzi al Tribunale di Taranto il Mi.De. chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale jure hereditatis nell’importo complessivo di Euro 700.000,00.

A fondamento della domanda dedussero che De.Mu., dopo aver lavorato alle dipendenze del Mi.De. come saldatore presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto dal (omissis) al (omissis) e presso “(omissis)” a T. dal (omissis), era deceduto il (omissis) per mesotelioma pleurico. Il (omissis), appreso di essere affetto da tale patologia, il Mu. aveva ottenuto il riconoscimento di una rendita I.N.A.I.L. per postumi di invalidità pari all’85%. Il Mi.De., inoltre, lo aveva riconosciuto “addetto ai lavori insalubri” per il periodo dal 23.2.1966 al 31.5.1981 e l’I.N.A.I.L. lo aveva riconosciuto esposto al rischio amianto per il periodo 5.12.1961-31.5.1980.

Esposero che De.Mu. era addetto alle attività di smontaggio e rimontaggio, riparazione e ricostruzione su apparati elettrici e meccanici a bordo di unità navali della marina militare, o in officina, con saldature e tagli al cannello su tubi, di parti di motore, paratie, impianti e cavi ad alta tensione. Nel suo lavoro era stato continuativamente esposto a fumi, polveri e sostanze cancerogene, quali amianto, catrame, nafta, benzolo, nonché all’inalazione di grandi quantità di fibre di amianto derivanti dal taglio e dall’uso di strumenti di abrasione dei rivestimenti di tubi e di cavi elettrici. Per contro, gli strumenti di protezione erano costituiti unicamente da occhiali in vetro, schermo in vetro, guanti, ghette e grembiuli in amianto, senza che vi fosse alcun dispositivo per l’apparato respiratorio.

Allegarono che il Ministero non aveva adempiuto gli obblighi di informazione, di addestramento, di segnalazione del pericolo e di controllo del rischio, e non aveva dotato il personale di adeguati mezzi di protezione.

2. Il Mi.De., eccepito il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore all’1.7.1998, resistette alla domanda svolta sul rilievo di aver adottato le procedure di informazione sui rischi, visite di controllo per i dipendenti addetti alle lavorazioni nocive, nonché mezzi di protezione.

3. Con sentenza del 3.5.2019 il Tribunale Taranto accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento di Euro 188.025, di cui Euro 116.0251 a titolo di risarcimento del danno biologico ed Euro 72.000,00 a titolo di danno morale.

4. La Corte d’Appello di Lecce con sentenza pubblicata il pubblicata il 19.1.2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Mi.De., rideterminò in Euro 149.557,25 (all’attualità) l’importo dovuto agli appellati.

Per quanto occorra ai fini del presente giudizio, la Corte d’Appello ritenne che all’esito dell’istruttoria e della svolta C.T.U. fossero emersi elementi significativi a proposito sia dell’esposizione di De.Mu. all’amianto, la cui pericolosità era nota sin dagli anni ’60 del secolo scorso, sia della mancata adozione di misure di protezione da parte del Ministero.

Gli stessi referti prodotti dall’amministrazione della difesa denotavano la presenza di fibre di amianto nei luoghi di lavoro ed era irrilevante che tale presenza si mantenesse al di sotto dei “limiti di legge” (peraltro genericamente indicati), poiché, se fissati per l’ottenimento di benefici previdenziali, essi erano irrilevanti ai fini di causa. In ogni caso, tali rilevazioni si riferivano al periodo dal 1990 al 2001, mentre l’esposizione del Mu. era stata riconosciuta dall’I.N.A.I.L. dal 1961 al 1981, corroborata dal C.T.U. e confermata dai testi escussi. La Corte d’Appello, inoltre, dopo aver proceduto al ricalcolo del “danno terminale”, negò che fosse possibile tenere conto della rendita I.N.A.I.L., poiché relativa al danno biologico permanente e al danno patrimoniale per inabilità temporanea assoluta, sicché non ricorreva l’omogeneità delle poste per provvedere allo scomputo ai fini della compensatio lucri cum damno, né sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 1126, D.L. 145/2018, in quanto norma entrata in vigore l’1.1.2019. Analogamente, non sarebbe stato possibile scomputare la rendita corrisposta alla vedova perché spettante iure proprio ad altro titolo.

5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il Mi.De., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso Mu.Gi., Mu.Fr., Mu.Vi. e Vo.Ro.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso riguarda una sentenza pronuncia da una Sezione Lavoro, ma nulla osta alla sua trattazione e decisione da parte di questa Sezione, atteso il principio di diritto di cui a Cass. n. 9148 del 2013.

1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 40 cod. pen.

Il Ministero rappresenta che in sede di appello aveva lamentato, a proposito nel nesso causale, che il Tribunale avesse ignorato il profilo dell’inidoneità delle misure di protezione omesse a impedire la verificazione dell’evento lesivo. La Corte d’Appello non avrebbe in alcun modo esaminato la censura e non avrebbe effettuato, al fine della verifica della causalità omissiva, il necessario giudizio controfattuale, tale per cui se l’amministrazione avesse adottato tali misure il Mu. non avrebbe contratto il mesotelioma pleurico.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito ha fondato il proprio giudizio sul fatto che la vittima, nel tempo in cui fu addetta alle lavorazioni potenzialmente pericolose, non fu dotata di mascherina (p. 6).

L’Amministrazione ricorrente censura la statuizione di condanna lamentando la violazione del principio di causalità della colpa, ovvero quel principio secondo cui una condotta colposa è giuridicamente irrilevante se, quand’anche fosse stata tenuta, la condotta alternativa corretta, il danno si sarebbe ugualmente verificato. La corretta prospettazione d’una censura di questo tipo, a fronte d’una condanna che stabilisca “la morte fu causata dalla mancata dotazione

del lavoratore d’una mascherina” avrebbe imposto alla Amministrazione ricorrente di chiarire:

a) quali sarebbero le misure di prevenzione “che si sarebbero dovute adottare secondo le regole della comune prudenza;

b) quando il relativo thema decidendum sia stato introdotto nel giudizio;

c) donde risulti la prova che le misure di prevenzione esigibili alla stregua dell’ordinaria prudenza, quand’anche adottate, non avrebbero potuto prevenire il mesotelioma.

In assenza di queste indicazioni la censura di violazione del principio di causalità della colpa si riduce al rango d’una contestazione in facto, come tale inammissibile in questa sede.

In senso sostanzialmente conforme su vicenda analoga, anch’essa contro il Ministero difesa: Sez. L, Ordinanza n. 15508 del 10.6.2025: misure di prevenzione imposte sin dal r.d. 14.6.1909 n. 442 (in senso sostanzialmente conforme su domanda analoga, anch’essa proposta contro il Ministero difesa, v. Sez. L, Ordinanza n. 15508 del 10.6.2025).

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1225 cod. civ.

Il Mi.De. lamenta che la Corte d’Appello, sul rilievo della conoscenza sin dagli ’60 del secolo passato della nocività dell’esposizione alle fibre di amianto, l’abbia ritenuto consapevole della sua pericolosità negli anni in cui De.Mu. era addetto a mansioni implicanti l’esposizione al minerale.

La corte, tuttavia, avrebbe ignorato la censura basata sull’art. 1225 cod. civ. rivolta alla decisione del Tribunale, che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che fosse del tutto imprevedibile al momento della condotta che l’esposizione anche a basse dosi di amianto potesse cagionare il mesotelioma.

Anche la Corte d’Appello, pertanto, sarebbe incorsa nella violazione dell’indicata disposizione.

2.1. Il motivo è infondato.

L’imprevedibilità del danno che, ai sensi dell’art. 1225 c.c., ne esclude la risarcibilità, va riferita al danno primario, non alle sue conseguenze ulteriori.

Per i fini che qui rilevano, pertanto, l’esclusione della responsabilità si sarebbe potuta affermare soltanto se all’epoca dei fatti fosse stato imprevedibile che l’amianto nuocesse alla salute. È l’imprevedibilità della nocività per la salute, non l’imprevedibilità del tumore, che poteva escludere ex art. 1225 c.c. la risarcibilità (Sez. L, Sentenza n. 19270 del 2.8.2017).

Ma la nocività per la salute delle fibre di amianto è nota fin dai primi del Novecento; sicché il requisito della prevedibilità non viene meno per il fatto che il rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo successivamente (Sez. L, Ordinanza n. 15508 del 10/06/2025).

3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ.

Il Ministero censura il mancato scomputo dal risarcimento del danno sia della rendita I.N.A.I.L. già erogata a De.Mu. mentre era in vita; sia della rendita attribuita alla vedova. Quanto alla prima il ricorrente contesta la riconosciuta disomogeneità rispetto al danno risarcito sul presupposto della natura ontologicamente unitaria del danno biologico rispetto alla quale il “danno biologico terminale” non potrebbe distinguersene (Cass. 29492/2019), poiché il danno indennizzato dall’I.N.A.I.L. corrisponde a quanto riconosciuto agli eredi.

Analoga considerazione vale per la rendita erogata a titolo personale alla vedova, “essendo la stessa preordinata a ristorare il danno il cui risarcimento costituisce oggetto della presente causa”.

3.1. Il motivo è infondato.

Il giudice di primo grado accordò alla vittima il risarcimento di due pregiudizi:

-) il danno biologico temporaneo, liquidato in Euro 150 pro die per 910 giorni;

-) il danno morale, liquidato in Euro 700 pro die per lo stesso periodo.

L’INAIL tuttavia non indennizza né il danno biologico temporaneo, né il danno morale. L’INAIL indennizza il danno biologico permanente e, per le invalidità eccedenti il 16%, il danno da incapacità di lavoro (art. 13 D.Lgs. 38/2000; ex multis, in motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018).

Pertanto la rendita costituita nel caso di specie dall’INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristorò un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito.

3.2. Quanto all’affermazione dell’Amministrazione ricorrente, secondo cui il danno biologico temporaneo e quello permanente sarebbero “il medesimo pregiudizio”, deve in contrario osservarsi, in primo luogo, che l’uno e l’altro dei suddetti danni, se hanno la medesima natura giuridica, non hanno il medesimo oggetto (Cass. Sez. 3, 13/08/2015, n. 16788).

Tuttavia quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l’identità della “natura del danno”, ma l’identità del suo oggetto. Così, ad es., anche la perdita del reddito è un danno patrimoniale come il danno al veicolo, ma nessuno si sognerebbe di scomputare dal risarcimento dovuto per un guasto meccanico ad un autoveicolo la (frazione di) rendita corrisposta dall’INAIL per incapacità lavorativa.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.600 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2025.

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