RIFIUTI – TARSU TIA TARES TARI Accertamento – Villaggi vacanza – Tariffa per attività stagionale – Decreto di estinzione – Inefficacia per carenza dei presupposti – Tributi locali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Potestà regolamentare – Esercizi alberghieri – Delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe differenziate per categorie – Legittimità – Carattere stagionale dell’attività – Applicazione di speciali riduzioni d’imposta – Tassazione differenziata tra alberghi e abitazioni – Eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti – Regolamentazione – Piena discrezionalità nella determinazione delle tariffe – Obbligo di motivazione – Esclusione – D.lgs. n. 507/1993 – Causa di esclusione dell’obbligo del tributo – Onere della prova – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Delimitazione del thema decidendum – Principio di autosufficienza dell’impugnazione – Onere di allegazione al ricorso a pena d’improcedibilità – Artt. 366, 369, c.p.c. – Responsabilità processuale aggravata – Soccombenza e spese processuali – Quantificazioni detta somma – Criterio equitativo e principio di ragionevolezza – Art. 96, 3°c., cod. proc. civ.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2026
Numero: 15776
Data di udienza: 14 Maggio 2026
Presidente: BALSAMO
Estensore: LO SARDO
Premassima
RIFIUTI – TARSU TIA TARES TARI Accertamento – Villaggi vacanza – Tariffa per attività stagionale – Decreto di estinzione – Inefficacia per carenza dei presupposti – Tributi locali – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Potestà regolamentare – Esercizi alberghieri – Delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe differenziate per categorie – Legittimità – Carattere stagionale dell’attività – Applicazione di speciali riduzioni d’imposta – Tassazione differenziata tra alberghi e abitazioni – Eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti – Regolamentazione – Piena discrezionalità nella determinazione delle tariffe – Obbligo di motivazione – Esclusione – D.lgs. n. 507/1993 – Causa di esclusione dell’obbligo del tributo – Onere della prova – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Delimitazione del thema decidendum – Principio di autosufficienza dell’impugnazione – Onere di allegazione al ricorso a pena d’improcedibilità – Artt. 366, 369, c.p.c. – Responsabilità processuale aggravata – Soccombenza e spese processuali – Quantificazioni detta somma – Criterio equitativo e principio di ragionevolezza – Art. 96, 3°c., cod. proc. civ.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 22 maggio 2026, (ud. 14/05/2026 ), Ordinanza n. 15776SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai signori magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23339/2025 R.G. (già al n. 30351/2018 R.G.), proposto
DA
“Robinson Club Italia S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Adolfo Larussa, con studio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Luigi Marino, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: adolfo.larussa@cert.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con studio in Lecce, elettivamente domiciliato presso Alfredo Placidi in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: pietroquinto@pec.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA – sezione staccata di Lecce il 3 maggio 2018, n. 1405/24/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
FATTI DI CAUSA
1. La “Robinson Club Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il 3 maggio 2018, n. 1405/24/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di pagamento n. 059 2011 0034614182000, notificato il 15 novembre 2012, da parte del Comune di Ugento (LE), e la cartella di pagamento n. 059 2012 002568125 000, notificata il 26 novembre 2012, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entrambi per l’omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2011, nella misura di € 62.740,00, con riguardo ad un villaggio turistico ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Ugento (LE) nei confronti della “Robinson Club Italia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce l’11 luglio 2014, n. 2508/2/2014, con compensazione per metà e condanna alla rifusione per metà delle spese giudiziali.
Il ricorso è stato iscritto al n. 30351/2018 R.G.
2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari della contribuente – sul presupposto dell’applicabilità della tariffa prevista per alberghi-ristoranti anche alla fattispecie dei villaggi turistici e dell’irrilevanza della stagionalità dell’attività svolta.
3. Il Comune di Ugento (LE) ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.
4. Dopo aver formulato proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione ed aver atteso il decorso del termine di quaranta giorni dalla relativa comunicazione alle parti, il consigliere delegato allo spoglio ha dichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G. (con decreto depositato il 16 ottobre 2025, n. 27616).
5. Premesso di aver depositato istanza per la decisione della controversia in pendenza di tale termine, la ricorrente ha proposto successiva istanza ex art. 391-bis cod. proc. civ. per la “correzione di errore materiale” (con iscrizione del relativo procedimento al n. 23339/2025 R.G.), sul rilievo che «la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per presunta rinuncia, ritenendo erroneamente che la parte ricorrente non avesse formulato istanza di decisione a seguito della proposta ex art. 380-bis c.p.c.». Da qui, la richiesta conclusiva di: «- Accertare e dichiarare l’errore materiale contenuto nel decreto n. 27616/2025, depositato il 16/10/2025, per le ragioni esposte in narrativa; – Per l’effetto, disporre la correzione del predetto decreto, revocandolo integralmente, ivi compresa la statuizione di condanna alle spese processuali».
6. Fissata l’udienza di trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Preliminarmente, si deve constatare che il decreto di estinzione del procedimento è stato adottato in assenza dei presupposti previsti dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo stata depositata per tempo l’istanza di decisione da parte della ricorrente (31 luglio 2025) rispetto al deposito della proposta di definizione anticipata (10 luglio 2025).
1.2 Ciò posto, l’istanza depositata ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. deve essere opportunamente riqualificata sub specie dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. (con riguardo alla riqualificazione in tali termini dell’istanza di “revoca” del decreto di estinzione: Cass., Sez. 3^, 15 aprile 2024, n. 10131), essendo stata manifestata dalla ricorrente la chiara ed inequivoca volontà di censurare il fondamento del decreto di estinzione e di ottenere la conseguente decisione del ricorso per cassazione. In tal senso, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l’istanza di fissazione di udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. per contestare la sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all’esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione (in termini, da ultima: Cass., Sez. 2^, 2 aprile 2026, n. 8298). In proposito, è stato anche precisato che la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell’istanza di decisione determina l’estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione (Cass., Sez. 3^, 15 aprile 2024, n. 10131).
Peraltro, è stato anche precisato che il decreto di estinzione ex art. 391, primo comma, cod. proc. civ., ha la stessa funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese giudiziali (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2014, n. 19980; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16625; Cass., Sez. 2^, 31 luglio 2020, n. 16538; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7957; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2025, n. 30948; Cass., Sez. 2^, 15 maggio 2026, n. 14330). Il che, comunque, non esclude la possibilità di una remissione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2014, n. 19980; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16625), nel caso in cui la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte pregiudicata.
1.3 Nella specie, si osserva che la ricorrente aveva tempestivamente depositato l’istanza di decisione ex art. 380- bis, secondo comma, prima parte, cod. proc. civ., compiendo così, da parte sua, l’unico atto che l’ordinamento processuale consente per opporsi alla definizione monocratica ed addivenire alla definizione collegiale del procedimento di legittimità. Per cui l’emanazione del decreto di estinzione in totale carenza dei presupposti normativi (cioè, l’inerzia continuata della ricorrente per il termine di quaranta giorni dal deposito della proposta di definizione anticipata) – che non era in alcun modo imputabile alla ricorrente – può giustificare un’iniziativa d’ufficio per emendare l’errore commesso in sede di spoglio e consentire la trattazione collegiale del ricorso in adunanza camerale o pubblica udienza (secondo la volontà già univocamente manifestata dalla parte interessata), prescindendo dal decorso o meno del termine perentorio ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. Ne consegue la preventiva dichiarazione di inefficacia del decreto di estinzione sine causa.
1.4 Sempre in limine, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611). Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa Milena Balsamo) possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.
2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver deciso il giudice di appello sul presupposto che l’attività esercitata dalla ricorrente fosse una mera attività alberghiera, anziché un villaggio turistico.
2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2 Sotto il primo aspetto, si richiama la condivisibile motivazione della proposta di definizione anticipata (nel procedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.): «Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza. Come statuito dai giudici di appello, la contribuente si era lamentata in primo grado della mancata assimilazione della tariffa alberghiera a quelle delle comuni abitazione, mentre solo in secondo grado la ricorrente deduceva che la struttura tassata consisteva in un villaggio turistico, modificando quindi la causa petendi della domanda. In ogni caso, solo con il ricorso per cassazione, la ricorrente trascrive la documentazione amministrativa da cui si inferisce che il cespite tassato è un villaggio turistico munito di licenza stagionale, omettendo di indicare se e dove la documentazione sia stata prodotta nei gradi di merito. La prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi. Le Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631). Con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 21346/2024). La ricorrente non ha adempiuto a tale onere, violando il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, sotto il profilo della localizzazione, non essendo specificato ove nel processo è rintracciabile l’avviso di accertamento completo dell’allegato cui ci si riferisce nella doglianza.
2.3 Sotto il secondo aspetto, si rammenta che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU (ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità e l’omogeneità con tali tributi), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez. 6^ -5, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, n. 16175; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, nn. 20968, 20969, 20970, 20971 e 20972; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, n. 23241; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2020, nn. 11216, 11217 e 11218; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2021, n. 7551; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15738; Cas., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20464).
2.4 Dunque, l’art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalità nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di TARSU (ma anche di TARES e di TARI, stante la continuità e l’omogeneità con tali tributi), limitandosi a prevedere che, ai fini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto «in via di massima» di gruppi di attività e tra questi gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni per nuclei familiari (lett. c). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2007, n. 5722; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 570; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14272).
2.5 Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la piena discrezionalità nella determinazione delle tariffe, non essendo neanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di tale quantificazione (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22158).
Non a caso, quanto all’onere motivazionale posto a carico del Comune, del quale la ricorrente lamenta l’inosservanza, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità in questa sede, in tema di TARSU (ma anche di TARES e TARI), non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2006, n. 22804; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6^, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31462; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13105; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14272; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12397; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1213).
2.6 Analoghe considerazioni portano a ritenere che la riconduzione della fattispecie non tipizzata dei “villaggi turistici” nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti è coerente con la classificazione legislativa delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari e affini sul piano della destinazione degli spazi tassabili.
2.7 Né è pertinente il richiamo (in memoria) della ricorrente ad un recente arresto di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9646) in tema di diversificazione della tariffa in relazione alle superfici adibite a diverse destinazioni e ubicate in luoghi diversi, essendosi stabilito che, in tali casi, debba applicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoria corrispondente alla tipologia di attività svolta nell’unità di superficie di riferimento, se quest’ultima è distinta e qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto a quella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso di prevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell’attività caratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell’utenza. Infatti, si tratta di una peculiare fattispecie, che non ricorre nella vicenda in disamina, giacché il villaggio turistico [recte: il “villaggio albergo”, secondo la definizione datane dall’art. 9, comma 4, n. del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. “Codice del turismo”)] è caratterizzato, per sua natura, dalla gestione unitaria ed inscindibile di una pluralità di servizi destinati nel loro complesso all’ospitalità dell’utenza turistica (si tratta, cioè, di «esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela»).
2.8 Ne discende che la decisione del giudice di appello è pienamente aderente ai principi enunciati da questa Corte, evidenziando la legittimità del regolamento comunale (e dell’annessa tariffa) con riguardo alla tassazione differenziata tra alberghi ed abitazioni in relazione alla eterogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per avere il giudice di appello deciso sul presupposto che l’attività stagionale esercitata dalla contribuente fosse una libera valutazione della stessa sull’eventuale inferiore produttività, in periodi di minore affluenza turistica, in luogo di un’autorizzazione amministrativa che determinava il periodo di apertura della struttura turistica in centoottanta giorni all’anno.
3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.2 Come è stato evidenziato nella proposta di definizione anticipata (nel procedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.) ed è condiviso dal collegio: «La seconda censura non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello ed è comunque infondata. La CTR non ha affermato che l’attività stagionale era frutto di una libera valutazione della contribuente, bensì ha statuito che la riduzione del 30% non può essere applicata a discrezione dl giudice, ma deve essere prevista da un regolamento il quale può eventualmente essere disapplicato se contrario alla normativa generale. Al riguardo, la ricorrente non indica né trascrive la norma regolamentare che prevederebbe una riduzione per le attività stagionali, né l’invocazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993 risulta conferente al caso in rassegna, atteso che a mente della menzionata norma solo le aree improduttive di rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati possono usufruire di riduzioni tariffarie. In ogni caso, giova ribadire che: In tema di Tarsu, l’art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, in base al quale i comuni devono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non è applicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù della concessione pluriennale, detengono stabilmente l’area, sebbene l’esercizio dell’attività di balneazione sia limitato nel tempo (Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 15676 del 17/05/2022)».
3.3 In aggiunta a tali ragioni, si può ribadire che, ai fini della TARSU (come del TARES e della TARI), la causa di esclusione dell’obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile. Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell’esenzione, la contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20407). Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove tale condizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).
3.4 Nella specie, quindi, la licenza rilasciata dal Comune di Ugento (LE) il 30 maggio 2011, n. 165, prevedeva l’apertura stagionale del villaggio turistico dall’1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, per cui la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto il diritto alla sola riduzione del 10%, in base all’art. 23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe del tributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività»), escludendo la possibilità di una maggiorazione di tale percentuale ex officio iudicis.
4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: – nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo – nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto in ordine alla relativa regolamentazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 6. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380 -bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849). Ovviamente, tale pronuncia non può essere adottata in favore della parte vittoriosa che sia rimasta intimata.
7. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380- bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inefficacia del decreto di estinzione del procedimento iscritto al n. 30351/2018 R.G.;
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 7.500,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.





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