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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale civile, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 14838 | Data di udienza: 15 Aprile 2026

EDILIZIA E URBANISTICA – RIFIUTI – Richiesta di pagamento della IMU e TASI – Vincoli idrogeologici (da esondazione o da emissioni nocive) – Piano di bacino – Natura fabbricabile dall’area e inedificabilità assoluta – Valore venale – Concreta valutazione – Artt. 65-67 D.lgs. 152/2006 – ACQUE – Tutela dell’ambiente – Pianificazione di bacino – Natura giuridica – Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Rapporti con la potestà legislativa regionale e enti territoriali – Prevalenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – Aree fabbricabili – Vincolo idrogeologico di Piano di Bacino – Incidenza sulla natura edificatoria e sulla base imponibile (ICI/IMU) – Sussistenza – Onere della prova – Edificabilità di un terreno – Verifica – Nulla osta idrogeologico – Enti territoriali – Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso – Disciplina emergenziale – Diritto tributario – Termini di decadenza e accertamento – Sospensione COVID SARS-19 ex art. 67 D.L. 18/2020 e art. 157 D.L. 34/2020 – Ambito di applicazione – Rapporto di specialità tra norme – Effetto di traslazione dei termini – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Imposte periodiche – Limiti oggettivi – Interpretazione della norma – Processo tributario – Giudicato esterno. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2026
Numero: 14838
Data di udienza: 15 Aprile 2026
Presidente: STALLA
Estensore: SPAVENTI


Premassima

EDILIZIA E URBANISTICA – RIFIUTI – Richiesta di pagamento della IMU e TASI – Vincoli idrogeologici (da esondazione o da emissioni nocive) – Piano di bacino – Natura fabbricabile dall’area e inedificabilità assoluta – Valore venale – Concreta valutazione – Artt. 65-67 D.lgs. 152/2006 – ACQUE – Tutela dell’ambiente – Pianificazione di bacino – Natura giuridica – Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Rapporti con la potestà legislativa regionale e enti territoriali – Prevalenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – Aree fabbricabili – Vincolo idrogeologico di Piano di Bacino – Incidenza sulla natura edificatoria e sulla base imponibile (ICI/IMU) – Sussistenza – Onere della prova – Edificabilità di un terreno – Verifica – Nulla osta idrogeologico – Enti territoriali – Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso – Disciplina emergenziale – Diritto tributario – Termini di decadenza e accertamento – Sospensione COVID SARS-19 ex art. 67 D.L. 18/2020 e art. 157 D.L. 34/2020 – Ambito di applicazione – Rapporto di specialità tra norme – Effetto di traslazione dei termini – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Imposte periodiche – Limiti oggettivi – Interpretazione della norma – Processo tributario – Giudicato esterno. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 18 maggio 2026 (ud. 15/04/2026), Sentenza n. 14838

 

EDILIZIA E URBANISTICA – RIFIUTI – Richiesta di pagamento della IMU e TASI – Vincoli idrogeologici (da esondazione o da emissioni nocive) – Piano di bacino – Area edificabile – Inedificabilità assoluta – Valore venale – IMU – Artt. 65-67 D.lgs. 152/2006. 

Nell’IMU e nella TASI, la presenza di vincoli idrogeologici, da esondazione o da emissioni nocive che incidano di fatto sull’edificabilità del suolo non esclude, di per sé, la natura edificabile dell’area risultante dagli strumenti urbanistici comunali. Tali vincoli rilevano normalmente solo ai fini della determinazione del valore venale del bene e quindi della base imponibile. Tuttavia, qualora le limitazioni derivanti da tali vincoli siano così incisive da comprimere fino ad annullare completamente la vocazione edificatoria del terreno, essi si traducono in vincoli di inedificabilità assoluta, con conseguente venir meno del presupposto impositivo. (Mass. a cura di Al. Zu.)

 

ACQUE – Tutela dell’ambiente – Pianificazione di bacino – Natura giuridica – Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Rapporti con la potestà legislativa regionale e enti territoriali – Prevalenza.

Il Piano di bacino, in quanto strumento di tutela dell’ambiente, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., possiede un carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche e i privati nelle aree a rischio idrogeologico. Tale natura prevale su ogni altro strumento di pianificazione regionale o locale in materia di governo del territorio. Il principio, sancito dalla giurisprudenza costituzionale (a partire da Corte cost. n. 85/1990 fino alle pronunce più recenti, tra cui n. 57/2026), conferma che i vincoli imposti dal Piano di bacino impongono agli enti territoriali un dovere di osservanza inderogabile, ponendosi quale parametro sovraordinato rispetto alla disciplina urbanistica.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tributi locali – Aree fabbricabili – Vincolo idrogeologico di Piano di Bacino – Incidenza sulla natura edificatoria e sulla base imponibile (ICI/IMU) – Sussistenza – Onere della prova – Edificabilità di un terreno – Verifica – Nulla osta idrogeologico.

Il vincolo idrogeologico imposto da un Piano di Bacino non esclude il presupposto impositivo dell’ICI/IMU per le aree classificate come fabbricabili dagli strumenti urbanistici, incidendo esclusivamente sulla determinazione del valore venale del bene e, conseguentemente, sulla base imponibile. Tale vincolo, avendo natura di limite intrinseco alla conformazione dei luoghi finalizzato alla sicurezza territoriale e alla tutela ambientale, non riveste carattere espropriativo; esso non comporta, in via automatica, una svalutazione del fondo, potendo le prescrizioni di messa in sicurezza del territorio concorrere, al contrario, al mantenimento o all’incremento del valore dello stesso. Spetta al contribuente, in sede di determinazione della base imponibile, fornire la prova dell’effettiva incidenza negativa del vincolo sul valore venale dell’immobile. In sintesi, la presenza di un c.d. vincolo “idrogeologico” imposto da un Piano di bacino o da un Piano stralcio su un dato terreno, di per sé, non comprime ed elide, in modo assoluto e automatico, la relativa natura edificabile, così come prevista dalla qualificazione adottata dal P.R.G. del Comune di riferimento. Viceversa, tale vincolo comporta a fini edificatori un regime autorizzatorio aggiuntivo e graduato, in funzione del livello di rischio stabilito dal P.A.I., che potrebbe in ipotesi persino comportare un incremento del valore del terreno. Nei fatti, il vincolo idrogeologico non determina inedificabilità assoluta di un terreno, ma impone un accertamento caso per caso, volto ad ottenere, assieme al titolo abilitativo edilizio ordinario, un “nulla osta idrogeologico”, previa dimostrazione che l’intervento previsto non compromette la stabilità del suolo, il regime delle acque o la copertura vegetale delle aree vincolate (art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001).

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti territoriali – Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso – Richiesta di pagamento della IMU e TASI – Disciplina emergenziale – Diritto tributario – Termini di decadenza e accertamento – Sospensione COVID SARS-19 ex art. 67 D.L. 18/2020 e art. 157 D.L. 34/2020 – Ambito di applicazione – Rapporto di specialità tra norme – Effetto di traslazione dei termini.

La disciplina emergenziale introdotta a seguito della pandemia da COVID-19 in materia di termini decadenziali per l’attività di accertamento e riscossione deve essere interpretata nel senso di determinare una traslazione in avanti del decorso dei termini per una durata corrispondente al periodo di sospensione (85 giorni, dall’8 marzo al 31 maggio 2020). In particolare, ai sensi dell’art. 67 D.L. 18/2020 e del richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015, tale sospensione opera “a cascata”, comportando l’aggiunta automatica di 85 giorni ai termini di decadenza ordinariamente previsti (quali, ad esempio, il quinquennio di cui all’art. 1, comma 161, L. 296/2006) per tutte le annualità in cui il termine decadenziale sia venuto a scadere all’interno del predetto arco temporale di sospensione. Con riferimento al rapporto tra norme, l’art. 157 D.L. 34/2020 (norma speciale che ha disciplinato il differimento delle notifiche degli atti impositivi i cui termini scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020) si pone in un rapporto di specialità che assorbe gli effetti della sospensione generale, senza che il termine per la notifica ne risulti ulteriormente ed autonomamente prorogato. Va infine precisato che, in virtù del comma 7-bis dell’art. 157 D.L. 34/2020, le disposizioni in esso contenute non trovano applicazione alle entrate di competenza degli enti territoriali, per le quali continua a operare il meccanismo di traslazione temporale indotto dall’art. 67 D.L. 18/2020.

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Imposte periodiche – Limiti oggettivi – Interpretazione della norma – Processo tributario – Giudicato esterno.

L’efficacia vincolante del giudicato esterno in materia di tributi periodici è circoscritta agli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile o permanente, restando esclusi gli elementi variabili, suscettibili di mutamento nel tempo (come la qualificazione urbanistica di un terreno). Il giudicato non si estende all’attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice, poiché il nostro ordinamento non attribuisce forza vincolante al precedente giurisprudenziale. L’interpretazione della norma è funzionale alla decisione del singolo caso e non passa in giudicato autonomamente; pertanto, il giudicato esterno opera nei soli limiti dell’accertamento di questioni di fatto, senza precludere al giudice di successivi giudizi una diversa ricostruzione delle conseguenze giuridiche.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Vincoli idrogeologico e riscossione di IMU e TASI – Natura fabbricabile dall’area attribuita nel piano regolatore generale – Concreta valutazione del valore venale – Vincoli di inedificabilità assoluti.

In tema di IMU e TASI, l’esistenza di vincoli idrogeologico, da esondazione e da inalazioni nocive, che condizionino di fatto l’edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall’area – rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune – ma incide unicamente sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario imposte dai predetti vincoli comprimano fino ad annullare completamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincoli di inedificabilità assoluti. (Mass. uff.)

(Riforma sentenza n. 2739/2024 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DI LAZIO) Pres. STALLA, Rel. SPAVENTI


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 18 maggio 2026 (ud. 15/04/2026), Sentenza n. 14838

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

composta dai signori magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19579/2024 R.G. proposto da:
Sablone, c.f. ===;
Sablone, c.f. ===;
Compagnone, c.f. ===;
Sablone, c.f. ===;
rappresentate e difese dall’avvocato Carmine Laurenzano

– ricorrenti –

CONTRO

Comune Di Fiumicino, c.f. 97086740582, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Conte

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DI LAZIO n. 2739/2024 depositata il 24/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere Lavinia Spaventi.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi per le ricorrenti l’Avv. Carmine Laurenzano e per il controricorrente l’Avv. Elena Conte.

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Fiumicino richiese, con avvisi di accertamento n. 15535/2015 e n. 5367/2015 ad A. Sablone il pagamento della IMU e della TASI per l’anno 2015, in relazione ad alcuni terreni di sua proprietà, ricadenti in Isola Sacra, Comune di Fiumicino, aree edificabili identificate in catasto al Fg. === p.lle = – === – === – === – ===; il contribuente ha proposto impugnazione avverso tali avvisi e la CGT di I grado, con sentenza n. 9277 del 2022, ha rigettato il ricorso.

2. Le eredi di A. Sablone, nel frattempo deceduto in data 8.1.2023, hanno presentato appello avverso la sentenza di I grado; il gravame è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 2739/2024, depositata il 24.4.2024.

3. Avverso la sentenza della CGT di II grado le eredi Sablone hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

4. Il Comune di Fiumicino ha resistito con controricorso

5. Il P.G. ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, in via preliminare, il difetto di motivazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, c. 161, legge n. 296/2006, 67 c. 1 e 4 d. l. 18/2020 (conv. l. 27/2020), in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in quanto gli avvisi di accertamento opposti dovevano essere annullati per intervenuto decorso dei termini di prescrizione e decadenza, giacché emessi successivamente al termine ultimo del 31/12/2020.

Deducono le ricorrenti l’erronea applicazione, al caso di specie, della proroga di giorni 85 di cui all’art. 67 c. 1 del d.l. 18/2020, da ritenersi applicabile solo ai tributi che erano in scadenza nel periodo (8 marzo – 31 maggio 2020); dal combinato disposto del d.l. n. 18/2020 con l’art. 157 d.l. n. 34/2020, emergerebbe l’espressa inapplicabilità ai tributi locali della sospensione suddetta.

1.1. Il motivo deve essere disatteso.

Oggetto di impugnazione sono avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all’anno 2015. Il quinquennio di cui all’art. 1, c. 161, legge n. 296/2006, a regime, sarebbe scaduto in data 31.12.2020. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 3 marzo 2021.

L’art. 67 d.l. 18/2020 ha previsto che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori [..]» (comma 1). «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 ha previsto che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 […]».

Ancora, viene in rilievo l’art. 157 d.l. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 77/2020, rubricato «Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali», in vigore dal 19 luglio 2020 (e, quindi, ratione temporis applicabile nel caso di specie, essendo stati gli avvisi notificati il 3 marzo 2021). La norma in esame ha stabilito che «in deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi». Il comma 7-bis del citato art. 157 d.l. n. 34/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 77/2022 ed in vigore dal 19 luglio 2020) ha poi stabilito che «Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali».

1.2. Ciò premesso, questa Corte ha già chiarito che detta normativa va interpretata nel senso che «i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (Cass. n. 33752/2025; Cass. n. 960/2025). Ancora, è stato affermato il seguente principio: «il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 – norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 – al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra» (cfr. Cass. n. 17668/2025). Va dunque ribadito che «la sospensione per l’attività di accertamento prevista dalla regola generale dell’art. 67 d.l. n. 34/2020 ha determinato “a pioggia” lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (di 85 giorni), con la conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 (cinque anni) devono essere sempre aggiunti 85 giorni, con un effetto, dunque, “a cascata” che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale è decorso nella forbice temporale tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020» (Cass. n. 33752/2025).

1.3. Nel caso di specie, il Comune di Fiumicino ha potuto quindi beneficiare, in relazione all’accertamento riguardante l’anno di imposta 2015, del termine di sospensione (e conseguente proroga) per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per 85 giorni, dovendo quindi l’avviso essere notificato, al più tardi, entro la data del 26 marzo 2021. Ne consegue la tempestività degli avvisi oggetto del presente giudizio, notificati il 3 marzo 2021. Quanto alla previsione dell’art. 157 d.l. n. 34/2020, il quale prevede una scissione del termine di emissione dell’atto rispetto alle sue notifiche, si osserva che essa non è invocabile nel significato prospettato dal ricorrente. Il comma 7- bis va letto nel senso che tale norma ha escluso gli enti territoriali dal particolare regime previsto per gli altri enti, per i quali era doveroso rispettare il limite temporale del 31 dicembre 2020 per l’emissione dell’atto. Quindi, la lettura combinata delle due norme consente all’ente territoriale non solo di beneficiare dello slittamento del termine di 85 giorni per qualunque attività di sua competenza ma anche di non emettere, entro il 31 dicembre 2020, l’atto impositivo. Come già affermato da questa Corte, la ratio della diversa disciplina è da ravvisarsi, in termini del tutto ragionevoli, nel duplice obbiettivo di sollevare, intanto e temporaneamente, le strutture degli enti territoriali, ritenute meno organizzate rispetto agli statali, dal carico amministrativo della gestione dei tributi di propria competenza nel periodo in cui la pandemia da COVID SARS-19 si è manifestata in termini più acuti (Cass. n. 33752/2025).

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione alla eccezione di giudicato sostanziale esterno ex art. artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in favore delle eredi Sablone, in virtù della sentenza n. 2077/2023 ritualmente prodotta in giudizio, la quale aveva statuito, per l’anno 2012, in relazione ai medesimi terreni, la presenza di “un rischio idraulico gravante sull’intera area, tale da inibirne del tutto l’edificabilità”. Tale eccezione non è stata considerata dalla sentenza impugnata e dunque parte ricorrente ne chiede la cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.

2.1 Inoltre, con memoria depositata in data 3.4.2026 parte ricorrente ha illustrato un elemento sopravvenuto, rappresentato dal passaggio in giudicato di altra sentenza, n. 475 del 2026 della CGT di II grado del Lazio, resa tra le stesse parti, invocando anche in questo caso il relativo dictum, attinente alle medesime imposte TASI e IMU, richieste in relazione ai medesimi terreni, per l’annualità 2017. Tale sentenza ha affermato la presenza di “superiori vincoli che incidono, in concreto, sull’effettiva possibilità di edificazione dei terreni stessi e, quindi, sul presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992”, assimilabili a vincoli di verde pubblico, i quali, come definitivamente imposti, “certamente incidono negativamente sull’edificabilità concreta dei terreni di proprietà degli odierni ricorrenti poiché li rendono non edificabili a prescindere dall’adozione o meno degli strumenti attuativi del PRG, con il venir meno dell’assoggettabilità ad imposta per carenza, in radice, del presupposto impositivo”. Al riguardo, parte ricorrente sostiene che il giudicato anteriore (relativo alla annualità 2012) e il successivo (relativo alla annualità 2017) facciano stato anche per le annualità intermedie, tra cui quella in discussione nel presente procedimento (annualità 2015) in quanto la natura edificabile dei terreni, non sarebbe, come sostenuto nella sentenza qui impugnata, un “elemento mutevole nel tempo”, ma il derivato – in termini negativi di inedificabilità assoluta di fatto – di una qualificazione giuridica dei (sempre medesimi) vincoli idrogeologico, da alluvione e da emissione di gas nocivi, pacificamente sussistenti. La “permanenza nel tempo” di tale vincolo di inedificabilità di fatto deriverebbe, a sua volta, dalle stesse norme giuridiche – a carattere imperativo e permanente – che qualificano in concreto i vincoli de quo, ossia il Piano di Assetto idrogeologico della Autorità del bacino del fiume Tevere (P.A.I.), vigente dall’anno 2012 che vieta – per la zona R4 fascia A e zona C in cui insistono le particelle di proprietà dei ricorrenti – nuovi interventi edificatori fintanto che non verranno realizzate le opere di messa in sicurezza idraulica.

2.2 Il motivo ripropone la problematica della configurabilità, nel processo tributario, dell’istituto del giudicato esterno e della conseguente efficacia espansiva del dictum in materia di imposizione fiscale. Il motivo è infondato.

2.3 Va premesso che nella motivazione della sentenza impugnata non è fatto cenno della questione relativa al giudicato sollevata dal contribuente. Al riguardo, questa Corte ha già statuito che «laddove sia eccepito il giudicato esterno, la statuizione di rigetto nel merito della questione principale non può essere intesa come rigetto implicito dell’eccezione medesima, in quanto il principio per il quale giudice può evitare di esaminare ogni singola tesi difensiva qualora risulti incompatibile con la soluzione adottata, riguarda gli argomenti, di fatto e di diritto, e non le eccezioni di parte che, come le domande, devono essere sempre oggetto di decisione » (Cass. n. 6413/2019), purtuttavia, a fronte della omessa pronuncia «alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 16171/2017; Cass. n. 17416/2023).

2.4. La questione della efficacia espansiva del giudicato, posta dal ricorrente e non esaminata dal giudice del gravame, non richiede ulteriori accertamenti di fatto e deve essere disattesa.

2.5. Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel processo tributario, effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, escludendo che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità I.C.I. potesse avere efficacia di giudicato circa l’accertamento sull’inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene (Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 8747/2025). Peraltro, l’attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia
oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 23723/2013; Cass. n. 14509/2016).

Ne discende che l’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento di una certa pronuncia – salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno – non limitano il giudice dell’impugnazione o di legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass n. 1531/1976; Cass. n. 19679/2003; Cass. n. 216561/2010; Cass. n. 2270/2024). In definitiva, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025).

2.6. Nel caso di specie, dunque, le statuizioni irrevocabili relative alle sentenze n. 2077/2023 e n. 475/2026 invocate dalle ricorrenti non sono vincolanti in altri giudizi, aventi ad oggetto analoghi tributi, pretesi in annualità diverse, come quella in esame (2015). Ciò in quanto le relative decisioni irrevocabili si fondano su un elemento mutevole, quale la edificabilità del terreno e su di una qualificazione giuridica (la natura di vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dal concreto atteggiarsi dei vincoli idrogeologico, da esondazione e da esalazione imposti sui terreni di proprietà delle ricorrenti) che non può limitare altri giudici nell’esercizio delle funzioni di accertamento e qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla loro cognizione. Peraltro, in termini generali, il vincolo idrogeologico, da alluvione o da esalazione, pur potendo comprimere in modo anche significativo la potenzialità edificatoria di un terreno, non ne esclude per ciò solo, in radice, la vocazione edificatoria, in quanto esso va inserito e valutato nel caso concreto, sulla base della situazione di fatto, della oggettiva consistenza del terreno, degli strumenti edificatori a protezione della incolumità pubblica, tutti elementi che possono variare di anno in anno e che sono suscettibili di diversificazione a seconda del mutare delle
condizioni idrogeologiche e dell’evolversi della tecnica edificatoria. Ne discende che la qualificazione in ipotesi adottata in un certo anno circa la non edificabilità – di fatto e assoluta – di un certo terreno (a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione non più suscettibile di essere messa in discussione per quell’anno di imposta in ragione della mancata impugnazione della sentenza) non determina per ciò solo, in relazione ai medesimi terreni, la espansione del dictum anche ad annualità tributarie diverse.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 c. 1 lett. b) e 5 c. 5 del d.lgs. 504/1992, degli artt. 63 – 67 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5, l. 2248/1865, all. E, in relazione agli artt. 360 c. 1 n. 3) e 5) c.p.c. Parte ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza n. 2739/15/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, in questa sede impugnata, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i terreni de quibus fossero “edificabili ai fini fiscali” anziché soggetti a vincolo assoluto di inedificabilità ex artt. 28, 31 e 40 Delibera 125/2012 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e ss. mm. ii, atti che sono vincolanti per il Comune di Fiumicino, anche in deroga al Piano Regolatore Generale, ex artt. 65 – 67 D.lgs. 152/2006 (“Testo Unico dell’Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”). Chiede la disapplicazione del PRG e successivi provvedimenti esecutivi e attuativi, nella misura in cui essi si pongono in contrasto con i successivi strumenti urbanistici di apposizione dei vincoli idrogeologico e da esalazione gas nocivi. La sentenza impugnata sarebbe quindi errata in quanto la CGT di II grado – nel confermare la vocazione edificatoria dei terreni – non si sarebbe avveduta del fatto che i vincoli di inedificabilità risultanti dai Piani di Stralcio approvati dalle Autorità di Bacino (ed in particolare, dal Piano di Stralcio P.S. 6) costituiscono proprio quell’esempio di “vincolo assoluto di inedificabilità”, idoneo a neutralizzare ogni utilizzazione edificatoria del terreno.

Le ricorrenti, in sostanza, lamentano al giudice del gravame la mancata valutazione dell’incidenza, sulla potenzialità edificatoria dei terreni di loro proprietà, dei vincoli idrogeologico, da esondazione e da esalazioni nocive, fondato su documenti, allegati nel giudizio (e, segnatamente, (I) delibere dalla Regione Lazio, d.d. n. G04319 del 3/04/2014, poi confermata dalla successiva d.d. n. G10802 del 29/09/2016, (II) delibera dell’allora Autorità di Bacino del Fiume Tevere, “Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.

6 – per l’aggiornamento idrogeologico – P.A.I. Progetto di primo aggiornamento” – d’ora in poi anche “Piano di Bacino P.S. 6 – approvato con delibera n. 125/2012 e successive modifiche attuative – delibere nn. 9/2015, 42/2015, 58/2016 e 46/2022).

3.2. Il motivo è fondato e può essere accolto, con le precisazioni che seguono.

3.3 Come è noto, l’art. 65 d. lgs. n. 152 del 2006 prevede che il Piano di Bacino, il quale ha valore di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. I Piani di bacino, che possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali (come nel caso del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nel caso di specie, con delibera n. 125/2012) devono sempre garantire la considerazione sistemica del territorio, del quale è fondamentale che venga mantenuta una visione di insieme, considerata l’estrema pericolosità dei fenomeni idrogeologici e la rapidità e la potenza con la quale si manifestano, con esiti non solo devastanti per le opere dell’uomo, ma anche letali per la stessa popolazione e la fauna di un certo territorio. Ai sensi dell’art. 65 comma 4 d. lgs. 152/2006 le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato. Tra le altre finalità, il Piano di bacino deve tenere conto dei pericoli di esondazione e inondazione, della gravità ed estensione dell’eventuale dissesto idrogeologico di una certa area o, viceversa, dei pericoli di siccità legati alle disfunzioni dei bacini idrici, nonché dei pericoli di frane, smottamenti e dissesti, al fine di assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione (art. 53 del d.lgs. n. 152/2006).

Tramite tale strumento, vengono quindi individuati, inevitabilmente, prescrizioni e vincoli; vengono imposte opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulicoforestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell’ambiente (art. 65 comma 3, d.lgs. cit.). Nel Piano è poi prevista, in particolare, l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici (art. 65 e 67, d. lgs. n. 152/2006).

3.4 Quanto previsto da un Piano di bacino approvato ha, dunque, carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e i soggetti pubblici, nonché per i privati, relativamente alle aree individuate come a rischio idrogeologico. Tale valore preminente, anche in relazione alla potestà legislativa delle Regioni, è stato confermato più volte dalla stessa Corte costituzionale che, nel tempo, ha ricondotto la pianificazione di bacino alla materia “tutela dell’ambiente”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., e non alla materia del “governo del territorio”. Il principio è stato stabilito fin dalla sentenza Corte cost. n. 85 del 1990 («i piani di bacino vengono equiparati ai piani territoriali di settore, non già per significare che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica (di competenza regionale o provinciale), ma semplicemente al fine – esplicitato dall’art. 17, comma quinto -, di stabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici (statali e regionali), i quali sono tenuti ad osservarli e ad operare in conseguenza») e poi è stato confermato dalle sentenze successive (Corte cost. nn. 232, 246, 251, 254 del 2009; n. 117 del 2020; n. 57 del 2026), con l’ulteriore precisazione, offerta dalla sentenza Corte cost. n. 50 del 2017, che il piano di bacino, come strumento di tutela ambientale di rilievo statale, prevale su tutti gli strumenti pianificatori regionali e locali, anche in materia di governo del territorio.

Quanto ai P.A.I., deve essere loro attribuita la stessa natura giuridica e le medesime finalità dei piani di bacino (Corte cost. n. 232/2009)

3.5 Ciò permesso, in merito alla incidenza di un vincolo idrogeologico imposto da un Piano di Bacino sulla vocazione “edificatoria” di un fondo, a fini tributari, questa Corte ha già affermato che «l’esistenza di vincoli che condizionino, come nel caso del vincolo idrogeologico, “di fatto” l’edificabilità non esclude il presupposto dell’imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell’imposta. In sintesi, un’area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all’I.C.I., a prescindere dall’esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest’ultimi solamente sul valore venale dell’area e, quindi, sulla base imponibile dell’imposta» (Cass. n. 19963/2019).

Si tratta dunque di una situazione che deve essere valutata caso per caso, in ragione del concreto atteggiarsi delle misure e delle prescrizioni di natura idrogeologica, adottate in un certo ambito territoriale. Ed invero, questa Corte ha in effetti negato la natura “espropriativa” di un eventuale vincolo di inedificabilità assoluta imposto in un fondo ricadente in un’area di pertinenza fluviale per effetto dell’approvazione di un piano di bacino, nell’ambito del quale l’immobile sia stato destinato alla realizzazione di un’opera pubblica a tutela dalle esondazioni «non comportando [tale vincolo] la sottrazione del fondo alla sua destinazione, e costituendo un limite dovuto alla natura dei luoghi, simile a quelli che subiscono i siti che meritano tutela ambientale e/o paesaggistica, quale che sia l’autorità che li impone o la procedura attraverso la quale vengono sanciti. Salvo prova contraria, deve quindi ritenersi che il valore del fondo (soggetto a rischio idraulico per la sua vicinanza al corso d’acqua, e non perché lo abbia sancito l’autorità competente, la quale si limita a prendere atto della situazione di fatto, imponendo misure di sicurezza) non è condizionato in negativo dal provvedimento in questione, che invece, rendendo più sicuro il territorio, può addirittura incrementarne il valore, riducendo il rischio
naturale con apposite prescrizioni ed interventi (Cass. SU n. 20319/2006).

3.6 Occorre quindi ribadire che la presenza di un c.d. vincolo “idrogeologico” imposto da un Piano di bacino o da un Piano stralcio su un dato terreno, di per sé, non comprime ed elide, in modo assoluto e automatico, la relativa natura edificabile, così come prevista dalla qualificazione adottata dal P.R.G. del Comune di riferimento. Viceversa, tale vincolo comporta a fini edificatori un regime autorizzatorio aggiuntivo e graduato, in funzione del livello di rischio stabilito dal P.A.I., che potrebbe in ipotesi persino comportare un incremento del valore del terreno. Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito infatti che il vincolo idrogeologico non determina inedificabilità assoluta di un terreno, ma impone un accertamento caso per caso, volto ad ottenere, assieme al titolo abilitativo edilizio ordinario, un “nulla osta idrogeologico”, previa dimostrazione che l’intervento previsto non compromette la stabilità del suolo, il regime delle acque o la copertura vegetale delle aree vincolate (art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001).

3.7 Va ribadito quindi che, ai fini IMU, un terreno già inserito dal P.R.G. in zona edificabile rimane tale anche se gravato da vincolo idrogeologico, il quale eventualmente ne altererà il valore di mercato (e quindi la base imponibile), in misura proporzionale alla intensità del vincolo. Tuttavia, non può nondimeno escludersi che il concreto atteggiarsi di un certo sistema di vincoli e limitazioni imposte dal P.A.I., finalizzato amministrare e contenere un serio rischio idrogeologico in un dato territorio, arrivi a comprimere fino ad annullare del tutto la vocazione edificatoria di una parte o di tutta l’area di riferimento, incidendo a tal punto da azzerare, nei fatti, il valore di quel terreno e in tal modo eliderne il presupposto cui è legata l’imposizione tributaria.

Da questo punto di vista, va precisato che la questione di cui al motivo di ricorso in esame, relativa alla eventuale “disapplicazione” delle delibere comunali con le quali è stata sancita la vocazione edilizia dei terreni di proprietà delle eredi Sablone è mal posta. Ciò in quanto, ai fini tributari, il tema del rapporto tra delibere comunali ad oggetto edilizio e delibere amministrative di altre autorità sovraordinate aventi ad oggetto vincoli – più o meno assoluti – alla edificabilità va risolto in termini di eventuale superamento del provvedimento amministrativo che stabilisce l’edificabilità a fini tributari ad opera dei piani sovraordinati che tale edificabilità, in ipotesi, escluderebbero. Ossia valutando in concreto l’effettiva incidenza di questi vincoli, nel loro specifico atteggiarsi, sulla vocazione edificatoria del terreno, al fine di verificare se la comprimano a tal punto da scluderla del tutto.

3.8 Nel caso di specie, il giudice del gravame è incorso nei vizi denunciati, in quanto ha omesso del tutto di esaminare il fatto potenzialmente decisivo, attinente alla dedotta “inedificabilità assoluta” dei terreni derivante dalla presenza di stringenti vincoli di natura idrogeologica, da esondazione e da esalazioni.

La sentenza ha, viceversa, confermato l’imposizione IMU e TASI a carico delle ricorrenti, qualificando come edificabili a fini tributari tali terreni, sulla base di una errata interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/1992, nella quale non è stata presa in considerazione la potenziale incidenza dei vincoli in questione sulla nozione di edificabilità.

3.9 Invero, la sentenza impugnata – per affermare la legittimità dell’imposizione tributaria nella annualità 2015 a carico delle contribuenti – ha, in primo luogo, motivato per relationem, richiamando integralmente la sentenza di I grado, la quale si era spesa in argomentazioni afferenti unicamente la nozione di edificabilità a fini IMU “indipendentemente dalla adozione di strumenti attuativi”, senza argomentare in alcun modo sulla consistenza e l’incidenza di vincoli idrogeologici, imposti dal Piano Stralcio di Assetto idrogeologico approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere con delibera n. 125/2012, come dedotto, documentato e richiesto da parte ricorrente.

La sentenza di appello, pur in presenza di specifica sollecitazione da parte dell’atto di gravame, si è limitata a ribadire il concetto di area fabbricabile a fini tributari, sussistente in quanto “utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. La sentenza impugnata, quindi, attribuisce nel caso di specie erroneamente prevalenza esclusiva all’inserimento dei terreni nel PRG, senza valutare la presenza di vincoli più o meno limitanti la potenzialità edificatoria (Cass. n. 23206/2019; Cass. n. 8747/2025). In tal modo il giudice di appello, considerando “edificabili” sulla base del P.R.G. e successive delibere comunali, in maniera unitaria ed omogenea, tutte le aree di proprietà delle ricorrenti, non ha tenuto in alcuna considerazione, anche nella prospettiva della corretta individuazione del valore degli immobili ai fini IMU, le specifiche caratteristiche dei terreni stessi, in quali fasce di rischio rientrassero, quali fossero le opere assentibili, se vi fosse in effetti la denunciata impossibilità di costruire: in definitiva quale fosse la maggiore, minore o addirittura assente potenzialità edificatoria concreta dei terreni delle eredi Sablone.

3.10 Infatti, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo – in via di principio non precluse all’iniziativa privata – che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, ferma restando la rilevanza, ai fini della determinazione dell’immobile nella fattispecie concreta, del diverso grado di commerciabilità e del diverso livello di apprezzabilità dello stesso in ragione della specifica destinazione. Purtuttavia, il presupposto di tale orientamento è che il proprietario, in una misura anche minima, possa sfruttare le potenzialità edificatorie del terreno, realizzando le opere o cedendo al giusto valore il terreno ad un terzo che andrà a realizzarle. Tale presupposto viene a mancare quando le opere – pur in astratto assentibili – non potranno mai essere realizzate, in quanto i terreni siano di fatto inedificabili, in ragione di espressi divieti contenuti in atti sovraordinati rispetto al P.R.G. che si traducano in vincoli di inedificabilità assoluta (ex multiis, Cass. n. 8747/2025; Cass. n. 25935/2024).

3.11 In definitiva, quanto alla incidenza del contenuto delle Delibere Regione Lazio e della Autorità di Bacino Fiume Tevere sulla potenzialità edificatoria dei terreni di proprietà delle ricorrenti, non può escludersi a priori che le esigenze del caso concreto, individuate dalle autorità di settore, derivanti dall’assetto di quel territorio, dalla sua conformazione geologica, dalla tipologia di corso d’acqua interessato, in uno con le improvvise emergenze connesse all’imprevedibilità climatica e a tutte quelle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico di riferimento possano aver indotto le autorità competenti ad imporre dei vincoli alle aree interessate, talmente stringenti rispetto alle facoltà edificatorie del privato, da rendere di fatto non edificabile in alcuna forma e dunque in assoluto il relativo terreno. Tale situazione, quindi, potrebbe riverberarsi anche sulla qualificazione del presupposto previsto dall’art. 2 d.lgs. 504/1992 comma 1, lett. b), il quale, prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando l’edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria, comunque recessiva rispetto alla presenza di vincoli c.d. assoluti (Cass. n. 8747/2025; Cass. n. 25935/2024).

3.12 Per queste ragioni, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza va cassata e il nuovo giudizio deve essere compiuto dal giudice del rinvio sulla scorta del seguente principio di diritto: «In tema di IMU e TASI, l’esistenza di vincoli idrogeologico, da esondazione e da inalazioni nocive, che condizionino di fatto l’edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall’area – rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune – ma incide unicamente sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario imposte dai predetti vincoli comprimano fino ad annullare completamente la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincoli di inedificabilità assoluti».

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 c. 1 lett. b) e 5 c. 5 del d.lgs. 504/1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3) e 5) c.p.c. La parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione di quanto statuito dal PRG del Comune di Fiumicino e successive delibere nn. 7/2009 – 31/2009, unitamente alle delibere nn. 125/2012 – 58/2016 – 46/2022 dell’autorità di bacino del fiume Tevere, per effetto dei quali i terreni della famiglia Sablone avrebbero dovuto beneficiare della riduzione dell’80% del valore di mercato del bene. Secondo il ricorrente, i terreni della famiglia Sablone dovevano rientrare tra le “Aree con presenza di vincoli di inedificabilità”, di cui al par. 6.3 della delibera n. 7/2009, come vincoli di inedificabilità cd. “relativa”, ciò implicando l’applicazione della riduzione dell’80% del valore lordo “riferito alla 1° fascia corrispondente a Fiumicino centro e all’indice di edificabilità 0,65 mq./mq”

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., per omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio, relativa all’eccezione di incostituzionalità dell’imposizione IMU/TASI applicata dal Comune di Fiumicino sui terreni della famiglia Sablone, in quanto non proporzionata ed addirittura superiore ai redditi imponibili, nonché violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 costituzione.

6. Con il sesto motivo di ricorso è sollevata, in via subordinata, l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2 c. 1 lett. b) e 5 c. 5 del d.lgs. 504/1992, se interpretato nel senso di attribuire ai comuni la libertà di stabilire i criteri di edificabilità di un terreno, nonché il suo valore venale, in modo affatto arbitrario ed avulso da ogni dato reale, per violazione dell’art. 3 costituzione (principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento) nonché per violazione dell’art. 53 costituzione (principio di capacità contributiva).

7. I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede.

8. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il quarto, quinto e sesto e respinti il primo e il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti quarto, quinto e sesto e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.

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