DIRITTO DEL LAVORO – Lavori socialmente utili (LSU) – Rapporto di lavoro – Procedure di stabilizzazione – Selezione ad evidenza pubblica – Illegittimità condotta dell’ente per aver omesso di procedere alla tempestiva stipula del contratto – PUBBLICO IMPIEGO – RISARCIMENTO DEL DANNO – Danno da mancata o ritardata assunzione – Non è limitato ai soli ‘costi secondari’ – Consiste nelle minori utilità economiche derivanti (nelle more) dalla condizione di disoccupazione. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Giugno 2026
Numero: 18726
Data di udienza: 5 Maggio 2026
Presidente: TRICOMI
Estensore: MICHELINI
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Lavori socialmente utili (LSU) – Rapporto di lavoro – Procedure di stabilizzazione – Selezione ad evidenza pubblica – Illegittimità condotta dell’ente per aver omesso di procedere alla tempestiva stipula del contratto – PUBBLICO IMPIEGO – RISARCIMENTO DEL DANNO – Danno da mancata o ritardata assunzione – Non è limitato ai soli ‘costi secondari’ – Consiste nelle minori utilità economiche derivanti (nelle more) dalla condizione di disoccupazione. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ Lavoro, 9 Giugno 2026 (ud. 05/05/2026), Ordinanza n. 18726
DIRITTO DEL LAVORO – Lavori socialmente utili (LSU) – Rapporto di lavoro – Procedure di stabilizzazione – Selezione ad evidenza pubblica – Illegittimità condotta dell’ente per aver omesso di procedere alla tempestiva stipula del contratto – PUBBLICO IMPIEGO – RISARCIMENTO DEL DANNO – Danno da mancata o ritardata assunzione – Non è limitato ai soli ‘costi secondari’ – Consiste nelle minori utilità economiche derivanti (nelle more) dalla condizione di disoccupazione.
In termini generali, chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione; rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente (non solo dopo l’illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione; il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), nel fatto che l’interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell’obbligo di immissione in ruolo.
(Accoglie in parte il ricorso promosso avverso la sentenza n. 166/202 – CORTE D’APPELLO di CATANZARO) Pres. TRICOMI, Rel. MICHELINI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ Lavoro, 9 Giugno 2026 (ud. 05/05/2026), Ordinanza n. 18726SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai signori magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 22983-2022 proposto da:
MUSCOLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO CUNDARI;
– ricorrente –
CONTRO
COMUNE DI VILLAPIANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ORESTE MORCAVALLO;
– controricorrente –
nonché contro
BRIA, DE MARCO, NAPOLI, TUCCI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/03/2022 R.G.N. 315/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda di Muscolini di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Villapiana (e dei controinteressati Bria, De Marco, Napoli, Tucci, non costituiti).
2. L’originario ricorrente, impiegato in qualità di LSU presso il Comune resistente, esponeva di aver partecipato a procedura selettiva indetta, giusta delibera n. 26 del 7.3.2002, per la stabilizzazione di quattro LSU presso il ridetto ente, stabilizzazione da attuarsi mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato. Lamentava di essere stato illegittimamente escluso da una delle due graduatorie predisposte dal Comune e di esser stato collocato in posizione non utile nell’altra, in violazione dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e s.m.i., a vantaggio di altri LSU, i quali erano poi stati effettivamente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di proposizione di tentativo di conciliazione; chiedeva l’accertamento e la declaratoria del suo diritto alla stabilizzazione e assunzione dal 28.6.2002, con condanna dell’ente al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive.
3. Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente “alla stabilizzazione …a decorrere dal 01.07.2002” e condannando l’amministrazione locale al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra quanto percepito quale lavoratore socialmente utile e quanto avrebbe percepito “se immediatamente stabilizzato a decorrere” dalla data citata; fondava la decisione sul disposto dell’art. 16 legge n. 56/1987
4. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Specificava il giudice d’appello che, peraltro, il diritto del lavoratore non era da fondarsi sulle normativa richiamata (applicabile al solo rapporto di lavoro subordinato e non al rapporto di collaborazione); tuttavia, stante la procedura a evidenza pubblica, in quanto tale auto-vincolante per l’ente procedente, il criterio di selezione (scelto dell’ente e, appunto, vincolante per lo stesso) era da individuarsi nell’anzianità del LSU nell’impiego presso l’amministrazione, risultando così irrilevanti gli altri criteri afferenti al possesso della patente DK e al bagaglio professionale utilizzati.
5. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il lavoratore con due motivi. Resiste il Comune di Villapiana con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per motivazione meramente apparente o comunque perplessa e obiettivamente incomprensibile.
2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019, n. 17205/2025); ipotesi non ricorrente nel caso in esame, in cui la motivazione è sussistente e congrua (infatti viene criticata nel motivo successivo), anche con riferimento al cd. minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014).
4.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata ritenuto che il risarcimento del danno da mancata assunzione si limitasse ai cd. costi secondari, mentre il pregiudizio derivante dalla mancata assunzione può anche consistere nelle minori retribuzioni percepite per tutto il periodo in cui l’amministrazione, pur avendone il lavoratore diritto, non procede alla sua assunzione.
5. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 6. La sentenza di appello ha riformato in parte qua la sentenza del tribunale favorevole al lavoratore, accogliendo l’appello del Comune in punto condanna al risarcimento del danno in misura pari alle differenze fra l’assegno di LSU e quanto il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato stabilizzato, applicando al riguardo, in via analogica, il principio affermato da Cass. n. 13940/2017 con riferimento all’ipotesi di tardiva stipula di contratto di lavoro subordinato, principio secondo cui, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; il lavoratore può, invece, agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall’ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), oppure ex art. 2126 c.c., in presenza delle relative condizioni.
7. Il ricorrente assume, invece, il proprio diritto, come riconosciuto dal Tribunale, al risarcimento del danno in misura pari alle differenze fra l’assegno LSU e quanto avrebbe percepito se fosse stato stabilizzato con la dovuta antecedente decorrenza.
8. Invero, osserva il Collegio che il principio di diritto applicato in via analogica dalla Corte distrettuale non si attaglia alla fattispecie concreta, in cui non risulta essersi verificata un’assunzione tardiva in assenza di attività lavorativa intermedia (quindi con difetto di sinallagma lavororetribuzione), ma la diversa ipotesi di attività lavorativa continuativa, ma con pagamento del lavoratore con sussidio invece che con quanto pattuito nel contratto di collaborazione.
9. Come osservato da Cass. n. 31466/2021, in termini generali chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (v. Cass. n. 16665/2020); rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente (non solo dopo l’illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione; il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative), nel fatto che l’interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell’obbligo di immissione in ruolo.
10. Nel caso di specie, risulta appunto una retribuzione a condizioni deteriori fino alla pronuncia giudiziale, che integra un pregiudizio patrimoniale per il lavoratore, risarcibile a seguito dell’accertata illegittima condotta
dell’amministrazione (salva la rilevanza ai fini del cd. aliunde perceptum).
11. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, disponendosi la cassazione della sentenza impugnata in relazione a esso, inammissibile il primo motivo, con rinvio alla Corte indicata in dispositivo per procedere alla quantificazione del danno secondo i principi di cui sopra, nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026.





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