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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario, Risarcimento del danno Numero: 14046 | Data di udienza: 3 Marzo 2026

DIRITTO SANITARIO – Responsabilità civile del medico – Struttura sanitaria – Assicurazione – Operatività della garanzia – Polizza di responsabilità civile professionale – RISARCIMENTO DANNI – Risarcimento – Rischio assicurato – Clausole di estensione o delimitazione – Interpretazione – Disciplina applicabile – Artt. 1362-1371 c.c..


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2026
Numero: 14046
Data di udienza: 3 Marzo 2026
Presidente: FRASCA
Estensore: ROSSETTI


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Responsabilità civile del medico – Struttura sanitaria – Assicurazione – Operatività della garanzia – Polizza di responsabilità civile professionale – RISARCIMENTO DANNI – Risarcimento – Rischio assicurato – Clausole di estensione o delimitazione – Interpretazione – Disciplina applicabile – Artt. 1362-1371 c.c..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 13 maggio 2026, (ud.03/03/2026), Ordinanza n. 14046

 

DIRITTO SANITARIO – Responsabilità civile del medico – Struttura sanitaria – Assicurazione – Operatività della garanzia.

In tema di assicurazione della responsabilità civile del medico operante in struttura sanitaria, la clausola che preveda: a) l’operatività della garanzia “a secondo rischio” rispetto alla polizza stipulata dalla struttura per la responsabilità del personale sanitario, e b) in mancanza di tale copertura, l’operatività della garanzia solo “per la sola ipotesi di insolvenza” della struttura stessa, dev’essere interpretata secondo il suo tenore letterale, ai sensi dell’art. 1362 c.c., senza che il giudice possa rimodulare il contenuto del contratto sulla base di considerazioni di equità, di convenienza economica per l’assicurato o di presunto svuotamento di utilità della polizza. (Massima a cura di Martina Marano)

DIRITTO SANITARIO – Polizza di responsabilità civile professionale – RISARCIMENTO DANNI – Risarcimento – Rischio assicurato – Clausole di estensione o delimitazione – Interpretazione – Disciplina applicabile – Artt. 1362-1371 c.c..

Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d’un testo chiaro e inequivoco, non è consentito al giudice sindacare se l’assicurato abbia concluso un buon affare o meno, per coonestare interpretazioni che immutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali. Pertanto, nell’assicurazione contro i danni (ivi compresa l’assicurazione di responsabilità civile) l’estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall’assicurato.

(Accoglie in parte il ricorso promosso avverso sentenza n. 1142 del 17/05/2022 – CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA) Pres. FRASCA, Rel. ROSSETTI


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 13 maggio 2026, (ud.03/03/2026), Ordinanza n. 14046

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA

sul ricorso n. 627/23 proposto da:

As.Mi. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Gi.Sa. e Gi.Go.;

-ricorrente-

CONTRO

Bi.Pa., domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Gi.Fa.;

-controricorrente-

nonché

Ca.Di. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Lu.Es.;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna 17 maggio 2022 n. 1142;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2009 Ar.Gi. si sottopose ad un intervento di correzione chirurgica dell’alluce valgo, eseguito nella clinica gestita dalla società Vi.Ve. Srl. In quell’occasione il dott. Bi.Pa., anestesista, eseguì una anestesia spinale che provocò una lesione neurologica all’altezza della prima vertebra lombare. La lesione provocò danni permanenti, per essere risarcita dei quali Ar.Gi. nel 2011 convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la Vi.Ve. Srl e Bi.Pa., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno.

3. Bi.Pa. si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c. professionale, la società As.Mi. Spa, al fine di essere garantito dalle pretese attoree.

4. La As.Mi. si costituì ed eccepì l’inoperatività della polizza per le seguenti ragioni (p. 10 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado):
a) il contratto prevedeva che se l’assicurato avesse operato in una struttura sanitaria, e questa avesse stipulato una polizza a copertura della responsabilità del personale ivi operante, la garanzia avrebbe operato solo “a secondo rischio”, vale a dire per l’eccedenza rispetto al massimale garantito dalla polizza stipulata dalla clinica; nel caso di specie la clinica aveva stipulato una polizza con i Lloyd’s of London a copertura anche della responsabilità del proprio personale, ex art. 1891 c.c., il che rendeva inoperante la copertura prestata dalla As.Mi.;
b) il contratto prevedeva comunque che, quand’anche la clinica ove l’assicurato operava fosse stata priva di copertura assicurativa, la polizza sarebbe stata efficace per il solo caso di insolvenza della struttura.

5. Con sentenza 25.1.2016 n. 57 il Tribunale di Reggio Emilia accolse la domanda attorea e quella di garanzia proposta da Bi.Pa. nei confronti della As.Mi.. Il Tribunale ritenne indimostrata la circostanza dedotta da quest’ultima, ovvero che la Clinica Vi.Ve. avesse stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile a beneficio del personale, ai sensi dell’art. 1891 c.c. Nulla osservò circa l’altra eccezione sollevata dalla As.Mi. (operatività della polizza per il solo caso di insolvenza della struttura non assicurata).

La sentenza fu appellata dalla As.Mi..

6. Con sentenza 17.5.20223 n. 1142 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame.

La Corte d’Appello ha in primo luogo ribadito non esservi prova del fatto che la clinica Vi.Ve. avesse stipulato una polizza per conto altrui ex art. 1891 c.c., a copertura della responsabilità personale dei medici in esse operanti; di conseguenza mancava il presupposto dell’operatività “a secondo rischio” del contratto stipulato da Bi.Pa.

6.1. Quanto alla seconda eccezione sollevata dall’assicuratore (operatività della polizza nel solo caso di insolvenza della clinica, se non assicurata), la Corte d’Appello ha accertato in punto di fatto che la polizza conteneva una clausola del seguente tenore:
“1) l’assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli invia solidale;
2) qualora l’attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all’interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall’ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”.
Questa clausola ad avviso della Corte territoriale non subordinava affatto l’efficacia della copertura all’ipotesi di insolvenza della clinica.

Secondo la Corte d’Appello una simile interpretazione dei patti contrattuali:
“svuotava completamente il contratto di assicurazione”, poiché un anestesista non può che operare all’interno di una struttura ospedaliera, e quindi mai il contratto sarebbe stato operante;
avrebbe posto la clausola suddetta in contrasto con la clausola n. 2 del contratto, la quale stabiliva che “la garanzia operi in via generale a primo rischio laddove essa è a secondo rischio solo in caso di esistenza di altre polizze”.

Sulla base di questi due rilievi, la Corte d’Appello ha concluso che l’interpretazione del contratto sostenuta dall’assicuratore violava “i criteri ermeneutici della interpretazione complessiva delle clausole del contratto (art. 1363 cc), dell’interpretazione più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto tenuto conto dell’interesse dei contraenti (art. 1369 cc), di quella più ragionevole per la conservazione del contratto tenuto conto della sua causa in concreto (art. 1367 cc), nonché della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cc) e, non da meno, della interpretazione contro il predisponente (art. 1370)”.

7. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla As.Mi. con ricorso fondato su due motivi.

Bi.Pa. e la Vi.Ve. Srl hanno resistito con separati controricorsi.

Le due parti controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

La società Vi.Ve. Srl ha notificato il proprio controricorso il 26 gennaio 2023, entro il 40 giorno dalla notifica del ricorso, e l’ha depositato il 6 febbraio, vale a dire oltre il suddetto termine.

Sebbene la notifica sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del novellato art. 370 c.p.c. (che impone il solo deposito, e non anche la notifica del controricorso), e sebbene il deposito del controricorso sia avvenuto oltre il 40 giorno dalla notifica del ricorso, il controricorso è tempestivo: infatti la novella dell’art. 370 c.p.c. è sì entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ma si applica “ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 380, lettera (a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il ricorso della As.Mi. tuttavia fu notificato il 19 dicembre 2022: di conseguenza al presente giudizio non s’applica la novella dell’art. 370 c.p.c. e la tempestività del controricorso della Vi.Ve. va valutata con riferimento alla data della notifica, non del deposito. Tale valutazione dà esito positivo, per quanto detto.

2. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1372 c.c.

L’illustrazione contiene censure così riassumibili:
a) la Corte d’Appello ha violato l’art. 1362 c.c. per avere travalicato il chiaro senso letterale del testo contrattuale; la polizza infatti subordinava in modo inequivoco la copertura assicurativa della r.c. professionale dell’assicurato a due condizioni: la prima era che la polizza avrebbe operato a secondo rischio, se l’ospedale ne avesse stipulata un’altra per conto dei sanitari, ex art. 1891 c.c.; la seconda era che, se l’ospedale non avesse stipulato una polizza per conto dei medici ivi operanti, si trovasse almeno in stato d’insolvenza;
b) quella adottata dalla Corte d’Appello – secondo parte ricorrente – non fu dunque una interpretazione, ma una manipolazione del contratto;
c) la statuizione della Corte territoriale, secondo cui l’interpretazione invocata dalla Compagnia avrebbe svuotato di contenuti il contratto non corrispondeva all’effettivo contenuto di questo, il quale aveva comunque una sua utilità a fronte delle plurime ipotesi di copertura ivi previste;
d) la misura del premio, richiamata dalla Corte territoriale a sostegno della propria interpretazione, doveva considerarsi “modesta”, e quindi coerente con le limitazioni di copertura previste dalla clausola in contestazione.

2.1. Il motivo è fondato.

La polizza stipulata da Bi.Pa. con la As.Mi. conteneva all’art. 16, secondo capoverso, le seguenti previsioni:
“1) l’assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
2) qualora l’attività del medico assicurato sia svolta all’interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall’ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente”.
2.2. La suddetta contestata clausola n. 16, punti (1) e (2), della polizza stipulata dalla AM con Bi.Pa. è già pervenuta numerose volte all’esame di questa Corte.

In taluni casi la tecnica di redazione del ricorso ha indotto questa Corte a dichiarane l’inammissibilità, in quanto la censura per come prospettata dalla parte ricorrente si limitava a contrapporre l’interpretazione propugnata dal ricorrente a quella, non gradita, preferita dal Giudice (Cass. 22532/22; Cass. 21118/21).

2.3. In altri casi questa Corte ha ritenuto non implausibile l’interpretazione del giudice di merito, secondo cui il lemma “insolvenza” dovesse intendersi non quale definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni, ma quale sinonimo di “inadempimento” della singola obbligazione risarcitoria (Cass. 7238/25).

2.4. Quando tuttavia è stata correttamente posta a questa Corte la questione dell’interpretazione letterale, ex art. 1362 c.c., della suddetta clausola, questa Corte in fattispecie pressoché identica ha già stabilito che:
– la clausola sopra trascritta stabiliva quale fosse il rischio coperto, ed a quali condizioni operasse la copertura;
– il rischio coperto era, nel caso di illeciti causati da più persone, la sola quota di corresponsabilità gravante sull’assicurato;
l’operatività di tale garanzia, nel caso di corresponsabilità tra medico e clinica, era poi subordinata a due condizioni:
– che la clinica non avesse stipulato una polizza a copertura della r.c. dei medici in essa operanti (diversamente, la polizza sarebbe stata operante “a secondo rischio”);
b) che, in mancanza di assicurazione stipulata dalla clinica, quest’ultima fosse “insolvente” (salvo poi stabilire cosa dovesse intendersi per “insolvenza”: Cass. 25772/23).

2.5. La sentenza impugnata ha dunque effettivamente violato l’art. 1362 c.c., manipolando il contratto e creando ex novo patti contrattuali estranei alla volontà delle parti.

2.6. Le osservazioni svolte dalla sentenza impugnata a p. 7 non sono conformi a diritto e non giustificano la forzatura del testo contrattuale.

2.7. In primo luogo, la Corte d’Appello ha elencato una serie di regole legali di ermeneutica (artt. 1363, 1366, 1367, 1369, 1370 c.c.) declamando tali regole in astratto, ma senza poi spiegare per quali ragioni tali precetti ostavano all’accoglimento dell’interpretazione (letterale) prospettata dall’assicuratore.

2.8. In secondo luogo, l’affermazione secondo cui l’interpretazione sostenuta dall’assicuratore avrebbe “svuotato completamente il contratto di assicurazione” trascura due princìpi cardine del diritto assicurativo.

Il primo è che è solo l’inesistenza del rischio, non la limitatezza del rischio, a rendere il contratto nullo (art. 1895 c.c.). Ma nel caso di specie – come esattamente rilevato dalla ricorrente – i patti contrattuali non escludevano il rischio. Era coperta la r.c. del medico per l’ipotesi di danni eccedenti il massimale della polizza stipulata dall’ospedale; era coperta la r.c. del medico per l’ipotesi di insolvenza dell’ospedale; era coperta la r.c. del medico rispetto alla c.d. “rivalsa” (rectius, regresso ex art. 1299 c.c.) dell’ospedale nel caso di responsabilità solidale.

Il rischio dunque esisteva; se poi la copertura prestata non fosse stata coerente con le esigenze assicurative del medico; se altri e migliori patti potevano essere stipulati; se l’assicuratore o l’intermediario avessero tratto in inganno l’assicurato sugli effettivi benefìci della polizza, queste sono circostanze che avrebbero potuto in teoria giustificare l’azione di annullamento del contratto per dolo decettivo o rimedi risarcitori nei confronti dell’intermediario o dell’impresa che dell’operato di questi dovesse rispondere, ma giammai potrebbero consentire al giudice di rimodulare il contratto per ricondurlo ad equità: non licet alicui de corde suo invenire aequitatem.

2.9. Il secondo principio di diritto assicurativo violato dalla sentenza impugnata è l’irrilevanza del premio ai fini della interpretazione delle clausole di delimitazione del rischio.

La Corte d’Appello infatti ha sorretto la propria decisione affermando che l’interpretazione invocata dalla compagnia non poteva condividersi perché altrimenti, “a fronte di pagamento di un premio annuo di Euro 2.060, la copertura a primo rischio sarebbe di fatto limitata alle sole attività svolte al di fuori di qualsiasi struttura sanitaria, laddove quelle svolte all’interno di una struttura sono quelle prevalenti per ogni medico”.

Tuttavia la misura del premio non può costituire, di per sé e da sola, un criterio per delimitare l’àmbito del rischio assicurato, in quanto:
a) non esiste un premio standard, comune per tutti i contratti assicurativi, in base al quale stabilire se quello pagato dall’assicurato nel caso concreto sia troppo alto o troppo basso. Il premio assicurativo si compone del premio puro e del caricamento: la misura del premio puro è ricavata dalla statistica in base ai criteri stabiliti dalla legge, non costituisce remunerazione dell’assicuratore, ma accantonamento della riserva sinistri; il caricamento, invece, va a remunerare l’assicuratore per il servizio reso;
b) i servizi prestati dall’assicuratore, come quelli di qualunque imprenditore del settore terziario, possono variare in funzione della quantità e qualità offerta (ad es. in termini di celerità degli accertamenti, capillarità della rete agenziale, prontezza nell’interlocuzione con l’assicurato, professionalità e competenza dei periti di cui l’assicuratore si avvale); la misura del premio può dunque teoricamente costituire remunerazione di questi servizi, e non solo del trasferimento del rischio, di talché affermare che un premio alto debba necessariamente remunerare il trasferimento di un rischio elevato è affermazione che non ha riscontro né nella legge, nella pratica commerciale;
c) nessuna norma e nessun principio stabilisce una sorta di “potere riduttivo” del giudice che ritenesse “eccessivo” il premio pagato dall’assicurato. Un premio (ritenuto) elevato non può mai giustificare la pretesa di estendere la copertura a rischi non previsti, pena un inammissibile intervento del giudice nelle pattuizioni dei privati (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 34926 del 31/12/2025; nello stesso senso Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4745 del 23/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 31679 del 09/12/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21217 del 05/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5663 del 18/09/1986).

2.10. In conclusione, non spetta al giudice stabilire quale sia il corretto equilibrio tra premio e rischio: l’aliquota del premio che costituisce il premio puro si basa sulle regole attuariali; l’aliquota del premio che costituisce il caricamento è rimessa alla libera contrattazione delle parti, insindacabile se il consenso dell’una e dell’altra si sia liberamente formato.

2.11. Il motivo va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte in cui ha ritenuto insussistente una delimitazione del rischio che limitasse la garanzia assicurativa prestata dalla As.Mi. alla sola ipotesi di “insolvenza” della Vi.Ve. Srl, in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:
“nell’interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d’un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare se l’assicurato abbia concluso un buon affare o meno, per coonestare interpretazioni che immutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali”.
“Nell’assicurazione contro i danni (ivi compresa l’assicurazione di responsabilità civile) l’estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall’assicurato”.

Il giudice di rinvio procederà all’attività interpretativa osservando tali principi.

3. Il secondo motivo di ricorso.

Il secondo motivo contiene due censure.

Con una prima censura la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha ritenuto indimostrata la circostanza che la clinica “Vi.Ve.” avesse stipulato una polizza assicurativa per conto altrui, ex art. 1891 c.c., a copertura della responsabilità civile dei medici in essa operanti.

3.1. Tale censura è inammissibile perché investe l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

Inammissibile, in particolare, è la prolissa esposizione svolta dalla difesa della società ricorrente in merito al rilievo attribuito alla circostanza per cui nel contratto stipulato tra Bi.Pa. e la società Vi.Ve. Srl quest’ultima dava conto di aver stipulato un contratto di assicurazione.

A fronte delle argomentazioni svolte a tal riguardo dall’As.Mi., basterà dunque ricordare che: a) il contratto stipulato tra Bi.Pa. e la società Vi.Ve. è, rispetto alla As.Mi., res inter alios acta, come tale dotato di mero valore indiziario e liberamente valutabile dal giudice; b) la sentenza impugnata ha argomentato la ritenuta inesistenza di una polizza assicurativa stipulata dalla clinica a copertura della responsabilità dell’anestesista sulla base di plurimi elementi e con molteplici rationes decidendi, non impugnate dalla ricorrente.

3.2. Con una seconda censura la società ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 1914 c.c. (obbligo di salvataggio).

La tesi della ricorrente si può così riassumere: Bi.Pa. aveva ammesso l’esistenza d’una polizza assicurativa stipulata dalla clinica a copertura della sua responsabilità civile; Bi.Pa. tuttavia non aveva mai prodotto in giudizio quella polizza; con tale condotta aveva violato l’obbligo di salvataggio, impostogli dall’art. 1914 c.c.

3.3. La censura resta assorbita dal rigetto della prima: infatti, formandosi il giudicato sull’inesistenza d’una polizza stipulata dalla clinica a pro del medico, diventa irrilevante stabilire se questi avesse l’obbligo di produrla in giudizio.

Pure, non può questa Corte esimersi dal rilevare l’inconsistenza sotto plurimi profili della suesposta censura. L’obbligo di salvataggio ha infatti ad oggetto le conseguenze del rischio dedotto nel contratto, non il compimento di atti intesi a dimostrare l’efficacia o l’inefficacia della copertura assicurativa.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso;

dichiara inammissibile il secondo motivo;

dichiara inammissibile il terzo motivo quanto alla prima censura, ed assorbito quanto alla seconda;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 marzo 2026.

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