ESPROPRIAZIONE – Soppressione ex lege di diritti di usufrutto su beni immobili – Ripristino dei diritti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento – Ristoro effettivo – Lucro cessante – Artt. 63 TFUE e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (Segnalazione e massima a cura di Martina Marano)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2026
Numero: C-286/25
Data di udienza:
Presidente: Lycourgos
Estensore: Lycourgos
Premassima
ESPROPRIAZIONE – Soppressione ex lege di diritti di usufrutto su beni immobili – Ripristino dei diritti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento – Ristoro effettivo – Lucro cessante – Artt. 63 TFUE e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (Segnalazione e massima a cura di Martina Marano)
Massima
CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, Sez. 3^, 13 maggio 2026, Sentenza C-286/25
ESPROPRIAZIONE – Soppressione ex lege di diritti di usufrutto su beni immobili – Ripristino dei diritti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento – Ristoro effettivo – Lucro cessante – Artt. 63 TFUE e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Viola il diritto dell’Unione (art. 63 TFUE e art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) una normativa nazionale che, a seguito della soppressione ex lege di diritti di usufrutto su terreni agricoli in contrasto con il diritto dell’Unione, preveda un risarcimento del danno determinato esclusivamente in base al valore di mercato dell’immobile al momento della cancellazione del diritto dal registro fondiario, senza garantire un ristoro effettivo del lucro cessante subito dall’usufruttuario nel periodo intercorrente tra cancellazione e ripristino del diritto.
Pres./Rel. Lycourgos, Ric. BRANDL c. Agrárminisztérium
Allegato
Titolo Completo
CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA Sez. 3^, 13 maggio 2026, Sentenza C-286/25SENTENZA
CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, 13 maggio 2026, Sentenza C-286/25
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 maggio 2026
« Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione – Soppressione ex lege di diritti di usufrutto su beni immobili in violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ripristino di tali diritti a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – Risarcimento del danno – Normativa nazionale che prevede una compensazione finanziaria calcolata sulla sola base del valore di mercato di tali beni al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto – Requisito di un risarcimento adeguato del danno – Lucro cessante »
Nella causa C‑286/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria), con decisione del 3 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2025, nel procedimento
BRANDL Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
contro
Agrárminisztérium,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la BRANDL Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., da T. Szendrő-Németh, ügyvéd;
– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Mataija, A. Tokár e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BRANDL Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (in prosieguo: la «Brandl») e l’Agrárminisztérium (Ministero dell’Agricoltura, Ungheria) relativamente all’importo di una compensazione finanziaria prevista dalla normativa ungherese al fine di dare seguito alla sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE prevede quanto segue:
«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
4 L’articolo 17, paragrafo 1, della Carta così enuncia:
«Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».
Diritto ungherese
5 Il 12 dicembre 2013 il legislatore ungherese ha adottato la mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (legge n. CCXII del 2013, recante disposizioni varie e misure transitorie in relazione alla legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sulle misure transitorie»). Tele legge è entrata in vigore il 15 dicembre 2013.
6 L’articolo 108, paragrafo 1, di detta legge così disponeva:
«Tutti i diritti di usufrutto o di uso esistenti alla data del 30 aprile 2014, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 aprile 2014, mediante un contratto tra persone che non siano prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1º maggio 2014».
7 In forza della legge n. CL del 2021 recante modifica di talune leggi agricole, entrata in vigore il 1º gennaio 2022, nella legge del 2013 sulle misure transitorie è stato inserito un capo 20/F. Il capo in parola, che comprende i nuovi articoli 108/B, 108/K, 108/L e 108/N, è intitolato «Norme specifiche adottate in esecuzione della [sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432)]».
8 L’articolo 108/B della legge del 2013 sulle misure transitorie, come risultante dalla legge n. CL del 2021 recante modifica di talune leggi agricole (in prosieguo: la «legge del 2013 come modificata nel 2021»), dispone quanto segue:
«1. Qualsiasi persona fisica o giuridica i cui diritti di usufrutto siano stati cancellati dal registro fondiario ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, nella versione in vigore il 30 aprile 2014 (…) o il suo avente causa, può chiedere, ai sensi del presente capo, la reiscrizione nel registro fondiario del diritto di usufrutto cancellato, nonché l’indennizzo previsto nel presente capo.
2. L’usufruttuario cancellato o il suo successore legale può far valere i propri diritti nei confronti dello Stato o degli organi dello Stato in relazione alla cancellazione del diritto di usufrutto soltanto nell’ambito dei procedimenti previsti al capo 20/F della legge [del 2013] sulle misure transitorie».
9 L’articolo 108/K di tale legge prevede quanto segue:
«1. L’importo base della compensazione è il valore annuo dei diritti di usufrutto cancellati. Il valore annuo equivale a 1/20 del valore di mercato, al momento della cancellazione del diritto di usufrutto, dell’immobile su cui è stato costituito precedentemente tale diritto.
(…)
4. In caso di reiscrizione del diritto di usufrutto cancellato, l’importo della compensazione equivarrà al prodotto del valore annuo per il numero di anni trascorsi tra la cancellazione e la reiscrizione.
(…)».
10 L’articolo 108/L di detta legge, al suo paragrafo 2, così dispone:
«Se (…) il richiedente presenta una domanda in cui dimostra di poter far valere altri diritti oltre all’importo determinato conformemente all’articolo 108/K, [l’autorità competente] può fissare l’importo della compensazione in un importo diverso da quello calcolato conformemente all’articolo 108/K, tenendo conto delle circostanze specifiche della fattispecie e della loro adeguata giustificazione (compensazione integrativa), in particolare alla luce delle seguenti caratteristiche del terreno:
a) conformazione, forma, dimensioni del terreno,
b) posizione,
c) situazione,
d) accessibilità, manutenzione delle vie di accesso,
e) topografia e declivio,
f) gestione dei corsi d’acqua,
g) opere d’arte che ostano alle colture,
h) stato delle colture,
i) probabilità maggiore rispetto alla norma di danni causati dal gelo, dal ghiaccio e dalla fauna,
j) irrigazione, possibilità di irrigazione,
k) recinzioni,
l) edifici destinati alla coltivazione di tipo agricolo,
m) gestione dei nutrienti, intervento agrochimico,
n) inquinamento ambientale e danni ambientali permanenti,
o) protezione della natura della zona,
p) miglioramenti fondiari».
11 Ai sensi dell’articolo 108/N della medesima legge:
«Sull’importo stabilito ai sensi degli articoli da 108/K a 108/M sono dovuti interessi, a decorrere dalla data della soppressione del diritto di usufrutto fino alla data del pagamento. Il tasso di interesse è pari al tasso di base della banca centrale maggiorato di due punti percentuali. Ai fini del calcolo degli interessi, il tasso d’interesse in vigore il primo giorno del semestre civile di cui si tratti si applica per tutta la durata di tale semestre».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 La Brandl è titolare di diritti di usufrutto su terreni agricoli in Ungheria, che sono iscritti nel registro fondiario di tale Stato membro con i numeri 0159/3 e 0160.
13 In forza dell’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, tali diritti di usufrutto si sono estinti ex lege. Essi sono stati cancellati dal registro fondiario il 2 ottobre 2014.
14 Dopo aver constatato, nella sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punti da 62 a 66, 94, 107 e 126), che l’articolo 63 TFUE ostava a una disposizione quale l’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, la Corte ha precisato, nella sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 129), che quest’ultima disposizione violava anche il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta.
15 A seguito di quest’ultima sentenza, il legislatore ungherese ha modificato la legge del 2013 sulle misure transitorie al fine di consentire, a determinate condizioni, la reiscrizione nel registro fondiario dei diritti di usufrutto cancellati conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, di tale legge e l’indennizzo dei titolari del diritto in parola.
16 In forza dell’articolo 108/B, paragrafo 1, della legge del 2013 come modificata nel 2021, la Brandl ha chiesto e ottenuto la reiscrizione nel registro fondiario dei suoi diritti di usufrutto.
17 A titolo di compensazione della perdita economica derivante dalla cancellazione di tali diritti, il Nemzeti Földügyi Központ (Centro nazionale per le questioni fondiarie, Ungheria), che è, in tale materia, il dante causa del Ministero dell’Agricoltura, ha concesso alla Brandl gli importi di 10 940 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 28 000) e di HUF 30 810 000 (circa EUR 79 000) per quanto riguarda i beni immobili figuranti nel registro fondiario con i numeri, rispettivamente, 0159/3 e 0160. Conformemente all’articolo 108/K della legge del 2013 come modificata nel 2021, detti importi corrispondono, secondo i calcoli del Centro nazionale per le questioni fondiarie, a 1/20 del valore di mercato dei beni in parola il 2 ottobre 2014, moltiplicato per il numero di anni trascorsi tra la cancellazione dei diritti di usufrutto e la reiscrizione dei medesimi.
18 Ritenendo che tale compensazione non costituisca un risarcimento adeguato del danno da essa subito a causa della privazione illegittima dei suoi diritti di usufrutto, la Brandl ha citato in giudizio il Ministero dell’Agricoltura dinanzi alla Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria), giudice del rinvio. A sostegno di tale azione, detta società sostiene che il risarcimento deve tener conto del lucro cessante.
19 In proposito, la Brandl indica che, prima della cancellazione dei suoi diritti di usufrutto, essa gestiva i terreni in discussione e che, a seguito di tale cancellazione, i terreni di cui si tratta sono stati oggetto di contratti di affitto. Gli importi dei canoni di locazione fissati in tali contratti sarebbero pertinenti per valutare il mancato guadagno.
20 Secondo la Győri Törvényszék (Corte di Győr), tutti gli svantaggi patrimoniali subiti dal titolare di diritti di usufrutto a causa della loro cancellazione illecita devono essere compensati. Occorrerebbe quindi tener conto del lucro cessante. L’articolo 108/K della legge del 2013, come modificata nel 2021, che si basa sul valore di mercato dei beni in discussione al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto, non garantirebbe la concessione di una giusta indennità. In particolare, tale disposizione non terrebbe conto della circostanza che, nel corso degli anni trascorsi tra la cancellazione e la reiscrizione dei diritti in parola, il valore di mercato dei beni di cui si tratta ha potuto evolvere significativamente. Nel caso di specie, un perito giudiziario avrebbe calcolato che, in caso di presa in considerazione dell’aumento del valore di mercato nel corso di tali anni e di applicazione, per il resto, del criterio previsto da detta disposizione, l’importo della compensazione ammonterebbe a HUF 16 596 000 (circa EUR 43 000) per il bene recante il numero 0159/3 e a HUF 49 341 500 (circa EUR 127 000) per il bene recante il numero 0160.
21 In tali circostanze, la Győri Törvényszék (Corte di Győr) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«[1)] Se l’articolo 63 [TFUE] e l’articolo 17 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che è conforme ad essi una normativa di uno Stato membro che, dopo il ripristino di un diritto di usufrutto su una parcella agricola che era stato cancellato in contrasto con il diritto dell’Unione, concede all’usufruttuario una compensazione pecuniaria che non tiene conto dell’aumento significativo del valore di mercato verificatosi, negli anni interessati dalla cancellazione, per i beni immobili in relazione ai quali è stato cancellato il diritto di usufrutto.
[2)] Se sia conforme alla nozione di giusta indennità di cui all’articolo 17 della [Carta] e alla [sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 129)] una normativa di uno Stato membro che, dopo il ripristino di un diritto di usufrutto su una parcella agricola che era stato cancellato in contrasto con il diritto dell’Unione, concede all’usufruttuario una compensazione pecuniaria che non tiene conto dell’aumento significativo del valore di mercato verificatosi, negli anni interessati dalla cancellazione, per i beni immobili in relazione ai quali è stato cancellato il diritto di usufrutto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
22 Nelle sue osservazioni depositate dinanzi alla Corte, la Commissione europea sottolinea che l’unico elemento transfrontaliero menzionato nella domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il fatto che l’amministratore della Brandl, che è una società di diritto ungherese, è cittadino di uno Stato membro diverso dall’Ungheria. In tali circostanze, la ricevibilità del rinvio pregiudiziale in parola è, secondo la Commissione, dubbia.
23 È certo vero che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie in cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e ordinanza del 27 gennaio 2026, OMW Petrom Marketing, C‑439/25, EU:C:2026:82, punto 36).
24 Inoltre, l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’azione degli Stati membri, viene definito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, tenendo presente che tale disposizione conferma la giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di queste ultime. Qualora invece una situazione giuridica non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente a conoscere della stessa e le disposizioni della Carta eventualmente invocate non possono, di per sé sole, fondare tale competenza (sentenza del 12 settembre 2024, Changu, C‑352/23, EU:C:2024:748, punto 63 e giurisprudenza citata).
25 Nel caso di specie, non si può escludere che la controversia di cui al procedimento principale, la cui soluzione richiede, secondo il giudice del rinvio, un’interpretazione dell’articolo 63 TFUE e, in tale contesto, dell’articolo 17 della Carta, attenga ad una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro, come menzionato al punto 23 della presente sentenza. In assenza di qualsivoglia indizio, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, del fatto che l’amministratore della Brandl detenga una partecipazione finanziaria nel capitale di quest’ultima, da tale domanda non emerge alcun elemento che consenta di constatare con certezza che la controversia in parola abbia carattere transfrontaliero.
26 Tuttavia, quand’anche tutti gli elementi pertinenti del procedimento principale si collocassero all’interno dell’Ungheria, non ne conseguirebbe per ciò che detta domanda sia irricevibile.
27 Al riguardo si deve ricordare che l’interpretazione delle libertà fondamentali previste agli articoli 49, 56 o 63 TFUE può risultare rilevante in una causa cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro, segnatamente nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino dello Stato membro cui detto giudice appartiene gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione (v. sentenze del 5 dicembre 2000, Guimont, C‑448/98, EU:C:2000:663, punto 23, e del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 52).
28 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il regime di compensazione istituito dalla legge del 2013 come modificata nel 2021 vale, in forza dell’articolo 108/B di quest’ultima, per «qualsiasi persona fisica o giuridica», indipendentemente dalla sua cittadinanza, «i cui diritti di usufrutto siano stati cancellati dal registro fondiario ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, [della legge del 2013 sulle misure transitorie]». Inoltre, da tale domanda risulta che il Centro nazionale per le questioni fondiarie e successivamente il Ministero dell’Agricoltura hanno riconosciuto che la Brandl deve beneficiare di una compensazione, secondo le modalità previste dalla legge del 2013 come modificata nel 2021, al fine di dare seguito alla sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), modalità che garantiscono, a loro avviso, un adeguato risarcimento del danno.
29 Alla luce di tali elementi concreti contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che i principi del diritto dell’Unione relativi al risarcimento dei danni causati da uno Stato membro a causa della violazione del diritto dell’Unione, nel caso di specie la violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta rilevata nella sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), sono pertinenti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, e ciò indipendentemente dall’aspetto se l’amministratore della Brandl, cittadino di uno Stato membro diverso dall’Ungheria, detenga o meno una partecipazione nel capitale di detta società. In tali circostanze, la giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza è destinata ad applicarsi e le questioni pregiudiziali beneficiano della presunzione di rilevanza che conduce alla loro ricevibilità.
30 Da quanto precede risulta che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Nel merito
31 Con la sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), la Corte ha giudicato che la soppressione ex lege di diritti di usufrutto, effettuata dalla legge del 2013 sulle misure transitorie è incompatibile con l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta. L’incompatibilità di tale normativa nazionale con la libera circolazione dei capitali discendeva del resto già dalla sentenza della Corte del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157).
32 In siffatto contesto, il presente rinvio pregiudiziale mira a stabilire se un regime di compensazione quale quello previsto dalla legge del 2013 come modificata nel 2021 garantisca un risarcimento adeguato del danno derivante da tale soppressione ex lege.
33 Pertanto, si deve ritenere che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un risarcimento del danno subito dal titolare di diritti di usufrutto su beni immobili, a seguito di una soppressione ex lege di tali diritti incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta, mediante una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato che i beni in parola avevano nel momento in cui detti diritti sono stati cancellati dal registro fondiario.
34 Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro hanno diritto al risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti (v. sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51, nonché del 1º agosto 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a., C‑97/24, EU:C:2025:594, punto 27).
35 In una situazione come quella prevista dal regime di compensazione stabilito nella legge del 2013 come modificata nel 2021, tali condizioni sono soddisfatte. Da un lato, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta costituiscono norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli e che la violazione di tali disposizioni, constatata nella sentenza per inadempimento e derivante dalla sentenza pregiudiziale menzionata al punto 31 della presente sentenza, può essere qualificata come sufficientemente qualificata (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 70 e 71). D’altro lato, l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione in discussione e il danno subito dalle persone i cui diritti di usufrutto sono stati cancellati non è contestata dinanzi al giudice del rinvio, dato che talune disposizioni della legge del 2013 come modificata nel 2021 hanno precisamente lo scopo di risarcire il danno subito a causa di detta violazione rilevata dalla Corte.
36 Poiché dette condizioni sono soddisfatte, il diritto dell’Unione impone che il risarcimento dei danni causati ai singoli interessati sia adeguato al danno subito, tale da garantire una tutela effettiva dei loro diritti (v. sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 82, e del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 125).
37 Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono di determinare l’entità di tale risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano azioni o ricorsi analoghi fondati sul diritto interno, né possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento (v. sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 90, e del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, EU:C:2007:213, punto 94).
38 Pur riconoscendo in tal modo un ampio margine di manovra agli Stati membri, la Corte ha precisato che l’esclusione totale del lucro cessante dal danno risarcibile non può essere ammessa in caso di violazione del diritto dell’Unione, poiché, specialmente per quanto riguarda le controversie in tema di controversie di natura economica o commerciale, una siffatta esclusione totale del lucro cessante si presta a rendere di fatto impossibile il risarcimento del danno (sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 87, e del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, EU:C:2007:213, punto 95).
39 Nel caso di una soppressione ex lege di diritti di usufrutto su terreni agricoli, come quella enunciata all’articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, seguita da un ripristino di detti diritti, si deve considerare, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che il lucro cessante è costituito dai redditi di gestione o di affitto dei terreni in parola che l’usufruttuario leso non ha potuto percepire durante il periodo intercorso tra tale soppressione e tale ripristino.
40 Sebbene, in una situazione come quella esistente in Ungheria a seguito della sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432), sia possibile, ai fini del risarcimento del danno subito dagli interessati a causa della violazione del diritto dell’Unione rilevata dalla Corte, stabilire una formula di calcolo standardizzata che consenta di determinare, in ciascun caso individuale, l’importo della compensazione dovuta, ciò nondimeno il principio di effettività, il cui tenore è ricordato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, esige che una siffatta formula sia concepita in modo da pervenire a una compensazione che comprenda, con sufficiente precisione, tale lucro cessante.
41 Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, il regime di compensazione previsto all’articolo 108/K della legge del 2013 come modificata nel 2021 si basa, per determinare l’importo della compensazione, sul valore di mercato dei terreni agricoli in discussione al momento della cancellazione illegittima dei diritti di usufrutto.
42 Come convengono in proposito gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, tale valore corrisponde al prezzo di vendita che il proprietario dei terreni in discussione poteva ottenere in funzione del gioco dell’offerta e della domanda al momento di detta cancellazione.
43 Il criterio così stabilito all’articolo 108/K della legge del 2013 come modificata nel 2021 per calcolare l’importo della compensazione non consente di per sé di determinare il lucro cessante dell’usufruttuario leso. Infatti, i redditi che quest’ultimo avrebbe potuto percepire, durante il periodo compreso tra la soppressione dei diritti di usufrutto e il loro ripristino, gestendo o affittando i terreni agricoli in discussione, non sono direttamente connessi al prezzo che il proprietario di tali terreni poteva ottenere vendendoli al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto.
44 Sebbene, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lucro cessante costituisce la totalità o, quanto meno, la parte ampiamente preponderante del danno subito dall’usufruttuario, un siffatto regime di compensazione possa nondimeno, in pratica, condurre a un risarcimento il cui importo comprende, in una certa misura, quello di tale lucro cessante, resta il fatto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che il criterio sul quale il regime in parola si basa non conduce ad una valutazione adeguata di detto lucro cessante e, di conseguenza, di tale danno.
45 Pertanto, un regime di compensazione come quello previsto all’articolo 108/K della legge del 2013 come modificata nel 2021 rende, in pratica, eccessivamente difficile il risarcimento del danno subito e non è quindi compatibile con il requisito di un risarcimento adeguato del medesimo, ricordato ai punti da 36 a 38 della presente sentenza.
46 La conclusione in parola non è inficiata dal fatto, sottolineato dal governo ungherese, che l’articolo 108/L della legge del 2013 come modificata nel 2021 consente alle persone lese di chiedere la concessione di una compensazione integrativa a causa di talune caratteristiche dei beni in discussione. Benché tali caratteristiche siano pertinenti per valutare il lucro cessante, resta il fatto che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che l’articolo 108/L della legge summenzionata non obbliga l’autorità competente a tener conto di dette caratteristiche per fissare l’entità del risarcimento e a concedere così alla persona lesa un risarcimento più ampio di quello risultante dall’articolo 108/K della medesima legge.
47 La conclusione enunciata al punto 45 della presente sentenza non è inficiata neppure dal fatto che l’articolo 108/N della legge del 2013 come modificata nel 2021 preveda il versamento di interessi per compensare il decorso del tempo tra la soppressione dei diritti di usufrutto e il pagamento della compensazione. Infatti, una disposizione del genere è intesa principalmente a compensare la svalutazione monetaria, ma non ha né per scopo né per effetto di garantire un indennizzo effettivo del lucro cessante.
48 Nel caso di specie, fatto salvo il margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro interessato per stabilire una formula di calcolo che conduca a un risarcimento adeguato del danno, occorre osservare, per quanto riguarda la valutazione del risarcimento che il giudice del rinvio deve effettuare nell’ambito del procedimento principale, che dai dati numerici forniti da detto giudice risulta che, in applicazione di un meccanismo di risarcimento che tiene conto del valore di mercato dei terreni agricoli interessati, può risultare eccessivamente difficile pervenire a un risarcimento adeguato del danno qualora non sia preso in considerazione un eventuale aumento significativo di tale valore intervenuto durante il periodo compreso tra la soppressione dei diritti di usufrutto e il ripristino di questi ultimi.
49 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede il risarcimento del danno subito dal titolare di diritti di usufrutto su beni immobili, a seguito di una soppressione ex lege di tali diritti incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta, mediante una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato che i beni in parola avevano nel momento in cui detti diritti sono stati cancellati dal registro fondiario.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede il risarcimento del danno subito dal titolare di diritti di usufrutto su beni immobili, a seguito di una soppressione ex lege di tali diritti incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato che i beni in parola avevano nel momento in cui detti diritti sono stati cancellati dal registro fondiario.
Firme





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