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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1018 | Data di udienza: 22 Maggio 2026

DIRITTO URBANISTICO – TRIBUTI – Imposta di Registro – Agevolazione prima casa – Accorpamento ad abitazione preposseduta – Decadenza.  (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Foggia
Data di pubblicazione: 27 Maggio 2026
Numero: 1018
Data di udienza: 22 Maggio 2026
Presidente: D'ALESSIO
Estensore: CIANCIULLI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – TRIBUTI – Imposta di Registro – Agevolazione prima casa – Accorpamento ad abitazione preposseduta – Decadenza.  (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di Foggia, Sez. III, 27/05/2026 (ud. 22/05/2026), Sentenza n. 1018

 

DIRITTO URBANISTICO – Tributi – Imposta di Registro – Agevolazione prima casa – Accorpamento ad abitazione preposseduta – Decadenza.

In materia di agevolazione prima casa, in caso di unità immobiliare destinata ad essere accorpata ad altra abitazione preposseduta al fine di costituire un’unica unità abitativa, non viene meno il beneficio fiscale qualora il contribuente realizzi, entro il termine triennale decorrente dalla registrazione dell’atto di acquisto, l’effettiva fusione funzionale e materiale degli immobili in un’unica abitazione, non essendo necessario che entro il medesimo termine sia completata anche la fusione o variazione catastale.

(Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato) Pre. D’ALESSIO, Rel. CIANCIULLI, Ric. Anzivino c. Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggi


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di Foggia, Sez. III, 27/05/2026 (ud. 22/05/2026), Sentenza n. 1018

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/05/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:

D’ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice

in data 22/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 930/2024 depositato il 30/05/2024 
proposto da  Anzivino Difeso da Francesco Verderosa – ed elettivamente domiciliato presso —

CONTRO

Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia elettivamente domiciliato presso —

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T010674000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso e l’atto impugnato

Con ricorso, tempestivamente notificato e ritualmente iscritto al registro generale, la ricorrente ha impugnato l’avviso di liquidazione, in epigrafe indicato, notificato in data 26 marzo 2024, con cui, previa contestazione “della “decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto per la prima casa previste dall’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.p.r. n.131/86”, veniva liquidata la somma di euro 13.593,05, a titolo di maggiore imposta di registro (euro 9.514,00), interessi (euro 1.216,10), sanzioni (euro 2.854,20) e spese di notifica (euro 8,75).

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato sulla scorta dei seguenti motivi di ricorso:

-1)  erroneità della contestazione della mancata realizzazione, entro il triennio dalla stipula dell’atto pubblico di acquisto (registrato in data 20 luglio 2020) della proprietà dell’appartamento ad uso abitativo nel Comune
di Foggia (descritto in atti) l’accorpamento e la fusione catastale dell’immobile de quo con altro sito nel medesimo Comune di Foggia acquistato nel 2011 già beneficiando delle agevolazioni medesime;

-2) l’erronea contestazione della mancata integrazione del requisito oggettivo necessario per godere del beneficio relativo alla mancata titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà,  sufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, nonché della mancata titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le medesime agevolazioni ( come richiesto dalle lettere b) e c) della nota II bis dell’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.p.r. n.131/86);

-3) l’intervenuta decadenza dal potere di emettere l’atto impugnato;

-4) il difetto di motivazione, che era di natura solo apparente con violazione e falsa applicazione dell’art. 7 co. 1 della legge 212/2000;

-5) la violazione dell’art. 42 DPR 600/1973.

Le controdeduzioni

L’AdE DP di Foggia si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

L’Ufficio ha evidenziato che:

-1) non si era verificata alcuna decadenza, in considerazione del fatto che il relativo termine di cui all’art. 76 co. 2 DPR 131/76 decorreva non dalla data di registrazione del contratto di compravendita, ma dalla data in cui scadeva il termine a disposizione della ricorrente per effettuare l’accorpamento dei due immobili e la fusione catastale;

-2) la mancata fusione catastale al momento della liquidazione oggetto di impugnazione e la conseguente legittimità dell’atto impugnato alla luce delle verifiche catastali compiute dall’Ufficio, indispensabile per la  verifica dei requisiti oggettivi per il godimento del beneficio fiscale in esame.

La memoria illustrativa

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, allegando planimetrie delle due unità immobiliari all’esito dei lavori di accorpamento (ultimati in data 10.5.23 (come da Comunicazione di fine lavori allegata al ricorso), e l’atto di unificazione catastale del 4.7.25.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa metodologica

Giova premettere che la causa sarà decise secondo il principio c.d. della ragione più liquida. In via preliminare va chiarito che, in omaggio al principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all’esame del motivo di impugnazione relativo all’inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020). 

Inquadramento giurisprudenziale

Va ricordato che, in modo consolidato, la giurisprudenza della Corte Suprema, afferma che “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della «prima casa» possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così «unificato» (cfr. Cass. n. 11322/2020; Cass. 23 marzo 2011, n. 6613; Cass., 25 febbraio 2008, n. 4739; Cass., 3 giugno 1998, n. 5433; Cass., 22 gennaio 1998, n. 563).

Poi, per quel che maggiormente rileva per la decisione della causa, la giurisprudenza di legittimità afferma che ai fini della sussistenza del diritto all’agevolazione, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto pubblico di compravendita, deve esser dato «effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali» (Cass., 6 aprile 2017, n. 9030). La Corte Suprema ha affermato il seguente principio di diritto: «Dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell’«accorpamento » di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.» (Cass. n.11322/2020; Cass. n. 21614/2020).

Il caso concreto e le risultanze istruttorie

Giova evidenziare come l’Agenzia non ha sollevato contestazioni sul fatto che le due unità immobiliari in  esame avrebbero potuto fondersi in un’unica unità da adibire a prima casa. Né ha in modo specifico contestato che a seguito della fusione sarebbero venuti meno i requisiti oggettivi per godere del beneficio in esame, limitandosi in modo astratto a sottolineare che un controllo di tali requisiti sarebbe stato possibile solo a seguito della fusione catastale. 

Tale tesi non ha pregio

La ricorrente ha ampiamento documentato che le due unità immobiliari sono state fuse di fatto in un’unica unità, adibita a residenza effettiva del nucleo familiare della ricorrente (cfr. certificato di residenza, visure catastali, comunicazione di fine lavori, planimetria dell’unico immobile dopo l’accorpamento, Mod. D1 aggiornamento catastale, visura storica immobile).

Alla luce dei principi in diritto esposti, non ha alcuna rilevanza la circostanza che la variazione catastale concernente le due unità, già autonomamente accatastate, sia stata effettuata dopo tre anni dalla data dell’acquisto e cioè in data 4.7.25. Tale circostanza non è rilevante ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali invocate dal ricorrente, previste dalla legge.

Conclusione

Dunque, il ricorso va accolto e vanno riconosciuti all’istante i benefici invocati ai fini dell’imposta di registro. Le spese di lite

Sussistono graviti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della difficoltà delle questioni affrontate e del fatto che l’Ufficio è stato indotto in errore dalla mancata fusione catastale al momento del controllo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato;

compensa le spese di lite.

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