+39-376.2482 zero sette quattro info-at-@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 16307 | Data di udienza: 12 Maggio 2026

ACQUE – Stazione di pompaggio irriguo annessa a centrale idroelettrica – impianti di pompaggio e distribuzione delle acque a uso irriguo – Consorzi di bonifica – Servizio pubblico – Autonomia funzionale e reddituale – Potenzialità commerciale – Immobili speciali – DIRITTO URBANISTICA E EDILIZIA – Catasto – Classamento catastale – Categoria E/9 – Categoria D/1 – DOCFA – Attività economica – Destinazione pubblicistica – Utilizzazione produttiva – Riclassamento catastale. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Maggio 2026
Numero: 16307
Data di udienza: 12 Maggio 2026
Presidente: STALLA
Estensore: SOCCI


Premassima

ACQUE – Stazione di pompaggio irriguo annessa a centrale idroelettrica – impianti di pompaggio e distribuzione delle acque a uso irriguo – Consorzi di bonifica – Servizio pubblico – Autonomia funzionale e reddituale – Potenzialità commerciale – Immobili speciali – DIRITTO URBANISTICA E EDILIZIA – Catasto – Classamento catastale – Categoria E/9 – Categoria D/1 – DOCFA – Attività economica – Destinazione pubblicistica – Utilizzazione produttiva – Riclassamento catastale. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, Tributaria, 26 maggio 2026 (ud. 12/05/2026) Ordinanza n. 16307

 

ACQUE – Stazione di pompaggio irriguo annessa a centrale idroelettrica – impianti di pompaggio e distribuzione delle acque a uso irriguo – Consorzi di bonifica – Servizio pubblico – Autonomia funzionale e reddituale – Potenzialità commerciale – Immobili speciali – DIRITTO URBANISTICA E EDILIZIA – Catasto – Classamento catastale – Categoria E/9 – Categoria D/1 – DOCFA – Attività economica – Destinazione pubblicistica – Utilizzazione produttiva – Riclassamento catastale.

Ai fini della classificazione catastale degli immobili appartenenti alle categorie speciali, l’inquadramento nella categoria E presuppone non soltanto la strumentalità al servizio pubblico, ma anche l’assenza di autonomia funzionale e reddituale e l’estraneità del bene a qualsiasi logica commerciale o produttiva. Pertanto, un impianto di pompaggio destinato all’irrigazione non può essere classificato automaticamente in categoria E/9 per il solo fatto di svolgere una funzione pubblicistica o di operare senza fini di lucro, essendo necessario verificare in concreto se l’immobile presenti una potenzialità oggettiva di sfruttamento economico o commerciale. La classificazione catastale deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche intrinseche e delle potenzialità funzionali del bene, indipendentemente dalle modalità gestionali contingenti o dall’assenza di remunerazione del servizio. 

(Accoglie il ricorso promosso avverso la sentenza n. 788/2019 – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE) Pres. STALLA, Rel. SOCCI, Ric. Agenzia delle Entrate c. Regione Piemonte


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, Tributaria, 26 maggio 2026 (ud. 12/05/2026) Ordinanza n. 16307

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2545/2020 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato .

-ricorrente; intimata nel ricorso incidentale adesivo-

CONTRO

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Colarizi unitamente all’avvocato Eugenia Salsotto

-controricorrente-

CONTRO

Coutenza Canali Cavour in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Martino unitamente all’avvocato Laura Fornara

-controricorrente-

con ricorso incidentale adesivo al ricorso dell’Agenzia delle Entrate del Comune Di Mazze’, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli, Maurizio Fogagnolo

-ricorrente incidentale adesivo –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PIEMONTE n. 788/2019 depositata il 14/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della Regione Piemonte confermando la categoria E/9 dell’immobile in oggetto (stazione di pompaggio irriguo annessa a centrale idroelettrica), come proposta con la DOCFA;

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di ricorso;

3. resiste con controricorso, integrato da memoria, la Regione Piemonte che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso ex art. 348-ter cod. proc. civ.;

4. resiste con controricorso, integrato da memoria, la Co-utenza Canali Cavour, che ha eccepito a sua volta l’inammissibilità del ricorso ex art. 348-ter cod. proc. civ.;

5. il Comune di Mazzè ha presentato ricorso incidentale adesivo al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con due motivi di ricorso a sostegno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve ammettere nel giudizio il ricorso incidentale adesivo del Comune di Mazzè, in quanto la parte adiuvata (l’Agenzia delle Entrate) ha proposto l’impugnazione: «L’interventore adesivo dipendente non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile qualora la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, né è legittimato ad impugnare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. qualora il debitore non sia stato inerte per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. (…)» (Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 28907, Rv. 672660 – 01)

Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della sentenza e con rinvio alla CGT di secondo grado in diversa composizione che deciderà anche per le spese del grado di legittimità.

2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità proposta dai controricorrenti; il ricorso è stato proposto per la violazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (in tal senso devono interpretarsi le doglianze) e non risulta applicabile l’art. 348-ter, cod. proc. civ. (vigente al momento della proposizione del ricorso), ma l’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.: per violazione di legge è ammesso il ricorso per cassazione anche con doppia conforme di merito.

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate prospetta la violazione degli art. di cui al R. d. l. 13 aprile 1939, n. 652, al d.P.R. n. 1142 del 1949 e all’art. 2, comma 40, d. l. 262 del 2006 in ordine alla valutazione delle condizioni per il classamento in D/1 e all’errata valutazione dell’interesse commerciale al fine del classamento in D/1.

Il motivo per come formulato e per il contenuto deve intendersi riferito all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Sul punto non sussiste una doppia conforme di merito, in quanto si discute della sussunzione dei fatti, per come accertati, nelle fattispecie normative, con conseguente rilevanza ex art. 360 co. 1^ n. 3) cpc..

I giudici di merito hanno evidenziato che l’impianto gestito da Co-utenza canali Cavour (per concessione della Regione) si limita a sollevare l’acqua con le pompe in favore del Consorzio Foglietti per l’irrigazione, senza alcun compenso ma solo a fronte del rimborso delle spese di gestione.

Per l’Agenzia delle Entrate e per il Comune, ai fini catastali, una centrale di pompaggio di tipo complesso quale la costruzione ospitante un’attività produttiva (pompaggio dell’acqua per l’irrigazione) deve ricevere la categoria D in quanto anche “i fabbricati con funzioni produttive e strumentali, connesse alle attività agricole sono da censire nelle categorie del gruppo D”. Per la ricorrente l’art. 2, comma 40, d. l. 262 del 2006, sarebbe stato applicato erroneamente, in quanto il successivo comma 41 determinava – solo – le modalità dello scorporo delle unità immobiliari previste nel comma 40; conseguentemente la norma non innovava la definizione della categoria catastale E, prevista in via generale nel R.d.l. n. 652 del 1949.

Il motivo così come proposto è fondato in quanto l’assenza di autonomia reddituale e funzionale è proprio la caratteristica normativa per la classe catastale E, in luogo della D («In tema di classamento catastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta l’inclusione nella categoria E/1 di aree scoperte all’interno di un interporto, utilizzate per lo stoccaggio di merci e container, pur non essendo strettamente strumentali al servizio pubblico ivi svolto)» Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27544, Rv. 672730 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/07/2022, n. 23380, Rv. 665295 – 01).

L’impianto in oggetto, per i giudici di merito, non presenta alcuna autonomia funzionale e reddituale in quanto privo di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto a quella dell’irrigazione, con la conseguenza della sua inclusione nella categoria E/9, al pari, ad esempio dei punti di intercettazione di un metanodotto, o di una cabina di trasformazione presso l’autostrada (vedi da ultimo Cass. Ord. Sez. 5, n. 8115 del 2026 e Cass. Sez. 5, 10/03/2020, n. 6705, Rv. 657545 – 01, per la cabina di trasformazione installata presso l’autostrada).

3. 1. Il solo rimborso delle spese di gestione non può far ritenere, per la sentenza impugnata, la sussistenza di un’attività commerciale con autonomia funzionale.

Relativamente al servizio pubblico, le decisioni di merito evidenziano la certa sussistenza dello stesso sulla sola considerazione del servizio idrico prestato ai fini dell’irrigazione, senza corrispettivo se non le spese di gestione (del resto, come puntualmente evidenziato dalla Regione nelle controdeduzioni, la rilevanza pubblicistica dell’unità immobiliare in oggetto – centrale di pompaggio – non è stata mai messa in discussione dall’Agenzia delle Entrate).

4. Invero, il servizio pubblico ed il rimborso dei soli costi di gestione sono elementi non determinanti per la classificazione catastale.

L’elemento determinante, non accertato nel caso in giudizio dalla sentenza impugnata, è quello della possibilità dell’impianto di essere utilizzato per attività prettamente commerciali o industriali («Ai fini della classificazione catastale, nell’ambito delle attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere fra gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alla finalità pubblicistica di bonifica, che discende direttamente dalle previsioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gli impianti che, invece, ineriscono ad attività prettamente commerciali e industriali svolte dal consorzio, non giustificando di per sé le generali finalità istituzionali dell’ente il classamento dei beni di cui è titolare nella categoria E.» Cass. Sez. 5, 25/07/2025, n. 21403, Rv. 675514 – 02).

Per gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque, per un certo verso assimilabili a quello in odierna considerazione (pompaggio delle acque per l’irrigazione), questa Corte ha avuto modo di precisare che: «In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica» (Cass. Sez. 5, 02/02/2021, n. 2247, Rv. 660306 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 08/02/2022, n. 3921, Rv. 663876 – 01).

Conseguentemente deve accertarsi, dal giudice del rinvio, se l’impianto può considerarsi – con valutazione oggettiva – estraneo ad ogni logica commerciale e produttiva o, viceversa, se presenti potenzialità di uso e di sfruttamento commerciale. Quello che rileva non è la situazione attuale del rimborso delle sole spese (che di per sé potrebbe, comunque rispondere ad un uso economico del bene), ma la potenzialità del possibile uso commerciale (dietro remunerazione del servizio). Né potrà essere ritenuta dirimente ai fini della classificazione in ‘E’ la funzionalità pubblica del servizio di irrigazione (comune all’intero ambito dei consorzi, in ordine ai quali si è formata la giurisprudenza citata), ben potendo un servizio pubblico (se tale in effetti qualificabile) essere svolto con modalità economiche manifestanti autonomia funzionale e reddituale dei relativi impianti (del che si è fatta costante applicazione con riguardo, tra il resto, alla fornitura del servizio idrico integrato, sebbene ad opera di società pubbliche o in house dell’ente locale: Cass. n. 9519/24 e molte altre).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!