RIFIUTI – Discarica abusiva – Tributo speciale per il deposito in discarica – Presupposto impositivo – Decadenza del potere di accertamento – Art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 – Termine quinquennale – Decorrenza del termine – Bonifica ambientale – Rimessa in pristino – Sequestro dell’area – Illecito permanente – Distinzione tra illecito tributario, penale e amministrativo – Gestione dei rifiuti – Prescrizione e decadenza – Tributi provinciali. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2026
Numero: 15779
Data di udienza: 15 Maggio 2026
Presidente: SOCCI
Estensore: BENATTI
Premassima
RIFIUTI – Discarica abusiva – Tributo speciale per il deposito in discarica – Presupposto impositivo – Decadenza del potere di accertamento – Art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 – Termine quinquennale – Decorrenza del termine – Bonifica ambientale – Rimessa in pristino – Sequestro dell’area – Illecito permanente – Distinzione tra illecito tributario, penale e amministrativo – Gestione dei rifiuti – Prescrizione e decadenza – Tributi provinciali. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. V , 22 maggio 2026, (ud. 15/05/2026), Ordinanza n. 15779
RIFIUTI – Discarica abusiva – Tributo speciale per il deposito in discarica – Presupposto impositivo – Decadenza del potere di accertamento – Art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 – Termine quinquennale – Decorrenza del termine – Bonifica ambientale – Rimessa in pristino – Sequestro dell’area – Illecito permanente – Distinzione tra illecito tributario, penale e amministrativo – Gestione dei rifiuti – Prescrizione e decadenza – Tributi provinciali.
In materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, il termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento decorre dal momento della cessazione dell’attività che integra il presupposto impositivo e non dalla successiva bonifica o rimessa in pristino dell’area. L’obbligo di bonifica, pur rilevante sul piano penale e amministrativo quale elemento idoneo a incidere sulla permanenza dell’illecito, non costituisce elemento del presupposto tributario e non condiziona la decorrenza del termine previsto per l’accertamento del tributo. Pertanto, una volta cessata l’attività di discarica abusiva, anche per effetto del sequestro dell’area, l’amministrazione deve esercitare il proprio potere impositivo entro il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, senza poter differire l’accertamento in attesa dell’esito del procedimento penale o dell’esecuzione degli interventi di bonifica.
(Accoglie il ricorso promosso avverso la sentenza n. 61/2020 – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO-ALTO ADIGE, sez. di TRENTO) Pres. SOCCI, Rel. BENATTI, Ric. BOCCHER e altro c. TRENTINO RISCOSSIONI SPA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. V , 22 maggio 2026, (ud. 15/05/2026), Ordinanza n. 15779SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31752/2020 R.G. proposto da:
BOCCHER Lu. SRL
BOCCHER SRL
entrambe legalmente rappresentate da Si. BOCCHER Fr. e La. BOCCHER, quali eredi di Lu. BOCCHER Fr. BOCCHER, quale socio e amministratore della BOCCHER
Lu. & C. snc
tutti rappresentati e difesi dall’avvocato IVAN ALBERTI
-ricorrente-
CONTRO
TRENTINO RISCOSSIONI SPA rappresentata e difesa dagli avvocati CATERINA BACCARI e LUCIANA RASOM
-controricorrente-
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO-ALTO ADIGE, sez. di TRENTO, n. 61/2020 depositata il 25/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dal consigliere MARCO BENATTI.
FATTI DI CAUSA
L’8/5/2017 la Provincia di Trento, a mezzo della concessionaria Trentino Riscossioni spa, notificò alle società Boccher srl e Boccher Lu. srl, cui la prima era subentrata nel 2017, nonché personalmente ai due soci Lu. e Fr. Boccher, un avviso d’accertamento e atto d’irrogazione sanzioni ex art. 38 della legge provinciale Trentino n. 10/1997 addebitando il tributo speciale per l’attività di discarica abusiva, gli interessi moratori dal 15/7/2009 e la sanzione amministrativa pari al triplo del tributo oltre accessori. I due soci, anche quali soci della Boccher Lu. & c. s.n.c. cui le altre erano succedute, erano infatti stati definitivamente condannati con sentenza penale confermata da questa Corte il 29/2/2016 per avere gestito una discarica non autorizzata al fine di trarne profitto.
Le due società e i due soci proposero ricorso alla Commissione Tributaria di I grado di Trento che, con sentenza n. 32/2019, dichiarò inammissibile il ricorso delle due società e accolse il ricorso dei due soci e amministratori ritenendo che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione del tributo.
Su appello della Trentino Riscossioni spa e sull’appello incidentale delle appellate, la Commissione Tributaria di II grado di Trento, con la sentenza 61/2020 indicata in epigrafe, ha accolto l’appello principale della Trentino Riscossioni spa e solo parzialmente l’appello incidentale degli eredi di Lu. Boccher, respingendo l’appello incidentale delle due società e di Fr. Boccher.
Secondo il giudice d’appello:
– doveva condividersi l’inammissibilità dei ricorsi proposti dalle società in quanto tardivi, ritenendo le contestazioni sulla presunta inesistenza della notifica altrettanto tardive e comunque infondate nel merito, essendo le notifiche avvenute con posta elettronica certificata, che la Corte territoriale ha ritenuto valida anche prima del 2018, quando con d.lgs. 217/2017 fu modificato l’art. 2, comma 6 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale c.d. CAD), ritenendo che l’avviso d’accertamento non possa ritenersi un “atto di controllo fiscale” escluso sino a tale data dall’applicazione del CAD;
– l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo con conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c.;
– quanto alle due persone fisiche e, per il de cuius, i suoi eredi Fr. e La., non poteva ritenersi la decadenza, come ritenuto dal primo giudice, atteso che l’illecito amministrativo, e non solo quello penale, doveva ritenersi permanente e non istantaneo, non consumandosi pertanto al momento del deposito in discarica ma persistendo nel trasgressore l’obbligo di rimozione degli effetti dell’illecito. Non rileva quindi, secondo la Corte di merito, che vi sia stato sequestro preventivo dell’area il 15/7/09, atteso che il giudice dell’udienza preliminare aveva chiarito con provvedimento 18/10/10 che la misura cautelare non impediva la messa in riserva dei rifiuti e, con la sentenza 18/7/2012, che il reato, pur riqualificato in una fattispecie di minor gravità, permaneva al momento della pronuncia, dissequestrando l’area e restituendo gli autoveicoli, le particelle fondiarie e le strutture di proprietà. Con la sentenza n. 424 del 12/12/2014, la Corte d’Appello di Trento ha riconosciuto la sussistenza del reato più grave, disponendo la confisca delle particelle fondiarie previa bonifica delle stesse a cura e spese degli imputati, divenuta definitiva con la sentenza sopraccitata della sezione penale di questa Corte. Poiché è pacifico che il 30/12/2016 la bonifica non era stata effettuata, tenuto conto che la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 689/81 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, si deve esercitare il potere d’accertamento entro il termine del quinto anno successivo a quello della violazione, come avvenuto nel caso specifico sicché al momento della notifica dell’avviso all’8/5/2017 tale potere non poteva ritenersi perento;
– le quantità di rifiuto stimate derivavano dall’accertamento svolto in sede penale;
– il diritto agli interessi non poteva ritenersi prescritto ex art. 2948, n. 4, c.c. non trattandosi d’obbligazioni periodiche e di durata, con conseguente applicazione della l. 29/1961 e termine di prescrizione ordinaria
decennale;
– è irrilevante il fatto che non si sia attuato un contraddittorio preventivo, atteso che:
a) l’art. 5, comma 6 della legge n. 212/2000 non è applicabile, non trattandosi d’iscrizione a ruolo né vertendosi sulla liquidazione di un tributo sulla base di dichiarazione che presenti incertezze;
b) quanto alla mancata comunicazione d’avvio del procedimento, i contribuenti non avevano indicato quali pregiudizi fossero dalla stessa derivati e come tale comunicazione avrebbe potuto portare a soluzioni differenti;
c) quanto al contraddittorio vero e proprio, che lo stesso non sia necessario nell’ambito di tributi non armonizzati salvo casi specifici qui non ricorrenti, e comunque senza che sia stato chiarito quali siano le questioni che tale contraddittorio avrebbe potuto sollevare in modo da evitare lo sviamento dello strumento difensivo rispetto alle finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale cui il contraddittorio è finalizzato;
– non vi è stata violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 472/97 atteso che, per l’attribuzione della responsabilità, non è necessaria la prova del dolo o della colpa, oppure della finalità evasiva dell’imposta anche solo a titolo di tentativo, atteso che la norma prevede una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso l’illecito, non avendo i trasgressori provato il contrario e risultando comunque pienamente provata la loro responsabilità, anche sotto il profilo soggettivo, come emerge dalla sentenza penale di legittimità.
L’unico motivo d’appello incidentale accolto dalla Commissione Tributaria di II grado è quello sollevato dagli eredi di Lu. Boccher, in relazione all’art. 8 del d.lgs. 472/97, attesa l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni irrogate all’ereditando.
Ricorrono per cassazione le due società, gli eredi di Lu. Boccher nonché Fr. Boccher in proprio, con undici motivi di ricorso integrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso la Trentino Riscossioni spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo prospettano la violazione degli artt. 7-quater del d.l. 193/16 e 60 u.c. d.P.R. 600/73, come modificato dal predetto d.l., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengono che, a fronte della notifica dell’avviso via PEC alle due società il 3/5/2017, i ricorsi furono “prodotti” il 6/7/2017, ma in virtù dell’art. 7-quater, comma 6, del d.l. succitato la notifica dell’atto via PEC poteva ritenersi valida solamente a partire dal 1/7/2017, con conseguente inesistenza della notifica dell’avviso e tempestività del ricorso.
2. Con il secondo motivo sostengono la violazione dell’art. 24 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengono abbiano errato le Corti di merito nel ritenere tardiva la deduzione d’argomenti difensivi operata dai ricorrenti in primo grado in data successiva alla proposizione del ricorso originario e comunque oltre il termine di sessanta giorni dal deposito dei nuovi documenti, di cui all’art. 24 del d.lgs. 546/92. Rimarcano come la replica dei contribuenti, attestante per la prima volta l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo, non evidenzi nuovi motivi di ricorso né è relativa a nuovi documenti, ma solo una replica all’eccezione di tardività del ricorso.
3. Con il terzo motivo prospettano la violazione degli artt. 16-bis d.lgs. 546/1992 e 149-bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che abbia errato la Corte di merito ritenendo che comunque le eccezioni di tardività del ricorso fossero infondate alla luce delle disposizioni citate. L’art. 16-bis del d.lgs. 546/92, in tema di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, sarebbe riferito esclusivamente alla notifica degli atti processuali, peraltro applicabile solamente dal 15/7/2017. Non sarebbe per contro applicabile il dettato dell’art. 149-bis c.p.c. in quanto destinato a regolare esclusivamente le notifiche degli atti processuali civili e non applicabile agli atti tributari per i quali l’art. 60 d.P.R. 600/73, ove vi è espressa riserva in deroga alla disposizione in oggetto.
4. Con il quarto motivo evidenziano la violazione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. 82/05 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che abbia errato il giudice d’appello a invocare tale disposizione per giustificare l’infondatezza della predetta eccezione d’inesistenza.
5. Con il quinto motivo prospettano la violazione degli artt. 60 del d.P.R. 600/73 e 156, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rimarcano come avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che la nullità della più volte richiamata notifica non fosse comminata da alcuna norma di legge sicché il rinvio di cui all’art. 60 succitato alle normative codicistiche determinerebbe l’applicabilità dell’istituto della sanatoria ex art. 156 c.p.c. Ribadiscono di avere sempre sostenuto la tesi dell’inesistenza della notifica e non della mera nullità, che deriverebbe dall’art. 7-quater, comma 7, del dl 193/16. La decadenza per decorso quinquennale dal potere d’accertamento impedirebbe ogni sanatoria, come evidenziato dall’appello incidentale.
6. Con il sesto motivo sostengono la violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/73, 1, comma 161, legge 296/06, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Rimarcano come la Corte di merito abbia errato nell’individuare la decorrenza del termine di decadenza dalla potestà impositiva. Incontestato che il 15/7/2009 l’area fosse stata sottoposta a sequestro preventivo, evidenziano che le disposizioni richiamate dispongono che la notifica dell’avviso d’accertamento vada effettuata, secondo la norma vigente ratione temporis, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione del tributo è stata presentata o avrebbe dovuto esserlo, sicché la notifica di tale avviso avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2014, mentre lo fu solamente l’8/5/2017.
7. Con il settimo motivo prospettano la violazione degli artt. 38 legge provinciale Trentino 10/1997, 654 c.p.p. ed erronea qualificazione del reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ribadiscono che l’ambito applicativo delle discipline relative alla responsabilità penale e amministrativa sarebbe diverso per differenza di presupposti. Il dettato dell’art. 654 c.p.p. dovrebbe interpretarsi nel senso che il giudicato penale non ha efficacia vincolante per l’ente impositore, ostandovi le limitazioni probatorie vigenti in sede tributaria. Sostengono che le risultanze penali non potrebbero fondare la pretesa impositiva e che, in caso di discarica abusiva, l’antigiuridicità cesserebbe con l’ultimo conferimento di rifiuti (Cass. Pen. 4094/2000).
8. Con l’ottavo motivo evidenziano la violazione degli artt. 38, comma 2, lett. b), 6, 8, 8 lett. b), 19, 21, 22, 26 della legge provinciale Trentino 10/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Censurano che il giudice d’appello abbia ritenuto trattate le questioni riproposte nell’atto d’appello ed elencate a pagina 15 della medesima sentenza impugnata, mentre non risulterebbe trattata la questione relativa alla titolarità di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività di gestione di rifiuti nonché il fatto che l’ente di vigilanza non rilevò alcuna violazione, con conseguente insussistenza dell’attività di discarica abusiva. Non sarebbe correttamente seguita la procedura di quantificazione prevista dalla legge provinciale Trentino, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa.
9. Con il nono motivo sostengono la violazione dell’art. 34, comma 1, della legge provinciale Trentino 10/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la disposizione indicata, che autorizza la Provincia autonoma a partecipare alla Trentino Riscossioni spa per l’affidamento di attività d’accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate, escluderebbe le riscossioni non riconducibili all’iniziativa dei contribuenti, con conseguente carenza di legittimazione all’accertamento di tributi e irrogazione di sanzioni. Lamentano che, anche su questo punto, il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi.
10. Con il decimo motivo prospettano la violazione dell’art. 2948, n. 4 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostengono che abbia errato la Corte di merito nell’interpretare l’eccezione dei ricorrenti quanto alla prescrizione del diritto agli interessi, avendo gli stessi contestato innanzi tutto il diritto al tributo e in via derivata gli accessori, in quanto corollario del tributo. Ne deriverebbe la prescrizione quinquennale ai sensi della disposizione codicistica citata.
11. Con l’undicesimo motivo rimarcano la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge (rectius d.lgs.) 472/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che abbia errato il giudice di merito ritenendo provato l’elemento soggettivo sulla base della sentenza penale. Richiamano l’insegnamento di Cass. 539/15 secondo cui occorre sempre che l’omissione causativa della violazione sia compiuta con coscienza e volontà, nonché colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.
12. Ritiene questa Corte che il sesto motivo di ricorso sia fondato, restando assorbiti tutti gli altri.
12.1 Come anticipato, la Corte di merito ha valorizzato il fatto che, nonostante l’area fosse stata oggetto di sequestro il 15/7/09, doveva rimarcarsi come il giudice dell’udienza preliminare avesse chiarito già nell’ottobre 2010 come il sequestro non impedisse la messa in riserva dei rifiuti e come il medesimo tribunale, con la sentenza di primo grado del 18/7/2012, avesse riconosciuto la permanenza del reato dissequestrando l’area. La successiva sentenza d’appello penale, pronunciata il 12/12/2014, confiscando l’area in considerazione del riconoscimento del reato più grave, aveva previsto la bonifica delle aree a cura e spese degli imputati, sentenza poi confermata in grado di legittimità. In applicazione dell’art. 28 della legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale, capo I, le sanzioni amministrative), il giudice tributario aveva ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale per l’accertamento decorresse dalla cessazione della permanenza. Secondo la Corte territoriale, infatti, la violazione aveva carattere permanente e pertanto sussisteva sino a che non si fosse operata la bonifica delle aree interessate dalla discarica abusiva.
12.2 Tale prospettiva, tuttavia, confonde gli aspetti penalistici e amministrativistici con quelli relativi alla violazione di natura tributaria. Non vi è dubbio che in ambito penalistico vi siano reati per i quali la permanenza cessa solo adempiendo all’obbligo di bonifica sicché la prescrizione del reato non inizia a decorrere se non da quel momento. L’insegnamento delle sezioni penali di questa Corte (Sez. 3 pen., n. 7386 del 19/11/2014 Ud., dep. 19/02/2015, Rv. 262410 – 01) è infatti nel senso che il reato di:
– abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione;
– deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (confermata da Sez. 3 Pen, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, Rv. 272632 – 01, e ancora più recentemente da: Sez. 3 Pen, n. 30929 del 10/04/2024 Ud., dep. 29/07/2024, Rv. 286838 – 01).
12.3 Analogamente quanto all’illecito amministrativo (Cass. 143/2007, 5727/15 e 28652/11 e più recentemente 4844/21 in tema di cave e torbiere ed esercizio abusivo dell’attività estrattiva). Secondo tale insegnamento e con particolare riferimento alla richiamata pronuncia 4844/2021, la prescrizione viene in rilievo in relazione al tipo di illecito in esame ed è stato chiarito, per l’appunto, che in tema di miniere, cave e torbiere, l’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rileva non solo per il “quantum” escavato, cui è commisurata la sanzione pecuniaria, ma anche per l’alterazione ambientale, la cui permanenza è destinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità, sicché la coltivazione di una cava in difformità dall’autorizzazione-concessione (od anche in difetto dell’autorizzazione, come nella fattispecie) integra un illecito amministrativo non istantaneo, ma permanente (cfr., per tutte, Cass. n. 28652/2011 e Cass. n. 5727/2015).
12.3 Tali principi non appaiono però applicabili ove si verta in tema di tributo speciale, per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, atteso che la natura stessa dell’imposizione prescinde da qualsivoglia attività successiva all’accertamento. Secondo l’art. 38 della legge provinciale Trentino 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale in b.u. 15 luglio 1997, n. 31, suppl. n. 2), che istituisce il tributo, lo stesso è dovuto, tra l’altro, per l’attività di deposito in discarica dei rifiuti solidi, oltre che per l’attività di discarica abusiva, nonché per l’abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti. La norma, oltre a richiamare l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area, prevede che chi esercita l’attività di discarica abusiva o chi abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo speciale ai sensi del medesimo art. 38 e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo; all’attività di discarica abusiva si applica inoltre la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, di cui all’articolo 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La disposizione prevede altresì (comma 14) l’obbligo di dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 gennaio, a carico dei soggetti passivi del tributo e secondo gli schemi adottati dalla Giunta provinciale. Il termine per la corresponsione del tributo è il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti contemplate dal medesimo articolo 38 (comma 16). Ove gli importi siano inferiori a una determinata soglia possono essere versati in unica soluzione entro la scadenza di pagamento relativa all’ultimo trimestre dell’anno di competenza.
12.4 Alla stregua di tale disciplina deve evidenziarsi come la disposizione di cui al citato art. 38, pur richiamando (comma 2 lett b): <l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area>, non metta il tributo in correlazione con la bonifica e rimessa in pristino, limitandosi a regolare i termini per il pagamento (ordinario) fissando poi le modalità di riscossione in caso di contestazione di violazioni.
12.5 Se quindi, anche in ambito tributario, il carattere permanente della violazione determina il decorso della prescrizione quinquennale dalla cessazione della permanenza (Cass. Sez. 3, 04/04/2000, n. 4094, Rv. 535306 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001, Rv. 550426 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 1826 del 07/02/2003, Rv. 560300 – 01), con riferimento allo specifico tributo non vi è ragione di ritenere che il presupposto impositivo ricomprenda in sé l’obbligo di bonifica e rimessa in pristino del sito.
12.6 Deve quindi ritenersi che, secondo la regola generale, la decorrenza del citato termine di prescrizione vada individuata al momento dell’accertamento della violazione (Cass. Sez. 5, 30/06/2025, n. 17575, Rv. 675162 – 01) e cessazione dell’attività oggetto d’imposizione, avvenuta incontestatamente e al più tardi al momento del sequestro avvenuto il 15/7/2009, senz’altro idoneo a far cessare la permanenza succitata. Il termine quinquennale, previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 296/06 in tema di potere impositivo degli enti locali (secondo cui <gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…>), è decorso, pertanto e al più tardi, dall’ottobre 2009 scadendo quindi al 31/12/2014.
12.7 Per la medesima ragione, inerente al verificarsi del presupposto impositivo, deve ritenersi che la Provincia e la società di riscossione non avessero necessità d’attendere l’esito del processo penale per accertare la debenza del tributo e delle relative sanzioni, sicché il relativo termine di prescrizione è decorso interamente prima della notifica dell’avviso d’accertamento, avvenuta come evidenziato l’8/5/2017.
12.8 L’accoglimento del motivo comporta quindi l’annullamento dell’avviso impugnato, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi, potendo questa Corte decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
12.9 In ordine alle spese del procedimento, va comunque osservato come la questione non risulti essere mai stata oggetto di specifica risolutiva pronuncia, essendovi inoltre giurisprudenza oscillante, come si evince dalle decisioni richiamate rispettivamente dalle parti e dalla non facile commistione tra la fattispecie in esame e le decisioni in ordine alle analoghe ipotesi penalistiche e in sede amministrativa, sicché sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso d’accertamento e irrogazione di sanzioni impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.





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