INTERNET REATI PROCESSO – IA – Utilizzo dell’intelligenza artificiale o altri applicativi di intelligenza generativa – Allucinazioni informatica – Principi e/o richiami giurisprudenziali – Inesistenti o errati – Inammissibilità del ricorso – Limiti e doveri di vigilanza – Responsabilità del professionista (avvocato).
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Marzo 2026
Numero: 11431
Data di udienza: 27 Febbraio 2026
Presidente: GENTILI
Estensore: SCARCELLA
Premassima
INTERNET REATI PROCESSO – IA – Utilizzo dell’intelligenza artificiale o altri applicativi di intelligenza generativa – Allucinazioni informatica – Principi e/o richiami giurisprudenziali – Inesistenti o errati – Inammissibilità del ricorso – Limiti e doveri di vigilanza – Responsabilità del professionista (avvocato).
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^, 26 marzo 2026 (Ud. 27/02/2026), Ordinanza n.11431
INTERNET REATI PROCESSO – IA – Utilizzo dell’intelligenza artificiale o altri applicativi di intelligenza generativa – Allucinazioni informatica – Principi e/o richiami giurisprudenziali – Inesistenti o errati – Inammissibilità del ricorso – Limiti e doveri di vigilanza – Responsabilità del professionista (avvocato).
E’ inammissibile l’atto d’impugnazione quando i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, quando le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni indicate, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. Nel caso in esame, l’unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce in un capo del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso, nonché per Sez. VI, n. 41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso.
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 04/07/2025 – CORTE APPELLO di ROMA) Pres. GENTILI, Rel. SCARCELLA, Ric. Salvi
Nota:
In tema di deontologia professionale e responsabilità del professionista, l’impiego di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per finalità di ricerca, sintesi, organizzazione delle informazioni o strutturazione di atti processuali non esime il professionista dai propri doveri di diligenza e competenza. L’attività di selezione, verifica e validazione delle fonti, così come il controllo rigoroso dei precedenti giurisprudenziali e la verifica della tenuta logico-giuridica dell’argomentazione, costituiscono attività di natura intellettuale non delegabili a sistemi automatizzati. Il professionista, in quanto garante ultimo della correttezza del proprio operato, risponde integralmente di eventuali vizi, errori o difetti dei materiali prodotti, non potendo l’utilizzo dell’IA configurare alcuna causa di esenzione o attenuazione della propria responsabilità professionale, ivi inclusi i profili di colpa per omessa vigilanza, negligenza, imprudenza, imperizia o difettoso controllo sul risultato elaborato dal sistema.
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Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^, 26 marzo 2026 (Ud. 27/02/2026), Ordinanza n.11431SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da SALVI nato a ROMA il ../../….;
avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
rilevato che, con un unico motivo, Salvi ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (in realtà, a dispetto dell’intestazione del motivo, quest’ultimo non pertiene al trattamento sanzionatorio ma esclusivamente al profilo della responsabilità del ricorrente; ed invero, si censura la sentenza per aver confermato la condanna basando l’intera responsabilità del ricorrente su una sola frase in particolare la frase zio, zio, pronunciata dal ricorrente al momento dell’intervento delle forze dell’ordine; tuttavia nessun elemento probatorio avrebbe dimostrato la conoscenza o il previo rapporto tra il ricorrente e il coimputato, nelle perquisizioni personali lo stupefacente sarebbe stato rinvenuto esclusivamente in possesso del coimputato, la somma di denaro in possesso del ricorrente sarebbe stata ritenuta lecita ed, infine, l’unico soggetto visto cedere lo stupefacente è stato il coimputato e non già il ricorrente; secondo la difesa, il richiamo ad una frase isolata non potrebbe pertanto costituire prova del concorso nell’attività di spaccio, trattandosi di un comportamento istintivo e privo di effettivo contenuto collaborativo; la condotta attribuita al ricorrente non integrerebbe gli estremi del concorso nel reato di cui all’articolo 73, comma quinto, Testo unico stupefacenti, mancando qualsiasi prova di un accordo criminoso o di un ruolo di palo o di ausilio, non potendo essere sufficiente un’espressione verbale isolata; la Corte d’appello non avrebbe considerato una serie di elementi decisivi per l’assoluzione, quali la restituzione al ricorrente del denaro rinvenuto in suo possesso, segno della riconosciuta estraneità dei fatti, ancora, la totale assenza di rapporti dimostrati tra il ricorrente ed il coimputato, infine, la spiegazione logica e credibile resa dallo stesso ricorrente circa la sua presenza sul luogo, in quanto lo stesso si stava recando dalla fidanzata che abita nella stessa via dove sono avvenuti i fatti; in definitiva, il richiamo ad una frase isolata, priva di riscontri, non potrebbe assurgere a prova di un concorso nel reato, risolvendosi in una mera presunzione vietata dalla legge penale);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e volto a prefigurare una rilettura alternativa o una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
ed invero, la Corte d’appello, nel descrivere le modalità del fatto per come emergenti dal verbale d’arresto, evidenziano come queste ultime fossero indicative di una tecnica collaudata messa a punto dal ricorrente e dal coimputato; a tal proposito, si legge in sentenza, l’espressione utilizzata, ossia zio, zio, pronunciata dal ricorrente allorché questi si avvedeva del sopraggiungere delle forze dell’ordine, era da considerarsi indicativa della volontà del ricorrente, in qualità di concorrente nell’attività di cessione di sostanza stupefacente a terzi, di avvertire il coimputato dell’arrivo degli agenti di polizia; trattasi di una argomentazione non manifestamente illogica e, soprattutto, frutto di una corretta inferenza logica desunta dalle modalità del fatto cadute sotto la diretta percezione degli operanti che, nel caso di specie, avevano notato un soggetto, poi identificato nel coimputato, nell’atto di cedere sostanza stupefacente a fronte di una somma di 50 € consegnata da un acquirente successivamente identificato; proprio mentre gli agenti si avvicinavano ai due individui, un terzo soggetto, ossia proprio l’attuale ricorrente, si era avvicinato al coimputato e gli aveva urlato la frase di cui sopra, con l’intento di avvisarlo dell’arrivo degli agenti e di favorirne la fuga; ne era poi seguito il fermo e la identificazione di tutti gli individui, in particolare l’acquirente, il coimputato, oltre che l’attuale ricorrente;
rilevato preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate (ed invero, si noti che, mentre l’unica sentenza realmente esistente, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso, tutte le altre sentenze non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso; si veda, in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. VII e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n. 41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6);
ritenuto, quanto al merito del giudizio, che, al cospetto del richiamato apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552);
che, in particolare, quanto al concorso, è sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali il giudice ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2026





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