RIFIUTI – Ecoreati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Natura di reato di pericolo presunto – Non occorre un danno ambientale – Offensività del reato – Attribuzioni di codici falsi, carenze/alterazioni dei registri e FIR – Gestione abusiva – Nozione di abusività – Idoneità ex ante delle condotte a porre in pericolo l’ambiente e rilevanza della tracciabilità – Valutazione degli ingenti quantitativi – Abrogazione di una singola regola tecnica ambientale – Norma extra-penale – Effetti – Principio dell’abolitio criminis – Esclusione – Falsificazioni di codici CER o formulari – Inosservanza delle prescrizioni sulla corretta identificazione/tracciabilità – Natura di reato a pericolo presunto – Principio di precauzione – Obblighi eurounitari – 231 – Responsabilità da reato degli enti – Principio dell’autonomia dell’illecito – Indebito vantaggio per l’ente – Ingiusto profitto e risparmio di spesa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riforma in peius di una assoluzione – Motivazione rafforzata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2026
Numero: 15085
Data di udienza: 20 Febbraio 2026
Presidente: LIBERATI
Estensore: SCARCELLA
Premassima
RIFIUTI – Ecoreati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Natura di reato di pericolo presunto – Non occorre un danno ambientale – Offensività del reato – Attribuzioni di codici falsi, carenze/alterazioni dei registri e FIR – Gestione abusiva – Nozione di abusività – Idoneità ex ante delle condotte a porre in pericolo l’ambiente e rilevanza della tracciabilità – Valutazione degli ingenti quantitativi – Abrogazione di una singola regola tecnica ambientale – Norma extra-penale – Effetti – Principio dell’abolitio criminis – Esclusione – Falsificazioni di codici CER o formulari – Inosservanza delle prescrizioni sulla corretta identificazione/tracciabilità – Natura di reato a pericolo presunto – Principio di precauzione – Obblighi eurounitari – 231 – Responsabilità da reato degli enti – Principio dell’autonomia dell’illecito – Indebito vantaggio per l’ente – Ingiusto profitto e risparmio di spesa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riforma in peius di una assoluzione – Motivazione rafforzata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 27 aprile 2026 (Ud. 20/02/2026), Sentenza n. 15085
RIFIUTI – Ecoreati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Natura di reato di pericolo presunto – Non occorre un danno ambientale – Offensività del reato – Attribuzioni di codici falsi, carenze/alterazioni dei registri e FIR – Gestione abusiva – Nozione di abusività – Idoneità ex ante delle condotte a porre in pericolo l’ambiente e rilevanza della tracciabilità – Valutazione degli ingenti quantitativi – Art. 452-quaterdecies cod. pen.
L’art. 452-quaterdecies cod. pen. è reato di pericolo presunto non occorre, pertanto, il danno ambientale, è sufficiente la idoneità offensiva ex ante della gestione abusiva organizzata di ingenti quantitativi. La verifica dell’offesa non è un giudizio “posteriore” di concreta lesione, ma si ancora alle condotte tipiche e alla loro idoneità a mettere in pericolo i beni tutelati. La gestione è abusiva non solo quando è “clandestina”, ma anche quando svolta in violazione di prescrizioni autorizzative o di norme (es. falsi codici, mancanza/alterazione FIR, ostacolo alla tracciabilità, smaltimento in impianti/filiere non consentiti); ciò integra la clausola di illiceità speciale dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen. L'”abusività” non coincide, solo, con l’assenza di autorizzazioni ricomprende la sistematica violazione di leggi, regolamenti e prescrizioni amministrative anche in presenza di titoli, quando l’attività concreta se ne discosti (ad es. falsi codici, formulari non veritieri, elusione della tracciabilità…). Infatti, per la consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito bastano anche singole fasi del ciclo di gestione, purché gestite in forma organizzata e con ripetizione di operazioni/ingenti quantitativi, essendo tipici indici la falsificazione dei codici, la perdita di tracciabilità e le miscelazioni. Mentre, l'”ingente quantitativo” va valutato complessivamente e qualitativamente (natura dei rifiuti, perdite di tracciabilità, pluralità di operazioni e mezzi allestiti), non in modo aritmetico-atomistico.
RIFIUTI – Reato di traffico illecito di rifiuti – Abrogazione di una singola regola tecnica ambientale – Norma extra-penale – Effetti – Principio dell’abolitio criminis – Esclusione.
In tema di rifiuti, l’abrogazione della norma extra-penale non incide sull’offesa tipica del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen. (che rimane centrato su gestione abusiva organizzata e ripetizione di operazioni su ingenti quantitativi), il delitto si consuma quando risulta un allestimento organizzato e più operazioni su rifiuti (anche con miscelazioni), a prescindere dal fatto che la singola regola tecnica ambientale sia stata poi modificata o abrogata. Pertanto, il principio invocato sull’abolitio criminis per “norme integratrici” vale quando la norma extra-penale “integra” la fattispecie incriminatrice; non quando l’illecito risulta perfettamente integrato dalla organizzazione e dalle ripetute operazioni di gestione abusiva, e la singola regola tecnica (poi abrogata) rileva al più come modalità “strumentale” di occultamento dell’illecito traffico.
RIFIUTI – Attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti – Falsificazioni di codici CER o formulari – Inosservanza delle prescrizioni sulla corretta identificazione/tracciabilità – Natura di reato a pericolo presunto – Principio di precauzione – Obblighi eurounitari.
Ai fini dell’integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto. Nei reati associati a processi organizzativi, il dolo è sovente indiziario (si inferisce da condotte ripetute, competenza funzionale e interlocuzioni operative). La prova del dolo va personalizzata su ciascun partecipe. Sicché, si deve distinguere il ruolo dei vari soggetti (apicali/esecutivi) e si deve valorizzare gli indici sintomatici del fine di profitto (p.e. sistematica contabilizzazione, falsi CER, perdite di tracciabilità, sottostima/sovrastima pesi), escludendo la consapevolezza dove emergono mere condotte esecutive prive di dominio organizzativo. La tracciabilità dei rifiuti, quindi, è un presidio sostanziale di tutela contro la falsificazione dei codici, l’occultamento della provenienza e le commistioni non sono meri formalismi, ma condotte idonee a frustrare i controlli (identificazione, veridicità dei FIR/registri, divieti di miscelazione…) e, quindi, a porre in pericolo il bene ambiente (reato a pericolo presunto). Pertanto, la tracciabilità dei rifiuti risponde ad obblighi eurounitari e la violazione delle regole di identificazione e registrazione impatta su un presidio sostanziale di tutela (principio di precauzione).
231 – Responsabilità da reato degli enti – Principio dell’autonomia dell’illecito – Indebito vantaggio per l’ente – Ingiusto profitto e risparmio di spesa.
In tema di responsabilità da reato degli enti, il principio dell’autonomia dell’illecito dell’ente ex art. 8 d.lgs. 231/2001 consente di coltivare l’accertamento del reato presupposto anche quando per la persona fisica sia intervenuta prescrizione o assoluzione dell’autore del reato per ragioni diverse dall’insussistenza del fatto. In diritto, è stato ribadito di recente che l’assoluzione della persona fisica per cause non attinenti all’insussistenza del fatto non esclude l’illecito dell’ente e, di riflesso, non difetta l’interesse all’impugnazione sulle premesse fattuali necessarie (Cass. Sez. 3, n. 24058/2024, Fuel). Mentre, il dolo specifico, consiste, nella consapevolezza della natura organizzata e reiterata della gestione abusiva finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, valutabile anche come risparmio di spesa. Nel caso in esame, le prassi di falsi codici e canalizzazione a titolo gratuito in discarica di rifiuti che avrebbero dovuto essere smaltiti a pagamento (o fuori convenzione) configurano un chiaro indebito vantaggio per l’ente, coerente con il quadro probatorio valorizzato in appello (e già alla base della confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 sul capo F).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riforma in peius di una assoluzione – Motivazione rafforzata alla luce del canone “oltre ogni ragionevole dubbio”.
In caso di riforma in peius di una assoluzione (anche dopo sentenza resa a seguito di rito abbreviato), il giudice d’appello deve procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti dichiarative decisive (art. 603 cod. proc. pen.) e è tenuto ad una motivazione rafforzata che confuti in modo puntuale le ragioni del primo giudice alla luce del canone “oltre ogni ragionevole dubbio”. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (pur non fungendo da “condanna” in senso tecnico), costituisce indice valutabile della personalità e dei precedenti, ai fini dell’art. 133 cod. pen.
(Rigetta i ricorsi sentenza del 12/02/2025 – CORTE D’APPELLO DI GENOVA) Pres. LIBERATI, Rel. SCARCELLA, Ric. Malatesta e altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 27 aprile 2026 (Ud. 20/02/2026), Sentenza n. 15085SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
Malatesta nato a Genova il ../../….;
Bizzi nato a Genova il ../../….;
Cinti nato a Genova il ../../….;
Curati nato a Acqui Terme il ../../….;
Dufour nato a Genova il ../../….;
Parodi nato a Genova il ../../….;
inoltre:
Società Amiu S.p.a
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini
che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito, per il ricorrente Dufour, l’Avv. Pierpaolo Bottino, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito, per il ricorrente Curati, l’Avv. Luca Gastini che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il ricorrente Parodi, l’Avv. Nicola Scodnik che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
udito, sempre per il ricorrente Parodi, l’Avv. Alessandro Sola che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Genova ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Genova del 6 ottobre 2021 (I) dichiarando Bi.Ma. colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 260 D.Lgs. 152/2006 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.), con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., e lo ha condannato alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione (pena base 1 anno e 6 mesi + 3 mesi per l’aggravante), oltre pene accessorie, concedendo i benefici della sospensione condizionale e della non menzione; (II) dichiarando Ci.Ma. responsabile del capo I (già art. 260 D.Lgs. 152/2006, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.), limitatamente ai punti 1 e 2, e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, con concessione dei benefici di legge, confermando nel resto la sentenza di primo grado; (III) dichiarando Cu.Ro. colpevole per il solo capo I (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.; all’epoca art. 260 D.Lgs. 152/2006), irrogando anni 2 e mesi 6 di reclusione e ritenendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., con diniego delle attenuanti generiche; (IV) dichiarando Du.Ma. colpevole del reato di attività organizzate di gestione abusiva di rifiuti, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, pena sostituita in lavori di pubblica utilità all’udienza di integrazione del dispositivo; (V) dichiarando Ma.Ro. colpevole in reazione al capo I) (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già art. 260 D.Lgs. 152/2006, oggi art. 452-quaterdecies, cod. pen.) con riferimento alle condotte richiamate dal capo F), irrogando la pena di 1 anno di reclusione; (vi) dichiarando Pa.Fl. responsabile del reato di cui all’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 di cui al capo I) di imputazione, con condanna del medesimo alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 di reclusione con applicazione delle pene accessorie.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di Ma.Ro., Bi.Ma., Ci.Ma., Cu.Ro., Du.Ma. e Pa.Fl., deducendo plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
3. Ricorso Bi.Ma. (Avv. An.Co.), con cui si deduce un unico motivo.
3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, il ricorso del Bi.Ma. articola un motivo unico sotto il profilo della violazione di legge processuale e del vizio di motivazione, fondato su tre assi (I) violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen. (difetto di correlazione – in sostanza, la condanna per il capo I sarebbe costruita anche su episodi non contestati a Bi.Ma. (alcuni subcapi F diversi da F3, 4, 6, 10, 11, 32, unici a lui riferibili) e sul punto 2 del capo I (sovrapponibile al capo H) che, secondo la difesa, non lo includeva; in più, la Corte avrebbe “assorbito” il punto 3 solo con formule generiche; (II) motivazione apparente/contraddittoria, in quanto la Corte, pur affermando sul capo F) il principio di precisa attribuzione per imputato, lo avrebbe poi disatteso sul capo I), limitandosi a rinvii globali alle pp. 98-160 della sentenza di primo grado e a una formula riassuntiva (“responsabilità sull’intero capo”); (III) errata applicazione dell’art. 260 T.U.A. (abusività/offensività), in quanto, rispetto alla lettura del Tribunale (irregolarità formali ex art. 258 T.U.A.; rifiuti comunque smaltiti in impianti idonei; offensività mancante), la Corte avrebbe “gonfiato” il disvalore delle stesse condotte senza un accertamento in concreto riferibile a Bi.Ma..
4. Ricorso Ci.Ma. (avv. Ch.An.) con cui si deducono cinque motivi.
4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 266 e 270, cod. proc. pen., in punto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, si assume che la Corte d’Appello, da un lato, proclami l’inutilizzabilità delle captazioni (p. 35) per i reati di truffa (capi FH), e, dall’altro, le utilizzi per affermare la responsabilità al capo I (pp. 57 e 69), in violazione degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite Cavallo; si nega altresì la “connessione qualificata” ex art. 12 cod. proc. pen. tra il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. (reato “captativo”) e l’art. 452-quaterdecies cod. pen. (reato “utilizzatore”).
4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’art. 125, cod. proc. pen. in punto contestazione del reato di gestione abusiva in concorso di ingenti quantitativi di rifiuti (capo I dell’imputazione) e correlato vizio di mancanza di motivazione. In sintesi, si denuncia il difetto di motivazione rafforzata nel passaggio dall’assoluzione (primo grado) alla condanna (appello), specie sul profilo dell’offensività e dell’abusività delle condotte, insistendosi sull’assenza di rinnovazione istruttoria e sull’asserita apoditticità del dissenso dai giudici di prime cure.
4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza, in punto di illecita classificazione rifiuti, tracciamento rifiuti e contabilizzazione degli stessi, così come contestati al capo I. In sintesi, si afferma che la Corte d’Appello avrebbe operato una sorta di copia/incolla dell’appello del P.M., senza un autonomo esame dei tre segmenti di condotta (codici falsi; classificazione/attribuzione CER; contabilizzazione), né una verifica quantitativa/qualitativa degli episodi.
4.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 452 quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 D.Lgs. 152/06) in punto nozione di “abusività” della condotta. In sintesi, si sostiene che la Corte abbia confuso irregolarità formali (codici/registri) con l’abusività richiesta dall’art. 452-quaterdecies, cod. pen., richiamandosi la tesi per cui, essendo i rifiuti comunque giunti in discarica, difetterebbe l’offensività in concreto.
4.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazione e di mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato. In sintesi, si assume che il ricorrente Ci.Ma. fosse un mero impiegato e che le intercettazioni proverebbero al più obbedienza a ordini, non consapevolezza degli elementi dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. (ingente quantità, abusività, organizzazione).
5. Ricorso Cu.Ro. (avv. Lu.Ga.), con cui si articolano quattro motivi.
5.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione al rigetto, dapprima con l’ordinanza 15 aprile 2024 e poi con la sentenza, dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero in relazione alle due prime condotte contestate al Capo I in virtù dell’inammissibilità o della mancanza di impugnazione rispetto a statuizioni della sentenza di primo grado divenute irrevocabili e direttamente incidenti sul giudizio di responsabilità in ordine alle predette condotte oggetto del Capo I e correlato vizio di mancanza della motivazione con riferimento alle questioni specificamente dedotte in relazione alla posizione dell’attuale ricorrente.
In sintesi, si sostiene che l’appello del P.M. era inammissibile nella parte in cui investiva le condotte dei capi F e H (prescritti o con statuizioni soggettive divenute irrevocabili per Cu.Ro.). Da ciò discenderebbe l’inammissibilità dell’appello anche relativamente ai primi due punti del capo I, che -secondo la stessa Corte d’Appello- coincidono con le condotte descritte nei capi F e H (gonfiaggio dei quantitativi Addendum e smaltimenti in gratuità a Sc. di scarti non ammissibili). Inoltre, l’ordinanza 15.4.2024 ed infine la sentenza avrebbero omesso una specifica disamina delle questioni poste (anche in punto di interesse del P.M. a impugnare per il D.Lgs. 231/2001) e del perimetro soggettivo dell’impugnazione del P.M. verso Cu.Ro., non evocato per il capo H). In altri termini (I) sul capo F) la Corte d’Appello ha confermato la assoluzione di Cu.Ro. per non aver commesso il fatto, affermando l’impossibilità “di attribuire a Cu.Ro. la responsabilità per tutti o per alcuno degli episodi del capo F, in ordine ai quali non è specificato il suo apporto” (pag. 39 sent. appello); (II) sul capo H) l’appello del P.M. non era stato neppure rivolto alla posizione Cu.Ro.; la pronuncia di primo grado riportava, per Cu.Ro. e Pa.Fl., la prevalenza della prescrizione su una possibile assoluzione con formula dubitativa. per difetto di elementi per affermarne la responsabilità (pag. 171, Trib.). Si tratta, da un lato, di vizio di inosservanza di norme processuali (lett. c) in punto d’interesse ad impugnare del P.M. e di limiti oggettivi dell’impugnazione; dall’altro, di vizio di mancanza/illogicità della motivazione (lett. e) in ordine alla ragione per cui il giudice d’appello ha, nonostante tali preclusioni, utilizzato i “fatti-base” di F e H per fondare la condanna sul capo I).
5.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110, 42, 43 e 452-quaterdecies, cod. pen. (già art. 260, T.U. Ambientale) e correlato vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova con riguardo al concorso di Cu.Ro. nei fatti contestati ai primi due punti del capo I sia con riguardo alla sua partecipazione (non aver commesso il fatto) sia con riferimento alla sussistenza e all’accertamento del dolo richiesto dalla fattispecie (assenza dell’elemento psicologico), nonché alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
In sintesi, il ricorrente lamenta (I) l’erronea applicazione degli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (già art. 260 T.U.A.), nonché degli artt. 4243 cod. pen., per mancanza di specifica individuazione dell’apporto concorsuale; (II) la motivazione meramente apparente perché fondata su quattro “pilastri” ritenuti generici 1. qualità di socio al 50% e ruolo in cooperativa “Il.Gi.”; 2. partecipazione a riunioni dal 2013; 3. chiamata di correo di Ionadi priva di riscontri sul sottocapo F21 (per il quale tutti sono stati assolti per insussistenza del fatto); 4. riferimento ad una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per fatti di bancarotta estranei al tempus dei fatti in esame. Si segnala, tra l’altro, l’intercettazione del 2 gennaio 2013 con Fa., in cui Cu.Ro. suggerisce di conferire a Waste (a pagamento per AMIU) in pendenza del breve periodo di reviviscenza del divieto “PCI”13.000”, indice di condotta non partecipativa al meccanismo contestato; il dato sarebbe stato ignorato dalla Corte.
5.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 2, commi 2 e 4, cod. pen. in relazione all’attuale disposizione di cui all’art. 6 D.Lgs. 36/2003, a seguito dell’intervenuta abrogazione del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore al limite di legge vigente all’epoca dei fatti a norma della lettera p) dell’art. 6, nonché con riferimento alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta, in relazione agli artt. 256 e 260 D.Lgs. 152/2006, non essendo, quindi, il fatto (più) previsto dalla legge come reato ovvero non sussistendo il delitto di cui all’art. 260 per difetto dei requisiti normativamente richiesti; correlato vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 42, 43, 452 quaterdecies cod. pen., ovvero mera apparenza, e quindi assenza, ovvero manifesta illogicità, della motivazione e, comunque, travisamento della prova con riguardo al concorso di Roberto Cu.Ro. nei fatti contestati al terzo punto del capo I), sia con riguardo alla sua partecipazione (non aver commesso il fatto) sia con riferimento alla sussistenza e all’accertamento del dolo richiesto dalla fattispecie (assenza dell’elemento psicologico), nonché con riguardo allo stessa sussistenza e qualificazione giuridica della condotta contestata.
In sintesi, per il segmento che imputa la miscelazione e falsa codifica di rifiuti durante il breve periodo (1-14 gennaio 2013) di vigenza del divieto ex art. 6, lett. p), D.Lgs. 36/2003, il ricorrente deduce (I) abolitio criminis parziale per abrogazione della disicplina extrapenale, con effetti ex art. 2, co. 2 e 4, cod. pen. (richiamando il principio affermato da Sez. U, 27 settembre 2007, n. 2451); (II) comunque l’erronea sussunzione nell’art. 452-quaterdecies, cod. pen., ricorrendo al più l’art. 256 T.U.A. (che sarebbe prescritto), ed il difetto di prova su abusività e offensività concreta; (III) infine, il difetto di motivazione individualizzante su apporto del ricorrente e sussistenza del dolo in capo al medesimo.
5.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di mera apparenza, e quindi assenza, o comunque manifesta illogicità, della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In sintesi, il ricorrente contesta (I) l’applicazione dell’aggravante comune di cui all’art 61, n. 9 cod. pen. in assenza di un ruolo concorsuale definito con soggetti “apicali PA” (profilo che la sentenza non collega ad episodi attribuiti specificamente a Cu.Ro.); (II) una motivazione contraddittoria sulla quantificazione e sul diniego delle attenuanti generiche valorizzando – secondo la difesa, erroneamente – precedenti definiti ex art. 444 cod. proc. pen. e non pertinenti nel tempus.
6. Ricorso Du.Ma. (avv. Pi.Bo.), con cui si deducono due motivi.
6.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza o quanto meno carenza motivazionale generale della gravata sentenza, trattandosi di sentenza che, a fronte di assoluzione pronunciata in primo grado, ha affermato la penale responsabilità di alcuni imputati, tra cui il ricorrente Du.Ma., per il reato di cui al capo I), nonché violazione di legge in riferimento all’art. 533 cod. proc. pen. in tema di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.
In sintesi, il ricorrente assume che, riformando in peius l’assoluzione di primo grado sul capo I (art. 452-quaterdecies cod. pen.), la Corte territoriale non si sia confrontata adeguatamente con la sentenza del Tribunale, omettendo quella “motivazione rafforzata” richiesta quando si ribalta l’esito assolutorio si allega una mera rilettura del compendio, un’adesione acritica ai motivi del P.M., senza smontare “punto per punto” il percorso decisorio assolutorio, così anche violando il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. (richiamando Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. 6, n. 36432 del 19/06/2024, Simeone, non mass.; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191229 – 01). Il motivo incrocia dunque due piani (I) il canone della motivazione rafforzata in appello quando si ribalti un’assoluzione; (II) il parametro probatorio dell’art. 533 cod. proc. pen. in rapporto alla portata contraria del primo grado (non doppia conforme).
6.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen. e circa l’art. 2 comma secondo, cod. pen., nonché il correlato vizio di mancanza o quanto meno carenza, della motivazione sui medesimi aspetti di cui sopra.
In sintesi, si denuncia l’erronea sussunzione della fattispecie sotto plurimi profili (a) interpretazione dell’avverbio “abusivamente” (la Corte d’Appello avrebbe degradato violazioni formali/documentali (codici CER, FIR, registri) a condotte “abusive”, senza riscontro di gestioni difformi rispetto ad autorizzazioni/siti o di smaltimenti inidonei; il Tribunale, invece aveva ritenuto insussistente la “abusività” quando la filiera termina in impianti idonei, degradando il fatto ad illecito amministrativo ex art. 258 T.U.A., dunque per assenza di offensività “minima”; (b) mancanza di offensività (si lamenta che l’appello non abbia provato né argomentato l’idoneità lesiva della condotta, essendo i rifiuti comunque avviati a recupero/smaltimento in impianti autorizzati Switch, Waste, Econevea, Cerosillo; residui a Sc./Volpara); (c) mancanza della prova dell’ingiusto profitto (il vantaggio percepito sarebbe corrispettivo di prestazioni reali, organizzate su indirizzo AMIU (addendum; cantieri “spot”), con prezzi di mercato e con codifica attribuita da AMIU quale produttore, richiamando Sez. 3, n. 35118 del 29/05/2024, Chiocchio ed altro, non mass., sul significato sistemico del profitto nell’art. 452-quaterdecies, cod. pen.); (d) la mancanza di prova del quantitativo ingente (la Corte avrebbe dato per scontato il requisito, senza distinguere tra movimentazioni lecite e solo quelle effettivamente illecite); (e) infine, la questione del PCI ” 13.000 kJ/kg nel periodo 1-14 gennaio 2013 (si invoca art. 2, comma secondo, cod. pen., in quanto la norma (che prevedeva il divieto ex art. 6 lett. p, D.Lgs. 36/2003) è stata vigente “per errore” normativo per soli 14 giorni, poi prorogata e definitivamente abrogata con L. 221/2015; il Tribunale aveva assolto “perché il fatto non sussiste”, rimarcando la non pericolosità, mentre la Corte d’Appello si sarebbe limitata a ricondurre tale episodio nel “contesto unitario” del traffico, senza confutare nel merito la ratio assolutoria né la retroattività in mitius.
7. Ricorso Ma.Ro. (avv. Romano Raimondo), con cui si deducono quattro motivi.
7.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 533, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur riformando la pronuncia assolutoria in primo grado, ha omesso di confrontarsi con la motivazione del primo giudice, obliterando qualsiasi critica effettiva all’impianto argomentativo che aveva condotto all’esito assolutorio, con ciò contravvenendo all’obbligo cosiddetto di “motivazione rafforzata”.
In sintesi, si sostiene che la Corte d’Appello, riformando l’assoluzione, non si sarebbe misurata con i pilastri motivazionali del Tribunale (assenza di “abusività”; inoffensività delle condotte; riqualificazione nell’alveo dell’art. 258 TUA), limitandosi a rinvii generici “per relationem” alla sentenza di primo grado e ad enunciazioni apodittiche sul capo I). In particolare, i motivi di censura investono quelle parti della sentenza ((Capo F) “le prove… sono descritte da p. 97 a p. 159, alle quali si fa pieno rinvio” (p. 36-37); Capo I) “la sussistenza delle condotte. emerge con chiarezza dagli elementi. dettagliatamente descritti nella sentenza. pp. 98-160, a cui qui si fa complessivo riferimento” (p. 57)) che operano un rinvio “per relationem” acritico alla prima sentenza tali rinvii “per blocchi” sarebbero dunque di taglio compilativo e non attraverserebbero criticamente lo snodo logico del Tribunale (assenza di abusività/offensività; ricaduta sull’art. 258 TUA). Il ricorso evidenzia inoltre aporie nel breve segmento motivazionale su abusività, offensività e ingente quantitativo (pp. 58-60 della sentenza d’appello) che risulterebbero assertivi e circolari. Sostiene, in particolare, la difesa del ricorrente che nei casi di overturningin malam partem vige l’obbligo di motivazione “rafforzata”, con osservanza dei seguenti principi (I) rinnovazione dibattimentale ove occorra (art. 603, conna 3bis cod. proc. pen.); (II) confutazione puntuale della ratio decidendi di primo grado; (III) forza persuasiva superiore (Sez. U “Patalano”, n. 18620/2017; Sez. U. “Troise”, n. 14800/2018; Sez. 4, n. 15160/2022; Sez. 6, n. 36432/2024). Il ricorso richiama tale giurisprudenza e lamenta che la Corte genovese si sarebbe limitata a una rilettura cartolare del materiale probatorio, senza disarticolare i passaggi chiave del Tribunale.
7.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 597, comma 1, cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522, cod. proc. pen., avendo la Corte d’Appello, anche mediante uno sconfinamento dell’ambito devolutivo delineato dall’appello del pubblico ministero, dichiarato la responsabilità penale della ricorrente per un fatto diverso da quello contestato, con violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
In sintesi, secondo la difesa la sentenza sarebbe censurabile sotto plurimi profili (a) anzitutto, per mutamento del fatto, in quanto la Corte d’Appello avrebbe ritenuto la Ma.Ro. responsabile anche per condotte mai contestate (es. “ostacoli alla tracciabilità”, “smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi”, “commistioni”, ecc.) non contenute nei punti F riferiti all’imputata né, per essa, nel primo punto del capo I); (b) in secondo luogo per un possibile sconfinamento oltre il devoluto, in quanto la Corte avrebbe riunificato l’intero “sistema F” ascrivendolo indistintamente all’imputata, malgrado il Tribunale avesse cristallizzato (e non impugnato dal PM) il principio di frammentazione, in violazione della regola per cui ciascuno risponde solo degli episodi a lui espressamente ascritti. In particolare, i passaggi motivazionali censurati riguarderebbero, anzitutto, quanto affermato a pag. 60 ove la Corte espande il catalogo delle condotte rilevanti ai fini dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. (falsificazione codici, ostacoli tracciabilità, commistioni, smaltimenti non autorizzati, ecc.), senza una specifica riconduzione ai punti F contestati alla Ma.Ro. e, in secondo luogo, quanto affermato a pag. 67 (“Responsabilità dei singoli”) in cui la Corte afferma “non può dubitarsi della responsabilità… al di là degli specifici episodi… era a conoscenza delle analoghe condotte. del piano criminoso. complesso delle attività.”; tale clausola onnicomprensiva sembrerebbe riunificare il capo F malgrado il monito del Tribunale (cap. 8.2) di non ritenere tutti responsabili di tutti gli episodi. A sostegno del proprio assunto, la difesa richiama Sez. U “Carelli” (n. 36551/2010) e la costante giurisprudenza che impone che il fatto ritenuto sia lo stesso contestato, osservando come il mutamento si ha se la trasformazione degli elementi essenziali crea incertezza difensiva (Sez. 5, n. 7984/2012; Sez. 3, n. 24932/2023). Inoltre, il giudice d’appello dovrebbe sempre attenersi ai limiti devolutivi (art. 597, co. 1 c.p.p.). Sulla scorta di tale assunto, si ritiene dunque che la motivazione della sentenza d’appello apparirebbe eccedente rispetto al perimetro di contestazione e a quello devoluto, con conseguente nullità ex art. 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione e reformatio in peius indiretta su capi/episodi non devoluti.
7.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., e correlato vizio di motivazione quanto alla ritenuta abusività dell’attività di gestione dei rifiuti, al quantitativo ingente degli stessi ed alla offensività, pur in mancanza del pericolo presunto della condotta.
In sintesi, le censure svolte dalla difesa della ricorrente si appuntano su tre distinti profili. Anzitutto, sulla interpretazione del termine “abusivamente”. Secondo la difesa, la Corte avrebbe dilatato la clausola di illiceità speciale sino a ricomprendere mere irregolarità formali (codici, formulari), mentre la giurisprudenza richiede una gestione concretamente e sostanzialmente difforme dall’autorizzato (non la mera difformità cartolare). Vengono richiamate, tra le altre, Sez. 3, n. 15274/2020; Sez. 3, n. 44449/2013, Ghidoli; Sez. 4, n. 29627/2016, Silva; Sez. 3, n. 52838/2016, Serrao; Sez. 3, n. 35108/2024 (abusività in stretta connessione con reiterazione e dolo specifico). La Corte, si afferma, avrebbe richiamato “costante e recente giurisprudenza” per affermare che è abusiva anche la gestione autorizzata ma attuata in violazione di legge o autorizzazione (pp. 58-59), senza però specificare quali violazioni concrete e quali episodi fossero ravvisabili a carico della Ma.Ro. In secondo luogo, sul c.d. “ingente quantitativo”. La Corte avrebbe cioè apoditticamente dato per pacifico l’elemento, senza espungere dal computo le sovrastime fittizie (illecite ai soli fini economici). La stessa Corte (nel capitolo sulla confisca) confina il profitto dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. ai soli trasporti illeciti e indica un quantitativo effettivo di circa 818,94 t, distante dalle 8558 t contabili del primo punto del capo I). Infine, terzo profilo di doglianza investe il profilo dell’offensività in quanto reato di pericolo. In sostanza, si osserva, a fronte di un reato di pericolo presunto, il giudice deve verificare l’idoneità in concreto a porre in pericolo il bene, escludendo fatti meramente formali (Corte cost. n. 139/2023). Il Tribunale aveva evidenziato che i rifiuti, pur tra irregolarità documentali, erano instradati in impianti e/o discariche autorizzati, senza perdita sostanziale del controllo. In definitiva, dunque, la difesa sostiene che la motivazione sull’abusività resta generica (mancano i punti fattuali che segnino il salto da violazioni formali a gestione sostanzialmente difforme); Tingente quantitativo” sarebbe stato trattato in via assertiva, senza un reale netto distinguo tra masse “contabili” e “fisiche”; l’offensività, infine, non sarebbe stata concretamente vagliata in relazione ai singoli episodi F trasfusi nel punto I).
7.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.
In sintesi, si sostiene che la Corte fa discendere il dolo specifico per inferenza dal “ruolo” della ricorrente e dalla “conoscenza del piano complessivo”, senza spiegare da quali prove emerga che la Ma.Ro. si sia rappresentata tutti gli elementi tipici dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. (abusività; ingente; plurime operazioni organizzate; fine di profitto). In particolare, si osserva, a p. 67 della sentenza si legge che la Ma.Ro. avrebbe dato “autonomo e consapevole impulso” alle condotte (falsi codici, viaggi senza formulari, mancata tracciabilità, smaltimenti abusivi), ma senza ancorare tali proposizioni ad episodi specifici e prove individualizzanti. In definitiva, dunque, trattandosi di reato doloso a struttura complessa, la motivazione avrebbe dovuto chiarire consapevolezza e volizione dei singoli elementi tipici (richiamandosi Sez. 3, 11.10.2023, n. 3416, sullo standard dell’elemento psicologico nell’art. 452-quaterdecies, cod. pen.) nel caso in esame il percorso sarebbe ellittico e “per ruolo”, dunque insufficiente.
8. Ricorso Pa.Fl. (avv. Ni.Sc. – avv. Al.So.) con cui si articolano quattro motivi.
8.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all’ordinanza 15 aprile 2024 con cui veniva rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per violazione dell’art. 581, cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorso censura il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, deducendo carenza di specificità dei motivi l’atto d’appello, pur impugnando il “capo” I, non avrebbe specificamente confrontato il “punto” relativo alla posizione individuale di Pa.Fl., fino a travisare le imputazioni (si richiede la condanna “ai primi due punti del capo I”, richiamando modalità sub F, mai contestate a Pa.Fl.). Si deduce inoltre motivazione apparente dell’ordinanza, priva dell’indicazione delle specifiche parti dell’appello che confutino l’assoluzione di primo grado quanto a Pa.Fl.
8.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione quanto al principio della motivazione rafforzata in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo I).
In sintesi, si deduce che la Corte d’Appello, passando dall’assoluzione alla condanna, non avrebbe dato conto di una motivazione rafforzata, limitandosi a recepire in modo assertivo “argomentazioni del Tribunale” su mail, telefonate e chiamata di correo (Ionadi), senza autonoma rielaborazione critica del compendio né puntuale indicazione degli elementi riferibili specificamente a Pa.Fl. (pp. 7072 sent. appello).
8.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 260 T.U. Ambientale con particolare riferimento all’abusività ritenuta dell’attività di gestione dei rifiuti ed all’offensività, pur in mancanza di pericolo presunto.
In sintesi, il ricorso contesta la lettura della Corte d’Appello secondo cui sarebbe “abusiva” anche la gestione formalmente autorizzata ma attuata in violazione di legge o dell’autorizzazione, sostenendo invece che la clausola di illiceità speciale impone una concreta difformità della gestione rispetto al titolo, non un mero scostamento formale (nel caso in esame, si sarebbero trattati scarti comunque conferiti in discarica, con problemi di tracciabilità più che di pericolo ambientale). Vengono richiamati, a sostegno, arresti di legittimità sulla nozione di “abusivamente” (Sez. 3, n. 44449/2013; Sez. 4, n. 29627/2016; Sez. 3, n. 52838/2016) e sul minimo di offensività (Corte cost. n. 139/2023, nonché il filone sulla verifica ex post dell’idoneità lesiva nei reati di pericolo).
8.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione al capo I) della rubrica in ordine alla specifica posizione dell’imputato Pa.Fl., e violazione di legge in riferimento agli artt. 192, comma 1, 125, comma 3 e 546, comma 2, cod. proc. pen.
In sintesi, si deduce che la motivazione apodittica (“consapevole apporto” e “profilo contabile”) non individua quali mail, quali conversazioni e come esse provino il contributo causale di Pa.Fl., né confronta i dati difensivi (testimonianza Or. sulla provenienza dei dati dai vertici e dalle segretarie; conversazioni (Omissis) e (Omissis); interrogatorio Si. sul confezionamento dei file da altri).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, trattati oralmente a seguito di tempestive richieste difensive di discussione orale, sono, nel complesso, infondati.
2. Seguendo l’ordine suggerito dall’illustrazione delle singole posizioni dei ricorrenti, si muoverà dall’esame del ricorso Bi.Ma. che, come anticipato, si appalesa infondato.
2.1. Il Tribunale, sul capo I, aveva pronunciato l’assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (punti 1-2) e “perché il fatto non sussiste” (punto 3), con motivazione basata su (I) offensività minima o assente (rifiuti comunque in impianti abilitati); (II) lettura “sostanziale” dell’avverbio abusivamente (serve difformità concreta dalle autorizzazioni; non bastano irregolarità documentali); (III) per il PCI”13.000 (1-15/1/2013) breve vigenza/abrogazione e difetto di concreta messa in pericolo. Quanto al capo F), aveva invece provveduto a puntuale attribuzione per imputato (per Bi.Ma., i capi F3, 4, 6, 10, 11, 32).
2.2. La Corte d’Appello, a seguito dell’appello del pubblico ministero, ha proceduto alla correzione del perimetro normativo, affermando che le violazioni sistematiche di identificazione/tracciabilità e le commistioni non sono meri vizi formali, ma gestione abusiva di rifiuti idonea a mettere in pericolo il bene ambiente, con richiamo a prassi e obblighi di tracciabilità (ratio anche eurounitaria).
La Corte smentisce dunque la lettura “minimalista” del Tribunale. Quanto all’ancoraggio fattuale alla posizione Bi.Ma., la Corte d’Appello a p. 65 individua condotte tipiche proprie (tra cui l’episodio F10), ritenendole sufficienti per integrare la partecipazione alla fattispecie organizzata del capo I; inoltre, il punto 3 del capo I (miscelazione/qualificazione 20 03 01 nel periodo del divieto) include espressamente il Bi.Ma. tra i concorrenti. Quanto al capo F), la Corte conferma il criterio “per imputato” dichiarando infondati gli appelli che tendevano a dilatare indiscriminatamente le imputazioni; ciò non esclude che gli episodi sub F) ascritti al Bi.Ma. possano alimentare la fattispecie del capo I, specie nel punto 1 che rinvia espressamente alle “modalità sub F”.
2.3. Più nel dettaglio, la Corte ha ricostruito il capo I) in tre tipologie di condotte (I) alterazione dei codici CER per far rientrare rifiuti estranei (anche speciali/pericolosi) nel flusso “ingombranti”, funzionale alle truffe sub F); (II) falsificazione dei codici per scarti di lavorazione (metalli/multimateriale), funzionale alle truffe sub H); (III) miscelazione e qualificazione fittizia come 20 03 01 di rifiuti ad elevato PCI per smaltirli a Sc. in regime di gratuità (periodo 3-15 gennaio 2013).
2.4. Quanto al Bi.Ma., la Corte ha inoltre valorizzato il suo ruolo apicale in AMIU e una serie di condotte tipiche sopralluoghi sui cantieri “spot” indebitamente assegnati a Switch; elaborazione di preventivi che presupponevano trasporti con codici falsi (con esplicito riferimento all’episodio F10, Piazza Sciesa); autorizzazioni rese in qualità di responsabile dell’Area incaricata della gestione dei servizi. Su questo presupposto ha affermato che l’accertata responsabilità” di Bi.Ma. in diversi episodi sub F) comprova il suo diretto coinvolgimento nell’intera fattispecie del capo I.
La Corte ha inoltre chiarito che le condotte accertate a fondamento dei capi F/H integrano – nella prospettiva del capo I – gestione “abusiva” e offensiva l’alterazione sistematica dei codici, l’ostacolo alla tracciabilità e le commistioni di rifiuti impediscono l’individuazione di provenienza, natura, destinazione e corrette modalità di smaltimento, configurando la messa in pericolo del bene ambiente richiesta dall’art. 260 T.U.A. La stessa sentenza, trattando del capo F, ha ribadito (p. 36) il principio secondo cui ciascun imputato risponde solo dei subcapi F a lui specificamente ascritti, richiamando per relationem la motivazione di primo grado sulle attribuzioni individuali.
2.5. Alla stregua del predetto apparato argomentativo, il ricorso del Bi.Ma. non ha pregio. Con riferimento al capo I), lo stesso rinvia espressamente alle “modalità sub F)”; Bi.Ma. risponde – per come cristallizzato dal Tribunale e fatto proprio dalla Corte – dei subcapi F3, 4, 6, 10, 11, 32; la Corte valorizza proprio quelle condotte (in primis F10) per ancorare la sua partecipazione alla gestione abusiva. Ciò integra la correlazione tra contestazione e decisione. Sempre in relazione al capo I), Bi.Ma. è espressamente indicato tra gli autori della miscelazione/qualificazione 20 03 01 nel periodo del divieto PCI, sicché, anche a voler valutare le censure difensive, la condanna si regge autonomamente su punto 1 e punto 3, rendendo tendenzialmente irrilevante ogni rilievo sul “punto 2”. In altri termini, la ratio decidendi è plurima e autosufficiente. La Corte individualizza peraltro le condotte di Bi.Ma. (sopralluoghi, preventivi, direttive/autorizzazioni) e rinvia alla motivazione della sentenza di primo grado che dettaglia gli episodi F3, 4, 6, 10, 11, 32; tale rinvio per relationem è legittimo in quanto consente di ricostruire il percorso logico e verificare i dati fattuali, come qui avviene (pp. 98-160, sentenza 1 grado; p. 65 appello). Non ricorre, pertanto, alcuna motivazione apparente.
2.6. In diritto, poi, la sentenza d’appello si colloca nel solco evolutivo che riconosce nella tracciabilità un presidio sostanziale di tutela la falsificazione dei codici, l’occultamento della provenienza e le commistioni non sono meri formalismi, ma condotte idonee a frustrare i controlli e, quindi, a porre in pericolo il bene ambiente (reato a pericolo presunto). La sentenza d’appello segnala un’evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 – 01; Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 -01) che enfatizza l’abusività anche come inosservanza delle prescrizioni sulla corretta identificazione/tracciabilità (con riflessi sulla offensività presunta). La ricostruzione “estensiva” dell’avverbio abusivamente (fino a ricomprendere sistematiche falsificazioni di codici/formulari, in quanto idonee a compromettere la catena dei controlli) non è dunque contra legem. La Corte d’Appello richiama (espressamente) che la tracciabilità dei rifiuti risponde ad obblighi eurounitari e che la violazione delle regole di identificazione e registrazione impatta su un presidio sostanziale di tutela (principio di precauzione), il che giustifica una lettura non meramente formale della clausola “abusivamente”. Questa impostazione supera coerentemente la tesi del Tribunale secondo cui basta la idoneità degli impianti finali per escludere la messa in pericolo qui, al contrario, la Corte d’Appello rileva anche casi di smaltimento illecito e impossibilità di tracciare parte dei flussi, elementi fattuali che rafforzano la sussunzione. Anche ammesso (e non concesso) che il riferimento al punto 2 del capo I necessitasse di una più esplicita delimitazione per Bi.Ma., la condanna resta coperta dall’autonoma prova delle condotte di cui al punto 1 (rinvio alle “modalità sub F” ascritte a Bi.Ma.) e del punto 3 (che include Bi.Ma.). Non c’è, dunque, violazione decisiva del principio di correlazione, né vizio motivazionale idoneo a travolgere la tenuta della sentenza impugnata.
3. Passando all’esame del ricorso Ci.Ma., lo stesso si appalesa parimenti infondato.
3.1. Il primo motivo non ha pregio.
Va premesso che, in relazione alla posizione del Ci.Ma., la ricostruzione valorizzata in appello, per quanto qui rileva, attribuisce al medesimo il ruolo di partecipe operativo nella gestione abusiva e organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti, mediante attribuzione di codici CER non veritieri, falsificazione/alterazione della tracciabilità e conteggi destinati a generare indebiti vantaggi per l’ente gestore, all’interno di un disegno unitario che si interseca con le condotte descritte ai capi F ed H (truffe per smaltimenti illeciti). La stessa sentenza indica tra i supporti probatori, sia intercettazioni che dichiarazioni di coimputati (lonadi), reputando “non verosimile” la versione difensiva dell’imputato, ritenuto non mero esecutore privo di consapevolezza. Sul piano oggettivo, l’imputazione del capo I – come formalizzata nel giudizio d’appello – descrive una gestione abusiva in violazione dei presidi di tracciabilità e corretta identificazione del rifiuto (artt. 177, 188bis, 190, 193, 227 D.Lgs. 152/2006), mediante falsa qualificazione e smaltimento gratuito in discarica di rifiuti che non avevano titolo al conferimento agevolato, nonché miscelazioni per eludere il divieto legale allora vigente (potere calorifico). Ci.Ma. è ricompreso tra i concorrenti nel primo e nel secondo blocco descrittivo del capo I (alterazioni contabili/tracciabilità e falsi conferimenti degli scarti), che il giudice d’appello reputa rilevanti ai fini dell’allestimento di mezzi continuativi e pluralità di operazioni tipiche dell’art. 452-quaterdecies cod. pen.
3.1.1. In primo grado, il giudice aveva svolto un’ampia ricognizione dei limiti di utilizzabilità delle intercettazioni la sentenza distingue in modo netto i reati per i quali le captazioni sono utilizzabili (tra cui il capo I, già art. 260 TUA, rientrante per gravità tra i delitti “intercettabili”) dai reati per i quali non lo sono (fra cui le truffe aggravate, non ricomprese ex se nell’art. 266 cod. proc. pen.). Viene altresì delineato il perimetro del “medesimo procedimento” ex art. 12 cod. proc. pen. ai fini dell’art. 270 cod. proc. pen. (preriforma), in termini sostanzialmente sovrapponibili ai criteri delle Sezioni Unite “Cavallo”; coerentemente, si afferma la non utilizzabilità per le truffe, ma la utilizzabilità per il capo I. Anche per la Corte d’Appello la “contraddizione” denunciata non sussiste il diverso trattamento delle captazioni dipende dal tipo di reato cui si riferisce l’impiego probatorio (non dalle stesse conversazioni in astratto). È del tutto coerente affermarne l’inutilizzabilità per i capi non ricompresi nell’art. 266 cod. proc. pen. (truffe), ma l’utilizzabilità per il capo I (delitto “intercettabile” e connesso al reato “captativo”) – come peraltro aveva già chiarito il Tribunale. La Corte fa dunque applicazione differenziata dei principi di legge stesso mezzo di prova, diverso reato di riferimento, diverso esito sulla utilizzabilità.
3.1.2. È evidente, dunque, che la pretesa contraddittorietà sfuma perché si fonda su una equivoca sovrapposizione una cosa è la captazione; altra è il reato cui la si riferisce. La distinzione operata dai giudici (primo e secondo grado) è giuridicamente corretta e rispettosa del principio delle Sezioni Unite “Cavallo” (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01) per il capo I) ricorrono entrambi i presupposti (art. 12 ed art. 266 cod. proc. pen.), mentre per le truffe no. Il motivo tende, dunque, a rivalutare un’opzione ermeneutica già vagliata in due gradi e, come tale, non scalfisce la tenuta dell’impianto decisorio. La sentenza impugnata è dunque coerente con i principi delle Sezioni Unite “Cavallo” (n. 51/2020) sul perimetro applicativo dell’art. 270 cod. proc., pen. e sulla connessione ex art. 12 cod. proc. pen., con applicazioni mirate per distinguere i capi in cui l’uso delle captazioni è ammesso (p.es. frode nelle pubbliche forniture) da quelli in cui è precluso (p.es. truffa ex art. 640 comma secondo, n. 1 cod. pen.).
3.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Il primo giudice aveva ritenuto che, per i punti 12 del capo I, non vi fosse concreta difformità nella gestione dei rifiuti rispetto all’autorizzato, e aveva valorizzato il dato (per il Tribunale decisivo) che “alla fine i rifiuti giungevano correttamente in discarica”, degradando le violazioni a irregolarità formali non offensive.
La Corte correttamente rimodula il giudizio di tipicità e offensività sul diritto vivente dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. in materia di “attività organizzate” la lesione/il pericolo del bene ambiente è connaturato all’elusione sistemica dei presidi di identificazione, tracciabilità e corretto conferimento; ne discende che attribuzioni di codici falsi, carenze/alterazioni dei registri e FIR non sono meri orpelli formali, ma strumenti tipici di quella gestione abusiva che la norma incriminatrice mira a prevenire e reprimere.
3.2.1. L’opzione di merito è autonoma, pertinente al thema decidendum e non richiede rinnovazione istruttoria, perché si fonda prevalentemente su atti documentali e intercettazioni (non su una diversa valutazione della credibilità di testimoni escussi in primo grado).
L’obbligo di motivazione rafforzata non coincide, peraltro, con un dovere di lunga esposizione è sufficiente che la sentenza d’appello illustri i motivi per i quali non condivide il primo grado, indichi quali norme/criteri applica e ancori la diversa conclusione a specifici elementi. Nel caso in esame, la Corte ha fatto proprio il criterio sostanziale dell'”abusività” in stretta connessione con tracciabilità e codifica, tipico dell’art. 452 – quaterdecies, cod. pen. Il dissenso dal Tribunale non è apparente ma qualificato e coerente con la ratio della fattispecie.
3.2.2. La soluzione è conforme alla giurisprudenza in materia, atteso che, in caso di riforma in peius di una assoluzione (anche dopo sentenza resa a seguito di rito abbreviato), il giudice d’appello deve procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti dichiarative decisive (art. 603 cod. proc. pen.) e è tenuto ad una motivazione rafforzata che confuti in modo puntuale le ragioni del primo giudice alla luce del canone “oltre ogni ragionevole dubbio” (tra le tante Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).
3.3. Anche il terzo motivo si appalesa infondato.
3.3.1. In primo grado l’analisi dei singoli episodi (capo F) è capillare, ma da essa il Tribunale traeva la conclusione, sistemica, della mancanza di offensività perché “comunque i rifiuti sono andati in discarica”.
L’imputazione ascritta al capo I non richiede un ritorno minuzioso su ogni subepisodio del capo F la caratteristica dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. è, per la Corte d’Appello, la “gestione organizzata” (pluralità di operazioni ed allestimento di mezzi), non il mosaico atomistico di centinaia di movimentazioni.
La Corte assorbe i tre segmenti nel criterio unificante (codifica/tracciabilità come strumento dell’abusività), valorizzando – per la posizione Ci.Ma. – intercettazioni e atti interni di Switch e AMIU che descrivono prassi ripetute di attribuzione di codici “200307” a rifiuti che non lo erano, annotazioni fuorvianti e smaltimenti a titolo gratuito in discarica fuori perimetro convenzionale. Così motivando, il giudice d’appello rende una valutazione propria, sufficiente e coerente con l’oggetto del capo I).
3.3.2. Del resto, questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che ai fini dell’integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 01). Laddove l’illecito è organizzato, come nel caso in esame, l’oggetto della prova è la struttura (schema operativo ripetuto, non l’episodio singolo) la motivazione “di sistema” non è omessa, è centrata sulla tipicità. Il motivo difensivo confligge dunque con l’oggetto stesso del reato contestato.
3.4. Il quarto motivo è inammissibile.
3.4.1. Il Tribunale ha ancorato l’assenza di offensività al dato “finale” del conferimento in discarica, valorizzando una lettura restrittiva del requisito dell’avverbio “abusivamente”, così da espungere le violazioni di forma.
La Corte d’Appello ribalta, correttamente, l’assunto nell’economia della norma, l'”abusività” non coincide con l’assenza di titolo autorizzativo, ma con la concreta difformità della gestione rispetto a regole e principi (identificazione, tracciabilità, veridicità dei FIR/registri, divieti di miscelazione), che sono esse stesse presidio dell’ambiente; violarle in modo sistematico e strumentale (per far passare come “urbani” rifiuti speciali/pericolosi o per smaltire scarti a costo zero) è già gestione abusiva, perché impedisce i controlli, altera i flussi, consente conferimenti indebiti e innesca rischi non tracciati. In questo quadro tipico, l’argomento “ma tanto sono arrivati in discarica” è, dunque, neutrale non sana né neutralizza l’offesa prodotta dalla elusione della legalità del ciclo.
3.4.2. La soluzione d’appello è in linea con la struttura dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen. l’offesa è nella gestione abusiva (non nel solo esito finale), e i precetti sulla tracciabilità/codifica non sono “formalità”, ma cuore della tutela.
Il motivo difensivo, dunque, confonde profilo sanzionatorio e bene giuridico.
La soluzione è, del resto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’avverbio “abusivamente” dev’essere interpretato nel senso che tale abusività sia ha non solo in assenza di titolo o con titolo scaduto/illegittimo, ma anche quando l’attività è svolta in violazione di leggi, prescrizioni o limiti dell’autorizzazione (anche extraambientali) o totalmente difforme dal titolo (cd. abuso del titolo tra le tante, Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01; Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007, dep. 2008, Putrone e altro, Rv. 238559 – 01; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899, ribadisce che l’abusività connota tutte le condotte tipiche e può sussistere anche con titolo formale quando la gestione sia difforme).
3.5. Il quinto motivo è inammissibile.
3.5.1. Il Tribunale ha fatto proprio il ritratto del “gregario” privo di poteri decisionali/consapevolezza, concludendo per il difetto di dolo specifico.
La Corte d’Appello, alla luce delle conversazioni e del materiale documentale, giudica non verosimile la versione difensiva ed accolta dal Tribunale, valorizzando la partecipazione attiva del ricorrente Ci.Ma. nella scelta delle codifiche e nella gestione dei conferimenti (tra gli esempi citati in ricorso, la telefonata sul manto erboso sintetico del campo di Borzoli codifica come “ingombrante” e imputazione ad addendum), sintomatica di una consapevolezza operativa coerente con l’allestimento organizzato del traffico.
3.5.2. La prova soggettiva deriva dal combinato di una serie di elementi, quali (I) la sistematicità delle prassi; (II) il ruolo di snodo nei flussi; (III) la finalizzazione economica (indebiti vantaggi per Switch).
In tema di reati associati a processi organizzativi, il dolo è sovente indiziario (si inferisce da condotte ripetute, competenza funzionale e interlocuzioni operative) la lettura d’appello è, dunque, non illogica e sorretta da elementi esterni alle mere dichiarazioni dell’imputato. Il motivo difensivo chiede, in sostanza, una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
3.5.3. Il motivo è peraltro privo di pregio anche in diritto, atteso che il reato richiede certamente il dolo specifico, consistente nella consapevolezza e volontà di porre in essere, in modo organizzato e reiterato, una gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto (anche come risparmio di spesa o accrescimento del volume d’affari).
La prova del dolo va personalizzata su ciascun partecipe. Nella sentenza d’appello si distingue il ruolo dei vari soggetti (apicali/esecutivi) e si valorizzano gli indici sintomatici del fine di profitto (p.e. sistematica contabilizzazione, falsi CER, perdite di tracciabilità, sottostima/sovrastima pesi), escludendo la consapevolezza dove emergono mere condotte esecutive prive di dominio organizzativo situazione, questa, in cui non versa il ricorrente.
4. Anche il ricorso Cu.Ro. è, nel complesso, infondato.
4.1. Il primo motivo è inammissibile.
4.1.1. Deve premettersi che in sentenza (pagg. 5160), la Corte afferma che le condotte dei primi due segmenti del capo I coincidono con quelle descritte ai capi F e H (falsificazione dei codici, ostacoli alla tracciabilità, smaltimenti illeciti), valorizzando – per la sussistenza oggettiva del reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen. – il complesso delle condotte abusive già “analizzate” dal Tribunale e, per la terza condotta, reputa che la riduzione del PCI “si inserisce nella complessiva attività di traffico illecito”.
Quanto alla posizione soggettiva di Cu.Ro., il passaggio motivazionale significativo è quello che valorizza (I) dichiarazioni di Ionadi su partecipazioni a riunioni dal 2013 e la “gestione diretta” di taluni clienti con imputazione in Addendum; (II) qualità di socio al 50% e di legale rappresentante della cooperativa “Il.Gi.”; (iii) una intercettazione (Fav.-Sig., 10.4.2013) in cui si farebbe riferimento a direttive indirizzate a Cu.Ro.; (iv) il richiamo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7.4.2023 per bancarotta, letta come indice di “coinvolgimento continuativo” nella gestione Switch.
La Corte d’Appello conferma poi la lettura del Tribunale sul tema dell’utilizzabilità delle intercettazioni svolto dalle Sezioni Unite “Cavallo” intercettazioni non utilizzabili per l’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. ed invece utilizzabili per l’art. 356 cod. pen. (connesso e “intercettabile” ex art. 266 cod. proc. pen.), e, infine, non utilizzabili per i partecipi ex art. 416 cod. pen. e per il capo U (stante il difetto di connessione). Quanto alla pena, la quantificazione di anni 2 e mesi 6 (con aumento per l’art. 61 n. 9 cod. pen. e diniego delle attenuenti generiche) è motivata a pagg. 8687 sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando anche “condanne per fatti connessi” (bancarotta; violazioni in materia di prevenzione infortuni; gestione non autorizzata di rifiuti) e il “protrarsi nel tempo” dell’attività illecita.
4.1.2. Tanto premesso, il primo motivo non ha pregio.
La Corte d’Appello ha spiegato in modo lineare che i comportamenti descritti ai capi F e H (falsificazione dei codici CER; ostacoli alla tracciabilità; smaltimenti non consentiti, anche di rifiuti pericolosi; indebite contabilizzazioni Addendum; conferimenti gratuiti a Sc.) non erano evocati per riaprire quelle imputazioni, ma quali segmenti del più ampio “traffico organizzato” contestato al capo I. Non si trattava, dunque, di ribaltare il giudizio su capi ormai coperti da prescrizione o da assoluzioni, bensì di valutarne il “portato fattuale” ai fini di una diversa, autonoma fattispecie delittuosa (art. 452-quaterdecies, cod. pen.). È proprio questo il senso delle pagine 57-60 della sentenza d’appello.
4.1.3. Non può dubitarsi, poi, della sussistenza dell’interesse all’impugnazione del pubblico ministero.
La stessa prospettazione del P.M. (che nel grado di merito insisteva anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231 del 2001) è coerente col principio per cui l’autonomia dell’illecito dell’ente consente di coltivare l’accertamento del reato presupposto anche quando per la persona fisica sia intervenuta prescrizione o assoluzione per ragioni diverse dall’insussistenza del fatto (art. 8 D.Lgs. 231/2001). La Cassazione ha ribadito di recente che l’assoluzione della persona fisica per cause non attinenti all’insussistenza del fatto non esclude l’illecito dell’ente e, di riflesso, non difetta l’interesse all’impugnazione sulle premesse fattuali necessarie (Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024, Fuel, Rv. 286555 – 01).
4.1.4. Infine, quanto al preteso “difetto di motivazione” dell’ordinanza 15.4.2024 e della sentenza, è sufficiente evidenziare che il Collegio distrettuale ha esaminato l’eccezione e l’ha respinta, chiarendo (pp. 57-60) perché la ricostruzione unitaria del traffico di rifiuti consentisse di utilizzare gli episodi già scrutinati nei capi F/H come fatti storici integranti l’offesa tipica dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen. Si tratta di un apparato argomentativo concreto e non stereotipato, correlato ai dati probatori indicati (testimonianze, documenti, captazioni).
4.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
4.2.1. Ed invero, gli “indicatori tipici” del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. sono stati accertati la Corte ha valorizzato più operazioni reiterate, allestimento di mezzi e attività (struttura Switch e braccio operativo Coop “Il.Gi.”), falsificazione codici CER, ostacolo alla tracciabilità, commistione di rifiuti (anche pericolosi) e smaltimenti illeciti.
Dunque, non mere irregolarità “formali” finalizzate solo a truffe, ma gestione abusiva organizzata e quantitativamente rilevante, pienamente sussumibile nell’art. 452-quaterdecies, cod. pen. Ciò è esposto alle pp. 57-60 della sentenza d’appello. L’impostazione è sorretta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per la consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito bastano anche singole fasi del ciclo di gestione, purché gestite in forma organizzata e con ripetizione di operazioni/ingenti quantitativi, essendo tipici indici la falsificazione dei codici, la perdita di tracciabilità e le miscelazioni (arg. ex Sez. 3, n. 23347 del 14/05/2021, Conforti ed altro, non mass.; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Confl.comp. in proc. Greggio, Rv. 286071 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 40555 del 18/07/2024, Minieri, non mass.).
4.2.2. Quanto, poi, alla configurabilità del concorso del Cu.Ro., il Collegio ha indicato quattro “assi” probatori (I) dichiarazioni lonadi su partecipazione (almeno dal 2013) alle riunioni operativocommerciali e su direttive di imputazione in Addendum; (II) ruolo di socio al 50% e, insieme, legale rappresentante della cooperativa “Il.Gi.” che eseguiva gli appalti AMIU per Switch; (III) riferimenti intercettativi/testimoniali sulle istruzioni richieste anche a Cu.Ro. (es. conversazione Fava-Signorelli 10.4.2013); (iv) posizioni apicali storicamente ricoperte in Switch (pur in periodi parzialmente anteriori/successivi), indicative di conoscenza/gestione dei processi aziendali illeciti. Questi passaggi sono riportati nel ricorso e riproducono testualmente il ragionamento del Collegio.
4.2.3. Sul tema, poi, dell’utilizzabilità delle intercettazioni, la motivazione si colloca nei binari delle già richiamate Sezioni Unite “Cavallo” (n. 51/2020), che distinguono tra “diverso procedimento” e medesimo procedimento per reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. entro i limiti dell’art. 266 cod. proc. pen.; e della successiva Sez. VI “Bozzini” (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 – 01), che chiarisce come non operi il filtro dell’art. 266 cod. proc. pen. quando non emerga un “fatto nuovo” ma soltanto una diversa qualificazione del fatto storico rispetto al titolo indicato nel decreto autorizzativo in tal caso, i risultati restano utilizzabili.
4.2.4. Né può esservi dubbio sulla sussistenza di una “motivazione rafforzata” il collegio d’appello ha esposto perché le medesime risultanze (documentali, dichiarative, captative), già analizzate dal Tribunale per i capi F/H, integrino qui i diversi requisiti tipici del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen. (pp. 57-60), adempiendo all’onere di confutare in modo persuasivo le diverse conclusioni del primo giudice. In ogni caso, questa Corte precisa che la “motivazione rafforzata” è necessaria quando si muta la valutazione del compendio probatorio, non nell’ipotesi in cui la riforma dipenda in via prevalente dalla diversa qualificazione giuridica (tra le tante, Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv. 281023, in motivazione).
4.3. Il terzo motivo è invece infondato.
4.3.1. La Corte d’Appello non ha fondato l’illecito sul “divieto di discarica” abrogato, bensì ha collocato l’episodio (miscelazione per abbattere il PCI e conferire a Sc.) dentro il continuum organizzato delle attività illecite di gestione, rilevando che si trattava di una fase esecutiva del traffico, non di un’autonoma contravvenzione. Lo afferma espressamente (p. 60) pur “concordandosi sulla sostanziale irrilevanza penale” della singola violazione dell’art. 6, lett. p), “la condotta… si inserisce nella complessiva attività di traffico illecito e non può essere oggetto di autonoma e parcellizzata valutazione”.
4.3.2. Ne discende che l’abrogazione della norma extra-penale non incide sull’offesa tipica del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen. (che rimane centrato su gestione abusiva organizzata e ripetizione di operazioni su ingenti quantitativi). Anche la giurisprudenza recente ribadisce che il delitto si consuma quando risultano allestimento organizzato e più operazioni su rifiuti (anche con miscelazioni), a prescindere dal fatto che la singola regola tecnica ambientale sia stata poi modificata o abrogata (si v., le già citate, Sez. 3, n. 23347/2021; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024; Sez. 3, n. 40555/2024).
4.3.3. Quanto alle richiamate Sezioni Unite “Magera” (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, P.g. in proc. Magera, Rv. 238197 – 01), il principio ivi affermato sull’abolitio criminis per “norme integratrici” vale quando la norma extra-penale “integra” la fattispecie incriminatrice; non quando, come qui, l’illecito risulta perfettamente integrato dalla organizzazione e dalle ripetute operazioni di gestione abusiva, e la singola regola tecnica (poi abrogata) rileva al più come modalità “strumentale” di occultamento dell’illecito traffico.
4.4. Il quarto ed ultimo motivo è inammissibile.
4.4.1. Anzitutto, sono stati rispettati i criteri legali di commisurazione della pena (art. 133 cod. pen.) la Corte territoriale ha esplicitato i parametri utilizzati -protrarsi nel tempo dell’attività illecita, intensità del dolo, pregiudizio per la comunità (costi pubblici degli smaltimenti abusivi) e profitti di Switch- e ha dato conto delle pregresse vicende giudiziarie del gruppo societario collegate alla medesima gestione (richiamate anche nelle memorie), ritenendo “equa” la pena determinata al di poco sopra la base, poi aumentata ex art. 61 n. 9 cod. pen. (per Du.Ma. e Cu.Ro. anni 2 e mesi 6; per Bi.Ma. proporzionalmente inferiore; si vedano le pagine 86-87 della sentenza). Tale motivazione è concreta e coerente con i canoni di legittimità.
4.4.2. Quanto all’aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., il riconoscimento è stato specificamente argomentato valorizzando la posizione apicale degli imputati (Du.Ma.) e il ruolo societario/gestionale di Cu.Ro. nel sistema che generava un profitto indebito a carico della collettività gestita da AMIU -ente a controllo pubblico- nel quadro di un servizio pubblico essenziale. Una tale cornice è stata circostanziata nell’impianto motivazionale sanzionatorio.
4.4.3. In merito, poi, alle attenuanti generiche, il diniego è espressione di discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in legittimità se adeguatamente motivato in relazione a
elementi negativi decisivi e all’assenza di elementi positivi di rilievo. La Cassazione è costante (tra le tante, Sez. 7, ord. n. 18273 del 24/04/2024, Gagliardi, non mass., nonché Sez. 3, n. 24934 del 10/02/2023, Balocco, non mass., sul difetto di obbligo motivazionale in caso di istanza generica). Qui la Corte ha valorizzato i criteri ex art. 133 cod. pen. e le ricadute pubbliche del fenomeno.
4.4.4. Infine, quanto alla considerazione di precedenti “patteggiati”, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza ammette che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. costituisca indice valutabile sulla personalità e sui precedenti, ai fini dell’art. 133 cod. pen. (pur non fungendo da “condanna” in senso tecnico Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro ed altri, Rv. 263850 – 01; Sez. 4, n. 11225 del 15/06/1999, Pinto, Rv. 214770 – 01).
5. IL ricorso Du.Ma., al pari degli altri, è nel complesso infondato.
5.1. Deve, preliminarmente essere osservato come entrambi i motivi investono accertamenti in fatto e un’ampia ricostruzione probatoria compiuta dalla Corte territoriale in Cassazione è sindacabile solo l’esistenza e la coerenza logica della motivazione, non la diversa lettura del compendio istruttorio.
Il parametro della motivazione rafforzata non implica una “nuova istruttoria” di legittimità, ma la verifica che il giudice d’appello si sia confrontato in modo serrato con le ragioni assolutorie e ne abbia spiegato il superamento secondo i canoni dell’oltre ogni ragionevole dubbio (proprio richiamando Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. 6, n. 36432 del 19/06/2024, Simeone, non mass.; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci ed altri, Rv. 191229 – 01).
5.1.1. La Corte d’Appello, nella sentenza impugnata (I) ricostruisce i tre blocchi di condotte imputate (proiezione delle truffe di cui ai capi FH nel delitto di traffico organizzato di rifiuti, e la subipotesi PCI); (II) richiama la giurisprudenza evolutiva su abusività (integrata anche dalla violazione di prescrizioni e/o di inosservanza della tracciabilità), natura di reato di pericolo presunto e profitto come anche risparmio di spesa; (III) valorizza il dato della gestione organizzata e continuativa su ingenti quantitativi (oneri documentali, formulari, registri, codici CER), ritenendo non necessario un danno ambientale in concreto purché l’offesa tipica (lesione del sistema di tutela/tracciabilità) sia integrata; (IV) considera la subipotesi PCI parte del quadro criminoso unitario, senza trattarla come autonomo reato.
5.1.2. Più nel dettaglio, la Corte d’Appello ha dedicato un’ampia e puntuale sezione al capo I), spiegando perché il Tribunale avesse errato nel reputare “meramente formali” le violazioni (codici CER falsi, formulari lacunosi/inesistenti, ostacolo alla tracciabilità) e come tali condotte integrino l’abusiva gestione organizzata di ingenti quantitativi a fine di ingiusto profitto, trattandosi di reato di pericolo presunto. Ha (I) ricostruito l’impianto probatorio (mail dirette, scambi interni, documentazione gestionale) che prova l’organizzazione e il disegno unitario (pagine dedicate ai capi F e H come “mattoni” del capo I); (II) chiarito che l’offensività si valuta ex ante e non dipende dall’accertamento postumo del danno, e che nel caso parte dei rifiuti non è stata tracciabile e in taluni episodi vi è stato smaltimento illecito; (III) correttamente ricondotto l’abusività anche alla violazione sistematica di norme e prescrizioni (non solo alla carenza radicale di titoli).
5.1.3. In particolare, la Corte territoriale ha censurato il primo giudice perché (I) ha confuso il profilo della tracciabilità con la regolarità sostanziale del ciclo; (II) ha desunto in via atomistica l’inoffensività da singoli episodi, omettendo di cogliere la dimensione unitaria e organizzata della gestione abusiva; (III) ha ritenuto “formali” falsi codici/registri e smarrimenti documentali che, per costante giurisprudenza, sono invece tipici indicatori dell’abusività nel delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Questo confronto serrato con la ratio assolutoria e la costruzione alternativa completa e coerente soddisfano il canone di “motivazione rafforzata” come delineato dalle Sezioni Unite “Mannino” e dalla successiva giurisprudenza richiamata (si v. la già cit., Sez.6, n. 36432/2024).
5.2. Il secondo motivo è inammissibile. Ricorrono, infatti, nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen.
5.2.1. Anzitutto, l’abusività della condotta. L'”abusività” non coincide infatti solo con l’assenza di autorizzazioni ricomprende la sistematica violazione di leggi, regolamenti e prescrizioni amministrative anche in presenza di titoli, quando l’attività concreta se ne discosti (ad es. falsi codici, formulari non veritieri, elusione della tracciabilità in giurisprudenza, si v. Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899; Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 – 01, in motivazione). La Corte d’Appello ha accertato una pratica strutturale di (I) attribuzione di codici CER non veritieri; (II) mancata/alterata tracciabilità (formulari lacunosi o assenti); (III) smaltimenti incongrui rispetto ai titoli e alle convenzioni (anche con commistione di rifiuti). È esattamente il paradigma di abusività tipizzato dalla giurisprudenza appena richiamata.
5.2.2. In secondo luogo, la sussistenza dell’offensività, trattandosi di reato di pericolo presunto.
L’art. 452-quaterdecies cod. pen. è reato di pericolo presunto non occorre il danno ambientale; è sufficiente la idoneità offensiva ex ante della gestione abusiva organizzata di ingenti quantitativi (si v., la già citata, Sez. 3, n. 42631/2021 nonché, Sez. 3, n. 44342 del 13/11/2024, non mass.). La verifica dell’offesa non è un giudizio “posteriore” di concreta lesione, ma si ancora alle condotte tipiche e alla loro idoneità a mettere in pericolo i beni tutelati. La Corte ha evidenziato, in particolare, perdite di tracciabilità, smaltimenti illeciti accertati in più episodi, alterazioni sistematiche dei flussi documentali. Tutto questo integra la soglia offensiva richiesta e smentisce l’assunto difensivo della “piena regolarità sostanziale” degli smaltimenti. Il richiamo del ricorrente a Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244191 (offensività “minima” nella coltivazione domestica) è inconferente lì si trattava di ritagliare uno spazio di non punibilità per coltivazioni domestiche di modestissima entità, mentre nel caso in esame vi è gestione organizzata e continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti con violazioni diffuse di codici e tracciabilità.
5.2.3. In terzo luogo, la sussistenza dell’ingiusto profitto. Il profitto consiste, come è noto, anche nel risparmio di spesa (ad es. evitato costo di smaltimento a pagamento) e, nel concorso di persone, non occorre che ciascun concorrente persegua un profitto proprio basta la consapevolezza del profitto perseguito dai correi (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03). Nel caso in esame, le prassi di falsi codici e canalizzazione a titolo gratuito in discarica di rifiuti che avrebbero dovuto essere smaltiti a pagamento (o fuori convenzione) configurano un chiaro indebito vantaggio per l’ente, coerente con il quadro probatorio valorizzato in appello (e già alla base della confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 sul capo F).
5.2.4. Ancora, quanto alla sussistenza dell’ingente quantitativo, la nozione è qualitativo quantitativa e si valuta sul complesso dell’operatività illecita (pluralità di operazioni) e non sul singolo carico/episodio (si v., Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531 – 02; Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667 – 01; Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005, Carretta, Rv. 232348 – 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha richiamato un flusso complessivo e prolungato di rifiuti gestiti con le modalità abusive accertate, respingendo l’approccio “parcellizzante” del primo giudice. Ciò allinea la decisione al diritto vivente.
5.2.5. Da ultimo, quanto all’invocata abolitio criminis, la Corte d’Appello ha chiarito che la contestazione relativa alla breve vigenza del divieto (1-14.1.2013) non aveva autonoma rilevanza incriminatrice, poiché i medesimi fatti sono sub iudice come condotte strumentali del più ampio traffico illecito (miscelazione di rifiuti, attribuzione di codici falsi per eludere regole di conferimento), condotte pienamente tipiche a prescindere dalla sorte del singolo divieto amministrativo. Non vi è, dunque, alcuna abolitio criminis riferibile alla fattispecie penale contestata (452-quaterdecies cod. pen.). Anche a voler valorizzare la sequenza normativa richiamata dal ricorrente, l’elusione fraudolenta di regole tecniche (miscelazione per “abbassare” il PCI, falsi codici) integra comunque abusività ai sensi della giurisprudenza costante.
6. Anche il ricorso della Ma.Ro. non si sottrae al giudizio di complessiva infondatezza.
6.1. Il primo motivo è inammissibile.
6.1.1. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe riletto “per tabulas” le prove, senza confutare i pilastri argomentativi del Tribunale e senza quella “forza persuasiva superiore” richiesta in caso di overturning.
La censura non ha pregio.
La Corte d’Appello individua e smonta i nuclei della motivazione assolutoria proprio dove il Tribunale aveva escluso abusività e offensività, e dove aveva frammentato la portata dell'”ingente quantitativo”. Dedica un capitolo autonomo al capo I (“sentenza, motivi di appello e valutazione”), riordina i fatti rilevanti emersi sui capi F) e H), e spiega perché le condotte superano l'”irregolarità formale”, integrando una gestione organizzata e abusiva con idoneità lesiva, richiamando giurisprudenza di legittimità specifica (v. infra) e elementi di fatto (flussi, codici, smaltimenti, commistioni, perdita di tracciabilità, conteggi e-mail). È un evidente confronto diretto con le ragioni assolutorie, non una mera sostituzione assertiva.
6.1.2. Il Collegio d’appello ha valutato la rinnovazione ex officio in base alla giurisprudenza consolidata in materia (tra le tante, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D, Rv. 269334 – 01).
Tutte le difese hanno rinunciato alla rinnovazione ex art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen. La Corte ha comunque esplicitato un percorso probatorio autonomo su documenti, mail, esiti OCP, dichiarazioni e (nei limiti) captazioni utilizzabili. Ciò non sostituisce la motivazione “rafforzata”, ma ne integra il metodo. La Corte, inoltre, rilegge i parametri rilevanti (abusività/offensività/ingente quantità) alla luce di un corpus di precedenti (Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01; Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, Buttone, Rv. 234931 – 01; Sez. 3, n. 46029 del 06/11/2008, De, Rv. 241773 – 01; Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012, Amendolagine, Rv. 253146; Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Rv. 251965 – 01; Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, dep. 2018, Fasano, Rv. 272326 – 01; Sez. 3, n. 32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 – 01; Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 – 01; Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899), superando puntualmente l’impostazione “formalistica” del Tribunale questo è esattamente il contenuto tipico della “motivazione rafforzata”.
6.1.3. La censura è, quindi, manifestamente infondata perché la Corte d’Appello ha confutato i cardini del giudizio di primo grado, ha motivato in modo rafforzato su diritto e fatto, e ha spiegato perché l’originaria assoluzione non fosse più sostenibile.
6.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
6.2.1. La difesa sostiene che la condanna sarebbe intervenuta per un “fatto diverso” e ultra petita rispetto all’appello del P.M., con conseguente estensione indebita dal sottoperimetro dei punti “F” al complesso del capo I. Anche tale motivo non ha pregio. Ed invero, il pubblico ministero ha espressamente appellato contro l’assoluzione per il capo I verso, tra gli altri, la ricorrente Ma.Ro.; l’oggetto del devoluto copriva quindi interamente il capo I (non solo singoli sottoepisodi di F), come lo stesso ricorso ammette riportando le richieste del pubblico ministero. Nessun ultra petitum, dunque.
6.2.2. Analogamente, non vi è stata alcuna mutatio libelli il capo I contestava – alla ricorrente Ma.Ro. – il concorso nella gestione abusiva, con aumento fittizio e falsi codici, “secondo le modalità già descritte al capo F”. La Corte non ha “aggiunto” un fatto nuovo, ma ha qualificato unitariamente la stessa piattaforma fattuale (F e H) come traffico illecito operazione consentita, giacché il capo I richiama per relationem le condotte costitutive (raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento) e i relativi modus operandi (codici, FIR, tracciabilità).
6.2.3. Quanto, infine, alla frammentazione dei fatti sub “F” in primo grado, la scelta del Tribunale (imputazione “episodica” a soggetti diversi) non impediva al giudice d’appello – a seguito dell’impugnazione del pubblico ministero sul capo I – di riqualificare unitariamente la condotta di gestione in chiave assorbente (art. 452-quaterdecies, cod. pen.), nei soli limiti dei fatti contestati. Ed è quanto è stato fatto, con puntuale motivazione su ruolo e consapevolezza della ricorrente Ma.Ro. (responsabile UTA; interlocuzioni operative; sopralluoghi; gestione di cantieri “spot”; attivazione di flussi privi di FIR; indicazioni su codici), senza travalicare il thema decidendum. In definitiva, dunque, è stata rispettata la correlazione come sono stati rispettati i limiti devolutivi. Il motivo è dunque manifestamente infondato.
6.3. Il terzo motivo è invece infondato.
6.3.1. Secondo la difesa, in sintesi, la Corte avrebbe (I) “estensivamente” letto l’abusività; (II) sopravvalutato l’ingente quantità; (III) sovvertito l’offensività (reato di pericolo presunto) senza base probatoria.
Anche tale motivo non ha pregio.
6.3.2. Quanto all’abusività, la Corte d’Appello applica l’orientamento consolidato la gestione è abusiva non solo quando è “clandestina”, ma anche quando svolta in violazione di prescrizioni autorizzative o di norme (es. falsi codici, mancanza/alterazione FIR, ostacolo alla tracciabilità, smaltimento in impianti/filiere non consentiti); ciò integra la clausola di illiceità speciale dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen. È la linea affermata, tra le altre, da Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01, Sez. 3, n. 46029 del 06/11/2008, De, Rv. 241773 – 01 (in motivazione), Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012, Amendolagine, Rv. 253145; Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, dep. 2018, Fasano, Rv. 272326 – 01, Sez. 3, n. 32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 – 01, Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 – 01 e Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899- precedenti richiamati e fatti propri dalla Corte ligure. La diversa tesi “formalistica” del Tribunale non può, quindi, ritenersi corretta.
6.3.3. Quanto, poi, all’ingente quantitativo, la Corte precisa che l'”ingente quantitativo” va valutato complessivamente e qualitativamente (natura dei rifiuti, perdite di tracciabilità, pluralità di operazioni e mezzi allestiti), non in modo aritmeticoatomistico. Il parametro – da sempre elastico – è in linea con i canoni indicati dalla giurisprudenza sulla continuità normativa tra l’art. 260 TUA e l’art. 452-quaterdecies cod. pen. (v. ancora Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899, con rinvii). La motivazione affronta anche la distinzione fra contabilizzazioni fittizie (rilevanti per gli episodi di truffa e per gli illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231 del 2001) e flussi reali di gestione abusiva per l’art. 452-quaterdecies, cod. pen., evitando duplicazioni sanzionatorie (anche sul versante della confisca).
6.3.4. Infine, quanto al profilo dell’offensività, la Corte non fa discendere la responsabilità dall'”offesa ex post’, ma dall’idoneità ex ante delle condotte a porre in pericolo l’ambiente (perdita di tracciabilità, errata classificazione/commistione, invii “gratuiti” spettanti, smaltimenti inidonei), richiamando anche i limiti posti da Corte cost. n. 360/1995 e dalle Sezioni Unite “Caruso” (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624) sulla necessità che il giudice verifichi l’assoluta inidoneità” prima di escludere l’offesa in concreto. Nel caso in esame – nota la Corte – vi sono episodi di smaltimento indebito e tracciabilità perduta, oltre all’idoneità in sé del modus operandi ciò che è più che sufficiente per l’offesa tipica. La sussunzione dei fatti nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. è dunque conforme non solo alle emergenze processuali ma anche all’interpretazione giurisprudenziale il motivo è pertanto infondato.
6.4. Infine, l’ultimo motivo è inammissibile.
6.4.1. Secondo la difesa, non vi sarebbe prova del dolo specifico (ossia la consapevolezza di abusività, ingente quantità, organizzazione e fine di profitto).
Il motivo, al pari dei precedenti, non ha pregio.
6.4.2. La Corte individua per l’imputata Ma.Ro. un ruolo concreto e consapevole responsabile UTA in AMIU; riunioni operative, sopralluoghi (anche su cantieri “spot”), interlocuzioni con Switch su codici/FIR e destinazioni, gestione di criticità (rapporto con Area SINT; “coperture” su invii gratuiti; cantieri “spot” tracimati verso SERG), attivazioni funzionali al perseguimento degli “obiettivi” di smaltimento gratuito fissati in e-mail e files di Switch (come emerge anche dalle dichiarazioni di Pa.Fl., Io. e Fa.), il tutto finalisticamente orientato alla locupletazione di Switch e alla prosecuzione del flusso abusivo. Emerge, dunque, un quadro univoco di coscienza e volontà della gestione abusiva, reiterata e organizzata (non mera esecuzione). La Corte richiama, peraltro, il parametro sul dolo delineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v., ad esempio, Sez. 3, n. 3416 del 11/10/2023, dep. 2024, Magnatta, non mass.), che richiede la consapevolezza della natura di rifiuto, dell’ingente quantitativo complessivo, dell’abusività della gestione, delle pluralità operazioni, dei mezzi allestiti, e del fine di profitto, anche altrui), ritenendolo integralmente soddisfatto.
6.4.3. In definitiva, quindi, la Corte ha spiegato l’itinerario logico sul dolo supportato da basi documentali e testimoniali. Anche tale ultimo motivo è dunque manifestamente infondato.
7. Il ricorso Pa.Fl., al pari degli altri, si appalesa complessivamente infondato.
7.1. Il primo motivo è inammissibile. La difesa sostiene, come anticipato, che l’appello del P.M. sarebbe generico e non correlato alle posizioni individuali; dunque, avendo attinto temi “di sistema”, difetterebbe la specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen.
7.1.1. Il motivo non ha pregio. La Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione già in limine, richiamando integralmente l’ordinanza di rigetto resa all’udienza del 15 aprile 2024 e ribadendo, nella parte “Svolgimento del processo”, che l’eccezione è stata nuovamente disattesa dal Collegio “rinnovato” (ud. 19 settembre 2024). Il P.M. ha articolato motivi circostanziati per i capi (F, G, H, I, L, U), indicando specifiche prove (documenti, testimonianze, captazioni nei limiti di legge) e precisi vizi della sentenza assolutoria, come poi esaminato nel merito. Ciò integra la specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen., essendosi invero affermato che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, anche le richieste, che possono desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l’atto di impugnazione va valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del “favor impugnationis”. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile l’appello del P.M. privo di esplicite richieste, ma corredato da motivi particolarmente minuziosi e specifici, che evidenziavano inequivocabilmente la volontà di reiterare le richieste già esplicitate in primo grado Sez. 6, n. 29235 del 18/05/2010, Amato e altri, Rv. 248205 – 01).
7.1.2. La censura difensiva è, del resto, confutata dalla stessa struttura dell’appello e dalla sua disamina in sentenza, che entra nel merito di singole posizioni (tra cui quella del ricorrente Pa.Fl.) e di singole condotte (attribuzioni di codici, tracciabilità, contabilizzazioni). Non c’è, dunque, alcuna genericità “di principio” al contrario, vi è una linea argomentativa puntuale che la Corte territoriale ha potuto e saputo esaminare, tanto da riformare sul capo I) e confermare su altri, segno che la devoluzione era specifica e funzionale.
7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe condannato (capo I) senza la “motivazione rafforzata” richiesta quando si riforma da assoluzione a condanna.
7.2.1. Il motivo, come anticipato, non ha pregio. La decisione dedica intere sezioni alla natura e ai requisiti del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (continuità normativa tra art. 260 T.U.A. e art. 452-quaterdecies cod. pen.; natura di reato abituale e di pericolo presunto; requisiti di abusività, organizzazione, ingente quantitativo, finalità di profitto). Soprattutto, la Corte decostruisce la tesi del Tribunale su “abusività” e “offensività”, richiama giurisprudenza di legittimità specifica e riconnette i dati fattuali (episodi concreti) alla fattispecie, spiegando perché il primo giudice avesse svalutato profili sostanziali ritenendoli mere irregolarità.
7.2.2. È, di fatto, una motivazione più intensa e criticamente confutativa dell’assoluzione. Il parametro di “rafforzamento” non è una formula rituale ma l’effettiva densità critica della nuova motivazione nella sentenza impugnata si riscontra un riesame pieno e argomentato su diritto e fatto, nonché una ricalibratura probatoria (documenti, mail, ampio contesto) contro la erronea lettura “formale” del primo giudice.
7.3. Il terzo motivo è invece infondato.
7.3.1. Secondo la difesa, come anticipato, la gestione non sarebbe “abusiva” (vi sarebbero autorizzazioni; al più irregolarità formali) ed, essendo il reato di pericolo presunto, occorrerebbe comunque verificare ex post la lesione o l’effettivo pericolo, altrimenti si ricadrebbe nel “reato impossibile”.
7.3.2. Il motivo, pur suggestivo, non ha pregio.
La “abusività”, infatti, non coincide con l’assenza radicale di titolo secondo giurisprudenza costante, già richiamata a proposito dell’esame della posizione giuridica di altri ricorrenti, è abusiva anche la gestione svolta in violazione di norme e/o prescrizioni autorizzative, incluse quelle sulla corretta identificazione/codifica dei rifiuti, sulla veridicità e completezza dei FIR e dei registri e, più in generale, sulla tracciabilità (anche in considerazione dell’esistenza di obblighi euro-unitari). La Corte d’Appello, come già illustrato supra, elenca numerosi arresti delle Sezioni semplici e richiama decisioni di legittimità anche sul tema delle codificazioni false e delle miscelazioni vietate. Trattandosi di reato di pericolo presunto, l’offensività non si esaurisce peraltro in una verifica ex post del danno ambientale, ma nella idoneità in concreto del fatto, “nel momento e con le modalità” della condotta, a porre a rischio il bene (ambiente e interessi correlati alla tracciabilità/controllabilità della filiera). È esattamente la lettura che la Corte dà richiamando la Corte costituzionale in tema di offensività (v. supra) e la giurisprudenza di questa Corte, anche quando evoca le Sezioni Unite “Caruso” (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244191) per il criterio sull’offensività concreta in altri reati di pericolo.
7.3.3. Nel merito, la sentenza fotografa numerose operazioni con codici falsi, FIR e registri incompleti o assenti, perdita di tracciabilità (con impossibilità di risalire a natura, provenienza e destinazione), smaltimenti illeciti e commistioni (perfino con rifiuti speciali e talvolta pericolosi), che superano la soglia delle “irregolarità formali” e integrano gestione abusiva di ingenti quantitativi con finalità di profitto.
7.3.4. La difesa, in definitiva, confonde “regola formale” e presidio sostanziale nel caso esaminato, la falsificazione dei codici, l’ostacolo alla tracciabilità e le violazioni delle prescrizioni sono l’offesa tipica che la fattispecie anticipa a livello di pericolo. La Corte d’Appello lo dimostra in diritto e in fatto, riportando episodi in cui la destinazione finale non è verificabile o risulta illecita, sicché la tesi del “tutto in regola – al massimo formale”, già sostenuta dal primo giudice, non regge.
7.3.5. Infine, l’assunto difensivo secondo cui, mancando un danno ambientale “misurabile”, vi sarebbe “reato impossibile”, è incompatibile con la natura di pericolo presunto e con l’oggetto della tutela (tracciabilità, corretta qualificazione e instradamento dei flussi) del traffico illecito la Corte d’Appello ribadisce che l’idoneità in concreto della catena di condotte (codici falsi, perdita di tracciabilità, possibili miscelazioni, impiego di canali impropri) a mettere in pericolo il bene protetto è la misura dell’offesa, e nel caso di specie essa è ampiamente integrata dagli episodi come ricostruiti.
7.4. Infine, l’ultimo motivo è inammissibile.
7.4.1. Come anticipato, secondo la difesa, la motivazione sarebbe apparente e generica non si indicherebbero le mail e/o le conversazioni rilevanti; il ruolo sarebbe quello di un mero compilatore “contabile”; la chiamata di correo di lonadi non sarebbe corroborata; mancherebbe infine il nesso causale con gli “smaltimenti illeciti”.
7.4.2. Il motivo non ha pregio. La sentenza d’appello, anzitutto, collega documenti e fonti (I) scambi di mail (anche del maggio 2012) che coinvolgono Pa.Fl. e mostrano istruzioni/obiettivi su percentuali e “riequilibri” delle quote gratuiti/a pagamento; (II) opera richiami alla “contabilizzazione retroattiva” e a schemi per far “tornare i conti”; (III) riferisce della chiamata in correità di lonadi che indica Pa.Fl. tra i soggetti consapevoli del meccanismo; (IV) riferisce delle conversazioni (utilizzate nei limiti consentiti per i reati diversi) che contestualizzano l’assetto organizzato e la consapevolezza comune.
7.4.3. Né, su tale ultimo punto, può seguirsi la tesi difensiva secondo cui la Corte avrebbe valorizzato intercettazioni non utilizzabili (o comunque, senza un vaglio coerente). La sentenza applica, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite “Cavallo” (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01) sulla utilizzabilità in aliud (artt. 266-270, cod. proc. pen.), dichiarando inutilizzabili le captazioni per l’art. 640, comma secondo, n.1 cod. pen. e per l’art. 416 cod. pen. (salvi i promotori), ma utilizzabili per i reati per i quali ricorrono i presupposti (artt. 353 e 356, cod. pen., ricorrendo la connessione ex art. 12 cod. proc. pen.). In relazione al capo I), la Corte fonda la decisione soprattutto su documenti, testimonianze e struttura organizzativa delle condotte, usando il contesto captativo nei limiti consentiti e senza forzature. Non vi è dunque un “uso a dismisura” di intercettazioni; anzi, vi è severa selezione e netta adesione al diritto vivente. La motivazione è, sul punto, coerente e autosufficiente rispetto alle prove ammesse.
7.4.4. La Corte d’Appello, in secondo luogo, inquadra il ruolo del ricorrente a Pa.Fl. è attribuita una funzione di monitoraggio, suggerimento e manipolazione/elaborazione dei dati (grafici, “torte”, tabelle) da inviare ad AMIU, proprio per dare parvenza di regolarità a flussi che – a monte – venivano falsamente codificati e instradati in modo da alimentare la quota “gratuita” di smaltimento. La Corte evidenzia episodi e scambi precisi che smentiscono apertamente la tesi difensiva del mero “passacarte”.
7.4.5. La Corte d’Appello, infine, spiega il nesso con il capo I) la frode contabile non è “altro” rispetto alla gestione abusiva, ma serve a far funzionare il disegno di gestione, trasporto e smaltimento abusivi, mascherandoli così il contributo “contabile” diventa contributo causale alla condotta tipica (attività organizzata, mezzi allestiti, quantità ingenti, fine di profitto). In definitiva, la motivazione esiste ed è puntuale individua atti, date, flussi informativi e funzione causale del contributo di Pa.Fl. Il tentativo di isolare il profilo “contabile” ignora che la Corte d’Appello dimostra come, proprio quel profilo, fosse progettualmente funzionale al programma di gestione abusiva, rendendolo riconoscibile nella tipicità dell’art. 452-quaterdecies, cod. pen.
7.4.6. Alla luce dei precisi riscontri documentali e della giurisprudenza di legittimità già indicata nella motivazione della sentenza di appello, le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate esse non scalfiscono né il quadro normativo (come interpretato in via consolidata) né la ricostruzione causale delle singole condotte inserite in un programma organizzato di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti a fine di profitto.
8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente, ex art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026.





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