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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 12846 | Data di udienza: 28 Gennaio 2026

DIRITTO DEL LAVORO – Rapporto di lavoro subordinato – Qualificazione – Elementi – Accertamento di fatto – Giudizio – Censurabilità ai sensi dell’art. 360, c.1°, n.3, c.p.c. – Entro i limiti dei caratteri del rapporto ai sensi dell’art. 2094 c.c. 


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Maggio 2026
Numero: 12846
Data di udienza: 28 Gennaio 2026
Presidente: ESPOSITO
Estensore: CERULO


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Rapporto di lavoro subordinato – Qualificazione – Elementi – Accertamento di fatto – Giudizio – Censurabilità ai sensi dell’art. 360, c.1°, n.3, c.p.c. – Entro i limiti dei caratteri del rapporto ai sensi dell’art. 2094 c.c. 



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 4^ (lavoro), 6 Maggio 2026 (ud. 28/01/2026), Ordinanza n. 12846

 

DIRITTO DEL LAVORO – Rapporto di lavoro subordinato – Qualificazione – Elementi – Accertamento di fatto – Giudizio – Censurabilità ai sensi dell’art. 360, comma primo, numero 3, c.p.c. – Entro i limiti dei caratteri del rapporto ai sensi dell’art. 2094 c.c.  

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali si può inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Ne consegue che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Tale giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi sanciti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché miri a criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schema contrattuale. (Segnalazione e massima a cura di Paolo Cotza)

(Rigetta il ricorso principale promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 157/2024) Pres. ESPOSITO, Rel. CERULO


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 4^, LAVORO, 6 Maggio 2026 (ud. 28/01/2026), Ordinanza n. 12846

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23083-2024 proposto da
LAGUNA COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato ALESSANDRO CIUFFREDA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dottor MARCO GARDIN, in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA, 24

– ricorrente –

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 157 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 24 aprile 2024 (R.G.N. 359/2023).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame proposto da Laguna Costruzioni, Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione (d’ora innanzi, Laguna Costruzioni), contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque condannato l’appellante a versare all’INPS, per il periodo da settembre 2012 a luglio 2017, l’importo di Euro 464.192,42 a titolo di contributi e somme aggiuntive, qualificando come lavoratori subordinati tredici soci artigiani, in conformità al verbale unico di accertamento e notificazione del 29 giugno 2017 e alla diffida ad adempiere del 5 ottobre 2017.

La Corte territoriale ha posto l’accento, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure, sull’inserimento dei lavoratori nei cantieri, sul mancato impiego di attrezzature proprie, sull’insussistenza di autonomia decisionale e di rischio d’impresa, sull’esercizio del potere direttivo. Non sussistono, dunque, i tratti distintivi di un genuino “lavoro artigiano” e i rapporti di lavoro presentano tutti gli elementi caratteristici della subordinazione.

2.- Per la cassazione della sentenza d’appello Laguna Costruzioni ricorre con due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

3.- All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.

4.- Il Consigliere delegato ha proposto di definire il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.

5.- Laguna Costruzioni ha chiesto la decisione (art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.).

6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

7.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

8.- All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2094 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per avere ricondotto al paradigma della subordinazione il rapporto di lavoro di tredici soci, senza accertare se essi avessero effettivamente assunto l’obbligo di “collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (pagina 7 del ricorso per cassazione). La Corte territoriale avrebbe valorizzato circostanze ininfluenti come la proprietà degli strumenti di lavoro, trascurando, per contro, l’unico elemento dirimente: l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, che non si sostanzierebbe nell’indicazione di mere direttive programmatiche o di carattere generale.

2.- Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e della violazione e della falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., imputando alla Corte di merito di aver considerato come pacifico quel vincolo di subordinazione che è stato, invece, recisamente contestato e che è onere dell’Istituto dimostrare.

3.- I due motivi, per la connessione che li avvince, si prestano a una disamina congiunta e devono essere complessivamente disattesi.

4.- La sentenza d’appello non incorre nella violazione dell’art. 2697 cod. civ., prospettata nel secondo mezzo.

La Corte territoriale, con valutazione che collima con quella già formulata dal Tribunale, ha riscontrato in fatto gli estremi della subordinazione, soppesando ed esaminando criticamente anche gli elementi addotti dalla Cooperativa, e non ha posto a carico di quest’ultima l’onere di provare l’autonomia del rapporto o il suo atteggiarsi in termini incompatibili con l’art. 2094 cod. civ.

Né la Corte d’Appello di Firenze ha applicato il principio di “non contestazione”, pertinente per le sole circostanze di fatto, al distinto profilo della qualificazione giuridica del rapporto, così esorbitando dai limiti tracciati dall’art. 115 cod. proc. civ.

5.- Il vincolo di subordinazione è stato acclarato in concreto all’esito della disamina degli elementi di prova forniti hinc et inde, senza conferire rilievo risolutivo né alla regola dell’onere probatorio né al principio di “non contestazione”, e le doglianze si rivelano inammissibili nella parte in cui deducono, a tale riguardo, la violazione dell’art. 2094 cod. civ.

5.1.- Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846, in coerenza con Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379), la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali si può inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Ne consegue che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.

Tale giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi sanciti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché miri a criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schema contrattuale.

5.2.- La Corte di merito, lungi dall’annettere rilievo dirimente agl’indici sussidiari della subordinazione (assenza di rischio d’impresa, proprietà degli strumenti di lavoro), ha ricostruito il complessivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti e ha ponderato tutte le circostanze rilevanti acquisite al processo, analizzando la “realtà effettuale” e non il mero nomen iuris prescelto dalle parti, di per sé sprovvisto di valenza decisiva.

La sentenza d’appello non manca di attardarsi anche sulle risultanze istruttorie in ordine all’esercizio del potere direttivo (pagina 4), elemento che gl’indici sussidiari illuminano e rafforzano, e vaglia tale aspetto in relazione alle particolarità delle mansioni svolte nel contesto della Cooperativa, senza limitare l’indagine a profili marginali e di mero contorno.

In tale complessivo scrutinio, memore di quello che rappresenta il proprium della subordinazione e incentrato sulle modalità effettive di svolgimento della prestazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973), i giudici del gravame hanno provveduto a confutare le critiche indirizzate da Laguna Costruzioni all’apprezzamento delle prove compiuto dal Tribunale e hanno ampiamente esposto le ragioni che inducono ad attribuire ad alcuni elementi probatori maggiore forza persuasiva rispetto ad altri.

Né sussiste alcuna contraddizione tra la genuinità del rapporto mutualistico e la qualificazione in termini di subordinazione del distinto rapporto di lavoro che al rapporto mutualistico si affianca.

5.3.- Le critiche formulate nel ricorso e ribadite nella memoria illustrativa, nel reiterare pedissequamente gli argomenti sottoposti al vaglio dei giudici d’appello, sollecitano, in ultima analisi, un più favorevole coordinamento dei dati probatori, perorando una lettura riduttiva degli elementi sintomatici che la Corte di merito ha posto in risalto, e ambiscono a sovvertire l’accertamento dei fatti racchiuso in una “doppia conforme”.

Coglie dunque nel segno l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso (pagina 4) e menzionata anche nella proposta di definizione, con il supporto di rilievi che la memoria illustrativa non ha efficacemente scalfito.

6.- Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.

7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in proporzione al valore della controversia e all’attività difensiva svolta.

8.- Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta, questa Corte, in virtù dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., deve applicare l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non riscontrandosi ragioni, nel caso concreto, che possano far propendere per una diversa applicazione della norma (Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 36069).

La ricorrente, pertanto, dev’essere condannata a pagare a favore del controricorrente la somma equitativamente determinata in Euro 3.000,00, anche in ragione del ragguardevole valore della controversia e dell’esito conforme dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Alla cassa delle ammende la ricorrente dovrà versare una somma di denaro che, nei limiti di legge, si determina nel medesimo importo di Euro 3.000,00.

9.- L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, in Euro 200,00 esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente, in applicazione degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, a favore del controricorrente, dell’importo di Euro 3.000,00.
Condanna la ricorrente, in applicazione degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di Euro 3.000,00.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 28 gennaio 2026.

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