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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 8107 | Data di udienza: 7 Novembre 2025

RIFIUTI – TARSU/TIA – Crediti per tributi locali – Causa debendi (di tipo continuativo e da pagamenti periodici a cadenza annuale o inferiore) – Termine di prescrizione breve (5 anni) – Atto interruttivo – Intimazione – Notifica.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 11^
Regione: Sicilia
Città: Messina
Data di pubblicazione: 29 Dicembre 2025
Numero: 8107
Data di udienza: 7 Novembre 2025
Presidente: VALENTINI
Estensore: Valentini


Premassima

RIFIUTI – TARSU/TIA – Crediti per tributi locali – Causa debendi (di tipo continuativo e da pagamenti periodici a cadenza annuale o inferiore) – Termine di prescrizione breve (5 anni) – Atto interruttivo – Intimazione – Notifica.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° – MESSINA, Sez. XI, 29/12/2025 (ud. 07/11/2025), Sentenza n. 8107

 

RIFIUTI – TARSU/TIA – Crediti per tributi locali – Causa debendi (di tipo continuativo e da pagamenti periodici a cadenza annuale o inferiore)Termine di prescrizione breve (5 anni) – Atto interruttivo – Intimazione – Notifica.

Ai crediti per tributi locali che, come la TIA (o la TARSU), sono caratterizzati da una causa debendi di tipo continuativo e da pagamenti periodici a cadenza annuale o inferiore, si applica il termine di prescrizione breve di cinque anni previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.. L’atto interruttivo della prescrizione, per produrre il suo effetto, deve necessariamente intervenire prima che il termine prescrizionale sia compiuto. Una volta che il diritto si è estinto per prescrizione non può essere “resuscitato” da un atto successivo, il quale risulterebbe del tutto inefficace a tal fine.

Giud. Mon.Valentini


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° - MESSINA, Sez. XI, 29/12/2025 (ud. 07/11/2025), Sentenza n. 8107

SENTENZA

Sentenza n. 8107/2025
Depositata il 29/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

VALENTINI NICOLO’ , Giudice monocratico

in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 423/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrate – Riscossione – Messina elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione – 02683660837
Difeso da
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038121776000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6476/2025 depositato il10/11/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, la società Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00381217 76 000, notificata in data 21 novembre 2024, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, su incarico dell’ente creditore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, intimava il pagamento della somma complessiva di € 2.105,88 a titolo di tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani relativa alle annualità 2010, 2011 e 2012, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica.

A sostegno del ricorso, la società ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti. In particolare, la ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto notifica né delle fatture relative alle annualità richieste, né della successiva intimazione di pagamento n. 267817 del 29/07/2019, che la cartella impugnata indicava come notificata in data 30/11/2019.
2. Prescrizione del diritto di credito. In conseguenza del primo motivo, la ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., essendo ampiamente decorso il termine dalla data in cui le singole annualità erano dovute (2010-2012) e la data di notifica della cartella (2024), in assenza di validi atti interruttivi.

La ricorrente formulava altresì istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato. Si costituiva in giudizio l’ente creditore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente sosteneva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, asseritamente notificati e divenuti definitivi. Nel merito, deduceva l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, sostenendo la rituale notifica dell’intimazione di pagamento n. 267817 in data 30/11/2019, quale atto idoneo ad interrompere il decorso del termine, e producendo a tal fine un documento denominato “dettaglio posta”.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Con memoria illustrativa, la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come la stessa documentazione prodotta da controparte dimostrasse il mancato perfezionamento della notifica dell’intimazione del 2019 e ribadendo, in ogni caso, che un atto interruttivo notificato nel 2019 non avrebbe potuto far rivivere un credito già estinto per prescrizione.

Con ordinanza n. 2491/2025, depositata il 29/09/2025, questa Corte sospendeva l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge.  All’udienza del 7 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La questione precipua e dirimente del presente giudizio è costituita dall’eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla società ricorrente. Tale eccezione risulta fondata e assorbente rispetto ad ogni altra doglianza. La pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento opposta attiene alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per le annualità 2010, 2011 e 2012. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai crediti per tributi locali che, come la TIA (o la TARSU), sono caratterizzati da una *causa debendi* di tipo continuativo e da pagamenti periodici a cadenza annuale o inferiore, si applica il termine di prescrizione breve di cinque anni previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 4283/2010; Cass. Civ. n. 23397/2016). 

Applicando tale principio al caso di specie, il diritto alla riscossione del credito per l’annualità 2010 si è prescritto al 31 dicembre 2015, quello per l’annualità 2011 al 31 dicembre 2016 e quello per l’annualità 2012 al 31 dicembre 2017. L’ente resistente oppone a tale eccezione l’avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della notifica, in data 30 novembre 2019, dell’intimazione di pagamento n. 267817/2019. Tale argomentazione è priva di pregio giuridico.

È principio cardine del nostro ordinamento, infatti, che l’atto interruttivo della prescrizione, per produrre il suo effetto, deve necessariamente intervenire prima che il termine prescrizionale sia compiuto. Una volta che il diritto si è estinto per prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 c.c., esso non può essere “resuscitato” da un atto successivo, il quale risulterebbe del tutto inefficace a tal fine. Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, “la validità (eventuale) della notifica dell’atto asseritamente interruttivo, come l’intimazione di pagamento, non può in alcun modo comportare la reviviscenza di un credito già prescritto” (cfr. ricorso, pag. 2).

Nel caso in esame, l’intimazione di pagamento, che si assume notificata nel novembre 2019, è intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione per tutte le annualità in contestazione (2010, 2011, 2012) era già ampiamente decorso. Pertanto, anche a voler ammettere – solo in via di ipotesi e senza necessità di accertamento in questa sede – la ritualità della notifica di tale atto, esso sarebbe comunque inidoneo ad interrompere una prescrizione già maturata e ad impedire l’estinzione del diritto di credito dell’ente impositore. Del pari irrilevante è il richiamo, operato dalla difesa di ATO ME 1, alle sospensioni dei termini introdotte dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19, in quanto tali sospensioni sono state disposte a partire da marzo 2020, quando i crediti in questione erano già da tempo prescritti.

Accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall’ente impositore, la cartella di pagamento impugnata, che su tale credito si fonda, risulta illegittima e deve essere annullata. L’accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe l’esame delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Le spese vanno poste a carico solidale dell’ente creditore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione e non anche a carico della ADER restando a tal utlimo riguardo compensate con la ricorrente in quanto l’annullamento della cartella deriva da vizi sostanziali della pretesa. Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.

La Corte di Giustizia Tributaria definitivamente pronunciando in funzione monocratica sul ricorso in epigrafe indicato,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa al pagamento delle spese giudiziali che liquida in favore della ricorrente in €.850.00 oltre oneri accessori di legge.

Spese compensate tra la ricorrente ed ADER.

Così deciso in Messina,lì 07.11.2025

Il Giudice Nicolò Valentini

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