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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 12780 | Data di udienza: 5 Febbraio 2026

SICUREZZA SUL LAVORO – Prevenzione degli infortuni – Responsabilità del garante – Imprudenza del lavoratore – Carenze organizzative, informative o formative – Plausibilità delle condotte – Rischio dell’errore umano – Obbligo di prevenzione – Adeguata informazione – Rischi specifici – Uso delle attrezzature di lavoro – Ambiente immediatamente circostante – Cambiamenti nelle attrezzature – Lavoratore che si discosti dalle istruzioni ricevute o compia un’operazione non richiesta – Nozione di rischio eccentrico – Prassi contra legem foriera di pericoli – Obbligo di formazione/informazione effettiva e comprensibile – Art. 73 D.Lgs. n. 81 del 2008 – Fattispecie.(Segnalazione e massime a cura di Ambra Mostarda)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2026
Numero: 12780
Data di udienza: 5 Febbraio 2026
Presidente: DOVERE
Estensore: BRANDA


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Prevenzione degli infortuni – Responsabilità del garante – Imprudenza del lavoratore – Carenze organizzative, informative o formative – Plausibilità delle condotte – Rischio dell’errore umano – Obbligo di prevenzione – Adeguata informazione – Rischi specifici – Uso delle attrezzature di lavoro – Ambiente immediatamente circostante – Cambiamenti nelle attrezzature – Lavoratore che si discosti dalle istruzioni ricevute o compia un’operazione non richiesta – Nozione di rischio eccentrico – Prassi contra legem foriera di pericoli – Obbligo di formazione/informazione effettiva e comprensibile – Art. 73 D.Lgs. n. 81 del 2008 – Fattispecie.(Segnalazione e massime a cura di Ambra Mostarda)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE Sez. 4^ PENALE, 7 aprile 2026 (Ud. 05/02/2026), Sentenza n. 12780

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Prevenzione degli infortuni – Responsabilità del garante – Imprudenza del lavoratore – Carenze organizzative, informative o formative – Plausibilità delle condotte – Rischio dell’errore umano – Obbligo di prevenzione – Adeguata informazione – Rischi specifici – Uso delle attrezzature di lavoro – Ambiente immediatamente circostante – Cambiamenti nelle attrezzature. 

In tema di prevenzione degli infortuni, la responsabilità del garante non viene meno per il solo fatto che il lavoratore abbia agito imprudentemente, quando l’imprudenza si inscriva in un contesto lavorativo che, per carenze organizzative, informative o formative, renda plausibile la realizzazione di condotte non corrette. La normativa antinfortunistica è destinata a proteggere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa e impone al datore di lavoro di prevenire prassi operative scorrette e foriere di pericoli, governando anche il rischio dell’errore umano, che costituisce evenienza tipica del lavoro. Il D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare un’adeguata informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto (art. 36, comma 2) e, con specifico riferimento alle attrezzature di lavoro, stabilisce espressamente che il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (art. 73, comma 2). (Mass. di Am. Mo.)

SICUREZZA SUL LAVORO – Lavoratore che si discosti dalle istruzioni ricevute o compia un’operazione non richiesta – Nozione di rischio eccentrico – Prassi contra legem foriera di pericoli – Obbligo di formazione/informazione effettiva e comprensibile – Art. 73 D.Lgs. n. 81 del 2008 – Fattispecie.

La nozione di rischio eccentrico, non coincide con ogni ipotesi in cui il lavoratore si discosti dalle istruzioni ricevute o compia un’operazione non richiesta; essa postula, piuttosto, che l’evento sia espressione di un pericolo del tutto estraneo all’area di rischio governata dal garante, perché derivante da una condotta che si colloca al di fuori del processo lavorativo e delle situazioni che il lavoratore può ragionevolmente incontrare nello svolgimento delle proprie funzioni. Inoltre, qualora, con il consenso del preposto, si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli, la condotta del datore di lavoro che venga meno ai doveri di formazione e informazione e ometta ogni forma di sorveglianza sulla prassi operativa pericolosa integra la fattispecie colposa aggravata. Nella specie, la presenza della cippatrice in funzione e l’operatività nelle immediate vicinanze del macchinario non erano evenienze occasionali e imprevedibili, ma espressione ordinaria dell’assetto lavorativo accertato: il lavoratore doveva portare materiale “davanti alla macchina” e l’addetto si allontanava lasciando l’attrezzatura in azione “per non fermare la macchina”. In tale contesto, il rischio di un intervento imprudente sulla tramoggia -proprio perché effettuato a ridosso di una attrezzatura operante e in un ambiente di lavoro non presidiato da adeguate cautele – si colloca entro l’orizzonte applicativo del principio per cui, perché il comportamento negligente del lavoratore possa essere qualificato come concretizzazione di un rischio eccentrico con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele finalizzate al governo del rischio di comportamento imprudente.

(Conferma la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D’APPELLO di Torino) – Pres. Dovere, Est. Branda


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. 4^ PENALE, 7 aprile 2026 (Ud. 05/02/2026), Sentenza n. 12780

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pe.Gi. nato a A. il ../../….;

avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte e la nota spese depositate dal difensore della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/05/2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria dell’11/01/2024, che dichiarava Pe.Gi. colpevole del reato di lesioni personali gravi, commesso con violazione della normativa antinfortunistica, condannandolo alla pena di mesi 3 di reclusione, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale in favore della persona offesa, costituita parte civile, liquidata in Euro 10.000,00.

2. I fatti risalgono al 21/01/2019.

Ka.Ir., alle dipendenze di Pe.Gi. con mansioni di giardiniere, riportò l’amputazione traumatica di due dita del piede destro mentre era in corso l’utilizzo di una macchina cippatrice.

All’imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stato contestato di avere omesso di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici connessi alle attrezzature impiegate nelle lavorazioni e, in particolare, sulla cippatrice, e inoltre di non avere adottato le misure organizzative e prevenzionistiche idonee a evitare l’esposizione del dipendente a pericoli riconducibili alla presenza e al funzionamento del macchinario.

Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, le lavorazioni si svolgevano nell’ambito dell’attività agricola dell’imputato e vedevano impegnati, quel giorno, la persona offesa e i due figli del Pe.Gi., Ma. e Fe. Ka.Ir. riferiva di essere stato impiegato nell’azienda, sin dall’inizio del rapporto, anche in prossimità della cippatrice e di avere, in più occasioni, contribuito alle attività che comportavano l’alimentazione del macchinario con rami e fogliame.

Precisava, inoltre, di non avere ricevuto alcuna istruzione sul funzionamento della macchina e sui rischi connessi al suo uso e di essere stato, anzi, dissuaso dal chiedere chiarimenti, con l’invito a proseguire il lavoro senza fare domande. In ordine alla dinamica dell’infortunio, Ka.Ir. dichiarava che la cippatrice non trascinava adeguatamente il materiale vegetale (in particolare le foglie), sicché egli, nel tentativo di agevolare l’operazione, salì sulla tramoggia e spinse il materiale con i piedi; in tale frangente il piede destro rimase agganciato nei rulli, con conseguente grave lesione.

La persona offesa aggiungeva che la barra di comando/sicurezza, che circondava l’imboccatura della tramoggia ed era destinata a consentire l’arresto o l’inversione dei rulli, era stata vincolata con una corda, così da impedire l’attivazione del blocco in caso di intralcio. Riferiva che Pe.Fe. intervenne immediatamente per liberarlo, ma l’operazione risultò difficoltosa a causa del vincolo apposto alla barra. La prospettazione difensiva risultava radicalmente diversa. Pe.Gi. negava che la barra di comando potesse essere stata legata, osservando che, ove ciò fosse avvenuto, la macchina non avrebbe potuto funzionare correttamente, anche perché la barra costituiva (secondo il libretto di uso e manutenzione prodotto) un dispositivo di comando dei rulli, con posizioni di avanzamento, arresto e inversione, funzionali anche a gestire l’eventuale intasamento della tramoggia.

I figli Ma. e Fe. confermavano tale versione, sostenendo che, nella giornata dell’infortunio, l’unico addetto alla cippatrice fosse Ma., mentre Ka.Ir. e Fe. avrebbero dovuto limitarsi a raccogliere i rami, predisporre le fascine e portarle in prossimità del mezzo, senza intervenire sul macchinario. Ma. riferiva di essersi allontanato per breve tempo dalla cippatrice, lasciandola in funzione, al fine di raccogliere altro materiale e velocizzare la lavorazione; precisava che, in tale frangente, Ka.Ir., di sua iniziativa e in violazione delle mansioni assegnategli e delle indicazioni ricevute, sarebbe salito sulla tramoggia per spingere il materiale con i piedi, rimanendo incastrato.

A sostegno della correttezza dell’assetto prevenzionistico, la difesa richiamava, inoltre, la manutenzione ordinaria eseguita nei giorni precedenti e la revisione annuale presso la ditta produttrice, nonché la predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di un fascicolo informativo aziendale e la consegna dei dispositivi di protezione individuale.

3. Le sentenze di merito, tra loro conformi, hanno ritenuto attendibile la versione della persona offesa, valorizzandone la coerenza complessiva e la compatibilità con il contesto lavorativo, e hanno ravvisato, invece, profili di incongruenza e parziale inverosimiglianza nelle dichiarazioni rese dall’imputato e dai suoi familiari. I giudici hanno reputato significativo il dato – ricavato anche dalle stesse dichiarazioni dei testi della difesa – che, in un’organizzazione del lavoro improntata all’esigenza di “velocizzare” l’attività e di “non fermare la macchina”, altri lavoratori (tra cui Ka.Ir.) operavano nelle immediate vicinanze della cippatrice azionata, mentre l’addetto si allontanava per raccogliere ulteriore materiale. È stata, inoltre, valorizzata la deposizione dell’ispettore dello Spresal Ma.Gi., il quale confermava che il lavoratore non era stato formato e informato sui rischi connessi all’attrezzatura e che il datore di lavoro era stato sanzionato per tale omissione.

Le decisioni di merito hanno altresì evidenziato che il fascicolo informativo esibito in sede ispettiva era in lingua italiana, mentre all’epoca Ka.Ir. non conosceva l’italiano, e che non risultava provata la consegna al lavoratore di istruzioni comprensibili e idonee. È stata, infine, esclusa la configurabilità di una condotta abnorme del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale.

Si è rilevato che la normativa antinfortunistica è preordinata a tutelare il dipendente anche rispetto a comportamenti imprudenti o negligenti, imponendo al datore di lavoro di predisporre un sistema prevenzionistico che governi anche il rischio di errori operativi. In tale prospettiva, la decisione impugnata ha ritenuto che, ove difettino formazione e informazione e l’organizzazione delle lavorazioni consenta l’esposizione di lavoratori non formati alla prossimità di una macchina in funzione, l’intervento malaccorto del lavoratore non può essere qualificato come evento eccezionale ed eccentrico rispetto al rischio lavorativo, ma rappresenta, piuttosto, una concreta estrinsecazione di un rischio che il garante è tenuto a prevenire.

4. Avverso la sentenza d’appello ricorre Pe.Gi., articolando due motivi.

4.1. Con il primo motivo, denuncia mancanza e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l’affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa Ka.Ir., costituita parte civile, ritenute attendibili senza il rigoroso vaglio richiesto quando esse rappresentino la fonte decisiva o prevalente dell’addebito e quando il dichiarante sia portatore di una pretesa risarcitoria. In particolare, il ricorrente deduce che la persona offesa avrebbe reso una versione non veritiera circa l’inizio del rapporto di lavoro, collocandolo circa un anno prima dell’infortunio. Lamenta che la sentenza avrebbe omesso di considerare la prova documentale costituita dalla comunicazione obbligatoria del 29/08/2018, indicante come data di inizio del rapporto l’1/09/2018, sottoscritta anche dal lavoratore, nonché le dichiarazioni dei testi Pe.Ma. e Pe.Fe., ritenute concordi nel collocare l’assunzione a settembre 2018. Aggiunge che la sentenza avrebbe travisato la deposizione del teste Zo.Gi., confondendo il riferimento temporale relativo alla conoscenza dell’infortunio con la data dell’infortunio e traendone una conclusione erronea sull’anzianità lavorativa di Ka.Ir.

Sotto altro profilo, il ricorrente insiste nel sostenere che Ka.Ir. non fosse mai stato addetto alla cippatrice.

Richiama l’inquadramento riportato nella comunicazione di assunzione, riconducibile al contratto collettivo per operai agricoli e florovivaisti, livello 3E, corrispondente a mansioni generiche e semplici; lamenta che la sentenza avrebbe svalutato o omesso di considerare le dichiarazioni rese dai testimoni (Pe.Ma., Pe.Fe., Ta.Ab. e Zo.Gi.), i quali avrebbero escluso che la persona offesa avesse operato con la cippatrice, affermando che l’utilizzo del macchinario esorbitava dalle sue mansioni e che al lavoratore era stato vietato di azionarlo.

Inoltre, il ricorrente contesta la ricostruzione secondo cui la barra di comando/sicurezza della cippatrice sarebbe stata legata con una corda. Deduce che la sentenza avrebbe trascurato le deposizioni dei testi della difesa (Pe.Ma., Pe.Fe., Ta.Ab. e Zo.Gi.), i quali escludevano qualsivoglia manomissione, evidenziando che la barra, per come descritta nel libretto di uso e manutenzione prodotto, costituisce un dispositivo di comando dei rulli, con posizioni di avanzamento, arresto e inversione, indispensabile per disimpegnare il materiale in caso di intasamento. Sostiene che, se la barra fosse stata vincolata, l’inversione dei rulli sarebbe stata impossibile e la macchina non avrebbe potuto funzionare correttamente; osserva, inoltre, che la stessa versione della persona offesa sarebbe incompatibile con l’intervento di Pe.Fe. volto a invertire i rulli per liberare il piede; intervento che presuppone la libera manovrabilità della barra.

Quanto, poi, alla dinamica dell’infortunio, il ricorrente ribadisce che la squadra di lavoro era composta da Pe.Ma. e Pe.Fe. e da Ka.Ir.; che Pe.Ma. era l’unico addetto alla cippatrice; e che Ka.Ir., incaricato di mansioni di mero supporto (formazione di fascine e trasporto del materiale in prossimità della macchina), avrebbe posto in essere un’azione repentina e imprevedibile, salendo sulla tramoggia e spingendo i rami con il piede, pur essendo disponibile un rastrello per eseguire la medesima operazione in sicurezza. Evidenzia che la cippatrice sarebbe stata perfettamente funzionante, come attestato dal manutentore Fe. Vi., il quale due giorni prima dell’infortunio avrebbe eseguito la manutenzione ordinaria, e come confermato dalla revisione annuale presso la ditta produttrice.

Richiama, infine, la predisposizione del documento di valutazione dei rischi e del fascicolo informativo aziendale, la formazione dell’imputato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la consegna dei dispositivi di protezione individuale in data 05/09/2018, secondo dichiarazione sottoscritta dal lavoratore.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2, lettera aa), dell’art. 36, comma 2, e dell’art. 73 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché degli artt. 41e 590 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.

Sostiene che l’obbligo di formazione e informazione dovrebbe essere parametrato alle mansioni assegnate e ai rischi propri dell’attività cui il lavoratore è preposto; deduce, quindi, che l’imputato avrebbe formato Ka.Ir. per i lavori di manovalanza agricola, ma non per l’uso della cippatrice, poiché tale macchina non rientrava nelle sue mansioni ed era stata espressamente interdetta al lavoratore. In tale prospettiva, assume che non sussistesse alcun obbligo formativo/informativo relativo alla cippatrice e che l’evento sarebbe dipeso da una condotta del lavoratore anomala, inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro, con conseguente interruzione del nesso causale. Il ricorrente critica, altresì, la pertinenza dei richiami giurisprudenziali operati dalla sentenza d’appello

4.3. Contesta, infine, la configurazione di un obbligo di vigilanza “momento per momento” sulle lavorazioni, ritenendolo incompatibile con l’esistenza di un preposto e comunque eccedente i limiti dell’obbligo di controllo gravante sul datore di lavoro.

5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di attendibilità della persona offesa, è infondato.

1.1. Le doglianze difensive insistono su plurimi profili (pretesa inattendibilità della persona offesa, data di assunzione, riparto delle mansioni, contestata manomissione della barra di comando) ma non colgono, se non in termini meramente assertivi, il nucleo decisivo della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha infatti chiarito, con argomentazione non manifestamente illogica, che, “a tutto concedere”, anche ove non fosse provato che Ka.Ir. fosse stabilmente addetto alla cippatrice, il datore di lavoro non sarebbe andato esente da responsabilità, poiché la concreta organizzazione delle lavorazioni aveva determinato l’esposizione di un lavoratore non formato all’area di rischio generata dalla macchina in funzione, lasciata incustodita per scelta operativa dell’addetto. Il dato è stato ricavato, non già da un’adesione acritica alla versione della persona offesa, bensì dalle stesse dichiarazioni dei testi della difesa: Pe.Ma. ha ammesso di essersi momentaneamente allontanato dalla macchina, lasciandola in funzione per velocizzare il lavoro; Pe.Fe. ha confermato l’allontanamento del fratello, precisando che Ka.Ir. doveva portare il materiale davanti alla macchina. In tal modo, indipendentemente dalla disputa sulla formale attribuzione della mansione di “addetto alla cippatrice”, la sentenza ha individuato un assetto operativo idoneo, in sé, a generare un rischio non governato, integrato dalla destinazione di un lavoratore, privo della necessaria formazione e informazione, ad operare nelle immediate vicinanze dell’attrezzatura azionata, mentre l’unico operatore abilitato si allontanava, lasciando il macchinario in azione.

In questa prospettiva, è corretta la valorizzazione del principio secondo cui il datore di lavoro risponde delle lesioni occorse al lavoratore quando il macchinario, pur non presentando difetti intrinseci, per come in concreto utilizzato (anche perché lasciato in azione e temporaneamente incustodito) esponga i lavoratori a rischi del tipo di quello verificatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Baiguini, Rv. 263498). A fronte del suddetto accertamento, la censura che pretende di far discendere l’esclusione della colpa datoriale dalla sola affermazione di un divieto impartito al lavoratore o dalla qualificazione di “imprevedibile” della sua condotta si pone in contrasto con principi consolidati.

In tema di prevenzione degli infortuni, la responsabilità del garante non viene meno per il solo fatto che il lavoratore abbia agito imprudentemente, quando l’imprudenza si inscriva in un contesto lavorativo che, per carenze organizzative, informative o formative, renda plausibile la realizzazione di condotte non corrette. La normativa antinfortunistica è destinata a proteggere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa e impone al datore di lavoro di prevenire prassi operative scorrette e foriere di pericoli, governando anche il rischio dell’errore umano, che costituisce evenienza tipica del lavoro. Ne consegue che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema prevenzionistico approntato dal datore di lavoro, non assume efficacia esimente (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497).

1.2. La motivazione, inoltre, non è affatto monca sul tema della formazione e dell’informazione.

La sentenza ha conferito rilievo, con un apprezzamento di merito sostenuto da argomentazioni non illogiche, alle emergenze istruttorie valorizzate dal Tribunale e richiamate in appello. È stato evidenziato che, al momento dell’infortunio, il lavoratore non aveva effettivamente svolto alcun percorso formativo; inoltre, risultava agli atti la presenza di un fascicolo informativo predisposto dal datore di lavoro, ma redatto in lingua italiana, mentre Ka.Ir., all’epoca, non aveva conoscenza della lingua. Non è emersa prova della consegna del fascicolo al lavoratore.

A ciò si è aggiunta la deposizione dell’ispettore dello Spresal, Ma.Gi., il quale ha riscontrato una carenza di informazione e formazione riguardo al rischio correlato alla cippatrice, riferendo anche della sanzione amministrativa irrogata per tale omissione.

In questo quadro, correttamente è stato richiamato il principio per cui l’obbligo di informazione del datore di lavoro riguarda anche i rischi derivanti dall’esecuzione di operazioni altrui interferenti e impone di mettere a disposizione dei lavoratori ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relativa a strumenti non usati normalmente (Sez. 3, n. 16498 del 08/11/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 275560). Da quanto precede discende che i rilievi difensivi, pur ampiamente sviluppati, non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il punto centrale dell’addebito – posto in evidenza dalla Corte di appello e già valorizzato dal Tribunale – è l’inosservanza degli obblighi informativi e formativi, con specifico riferimento alle attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante e alle interferenze prevedibili tra le operazioni in corso e l’uso della cippatrice, obblighi compendiati, per quanto sarà appresso evidenziato, nell’art.73 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Su questo versante, la motivazione ha accertato che il lavoratore non era stato formato e informato in modo effettivo e comprensibile sui rischi connessi alla presenza e al funzionamento della cippatrice e che, in concreto, l’organizzazione del lavoro lo collocava stabilmente in prossimità della macchina in funzione (dovendo portare i rami “davanti alla macchina”), mentre l’addetto si allontanava lasciando l’attrezzatura in azione “per non fermare la macchina”. In tale assetto prevenzionistico e organizzativo, le ulteriori censure (attinenti alla data di assunzione, al dibattito sulla formale attribuzione della mansione di addetto, alla prospettata manomissione della barra e alla pretesa inattendibilità della persona offesa) non assumono decisività.

Quand’anche una parte di esse fosse valorizzabile nel senso prospettato dal ricorrente, resterebbe comunque intatto il dato determinante, ossia l’esposizione di un lavoratore non formato al rischio generato dalla macchina in funzione, con possibilità prevedibile di interferenza operativa nello svolgimento delle mansioni affidategli.

Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, e non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.

Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.

2. Il secondo motivo, con cui si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della disciplina prevenzionistica (art. 2, lettera aa), art. 36, comma 2, e art. 73 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché degli artt. 41e 590 cod. pen., è infondato.

2.1. La censura muove da una lettura riduttiva degli obblighi prevenzionistici.

In materia di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare un’adeguata informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto (art. 36, comma 2) e, con specifico riferimento alle attrezzature di lavoro, stabilisce espressamente che “Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature” (art. 73, comma 2).

La disposizione, per la sua stessa formulazione, non limita l’obbligo informativo alla sola attrezzatura che il lavoratore utilizza in via diretta, ma lo estende a quelle presenti nell’area di lavoro con cui egli può venire in contatto o rispetto alle quali possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività affidategli. Coerentemente, questa Corte ha chiarito che l’obbligo informativo si estende anche ai rischi derivanti dall’esecuzione di operazioni altrui interferenti e impone di mettere a disposizione dei lavoratori ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relativa a strumenti non usati normalmente (Sez. 3, n. 16498 del 08/11/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 275560).

2.2. Applicando tali coordinate al caso concreto, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che l’imputato doveva informare Ka.Ir. anche dei rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente immediatamente circostante, della cippatrice in funzione, pur se il lavoratore – secondo la prospettazione difensiva – non ne faceva uso diretto. La circostanza, pacifica e ammessa dagli stessi testi della difesa, che Ka.Ir. dovesse portare i rami “davanti alla macchina” rendeva prevedibile una interferenza operativa con l’attrezzatura e, dunque, imponeva che il lavoratore fosse reso edotto dei pericoli connessi al funzionamento della cippatrice e delle condotte da evitare.

Né può dirsi che l’attività di raccolta e trasporto del materiale fosse “totalmente distinta” dall’operazione di cippatura; essa ne costituiva, piuttosto, presupposto e fase complementare, svolta a ridosso dell’attrezzatura azionata, con rischio di contatto e di interventi malaccorti che la formazione e l’informazione mirano proprio a prevenire.

2.3. Del resto, la giurisprudenza di legittimità valorizza, in modo costante, la portata generale degli obblighi di prevenzione, che si radicano nella valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali i dipendenti sono chiamati a operare e nella formazione correlata non soltanto alle mansioni astrattamente indicate, ma anche al contesto in cui esse si svolgono. È stato così affermato che il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27/06/2017, Rv. 271079 – 01).

Il richiamo è pertinente, poiché, nella fattispecie, l’ambiente di lavoro e le modalità operative accertate esponevano il lavoratore non formato a un rischio connesso alla presenza e al funzionamento della cippatrice, che era parte del ciclo lavorativo in corso.

2.3. Il ricorrente invoca, in chiave difensiva, il principio secondo cui l’obbligo formativo concerne i rischi connessi alle mansioni affidate (Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, dep. 18/05/2018, Rv. 273589), sostenendo che, essendo stato Ka.Ir. adibito a mansioni diverse, il rischio della cippatrice sarebbe stato “eccentrico”.

L’argomento è infondato.

La nozione di rischio eccentrico, infatti, non coincide con ogni ipotesi in cui il lavoratore si discosti dalle istruzioni ricevute o compia un’operazione non richiesta; essa postula, piuttosto, che l’evento sia espressione di un pericolo del tutto estraneo all’area di rischio governata dal garante, perché derivante da una condotta che si colloca al di fuori del processo lavorativo e delle situazioni che il lavoratore può ragionevolmente incontrare nello svolgimento delle proprie funzioni. Nella specie, invece, la presenza della cippatrice in funzione e l’operatività di Ka.Ir. nelle immediate vicinanze del macchinario non erano evenienze occasionali e imprevedibili, ma espressione ordinaria dell’assetto lavorativo accertato: il lavoratore doveva portare materiale “davanti alla macchina” e l’addetto si allontanava lasciando l’attrezzatura in azione “per non fermare la macchina”. In tale contesto, il rischio di un intervento imprudente sulla tramoggia -proprio perché effettuato a ridosso di una attrezzatura operante e in un ambiente di lavoro non presidiato da adeguate cautele – si colloca, dunque, entro l’orizzonte applicativo del principio per cui, perché il comportamento negligente del lavoratore possa essere qualificato come concretizzazione di un rischio eccentrico con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele finalizzate al governo del rischio di comportamento imprudente (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, dep. 25/06/2019, Rv. 276242).

La sentenza ha quindi logicamente escluso che la condotta del lavoratore avesse carattere abnorme, chiarendo che un simile giudizio presupporrebbe la disponibilità, in capo al lavoratore, delle informazioni e delle competenze necessarie per percepire e governare i rischi dell’attrezzatura, condizioni qui mancate per l’accertata carenza formativa e informativa. In presenza di criticità evidenti del sistema di tutela, la condotta imprudente del lavoratore non assume efficacia esimente (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497).

Né, a fronte della logica argomentazione richiamata, assumono valenza dirimente i richiami difensivi alla manutenzione del macchinario, alla revisione annuale, alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi o alla consegna dei dispositivi di protezione individuale; elementi che, anche ove dimostrati, non elidono l’obbligo – qui ritenuto inadempiuto – di informare e formare in modo effettivo e comprensibile il lavoratore sui rischi correlati alla presenza e al funzionamento della cippatrice nel luogo di lavoro e sulle condotte da evitare. Quanto, infine, al profilo della vigilanza, l’obiezione difensiva è priva di pregio perché non si tratta di esigere un controllo “momento per momento” su ogni gesto del lavoratore, ma di verificare se l’organizzazione del lavoro e la catena di controllo fossero idonee a impedire o ridurre prassi pericolose.

Sul punto, va richiamato l’insegnamento secondo cui, qualora, con il consenso del preposto, si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli, la condotta del datore di lavoro che venga meno ai doveri di formazione e informazione e ometta ogni forma di sorveglianza sulla prassi operativa pericolosa integra la fattispecie colposa aggravata (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960 – 01).

2.4. In conclusione, la sentenza impugnata ha correttamente ricostruito il perimetro degli obblighi prevenzionistici e ha congruamente motivato sulla riconducibilità dell’evento all’area di rischio governata dal datore di lavoro, valorizzando le modalità concrete di organizzazione delle lavorazioni e l’accertata carenza informativa e formativa del lavoratore. Le censure, invece, ripropongono un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie e una diversa qualificazione della condotta del lavoratore, senza confrontarsi con l’accertamento – decisivo – che l’esposizione al rischio della cippatrice era prevedibile e che non risultava assicurata una formazione/informazione effettiva e comprensibile, come richiesto dall’art. 73 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile Ka.Ir., liquidate come da dispositivo, da distrarre a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile Ka.Ir., liquidate in Euro tremila oltre accessori se dovuti, con distrazione delle stesse al difensore avv. Michele Cipriani, dichiaratosi antistatario.

Letto l’art. 52, co. 2 D.Lgs. n. 196/2993 dispone che in caso di diffusione del presente procedimento venga omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.

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