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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Internet Reati Processo Numero: 219 | Data di udienza: 11 Marzo 2026

INTERNET, AI, PROCESSO – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione dell’atto – Necessità della supervisione e verifica umana dell’output versato in atti processuali – Responsabilità dell’avvocato – Azione in giudizio con colpa grave – Opposizione a precetto (art. 615, c.p.c.) – Fattispecie.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Rovigo
Data di pubblicazione: 7 Aprile 2026
Numero: 219
Data di udienza: 11 Marzo 2026
Presidente: Pesoli
Estensore: Pesoli


Premassima

INTERNET, AI, PROCESSO – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione dell’atto – Necessità della supervisione e verifica umana dell’output versato in atti processuali – Responsabilità dell’avvocato – Azione in giudizio con colpa grave – Opposizione a precetto (art. 615, c.p.c.) – Fattispecie.



Massima

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO Sez. 1^, 7 aprile 2026, (ud. 11.3.2026), Sentenza n. 219

 

INTERNET AI – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione dell’atto – Necessità della supervisione e verifica umana dell’output versato in atti processuali – Responsabilità dell’avvocato – Azione in giudizio con colpa grave – Opposizione a precetto (art. 615, c.p.c.) – Fattispecie.

In materia processuale, il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale nella redazione dell’atto come emerge dallo stilema chiaramente riconducibile a tali tipi di strumenti, induce il giudicante al richiamo ad una maggiore cura nella verifica degli atti che vengono depositati: se, infatti, non è certamente vietato il ricorso agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, è del pari oltremodo necessario che non venga trascurata la necessaria supervisione e verifica umana dell’output che viene poi versato nei atti processuali, di cui il procuratore continua, ovviamente, ad assumersi la responsabilità. Nel caso in esame, nella parte finale dell’atto di citazione si legge “Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere.”

Giud. mon. Pesoli


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO Sez. 1^, 7 aprile 2026, (ud. 11.3.2026), Sentenza n. 219

SENTENZA

R.G.A.C.C. n. 1073/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n°. 1073/2025 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza dell’11.3.2026 vertente

TRA

Omissis CF: Omissis rappresentato e difeso come in atti dall’avv. FE. GI.

ATTORE

E

Omissis CF: Omissis, rappresentato e difeso come in atti dall’avv. BR. EL.

CONVENUTO

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l’ comma c.p.c.)

Conclusioni: all’udienza dell’11.3.2026 le parti concludevano come in atti.

 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.

2. La presente causa ha ad oggetto l’opposizione al precetto notificato all’attore in data 13/06/2025 da parte dell’Avv. Elettra Bruno, nell’interesse della già per un complessivo importo pari ad €25.111,35. L’opponente deduce:
– che con Ordinanza del 31/03/2023 emessa dal Tribunale di Padova veniva rigettata la domanda principale introdotta con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c. avente R.G. 5444/2022 proposta dalla società circa il pagamento in favore alla suddetta di euro 76.860,00, compensando le spese di lite;
– che la società proponeva appello iscritto presso la Corte D’Appello di Venezia al n. RG. 851/2023;
– che la Corte di Appello di Venezia, con Sentenza n. 2127/2024, avente numero di repertorio nr. 2157/2024 e pubblicata in data 03/12/2024, così statuiva:
1. accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza del Tribunale di Padova del 31.03.2023;
2. condanna gli appellati […] al pagamento in favore di parte appellante in persona del l.r.p.t., della somma di euro 76.860,00 (somma da ripartirsi per ciascuna parte appellata secondo la quota dovuta da ciascuno ex. art.14.3 del mandato in base alla rispettiva offerta risarcitoria, oltre 1/5 di quella dovuta dal de cuius oltre interessi ex. 1284 comma 4 c.c. oltre interessi legali dalla decisone al saldo […]”;
– che, sulla base della suddetta sentenza, in data 15/05/2025 veniva notificato all’odierno opponente atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento dell’importo complessivo di €11.116,31, con l’avviso che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata;
– che detto precetto si compone delle seguenti voci:
•€ 14.000,00 a titolo di sorte spettante
•€ 2.000,00 a titolo di quota ereditaria afferente al defunto
•€ 3.520,00 per imposta IVA;
•€ 4.838,03 per interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c.;
•€ 215,89 per interessi legali;
•€ 516,56 per ulteriori spese accessorie
– che il precetto, nella parte in cui intima all’opponente di pagare la quota ereditaria afferente al defunto per €2.000,00 è erroneo, dato che l’opponente ha rinunciato all’eredità.

L’opponente non ha depositato memorie integrative.

3. Si è costituito l’opposto, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

L’opponente ha dedotto:
– che, secondo le statuizioni del titolo esecutivo, l’importo complessivo di € 76.860,00 va ripartito per ciascuna parte appellata secondo la quota dovuta da ciascuno ex art. 14.3. del mandato in base alla rispettiva offerta risarcitoria, oltre ad 1/5 di quella dovuta dal cuius , oltre interessi ex art. 1284, c.4, c.c. oltre interessi legali dalla decisione al saldo […];
– che parte opponente non contesta alcuna delle altre voci diversa dagli €2.000,00 sopra richiamati;
– che la causa è improcedibile per essere stata iscritta a ruolo oltre il termine di cui all’art. 165 c.p.c.;
– che l’opponente nulla documenta in punto di perdita della qualità di erede, e che tale situazione è dedotta per la prima volta in sede di opposizione.

Conseguentemente ha chiesto la condanna dell’opponente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

4. In via del tutto pregiudiziale va esaminata l’eccezione, formulata solo con le note di trattazione scritta per l’udienza di discussione, della nullità della procura alle liti di parte resistente.

L’eccezione è infondata.

Dall’esame della stessa documentazione prodotta da parte ricorrente (visura storica camerale) risulta come , che ha sottoscritto la procura alle liti, risulti avere la rappresentanza della società:

(omissis)

5. L’eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo è infondata, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il termine di costituzione dell’attore nel giudizio di primo grado non è perentorio.

6. L’opposizione è manifestamente infondata.

7. In primo luogo, già di per sé assorbente, si rileva che parte opponente allega, ma non prova di aver rinunciato all’eredità di === Essendo tale circostanza contestata, l’omessa prova è di per sé ragione sufficiente al rigetto della domanda.

8. In secondo luogo, si evidenzia che la qualità di erede dell’opponente, e non di mero chiamato, risulta accertata in giudizio nel titolo esecutivo, che espressamente qualifica tale in relazione a come emerge dalla piana lettura della sentenza resa in grado di appello il 3.12.2024 e di cui non consta oggi in giudizio essere stato proposto gravame per Cassazione.

9. Ne consegue il rigetto dell’opposizione.

10. Va accolta anche la domanda ex art. 96, terzo comma c.p.c. formulata da parte opposta, dovendo ritenersi che parte opponente ha agito in giudizio con colpa grave.

In particolare, è evidente la circostanza per cui l’attore, pur avendo posto a fondamento della propria domanda una circostanza squisitamente documentale (la rinuncia all’eredità), ha tuttavia omesso di provarla, non producendo alcun documento al riguardo sia nell’atto introduttivo, sia nelle memorie integrative, anche a seguito della espressa contestazione di controparte nella sua comparsa. Tale condotta, che integra l’introduzione di un giudizio che non poteva non esitare in soccombenza, merita la sanzione processuale della condanna ad una somma equitativamente determinata in € 500,00.

11. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., l’opponente va inoltre condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.

12. Da ultimo, preme evidenziare come nella parte finale dell’atto di citazione possa leggersi “Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere.” Tale dizione, che lascia intuire l’avvenuto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale nella redazione dell’atto, come emerge dallo stilema chiaramente riconducibile a tali tipi di strumenti, induce questo giudicante al richiamo ad una maggiore cura nella verifica degli atti che vengono depositati: se, infatti, non è certamente vietato il ricorso agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, è del pari oltremodo necessario che non venga trascurata la necessaria supervisione e verifica umana dell’output che viene poi versato nei atti processuali, di cui il procuratore continua, ovviamente, ad assumersi la responsabilità.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, tenuto conto della linearità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Rigetta l’opposizione.

2. Condanna l’opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’opposto, che liquida in €1.278,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

3. Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di €500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.

4. Condanna l’opponente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.

Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.

Così deciso il 7.4.2026.

IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli

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