+39-376.2482 zero sette quattro info-at-@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro, Pubblica amministrazione, Pubblico impiego Numero: 63 | Data di udienza: 19 Marzo 2026

PUBBLICO IMPIEGO – Responsabilità amministrativa – Dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio – Individuazione della quota di retribuzioni – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Mansioni aventi carattere di genericità e fungibilità – Svolgimento di attività lavorativa da un soggetto privo di laurea – Assenza di conoscenze specialistiche – Danno meramente ipotetico – Configurabilità – Esclusione – DIRITTO DEL LAVORO – Dipendente pubblico assunto illegittimamente – Mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche – Mansioni minimali di collaboratore amministrativo – Vantaggi “conseguiti” dalla P.A – Specialità dell’ordinamento contabile – Art. 1, c. 1-bis, L. n. 20/1994 – art. 2126 c.c. (Segnalazione e massime a cura di Luigi Carbone)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^ Centrale di Appello
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 1 Aprile 2026
Numero: 63
Data di udienza: 19 Marzo 2026
Presidente: LORETO
Estensore: LORETO


Premassima

PUBBLICO IMPIEGO – Responsabilità amministrativa – Dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio – Individuazione della quota di retribuzioni – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Mansioni aventi carattere di genericità e fungibilità – Svolgimento di attività lavorativa da un soggetto privo di laurea – Assenza di conoscenze specialistiche – Danno meramente ipotetico – Configurabilità – Esclusione – DIRITTO DEL LAVORO – Dipendente pubblico assunto illegittimamente – Mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche – Mansioni minimali di collaboratore amministrativo – Vantaggi “conseguiti” dalla P.A – Specialità dell’ordinamento contabile – Art. 1, c. 1-bis, L. n. 20/1994 – art. 2126 c.c. (Segnalazione e massime a cura di Luigi Carbone)



Massima

CORTE CONTI, Sez. II, GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, 1 aprile 2026 (ud. 19/03/2026), Sentenza n. 63

PUBBLICO IMPIEGO – Responsabilità amministrativa – Dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio (operatore scolastico) – Individuazione della quota di retribuzioni – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Mansioni aventi carattere di genericità e fungibilità – Svolgimento di attività lavorativa da un soggetto privo di laurea – Assenza di conoscenze specialistiche – Danno meramente ipotetico – Configurabilità – Esclusione.

A fronte di prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio non opera la compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 1-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione, quali quella di operatore scolastico: pertanto, a fronte dello svolgimento, sia pure di fatto, di mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche da parte di un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio non è configurabile in capo all’Amministrazione un danno per non aver ottenuto la “miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto” poiché si introdurrebbe la figura di un danno meramente ipotetico, astratto e non provato, in palese deviazione dal regime della responsabilità amministrativo contabile. Di conseguenza, lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di laurea non arreca all’amministrazione alcuna utilità, in quanto la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, fatte salve le mansioni aventi carattere di genericità e fungibilità per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche o le mansioni di carattere esecutivo.

 

DIRITTO DEL LAVORO – Dipendente pubblico assunto illegittimamente – Mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche – Mansioni minimali di collaboratore amministrativo – Vantaggi “conseguiti” dalla P.A – Specialità dell’ordinamento contabile – Art. 1, c. 1-bis, L. n. 20/1994 – art. 2126 c.c.

In virtù della specialità dell’ordinamento contabile, la norma che impone di tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. (art. 1, comma 1-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20) prevale sulla disposizione di cui all’art. 2126 c.c. (il quale impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità “in senso forte” ossia per contrasto con norme generali e fondamentali e con i principi basilari dell’ordinamento), sicché lo svolgimento, sia pure di fatto, di mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche e, in particolare, lo svolgimento di mansioni minimali di collaboratore amministrativo consistenti nella mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali, non integra un’ipotesi di nullità per illiceità “in senso forte” della causa o dell’oggetto del contratto ed è quindi idonea a produrre un’utilità per l’Amministrazione, capace anche di elidere in radice il pregiudizio erariale. 

(conferma sentenza n. 124/2024 – Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia) Pres. Est. Loreto – Procura regionale per la Lombardia (PM D’Alesio) c. Soriente (avv.to Diodati)


Allegato


Titolo Completo

CORTE CONTI, Sez. II, Giurisdizionale centrale d’Appello, 1 aprile 2026 (ud. 19/03/2026), Sentenza n. 63

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore
Lucia d’AMBROSIO Consigliere
Nicola RUGGIERO Consigliere
Maria Cristina RAZZANO Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto nel Registro di Segreteria al n.62033, promosso da:

– Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia;

nei confronti di

So. Ma. (c.f. ===), rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Diodati (c.f. ===), con studio professionale in Sarno (SA) alla via Mariano Orza n.17, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al domicilio digitale ===-pec.it;

per la riforma

della sentenza n. 124/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, depositata il 24.06.2024 e notificata il 13.11.24;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario di udienza, dott. Gianfranco Lepore, il relatore Pres. Rita Loreto, l’Avv. Diodati per l’appellante e il V.P.G. Sabrina D’Alesio, in rappresentanza della Procura generale;

Esaminati l’atto di appello e tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 23.01.2024 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio il sig. Ma. So. per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 9.003,34 a titolo di risarcimento del danno erariale.

Risulta dagli atti che in data 6.10.2020 la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania comunicava all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che, all’esito di una complessa indagine che aveva interessato numerosi istituti scolastici della Campania, era stato evidenziato il rilascio, dietro pagamento, a opera di una organizzazione criminale, di centinaia di falsi diplomi con attribuzione di votazioni elevate da utilizzare per ottenere il favorevole inserimento nelle graduatorie per il conseguimento di incarichi presso scuole statali, e che il sig. So. rientrava fra i nominativi di coloro che avevano utilizzato i falsi diplomi per conseguire incarichi di supplenza quale collaboratore amministrativo.

Il So., nel frattempo dichiarato decaduto da tutte le graduatorie d’Istituto in cui risultava inserito, veniva rinviato a giudizio per i reati di falso e truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione scolastica, per i quali patteggiava la pena con condanna a dieci mesi di reclusione, mentre la Procura erariale lo citava in giudizio per il danno cagionato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituito dall’ammontare delle retribuzioni illecitamente percepite e quantificato in €. 9.003,34.

2. La Sezione territoriale lombarda, dopo avere respinto l’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, con la sentenza n. 124/2024 ha rigettato la domanda attorea. Il Collegio di prime cure, infatti, pur avendo riconosciuto che nessun dubbio vi fosse in ordine alla falsità del titolo prodotto dal So. e alla intenzionalità della condotta illecita del medesimo, ha tuttavia escluso che da tale condotta fosse derivato un danno per l’amministrazione scolastica, e ciò per due ragioni: innanzitutto, ha evidenziato che il So. era in possesso di un secondo titolo di studio (diploma di ragioniere e perito commerciale) conseguito presso altro Istituto scolastico con la votazione di 36/60, esibito dalla difesa in copia fotostatica, e per il quale “Il Pubblico ministero non ha disconosciuto la veridicità di detto titolo e l’ha anzi riconosciuta nel corso della discussione”, che avrebbe quindi potuto costituire titolo di studio valido per l’accesso al posto ricoperto; in secondo luogo, ha evidenziato che, in virtù della specialità dell’ordinamento contabile, la norma che impone di tenere conto dei
vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. (art. 1, co. 1-bis, L. 20/1994) prevale sulla disposizione di cui all’art. 2126 c.c. (il quale impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità “in senso forte” ossia per contrasto con norme generali e fondamentali e con i principi basilari dell’ordinamento); ha escluso comunque che nel caso di specie si vertesse in un’ipotesi di nullità per illiceità “in senso forte” della causa o dell’oggetto del contratto, trattandosi di mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche; ha concluso che la prestazione lavorativa resa dal sig. So., in assenza di qualsivoglia contestazione sulla sua idoneità, ha prodotto un’utilità per l’Amministrazione, elidendo così in radice il danno patrimoniale contestato.

In considerazione di quanto premesso, il primo giudice ha escluso la responsabilità del convenuto in ragione della utilità della prestazione da lui resa, sia pure di fatto.

3. Avverso la sentenza ha interposto appello il Procuratore regionale il quale, dopo avere illustrato la normativa vigente in materia di accesso alle graduatorie di Circolo e di Istituto, ha formulato i seguenti motivi:
1. Error in procedendo ed error in iudicando per avere il Collegio erroneamente ritenuto che la Procura avesse riconosciuto la veridicità del diploma di ragioneria, mentre si era limitata a rilevarne l’astratta idoneità, senza mai verificarne l’autenticità.
2. Erronea interpretazione dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 36 Cost., poiché ad avviso dell’appellante il contratto di lavoro era nullo per illiceità della causa, in quanto stipulato in violazione di norme imperative (art. 97 Cost.), dell’ordine pubblico e del buon costume, con conseguente inapplicabilità della tutela retributiva.
3. Erronea applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994, atteso che l’istituto dei vantaggi compensativi non potrebbe trovare applicazione per utilità conseguite contra legem e che, in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe subito un danno per non aver ottenuto la “miglior prestazione possibile” dal candidato ingiustamente pretermesso.

Contesta, inoltre, che l’onere della prova dell’utilitas gravi sul convenuto e che, al più, il Giudice avrebbe dovuto ridurre e non azzerare il risarcimento.

In definitiva, il Procuratore ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l’accoglimento della domanda attorea e, per l’effetto, la condanna del sig. Ma. So. al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della somma di €. 9.003,34 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, con modifica anche della statuizione sulle spese del primo grado di giudizio.

Con comparsa datata 23 febbraio 2026 si è costituito il sig. So. Ma., con il patrocinio dell’Avv. Paolo Diodati, il quale – dopo avere riepilogato i fatti salienti della vicenda – ha replicato ai motivi di gravame dell’appellante facendone risaltare l’infondatezza. Ad avviso dell’appellato, il Collegio di primo grado avrebbe correttamente bilanciato l’esigenza di non avallare comportamenti illeciti con il principio fondamentale che la responsabilità amministrativa presuppone l’esistenza di un danno patrimoniale effettivo, concreto e provato, nel caso di specie insussistente a fronte dell’utilità che l’Amministrazione ha tratto dalla prestazione lavorativa del sig. So..

Per tali ragioni, la difesa del sig. So. ha concluso per il rigetto dell’appello del Procuratore regionale e la conferma integrale della sentenza n. 124/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia.

Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.

Alla odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura generale e la difesa dell’appellato hanno ribadito le rispettive argomentazioni, chiedendone l’accoglimento.

DIRITTO

1. Con un primo motivo di appello il Procuratore regionale ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la Procura non avrebbe disconosciuto la veridicità del diploma di ragioneria e perito commerciale: l’appellante contesta tale assunto, precisando di non avere mai effettuato accertamenti in tal senso perché ritenuti irrilevanti, e di avere invece soltanto sostenuto che il titolo di cui si discute è astrattamente idoneo allo svolgimento dell’attività di collaboratore scolastico qualora esso sia effettivamente veritiero e fosse stato dichiarato nella domanda di inclusione nelle graduatorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

In ogni caso, anche qualora il So. avesse inserito entrambi i titoli in domanda, la Scuola avrebbe dovuto prendere in considerazione solo il titolo più favorevole, secondo quanto disposto dalla Tabella A/5 del D.M. n. 640/2017.

1.1. Ad avviso del Collegio il motivo è infondato.

Come ha puntualmente precisato il Procuratore generale nelle proprie conclusioni, il Collegio di primo grado ha fatto corretto uso dei principi che regolano l’onere della prova e il valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio, avendo ritenuto provato il possesso del secondo titolo di studio in capo al sig. So. per effetto della produzione in giudizio, da parte della difesa, di copia fotostatica del diploma di ragioniere, unitamente al mancato disconoscimento formale del medesimo titolo di studio da parte della Procura; circostanze, entrambe, che hanno portato il collegio di prime cure a ritenere, con argomentazioni che questo giudicante condivide, che il diploma di ragioniere – che comunque era stato indicato nella domanda di terza fascia per le graduatorie provinciali – fosse “astrattamente idoneo” a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive che il So. aveva poi svolto in qualità di collaboratore amministrativo.

2. Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha prodotto articolate argomentazioni sull’erronea interpretazione della nozione di illiceità della causa adottata dal Collegio di prime cure, il quale ha richiamato un precedente della stessa Sezione (sentenza n. 97 del 2024) in cui, in un caso simile, era stata ritenuta insussistente l’illiceità della causa; inoltre, il primo giudice aveva sostenuto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’art. 2126 c.c. impedisce la tutela del lavoro solo in caso di illiceità “in senso forte”, cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell’ordinamento.

Nel contestare tale argomentazione, il Procuratore appellante ha precisato che nel caso di specie si sarebbe al cospetto di una ipotesi di causa illecita per contrarietà a norme imperative, dal momento che il contratto di lavoro stipulato in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità determina un insanabile contrasto con la normativa relativa al rapporto di lavoro nel pubblico impiego (DM 640/2017, d.lgs. n. 165/2001, art. 97 Cost.). Reputa inoltre l’appellante che, nel caso in cui si volesse prescindere dall’esistenza di norme imperative violate, non si potrebbe escludere nella specie l’illiceità della causa per contrarietà all’ordine pubblico, inteso come violazione del complesso di principi e valori che informano l’organizzazione della società in una certa fase storica.

Da ultimo, ha evidenziato l’appellante che sarebbe ravvisabile nella specie anche la terza ipotesi di illiceità della causa, e cioè la contrarietà al buon costume, inteso quale l’insieme delle “esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico”, aggiungendo che “anche il perseguimento di una finalità truffaldina o corruttiva viola la clausola del buon costume”.

2.1 Il motivo è destituito di fondamento.

Vale al riguardo semplicemente richiamare, con valore assorbente, quanto evidenziato dal giudice di primo grado, il quale ha escluso la sussistenza della illiceità della causa “avendo la giurisprudenza affermato che l’illiceità di quest’ultima, da intendersi come causa in concreto del negozio, deve essere comune alle parti” e dunque deve coinvolgere “ambo le parti”, la qual cosa non si realizza nella fattispecie. Come correttamente osservato dal Collegio, la prestazione richiesta al sig. So. (attività di collaboratore scolastico) non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. L’illiceità risiede nella condotta prodromica all’assunzione, non nell’oggetto o nella funzione economico-sociale del rapporto di lavoro poi effettivamente svoltosi. La sentenza impugnata, richiamando pertinente giurisprudenza, ha correttamente distinto tra un’illiceità “in senso debole” e un’illiceità “in senso forte”, precisando che solo quest’ultima, per contrasto con principi basilari dell’ordinamento, preclude ogni effetto al lavoro prestato.

3. L’appellante ha poi ulteriormente argomentato in ordine alla portata dell’art. 2126 c.c., contestando come non pertinenti i riferimenti a precedenti giurisprudenziali che avrebbero escluso l’illiceità della causa, precedenti che tuttavia non sono stati citati dal primo giudice, bensì dalla sentenza n. 97 del 2024 della medesima sezione, alla quale il Collegio di prime cure ha in alcuni passaggi fatto richiamo. Si tratterebbe di fattispecie in cui esisteva a monte un rapporto di lavoro validamente instaurato sebbene disciplinante mansioni diverse da quelle espletate, che non possono essere equiparate, ad avviso dell’appellante, a quelle dell’illegittima instaurazione del rapporto di lavoro per dolo del lavoratore e per le quali l’art. 2126 c.c. nega ogni forma di tutela, a prescindere dalla tipologia di mansioni espletate.

3.1 Anche tale censura non può essere condivisa.

Nel caso di specie, come sottolineato dal primo Giudice, “le mansioni e la qualifica dello [omissis] non sono regolate da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, né richiedono professionalità altamente specifiche” (cfr. sentenza, pag. 14). Del tutto condivisibilmente, dunque, il Procuratore generale ha evidenziato che nel caso all’esame non si è in presenza di quella “radicale” incompatibilità tra la prestazione e i valori fondamentali dell’ordinamento che ai sensi dell’art. 2126 c.c. giustificherebbe la totale privazione della tutela retributiva garantita, in via generale, dall’art. 36 della Costituzione.

4. Con il quarto, quinto e sesto motivo si censura l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20 del 1994: sostiene l’appellante che in casi come quello di cui si discute, in cui il Collegio di prime cure ha riconosciuto l’esistenza di una condotta del convenuto di “doloso arricchimento”, non può essere applicato l’istituto dei vantaggi compensativi nel caso di utilità conseguite contra legem poiché, così operando, si finirebbe per “legittimare qualsivoglia comportamento, lecito e illecito, e per svuotare di contenuto l’intero regime della responsabilità amministrativo contabile”.

Ha quindi richiamato un precedente della Sezione giur.le Piemonte in cui, in un caso analogo, era stata esclusa la sussistenza di utilità della prestazione ricevuta dall’Amministrazione poiché la stessa era stata privata, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, della “migliore prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto” (Sez. giur. Piemonte n. 112/2024).

Ha poi replicato che sarebbe spettato al So. dimostrare il beneficio tratto dall’Amministrazione al fine di valutare l’utilità della prestazione, evenienza non verificatasi nella specie. Da ultimo, ha sostenuto che, nell’applicare l’istituto dei vantaggi compensativi, il Collegio di prime cure avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il quantum e non ad azzerare completamente il pregiudizio erariale.

4.1. Anche tali argomentazioni non colgono nel segno.

Deve in primo luogo premettersi che non si condivide quanto affermato dall’appellante circa l’impossibilità di ricorrere, nella specie, alla valutazione dei vantaggi: correttamente, invece, il primo giudice ha valorizzato la specialità dell’ordinamento contabile e la prevalenza della regola della “compensatio lucri cum damno” sulla più rigida disciplina civilistica dell’art. 2126 c.c.

L’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20 del 1994 impone al giudice di tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata, espressione che denota la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo derivante dalla condotta, a prescindere dalla sua liceità.

Ad avviso di questo Collegio, assume valore determinante la motivazione con cui il giudice di prime cure ha riconosciuto che la prestazione, da parte del So., è stata comunque eseguita, sia pure di fatto, e che la stessa ha prodotto comunque delle utilità per l’Amministrazione scolastica. In proposito si deve puntualizzare che la giurisprudenza contabile citata dall’appellante, che escluderebbe qualunque utilità dalla prestazione eseguita, sebbene sia consolidata si riferisce spesso a casi in cui il prestatore di lavoro era del tutto privo del titolo di studio necessario, circostanza che non ricorre nel caso di specie, dove il sig. So. era comunque in possesso di un diploma idoneo.

Il Collegio reputa risolutiva la circostanza che le attività richieste al So. per la qualifica di collaboratore amministrativo erano meramente esecutive e certo non connotate da quella professionalità che il possesso, ad esempio, della laurea in una determinata disciplina impone, così che lo svolgimento di un’attività professionale in assenza di quel titolo di studio, certamente induce a escludere che quella prestazione, sebbene sia stata eseguita in via di fatto, abbia potuto produrre una utilità per l’amministrazione.

Tuttavia, come ben evidenziato dal collegio di prime cure, nel caso che ci occupa le mansioni svolte dal So. “non sono regolate da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, né richiedono professionalità altamente specifiche, ma configurano ordinarie mansioni operative ben svolgibili quale che fosse il voto del diploma comunque conseguito dal convenuto, in assenza di prova contraria” (sentenza gravata pag. 14).

Ebbene, questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in fattispecie analoghe, che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di laurea non arreca all’amministrazione alcuna utilità, fatte salve le mansioni aventi carattere di genericità: “Non è chi non veda che la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecando all’ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi carattere di genericità e fungibilità per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche… (…) Nel caso di specie, conseguentemente, si appalesa del tutto condivisibile l’esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni utilitas valutabile, posto che nella fattispecie non erano richieste al [omissis] mere mansioni generiche o di carattere esecutivo…”(Sez. II app., n. 159/2024; negli stessi termini, Sez. II app. n. 259/2024). Analogamente, la Sez. appello Sicilia così si è espressa: “…la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l’Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (Corte conti, Sez. III, 20.02.2004, n. 151)” (Sez. Appello Sicilia, n. 127 del 2010).

La Procura appellante nega l’utilità della prestazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe subito un danno per non aver ottenuto la “miglior prestazione possibile”. Anche tale argomentazione non è condivisa, poiché essa introduce la figura di un danno meramente ipotetico, astratto e non provato, oltre a ravvisarsi una palese deviazione da quella che è stata l’impostazione del Procuratore regionale nel sostenere l’accusa posta a base della citazione in giudizio.

Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il sig. So. ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa, senza mai ricevere contestazioni disciplinari o note di demerito. L’amministrazione ha quindi ricevuto una prestazione lavorativa reale e tangibile – che, si ripete, è consistita nelle mansioni minimali di collaboratore amministrativo che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali – in cambio della quale ha corrisposto la retribuzione, e dunque l’utilità che ne ha ricavato, come statuito dal primo Giudice, deve ritenersi che “investa l’intera prestazione (in assenza di qualsivoglia contestazione sulla inidoneità di quella in concreto svolta)” (cfr. sent. appellata p. 13). Pertanto, il danno arrecato dalla condotta dell’appellato può condivisibilmente ritenersi sterilizzato dall’utilità che la prestazione in via di fatto del So. ha prodotto.

In conclusione, la decisione del Collegio di primo grado appare immune da censure e l’appello del Procuratore regionale deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., sono poste a carico dell’amministrazione di appartenenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

l’appello del Procuratore regionale e conferma integralmente la sentenza gravata. Liquida in favore dell’appellato definitivamente prosciolto le spese e gli onorari di difesa del presente grado, nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, che sono posti a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.03.2026.

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!