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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 906 | Data di udienza: 24 Novembre 2025

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Riscossione – Ipoteca – Diritto di abitazione – Diritti d’uso – Iscrizione ipotecaria – Esclusione – Ratio – Artt. 1024, 2810 c.c. – Art. 77 d.P.R. n. 602/1973. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città:
Data di pubblicazione: 17 Marzo 2026
Numero: 906
Data di udienza: 24 Novembre 2025
Presidente: EPICOCO
Estensore: DI MODUGNO


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Riscossione – Ipoteca – Diritto di abitazione – Diritti d’uso – Iscrizione ipotecaria – Esclusione – Ratio – Artt. 1024, 2810 c.c. – Art. 77 d.P.R. n. 602/1973. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, Sez. II, 17/03/2026 (ud. 24/11/2025), Sentenza n. 906

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Riscossione – Ipoteca – Diritto di abitazione – Diritti d’uso – Iscrizione ipotecaria – Esclusione – Ratio – Artt. 1024, 2810 c.c. – Art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Il diritto di abitazione non rientra tra i beni espressamente indicati dall’art. 2810 c.c. come suscettibili di ipoteca, pertanto non può essere oggetto di iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 da parte dell’Agente della Riscossione. Le ragioni di ciò sono da ricondurre all’art. 1024 c.c., secondo cui “I diritti d’uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione”: il diritto di abitazione, non potendo formare oggetto di vendita, non è neppure suscettibile di esecuzione immobiliare neanche da parte dell’Agente della Riscossione.

Pres. EPICOCO, Rel. DI MODUGNO

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, Sez. II, 17/03/2026 (ud. 24/11/2025), Sentenza n. 906

SENTENZA

Sentenza n. 906/2026
Depositata il 17/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice

in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 1593/2023 depositato il 26/06/2023
proposto da omissis

CONTRO

Agenzia delle entrate – Riscossione – Bari

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 2244/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 02/12/2022

Atti impositivi:
– COM. ISCR. IPOT n. 014xxxxx REVOCA CONTRIBU 2018
– COM. ISCR. IPOT n. 0xxxxxx0 IRPEF-ALTRO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso d’appello n. 1593/2023 RGA la sig.ra xxxx ha impugnato la sentenza n. 2244/7/2022 della CTP di Bari, depositata il 02/12/2022, di rigetto del ricorso con non luogo a provvedere per le spese attesa la mancata costituzione dell’Ufficio. Il ricorso era stato proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. xxxxx avendo rilevato il mancato pagamento dell’importo complessivo di € xxxxx per contributi, IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018.

La contribuente ha concluso, in accoglimento dell’appello, per la riforma della sentenza gravata per l’annullamento dell’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

Con rituali controdeduzioni del 28/08/2023 si è costituita l’Agenzia delle Entrate Riscossione concludendo per il rigetto dell’appello con integrale conferma dell’impugnata sentenza e con vittoria delle spese del gravame.

All’udienza del 24/11/2025, sentito il Relatore, è comparso l’Avv. xxxxx, in delega dell’Avv. xxx, per la contribuente, che ha insistito per l’accoglimento dell’appello, e datosi atto dell’assenza del difensore dell’ADER, la Corte ha introitato la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come a tutti noto, l’art. 2810 c.c. stabilisce: <<Sono capaci d’ipoteca: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l’usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico>>.

E’ agevole osservare che il diritto di abitazione, di cui è titolare la contribuente sig.ra C. L., non essendo menzionato in tale fondamentale norma, la cui rubrica è intitolata in modo inequivocabile “Oggetto dell’ipoteca”, non può formare oggetto dell’ipoteca neppure da parte dell’Agente della Riscossione.

La ratio di tale norma deriva, intuitivamente, dalla previsione di cui all’art. 1024 c.c. la cui rubrica è intitolata “Divieto di cessione”, norma che, come è noto, stabilisce: <<I diritti d’uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione>>. Orbene, il diritto di abitazione, non potendo formare oggetto di vendita, non è neppure suscettibile di esecuzione immobiliare neanche da parte dell’Agente della Riscossione.

2) Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello, proposto dalla contribuente sig.ra xxx, è fondato e va accolto, dovendosi annullare l’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria meglio indicata in epigrafe, con ogni consequenziale statuizione di legge.

3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) accoglie l’appello proposto dalla sig.ra xxx e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, meglio indicata in epigrafe, con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge; 

condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio liquidate in € 7.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Bari il 24 novembre 2025

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