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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 911 | Data di udienza: 27 Ottobre 2025

DIRITTO DELL’ENERGIA – Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica – Incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Competenza esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Art. 6 del D.L. n. 511/1988.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 11 Dicembre 2025
Numero: 911
Data di udienza: 27 Ottobre 2025
Presidente: CHIAPPANI
Estensore: CHIAPPANI


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica – Incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Competenza esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Art. 6 del D.L. n. 511/1988.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di BRESCIA Sez. 3^, 11 dicembre 2025 (ud. 27/10/2025), Sentenza n. 911

 

DIRITTO DELL’ENERGIA – Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica – Incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Competenza esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Art. 6 del D.L. n. 511/1988.

In tema di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6 del D.L. n. 511/1988, dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle controversie promosse per il rimborso delle somme indebitamente versate, anche con riferimento a forniture di energia elettrica con potenza non superiore a 200 kW, non rilevando, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato alla restituzione, né la destinazione del gettito agli enti locali né la qualificazione dell’addizionale quale “altra imposta indiretta” distinta dall’accisa, atteso che l’imposizione e la gestione del tributo restano riconducibili allo Stato. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)

Pres. / Rel. CHIAPPANI


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 1° di BRESCIA Sez. 3^, 11 dicembre 2025 (ud. 27/10/202), Sentenza n. 911

SENTENZA

Sentenza n. 911/2025
Depositata il 11/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

omissis

in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 687/2023 depositato il 24/07/2023

proposto da:

Ricorrente_1 S.p.a. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 – CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

CONTRO

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– DINIEGO RIMBORSO n. PROT 3851 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 27.3.2023 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Brescia, Rappresentante_1, nella sua qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 SpA, corrente in Milano, impugnava il provvedimento Protocollo n.0003851 RU, emesso dalla suddetta Agenzia in data 25.1.2023, di diniego relativo alla “domanda di rimborso addizionali provinciali all’accisa sul consumo di energia elettrica ex DL n. 511/1988. Cliente Società_1 SpA. POD IT006E00050722; IT006E0003615 – Brescia”, presentato dalla ricorrente in data 12.9.2022 per un importo pari ad euro 5.356,45 e riguardante l’addizionale energia elettrica versata negli anni 2010 e 2011.

Si premette in fatto che:
– la ricorrente, nell’ambito della sua attività di ‘cliente grossista’ nel mercato dell’energia elettrica, nel corso degli anni 2010 e 2011, aveva fornito il proprio servizio alla cliente Società_1 Spa utilizzando nella provincia di Brescia i POD IT006E00050722 (40 kw) e IT006E00003615 (80 kw), POD (Point Of Delivery) identificativi per l’individuazione del punto fisico in cui l’energia elettrica era consegnata al cliente finale;
– la cliente Società_1 Spa aveva provveduto, nella convinzione che fosse dovuto, al pagamento di € 5.356,45 quale addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, prevedendo l’art.56, comma 3, del TUA, così come per l’accisa, anche per la relativa addizionale, la possibilità di traslare il relativo onere economico sul cliente finale;
– successivamente, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione intervenute nel biennio 2019-2020, con le quali veniva riconosciuta l’incompatibilità dell’addizionale provinciale con la normativa europea e la successiva soppressione di tale imposta, la Società_1 Spa aveva messo in mora l’operatore Ricorrente_1 SpA (con lettera del 29.9.2020), con interruzione del termine di prescrizione decennale, richiedendo la restituzione
degli importi versati con le addizionali provinciali per le annualità 2010-2011;
– la Società_1 Spa, stante il negativo riscontro, provvedeva a promuovere contro la ricorrente procedimento ex art. 702-bis CC presso il Tribunale civile di Milano, iscritto al R.G. n.13823/2021, ed il Giudice adito riconosceva le ragioni della società Società_1 con ordinanza n. 5934/2022 del 13.05.2022, ordinanza che, non impugnata, diveniva definitiva;
– in data 12.9.2022, la Ricorrente_1 SpA provvedeva, a sua volta, a notificare all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Brescia l’istanza di rimborso per le somme rifuse alla cliente e, in data 25.01.2023, l’Ufficio delle Dogane di Brescia emetteva il provvedimento di diniego qui impugnato, dichiarandosi incompetente ad effettuare il richiesto rimborso nell’assunto che la competenza sarebbe spettata, ove il credito fosse legittimo, alla Provincia di Brescia, effettiva destinataria dei pagamenti effettuati a titolo di addizionale provinciale dei quali si richiedeva il rimborso.

La Ricorrente contestava il diniego di rimborso per i seguenti motivi:
1- illegittimità dell’atto impugnato per avere l’Ufficio delle Dogane di Brescia negato la propria competenza al rimborso in violazione dell’art. 6 del D.L. 511/1988, che prevedeva che le addizionali all’accise venissero liquidate e riscosse con le stesse modalità delle accise, così qualificandole come una mera parte (pro quota) del gettito erariale, quale fonte di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’art. 119 Cost.. A sostegno richiamava la sentenza n. 52/2013 della Corte Costituzionale, in cui veniva affermato il principio secondo cui i tributi propri derivati, istituiti e regolati, come nel caso in esame, dalla legge dello Stato ed il cui gettito è destinato ad un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, stabilendo espressamente che l’accisa sull’energia elettrica e l’addizionale ad essa relativa sono tributi erariali, la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, derivandone la competenza dell’Ufficio erariale anche ad effettuare il rimborso delle addizionali provinciali;
2) illegittimità del diniego per violazione dell’art. 1, par. 2, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, dell’art. 2, c. 6, del D.L. 23/2011 come convertito in legge 44/2012 e dell’art. 14, c. 4, del TUA, stante l’illegittimità dell’art.6 D.L. 511/1988, contrario alla normativa europea e quindi il diritto della società ricorrente al rimborso di quanto indebitamente versato in epoca in cui tale ultima norma era vigente;
3) illegittimità del diniego per violazione del principio di leale collaborazione in violazione dell’art. 10 della legge 212/2000 nonché degli artt. 97 e 53 della Costituzione, che impongono alla P.A. di agire secondo i noti criteri di buon andamento e imparzialità, criteri violati dall’Agenzia dei Monopoli perché, negando la propria competenza, aveva di fatto impedito a Ricorrente_1 di vedere soddisfatto il proprio diritto.

Concludeva con richiesta dichiarare illegittimo e infondato l’atto impugnato e, per l’effetto, “accertare il diritto della Società alla restituzione dell’importo di euro 5.356,45 versato a titolo di addizionale all’accisa sull’energia elettrica unitamente agli interessi corrisposti a Società_1 e condannare l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Brescia al rimborso di detto importo unitamente al pagamento degli interessi corrisposti a Società_1 e agli interessi di legge maturati a far data dalla domanda di rimborso presentata da Ricorrente_1 S.p.A.”.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ribadiva la propria dichiarata incompetenza a provvedere al rimborso delle addizionali provinciali all’accisa sul consumo dell’energia elettrica come richiesto dalla ricorrente. Ricordava in primo luogo che l’allora vigente art.6 del D.L. n.511/1988, prevedeva alla lettera b), tra le altre disposizioni, “il diretto versamento alle Province delle addizionali applicate alle forniture di energia elettrica per le utenze diverse da quelle abitative con potenza disponibile non superiore a 200 kW”, come nella fattispecie per cui è causa.

Sottolineava la resistente che “l’Agenzia non ha, quindi, alcuna competenza né riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo rispetto alla maggior parte delle ipotesi nelle quali le addizionali versate nelle annualità in oggetto sono state riscosse e l’eventuale rimborso deve essere richiesto agli Enti locali”, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare n.1 del 2012, che ha anche espressamente precisato, in merito ai crediti per addizionali, che gli “eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati”.

Nel merito, citando le sentenze della Suprema Corte n.15198 e n. 27101, depositate rispettivamente il 4.6.2019 e 23.10.2019, rappresentava che, comunque, la Corte di Cassazione aveva precisato di doversi disapplicare l’art. 6, comma 2, del D.L. n.511/1988 (nella versione modificata dal D.lgs. n. 26/2007) per contrasto con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 10 2008/118/CE, affermando la non debenza delle addizionali, ivi previste, dalla data di attuazione della medesima (ossia 1° aprile 2010) fino alla data della loro definitiva soppressione (vale a dire il 1° gennaio 2012). Ne derivava che erano rimborsabili esclusivamente le addizionali versate dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011, risultandone escluse le addizionali relative ai mesi di gennaio/marzo 2010, valendo il giudicato dell’A.G. di Milano, evocata dalla società ricorrente, solo tra le parti in causa (Società_1 e Ricorrente_1) e non per l’Amministrazione terza.

Infondata, infine, rappresentava la resistente, anche la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art.10 dello SdC e degli artt.53 e 97 della Costituzione, in quanto doveva ritenersi non legittima la pretesa di coinvolgere in un iter processuale un soggetto estraneo ai fatti e richiedere che venisse ad espletare adempimenti o assumersi obblighi di competenza di altri enti, tantopiù che, come documentato in atti, la stessa Provincia di Brescia era stata destinataria di ulteriore istanza di rimborso per i medesimi fatti, senza che tale Ente fornisse riscontro, con conseguente tacito diniego, che la ricorrente avrebbe potuto impugnare in questa sede giurisdizionale.

Concludeva richiedendo:
– in via preliminare, di dichiarare l’estromissione dell’Agenzia delle Dogane di Brescia dal processo carenza di legittimazione passiva;
– nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, affermare la correttezza dell’operato dell’Ufficio e la piena legittimità del provvedimento di diniego impugnato;
– in subordine, ‘rivedere’ nel quantum l’importo oggetto di rimborso, non conteggiando anche le addizionali inerenti i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.

Nelle more, in data 2.10.2025, l’Agenzia delle Dogane depositava memoria scritta con la quale, con riferimento a quanto eccepito dalla ricorrente nel ricorso, preliminarmente rappresentava di aver già provveduto ad erogare anche le addizionali per il periodo decorrente dall’1.1.2010 al 31.3.2010, per cui era superata l’eccezione relativa al termine del primo trimestre 2010 e le uniche eccezioni per cui persisteva controversia erano “quelle in merito alla carenza di legittimazione passiva da parte dell’Amministrazione doganale, nonché quanto rappresentato al punto tre delle controdeduzioni”.

L’Agenzia, richiamava poi i principi elaborati nella recente sentenza della CGUE del 19.06.2025 (che allegava), resa nel giudizio n. C-645/2023, in merito all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, sentenza che ribadiva il carattere di tributo autonomo e non di mera “maggiorazione di imposta” dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, addizionale definita alla stregua di “un’altra imposta indiretta”, il cui gettito era destinato a enti pubblici diversi da quello cui era destinata l’accisa e che non seguiva le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima. Essa, in quanto imposta distinta dall’accisa e rientrante quindi nella nozione di “altre imposte indirette”, poteva essere riscossa dagli Stati membri solo nella misura in cui perseguiva una finalità specifica, distinta dall’accisa, individuata nella “riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o alla promozione della coesione territoriale e sociale” e non quella generica di implementare le finanze degli Enti locali, finalità quest’ultima individuata nell’addizionale de qua, che veniva perciò valutata essere in contrasto con la previsione di cui all’art. 1, par. 2, della citata direttiva.
Ne derivava che l’addizionale provinciale, avendo natura diversa dall’accisa non poteva essere riscossa dallo Stato membro in quanto difettava di finalità specifica, motivo dell’intervento della giustizia europea, che faceva venir meno la natura erariale dell’imposta e che portava all’abrogazione del tributo.

Ne concludeva l’Agenzia resistente che, alla luce della sentenza della CGUE del 19.6.2025, i rimborsi riguardanti i consumi per utenze pari o inferiori a 200Kw, dovevano essere richiesti agli enti locali beneficiari del gettito della corrispondente addizionale, stante il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio e dei Monopoli.

Rappresentava come l’argomentazione contenuta nel citato recente provvedimento della Corte Europea, che ribadiva la natura di imposta diversa dall’accisa della addizionale, era idonea a superare i richiami contrari operati dalla società ricorrente alla giurisprudenza della Suprema Corte italiana, “che aveva fatto discendere la legittimazione passiva esclusiva di ADM per le addizionali provinciali sulle utenze pari o inferiori a 200kw dalla natura erariale dell’imposta (fatta discendere, a sua volta, tout court, dall’assenza di finalità specifica)”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’udienza di trattazione, chiarisce preliminarmente il Collegio che nella presente controversia non viene contestato il titolo azionato, peraltro conseguente alle risultanze di una causa promossa dalla cliente della ricorrente avanti il Giudice ordinario, quanto piuttosto la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a provvedere al rimborso e quindi a stare in giudizio, essendo ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva dell’obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta relativa all’abolita addizionale provinciale e quindi la relativa legittimazione processuale passiva in questa sede tributaria.

Ciò precisato, rappresenta il Collegio, a completamento e maggior comprensione di quanto dedotto dalla Agenzia resistente con la memoria 2.10.2025, che la Suprema Corte, con sentenza n.21883/2024, in risposta a questione oggetto di rinvio pregiudiziale proposto con Ordinanza n.60 del 9.8.2023 dalla Corte di Giustizia di I° Grado di Piacenza, aveva enunciato il seguente principio di diritto: “Spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise, di cui all’ abrogato art.6 del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.

A tale conclusione i Supremi Giudici erano giunti partendo dal dato normativo generale di cui all’art.63, comma 1, del D.Lgd300/1999, che prevede la competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “… a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso … delle accise sulla produzione e sui consumi” (ugualmente l’art.1 del D.Lgs 504/1995 TUA), non potendosi peraltro, afferma la Cassazione, “aversi dubbio che l’accisa sull’energia elettrica sia un tributo statale, del quale l’addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali …”. Tale “supplemento impositivo”, chiosa la Cassazione, era stato introdotto con l’art.6 del D.L.511/1988, al solo scopo di creare ‘finanza aggiuntiva’ ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione era stato ritenuto unionalmente non compatibile con la ‘direttiva accise’, in quanto non avente una finalità specifica.

Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all’ art. 119, secondo comma, ultima parte, della Costituzione.

La natura (esclusivamente) erariale dell’accisa sull’energia elettrica era stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.53 del 2013 nell’ambito di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sardegna, trattandosi di tributo integralmente regolato dalla legge statale, ancorchè con intervento limitato dell’Ente territoriale, ad esempio nella determinazione delle aliquote (come per l’IRAP – cfr. Corte Cost. n. 296 del 2003).

La natura erariale dell’addizionale, per la Suprema Corte, risultava altresì suffragata dalle previsioni normative di cui all’art.18 del D.Lgs. 68/2011 che provvedeva alla “neutralizzazione finanziaria” degli effetti derivanti dall’abrogazione dell’addizionale provinciale in esame, con un aumento dell’aliquota dell’accisa (comma 5) e con la con la compartecipazione delle Province al gettito dell’IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale dell’accisa, anche sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa.

Ne concludeva la Suprema Corte che “nell’ambito della configurazione, strettamente, statale dell’imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva”.

A questo punto, ritornando allo specifico caso in esame, ci si deve chiedere se la diversa natura di “altro tributo indiretto”, distinto dall’accisa, come ritenuto dalla Corte europea, rispetto alla natura “erariale” della soppressa addizionale provinciale, come già ritenuto dalla giurisprudenza nazionale, possa incidere e in che misura sull’individuazione del soggetto passivo (Provincia beneficiaria invece che l’Ente impositore) tenuto al rimborso del tributo indebitamente riscosso, già individuato, come detto, dalla Cassazione con sentenza n.21883/2024, nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Orbene, questo Collegio ritiene che, a ben vedere, il principio contenuto nella decisione della Corte europea non si ponga in contrasto con l’individuazione del soggetto passivo operata dalla Suprema Corte italiana. Ciò in ragione dello specifico oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, dello specifico quesito in relazione al quale era stata investita la Corte europea ed il corrispondente specifico oggetto del dispositivo della sentenza.

Il quesito, proposto dalla Corte di Appello di Bologna, riguardava, tra gli altri, la questione “se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 possa essere invocato in una controversia tra privati vertente sul rimborso di un’imposta indebitamente pagata per il motivo che la disposizione nazionale che ha istituito tale imposta è contraria a detto articolo 1, paragrafo 2, cosicché un giudice nazionale, investito di una siffatta controversia, è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare tale disposizione nazionale”.

Sul punto la Corte europea concludeva che l’articolo 288, terzo comma, TFUE ed il carattere vincolante di una direttiva solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta» ostavano a che un giudice nazionale disapplicasse, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituiva un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, rilevando però che “secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione, dato che il diritto di ottenere il rimborso di tali imposte e tributi è infatti la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tributi (sentenza del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss, C-94/10, EU: C:2011:674, punto 20 e giurisprudenza citata)”.

Aggiungeva la Corte che in assenza di una normativa dell’Unione in materia, spettava all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali doveva essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico e, in particolare, “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (sentenza dell’11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile e Canavesi, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 34 e giurisprudenza citata)”.

In concreto, rileviamo, il dispositivo della sentenza della Corte europea detta il principio per il quale, letteralmente, “il consumatore finale sia in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”… e a “tutti gli organi della sua amministrazione”. Il dispositivo della sentenza europea si limita, dunque, a stabilire la natura di ‘altra imposta indiretta’ dell’addizionale de qua e sancire il diritto del contribuente a rivolgersi direttamente allo Stato membro per ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente versata.

Orbene, la natura non di ‘maggiorazione dell’accisa’ attribuita ora all’addizionale provinciale, ci chiediamo, può comportare il passaggio della legittimazione passiva dallo Stato impositore all’Ente locale cui veniva destinato il gettito di tale ‘altra imposta indiretta’? La Corte di Cassazione, rileviamo, nella parte motiva della sentenza n.21883/2024, aveva indicato “plurime ragioni”, quindi non solo l’“erarialità” dell’imposta, che inducevano a concludere nel senso della legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia fiscale.

In primo luogo veniva considerato il dato normativo generale di cui all’art.63, comma 1, D.Lgs.300/1999, che prevedeva la competenza dell’Agenzia “… a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso .. delle accise sulla produzione e sui consumi”, competenza che comunque si estendeva anche alla addizionale, che veniva calcolata sull’accisa, una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano, introdotta al solo scopo di creare “finanza aggiuntiva” alle Province e che proprio per tale ragione, come visto, era stata ritenuta non compatibile con le “direttive accise” dell’Unione, in quanto non avente una finalità specifica.

Si trattava dunque, come detto, di un mero trasferimento di risorse dallo Stato all’Ente territoriale, ma quest’ultimo non era l’effettivo Ente impositore, ma colui che riceveva dallo Stato il gettito di tale imposta secondo la previsione di cui all’ art. 119, secondo comma, ultima parte, della Costituzione. L’Ente impositore rimaneva comunque lo Stato, che esercitava, per il tramite dell’Agenzia, il potere e il diritto di imporre e riscuotere l’imposta, rappresentando il creditore fiscale: era quindi l’Agenzia che definiva il credito, formava il ruolo (l’elenco dei debitori) ed eventualmente affidava il carico all’agente della riscossione.

La Provincia aveva solo un intervento limitato nella determinazione delle aliquote ed usufruiva del trasferimento del gettito da parte dello Stato. Con la soppressione dell’addizionale dal 1°gennaio 2012, le aliquote dell’accisa stessa erano state aumentate per compensare il minor gettito ed il tributo era stato abolito e assorbito in altre imposte statali.

Donde l’evoluzione della originaria ‘statualità’ dell’imposta.

Del resto, come riconosce la Cassazione con argomento che si ritiene ancor valido, nel caso dell’addizionale in questione unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. Puntualizzava: “E’ quindi evidente che si trattava di una mera funzione di ‘tesoreria’ nell’ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell’ambito della configurazione, strettamente, statale dell’imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva”.

Concludeva la Suprema Corte, ed a tali conclusioni si conforma questo Giudice monocratico: “…e d’altro canto il riferimento del citato art.63 D.Lgs 300/1999 alla competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai ‘servizi’ del ‘contenzioso’ in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione attiva e passiva generale nonché esclusiva”, stante, si aggiunga, la funzionalità dell’Agenzia all’imposizione e gestione dell’imposta addizionale, riscossa unitariamente all’accisa.

Per le argomentazioni che precedono questa Corte ritiene che correttamente sia stata individuata l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli quale soggetto competente a provvedere al rimborso dell’addizionale provinciale versata dalla ricorrente ex art. 6 D.L. 511/1988 e riconosce la legittimazione passiva di tale Agenzia nell’ambito del presente procedimento.

Nel merito, ritiene accoglibile il ricorso avverso il diniego di rimborso delle addizionali energia elettrica versate dalla società ricorrente negli anni 2010 e 2011 e ritenute non dovute per le ragioni esposte in parte motiva.

Ritiene poi la Corte, in ragione della controversa interpretazione della normativa in materia, di dover dichiarare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Ritenuta la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brescia, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di diniego prot.n.3851/RU, emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Brescia in data 25.1.2023, e, per l’effetto, riconosce il diritto di Ricorrente_1 Spa al rimborso come richiesto delle somme indebitamente versate negli anni 2010 e 2011 a titolo di addizionale energia elettrica, con obbligo dell’Amministrazione convenuta a disporne l’erogazione.

Spese compensate.

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