+39-376.2482 zero sette quattro info-at-@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario, Pubblica amministrazione Numero: 183 | Data di udienza: 19 Febbraio 2026

DIRITTO SANITARIO – Responsabilità sanitaria – Obbligo vaccinale (anti SARS-CoV-2) – Titolare di farmacia – Covid 19 – Rifiuto di vaccinarsi – Sospensione dalla professione e chiusura della farmacia – Dimostrazione dell’offensività penale del fatto – Necessità – Natura di reato plurioffensivo – Differenza tra mero rischio e pericolo concreto – Assenza della prova della lesione del bene giuridico della salute – Nesso eziologico – Difetto di offensività – Assoluzione – Necessità – Art. 348 c.p. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordine di sospensione dall’attività – Idoneità del vaccino anticovid a contenere la propagazione dell’infezione virale – Evidenza scientifica – Assenza – Pericolo concreto per l’incolumità pubblica – Necessità.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: PENALE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2026
Numero: 183
Data di udienza: 19 Febbraio 2026
Presidente: VOLPE
Estensore: VOLPE


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Responsabilità sanitaria – Obbligo vaccinale (anti SARS-CoV-2) – Titolare di farmacia – Covid 19 – Rifiuto di vaccinarsi – Sospensione dalla professione e chiusura della farmacia – Dimostrazione dell’offensività penale del fatto – Necessità – Natura di reato plurioffensivo – Differenza tra mero rischio e pericolo concreto – Assenza della prova della lesione del bene giuridico della salute – Nesso eziologico – Difetto di offensività – Assoluzione – Necessità – Art. 348 c.p. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordine di sospensione dall’attività – Idoneità del vaccino anticovid a contenere la propagazione dell’infezione virale – Evidenza scientifica – Assenza – Pericolo concreto per l’incolumità pubblica – Necessità.



Massima

TRIBUNALE DI PALMI Sez. PENALE, 19 febbraio 2026 (Ud. 19/02/2026), Sentenza n. 183

 

DIRITTO SANITARIO – Responsabilità sanitaria – Obbligo vaccinale (anti SARS-CoV-2) – Titolare di farmacia – Covid 19 – Rifiuto di vaccinarsi – Sospensione dalla professione e chiusura della farmacia – Dimostrazione dell’offensività penale del fatto – Necessità – Natura di reato plurioffensivo – Differenza tra mero rischio e pericolo concreto – Assenza della prova della lesione del bene giuridico della salute – Nesso eziologico – Difetto di offensività – Assoluzione – Necessità – Art. 348 c.p. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordine di sospensione dall’attività – Idoneità del vaccino anticovid a contenere la propagazione dell’infezione virale – Evidenza scientifica – Assenza – Pericolo concreto per l’incolumità pubblica – Necessità.

In tema di responsabilità sanitaria, occorre distinguere tra il mero rischio, che giustifica in chiave prudenziale l’imposizione legislativa dell’obbligo vaccinale in presenza di infezioni virali non pienamente conosciute e il pericolo concreto, il cui accertamento richiede l’individuazione di leggi scientifiche di copertura idonee a fondare il nesso eziologico tra la condotta omissiva dei “dissidenti” e la propagazione del virus. Ne consegue che, pur in presenza di una condotta astrattamente rischiosa, l’impossibilità di accertare l’effettiva messa in pericolo dell’ulteriore bene giuridico tutelato esclude la configurabilità dell’offesa, con conseguente impossibilità di pronuncia di condanna, in ossequio ai principi di sussidiarietà a extrema ratio del diritto penale, trattandosi di fattispecie plurioffensiva a offensività cumulativa, che richiede la prova della lesione dei beni giuridici protetti e la piena dimostrazione della contestuale offensività di tutti i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice. In conclusione, l’imputato deve essere assolto per difetto di offensività e di tipicità del fatto. Nel caso concreto, l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, alla luce delle acquisizioni scientifiche disponibili, non integra un pericolo concreto per l’incolumità altrui, atteso che, nell’ambito delle professioni sanitarie, la responsabilità penale richiede non solo la violazione formale delle regole di esercizio, ma anche l’accertamento di un effettivo pericolo per la salute.

Giud. mon. Volpe

 

Nota:
Il giudice, pur riconoscendo la materialità della condotta, ha ritenuto che, nel caso specifico, non fosse dimostrata l’offensività penale del fatto, pronunciando quindi l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale per insussistenza del fatto. In particolare, nel contesto di un quadro complesso e variegato, va sottolineato che, al momento dei fatti, la ricerca scientifica non aveva ancora fornito chiarimenti definitivi in merito all’efficacia profilattica della vaccinazione rispetto alla trasmissione virale, né sugli effetti reali riguardanti l’immunizzazione attiva e passiva dei soggetti vaccinati. Pertanto, lo stato della scienza non consentiva di stabilire con certezza se l’inadempimento dell’obbligo vaccinale potesse realmente comportare un pericolo concreto per l’incolumità pubblica o la salute dei singoli, unico aspetto di rilevanza penale. (Ndr: dall’analisi della sentenza emerge, in tutta la sua gravità, l’esistenza di una piattaforma nazionale attestante l’elenco dei “dissidenti” (ovverossia di coloro che non si fossero vaccinati tout court o che non avessero provveduto al successivo richiamo vaccinale), e relativa segnalazione ai vari Ordini o uffici competenti a emanare gli “assurdi e a nostro avviso anche incostituzionali” provvedimenti punitivi).


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI PALMI Sez. PENALE, 19 febbraio 2026 (Ud. 19/02/2026), Sentenza n. 183

SENTENZA

N. 183 /2026 R.G. SENT.
N. 1155/2022 R.G.N.R.
N. 926/2022 R.G.Trib.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE PENALE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Anna Volpe, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
F. T., nata a Delianuova (RC) il …/../…., ivi residente in Via ===, n.===;
Libera – assente;

Difesa di fiducia dall’avv. Denise Serena Albano del foro di Catania, presente;

IMPUTATA

Del delitto p. e p. dall’art.348 c.p. perché esercitava abusivamente la professione di farmacista; in particolare, essendo stata sospesa dall’Albo dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria, con provvedimento n. 2022000213 del 23/2/2022, continuava abusivamente ad esercitare la professione di farmacista presso la propria farmacia sita in via === n.=== del comune di Scido.
In Scido dal 23.02.2022 al 13.05.2022

P.O.: Lo Stato

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa

DIFESA: assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; in subordine, ex art. 54 c.p.; in subordine per insussistenza del fatto; in subordine riqualificazione ex art. 650 c.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto di citazione del 9.9.2022 F. T. veniva citata a comparire innanzi tribunale di Palmi in composizione monocratica, per rispondere del reato alla medesima ascritto.

Alla prima udienza del 6.4.2023, dichiarata, preliminarmente, l’assenza dell’imputata, sì e proceduto alla apertura del dibattimento ed all’ammissione delle relative richieste di prova.

All’udienza del 23.6.2023 e stato disposto un rinvio a causa di un malfunzionamento dell’impianto di fonoregistrazione che impediva l’escussione del teste del PM.

All’udienza dell’1.2.2024, preliminarmente è stata disposta la rinnovazione del dibattimento per mutamento dell’organo giudicante, che ha revocato in parte la precedente ordinanza ammissiva delle prove dichiarative della Difesa (con riferimento ai testi Co. Ma. Bi. Ma. e Tr.o Gi., reputati non pertinenti). Quindi è stato esaminato il Maresciallo Forte Placido e si è acquisito l’album fotografico esibito al teste.

All’udienza del 19.9.2024 il difensore chiedeva pronuncia ex art. 129 c.p.p., il PM si opponeva ed il giudice rigettava la richiesta.

All’udienza del 6.2.2025 si procedeva all’escussione dei testi della difesa Mu. An. Daniela ed Al. Ma..

All’udienza del 5.06.2025 stato disposto un rinvio per consentire alla Difesa la produzione documentale.

All’udienza del 4.12.2025 stata acquisita la produzione documentale versata in atti dalla Difesa.

All’odierna udienza, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe,stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Istruttoria dibattimentale.

Deposizione del Mar. Forte Placido
Il M.llo Forte Placido, all’udienza del 1° febbraio 2024, ha riferito circa gli accertamenti riportati nell’annotazione di servizio del 12 maggio 2022 e relativi agli accadimenti del giorno 11 maggio 2022.

In particolare, il teste ha affermato di essere stato contattato telefonicamente dal Sindaco del Comune di Scido, il quale chiedeva supporto per verificare il rispetto di un ordine di sospensione dall’attività comminato alla farmacista, Dott.ssa F. T., dall’Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria nella data del 23 febbraio 2022, in quanto sottrattasi alla vaccinazione anti-covid.

Il teste ha premesso che la farmacista era a conoscenza del provvedimento di sospensione, come dimostrabile dalle missive intercorse tra la stessa e gli organi competenti e le varie ricevute di avvenuta consegna.

Il Maresciallo ha proseguito raccontando che l’ordinanza di chiusura, emessa dal Comune di Scido, è intervenuta successivamente ai controlli dell’11 maggio (in specie, il 13.5.2022), in quanto sì era acclarato, appunto, il mancato rispetto dell’ordinanza di sospensione da parte dell’interessata.

Invero, il teste, all’esibizione, da parte dell’Ufficio di Procura, del fascicolo fotografico ha riconosciuto, nel materiale documentale postogli in visione, l’ingresso della farmacia in argomento nonché la Dottoressa F. T. intenta nelle consuete attività lavorative (in particolare, nella cessione di farmaci dal retro del bancone, nell’incasso del denaro e nel relativa emissione di scontrino fiscale).

Nel controesame, il teste ha chiarito che il provvedimento di sospensione si limitava ad inibire l’attività della farmacista mentre non statuiva anche la chiusura della farmacia, oggetto del successivo provvedimento di spettanza comunale.

Infine, il teste ha confermato che il comune di Scido ha un’unica farmacia, quella della dott.ssa F. T., e che la stessa non ha mai avuto altri dipendenti.

Deposizione di Angela Daniela Musolino, Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria.

All’udienza del 6 febbraio 2025 si è proceduto all’audizione dei testi della Difesa.

In primo luogo, è tata sentita Angela Daniela Musolino, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria.

La teste ha esordito riferendo che la farmacista F. T. possedeva i requisiti di legge per l’iscrizione all’albo (laurea ed abilitazione all’esercizio della professione), specificando, altresì, che un’eventuale esclusione sarebbe potuta avvenire per motivi di carattere civile, penale ovvero deontologico.

Ha poi affermato che, in qualità di presidente dell’Ordine, gravano su di essa importanti poteri di carattere ispettivo/disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo, chiarendo, inoltre, che la dott.ssa F. T. non è mai stata soggetta ad altri procedimenti disciplinari.

La stessa, inoltre, ha chiarito che la normativa di settore relativa al mantenimento dell’iscrizione all’albo non prevede alcun obbligo vaccinale, annoverando a tal fine, requisiti quali il conseguimento della laurea, l’abilitazione professionale, la regolarità nei pagamenti, l’osservanza degli obblighi deontologici e la frequenza di corsi di formazione, elementi tutti sussistenti in capo all’imputata, di cui, chiariva, non poter confermare, in termini di certezza, il continuo aggiornamento professionale.

La teste ha poi confermato che la sospensione è decaduta contestualmente al venir meno dell’obbligo vaccinale, con permanente iscrizione della F. T. all’Albo.

Si è specificato che la revoca del provvedimento di sospensione è stata notificata il giorno 3 novembre, in seguito al decadimento dell’obbligo vaccinale avvenuto, invece, il 1° novembre 2022.

È stato, infine, constatato che, dal 3 novembre a oggi, la farmacia – priva di altri dipendenti – non è mai stata riaperta.

Nel prosieguo, la teste, a specifica domanda della Difesa, ha confermato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 233 del 1946, lett. C, ogni iscritto all’albo è libero di agire secondo una propria etica professionale per la tutela della propria salute individuale e di quella collettiva, chiarendo, tuttavia, come la questione di fondo non involgesse in sè la sottoposizione all’obbligo vaccinale (rispetto al quale la F. T. conservava margini indubbi di libertà) di esercizio della professione, implicante contatto con il pubblico, in assenza di vaccinazione.

Nel controesame del PM la teste ha illustrato tutti i passaggi propedeutici all’adozione de provvedimento di sospensione.

In particolare, la teste ha affermato che l’effettiva mancata sottoposizione al vaccino da parte dei farmacisti veniva evidenziata in un’apposita piattaforma nazionale.

In tal caso, il nome del farmacista veniva segnalato all’Ordine competente, sia in caso di manca; vaccinazione sia in caso di mancato richiamo.

Quindi, ogni mattina, l’Ordine visionava la lista dei non vaccinati, prima di procedere all’adozione dell’atto di sospensione nei loro confronti, li contattava telefonicamente, prospettando le conseguenze della mancata vaccinazione e permettendo loro di ottemperare all’adempimento entro un termine perentorio.

Solo in caso di mancato adempimento si procedeva con il provvedimento di sospensione.

Deposizione di Maria Altomonte, Direttrice della farmacia ospedaliera.

Nel prosieguo dell’udienza si proceduto all’audizione di Altomonte Maria, Direttrice della farmacia ospedaliera presso il G.0.M..

La teste, in primo luogo, ha affermato che la farmacia ospedaliera svolge attività di vigilanza e gestione dei farmaci, compresi quelli c.d. off label (farmaci, cioè i cui scopi sono diversi rispetto a quelli indicati nella stessa scheda tecnica), precisando che i farmaci contenuti nell’elenco della legge 648 del 1996 non possono essere somministrati in assenza di prescrizione medica e in assenza di un consenso “informato”, il cui fine è appunto quello di rendere edotto il paziente circa le proprietà, le implicazioni e le finalità del farmaco.

La teste, nel prosieguo, ha evidenziato di non possedere informazioni circa l’efficacia del vaccino, essendo solo destinataria di segnalazioni circa taluni eventi avversi allo stesso susseguenti.

Infine, durante il controesame condotto dal P.M., ha affermato di essere addetta alla farmacia del G.0.M. e di essere stata obbligata alla vaccinazione, onde evitare sospensioni o sanzioni economiche, come accaduto ad alcuni dipendenti dell’ospedale, e che, a tal fine aveva firmato un modulo ai fini del consenso informato.

Valutazione del Tribunale

F. T. è imputata del delitto di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. in quanto, nonostante la sospensione dall’Albo dei farmacisti, come da provvedimento del relativo Ordine professionale di Reggio Calabria del 23 febbraio 2022 (giustificato dall’inadempimento dell’obbligo vaccinale), aveva continuato ad esercitare la rispettiva attività sino al 13 maggio 2022 all’interno della propria farmacia sita in Scido, alla Via === nr. ==.

Ora, le risultanze probatorie hanno dimostrato inconfutabilmente l’esistenza, nella sua materialità della condotta contestata all’imputata.

Infatti, la testimonianza del Mar. Placido Forte ha permesso di acclarare, in primo luogo, che la F. T. si è sottratta all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto per il personale sanitario dal D.L. nr. 44/2021 ed ha continuato ad esercitare l’attività di farmacista pur dopo l’emanazione del provvedimento di sospensione dall’Albo emanato dal relativo Ordine professionale di appartenenza.

Nel caso di specie, sono stati rispettati tutti i passaggi propedeutici all’adozione del provvedimento in argomento, come illustrati dalla Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Reggio Calabria, Angela Daniela Musolino: il nome della F. T. figurava nella apposita piattaforma nazionale attestante l’elenco dei “dissidenti” (ovverossia di coloro che non si fossero vaccinati tout court o che non avessero provveduto al successivo richiamo vaccinale); dunque, ne era seguita la segnalazione all’Ordine competente, il quale aveva, preliminarmente, intimato l’adempimento dell’obbligo vaccinale entro un termine perentorio, avvertendo che, in mancanza, sarebbe seguita la sospensione dall’Albo di appartenenza; dispetto di tale intimazione, la F. T. non aveva comunque adempiuto all’obbligo vaccinale, motivo per quale, in data 23 febbraio 2022, era stato adottato nei suoi riguardi il paventato provvedimento di sospensione che inibiva la mera prosecuzione dell’attività professionale (ma non ordinava la chiusura della farmacia).

Detto provvedimento era stato puntualmente portato a conoscenza della F. T. ma, ciononostante, la stessa aveva continuato ad esercitare la propria attività pacificamente acclarato dall’album fotografico agli atti, ritraente l’imputata intenta nello svolgimento di attività tipiche della relativa professione.

Nessun dubbio sussiste in ordine all’identità della donna effigiata (peraltro, non contestata dalla Difesa), atteso che, come emerso, la farmacia in questione non avesse altri dipendenti, sì che l’unica farmacista abilitata ad ivi prestare la propria opera non potesse che essere la stessa Dott.ssa F. T..

Successivamente nella data dell’11 maggio 2022, il Sindaco del Comune di Scido aveva incaricato il Mar. Forte di accertare l’eventuale violazione dell’ordine di sospensione.

Questi, con annotazione del 12 maggio 2022, in effetti, aveva acclarato che la farmacia risultasse ancora aperta e che, al suo interno, continuasse a lavorare l’imputata.

Pertanto, il 13 maggio 2022 ne era seguita ordinanza sindacale di chiusura della farmacia.

Nel prosieguo, in specie il 3 novembre 2022, con il venir meno dell’obbligo vaccinale in argomento (decaduto il 1° novembre 2022), il provvedimento di sospensione era stato revocato.

Per quanto accertato, non vi è dubbio che la F. T. abbia dolosamente realizzato la condotta contestatale in quanto, perfettamente edotta del provvedimento di sospensione che le precludeva l’esercizio della professione in difetto di vaccinazione, ha continuato, ciononostante ad esercitare la relativa attività nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2022 (data dell’emanazione del citato atto sospensivo) ed il 13 maggio seguente, quando, acclaratane la violazione, si era disposto, ad opera del Comune di Scido, la chiusura della farmacia.

Nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla legittimità del provvedimento sospensivo violato, in quanto adottato dall’organo a ciò competente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla “legge”, ovvero dal D.L. nr. 44 del 2021 che contemplava, appunto, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario al fine di evitare l’ulteriore propagarsi dell’infezione da SARS-CoV-2.

A tale ultimo riguardo, si osserva che alcun sindacato è consentito al giudice di merito in ordine al profilo della legalità della normativa richiamata (e, dunque, con essa, della legittimità conseguente provvedimento adottato sulla sua base), su cui non vi era nessun dubbio, in quanto munita di patente di costituzionalità. Invero, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità ai dettami costituzionali del prescritto obbligo legale di vaccinazione, ha reiteratamente rigettato la relativa questione sollevatale dal Giudice a quo, affermando che: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale,in riferimento all’art. 32 Cost. dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e la sospensione dall’esercizio della professione in caso di inadempimento, in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagio: diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in questo momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento al personale sanitario nei cui confronti l’obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all’epoca misure altrettanto adeguate. La scelta del legislatore di prevedere in caso di mancato adempimento dell’obbligo la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell’inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, non riveste natura sanzionatoria.” (cfr. Corte Costituzionale, 09/02/2023, n.14).

Per quanto dedotto, non può dubitarsi, dunque, che la F. T., violando il provvedimento, perfettamente legittimo, che le inibiva la prosecuzione dell’attività professionale in difetto di vaccinazione, ha così realizzato la condotta ascrittale e, con essa, offeso il bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 348 c.p., rappresentato dal buon andamento della P.A., con riferimento all’attività giuridicamente regolata, di legittimazione all’esercizio di determinate attività professionali richiedenti speciali garanzie di ordine morale e culturale.

Detto bene giuridico deve ritenersi leso anche dai soggetti che, pur in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione (ed alla permanenza) all’Albo professionale, ne siano stati semplicemente sospesi a tempo determinato.

Senonché la connotazione puramente formale nella quale tendeva a risolversi la lesività della fattispecie in argomento ha subito una revisione nel tempo, in conseguenza della riforma del 2018.

Invero, la fattispecie criminosa, pur rimasta inalterata nella parte precettiva, è stata modificata nel 2018 ad opera della L. n. 3, che ha apportato un inasprimento sanzionatorio complessivo mediante la comminatoria congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria.

La novella in parola ha indotto ad un ripensamento della dimensione offensiva del delitto individuando come bene giuridico tutelato anche quello della salute.

La scrivente aderisce a tale impostazione, a favore della natura plurioffensiva del reato, alla luce di un’interpretazione teleologica e sistematica della norma come modificata dalla novella del 2018. Invero, a sostegno, possono invocarsi plurimi elementi quali: l’esame dei lavori preparatori della L. nr. 3/2018; la concomitante previsione delle nuove circostanze aggravanti di cui agli artt. 589 c. 3 e 590 c. 4 c.p., destinate ad assumere rilievo soprattutto con riguardo alla pratica medica; l’inasprimento del trattamento sanzionatorio complessivo, sintomatico di una sfera di tutela rivolta anche a beni primari come la salute individuale e collettiva.

Ciò posto, ai presenti fini, al di là del profilo strettamente formale rappresentato dalla indubbia violazione del provvedimento di sospensione dall’Albo, occorre indagare se possa dirsi accertata altresì la violazione anche dell’ulteriore bene giuridico tutelato dalla norma allorquandola fattispecie concreta concerna le professioni sanitarie, ovverossia il bene primario della salute, individuale e collettiva.

In altri termini, l’affermazione di penale responsabilità allorquando la fattispecie concreta involga le professioni sanitarie, postula il contestuale accertamento che, con la condotta contestata, il soggetto agente abbia, altresì, cagionato un pericolo concreto e specifico per la salute.

Nel caso di specie, dunque, va indagato se, alla luce delle emergenze scientifiche disponibili, sia possibile ritenere che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale abbia concretamente esposto a pericolo l’incolumità di quanti potessero avere contatti con la Dott.ssa F. T..

Ora, la copiosa produzione documentale versata in atti dalla Difesa attesta l’esistenza di vivace dibattito in seno alla comunità scientifica in merito alla effettiva idoneità vaccino a contenere l’ulteriore propagarsi dell’infezione virale.

Ne risulta, all’epoca dei fatti come nel momento attuale di accertamento giudiziale, un quadro quantomai composito e variegato, nel solco del quale la ricerca scientifica, fermo restando la sicura stimolazione del sistema immunitario individuale di quanti vi sì sottopongano, non ha ancora fatto definitivamente chiarezza circa l’efficacia profilattica della vaccinazione rispetto all’ulteriore trasmissione virale.

In altri termini, se non si dubita circa l’immunizzazione attiva del soggetto vaccinato, non vi sono allo stato evidenze scientifiche attestanti in termini di certezza che il vaccino, oltre proteggere il singolo dagli effetti più gravi correlati all’infezione di che trattasi, avesse anche l’ulteriore effetto di ridurne la trasmissione fino a rendere possibile una forma di immunità di gruppo.

Conseguentemente e specularmente, lo stato della scienza non consente di appurare in termini di certezza se dall’inadempimento dell’obbligo vaccinale sia effettivamente derivato un pericolo concreto per l’incolumità pubblica, l’unico rilevante ai fini penali.

Invero, a tale ultimo riguardo, deve distinguersi tra il concetto di mero rischio che, in un’ottica prudenziale, ha ispirato l’intervento legislativo, con il prescrivere prudenzialmente l’obbligo vaccinale in presenza di un’infezione virale sconosciuta, e quello, più pregnante, di pericolo concreto, il cui accertamento postula l’individuazione di leggi scientifiche di copertura idonee a fondare l’esistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei “dissidenti” e la propagazione del virus, leggi, allo stato, ancora non disponibili nella letteratura scientifica di riferimento.

Ne consegue che, ferma la “rischiosità dalla condotta attuata, l’impossibilità di acclarare l’effettiva lesione, nella forma della messa in pericolo, dell’ulteriore bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in omaggio ai principi di sussidiarietà ed extrema ratio dell’intervento penale, non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna, dovendosi, a tal fine, disporre della piena dimostrazione della contestuale lesione di entrambi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, in quanto fattispecie plurioffensiva (trattandosi, in specie, di plurioffensività non già alternativa, bensì cumulativa).

Per queste ragioni l’imputata va assolta dalla relativa contestazione per difetto degli elementi disponibili a provare l’offensività del fatto e, con essa, la sua stessa tipicità.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 cpv. c.p.p. assolve F. T. dal reato ascrittole per insussistenza del fatto.

Motivazione contestuale

Palmi, 19 febbraio 2026

Il Giudice monocratico
dott.ssa Anna Volpe

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!