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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1834 | Data di udienza: 11 Dicembre 2025

APPALTI – Offerte tecniche – Valutazione – Svolgimento prima dell’esame dell’offerta economica – Divieto di commistione – Riferimento al caso concreto (segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2026
Numero: 1834
Data di udienza: 11 Dicembre 2025
Presidente: Caringella
Estensore: Rovelli


Premassima

APPALTI – Offerte tecniche – Valutazione – Svolgimento prima dell’esame dell’offerta economica – Divieto di commistione – Riferimento al caso concreto (segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 6 marzo 2026, n. 1834

APPALTI – Offerte tecniche – Valutazione – Svolgimento prima dell’esame dell’offerta economica – Divieto di commistione – Riferimento al caso concreto.

La conoscenza da parte della Commissione giudicatrice dell’importo delle sole lavorazioni migliorative offerte, non consente in alcun modo di ricostruire l’offerta economica complessiva. In sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice può essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e ciò giustifica il principio del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica; il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).

(Conferma TAR LAZIO, Roma, n. 13266/2025) – Pres. Caringella, Est. Rovelli – C. s.r.l. (avv. Vitale) c. Ministero della Difesa e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 6 marzo 2026, n. 1834

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6210 del 2025, proposto da Costruzioni Vitale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B24432EA87, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Unico Contrattuale, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

La Rocca Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
Fenix Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13266/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Fenix Consorzio Stabile S.C. A R.L., del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine in delega dell’avv. Antonio Melucci e dato atto che l’avv. Domenico Vitale ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Costruzioni Vitale S.r.l. ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo Quadro per i lavori per la rifunzionalizzazione e il miglioramento sismico della “palazzina b” della caserma “La Bulgarella” di Roma – C.I.G. B24432EA87 – C.U.P. D85I24000030001, avente come importo a base d’asta euro 6.834.902,87, IVA esclusa.

2. La stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore del Consorzio Stabile Fenix Società Consortile a r.l. (il quale ha individuato come consorziata esecutrice la società La Rocca Società Cooperativa); l’appellante si è classificata seconda in graduatoria con uno scarto complessivo di punti 1,74, sostanzialmente determinato dal maggior punteggio attribuito all’offerta tecnica di 1,95 a fronte del miglior piazzamento del punteggio valutativo dell’offerta economica.

3. Riferisce l’appellante che, a seguito di accesso agli atti, si è potuto constatare che la società aggiudicataria ha inserito, all’interno dell’offerta tecnica, un Computo Metrico Estimativo inerente tutte le lavorazioni migliorative, con indicazione dei singoli prezzi.

4. Avverso il provvedimento di aggiudicazione Costruzioni Vitale S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, Roma, che, con sentenza n. 13266/2025 lo ha respinto.

5. Di tale sentenza, Costruzioni Vitale S.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure, così rubricate: “1) error in iudicando – ingiustizia manifesta – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo – eccesso di potere giurisdizionale – Violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs.n.36/2023 e, segnatamente, del richiamato principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica – violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e, segnatamente, dell’articolo 16 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 3.1 del documento di gara denominato “elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – ingiustizia manifesta – eccesso di potere – difetto di istruttoria e carenza di motivazione – violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede – illogicità – violazione e falsa applicazione del principio della discrezionalità amministrativa – error in judicando”.

6. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Fenix Consorzio Stabile S.C. A R.L.

7. Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

8. L’appellante contesta la conclusione cui è giunto il TAR sulla base di argomenti così sintetizzabili:

a) sarebbe illegittimo l’operato della Commissione di gara che, di fatto, è venuta a conoscenza, anticipatamente, dell’entità dell’offerta economica, prima ancora di quella tecnica;

b) il computo inserito dalla società aggiudicataria all’interno dell’offerta tecnica, comprende tutte le offerte migliorative con annesso relativo prezzario delle singole lavorazioni e forniture proposte per un importo complessivo di € 644.786,16; si tratta di prezzi non già estrapolati da prezzari nazionali o listini ufficiali, ma offerti dalla stessa aggiudicataria, frutto quindi di una valutazione personale e soggettiva derivante dal cd. know how aziendale;

c) vi sarebbe quindi una violazione del principio di separazione delle offerte;

d) il provvedimento di aggiudicazione sarebbe viziato, altresì, per la violazione della previsione riportata nel documento agli atti di gara denominato “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” secondo cui “l’offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica (ad esempio import, prezzi, ecc.),…”;

e) l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, in quanto contenente esatta e precisa valorizzazione economica delle migliorie offerte, con il relativo prezzo complessivo, e, come tale, anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica, avrebbe dovuto essere esclusa a norma del sesto capoverso dell’art. 16 del Disciplinare di gara (pagina 38 e 39).

9. Si tratta di argomenti infondati.

10. Un punto è decisivo. La conoscenza da parte della Commissione giudicatrice dell’importo delle sole lavorazioni migliorative offerte, non consente in alcun modo di ricostruire l’offerta economica complessiva.

11. Com’è noto, in sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice può essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e ciò giustifica il principio del divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica; il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).

12. La conclusione cui è pervenuto il primo Giudice è pienamente condivisibile dato che, come efficacemente osservato da Fenix Consorzio Stabile a pagina 3 della memoria depositata il 9 settembre 2025, il computo metrico estimativo allegato in sede di offerta tecnica attiene esclusivamente alle lavorazioni migliorative che non sono incluse nell’elenco prezzi di progetto.

13. Se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l’offerta tecnica va a contenere alcuni elementi di rilievo economico. Il che, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Diversamente, si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione parametri economici. Il divieto ricorre solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 febbraio 2018, n. 719).

14. Nel caso che qui occupa il Collegio, gli elementi contenuti nel computo metrico relativo alle migliorie non consentivano in alcun modo di ricostruire l’offerta economica complessiva.

15. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13266/2025.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Ministero della Difesa e € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore di Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Gianluca Rovelli 

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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