INTERNET, REATI, PROCESSO – Intelligenza artificiale (ChatGPT) – Utilizzo negli atti difensivi – Limiti – Obblighi informativi e di verifica – Rilevanza del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e della normativa nazionale di recepimento – Art. 13, c.2, L. n. 132/2025 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Produzione documentale – Contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale – Inidoneità probatoria – Esclusione anche quale prova atipica – Presupposti – Funzione di mero supporto alle deduzioni difensive – Artt. 11 e 117 Cost. – Responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione:
Regione: Emilia-Romagna
Città: Ferrara
Data di pubblicazione: 4 Marzo 2026
Numero: 2107
Data di udienza: 20 Febbraio 2026
Presidente: COCCA
Estensore: COCCA
Premassima
INTERNET, REATI, PROCESSO – Intelligenza artificiale (ChatGPT) – Utilizzo negli atti difensivi – Limiti – Obblighi informativi e di verifica – Rilevanza del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e della normativa nazionale di recepimento – Art. 13, c.2, L. n. 132/2025 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Produzione documentale – Contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale – Inidoneità probatoria – Esclusione anche quale prova atipica – Presupposti – Funzione di mero supporto alle deduzioni difensive – Artt. 11 e 117 Cost. – Responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Massima
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA Sez. CIVILE, 4 marzo 2026 (Ud. 20/02/2026) Ordinanza n.r.g. 2107
INTERNET, REATI, PROCESSO – Intelligenza artificiale (ChatGPT) – Utilizzo negli atti difensivi – Limiti – Obblighi informativi e di verifica – Rilevanza del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e della normativa nazionale di recepimento – Art. 13, c.2, L. n. 132/2025 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Produzione documentale – Contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale – Inidoneità probatoria – Esclusione anche quale prova atipica – Presupposti – Funzione di mero supporto alle deduzioni difensive – Artt. 11 e 117 Cost. – Responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
I contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale (IA) non verificati, recanti riferimenti giurisprudenziali potenzialmente affetti dal fenomeno delle cd. “allucinazioni” – consistente nella produzione di risultati inesistenti ma presentati come veritieri – e prodotti in giudizio senza indicazione del quesito sottoposto al sistema né controllo dei riferimenti citati, non possono essere qualificati come documento in senso processual-civilistico né come prova atipica, difettando di attendibilità e utilità ai fini del giudizio: La relativa produzione, generata con l’IA, deve pertanto considerarsi tamquam non esset, soprattutto quando i precedenti richiamati risultino non pertinenti al caso di specie. L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale può, allo stato, assumere rilievo soltanto quale supporto alla redazione delle difese e non quale fonte probatoria della fondatezza della pretesa azionata. Un uso prudente e verificato di tali sistemi è altresì imposto dai principi di human oversight e di utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale sanciti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), applicabili nell’ordinamento interno anche alla luce degli artt. 11 e 117 Cost. e della normativa nazionale di recepimento, con conseguenti obblighi informativi e di diligenza gravanti sui professionisti che se ne avvalgano. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività difensiva è ammissibile esclusivamente quale strumento di supporto alla redazione delle deduzioni, restando in ogni caso in capo al professionista l’obbligo di verifica dell’attendibilità e della pertinenza dei contenuti generati. La giurisprudenza ha sempre più frequentemente evidenziato dell’impiego improprio di tali strumenti, desumibile anche dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla non pertinenza degli argomenti addotti, può integrare condotta processuale censurabile e giustificare pronunce di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Giud. Cocca
Nota:
Chiaramente la produzione creata co l’IA non può essere considerata un “documento”, inteso in senso processual civilistico. Trattasi di una produzione da considerarsi tamquam non esset, neppure qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista la mancanza del quesito proposto al chatbot, ma anche della doverosa (e non solamente opportuna) verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT. Un approccio attento e cauto al mezzo è reso oggi necessario anche alla luce delle previsioni del regolamento UE n. 2024/1689, il cd. AI Act, con il quale la supervisione umana (human oversight) e l’approccio responsabile all’intelligenza artificiale (responsible Al) sono stati consacrati quali principi codificati a livello sovranazionale, suscettibili di trovare diretta applicazione, nel nostro ordinamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost. In giurisprudenza si segnalano sul tema: Trib. Di Firenze, ord. del 14/3/2025, Tar Lazio, sent. n. 4546 del 3/3/2025; Tribunale di Latina, nn. 1034 e 1035 del 24 settembre 2025, Tribunale di Torino n. 21120 del 16 settembre 2025.
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA Sez. CIVILE, 4 marzo 2026 (Ud. 20/02/2026) Ordinanza n.r.g.2107SENTENZA
Tribunale Ordinario di Ferrara
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2107/2025
Il Giudice, dott.ssa Marianna Cocca,
a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza,
nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 2107/2025, promosso da:
Partel CF. C.F-1 ,inproprio e quale erede e congiunto di Persona_1 (C.F. CF_2, edi Persona_2 (C.F. C.F._3 ), rappresentato e difeso dall’Avv. E ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
contro
Controparte_l in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. | P.IVA_1., rappresentata e difesa dall’Avv. E cd elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. depositato in data 13/11/2025, Parte-1 iure proprio ed in qualità di erede e congiunto di Persona 1. (deceduto ali DOC. 2 di parte ricorrente) e di Persona_2 (deceduta Doc. 3 di parte ricorrente), ha promosso ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, onde accertare la precisa dinamica e le eventuali quote di responsabilità del sinistro stradale mortale che, in data 19/1/2021 ha coinvolto il fratello Persona_1 .
Deduce che, dai verbali della Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale – di Altedo (BO), di cui ai docc. 4A e 4B allegati al ricorso introduttivo, risulta che lo stesso ha avuto luogo al km 29+900 dell Parte_2 , lungo la carreggiata sulla direttrice sud Padova-Bologna, nel territorio del Comune di Poggio Renatico (FE). Dai verbali risulterebbe provato che il fratello del ricorrente, Per_1/ […] , si trovava alla guida della propria vettura Citroen Jumper, targata REA quando collideva contro il complesso autoarticolato Volvo modello NI, composto da trattore stradale targato EE < semirimorchio Zorzi modello 37 s targato REA, di proprietà della società -CP_2 […] condotto da CP_3 .
Quest’ultimo risultava fermo, con le quattro frecce azionate, al termine di una coda di veicoli, formatasi a causa di altro incidente mortale avvenuto poco prima nel medesimo tratto stradale (cfr. docc. 4B e 9 allegati al ricorso).
Ad esito della collisione, -Persona_1 risultava “deceduto sul posto”, in conseguenza di “politrauma della strada e arresto cardiocircolatorio”.
Deduce il ricorrente che, nonostante il manto stradale si presentasse “in buono stato d’uso e manutenzione, senza anomalie, reso bagnato dalla nebbia in atto” (pag. 5 del verbale), le circostanze metereologiche, tuttavia, limitavano notevolmente la visibilità, a causa della nebbia fitta che invadeva le carreggiate. Il traffico, infatti, era “intenso, fortemente rallentato, a tratti fermo con relativi incolonnamenti a intervalli irregolari”.
Viste le condizioni di visibilità assai limitata, e lo stato del tratto stradale, che si presentava bagnato, Persona_1 , non avvedendosi dell’incolonnamento, e nonostante il tentativo di sterzata verso la corsia di emergenza, non riusciva in alcun modo ad evitare l’impatto con il veicolo di CP_3 . L’urto, diretto e di eccezionale entità, interessava il settore anteriore sinistro dell’autocarro e il settore posteriore destro del rimorchio. In conseguenza dell’impatto, il veicolo di Mo. fuoriusciva dalla sede autostradale, in direzione della scarpata discendente.
A seguito del sinistro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha iscritto la notizia di reato contro ignoti al n. 190/2021 R.G.N.R. Le indagini preliminari si sono concluse con un decreto di archiviazione (doc. 5 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha tuttavia rappresentato che, sulla scorta dei dati e dei rilievi effettuati dall’Ing. Per_3. all’interno della consulenza di parte prodotta sub doc. 6, sussisterebbe la responsabilità di Controparte_l per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dai congiunti di Per 1 […] , iure proprio e iure hereditatis. In particolare, si legge nella citata consulenza di parte che “sul tratto autostradale compreso tra l’entrata del casello autostradale Ferrara Sud (punto di ingresso in autostrada del Sig. Persona_1 ) e il Km 29+900 in direzione Bologna non è presente nessuna tipologia di segnaletica verticale, a differenza di quanto riportato in atti” (pag. 5 e pag. 18).
La differenza starebbe nel fatto che dal verbale di Polizia risulterebbe viceversa che, data la visibilità limitata, il “personale tecnico dell’Ente Concessionario della Strada provvedeva ad allertare l’utenza autostradale mediante segnaletica aerea costituita da pannelli a messaggio variabile”.
Il ricorrente ha pertanto rilevato la violazione dell’art. 14, comma 1, Codice della Strada, che impone agli enti proprietari delle strade di provvedere all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. L’omessa o scarsa attivazione delle misure di sicurezza da parte dell’ente gestore, Controparte_1 avrebbe determinato, nella ricostruzione del ricorrente, una condizione di pericolo non percepibile da parte di Persona_1 .
Dato atto dell’esito negativo della richiesta di risarcimento danni inoltrata da Parte_1 e dalla madre, iure proprio e iure hereditatis, per il tramite di Infortunistica Sinistri Nord Ovest S.r.l., alla società resistente (v. doc. 8 allegato al ricorso), -Persona_1 ha adito il Tribunale di Ferrara ex art. 696- bis c.p.c., chiedendo, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso, la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio extra moenia, proponendo il seguente quesito: “ricostruisca il CTU la dinamica del sinistro e la condotta dei soggetti coinvolti, descriva le condizioni di visibilità, segnaletica e gestione del traffico nel tratto autostradale interessato al momento del fatto, nonché la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo all’ente gestore Controparte_1 per omessa o tardiva segnalazione del pericolo e difetto di manutenzione / gestione della sicurezza della circolazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/1/2026, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 la quale, contestata ogni deduzione avversaria, ha eccepito l’esclusiva responsabilità della vittima in relazione al sinistro.
Parte resistente ha dato atto della già intervenuta instaurazione, nell’anno 2022 da parte di altri eredi di Personal (mogliee figliastro), di un separato giudizio innanzi al Tribunale civile di Ferrara (R.G. n. 1617/2022), fondato su presupposti di fatto e di diritto essenzialmente sovrapponibili a quelli odierni, conclusosi con sent. n. 157/2024 del 9/2/2024, con la quale il Tribunale ha rigettato ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_1 .
Nel testo della sentenza, nello specifico, è incidentalmente dato atto della presenza di segnalazioni all’utenza autostradale, ed è rappresentato come la responsabilità del sinistro fosse interamente da ascriversi alla condotta di Persona 1, essendo l’infausto evento occorso “principalmente per le omissioni e la scarsa cautela del conducente dell’autocarro, che in spregio alle condizioni meteo climatiche, procedeva a valori cinetici sicuramente inadeguati alle condizioni atmosferiche del momento, non mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo precedente. Una guida più attenta e consapevole avrebbe consentito l’arresto del Citroen all’interno della carreggiata o, quanto meno, ridotto notevolmente l’entità dell’energia dissipata nell’impatto, aumentando in misura sensibile le possibilità di sopravvivenza della vittima”. Peraltro, l’esclusiva responsabilità di Persona_1 , dovuta ad una condotta imperita nella conduzione della propria vettura, sarebbe stata affermata anche dalla c.t.u. espletata nel corso del richiamato giudizio, ove si legge che “L’operato dell’autista appare, in definitiva, scorretto ed omissivo poiché egli procedeva, in condizioni di scarsa visibilità, a velocità imperturbata di almeno 70 km/h (non si può escludere che l’automobilista abbia azionato l’apparato frenante riducendo la velocità senza segnare il manto stradale) e in spregio al pericolo, non manteneva una ragionevole distanza di sicurezza dal mezzo che lo precedeva”.
Rilevato che la richiamata sentenza, in quanto passata in giudicato, sarebbe idonea ad esplicare efficacia riflessa ex art. 2909 c.c. anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, contenendo “un’affermazione obiettiva di verità”, parte resistente ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l’illl.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso siccome infondato e inammissibile; rigettare in ogni caso ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Nel denegato caso di ammissione della richiesta C.T.U., si chiede di essere autorizzati alla nomina del C.T.P. fino all’inizio delle operazioni peritali. Col favore delle spese”.
All’udienza, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed il Giudice ha riservato la decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’istituto disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c. è ispirato dalla ricerca di una forma alternativa di risoluzione delle controversie, con finalità intrinsecamente deflattive del contenzioso. Giurisprudenza e dottrina ormai pacificamente ritengono che l’ammissibilità del ricorso sia subordinata al riscontro di un fumus boni iuris circa il collegamento tra l’accertamento “preventivo” ex art. 696-bis c.p.c., e la successiva eventuale causa di merito, rispetto alla quale il mezzo disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c. si pone in rapporto di stretta strumentalità.
Infatti, “presupposto per l’applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 696 – bis c. p. c. è che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventive dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, che esse si concilieranno, non residuando altre questioni controverse” (cfr. da ultimo Tribunale Milano, ordinanza R.G. 863/2025 del 17/03/2025; Tribunale Firenze, R.G. 1563/2025 del 7/03/2025; in questo senso anche il consolidato orientamento del Tribunale di Ferrara: da ultimo, 2/10/2025, dott. Martinelli; si veda anche Tribunale di Ferrara 21/03/2025, Tribunale di Ferrara 28/03/2025). È pertanto da escludersi lammissibilità del ricorso quando emerga che quest’ultimo sia stato esperito per finalità meramente esplorative, e comunque non denotate, in concreto, da reale utilità in relazione ad un eventuale giudizio di merito, apparendo invece poste questioni, come nel caso di specie, che fuoriescono da un perimetro squisitamente tecnico.
Nelle valutazioni poste dal ricorrente a fondamento del quesito sono infatti insite valutazioni non suscettibili di essere opportunamente vagliate da un c.t.u., richiedendo, viceversa, l’espletamento di un’istruttoria più complessa, verosimilmente implicante il ricorso ad altri strumenti di prova, in primis quella orale. Tanto può affermarsi, ad esempio, in relazione alla circostanza secondo cui Controparte_1 non avrebbe “tempestivamente e con mezzi idonei segnalato il grave pericolo rappresentato dall’incolonnamento e dal blocco del traffico” (pag. 3), come pure alla condotta di guida del de cuius.
Sono in sostanza due gli elementi che richiedono una prova non tecnica: i) la presenza o meno di segnalazioni verticali (ed in senso contrario vi sono il verbale delle forze dell’ordine intervenute, le risultanze del procedimento penale e la sentenza civile); ii) la circostanza che il conducente del veicolo tamponato “si era fermato in tempo”. Vale la pena segnalare che, come ampiamente ricostruito anche all’interno della sentenza n. 157/2024 del 9/2/2024, fu ammessa una c.t.u. tecnica volta a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali sfere di responsabilità.
Contrariamente a quanto prospettato da parte resistente, non si pone, nel caso in esame, alcuna questione di “efficacia riflessa” del giudicato formatosi ad esito del richiamato giudizio (cfr. Cass. sent. n. 7406 del 19 marzo 2024); cionondimeno, assume centrale rilevanza la circostanza secondo cui, in quella sede, sia già stata espletata una c.t.u., con quesito sovrapponibile, nella sostanza, a quello odierno, la quale è stata oggetto di produzione documentale da parte resistente. La succitata c.t.u., a firma dell’ing. Per 4 , ha concluso per l’esclusiva responsabilità di Persona_1 nella causazione del sinistro (così si legge a pag. 9 della c.t.u. in atti); l’elaborato contiene inoltre un vaglio circa la predisposizione, da parte di Controparte_1 , di idonea segnaletica (pag. 12 ss.).
A fronte del compendio documentale in atti, deve escludersi che il ‘punto tecnico’ oggetto dell’accertamento richiesto sia l’unico controverso tra le parti, non essendo favorevole la prognosi circa la conciliazione alla luce di una nuova c.t.u. sulla dinamica del sinistro, sia perché vi sono dati fattuali che richiedono di essere provati, anche tenuto conto degli oneri di cui all’art. 2054 c.c., sia per il fatto che una ulteriore c.t.u. potrebbe ritenersi del tutto superflua, tenuto conto di tutti i documenti in atti e dell’assenza di contestazioni, all’udienza, in merito alla metodologia ed alle risultanze della c.t.u. svolta nel giudizio R.G. 1617/2022, il cui elaborato è stato prodotto.
Peraltro, il ricorso non dà conto delle pretese che il ricorrente intende far valere e il loro titolo: non si fa riferimento alla tipologia di danno (patrimoniale o non patrimoniale) né al titolo (iure proprio o iure hereditatis), così che non è neanche possibile verificare l’esistenza di altri punti di dissenso ed il perimetro dell’eventuale contestazione, che appare per la verità assai difficile tenuto conto del giudicato favorevole già ottenuto dalla Compagnia sul medesimo fatto. Le considerazioni esposte conducono a dichiarare il ricorso inammissibile, dubitandosi dell’utilità dell’accertamento tecnico richiesto sia quale strumento conciliativo sia quale strumento di istruzione preventiva alla luce della documentazione già in atti.
Non si comprende, all’interno del delineato quadro, quale rilevanza probatoria possa assumere, a sostegno delle pretese di parte ricorrente, il contenuto del doc. 10 (“conversazione con ChatGPT”). Nel ricorso non v’è traccia di indicazione dello scopo della produzione e della valenza probatoria che si intendesse attribuire alla stessa, così di fatto rendendo non intelligibile la sua concreta utilità. II documento è palesemente parziale e, quindi, ipoteticamente fuorviante, mancando il quesito oggetto della richiesta formulata all’IA. Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza citata nel documento non è inerente al caso di specie (la sent. n. 3890/2016 è stata pronunciata in materia di opposizione agli atti esecutivi; la n. 17685/2019 in materia di scontro tra due veicoli, tuttavia non apparendo il contenuto della pronuncia de quo assolutamente conferente rispetto al caso in esame). È questione ormai nota quella dell’intrinseca inaffidabilità dei riferimenti giurisprudenziali citati dalle IA, le quali restano ad oggi ancora esposte al fenomeno delle cd. allucinazioni di intelligenza artificiale, che “si verifica allorché NIA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri” (Trib. Di Firenze, ord. del 14/3/2025). Pur sollecitata a prendere posizione sul punto, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze senza nulla chiarire in ordine alla produzione e all’indicazione di precedenti totalmente inconferenti rispetto al caso in esame.
La giurisprudenza edita appare essersi concentrata sull’utilizzo di tali sistemi in funzione di mero supporto alle deduzioni difensive (cfr. Tar Lazio, sent. n. 4546 del 3/3/2025; Tribunale di Latina, nn. 1034 e 1035 del 24 settembre 2025, con le quali il Giudice ha pronunciato condanna ex art. 96 c.p.c., desumendo l’uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale “dalla gestione del procedimento […] ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati”; Tribunale di Torino n. 21120 del 16 settembre 2025). Nel caso di specie, occorre una riflessione ulteriore: quella sull’uso dei sistemi in questione per “costituire” materiale probatorio da produrre in sede di giudizio.
Chiaramente la produzione non può essere considerata un “documento”, inteso in senso processual civilistico. Invero, a parere di questo giudice, trattasi di una produzione da considerarsi tamquam non esset, neppure qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista la mancanza del quesito proposto al chatbot, ma anche della doverosa (e non solamente opportuna) verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT. Un approccio attento e cauto al mezzo è reso oggi necessario anche alla luce delle previsioni del regolamento UE n. 2024/1689, il cd. A/ Act, con il quale la supervisione umana (human oversight) e l’approccio responsabile all’intelligenza artificiale (responsible Al) sono stati consacrati quali principi codificati a livello sovranazionale, suscettibili di trovare diretta applicazione, nel nostro ordinamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost. L’ordinamento italiano, del resto, ha recepito i nuovi obblighi e principi contenuti nell’AI Act con la L. n. 132/2025, che ha integrato le normative già vigenti (quali, ad esempio, il GDPR), introducendo nuovi obblighi, in merito all’utilizzo delle IA, per gli stessi professionisti intellettuali, peraltro non avendosi evidenza, almeno nella procura conferita dal ricorrente, dell’avvertimento di cui all’art. 13, comma 2, L. n. 132/2025.
I chatbot, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro “risposte” assurgano a prova – nemmeno atipica – di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell’attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminabile, per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara tenuto e condanna Parte-1 alla rifusione in favore di Controparte_1.
[..] delle spese di lite, che liquida in euro 1.780,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 20/02/2026
Il Giudice
Marianna Cocca





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