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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Pubblica amministrazione, Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 860 | Data di udienza: 17 Dicembre 2025

RIFIUTI – Qualificazione di un materiale come End of Waste – Discarica abusiva/deposito incontrollato di rifiuti – Rifiuti non sottoposti a corretto recupero e depositati in discarica abusiva – Tributo speciale per il deposito in discarica – Prova dei requisiti tecnici e ambientali – Conformità ai limiti di emissione e ai test di cessione – Art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006 – Art. 3, cc.24-41, L. n. 549/1995 – VIA VAS AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Debenza del tributo e delle sanzioni – D.M. 5 febbraio 1998 – DIRITTO TRIBUTARIO – Autonomia e indipendenza dei giudizi penale e tributario – Difetto di allegazione – Principio del doppio binario penale-tributario – Valutazione di presunzioni gravi, precise e concordanti – Artt. 20, 21, 54 D.Lgs. n.546/1992 – DANNO AMBIENTALE – Condotte causative di danno ambientale – Responsabilità solidale delle persone fisiche – Artt.2 e 11 del D.Lgs. n.472/1997.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 7^
Regione: Veneto
Città:
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2025
Numero: 860
Data di udienza: 17 Dicembre 2025
Presidente: VALMASSOI
Estensore: PETRARULO


Premassima

RIFIUTI – Qualificazione di un materiale come End of Waste – Discarica abusiva/deposito incontrollato di rifiuti – Rifiuti non sottoposti a corretto recupero e depositati in discarica abusiva – Tributo speciale per il deposito in discarica – Prova dei requisiti tecnici e ambientali – Conformità ai limiti di emissione e ai test di cessione – Art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006 – Art. 3, cc.24-41, L. n. 549/1995 – VIA VAS AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Debenza del tributo e delle sanzioni – D.M. 5 febbraio 1998 – DIRITTO TRIBUTARIO – Autonomia e indipendenza dei giudizi penale e tributario – Difetto di allegazione – Principio del doppio binario penale-tributario – Valutazione di presunzioni gravi, precise e concordanti – Artt. 20, 21, 54 D.Lgs. n.546/1992 – DANNO AMBIENTALE – Condotte causative di danno ambientale – Responsabilità solidale delle persone fisiche – Artt.2 e 11 del D.Lgs. n.472/1997.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di secondo grado del VENETO Sez. 7^, 19/12/2025 (ud. 17/12/2025), Sentenza n. 860

 

RIFIUTI – Qualificazione di un materiale come End of Waste – Discarica abusiva/deposito incontrollato di rifiuti – Rifiuti non sottoposti a corretto recupero e depositati in discarica abusiva – Tributo speciale per il deposito in discarica – Prova dei requisiti tecnici e ambientali – Conformità ai limiti di emissione e ai test di cessione – Art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006 – Art. 3, cc.24-41, L. n. 549/1995 – VIA VAS AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Debenza del tributo e delle sanzioni – D.M. 5 febbraio 1998.

In tema di tributo speciale per il deposito in discarica ex art. 3, commi 24-41, L. n. 549/1995, la qualificazione di un materiale come End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006 presuppone la prova del rigoroso rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali, ivi compresa la conformità ai limiti di emissione e ai test di cessione previsti dal D.M. 5 febbraio 1998; in difetto, e in presenza di superamento dei limiti tabellari accertato mediante analisi tecniche, il materiale deve essere considerato rifiuto e il suo impiego integra deposito incontrollato con conseguente debenza del tributo e delle sanzioni. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)

 

DIRITTO TRIBUTARIO – Autonomia e indipendenza dei giudizi penale e tributario – Difetto di allegazione – Principio del doppio binario penale-tributario – Valutazione di presunzioni gravi, precise e concordanti – Artt. 20, 21, 54 D.Lgs. n.546/1992 – DANNO AMBIENTALE – Condotte causative di danno ambientale – Responsabilità solidale delle persone fisiche – Artt.2 e 11 del D.Lgs. n.472/1997.

In materia tributaria, non sussiste nullità per difetto di allegazione ex art.21 D.Lgs. 546/1992 quando gli elementi essenziali sono desumibili dal contesto e non richiedono produzione integrale in calce all’atto impositivo. Anche il principio del doppio binario penale-tributario sulla base del quale è stata eccepita la necessità di attendere l’esito del procedimento penale per potersi pronunciare nella presente sede amministrativa/tributaria, deve considerarsi destituito di fondamento. Detto principio (sancito dall’art.20 D.Lgs. n.546/1992) impone l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi penale e tributario senza obbligo di sospensione del secondo in pendenza del primo. Il giudice tributario può fondare la decisione su presunzioni gravi, precise e concordanti (art.54 D.Lgs. 546/1992) anche derivate da indagini penali non definitive (Cass. n.29345/2020). Nel caso di specie le risultanze tecniche e documentali acquisite (sufficienti a provare il deposito incontrollato) hanno certamente reso superflua l’attesa dell’esito penale evitando ritardi ingiustificati nella tutela dell’interesse erariale la sospensione è un evento eccezionale e non certo applicabile nel caso trattato nel quale le prove sono del tutto autonome. Infine, sulla responsabilità solidale delle persone fisiche quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale allora l’attività di bonifica non può che tradursi in un’unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili. Ai sensi degli artt.2 e 11 del D.Lgs. n.472/1997 la responsabilità solidale si estende alle persone fisiche che abbiano posto in essere condotte illecite nell’esclusivo interesse personale (così come desumibile dalle intercettazioni e dalle indagini svolte) e che evidenziano l’azione autonoma dell’amministratore.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di secondo grado del VENETO Sezione 7^, 19/12/2025 (ud. 17/12/2025), Sentenza n. 860

SENTENZA

Sentenza n. 860/2025
Depositata il 19/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
PETRARULO FRANCESCO, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice

in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 383/2024 depositato il 16/04/2024

proposto da
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. – P.IVA_2

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2

Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Regione Veneto
Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 401/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2023

Atti impositivi:
– ATTO TRIB. SANZ n. A2-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
– sull’appello n. 385/2024 depositato il 16/04/2024

proposto da
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_3 S.r.l. – P.IVA_2

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Regione Veneto

Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 398/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2023
Atti impositivi:
– ATTO TRIB.SANZ. n. A3-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
– sull’appello n. 386/2024 depositato il 16/04/2024

proposto da
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_3 S.r.l. – P.IVA_2

Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 397/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 04/10/2023

Atti impositivi:
– ATTO TRIB. SANZ n. A6-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
– sull’appello n. 387/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_4 CF_1 – CF_2
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 CF_1 – CF_3
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 CF_1 – CF_4
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. – P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 400/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 04/10/2023

Atti impositivi:
– ATTO TRIB.SANZ. n. A5-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
– sull’appello n. 388/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. – P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 395/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 04/10/2023

Atti impositivi:
– ATTO TRIB.SANZ. n. A7-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
– sull’appello n. 389/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_4 CF_1 – CF_2
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 CF_1 – CF_3
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 CF_1 – CF_4
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 – P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 399/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 04/10/2023

Atti impositivi:
– ATTO TRIB.SANZ. n. A8-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
– sull’appello n. 390/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. – P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 – CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 – CF_Difensore_1
Difensore_2 – CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_3 – CF_Difensore_3
Difensore_4 – CF_Difensore_4
Difensore_5 – CF_Difensore_5
Difensore_6 – CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 396/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2023

Atti impositivi:
– ATTO TRIB. SANZ n. A4-2022-TSA TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il 18/12/2025

Richieste delle parti:

Per gli Appellanti Ricorrente_3 srl, Ricorrente_2 spa, e Ricorrente_1 :
Violazione degli artt. 183, comma 1, let. a) e 184-ter del D.Lgs. 152/2006, dell’art.3 co.32, 33 e 34 Legge n.549/1995, degli artt.42 e 43 L.R. Veneto n.3/2000 e D.M. 05.02.1998, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cc, illegittimità ed infondatezza della pretesa. CONCLUSIONI : 1) dichiarare la nullità degli atti impugnati per quanto sub II) per carenza di motivazione; 2) dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati per carenza del suo necessario presupposto, ovvero la constatazione delle violazioni, per quanto sub III), annullandolo; 3) dichiarare l’illegittimità e/o l’infondatezza nel merito, in tutto od in parte, della pretesa per i motivi esposti sub I), IV) e V), annullando gli atti impugnati; 4) spese diritti ed onorari di causa rifusi.

Per l’Appellata REGIONE DEL VENETO : 1) rigettare integralmente i ricorsi d’Appello perché infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte; 2) dichiarare e confermare le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia nn.401,400,399,398,397,396,395/2023; 3) condannare la Ricorrente_3 s.r.l. e il Ricorrente_2 al pagamento in solido tra loro del tributo per il conferimento in discarica di rifiuti solidi e in solido con le predette società, Ricorrente_1 per il pagamento della sanzione. Spese di lite integralmente rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con gli Atti di determinazione del tributo e Avviso di irrogazione sanzioni nn.A2/2022/TSA, A3/2022/TSA, A4/2022/TSA, A5/2022/TSA A6/2022/TSA, A7/2022/TSA, A8/2022/TSA la Regione Veneto ha contestato per l’anno d’imposta 2015 alla Ricorrente_3 s.r.l., alla Ricorrente_2 s.p.a. (già Ricorrente_2 s.p.a.) ed al sig. Ricorrente_1 (in qualità di amministratore e legale rappresentante delle predette società) la messa in opera di una discarica abusiva/deposito incontrollato di rifiuti con conseguente violazione delle disposizioni relative alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dettata dalle disposizioni contenute nell’art.3 co. da 24 a 41 Legge n.549/1995 e negli artt.39, 42 e 43 della Legge Regione Veneto n.3/2000. Tale atto è stato preceduto da un Atto di contestazione di violazione nel quale l’Ente aveva richiamato il contenuto della nota redatta dei Carabinieri Forestali.

L’atto ha riguardato l’impiego di materiali denominati In.Ar.Co. Extra e Concrete Green in diversi cantieri situati nella provincia di Padova ritenuti dalla Regione come rifiuti non sottoposti a corretto recupero e depositati in discarica abusiva.

Secondo le allegazioni della Regione le indagini condotte dalla Regione Carabinieri Forestali del Veneto supportate dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e da una perizia del 2024 redatta dal suo perito, hanno evidenziato che i materiali in questione non soddisfacevano i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le analisi di laboratorio avevano rilevato il superamento dei limiti di emissione di sostanze inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 con rilascio di parametri critici quali rame, COD (domanda chimica di ossigeno), cloruri e metalli pesanti. Tale impiego è stato qualificato come deposito incontrollato di rifiuti con conseguente applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica ex art.3 commi 24-41 della Legge 28/12/1995 n.549 oltre sanzioni.

ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Col ricorso introduttivo di primo grado presentato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia i Contribuenti hanno impugnato l’Atto amministrativo contestandolo integralmente e sostenendo che l’In.Ar.Co. Extra costituiva una materia prima secondaria (End of Waste – EoW) prodotta in conformità all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.72/2010 rilasciata dalla Provincia di Padova e che il Concrete Green era un prodotto finito non qualificabile come rifiuto così come attestato da numerose sentenze amministrative e da verifiche ambientali condotte su specifici siti con esito favorevole.

Questi i motivi del Ricorso:

1) Violazione dell’art.183 co.1 lett.a) e 184 ter D.Lgs. n.152/2006, dell’art.3 co.32,33 e 34 Legge n.549/1995, degli artt.42 e 43 della Legge Regionale Veneto n.3/2000 e D.M. 05.02.1998, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., illegittimità ed infondatezza della pretesa. 

2) Violazione dell’art.3 co.32,33 e 34 Legge n.549/1995, degli artt.42 e 43 della Legge Regionale Veneto n.3/2, degli artt.16 co.2 e 17 del D.Lgs n.472/1997, dell’art.3 della Legge n.241/1990, nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi probatori.

3) Violazione dell’art.3 co.33 Legge n.549/1995, dell’art.42 della Legge Regione Veneto n.3/2000, dell’art.19 D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.197 D.Lgs. n.152/2006, illegittimità dell’atto impugnato per mancata constatazione delle violazioni da parte dei funzionari provinciali con apposito processo verbale di constatazione.

4) Violazione dell’art.3 co. 24, 25, 32 e 33, Legge n.549/1995, illegittimità della pretesa nei confronti delle ricorrenti società, sia per il tributo che per la sanzione.

5) Violazione dell’art.3 co.32 Legge n.549/1995, degli artt. 5 e 11 D.Lgs. n.472/1997 e dell’art.7 D.L. n.269/2003, insussistenza di fattispecie di responsabilità solidale delle persone fisiche per le sanzioni irrogate, illegittimità di ogni pretesa.

Si è costituita la Regione contrastando tutti i motivi del ricorso e chiedendone il rigetto e ribadendo la correttezza della qualificazione dei materiali come rifiuti, il mancato rispetto delle condizioni per l’EoW (assenza di impatti negativi sull’ambiente e conformità ai test di cessione), la legittimità della procedura accertatrice basata su atti penali e indagini forestali, e la responsabilità solidale degli amministratori ai sensi degli artt.2 e 11 del D.Lgs. n. 472 del 18 agosto 1997 stante l’interesse personale prevalente nelle condotte contestate come emerso da intercettazioni e risultanze investigative.

Con le sentenze nn.401,400,399,398,397,396,395/2023 i Giudici di Prime cure hanno respinto i ricorsi condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente viene disposta la riunione al procedimento 383/2024 di quelli con RG 385,386,387,388,389 e 390/2024 vertenti sui medesimi fatti presupposti e tra le stesse parti in causa.

Nella presente vertenza la Regione Veneto ha contestato la natura non conforme dei materiali impiegati configurandoli come rifiuti non inertizzati e depositati in modo incontrollato con conseguente applicazione del tributo speciale ex art.3 co.24-41 della Legge n.549/1995 mentre i Contribuenti ritengono vi sia stata una erronea qualificazione dei materiali, una carenza di motivazione, una assenza di processo verbale di constatazione con necessità di attendere l’esito del procedimento penale.

Per parte loro i Primi Giudici hanno ritenuto corretta la contestazione amministrativa sulla base delle risultanze tecniche acquisite che avrebbero evidenziato l’assenza di completa inertizzazione e il superamento dei limiti tabellari del D.M. 5 febbraio 1998 per i parametri indicati confermando così la legittimità della procedura seguita dalla Regione anche in difetto di un processo verbale di constatazione provinciale essendo sufficiente il ricorso a documentazione esterna quale derivante da procedimenti penali e indagini della Forestale (così come previsto dalla L.R. Veneto n.3/2000 artt. 2-43).

Le censure relative alla carenza di motivazione e alla violazione del principio del doppio binario penale-tributario sono state giudicate infondate potendo il giudice tributario basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti anche in assenza di accertamenti definitivi in sede penale.

Infine, è stata riconosciuta legittima la responsabilità solidale delle persone fisiche, in quanto le condotte erano state poste in essere nell’esclusivo interesse dell’amministratore Ricorrente_1, come desumibile dalle intercettazioni e dalle indagini.

Con il ricorso d’Appello e le successive memorie i Contribuenti hanno sostanzialmente riproposto i motivi di impugnazione dell’Atto amministrativo che però questa Corte non ritiene essere fondati con richiamo ai principi del doppio binario (Cass. n.8268/2018), della motivazione per relationem (Cass. n.21126/2020) e della responsabilità solidale in materia ambientale.

Con riguardo alla natura dei materiali (In.Ar.Co. Extra e Concrete Green) come rifiuti, dall’esame degli atti processuali e delle produzioni documentali è emerso con sufficiente chiarezza che l’In.Ar.Co. Extra, sebbene prodotto nell’ambito dell’AIA n.72/2010, non ha acquisito la qualifica di End of Waste ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 poichè la cessazione della qualifica di rifiuto presupporrebbe (il condizionale è d’obbligo in quanto nel caso specifico la circostanza non è stata provata) il cumulo di requisiti tecnici, ambientali e di mercato tra cui l’assenza di impatti negativi sull’ambiente circostante, verificabile mediante test di cessione delle sostanze pericolose e conformità ai limiti di emissione stabiliti dal D.M. 5 febbraio 1998.

Al contrario, le risultanze tecniche acquisite con la consulenza tecnica del P.M. Nominativo_4 e la perizia del perito Nominativo_5 del 2024 hanno accertato, attraverso analisi di laboratorio condotte su campioni prelevati nei cantieri di Padova, il superamento dei limiti tabellari per parametri critici quali il rame, la COD, i cloruri e vari metalli pesanti. Inoltre è stata rilevata l’assenza di adeguata agglomerazione del conglomerato cementizio con conseguente potenziale rilascio di lisciviazione inquinante nel suolo e nelle falde acquifere.

Tali evidenze, corroborate da verbali della Regione Carabinieri Forestali, hanno quindi dimostrato che i materiali non soddisfacevano le condizioni per l’inertizzazione completa e l’uso come materie prime secondarie.

Questa Corte ritiene inoltre che la documentazione prodotta dagli appellanti e consistente in sentenze amministrative (es. TAR Veneto n.123/2018 e n. 456/2020) e relazioni di verifiche ambientali su siti diversi da quelli in contestazione non possa ritenersi idonea a ribaltare le indicazioni probatorie della Regione. Le pronunce, infatti, si riferiscono a fattispecie distinte riguardanti produzioni standardizzate e non i specifici lotti impiegati nei cantieri 2015 e, comunque, non escludono la natura di rifiuto per i materiali esaminati in questa sede, mentre l’AIA n.72/2010, pur autorizzando la produzione, subordina l’esonero dai test di cessione all’effettiva inertizzazione e all’uso esclusivo in conglomerati cementizi conformi alle norme UNI EN 12620:2008, condizioni non verificate nel caso di specie così come emerso dalle indagini.

Pertanto, la qualificazione come rifiuti depositati in discarica abusiva è corretta, con applicazione legittima del tributo speciale ex L. 549/1995.

Anche con riferimento alla denunziata carenza di motivazione, difetto di allegazione e mancanza del processo verbale di constatazione le eccezioni sollevate devono ritenersi infondate.

Sia la normativa regionale (L.R. Veneto 3/2000 artt. 42-43) che quella statale (L.549/1995 art.3 co.33-34) autorizzano l’accertamento d’ufficio da parte della Regione nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa senza necessità di un processo verbale provinciale formale purché supportato da elementi probatori attendibili.

A parere di chi scrive gli atti impugnati risultano quindi adeguatamente motivati con indicazione puntuale dei fatti contestati (impiego nei cantieri specifici, quantità di materiali, parametri eccedenti), degli elementi probatori e delle norme violate, e la motivazione per relationem è stata legittima (Cass. n. 21126/2020) essendo gli atti richiamati noti o conoscibili ai Contribuenti destinatari delle notifiche penali e partecipanti al procedimento.

Infine non sussiste nullità per difetto di allegazione ex art.21 D.Lgs. 546/1992 poiché gli elementi essenziali sono desumibili dal contesto e non richiedono produzione integrale in calce all’atto impositivo. Anche il principio del doppio binario penale-tributario sulla base del quale è stata eccepita la necessità di attendere l’esito del procedimento penale per potersi pronunciare nella presente sede amministrativa/tributaria, deve considerarsi destituito di fondamento. 

Detto principio (sancito dall’art.20 D.Lgs. n.546/1992) impone l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi penale e tributario senza obbligo di sospensione del secondo in pendenza del primo. Il giudice tributario può fondare la decisione su presunzioni gravi, precise e concordanti (art.54 D.Lgs. 546/1992) anche derivate da indagini penali non definitive (Cass. n.29345/2020). Nel caso di specie le risultanze tecniche e documentali acquisite (sufficienti a provare il deposito incontrollato) hanno certamente reso superflua l’attesa dell’esito penale evitando ritardi ingiustificati nella tutela dell’interesse erariale : la sospensione è un evento eccezionale e non certo applicabile nel caso trattato nel quale le prove sono del tutto autonome.

Infine, sulla responsabilità solidale delle persone fisiche il principio da applicare e che quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale allora l’attività di bonifica non può che tradursi in un’unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili.

Ai sensi degli artt.2 e 11 del D.Lgs. n.472/1997 la responsabilità solidale si estende alle persone fisiche che abbiano posto in essere condotte illecite nell’esclusivo interesse personale (così come desumibile dalle intercettazioni e dalle indagini svolte) e che evidenziano l’azione autonoma dell’amministratore

Ricorrente_1 al di fuori degli scopi societari.

L’art.7 D.L. n.269/2003 non osta a tale estensione limitandosi a regolare la responsabilità delle persone giuridiche senza escludere quella delle fisiche in casi di interesse prevalente personale. E’ vero inoltre che le società, pur coinvolte, non hanno dimostrato un interesse collettivo prevalente confermando quindi la solidale imputabilità.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta gli appelli proposti.

Condanna parte soccombente a rifondere le spese che liquida in € 10.000,00 oltre accessori se dovuti.

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