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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 37683 | Data di udienza: 23 Ottobre 2025

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria o preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – Effetti – Sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova – Fattispecie: mancata verifica di una condotta – Art. 464-septies cod. proc. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Condotte riparatorie conseguenti al reato – Sospensione del processo ex art. 168 bis cod. pen – Messa alla prova – Potere discrezionale del giudice.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Novembre 2025
Numero: 37683
Data di udienza: 23 Ottobre 2025
Presidente: RAMACCI
Estensore: VERGINE


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria o preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – Effetti – Sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova – Fattispecie: mancata verifica di una condotta – Art. 464-septies cod. proc. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Condotte riparatorie conseguenti al reato – Sospensione del processo ex art. 168 bis cod. pen – Messa alla prova – Potere discrezionale del giudice.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 19 novembre 2025, (ud. 23/10/2025), Sentenza n. 37683

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria o preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – Effetti – Sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova – Fattispecie: mancata verifica di una condotta – Art. 464-septies cod. proc. pen..

In materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.. Nella specie, la mancata verifica di una condotta siffatta comporta l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Condotte riparatorie conseguenti al reato – Sospensione del processo ex art. 168 bis cod. pen – Messa alla prova – Potere discrezionale del giudice.

La decisione di sospendere il processo ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, e ai sensi della medesima disposizione la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

(Annulla con rinvio sentenza del 04/04/2025 – TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE) Pres. RAMACCI, Rel. VERGINE, Ric. P.R. in proc. Orlando


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 19 novembre 2025, (ud. 23/10/2025), Sentenza n. 37683

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo
nel procedimento a carico di 
Or. An., nato a Santa Flavia il ../../…..;

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE del 04/04/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;

lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2025 il Tribunale di termini Imerese, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Or. in relazione al reato, contestatogli, di cui all’art. 44, comma 1, lett b).
d.P.R. 380/2001, perché estinto per positivo esito della messa alla prova.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto tempestivo ricorso, per l’annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 168-bis cod.proc.pen..

Premessa la ricorribilità per cassazione della sentenza impugnata, che, in quanto di proscioglimento per un reato di cui al catalogo dell’art. 550 cod.proc.pen. è inappellabile, assume il ricorrente che la norma indicata prescrive che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; dagli atti del fascicolo risulta che, con ordinanza di sospensione del 5 luglio 2024, il Tribunale ha sì ritenuto idoneo il programma trattamentale come predisposto dall’UEPE, «con la precisazione che il prevenuto deve dare prova nel corso della sua esecuzione di aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi», pur senza indicare con prescrizione specifica l’obbligo di eliminare le opere abusive oggetto di imputazione; non v’è prova che il prevenuto abbia, altrimenti, ripristinato lo stato dei luoghi, tant’è che l’area su cui le opere abusive sono state realizzate ed insistevano risulta ancora in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente affermata la ricorribilità per cassazione della sentenza impugnata, come affermato da Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022 Ud. (dep. 06/04/2023 ) Rv. 284273 – 01.

2. Rileva il Collegio che, come argomentato dal Procuratore generale, la relazione conclusiva sull’esperimento della messa alla prova non indica alcuna condotta volta all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato; Osserva che la decisione di sospendere il processo ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Quiroz, Rv. 266299), e ai sensi della medesima disposizione la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

L’art. 464-bis, comma quarto, lett. b), prevede, espressamente, «impegni specifici che l’imputato assume, anche al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine […] le condotte riparatorie […]». Da ultimo Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022 Ud. (dep. 29/09/2022 ) Rv. 283664 – 01 ha condivisibilmente rilevato: «[S]ul punto, in particolare, questa Corte […] ha già affermato (Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017 – dep. 28/08/2017, PG in proc. La Barbera, Rv. 271642 – 01) che la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria – rientra fra •le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova. […]».

Deve, dunque, considerarsi che «In materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.».

3. La mancata verifica, nella specie, di una condotta siffatta comporta l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Termini Imerese.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025

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