AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all’autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l’abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 9^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2025
Numero: C‑267/24
Data di udienza:
Presidente: Condinanzi
Estensore: Condinanzi
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all’autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l’abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 23 ottobre 2025, Sentenza n. C‑267/24
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all’autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l’abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014.
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che obbliga il soggetto che richiede l’aiuto ad informare l’autorità nazionale competente di qualsiasi errore o modifica della domanda di aiuto o della domanda di pagamento unicamente mediante una piattaforma informatica dedicata, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di certezza del diritto. Mentre, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato n. 2016/1393, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di domanda di aiuto o di domanda di pagamento inesatta postula che l’autorità nazionale competente dimostri che entrambe le condizioni ivi enunciate non sono soddisfatte, e ciò nel rispetto – fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività – delle modalità di produzione della prova, delle condizioni di ricevibilità dei mezzi di prova o ancora dei principi che disciplinano la valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova nonché lo standard di prova richiesto fissati dal diritto nazionale e, dall’altro, tale disposizione consente a un beneficiario di modificare o di ritirare la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento finché non sia stato informato del fatto che l’autorità competente ha effettuato un controllo o ha riscontrato un’inadempienza nella sua domanda. Infine, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato n. 2016/1393, deve essere interpretato nel senso che: esso osta, da un lato, ad una disposizione nazionale in forza della quale il soggetto che richiede il sostegno non può ritirare la sua domanda qualora sia stato oggetto di un controllo in loco e sia stato informato di inadempienze riscontrate, limitate alle sole superfici e/o agli animali oggetto della domanda, e, dall’altro, a una prassi dell’autorità nazionale competente in forza della quale il beneficiario dell’aiuto non viene informato del controllo in loco né del suo esito.
Pres./Rel. Condinanzi, Ric. Kanevi Komers DS EOOD c. Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 23 ottobre 2025, Sentenza n. C‑267/24SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 23 ottobre 2025, Sentenza n. C‑267/24
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
23 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 15, paragrafo 1 – Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative – Domanda di aiuto inesatta – Ritiro di una siffatta domanda – Notifica all’autorità nazionale competente – Sanzioni amministrative applicabili in caso di sovradichiarazione di superfici – Sanzioni ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 – Applicabilità di tale articolo dopo l’abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014 »
Nella causa C‑267/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 4 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2024, nel procedimento
Kanevi Komers DS EOOD
contro
Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commissione europea, da M. Ilkova e M. Salyková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 15 e 19 bis del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48, e rettifica in GU 2015, L 209, pag. 48), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU 2016, L 225, pag. 41) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014»), nonché dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede opposti la Kanevi Komers DS EOOD, una società di diritto bulgaro, allo Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (direttore esecutivo aggiunto del fondo statale «Agricoltura», Bulgaria) (in prosieguo: il «DFZ»), in merito alla decisione di quest’ultimo di ridurre l’importo dell’aiuto finanziario richiesto dalla Kanevi Komers DS per la campagna 2019 a titolo di diversi regimi di aiuto e misure di pagamenti diretti per superficie, e di infliggergli sanzioni a causa di sovradichiarazioni di superficie.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento (UE) n. 1306/2013
3 Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023 dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU 2021, L 435, pag. 187). Tuttavia, in forza dell’articolo 104 del regolamento 2021/2116, gli articoli 59, 63, 64, 67, 68, 74 e 77 del regolamento n. 1306/2013 continuano ad applicarsi alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), prima e durante l’anno civile 2022. Poiché la domanda di aiuto di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la campagna 2019, il regolamento n. 1306/2013 è applicabile nel caso di specie.
4 L’articolo 59 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Principi generali dei controlli», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri (…) comprende l’esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.
(…)
3. L’autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco».
5 L’articolo 63 di tale regolamento, intitolato «Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati.
(…)
2. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77 (…)».
6 Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Applicazione di sanzioni amministrative»:
«Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:
a) riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall’inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l’aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro un termine ragionevole;
b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall’inadempienza;
c) sospensione o revoca di un’approvazione, di un riconoscimento o di un’autorizzazione;
d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un’altra misura in questione o del diritto di beneficiarne».
7 Il Capo 2, intitolato «Sistema integrato di gestione e di controllo», del titolo V di tale regolamento, comprende l’articolo 67 di quest’ultimo, che è così formulato:
«1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (“sistema integrato”).
(…)
4. Ai fini del presente capo s’intende per:
(…)
b) “pagamento diretto per superficie”: il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il sostegno per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 (…)».
8 L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, così recita:
«Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto;
d) domande di aiuto e domande di pagamento;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell’identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento».
9 L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi così dispone:
«In conformità dell’articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all’aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco».
10 Ai sensi dell’articolo 77 di detto regolamento, intitolato «Applicazione di sanzioni amministrative»:
«1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall’applicazione delle norme sul sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2.
(…)
4. Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:
a) riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall’inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;
b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall’inadempienza;
c) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.
(…)».
Il regolamento n. 1307/2013
11 Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2025 dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1). Tuttavia, in forza dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento 2021/2115, il regolamento n. 1307/2013 continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023. Poiché la domanda di aiuto di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la campagna 2019, il regolamento n. 1307/2013 è applicabile nel caso di specie.
12 Il considerando 4 del regolamento n. 1307/2013 enuncia quanto segue:
«È necessario chiarire che il regolamento [n. 1306/2013] e le disposizioni adottate a norma del medesimo [devono] applicarsi alle misure previste dal presente regolamento (…)».
13 L’articolo 1 del regolamento n. 1307/2013 così dispone:
«Il presente regolamento istituisce:
a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I (“pagamenti diretti”);
b) norme specifiche riguardanti:
i) un pagamento di base a favore degli agricoltori (“regime di pagamento di base”[)] e un regime transitorio semplificato (“regime di pagamento unico per superficie”);
ii) un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;
iii) un pagamento ridistributivo facoltativo;
iv) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
v) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
vi) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola;
vii) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
(…)».
Il regolamento (UE) n. 640/2014
14 Il regolamento delegato n. 640/2014 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità (GU 2022, L 183, pag. 12). Tuttavia, conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato 2022/1172, il regolamento delegato n. 640/2014 continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative ai pagamenti diretti presentate anteriormente al 1° gennaio 2023. Pertanto, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, il regolamento delegato n. 640/2014 è applicabile nel caso di specie.
15 I considerando 2, 8 e 17 del regolamento delegato n. 640/2014 così recitano:
«(2) In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 (…)
(…)
(8) Ai fini di una corretta esecuzione del regime di pagamento di base e dei relativi pagamenti di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto che ne garantisca la tracciabilità e permetta di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento di base e i diritti all’aiuto di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto.
(…)
(17) I beneficiari che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell’inadempienza, purché non siano stati informati dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non li abbia già informati dell’esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento».
16 L’articolo 2 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Definizioni», prevede al suo paragrafo 1:
«(…)
Si applicano (…) le seguenti definizioni:
(…)
2) “inadempienza”:
a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; (…)
(…)».
17 L’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative», prevede quanto segue:
«1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale».
18 L’articolo 19 bis di tale regolamento delegato, recante il titolo «Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici», dispone, ai paragrafi da 1 a 3:
«1. Se per un gruppo di colture di cui all’articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del [regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487)] è superiore alla superficie determinata in conformità all’articolo 18 del presente regolamento, l’aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% della superficie determinata o a 2 ettari.
La sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.
2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50% se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata.
3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un’altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all’articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l’anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l’anno di domanda successivo e versa l’importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2».
Il regolamento (UE) n. 809/2014
19 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU 2022, L 183, pag. 23). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione 2022/1173, il regolamento di esecuzione n. 809/2014 continua a essere applicato alle domande di aiuto per i pagamenti diretti presentate anteriormente al 1° gennaio 2023. Tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, il regolamento di esecuzione n. 809/2014 è applicabile nel caso di specie.
20 L’articolo 25 del regolamento n. 809/2014 enuncia quanto segue:
«I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
(…)».
21 L’articolo 41 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Relazione di controllo», è così formulato:
«1. Ciascun controllo in loco di cui alla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi (…).
2. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l’autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
(…)».
Diritto bulgaro
Lo ZPZP
22 L’articolo 41 dello Zakon za podpomagane na zemedelskite proizvoditeli (legge sul sostegno agli agricoltori) (DV n. 58, del 22 maggio 1998), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZPZP»), così dispone:
«(1) Gli agricoltori registrati a norma dell’articolo 7 possono richiedere un aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’articolo 38a, paragrafo 1, dietro presentazione di una domanda di aiuto a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, per l’anno civile considerato.
(…)
(3) I terreni agricoli inclusi nella domanda di aiuto devono essere a disposizione degli agricoltori al 31 maggio dell’anno civile considerato, conformemente all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il che deve essere attestato da un titolo giuridico per l’utilizzo registrato ai sensi dello [Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi (legge sulla proprietà e sull’utilizzo dei terreni agricoli].
(4) Il titolo giuridico per l’utilizzo dei terreni agricoli è registrato presso i servizi comunali competenti in materia di agricoltura in funzione dell’ubicazione delle proprietà, mediante un programma informatico specifico gestito dal Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e delle Foreste. La registrazione viene effettuata entro la scadenza dei termini previsti dal decreto di cui all’articolo 32, paragrafo 5, per la presentazione della domanda di aiuto e per le modifiche di quest’ultima.
(5) Il Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e delle Foreste classifica, riassume e trasmette all’organismo pagatore, in una sola volta o in più fasi, i dati relativi ai titoli giuridici registrati per l’utilizzo dei terreni agricoli. (…)
(6) All’atto della presentazione di una domanda di aiuto tramite il sistema integrato di gestione e di controllo, l’organismo pagatore verifica i dati contenuti nella domanda, che vengono confrontati con i dati di cui al paragrafo 5. Se l’agricoltore ha incluso nella sua domanda terreni agricoli che non rientrano nelle superfici per le quali esiste un fondamento giuridico o in misura che oltrepassa il titolo giuridico per l’utilizzo registrato, il sistema genera una segnalazione di errore. La segnalazione di errore è presentata all’agricoltore per la firma.
(7) Allo scadere dei termini per la presentazione della domanda di aiuto e per la sua modifica, previsti dal decreto di cui all’articolo 32, paragrafo 5, l’organismo pagatore procede a un controllo amministrativo di tutte le domande di aiuto presentate per le quali il sistema ha segnalato un errore. All’atto del controllo, le informazioni contenute nelle domande di aiuto sono confrontate con i dati di cui al paragrafo 5 relativi al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
(…)
(9) Qualora dalla verifica effettuata a norma dei paragrafi 7 e 8 non risulti alcun titolo giuridico registrato ai sensi del paragrafo 4, l’organismo pagatore applica le disposizioni dell’articolo 43, paragrafo 3».
23 L’articolo 43 dello ZPZP prevede quanto segue:
«(1) L’organismo pagatore effettua pagamenti diretti in relazione alle domande presentate qualora constati che:
1. il richiedente utilizza le superfici agricole dichiarate nella domanda e vi esercita un’attività agricola;
(…)
3. la superficie utilizzata dall’agricoltore e la dimensione delle parcelle agricole non sono inferiori a quelle stabilite all’articolo 38c;
4. le superfici dichiarate a titolo di aiuto sono considerate ammissibili nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 37, paragrafi 3 e 4;
(2) L’organismo pagatore controlla le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di pagamento diretto a norma dell’articolo 37.
(3) L’organismo pagatore riduce l’importo del pagamento o rifiuta il pagamento nell’ambito dei regimi di pagamento diretto quando:
1. il richiedente sfrutta superfici e/o parcelle agricole di dimensioni inferiori a quelle di cui all’articolo 38c);
2. tale organismo ha ravvisato che le condizioni relative alla condizionalità non erano rispettate per le superfici interessate;
3. il richiedente impedisce una visita di controllo in loco;
4. il richiedente ha dichiarato superfici che non gestisce o ha dichiarato superfici che non soddisfano i criteri di ammissibilità all’aiuto ai sensi del decreto di cui all’articolo 40;
5. per una stessa superficie sono state presentate due o più domande e la sovrapposizione di superfici non è stata eliminata;
(…)
(4) L’organismo pagatore riduce l’importo del pagamento o rifiuta il pagamento di cui al paragrafo 3 secondo i criteri stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea».
Il decreto n. 5 del 27 febbraio 2009
24 L’articolo 2 della naredba n. 5 za usloviyata i reda za podavane na zayavlenia po shemi i merki za direktni plashtania (decreto n. 5 relativo alle condizioni e alle modalità di presentazione delle domande nell’ambito dei regimi e delle misure di pagamento diretto), del 27 febbraio 2009 (DV n. 22 del 2009), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 5»), prevede quanto segue:
«(1) Il sostegno nell’ambito dei regimi e delle misure di cui all’articolo 1 è aperto agli agricoltori che coltivano terreni agricoli e/o allevano bestiame e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 41 dello [ZPZP].
(2) Le persone di cui al paragrafo 1 presentano una domanda di sostegno nell’ambito dei regimi e delle misure di cui all’articolo 1 su un formulario che sarà approvato annualmente dal [DFZ] – Organismo pagatore (Razplashtatelna agentsia – RA). All’atto della prima domanda di aiuto, le persone di cui al paragrafo 1 devono anche compilare una domanda di registrazione».
25 L’articolo 11 di tale decreto così recita:
«(1) Entro il 31 maggio i richiedenti possono modificare le loro domande e i documenti allegati, anche aggiungendo regimi e misure supplementari, nonché parcelle agricole, e/o animali, nell’ambito dei regimi e/o delle misure richiesti. Se il 31 maggio è un giorno non lavorativo, il termine per la modifica delle domande scade il primo giorno lavorativo successivo.
(…)
(3) I richiedenti il sostegno non possono apportare le modifiche di cui al paragrafo 1 se:
1. sono stati informati delle inadempienze riscontrate nella domanda;
2. sono stati informati che saranno oggetto di un controllo in loco;
3. sono stati oggetto di un controllo in loco e sono state riscontrate inadempienze.
(4) Le modifiche di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate presentando una copia della domanda di sostegno, con la casella «modifiche» debitamente spuntata, completata e firmata dal richiedente. Detta copia è versata, per l’inserimento dei dati in essa contenuti, nel Sistema di registrazione dei richiedenti, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento (SRKZPZP) presso il corrispondente servizio comunale dell’agricoltura (OSZ), dove sono stati inseriti i dati relativi alla domanda di sostegno del richiedente. I dati sono raccolti conformemente all’articolo 10, paragrafo 1.
(…)
(6) I soggetti che richiedono il sostegno possono correggere gli errori di fatto manifesti contenuti nelle domande presentate in qualsiasi momento fino all’approvazione (totale o parziale), o al rifiuto, del pagamento».
26 L’articolo 14 del decreto n. 5 così dispone:
«(1) Il soggetto che richiede l’aiuto può ritirare la domanda presentata, o uno o più regimi, ad eccezione del regime di aiuto per i piccoli agricoltori, fino al momento del pagamento nell’ambito del regime in questione, ma non oltre il 1° dicembre dell’anno della domanda. Nessuna parte di una parcella agricola può essere ritirata. Il ritiro si effettua con domanda scritta presso la competente direzione regionale del DFZ della regione in cui si trova:
1. l’indirizzo permanente del richiedente – persona fisica;
2. la sede sociale del richiedente – persona giuridica o imprenditore individuale.
(2) Una domanda, o uno o più regimi che ne fanno parte, è ritirata con una domanda di modifica compilando un modulo di domanda con le modifiche indicate nelle caselle.
(…)
(6) Il richiedente l’aiuto non può ritirare la domanda presentata o uno o più dei suoi regimi qualora:
1. sia stato informato delle sovrapposizioni ivi riscontrate con riguardo alle parcelle con sovrapposizioni accertate;
2. sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco per quanto riguarda le superfici e/o gli animali sottoposti a controllo;
3. sia stato sottoposto a un controllo in loco e informato di inadempienze riscontrate in relazione alle superfici e/o agli animali con riguardo ai quali è stata riscontrata l’inadempienza.
(7) Le domande di ritiro delle domande di aiuto non sono accettate durante il periodo delle verifiche incrociate di tali domande. Il periodo delle verifiche incrociate è pubblicato sul sito Internet del Fondo nazionale agricolo.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
27 La Kanevi Komers DS ha presentato una domanda di aiuto finanziario per la campagna 2019 in forza di diversi regimi di aiuto e misure di pagamenti diretti per superficie finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nonché dal bilancio nazionale della Repubblica di Bulgaria.
28 Tale domanda è stata oggetto di verifiche amministrative e di controlli in loco, di cui un primo effettuato tra l’8 e il 28 agosto 2019, e un secondo realizzato tra il 22 e il 25 ottobre 2019.
29 Con lettera del 4 novembre 2019 alla direzione regionale del DFZ della città di Targovishte (Bulgaria), la Kanevi Komers DS, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del decreto n. 5, ha ritirato la sua domanda di aiuto per talune parcelle agricole. Il 5 novembre 2019 la stessa lettera è stata depositata presso la sede centrale del DFZ.
30 Con lettera del 18 dicembre 2019, il DFZ ha informato la Kanevi Komers DS, da un lato, che il ritiro della domanda di aiuto non era valido, non essendo stato effettuato mediante il sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo: il «SIGC») e, dall’altro, che il rifiuto di tale revoca era giustificato dal fatto che esso aveva già pianificato e deciso la realizzazione di un controllo. Il DFZ non ha tuttavia fornito alcun documento che attestasse che tale controllo fosse stato deciso.
31 Con lettera del 5 dicembre 2022, il DFZ ha informato la Kanevi Komers DS dell’autorizzazione di un sostegno e del suo pagamento sulla base della superficie dichiarata per la campagna 2019. Tale lettera indicava che l’importo complessivo dell’aiuto autorizzato era stato calcolato mediante il SIGC, dopo la realizzazione di controlli amministrativi e di controlli in loco obbligatori vertenti sui dati contenuti nella domanda di sostegno presentata da tale società; che gli importi richiesti dalla Kanevi Komers DS erano stati oggetto di riduzioni e che gli importi delle sanzioni applicabili a quest’ultima a causa della sovrapposizione di superfici erano stati calcolati conformemente all’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014.
32 La Kanevi Komers DS ha adito l’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), giudice del rinvio, con un ricorso avverso tale lettera.
33 Dinanzi a detto giudice, la Kanevi Komers DS fa valere, in sostanza, che essa poteva ritirare dalla sua domanda di aiuto le parcelle per le quali aveva chiesto un sostegno, non già mediante il SIGC, bensì nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali stabilite all’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014 e all’articolo 14 del decreto n. 5, vale a dire mediante notifica scritta alla direzione regionale del DFZ nel caso in cui il beneficiario non fosse stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità delle inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto o nella sua domanda di pagamento.
34 La Kanevi Komers DS precisa, a tal riguardo, di aver notificato al DFZ la domanda di ritiro di talune superfici dalla sua domanda di aiuto entro i termini previsti dal diritto nazionale e di aver rispettato la forma scritta prevista all’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014. Essa fa altresì valere che la decisione che disponeva il controllo in loco effettuato tra l’8 e il 28 agosto 2019 non menzionava alcuna parcella e che, di conseguenza, l’autorità amministrativa non disponeva di alcuna prova che le superfici oggetto della domanda di revoca fossero proprio quelle che erano state designate per essere controllate. Pertanto, essa ritiene che il DFZ abbia violato l’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, da un lato, includendo nel calcolo dell’aiuto le superfici oggetto della domanda di ritiro e, dall’altro, infliggendo sanzioni senza tener conto della rettifica apportata alla domanda di aiuto.
35 Il DFZ sostiene che affinché un ritiro di parcelle dalla domanda di aiuto sia valido, esso deve essere effettuato mediante il SIGC secondo modalità che consentano un trattamento pertinente di tale domanda. Esso indica che nel SIGC è stata sviluppata una funzionalità che consente, al momento della presentazione di una domanda di ritiro totale o parziale di superfici, un controllo di ammissibilità di tale domanda ai fini dell’approvazione o meno di detto ritiro. Il DFZ precisa che qualsiasi altro modo di procedere a detto ritiro, che non offra la possibilità oggettiva di verificare l’ammissibilità della domanda di ritiro, non può essere trattato come una siffatta domanda.
36 Secondo il giudice del rinvio, occorre chiarire se, alla luce dell’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, sia sufficiente che la notifica della domanda di ritiro sia effettuata per iscritto e sia pervenuta all’autorità competente, o se sia necessario che tale notifica sia effettuata in un formato specifico e mediante una piattaforma informatica dedicata. A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che il regolamento delegato n. 640/2014 non prevede né che la domanda di ritiro delle superfici debba essere effettuata mediante una siffatta piattaforma né la competenza degli Stati membri a stabilire norme complementari ai fini dell’attuazione di tale regolamento delegato.
37 Inoltre, alla luce della formulazione dell’articolo 15 di tale regolamento delegato, occorrerebbe chiarire se tale articolo debba essere interpretato nel senso che, qualora il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo e non sia stato informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto, egli possa comunicare per iscritto all’autorità competente che la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione della domanda, e ciò fino al giorno in cui viene informato dell’esistenza delle condizioni che impediscono di procedere a tale comunicazione.
38 Infine, per quanto riguarda l’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014, sulla base del quale il DFZ ha inflitto sanzioni alla Kanevi Komers DS, il giudice del rinvio rileva che tale regolamento delegato, seppur abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023, continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative a pagamenti diretti presentate prima di tale data, come avviene nel procedimento principale. Tuttavia, esso constata che la versione consolidata di detto regolamento delegato non contiene più tale articolo 19 bis. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se si debba ritenere che detto articolo sia stato in vigore alla data dell’irrogazione delle sanzioni alla Kanevi Komers DS, vale a dire il 5 dicembre 2022.
39 In tali circostanze, l’Administrativen sad – Varna (tribunale amministrativo di Varna) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la disposizione dell’articolo 15 del [regolamento delegato n. 640/2014] sia direttamente applicabile dagli Stati membri o se, ai fini della sua applicazione, sia necessaria una normativa nazionale.
2. Se debba ritenersi che l’articolo 15 del [regolamento delegato n. 640/2014] disponga che, affinché il beneficiario informi debitamente l’autorità competente che la domanda di aiuto o di pagamento è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, è sufficiente una comunicazione scritta pervenuta a detta autorità, senza che sia prescritta una trasmissione tramite una specifica piattaforma.
3. Se le limitazioni al diritto del beneficiario previste all’articolo 15 del [regolamento delegato n. 640/2014] in base alle quali il beneficiario può comunicare all’autorità competente che la domanda di aiuto o di pagamento è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione senza incorrere in sanzioni solo a condizione che “il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco” e che “l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda” debbano essere interpretate nel senso che richiedono la prova della comunicazione al beneficiario da parte dell’autorità amministrativa dell’intenzione di effettuare un controllo o di un’inadempienza riscontrata nella domanda di aiuto o di pagamento. Se, a tal riguardo, sia consentito al beneficiario, in forza della suddetta disposizione, a condizione che egli non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco o che detta autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento, di ritirare la domanda prima di essere informato dall’autorità amministrativa, nel caso di un controllo già effettuato e di un’inadempienza accertata.
4. Se il considerando 17 e l’articolo 15 del [regolamento delegato n. 640/2014] ostino a una normativa nazionale secondo la quale “il richiedente l’aiuto non può ritirare la domanda presentata o uno o più dei suoi regimi qualora: 1. sia stato informato delle sovrapposizioni ivi riscontrate con riguardo alle parcelle con sovrapposizioni accertate; 2. sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco; 3. sia stato sottoposto a un controllo in loco e informato di inadempienze riscontrate in relazione alle superfici e/o agli animali con riguardo ai quali è stata accertata l’inadempienza”, nonché a una prassi amministrativa dell’autorità nazionale in occasione di un controllo in loco (in cui il beneficiario non viene informato del controllo o del suo esito) e ad altra prassi della medesima autorità che richiede la presentazione di una comunicazione scritta di ritiro da parte del beneficiario mediante un determinato sistema ai soli fini di semplificazione del trattamento delle domande.
5. Se l’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della [Carta] sia applicabile nel procedimento principale alla sanzione inflitta all’agricoltore in forza dell’articolo 19 bis del [regolamento delegato n. 640/2014] [abrogato dal regolamento delegato 2022/1172, il cui considerando 16, prevede che “[p]er motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato n. 640/2014. Detto regolamento dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023, alle domande di pagamento presentate in relazione alle misure di sostegno attuate a norma del regolamento [UE] n. 1305/2013 e al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità”], vigente nella campagna di commercializzazione del 2019 e, dunque, al momento dell’applicazione della sanzione mediante lettera del 5 dicembre 2022, numero di riferimento (…), con la quale si notificava l’avvenuta approvazione e il sostegno finanziario erogato nell’ambito dei regimi e delle misure concernenti i pagamenti diretti per superficie in detta campagna, laddove, al momento in cui il giudice è investito della causa, il [regolamento delegato n. 640/2014], non contiene più l’articolo 19 bis».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
40 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che obbliga il soggetto che richiede l’aiuto ad informare l’autorità nazionale competente di qualsiasi errore o modifica della domanda di aiuto o della domanda di pagamento unicamente mediante una piattaforma informatica dedicata.
41 A tale proposito occorre innanzi tutto ricordare che, sebbene, a motivo della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producano in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, alcune delle loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä (C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 35 e giurisprudenza citata).
42 Da costante giurisprudenza emerge che gli Stati membri possono adottare norme di attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura di diritto dell’Unione e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
43 Va fatto, dunque, riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento in causa, interpretate alla luce degli obiettivi dello stesso, al fine di verificare se esse vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di applicazione e, in particolare in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
44 Inoltre, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Agrarmarkt Austria, C‑350/23, EU:C:2024:771, punto 57 e giurisprudenza citata).
45 Al riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 dispone che le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario ha comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento.
46 Di conseguenza, dalla formulazione di tale disposizione risulta che essa non consente né vieta espressamente agli Stati membri di prevedere norme supplementari riguardanti l’obbligo, per il beneficiario, di informare l’autorità competente per iscritto della parte della domanda di aiuto o della domanda di pagamento considerata inesatta o divenuta tale dopo la sua presentazione.
47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce tale disposizione, essa è contenuta nel capo IV del titolo II del regolamento delegato n. 640/2014, che è dedicato alle modalità di calcolo del sostegno e alle sanzioni amministrative in caso di inadempienza, per quanto riguarda i regimi di pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale rientranti nel SIGC.
48 Ora, l’espressione «inadempienza» è essa stessa definita dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, lettera a), di tale regolamento delegato come facente «riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno [e a] qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi».
49 Poiché l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 si inserisce nel contesto del calcolo dell’aiuto e delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza e prevede che la possibilità di rettifica della domanda di aiuto o della domanda di pagamento presuppone che l’autorità competente non abbia ancora comunicato al beneficiario la sua intenzione di procedere a un controllo in loco o di informarlo delle inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto o nella sua domanda di pagamento, occorre considerare che tale disposizione mira a garantire che la rettifica operata a posteriori dal beneficiario intervenga per motivi autonomi e volontari, caratterizzati dalla buona fede di quest’ultimo.
50 In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti più in generale dal regolamento delegato n. 640/2014, essi devono essere determinati alla luce dei compiti della gestione condivisa dei fondi dell’Unione con gli Stati membri, nell’ambito della politica agricola comune (PAC), come disciplinata dal regolamento n. 1306/2013, il quale è completato da tale regolamento delegato per quanto riguarda elementi non essenziali.
51 A tal riguardo, risulta chiaramente dalla normativa dell’Unione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, al finanziamento della PAC nonché al SIGC, che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire la corretta attuazione del SIGC e che sono tenuti segnatamente ad adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dall’Unione siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 75). Tali obblighi sono stati fissati dal legislatore dell’Unione all’articolo 59 del regolamento 2021/2116, corrispondente all’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013, che è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023.
52 A tal fine, da un lato, conformemente agli articoli 63, 64 e 77 del regolamento n. 1306/2013, gli Stati membri irrogano sanzioni amministrative, che sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell’inadempienza constatata, e che possono assumere la forma di una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno; di un pagamento di un importo calcolato sulla base dell’ammontare quantitativo e/o del periodo interessato dall’inadempienza; della sospensione o della revoca di un’approvazione, di un riconoscimento o di un’autorizzazione, o della mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto, alla misura di sostegno o ad un’altra misura in questione o dal diritto di beneficiarne.
53 Dall’altro lato, in forza degli articoli da 67 a 73 di tale regolamento, gli Stati membri istituiscono e gestiscono un SIGC, in particolare per verificare l’autenticità e la conformità delle operazioni finanziate dal bilancio dell’Unione nell’ambito della PAC e per migliorare l’efficacia e il monitoraggio del sostegno fornito dall’Unione, facilitando la prevenzione delle irregolarità e delle frodi nonché l’applicazione delle sanzioni necessarie.
54 Pertanto, nessun elemento nel regolamento delegato n. 640/2014 consente di ritenere che gli Stati membri non possano adottare misure di attuazione che prevedano che la comunicazione scritta ai sensi di detto articolo 15 debba essere effettuata mediante una specifica piattaforma informatica.
55 A tal riguardo, la Corte ha già statuito che gli Stati membri, in sede di attuazione dei regimi di aiuto e di scelta dei provvedimenti nazionali che reputano necessari per prevenire e sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi, godono di un margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 76).
56 Tuttavia, l’esercizio da parte degli Stati membri della discrezionalità di cui dispongono in materia di prove che devono essere fornite a sostegno di una domanda di aiuti, e la normativa nazionale che attua tale margine di discrezionalità, devono rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione in materia e i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di proporzionalità e di certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, punto 57, nonché del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, punto 63).
57 Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare, in ciascun caso di specie, se tali principi siano stati rispettati (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 89), la Corte, conformemente a una giurisprudenza costante, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a tale giudice di pronunciarsi su detta compatibilità per la definizione della causa con la quale è adito (sentenza dell’11 giugno 2020, Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, C‑448/19, EU:C:2020:467, punto 17 e giurisprudenza citata).
58 Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, di cui la Corte tiene conto nel settore degli aiuti agli agricoltori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alle sanzioni amministrative (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Kaszamás, C‑79/23, EU:C:2024:329, punto 59 e giurisprudenza citata), occorre ricordare che esso esige non solo che la normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, ma anche che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Teglgaard e Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, punto 52 e giurisprudenza citata).
59 Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in forza dell’articolo 14 del decreto n. 5, il ritiro delle domande di aiuto è effettuato mediante comunicazione scritta rivolta alla direzione regionale del DFZ interessata. Tuttavia, da un lato, da tale fascicolo non risulta che, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, una disposizione del diritto bulgaro sancisse l’obbligo di presentare la notifica di tale ritiro mediante una speciale piattaforma informatica. Dall’altro lato, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il requisito che detto ritiro sia effettuato con tale mezzo risultava dalla sola prassi delle autorità nazionali.
60 Sebbene spetti, in ultima analisi, al giudice del rinvio verificare che il diritto nazionale rispetti il principio della certezza del diritto, occorre precisare che nell’ipotesi in cui l’obbligo di presentare il ritiro di una domanda di aiuto mediante una specifica piattaforma informatica non sia fondato su una base giuridica, bensì su una semplice prassi delle autorità nazionali, una siffatta prassi non appare compatibile con il requisito di prevedibilità nell’applicazione delle norme giuridiche che tale principio postula, in quanto essa può incidere sugli obblighi del beneficiario dell’aiuto.
61 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il quale, secondo la Corte, esige che i mezzi approntati da una disposizione siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo, occorre ricordare che esso deve essere rispettato sia dal legislatore dell’Unione sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 87). Tale principio deve pertanto essere rispettato dalle competenti autorità nazionali in sede di applicazione delle disposizioni del regolamento delegato n. 640/2014.
62 Pertanto, gli Stati membri devono garantire che i beneficiari dell’aiuto, indipendentemente dal loro grado di padronanza dello strumento informatico, dispongano di un accesso rapido e agevole a infrastrutture che consentano loro, senza alcuna difficoltà ed entro un termine ragionevole, di inviare all’amministrazione competente le notifiche di cui all’articolo 15 di tale regolamento delegato. Qualora tale possibilità non sia garantita nello Stato membro interessato, l’obbligo imposto da tale Stato membro di effettuare una siffatta notifica mediante una speciale piattaforma informatica dovrebbe essere considerato sproporzionato in quanto l’inosservanza di tale obbligo è, secondo il diritto amministrativo nazionale, idonea a comportare la nullità di una notifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014.
63 Alla luce del complesso di considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che obbliga il soggetto che richiede l’aiuto ad informare l’autorità nazionale competente di qualsiasi errore o modifica della domanda di aiuto o della domanda di pagamento unicamente mediante una piattaforma informatica dedicata, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.
Sulla terza questione
64 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di domanda di aiuto o di domanda di pagamento inesatta richiede che l’autorità nazionale competente dimostri che entrambe le condizioni ivi enunciate non sono soddisfatte e, dall’altro, che tale disposizione consente a un beneficiario di modificare o ritirare la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento finché non sia stato informato che l’autorità competente ha effettuato un controllo o ha riscontrato un’inadempienza nella sua domanda.
65 Per quanto riguarda, anzitutto, la prima sezione della terza questione, vertente sulla prova delle condizioni enunciate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, vale a dire che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento, occorre constatare che la produzione della prova non è disciplinata né da tale disposizione né da altre disposizioni più specifiche di tale regolamento delegato.
66 Orbene, secondo costante giurisprudenza, qualora un regolamento non contenga disposizioni più specifiche relative, in particolare, all’assunzione della prova, spetta – in forza del principio dell’autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività – all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili o ancora i principi che presiedono la valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova nonché lo standard probatorio richiesto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Vinařství U Kapličky, C‑86/20, EU:C:2022:320, punto 75 e giurisprudenza citata).
67 Di conseguenza, nel caso di specie spetterà al giudice del rinvio valutare gli elementi di prova, la loro efficacia probatoria, nonché lo standard probatorio richiesto, sulla base del diritto nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
68 A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente al principio di buona amministrazione e al principio del contraddittorio, l’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 41 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 prevedono l’obbligo per l’autorità competente di redigere relazioni relative ai controlli in loco. In particolare, dal citato articolo 41 risulta che la relazione di controllo deve consentire di riesaminare i particolari delle verifiche svolte, che il beneficiario è invitato a firmare tale relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni, e che egli riceve, qualora siano constatate inadempienze, una copia della relazione. Risulta quindi che l’autorità amministrativa competente dispone degli elementi di prova necessari ai fini della valutazione del rispetto delle due condizioni negative previste all’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014.
69 Per quanto riguarda, poi, la seconda sezione della terza questione, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento delegato, il beneficiario dell’aiuto ha la possibilità di ritirare o modificare la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento senza che gli si applichino sanzioni amministrative, a condizione che non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità di effettuare un controllo in loco e che tale autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella sua domanda di pagamento. Pertanto, questo articolo subordina l’applicazione della deroga relativa all’irrogazione di sanzioni amministrative a due condizioni, formulate in termini negativi, che devono entrambe essere soddisfatte nel momento in cui il beneficiario chiede la modifica o il ritiro della sua domanda.
70 In effetti, alla luce dei punti da 45 a 54 della presente sentenza e, in particolare, dei suoi punti da 47 a 49, relativi alla logica sottesa a tale articolo 15, se la prima delle due condizioni negative non è soddisfatta, vale a dire nel caso in cui il beneficiario sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo, egli non può rientrare nella deroga all’applicazione delle sanzioni amministrative.
71 Ne consegue che, fintantoché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e finché, a seguito di un controllo in loco, egli non abbia ricevuto informazioni da parte di tale autorità in merito a un’inadempienza riscontrata nella sua domanda di aiuto o nella sua domanda di pagamento, nulla gli impedisce di notificare per iscritto a detta autorità le modifiche da apportare alla sua domanda di aiuto o alla sua domanda di pagamento, conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, e ciò senza incorrere in sanzioni amministrative.
72 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di domanda di aiuto o di domanda di pagamento inesatta postula che l’autorità nazionale competente dimostri che entrambe le condizioni ivi enunciate non sono soddisfatte, e ciò nel rispetto – fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività – delle modalità di produzione della prova, delle condizioni di ricevibilità dei mezzi di prova o ancora dei principi che disciplinano la valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova nonché lo standard di prova richiesto fissati dal diritto nazionale e, dall’altro, tale disposizione consente a un beneficiario di modificare o di ritirare la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento finché non sia stato informato del fatto che l’autorità competente ha effettuato un controllo o ha riscontrato un’inadempienza nella sua domanda.
Sulla quarta questione
73 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 debba essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, ad una disposizione nazionale in base alla quale un soggetto che richiede il sostegno non può ritirare la sua domanda qualora sia stato informato di sovrapposizioni riscontrate tra le parcelle oggetto della domanda o sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o ancora sia stato sottoposto a un controllo in loco e informato di inadempienze riscontrate in relazione alle superfici e/o agli animali oggetto della domanda e, dall’altro, a una prassi amministrativa dell’autorità nazionale competente in forza della quale il beneficiario dell’aiuto non viene informato del controllo in loco né del suo esito.
74 Per quanto riguarda la prima sezione della quarta questione, vertente sulla conformità al diritto dell’Unione delle ipotesi previste dal diritto nazionale in cui il ritiro della domanda di aiuto o della domanda di pagamento è autorizzato, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 14, paragrafo 6, del decreto n. 5 dispone che il soggetto che richiede il sostegno non può ritirare la sua domanda o uno o più regimi o misure in essa contemplati qualora sia stato informato che le parcelle oggetto della domanda di aiuto si sovrapponevano o del fatto che era stato selezionato per un controllo in loco, o ancora quando è stato oggetto di un controllo in loco ed è stato informato di inadempienze riscontrate quanto alle superfici e/o agli animali.
75 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 69 a 72 della presente sentenza, la conformità al diritto dell’Unione di tale disposizione nazionale richiede che le tre situazioni previste da quest’ultima, che non consentono al soggetto che richiede l’aiuto di ritirare la sua domanda, corrispondano alle prescrizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014.
76 Per quanto riguarda la prima situazione alla quale rinvia il diritto bulgaro, vale a dire che il richiedente l’aiuto può ritirare la sua domanda se non è stato informato di sovrapposizioni ravvisate nella domanda di aiuto per quanto riguarda le parcelle oggetto di tale domanda, si constata, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, quale menzionato al punto 49 della presente sentenza, che tale situazione riguarda casi di inadempienza contemplati dalla seconda condizione enunciata all’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, vale a dire che il soggetto che richiede l’aiuto non sia già stato informato dall’autorità competente delle inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto, condizione che riguarda qualsiasi caso di inadempienza, senza distinzione.
77 Quanto alla seconda situazione contemplata dall’articolo 14, paragrafo 6, del decreto n. 5, vale a dire quella in cui il soggetto che richiede l’aiuto non è stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco, essa è conforme alla prima condizione prevista all’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, ossia che il richiedente l’aiuto non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco.
78 Sebbene le prime due situazioni previste dall’articolo 14, paragrafo 6, del decreto n. 5 appaiano conformi al testo e all’obiettivo dell’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, lo stesso non vale per la terza situazione prevista da tale disposizione nazionale, che sembra discostarsi dalla seconda condizione prevista da detto articolo 15.
79 Ciò accade in quanto la terza situazione prevista all’articolo 14, paragrafo 6, del decreto n. 5 sembra poter essere interpretata – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – nel senso che le rettifiche della domanda di aiuto sarebbero autorizzate nel caso in cui l’amministrazione riscontri inadempienze, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014, a condizione, tuttavia, che tale constatazione non risulti da un controllo in loco, o nel caso in cui, in seguito a controlli in loco, il soggetto che richiede l’aiuto sia stato informato di inadempienze della sua domanda che non sono connesse alle superfici e/o agli animali.
80 Ora, occorre ricordare che la normativa nazionale non è sufficientemente chiara e precisa da garantire un’applicazione compatibile con il diritto dell’Unione quando tale normativa può formare oggetto di interpretazioni divergenti che conducano, alcune, ad un’applicazione di detta normativa compatibile con il diritto dell’Unione, altre, ad un’applicazione incompatibile con esso [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 153 e giurisprudenza citata].
81 Per quanto riguarda la seconda sezione della quarta questione, che verte sulla conformità al diritto dell’Unione della prassi dell’autorità nazionale competente in forza della quale il beneficiario dell’aiuto non viene informato del controllo in loco né dell’esito di tale controllo, occorre constatare, in primo luogo, che, anche se, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, le autorità amministrative competenti non hanno alcun obbligo di annunciare i controlli in loco, esse sono, per contro, in forza dell’articolo 41 di tale regolamento di esecuzione, tenute a fornire al beneficiario una copia della relazione di controllo in caso di inadempienze riscontrate.
82 Di conseguenza, una prassi dell’autorità nazionale competente in base alla quale il beneficiario non viene informato dell’esito del controllo in loco nei casi in cui sia stata riscontrata un’inadempienza è contraria a detto articolo 41, paragrafo 2, nonché al principio di buona amministrazione.
83 In secondo luogo, una siffatta prassi può compromettere l’obiettivo perseguito dall’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, consistente nell’incoraggiare la segnalazione all’autorità competente di domande di aiuto o di domande di pagamento inesatte al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Infatti, come osserva la Commissione, una prassi generalizzata consistente nel non annunciare l’esito del controllo in loco in caso di riscontro di inadempienze aumenterebbe la possibilità per i beneficiari di apportare modifiche a posteriori, senza che ad essi siano inflitte sanzioni amministrative.
84 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, ad una disposizione nazionale in forza della quale il soggetto che richiede il sostegno non può ritirare la sua domanda qualora sia stato oggetto di un controllo in loco e sia stato informato di inadempienze riscontrate, limitate alle sole superfici e/o agli animali oggetto della domanda, e, dall’altro, a una prassi dell’autorità nazionale competente in forza della quale il beneficiario dell’aiuto non viene informato del controllo in loco né del suo esito.
Sulla quinta questione
85 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta sia applicabile a una sanzione come quella inflitta a un agricoltore in forza dell’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014, in una situazione in cui quest’ultima disposizione era in vigore alla data in cui è stata presentata la domanda di sostegno nonché alla data in cui detta sanzione è stata inflitta, ma che, alla data dell’esame del ricorso proposto avverso la medesima sanzione, è stata soppressa dalla versione consolidata di detto regolamento delegato, il quale, benché abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023, continua ad applicarsi alle domande presentate prima di tale data, conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato 2022/1172.
86 A questo proposito, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C, C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 33).
87 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C, C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 34).
88 Anzitutto, occorre ricordare che, nel caso di specie, il regolamento delegato 2022/1172 ha abrogato il regolamento delegato n. 640/2014, e che dall’articolo 13 di tale primo regolamento delegato risulta che tale secondo regolamento delegato continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative ai pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023. Ne consegue che, poiché la domanda di aiuto di cui trattasi nel procedimento principale è stata presentata nel 2019, l’articolo 19 bis del regolamento delegato n. 640/2014 continua ad applicarsi ratione temporis al procedimento principale, sebbene quest’ultimo regolamento sia stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023. La circostanza che la sanzione sia stata inflitta dopo l’abrogazione del regolamento delegato n. 640/2014 è irrilevante al riguardo.
89 Occorre poi constatare che, contrariamente a quanto afferma il giudice del rinvio, l’articolo 19 bis faceva parte sia della versione del regolamento delegato n. 640/2014 applicabile ratione temporis al procedimento principale sia dell’ultima versione consolidata di detto regolamento prima della sua abrogazione.
90 In tali circostanze, poiché si basa su una premessa errata, la quinta questione solleva un problema di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 87 di tale sentenza, e deve, pertanto, essere dichiarata irricevibile (v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2025, Stangalov, C‑644/23, EU:C:2025:16, punto 60 e giurisprudenza citata).
Sulle spese
91 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che obbliga il soggetto che richiede l’aiuto ad informare l’autorità nazionale competente di qualsiasi errore o modifica della domanda di aiuto o della domanda di pagamento unicamente mediante una piattaforma informatica dedicata, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.
2) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato n. 2016/1393,
deve essere interpretato nel senso che:
da un lato, l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di domanda di aiuto o di domanda di pagamento inesatta postula che l’autorità nazionale competente dimostri che entrambe le condizioni ivi enunciate non sono soddisfatte, e ciò nel rispetto – fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività – delle modalità di produzione della prova, delle condizioni di ricevibilità dei mezzi di prova o ancora dei principi che disciplinano la valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova nonché lo standard di prova richiesto fissati dal diritto nazionale e, dall’altro, tale disposizione consente a un beneficiario di modificare o di ritirare la sua domanda di aiuto o la sua domanda di pagamento finché non sia stato informato del fatto che l’autorità competente ha effettuato un controllo o ha riscontrato un’inadempienza nella sua domanda.
3) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato n. 2016/1393,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta, da un lato, ad una disposizione nazionale in forza della quale il soggetto che richiede il sostegno non può ritirare la sua domanda qualora sia stato oggetto di un controllo in loco e sia stato informato di inadempienze riscontrate, limitate alle sole superfici e/o agli animali oggetto della domanda, e, dall’altro, a una prassi dell’autorità nazionale competente in forza della quale il beneficiario dell’aiuto non viene informato del controllo in loco né del suo esito.
Firme




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