DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Sicurezza degli alimenti – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Alimenti a fini medici speciali – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Indicazioni obbligatorie complementari – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Divieto di ripetere nell’etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Reg. (UE) n. 1169/2011 – Regolamento delegato (UE) 2016/128.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2025
Numero: C‑315/24
Data di udienza:
Presidente: Spineanu-Matei
Estensore: Fenger
Premassima
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Sicurezza degli alimenti – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Alimenti a fini medici speciali – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Indicazioni obbligatorie complementari – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Divieto di ripetere nell’etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Reg. (UE) n. 1169/2011 – Regolamento delegato (UE) 2016/128.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 9 ottobre 2025, Sentenza n. C‑315/24
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Sicurezza degli alimenti – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Alimenti a fini medici speciali – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Indicazioni obbligatorie complementari – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Divieto di ripetere nell’etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Reg. (UE) n. 1169/2011 – Regolamento delegato (UE) 2016/128.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali, devono essere interpretati nel senso che: l’indicazione, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze nutritive, espressi per porzione o per unità di consumo – mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, figurante sulla parte posteriore di tale imballaggio, contiene l’indicazione di questi stessi elementi per 100 g o 100 ml – non costituisce una «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di detto alimento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, bensì una ripetizione delle informazioni contenute in tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.
Pres. Spineanu-Matei, Rel. Fenger, Ric. Nestlé Sverige AB c. Miljönämnden i Helsingborgs kommun
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 9 ottobre 2025, Sentenza n. C‑315/24SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 9 ottobre 2025, Sentenza C‑315/24
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
9 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Articolo 5, paragrafo 2, lettera g) – Indicazioni obbligatorie complementari – Articolo 6, paragrafo 2 – Divieto di ripetere nell’etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria».
Nella causa C‑315/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema, Svezia), con decisione del 25 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2024, nel procedimento
Nestlé Sverige AB
contro
Miljönämnden i Helsingborgs kommun,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Fenger (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Nestlé Sverige AB, da F. Sjövall, J. Träsk, advokater, e K. Lewandowska, associate;
– per la Miljönämnden i Helsingborgs kommun, da F. Lund Rydingsvärd, I. Mideljung e A. Wikhäll;
– per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Faroghi, I. Galindo Martín e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU 2016, L 25, pag. 30).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nestlé Sverige AB (in prosieguo: la «Nestlé»), una società di diritto svedese, e la Miljönämnden i Helsingborgs kommun (commissione per l’ambiente del comune di Helsingborg, Svezia; in prosieguo: la «commissione per l’ambiente») in merito alla decisione di quest’ultima di ingiungere alla Nestlé di sopprimere talune informazioni che appaiono sull’imballaggio di alimenti a fini medici speciali che tale società commercializza.
Contesto normativo
Regolamento (UE) n. 1169/2011
3 Il considerando 41 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18, e rettifica in GU 2013, L 163, pag. 32), è così formulato:
«Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l’attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato “parte anteriore dell’imballaggio” e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella “parte posteriore”, può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti. La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute».
4 L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
(…)
1) una dichiarazione nutrizionale».
5 L’articolo 30 di detto regolamento, relativo al contenuto della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), di quest’ultimo, ai suoi paragrafi 1 e 3, dispone:
«1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
a) il valore energetico; e
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
(…)
3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
a) il valore energetico; oppure
b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale».
6 Sotto la rubrica «Espressione per 100 g o per 100 ml», l’articolo 32 del medesimo regolamento prevede, al paragrafo 2:
«Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml».
7 Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 1169/2011:
«1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
(…)
2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.
Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
(…)
4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
(…)».
Regolamento (UE) n. 609/2013
8 I considerando 15, 24 e 26 del regolamento (UE) n. 609/213 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 2013, L 181, pag. 35), così recitano:
«(15) Un numero limitato di categorie di prodotti alimentari costituisce una fonte parziale o l’unica fonte di nutrimento per taluni gruppi della popolazione. Tali categorie di prodotti sono fondamentali per la gestione di talune condizioni e/o sono indispensabili per soddisfare le esigenze nutrizionali di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione ben identificati. In tali categorie di alimenti rientrano (…) gli alimenti a fini medici speciali. (…)
(…)
(24) Il regolamento [n. 1169/2011] stabilisce requisiti generali in materia di etichettatura. Tali requisiti dovrebbero, di norma, applicarsi alle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia contenere, se necessario, disposizioni aggiuntive rispetto al regolamento [n. 1169/2011] o deroghe a tali prescrizioni, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi specifici del presente regolamento.
(…)
(26) Nell’interesse della protezione dei consumatori vulnerabili, le disposizioni in materia di etichettatura dovrebbero assicurare un’identificazione precisa del prodotto da parte dei consumatori. (…)».
9 L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento così dispone:
«Si intende (…) per:
(…)
g) “alimento a fini medici speciali»: un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta».
10 L’articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento prevede:
«L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, forniscono informazioni per un uso appropriato di tali prodotti alimentari e non sono fuorvianti né attribuiscono a tali prodotti alimentari la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né sottintendono proprietà di questo tipo».
Regolamento delegato 2016/128
11 I considerando da 13 a 17 del regolamento delegato 2016/128 così recitano:
«(13) Gli alimenti a fini medici speciali devono essere conformi alle disposizioni del regolamento [n. 1169/2011]. Per tener conto della natura specifica degli alimenti a fini medici speciali, il presente regolamento dovrebbe stabilire le aggiunte e le deroghe da apportare, se del caso, a tali disposizioni generali.
(14) Per gli alimenti a fini medici speciali dovrebbe essere obbligatorio fornire tutte le informazioni necessarie per assicurare l’utilizzo appropriato di questo tipo di alimenti. Queste dovrebbero comprendere informazioni sulle proprietà e le caratteristiche riguardanti, tra l’altro, la particolare lavorazione e la formulazione, la composizione nutrizionale e i motivi dell’utilizzo del prodotto che lo rendono utile per lo specifico scopo previsto. Tali informazioni non dovrebbero essere considerate indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9)].
(15) La dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini medici speciali è essenziale per garantire il loro utilizzo appropriato, sia per i pazienti che li consumano sia per gli operatori sanitari che ne raccomandano il consumo. Per questo motivo e allo scopo di fornire informazioni più complete ai pazienti e agli operatori sanitari, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe contenere più indicazioni di quelle richieste dal regolamento [n. 1169/2011]. (…)
(16) I consumatori di alimenti a fini medici speciali hanno esigenze nutrizionali diverse da quelle della popolazione generale. Le informazioni nutrizionali sul valore energetico e sulle quantità di sostanze nutritive degli alimenti a fini medici speciali espresse in percentuale dei valori di riferimento dell’assunzione giornaliera stabiliti dal regolamento [n. 1169/2011] potrebbero indurre in errore i consumatori e non dovrebbero perciò essere consentite.
(17) L’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate dal regolamento [n. 1924/2006] per promuovere gli alimenti a fini medici speciali non sarebbe appropriato, dato che i consumatori di tali prodotti sono pazienti affetti da una malattia, un disturbo o uno stato patologico e quindi non fanno parte della popolazione generale in buona salute. Gli alimenti a fini medici speciali devono inoltre essere utilizzati sotto controllo medico e il loro consumo non dovrebbe essere promosso con indicazioni nutrizionali e sulla salute rivolte direttamente ai consumatori. Per questi motivi non dovrebbe essere consentito l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti a fini medici speciali».
12 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento delegato così dispone:
«1. Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, gli alimenti a fini medici speciali devono essere conformi al regolamento [n. 1169/2011].
2. Oltre alle indicazioni obbligatorie elencate all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [n. 1169/2011], per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:
a) una dicitura che specifichi che il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico;
(…)
c) una dicitura che specifichi che il prodotto è destinato a una specifica fascia d’età, se del caso;
(…)
f) se opportuno, un’avvertenza sulle necessarie precauzioni e controindicazioni;
g) una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi, quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l’aumento, la riduzione, l’eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell’utilizzo del prodotto;
(…)».
13 Sotto la rubrica «Prescrizioni specifiche sulla dichiarazione nutrizionale», l’articolo 6 di detto regolamento delegato prevede, al paragrafo 2, quanto segue:
«In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento [n. 1169/2011], le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti a fini medici speciali non devono essere ripetute nell’etichettatura».
14 L’articolo 7 del medesimo regolamento è del seguente tenore:
«Sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 La ricorrente, Nestlé, è un’impresa del settore alimentare che commercializza vari prodotti quali alimenti a fini medici speciali (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»).
16 Come risulta dalla decisione di rinvio, sulla parte anteriore dell’imballaggio dei prodotti di cui trattasi appaiono indicazioni sul valore energetico e sulla quantità di varie sostanze nutritive che essi contengono, quali grassi, proteine e fibre, espresse non già per 100 g o per 100 ml, ma per porzione o per unità di consumo (in prosieguo: «le indicazioni in questioni»).
17 La commissione per l’ambiente ha ingiunto alla Nestlé di sopprimere le indicazioni in questione con la motivazione che esse costituiscono, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128, una ripetizione delle indicazioni già contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, e che sono espresse, in forza dell’articolo 32, paragrafo 2, di tale regolamento, per 100 g o per 100 ml.
18 Dopo aver tentato invano di ottenere il riesame di tale decisione, la Nestlé ha proposto dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö (Tribunale amministrativo di Malmö, Svezia) un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di quest’ultima. Nell’ambito di tale ricorso, la Nestlé ha affermato che le indicazioni in questione non costituivano una ripetizione di quelle contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ma dovevano essere considerate indicazioni a complemento di tale dichiarazione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128.
19 Tale ricorso è stato respinto, con la motivazione che, anche qualora le indicazioni in questione fossero espresse per porzione o per unità di consumo e non per 100 g o per 100 ml, esse costituirebbero una ripetizione delle indicazioni della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietate dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento delegato.
20 Dopo che il suo ricorso in appello è stato respinto dal Kammarrätten i Göteborg (Corte d’appello amministrativa di Göteborg, Svezia), il quale ha parimenti considerato che le indicazioni in questione non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di detto regolamento delegato, ma costituivano una ripetizione delle indicazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la Nestlé ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema, Svezia), giudice del rinvio.
21 Al fine di stabilire se l’etichettatura dei prodotti di cui trattasi sia conforme al regolamento delegato 2016/128, il giudice del rinvio si chiede se le indicazioni in questione costituiscano una descrizione complementare delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, oppure una ripetizione non autorizzata di quelle contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, che sarebbe quindi vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.
22 In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le indicazioni sul valore energetico del prodotto e sulle quantità di diverse sostanze nutritive, riportate in una sede diversa rispetto alla dichiarazione nutrizionale, costituiscano una descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del [regolamento delegato 2016/128].
2) In caso di risposta affermativa alla [prima questione], se l’articolo 6, paragrafo 2, [di tale regolamento delegato] che contiene il divieto di ripetere nell’etichettatura indicazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, osti a che, nella descrizione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), [di detto regolamento delegato] siano riportate indicazioni relative al valore energetico e alle quantità di diverse sostanze nutritive, qualora tali indicazioni siano espresse in modo diverso che per 100 g o per 100 ml».
Sulle questioni pregiudiziali
23 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 debbano essere interpretati nel senso che l’indicazione, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze nutritive contenute in tale alimento, espressi per porzione o per unità di consumo – mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, figurante sulla parte posteriore di tale imballaggio, contiene l’indicazione di questi stessi elementi per 100 g o per 100 ml – costituisca una «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di un prodotto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato o se tale menzione sia una ripetizione, vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.
24 In via preliminare, come la Corte ha già dichiarato, nei limiti in cui gli alimenti a fini medici speciali costituiscono, principalmente e nonostante le loro peculiarità, prodotti alimentari, il regolamento delegato 2016/128, che integra il regolamento n. 609/2013, dev’essere inteso, insieme a quest’ultimo, alla luce degli altri testi legislativi applicabili agli alimenti (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, Kwizda Pharma, C‑760/21, EU:C:2023:143, punto 59)
25 Come risulta dal considerando 24 del regolamento n. 609/2013, i requisiti in materia di etichettatura enunciati nel regolamento n. 1169/2011 si applicano, in linea generale, alle categorie di alimenti disciplinate dal primo regolamento. Inoltre, il regolamento delegato 2016/128 si riferisce esplicitamente e in più punti al regolamento n. 1169/2011. Risulta, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento delegato che, in linea di principio, gli alimenti a fini medici speciali devono, in materia di informazione sugli alimenti, essere conformi al regolamento n. 1169/2011. Inoltre, per quanto riguarda i requisiti specifici relativi alla dichiarazione nutrizionale, l’articolo 6 di detto regolamento delegato si basa ampiamente sulle prescrizioni di tale regolamento e indica espressamente i casi in cui occorre discostarsi dalle sue disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, Kwizda Pharma, C‑760/21, EU:C:2023:143, punti 60 e 61).
26 Pertanto, nei limiti in cui gli alimenti a fini medici speciali costituiscono, principalmente e nonostante le loro peculiarità, prodotti alimentari, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128, sui quali vertono gli interrogativi del giudice del rinvio, devono essere intesi alla luce del regolamento n. 1169/2011 e del regolamento n. 609/2013.
27 Per quanto concerne, in primo luogo, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128, ai sensi di tale disposizione, oltre alle indicazioni obbligatorie elencate all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie indicazioni complementari quali, in particolare, una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi, quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l’aumento, la riduzione, l’eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell’utilizzo del prodotto.
28 Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento n. 1169/2011, al quale fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128, prevede che una delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sugli alimenti è una «dichiarazione nutrizionale».
29 Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, relativo al contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, quest’ultima include il valore energetico e, in particolare, la quantità di determinate sostanze nutritive.
30 In forza dell’articolo 32, paragrafo 2, di detto regolamento, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive indicati nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria sono espressi per 100 g o per 100 ml, mentre l’articolo 33 del medesimo regolamento disciplina i casi in cui tali elementi possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo.
31 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il valore energetico e la quantità di diverse sostanze nutritive, figuranti nella dichiarazione nutrizionale dei prodotti di cui trattasi, sono espressi, sulla parte posteriore del loro imballaggio, per 100 g o 100 ml, e tali medesime indicazioni sono espresse per porzione o per unità di consumo sulla parte anteriore dell’imballaggio di tali prodotti.
32 Orbene, da un lato, poiché dalla formulazione stessa dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 risulta che quest’ultimo riguarda le indicazioni obbligatorie a complemento di quelle che devono già comparire in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, il valore energetico e la quantità di diverse sostanze nutritive, elementi costitutivi della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, non possono costituire indicazioni obbligatorie ai sensi di quest’ultima disposizione e, nel contempo, indicazioni obbligatorie complementari, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128. Infatti, le informazioni obbligatorie previste da quest’ultima disposizione si applicano specificamente agli alimenti a fini medici speciali e si aggiungono alle informazioni obbligatorie richieste dal regolamento n. 1169/2011.
33 Pertanto, i termini dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128, che riguardano l’indicazione obbligatoria di informazioni diverse da quelle previste all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, non possono essere interpretati nel senso che indicazioni come quelle di cui trattasi rientrano nell’ambito di applicazione di tale prima disposizione.
34 Dall’altro lato, il tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 richiede una «descrizione» delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto. Benché tale disposizione non elenchi esaustivamente le indicazioni che possono dover figurare in una siffatta descrizione, detta disposizione precisa che si tratta in particolare della particolare lavorazione e formulazione di un prodotto, dell’aumento, riduzione, eliminazione o di qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e dei motivi dell’utilizzo del prodotto.
35 Pertanto, dall’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 risulta che la «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche», ai sensi di tale disposizione, di un alimento a fini medici speciali non può avere ad oggetto indicazioni che sono già presenti, sebbene espresse diversamente, nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria figurante sulla parte posteriore dell’imballaggio dell’alimento in questione e che l’operatore del settore alimentare si limita a ripetere, sulla parte anteriore di tale imballaggio, senza che queste ultime indicazioni siano volte a descrivere le proprietà e le caratteristiche di tale alimento.
36 È irrilevante a tale riguardo il fatto che, come asserito dalla Nestlé a sostegno della sua tesi diretta a dimostrare che le menzioni di cui trattasi sono utili, esistano differenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione.
37 Infatti, sebbene nella versione in lingua francese della disposizione in parola non si faccia riferimento, nella descrizione delle proprietà e/o caratteristiche, all’«utilità» di un prodotto, a differenza, ad esempio, delle versioni in lingua svedese (de egenskaper och/eller kännetecken som gör produkten särskilt användbar), spagnola (propiedades o características que expliquen la utilidad del producto), danese (egenskaber og/eller karakteristika, der gør produktet nyttigt), inglese (properties and/or characteristics that make the product useful) o ancora rumena (proprietăților și/sau a caracteristicilor care fac produsul util), nelle quali siffatta precisazione è presente, tale differenza linguistica non è determinante nel caso di specie, in quanto, in ogni caso, indipendentemente dalla sua versione linguistica, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2016/128 impone una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto interessato, e non una semplice indicazione delle stesse informazioni già contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ma espresse in un’altra forma.
38 In secondo luogo, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono sulla possibilità, per quanto riguarda gli alimenti a fini medici speciali, di ripetere indicazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale alla luce del divieto stabilito all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128, in deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011.
39 A tale proposito, è vero che, per quanto riguarda gli alimenti in generale, detto articolo 30, paragrafo 3, autorizza, a determinate condizioni, la ripetizione, sull’etichettatura di un alimento preimballato, di talune indicazioni. Infatti, ai sensi di tale disposizione, quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vi possono essere ripetute o il valore energetico oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
40 Tuttavia, per quanto riguarda gli alimenti a fini medici speciali, si deve constatare che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 prevede il divieto di ripetere, sull’etichettatura di tali alimenti, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Infatti, ai sensi di tale disposizione, in deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti a fini medici speciali non possono essere ripetute.
41 Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha inteso vietare la ripetizione, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze nutritive espressi per porzione o per unità di consumo, qualora si tratti delle stesse indicazioni che sono riprese nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, riportate sulla parte posteriore di tale imballaggio, sebbene espresse per 100 g o per 100 ml.
42 Orbene, proprio questo avviene nel caso di specie relativamente alle indicazioni in questione, nella misura in cui si tratta di indicazioni che, per quanto riguarda la loro natura, e senza che la forma in cui esse sono espresse sia determinante, rientrano effettivamente nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011.
43 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 o l’obbligo, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, relativi entrambi all’indicazione di talune diciture sull’etichettatura degli alimenti a fini medici speciali, non può variare a seconda delle diverse forme in cui tali informazioni sono espresse, poiché esse si riferiscono sempre alla stessa sostanza.
44 L’interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 è corroborata dal contesto in cui si inseriscono tali disposizioni nonché dalla finalità sia del regolamento delegato che del regolamento n. 609/2013.
45 Per quanto attiene, da un lato, a tale contesto, l’insieme delle indicazioni di cui all’articolo 5 del regolamento delegato 2016/128, in particolare quelle relative all’uso degli alimenti a fini medici speciali sotto controllo medico, alla specifica fascia d’età alla quale tali alimenti sono destinati o, ancora, alle necessarie precauzioni e controindicazioni, trascende l’ambito del contenuto nutrizionale dell’alimento di cui trattasi e mira a fornire informazioni complementari rispetto a quest’ultimo.
46 Inoltre, tenuto conto di tali requisiti specifici applicabili agli alimenti a fini medici speciali, ossia, come risulta, in sostanza, dalla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013, gli alimenti che sono stati specialmente trattati per soddisfare le esigenze nutrizionali di taluni pazienti, che possono essere utilizzati solo sotto controllo medico, e, come si evince dal considerando 17 del regolamento delegato 2016/128, che mirano a rispondere alle esigenze nutrizionali specifiche generate da una malattia, da un disturbo o da uno stato patologico determinati, occorre considerare che le informazioni necessarie al buon uso di tali alimenti non possono limitarsi a una semplice ripetizione delle indicazioni già esistenti nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ma devono specificare le proprietà e le caratteristiche di detti alimenti.
47 Dall’altro lato, per quanto riguarda la finalità del regolamento delegato 2016/128 e del regolamento n. 609/2013, dal considerando 13 del primo regolamento, così come dai considerando 15 e 26 del secondo regolamento, risulta che, prevedendo requisiti specifici in materia di etichettatura di taluni alimenti, il legislatore dell’Unione ha inteso instaurare un elevato livello di tutela dei consumatori vulnerabili al fine di consentire loro di identificare con precisione i prodotti che costituiscono la loro fonte di nutrimento parziale o unica. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 609/2013 precisa che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti a fini medici speciali non devono indurre in errore.
48 Orbene, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il fatto di menzionare solo talune informazioni già contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria potrebbe presentare, in modo ingannevole, la composizione generale di un alimento e indurre così i consumatori in errore. L’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione autorizzando, all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011, la ripetizione di talune informazioni nutrizionali, ossia aiutare i consumatori ad accedere facilmente alle informazioni nutrizionali più importanti quando acquistano degli alimenti, non è pertinente nel caso degli alimenti a fini medici speciali, dato che tali prodotti sono destinati a essere consumati sotto il controllo degli operatori sanitari.
49 Peraltro, l’articolo 7 del regolamento delegato 2016/128 vieta che sugli alimenti a fini medici speciali siano fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute. A tale proposito, come si evince dal considerando 17 di tale regolamento, poiché i consumatori degli alimenti a fini medici speciali sono pazienti affetti da una malattia, un disturbo o uno stato patologico e quindi non fanno parte della popolazione generale in buona salute, l’obiettivo è quello di evitare che tali alimenti siano promossi direttamente ai consumatori al fine di incentivare la vendita di tali prodotti, dato che detti alimenti sono peraltro adatti ad un uso sotto il controllo degli operatori sanitari.
50 Ne consegue che, tenuto conto della tipologia specifica di tali alimenti, l’interpretazione accolta dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 è altresì conforme all’obiettivo perseguito sia da tale regolamento delegato che dal regolamento n. 609/2013.
51 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128 devono essere interpretati nel senso che l’indicazione, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze nutritive, espressi per porzione o per unità di consumo – mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, figurante sulla parte posteriore di tale imballaggio, contiene l’indicazione di questi stessi elementi per 100 g o 100 ml – non costituisce una «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di detto alimento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, bensì una ripetizione delle informazioni contenute in tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali,
devono essere interpretati nel senso che:
l’indicazione, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e della quantità di diverse sostanze nutritive, espressi per porzione o per unità di consumo – mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, figurante sulla parte posteriore di tale imballaggio, contiene l’indicazione di questi stessi elementi per 100 g o 100 ml – non costituisce una «descrizione delle proprietà e/o caratteristiche» di detto alimento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento delegato, bensì una ripetizione delle informazioni contenute in tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento delegato.
Firme




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