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INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Responsabilità penale ex art. 659, cod. pen. – Rilevanza della condotta commissiva od omissiva, con dolo o con colpa – Verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità – Rilevabilità dei rumori molesti anche senza rilievi fonometrici o perizia o consulenza tecnica – Fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete – Elementi probatori di diversa natura – Condotta omissiva penalmente responsabile – Dovere di vigilanza (sulla fonte di rumore) derivante dalla legge o da un contratto su soggetti (avventori, bambini…) o cose (animali, macchinari, strumenti di lavoro…) – C.d. “responsabilità omissiva” – Punibilità del soggetto agente – Natura di reato a tutela del bene superindividuale.

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