DIRITTO DELLâENERGIA â Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili â Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 â Autorizzazione unica â Motivazione â ConformitĂ urbanistica â Parere negativo del Comune â Interesse ambientale â Prevalenza â VIA VAS AIA â Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili â Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 â Autorizzazione unica â VAS â Esclusione (Massime a cura di Antonio Persico)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2022
Numero: 2368
Data di udienza: 24 Febbraio 2022
Presidente: Lamberti
Estensore: Verrico
Premassima
DIRITTO DELLâENERGIA â Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili â Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 â Autorizzazione unica â Motivazione â ConformitĂ urbanistica â Parere negativo del Comune â Interesse ambientale â Prevalenza â VIA VAS AIA â Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili â Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 â Autorizzazione unica â VAS â Esclusione (Massime a cura di Antonio Persico)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ â 31 marzo 2022, n. 2368
DIRITTO DELLâENERGIA â Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili â Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 â Autorizzazione unica â Motivazione â ConformitĂ urbanistica â Parere negativo del Comune â Interesse ambientale â Prevalenza
In caso di applicazione del procedimento di cui allâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la ponderazione dellâinteresse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce allâautorizzazione regionale lâeffetto di variante urbanistica. Non è pertanto richiesta una motivazione rafforzata al riguardo, avendo giĂ il legislatore stabilito la prevalenza dellâinteresse ambientale, rivolto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale, potendosi giungere a conseguire lâautorizzazione (sulla base dei pareri positivi prevalenti), anche in assenza di adesione o in presenza di parere contrario dellâAmministrazione comunale circa la compatibilitĂ urbanistica dellâimpianto.
DIRITTO DELLâENERGIA â VIA VAS AIA â Impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili â Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 â Autorizzazione unica â VAS â Esclusione.
Dallâapplicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende lâesclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui allâarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge lâeffetto di variante.
(Conferma TAR Abruzzo, n. 269/2020 e n. 553/2020) â Pres. Lamberti Est. Verrico â Comune di Mosciano SantâAngelo (avv.ti Nieddu e Sabatini) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato); C.C. S.r.l. e altri (avv.ti Mantini e Govi) c. Regione Abruzzo e altro (Avv. Stato) e atri (n.cc.)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ â 31 marzo 2022, n. 2368SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8742 del 2020, proposto dal Comune di Mosciano SantâAngelo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Nieddu e Lorenzo Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dallâAvvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
ARTA Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Pierluigi Marramiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ctip Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit Societa’ Agricola S.r.l., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2021, proposto dalle societĂ Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l., Comavit Societa’ Agricola S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Mantini e Giovanni Govi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dellâavvocato Giovanni Galoppi in Roma, via Sistina, n. 42;
contro
la Regione Abruzzo e lâAutoritĂ di bacino distrettuale dellâAppennino centrale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dallâAvvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Azienda sanitaria di Teramo Asl Teramo, Provincia di Teramo, Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale, Comune di Mosciano S. Angelo, Ruzzo Reti Spa, Consorzio bonifica nord Teramo bacino del Tronto, Tordino e Vomano, Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo, Edma Reti Gas S.r.l., Anas Spa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Arta Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela dellâambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Pierluigi Marramiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la societĂ Ctip Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallâavvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dellâavvocato Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35b;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8742 del 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per lâAbruzzo (sezione Prima) n. 269/2020, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 2376 del 2021:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per lâAbruzzo (sezione Prima) n. 553/2020, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dellâAutoritĂ di bacino distrettuale dellâAppennino centrale, dellâArta Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela dellâambiente e della societĂ Ctip Blu S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellâudienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Cons. Alessandro Verrico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per lâAbruzzo (r.g. n. 14/2020), il Comune di Mosciano SantâAngelo impugnava:
a) la determinazione della Regione Abruzzo prot. DPC002/PAUR/007 del 30 ottobre 2019 contenente la âDeterminazione Motivata Conclusivaâ ed il âProvvedimento Autorizzatorio Unico Regionaleâ (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a favore della societĂ CTIP BLU srl per la realizzazione e lâesercizio di un âimpianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili – matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dellâagro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso) – con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acqueâ, da ubicare nel Comune di Mosciano SantâAngelo (TE), Zona industriale;
b) gli atti presupposti, inerenti e comunque consequenziali, in particolare: b.1) il verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi simultanea tenutasi in data 31 luglio 2019 in modalitĂ sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990; b.2) la âAutorizzazione Unicaâ n. 222 del 24 ottobre 2019 (determinazione n. DPC025/384); b.3) la âAutorizzazione Integrata Ambientaleâ del 22 ottobre 2019 (determinazione n. DPC026/25).
2. Il T.a.r., con la sentenza 16 luglio 2020 n. 269, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) è inammissibile il primo motivo dellâatto di intervento di Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit – SocietĂ Agricola S.r.l. che, deducendo fatti nuovi non menzionati nel ricorso, ritiene illegittimi i provvedimenti autorizzativi impugnati in quanto rilasciati ad un soggetto privo della disponibilitĂ del suolo di insediamento dellâimpianto; può invece prescindersi dallâesame delle restanti questioni introdotte con lâatto dâintervento, sovrapponibili ad altre contenute nel ricorso del Comune, stante lâinfondatezza di queste ultime;
b) è inammissibile perchĂŠ tardiva, nonchĂŠ comunque infondata, la censura introdotta con la memoria del 20 aprile 2020 attinente alla violazione del limite di distanza di 500 metri dellâimpianto dal centro abitato, imposta dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), stante lâerroneitĂ della misurazione proposta dal Comune;
c) la lettura coordinata delle disposizioni di cui al comma 2 dellâart. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e al comma 3 dellâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che disciplinano i procedimenti di autorizzazione degli impianti di potenza rispettivamente inferiore o superiore alle soglie predette (lâuno demandato al Comune, lâaltro alla Regione), conduce ad affermare che la difformitĂ dagli strumenti urbanistici del progetto di un impianto di potenza inferiore alla soglia prevista non ne preclude lâautorizzazione, ma esige il ricorso al procedimento ordinario;
d) lâindividuazione delle âaree non idoneeâ allâinsediamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è sottratta alla competenza dei Comuni e il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dellâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ha lâeffetto di variante allo strumento urbanistico generale, da ciò conseguendo che non sono necessarie nĂŠ la pubblicitĂ della variante urbanistica nĂŠ la delega del Consiglio comunale al rappresentante del Comune intervenuto in sede di conferenza dei servizi;
e) diversamente da quanto espresso inizialmente, lâASL di Teramo e il CCR-VIA della Regione Abruzzo, alla luce dellâevoluzione dellâistruttoria, hanno successivamente rilasciato parere favorevole, cosĂŹ come non si ravvisa fondamento negli addebiti di difetto dâistruttoria e di motivazione, stante il nuovo studio dâimpatto odorigeno, condotto da CTIP BLU di concerto con lâARTA, che peraltro giustifica la prevalenza delle posizioni espresse dalla ASL e dallâARTA sul parere sanitario del Comune;
f) non sono fondati gli ulteriori addebiti di difetto di istruttoria, diretti ad evidenziare:
f.1) la non adeguata valutazione dellâincremento degli oneri per la depurazione del digestato liquido per il quale è previsto il recapito in corso dâacqua superficiale, non essendo stato previsto un ulteriore processo di depurazione rispetto al progetto originario;
f.2) la carenza progettuale del processo di depurazione e il rischio di accumulo degli inquinanti nei reflui destinati allo scarico nel fiume Tordino, posto che il processo di concentrazione riguarda non la frazione liquida del digestato, ma la parte solida che residua dal processo di separazione che non viene recapitata nelle acque superficiali;
f.3) lâassenza di uno studio di impatto idraulico in caso di piena del fiume, alla luce della nota del Servizio del Genio civile di Teramo del 30 luglio 2019 recante lâautorizzazione alla realizzazione dellâimpianto;
f.4) la vicinanza dellâimpianto al corso dâacqua, risultando la localizzazione di esso allâesterno delle fasce di rispetto fluviale;
f.5) la mancanza del progetto strutturale agli atti del procedimento, necessario ai fini del rilascio dellâautorizzazione sismica, ciò non inficiando i provvedimenti gravati;
f.6) la mancanza dellâautorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, non essendo richiesta per lâattraversamento dellâargine sinistro del fiume Tordino per lo scarico dei reflui;
g) non sono state autorizzate immissioni di sostanze tossiche nellâatmosfera, essendo stati rispettati i limiti di legge ed essendo stato prescritto il monitoraggio periodico;
h) lâimpatto odorigeno dellâimpianto è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni impartite dal CCR-VIA con giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019, che è stato poi dettagliatamente esaminato nel documento di valutazione del 31 luglio 2019 dellâARTA, rispetto al quale emergono critiche del tutto generiche del Comune;
i) le integrazioni al progetto del 16 settembre 2019 apportate in data successiva alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi sono esecutive delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione tecnica dellâARTA del 31 luglio 2020, essendo in tal modo garantita la garanzia di trasparenza e completezza dellâistruttoria in quanto dette prescrizioni venivano rese durante la conferenza dei servizi alla presenza di tutte le Amministrazioni partecipanti;
l) la sospensione del procedimento di autorizzazione, disposta in attesa di un parere dellâAvvocatura regionale, pendente il giudizio di legittimitĂ costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 5/2018, non integra la fattispecie di cui allâart. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, pertanto non conseguendo allâinutile decorso del termine di 180 giorni lâarchiviazione del procedimento.
3. Il Comune di Mosciano SantâAngelo ha proposto appello (r.g. n. 8742/2020), per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, lâappellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
I) negli impugnati provvedimenti amministrativi non sarebbero state esplicitate le superiori ragioni di pubblico interesse tali da far comprendere le motivazioni sottese al sacrificio della pianificazione urbanistica dettata dal Comune di Mosciano S. Angelo, non avendo fornito motivazioni in ordine al superamento dei pareri negativi resi dallâAmministrazione comunale in materia di âconformitĂ urbanisticaâ; invero, non emergerebbe alcuna esplicitazione delle ragioni del giudizio di prevalenza reso in sede di conferenza di servizi, non ravvisabile neanche dallâanalisi dei pareri favorevoli delle altre Amministrazioni o del Giudizio 3040 del 9 maggio 2019 reso in sede di CCR-VIA; peraltro, su tale specifico motivo (corrispondente al secondo motivo del ricorso introduttivo) non vi sarebbe stata alcuna pronuncia da parte del giudice di primo grado;
II) vi sarebbe violazione di legge per contrasto con gli artt. 36 e 37 delle NTA del PRG vigente del Comune di Mosciano S.Angelo e con lâart. 8-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in quanto la conferenza di servizi prevista in materia di autorizzazione dâimpianti per il trattamento e recupero di rifiuti lascia immutate le competenze riservate dalla legge alle varie Amministrazioni, non sottraendo al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico; diversamente, nel provvedimento finale autorizzatorio si sarebbe dovuto dare conto dellâavvenuta valutazione, ponderazione ed armonizzazione di tutti gli interessi coinvolti e, in particolar modo, di quelli sacrificati, dando specifico rilievo alle posizioni interessate dallâubicazione dellâopera;
III) i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto di quanto espresso dal Sindaco del Comune appellante con il parere negativo reso in qualitĂ di autoritĂ sanitaria locale nel corso della conferenza dei servizi conclusiva, ossia della necessitĂ di âattendere i risultati ed analizzare le valutazioni della campagna di valutazione delle emissioni odorigene giĂ richiesta allâARTA – Agenzia Regionale per la Tutela dellâAmbiente con lâindicata nota prot. n. 9402 del 2.5.2019 e successiva integrazione prot. n. 10.128 del 8.5.2019â ritenendo di subordinare il rilascio dellâautorizzazione alla realizzazione dellâimpianto di produzione di biometano, a âla revisione e/o modifica alla valutazione delle risultanze dello studio sulle emissioni odorigene giĂ sollecitato e concordato con lâARTAâ; da ciò deriverebbe la necessitĂ di valutare:
(a) il mancato rispetto delle distanze tra lâimpianto ed il centro abitato, dovendo trovare applicazione, come ritenuto dalla stessa Regione Abruzzo nella nota del 5 giugno 2020, il criterio localizzativo regolamentato dal PRGR di cui alla d.c.r. n. 110/8/2018 (che richiama espressamente la definizione resa dal codice della strada d.lgs. n. 285/1992), piuttosto che lâinconferente criterio di cui alla disciplina cimiteriale del regio decreto del 1934 (come erroneamente ritenuto dal primo giudice);
(b) la violazione dellâart. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 derivante dalla mancata valutazione dellâimpatto ambientale e del cumulo delle emissioni in atmosfera provenienti dallâimpianto proposto dalla CTIP BLU e dagli impianti operativi nella zona, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il parere positivo espresso dallâASL in data 29 luglio 2019 motivato in ragione del richiamo operato allo studio previsionale di impatto odorigeno condotto da CTIP BLU e ARTA, in seguito alle prescrizioni impartite dal CCR-VIA con il giudizio 3040 del 9 maggio 2019; inoltre, non sarebbero stati posti dei limiti massimi di emissione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la prescrizione di un monitoraggio periodico.
Il Comune appellante ha infine avanzato richiesta di verificazione o di CTU, al fine di stabilire lâeffettivo rispetto o meno da parte dellâimpianto di progetto sia dei parametri richiesti dalla vigente normativa in materia ambientale che del criterio localizzativo prescritto circa la âDistanza da centri e nuclei abitatiâ.
3.1. Si sono costituiti in giudizio per resistere la Regione Abruzzo, lâARTA Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela dellâambiente per lâAbruzzo e la societĂ CTIP BLU s.r.l.
3.2. La societĂ , successivamente depositando memoria difensiva, si è opposta allâappello e ne ha chiesto lâintegrale rigetto e ha evidenziato:
a) che il Servizio gestione dei rifiuti della Regione Abruzzo, con la nota prot. 20538/22 del 21 gennaio 2022, ha concluso il procedimento di verificazione, avviato con la nota prot. 171233/2020 del 6 giugno 2020, per accertare lâeffettivo rispetto del criterio localizzativo sulle distanze rispetto al PRGR, affermando che âdalla misurazione effettuata da ARTA si evince che la distanza dalla recinzione di progetto dellâarea della CTIP Blu Srl alla recinzione del primo fabbricato del centro/nucleo abitato il limite dei 500 metri sia abbondantemente verificatoâ;
b) lâirricevibilitĂ dellâappello per tardivitĂ , per il superamento del termine dimidiato di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, in virtĂš dellâapplicazione dellâart. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. previsto, inter alia, per i âgiudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai [âŚ] i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilitĂ â;
c) lâinammissibilitĂ delle produzioni documentali di parte appellante del 14 novembre 2020, in quanto depositate in evidente violazione dellâart. 104, comma 2, c.p.a.;
d) lâinammissibilitĂ dei motivi di appello per violazione del principio di specificitĂ dei motivi di appello di cui agli artt. 38, 40 e 101 c.p.a.;
e) che nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione dellâimpianto di produzione di biometano non si rende necessaria alcuna espressa motivazione del dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico, poichĂŠ opera lâeffetto di variante automatica, attribuito ex lege allâautorizzazione unica dallâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che si produce anche in presenza di parere negativo del Comune; ad ogni modo, il provvedimento autorizzatorio richiama e fa proprie le risultanze dellâistruttoria svolta in sede di Comitato VIA e di conferenza di servizi, nelle quali sono state analizzate tutte le matrici ambientali e i profili igienico-sanitari connessi alla realizzazione dellâopera e sono state espressamente indicate le ragioni che hanno consentito di superare il dissenso dellâAmministrazione comunale;
f) che il Comune, invece di intraprendere una doverosa azione di controllo e monitoraggio delle emissioni degli impianti esistenti, ha tentato di attribuire al privato lâimpossibile onere di misurare le emissioni nellâintera zona industriale e negli insediamenti industriali altrui; ad ogni modo, lâistruttoria effettuata risulta approfondita, alla luce della richiesta di cui al Tavolo tecnico del 24 maggio 2019 di predisporre un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) delle emissioni ante e post operam nellâarea di Mosciano Stazione, e risultano essere stati fissati i limiti di emissione, secondo quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle emissioni (di seguito, anche QRE) per le singole sostanze, oltre agli obblighi di monitoraggio imposti dallâARTA;
g) lâinammissibilitĂ del motivo relativo al mancato rispetto della distanza minima dellâimpianto dal centro abitato imposta dal PRGR, per mancata impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato lâirricevibilitĂ per tardivitĂ del motivo stesso, essendo stato proposto solo con memoria del 20 aprile 2020;
h) ad ogni modo, lâinfondatezza di tale censura, visto che lâimpianto della CTIP BLU rispetta pienamente i criteri localizzativi stabiliti dal PRGR, misurando, dal recinto dellâultimo fabbricato incluso nel centro abitato alla recinzione di cantiere dellâimpianto della CTIP BLU, la distanza da 501,419 mt a 501,539 mt, a seconda dei vari punti di misurazione.
3.3. La Regione Abruzzo, con memoria difensiva, ha a sua volta eccepito lâirricevibilitĂ dellâappello per tardivitĂ , in quanto notificato in data 20 ottobre 2020, a fronte di sentenza notificata dalla societĂ CTIP BLU a tutte le parti in data 22 luglio 2020, dovendo trovare applicazione il termine dimidiato di 30 giorni per lâimpugnazione, ai sensi dellâart.119, co.1, lett. f), c.p.a., nonchĂŠ lâinammissibilitĂ del motivo inerente alla distanza, per mancata impugnazione del relativo capo di sentenza. Nel merito, la Regione ha rilevato lâinfondatezza delle censure di appello, dando atto, quanto al rispetto della distanza minima dal centro abitato, di avere nuovamente verificato lâassenza del vizio con procedimento concluso con provvedimento del 20 gennaio 2022 prot. 20538.
3.4. Con successiva memoria lâappellante ha dato atto che gli accertamenti compiuti dallâARTA su richiesta della Regione Abruzzo nellâambito del procedimento di verifica di rispetto della distanza (successivo allâudienza di discussione dinanzi al primo giudice), sui quali si è fondata la conclusione della Regione stessa di archiviazione del procedimento, si sono basati sul sopravvenuto adeguamento da parte della societĂ CTIP BLU del 9 novembre 2021, mediante lâarretramento ulteriore della recinzione dâimpianto.
3.5. Con ulteriori memorie il Comune e la societĂ hanno replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure dedotte. In particolare, lâAmministrazione appellante si è opposta allâeccezione di tardivitĂ dellâappello, escludendo che la vicenda in esame presenti connessioni con la materia espropriativa, e allâeccezione di inammissibilitĂ dei motivi dâappello per violazione del principio di specificitĂ . Il Comune ha infine manifestato la persistenza del proprio interesse alla pronuncia, ritenendo fondamentale lâaccertamento dellâillegittimitĂ del PAUR in merito al mancato rispetto delle distanze.
4. Con separato ricorso dinanzi al T.a.r. per lâAbruzzo (r.g. n. 466/2019), le societĂ Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit – SocietĂ Agricola S.r.l., proprietarie di diversi lotti ed unitĂ immobiliari siti nel Comune di Mosciano SantâAngelo posti a confine o nelle immediate vicinanze rispetto alle aree interessate dal progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), su iniziativa della societĂ CTI Blu S.r.l., agivano per ottenere lâannullamento:
– del verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 31 luglio 2019;
– della determinazione n. DPC026/252 del 22 ottobre 2019 della Regione Abruzzo;
– dellâautorizzazione unica n. 222 del 24 ottobre 2019 della Regione Abruzzo;
– della nota PEC prot. n. 0007811/18 dellâ11 gennaio 2018 della Regione Abruzzo;
– del verbale della Conferenza dei servizi del 15 febbraio 2018;
– della nota PEC prot. n. 0048582/18 del 19 febbraio 2018 della Regione Abruzzo;
– del giudizio-parere n. 3040 del 09 maggio 2019 del CCR – VIA della Regione Abruzzo;
– della nota PEC prot. n. 212511/18 del 18 luglio 2017 della Regione Abruzzo;
– del nulla osta espresso con nota del 22 luglio 2019 della Regione Abruzzo;
– del parere DPC 026 prot. n. 223197 del 30 luglio 2019 della Regione Abruzzo;
– della relazione istruttoria – parere ARTA Prot. n. 0223681/19 del 31 luglio 2019;
– del parere della ASL di Teramo Prot. n. 152 del 29 luglio 2019;
– del parere allo scarico delle acque industriali rilasciato dal Servizio gestione e qualitĂ delle acque della Regione Abruzzo in sede di conferenza di servizi – seduta del 15 febbraio 2018.
4.1. Con successivo atto di motivi aggiunti presentati il 31 dicembre 2019, le societĂ impugnavano altresĂŹ:
– la determinazione DPC002/PAUR/007 del 30 ottobre 2019 contenente Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
– la relativa lettera di trasmissione del 30 ottobre 2019.
4.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 1° giugno 2020 le societĂ chiedevano infine lâannullamento:
– del verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 31 luglio 2019 e dei relativi allegati;
– della determinazione DPC026/252 del 22 ottobre 2019;
– del provvedimento/autorizzazione unica n. 222 determinazione n. DPC025/384 del 24 ottobre 2019;
– della nota PEC prot. 0007811/18 del 11 gennaio 2018;
– del verbale della conferenza dei servizi del 15 febbraio 2018;
– della nota PEC della Regione Abruzzo prot. n. 0048582/18 del 19 febbraio 2018;
– del giudizio-parere n. 3040 del CCR – VIA del 9 maggio 2019;
– della nota PEC prot. n. 212511/18 del 18 luglio 2017 della Regione Abruzzo;
– del nulla osta al prosieguo procedimento PAUR di cui alla nota 22 luglio 2019 del Servizio politica energetica, qualitĂ aria, SINA e risorse estrattive della Regione Abruzzo;
– del parere DPC026 prot. n. 223197 del 30 luglio 2019 del Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo;
– della relazione istruttoria del parere dellâARTA prot. n. 0223681/19 del 31 luglio 2019 e del parere dellâASL Teramo prot n. 152 del 29 luglio 2019;
– del parere sullo scarico delle acque industriali del Servizio gestione e qualitĂ delle acque della Regione Abruzzo rilasciato in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 febbraio 2018;
– della determinazione DPC002/PAUR del 30 ottobre 2019 della Regione Abruzzo e di tutti i relativi allegati e della relativa lettera di trasmissione del 30 ottobre 2019.
5. Il T.a.r., con la sentenza 31 dicembre 2020 n. 553, ha respinto il ricorso e il primo atto di motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:
a) ha respinto la richiesta di riunione del ricorso ad altro pendente davanti al Tribunale iscritto al n. r.g. n. 489/2019;
b) ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame diretti avverso gli atti impugnati che sono stati introdotti dal Comune di Mosciano S. Angelo nella sua memoria di intervento;
c) ha ritenuto di prescindere dallâesame delle eccezioni dâinammissibilitĂ del ricorso, attesa lâinfondatezza dello stesso;
d) ha ritenuto infondato il ricorso introduttivo, atteso che:
d.1) quanto al primo motivo, ha rilevato che lâimpianto in questione non ha natura di impianto di trattamenti di rifiuti, che le osservazioni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 venivano tramesse da CTIP BLU in maniera tempestiva e che lo scarico dei reflui osmotizzati nel fiume Tordino era una delle opzioni di recapito giĂ prevista nel progetto originario, non dovendo pertanto prevedere al riguardo una nuova pubblicazione;
d.2) quanto al secondo motivo, ha rilevato che la ponderazione fra lâinteresse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge che attribuisce allâautorizzazione regionale lâeffetto di variante urbanistica, cosĂŹ come il progetto correttamente non era stato sottoposto a VAS e non è ravvisabile alcuna violazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA);
d.3) in ordine al terzo motivo, ha ritenuto irrilevante la censura relativa alla localizzazione dellâimpianto a una distanza dal centro abitato inferiore a 500 metri ed ha escluso il difetto di istruttoria, in considerazione del contenuto del giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione dâimpatto ambientale e dellâevoluzione dellâistruttoria successiva ai pareri del 31 settembre 2017 e 6 maggio 2019 della ASL e alla nota del 18 luglio 2019 dellâARTA Abruzzo;
e) ha rilevato che il primo ricorso per motivi aggiunti segue le sorti del ricorso principale del quale riproduce le identiche censure avverso gli atti impugnati per illegittimitĂ derivata dai vizi degli atti inizialmente gravati;
f) ha dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti per tardivitĂ di entrambe le censure in esso previste (il mancato rispetto delle distanze di legge dalla viabilitĂ pubblica e la mancata disponibilitĂ dellâarea da parte della societĂ CTIP Blu).
6. Le societĂ Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l. e Comavit – SocietĂ Agricola S.r.l. hanno proposto appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, le appellanti hanno sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
I) riproponendo il primo motivo del ricorso e dei primi motivi aggiunti, si è dedotta: (a) lâillegittimitĂ del procedimento in questione poichĂŠ instaurato, svolto e concluso ai sensi e per gli effetti di cui allâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, nellâambito del detto d.lgs. n. 387/2003, disciplina il procedimento relativo alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, atteso che tanto il biogas che il digestato prodotti vengono espressamente indicati e classificati come rifiuti, che lâimpianto si attesta ad una capacitĂ produttiva inferiore alla soglia di cui allâart. 12 citato e che secondo il progetto di CTIP BLU, modificato con variazione sostanziale, lo scarico del digestato liquido dovrebbe avvenire nel fiume Tordino; (b) peraltro, il primo giudice oltre a non tener conto di tali circostanze, non avrebbe rilevato la violazione dellâart. 10-bis l. n. 241/1990 facendo erroneamente riferimento allââelenco degli allegati al progetto pubblicato sul sito web della Regione Abruzzoâ, da ritenersi irrilevante rispetto alle risultanze della documentazione prodotta agli atti, cosĂŹ come (c) non avrebbe considerato che la modifica sostanziale apportata al progetto (consistente nello scarico diretto del digestato liquido nel fiume Tordino) avrebbe richiesto una nuova istruttoria e un nuovo avviso pubblico;
II) riproponendo il secondo motivo di ricorso e dei primi motivi aggiunti, si è rilevato che gli atti impugnati risultano altresĂŹ viziati: (a) per contrasto con le previsioni del vigente PRG del Comune di Mosciano SantâAngelo e, in specie con lâart. 36 del detto piano regolatore, atteso che lâarea su cui il progetto in questione verrĂ realizzato è inclusa in Zona D, incompatibile con tale destinazione in quanto, per un verso, risulta inapplicabile il procedimento sub art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per altro verso, non è stata acquisita la determinazione positiva dellâAmministrazione comunale competente in materia urbanistica; (b) ad ogni modo, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non contengono alcuna previsione di âcostituire varianteâ e perchĂŠ completamente privi di motivazione rispetto a quelle superiori ragioni di interesse pubblico; inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel non rilevare (c) il mancato espletamento della valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 4 e 6 e da 11 a 18, d.lgs. n. 152/2006 e (d) la violazione degli artt. 21 e 22 delle NTA del PSDA;
III) riproponendo il terzo motivo di ricorso e dei primi motivi aggiunti, si è rilevata (a) la violazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti come previsti dal PRGR 2017 della Regione Abruzzo, che, al punto 18.6, prevede quale fattore escludente di âTutela della popolazione â tutela integrale dai centri abitatiâ la distanza minima di 500 mt. (da misurarsi âdalla recinzione dellâimpiantoâ per la tipologia di impianto in questione); il primo giudice, al riguardo, avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la censura sulla base di quanto prescritto dal Servizio gestione rifiuti in sede di rilascio del PAUR, non considerando che esso rimanda non al âfattore escludenteâ di cui al PRGR ma ad un mero âcriterio localizzativo classificabile come penalizzanteâ esclusivamente comportante âmisure mitigativeâ. La sentenza gravata sarebbe altresĂŹ errata (b) nella parte in cui, con riferimento alla questione dellâimpatto odorigeno e delle nocive emissioni che deriverebbero dal progettato impianto, avrebbe omesso di considerare la produzione di parte ricorrente di cui allââEsame delle emissioni in atmosferaâ, alle Note tecniche di Ecosurvey ed alla perizia del Comune di Mosciano S. Angelo, riferendosi esclusivamente al giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale; cosĂŹ come il primo giudice (c) erroneamente non avrebbe accolto lâistanza di verificazione o consulenza tecnica, non avrebbe rilevato la contraddittorietĂ delle posizioni assunte dalla ASL di Teramo e dallâARTA e (d) non avrebbe ravvisato la violazione dei principi di prossimitĂ , autosufficienza e proporzionalitĂ ;
IV) erroneamente il T.a.r. (a) avrebbe dichiarato inammissibile il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, secondo cui CTIP BLU non sarebbe mai stata proprietaria del sito interessato dal progetto e che, nelle more, avrebbe pure lasciato scadere il mero contratto preliminare a suo tempo sottoscritto; invero, solo dal successivo accesso agli atti (del 21 aprile 2020) sarebbe emerso (b) sia che CTIP BLU non è mai stata proprietaria del sito in questione sia che non sussiste una valida ed efficace proroga, nonchĂŠ (c) che lâimpianto invaderebbe le proprietĂ pubbliche costituite dalla viabilitĂ , poste al confine nord e sud del lotto di intervento, e avrebbe alcuni manufatti in violazione dalla distanza prescritta dallâart. 36 delle NTA al PRG del Comune di Mosciano S. Angelo;
V) si ribadisce lâinammissibilitĂ delle eccezioni di CTIP BLU ed ARTA di asserita âcarenza di interesse â difetto di legittimazioneâ delle ricorrenti poichĂŠ formulate in primo grado solo con memoria di CTIP BLU del 21 febbraio 2020 e di ARTA del 29 aprile 2020.
6.1. Si sono costituiti in giudizio per resistere la Regione Abruzzo, lâAutoritĂ di bacino distrettuale dellâAppennino centrale, lâARTA Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela dellâambiente per lâAbruzzo e la societĂ CTIP BLU s.r.l.
6.2. La societĂ CTIP BLU s.r.l., successivamente depositando memoria difensiva, si è opposta allâappello e ne ha chiesto lâintegrale rigetto e ha evidenziato:
a) lâirricevibilitĂ dellâappello per tardivitĂ , per il superamento del termine dimidiato di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, in virtĂš dellâapplicazione dellâart. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. previsto, inter alia, per i âgiudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai [âŚ] i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilitĂ â;
b) lâinammissibilitĂ delle produzioni documentali di parte appellante del 14 marzo 2021 e dellâ8 ottobre 2021, in quanto depositate in evidente violazione dellâart. 104, comma 2, c.p.a.;
c) che lâimpianto oggetto di autorizzazione produce energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), cosĂŹ come definita nellâart. 2, lett. e), del d.lgs. n. 28/2011, con la conseguenza che, trattandosi di un impianto da fonti rinnovabili, lâautorizzazione alla realizzazione e allâesercizio dellâimpianto medesimo non poteva che essere rilasciata ai sensi dellâart 12 del d.lgs. 387/03 e, dâaltro canto, non poteva farsi ricorso alla PAS (procedura abilitativa semplificata) ai sensi dellâart. 8-bis del d.lgs. n. 28/2011;
d) che il progetto in esame prevede un sistema di depurazione della frazione liquida nel rispetto della prescrizione del Servizio competente di gestione e qualitĂ delle acque – Ufficio scarico Teramo della Regione (DPC024) di cui al parere allegato al verbale della conferenza di servizi del 15 febbraio 2018, come peraltro riconosciuto dallâARTA nel parere del 31 luglio 2019;
e) che risulta dagli atti del procedimento che la comunicazione della societĂ CTIP Blu veniva inviata a mezzo PEC in data 20 dicembre 2018, âIdentificativo messaggio: opec288.20181220203735.17187.757.1.66@pec.aruba.itâ, quindi entro i termini di dieci giorni previsti dal citato art. 10-bis della l. n. 241/1990;
f) che nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione dellâimpianto di produzione di biometano opera lâeffetto di variante automatica, attribuito ex lege allâautorizzazione unica dallâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che si produce anche in presenza di parere negativo del Comune; ad ogni modo, il provvedimento autorizzatorio richiama e fa proprie le risultanze dellâistruttoria svolta in sede di Comitato VIA e di conferenza di servizi, nelle quali sono state analizzate tutte le matrici ambientali e i profili igienico-sanitari connessi alla realizzazione dellâopera e sono state espressamente indicate le ragioni che hanno consentito di superare il dissenso dellâAmministrazione comunale;
g) lâinammissibilitĂ del motivo di appello con il quale viene lamentata la violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS, in quanto con esso lâappellante si limita alla riproposizione di censure giĂ proposte innanzi al T.a.r., senza introdurre argomenti critici per mettere in discussione i contenuti della sentenza; ad ogni modo il motivo sarebbe infondato, avendo il PAUR un oggetto differente da quello della valutazione ambientale strategica, cosĂŹ come il parere tecnico dellâARTA, secondo il quale lâimpianto sorge in zona a pericolositĂ idraulica âmoderataâ, esclude che vi sia violazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA);
h) lâinammissibilitĂ del motivo di appello con il quale si lamentano vizi della fase istruttoria sulla valutazione dellâimpatto odorigeno dellâimpianto e alla mancata considerazione dellâimpatto ambientale riguardo determinate sostanze inquinanti, non essendo stato dedotto uno specifico error in iudicando della sentenza sul punto; ad ogni modo, lâistruttoria effettuata risulta approfondita, alla luce della richiesta di cui al tavolo tecnico del 24 maggio 2019 di predisporre un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) delle emissioni ante e post operam nellâarea di Mosciano Stazione, e risultano essere stati fissati i limiti di emissione, secondo quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle emissioni (di seguito, anche QRE) per le singole sostanze, oltre agli obblighi di monitoraggio imposti dallâARTA;
g) lâinammissibilitĂ del motivo relativo al mancato rispetto della distanza minima dellâimpianto dal centro abitato imposta dal PRGR, per mancata impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato lâirricevibilitĂ per tardivitĂ del motivo stesso, essendo stato proposto solo con memoria del 20 aprile 2020; ad ogni modo, lâinfondatezza di tale censura, visto che lâimpianto della CTIP BLU rispetta pienamente i criteri localizzativi stabiliti dal PRGR, misurando, dal recinto dellâultimo fabbricato incluso nel centro abitato alla recinzione di cantiere dellâimpianto della CTIP Blu, la distanza da 501,419 mt a 501,539 mt, a seconda dei vari punti di misurazione;
h) lâinammissibilitĂ delle censure delle societĂ appellanti in ordine alla presunta inidoneitĂ del preliminare a costituire valido titolo per lâottenimento del PAUR e sulla presunta violazione delle distanze dalla viabilitĂ pubblica, in quanto non si sarebbe confutato il rilievo difensivo della CTIP BLU, valorizzato dal T.a.r., circa la tardivitĂ dei secondi motivi aggiunti; ad ogni modo, lâinfondatezza di tale censura, stante la mancata attivazione della clausola risolutiva espressa del punto 5.1. del contratto e lâatto di proroga dello stesso acquisita al protocollo della Regione n. RA/258544 del 17 settembre 2019; peraltro, sul sito della Regione, in data 30 ottobre 2019, erano stati pubblicati il PAUR ed i relativi allegati, tra i quali figurano sia il contratto preliminare di acquisto del terreno da parte della CTIP BLU, sia la planimetria dellâarea e tutti gli altri elaborati tecnici del progetto, dai quali poter desumere, tra gli altri aspetti, in particolare la distanza dalla viabilitĂ pubblica.
6.3. Le societĂ appellanti, con nota del 18 ottobre 2021, hanno presentato istanza di riunione dellâappello r.g. n. 2376/2021 con lâappello r.g. n. 8742/2020, per ragioni di connessione e di economia processuale. A tale istanza ha fatto opposizione la societĂ CTIP Blu.
6.4. Le appellanti, con successiva memoria, oltre a richiamare le proprie difese, si sono opposte allâeccezione di tardivitĂ dellâappello, escludendo che la vicenda in esame presenti connessioni con la materia espropriativa ed evidenziando lâinconferenza della relata di notifica della sentenza prodotta dalla societĂ CTIP Blu, nonchĂŠ allâeccezione di inammissibilitĂ dei motivi dâappello per violazione del principio di specificitĂ . Il Comune ha infine manifestato la persistenza del proprio interesse alla pronuncia, ritenendo fondamentale lâaccertamento dellâillegittimitĂ del PAUR in merito al mancato rispetto delle distanze.
6.5. LâARTA Abruzzo, con memoria difensiva, ha ribadito lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso principale per difetto di interesse delle societĂ ricorrenti, che non avrebbero specificato nĂŠ provato la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale che rinverrebbero nella loro sfera giuridica dallâesecuzione dei provvedimenti impugnati. Nel merito, lâente appellato ha rilevato lâinfondatezza delle censure di appello, dando atto, quanto al rispetto della distanza minima dal centro abitato, di avere nuovamente verificato lâassenza del vizio con procedimento concluso con provvedimento del 20 gennaio 2022 prot. 20538.
6.6. La Regione Abruzzo, depositando memoria ex art. 73 c.p.a., ha quindi rilevato inter alia che:
a) non vi sono nĂŠ le condizioni di fatto nĂŠ le condizioni di diritto per lâapplicabilitĂ dellâart. 8-bis del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, atteso che nel caso di specie, trattandosi di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti, è applicabile il regime autorizzativo disposto con il d.m. 10 settembre 2010;
b) la fattispecie in esame va esclusa dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui allâarticolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede lâesclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge lâeffetto di variante;
c) in virtĂš delle modifiche del 18 luglio 2018 il contratto preliminare di compravendita aveva validitĂ fino al 28 ottobre 2019 e pertanto lâautorizzazione unica n. 222, rilasciata con determinazione n. DPC025/384 del 24 ottobre 2019, veniva rilasciata in regime di piena validitĂ del contratto preliminare stesso.
6.7. Con ulteriori memorie difensive e memorie di replica la societĂ appellanti e la societĂ CTIP BLU hanno replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle censure e nelle eccezioni dedotte. In particolare, si rileva che:
a) le societĂ appellanti si sono opposte allâeccezione di inammissibilitĂ della propria produzione documentale e allâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso per difetto di interesse;
b) la societĂ CTIP BLU ha rilevato la regolaritĂ della notifica della sentenza in favore delle societĂ appellanti, stante lâirrilevanza di due errori materiali nella relata di notifica, nonchĂŠ la mancata contestazione delle appellanti dellâeccezione di tardivitĂ dei secondi motivi aggiunti.
7. Allâudienza del 24 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
8. Preliminarmente, il Collegio, in accoglimento di specifica richiesta delle societĂ appellanti, dispone ex art. 70 c.p.a. la riunione degli appelli r.g. n. 8742/2020 e n. 2376/2021, stante lâevidente connessione oggettiva esistente tra essi, in quanto i due giudizi hanno ad oggetto gli atti del medesimo procedimento autorizzatorio.
9. Gli appelli sono infondati e devono pertanto essere respinti.
10. Stante lâinfondatezza degli appelli nel merito, si può prescindere dallâesame delle eccezioni preliminari di irricevibilitĂ dellâappello per tardivitĂ , di inammissibilitĂ dei motivi dâappello per violazione del principio di specificitĂ , di inammissibilitĂ del motivo relativo al mancato rispetto della distanza minima dellâimpianto dal centro abitato imposta dal PRGR, di carenza di interesse delle societĂ ricorrenti, di inammissibilitĂ delle produzioni documentali del Comune appellante del 14 novembre 2020 nonchĂŠ del quinto motivo dellâappello r.g. n. 2376/2021 concernente lâinammissibilitĂ delle eccezioni di âcarenza di interesse â difetto di legittimazioneâ delle ricorrenti.
11. Nel merito, ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio in fatto si precisa quanto segue:
i) con nota del 14 agosto 2017, acquisita in atti dal Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo in data 18 agosto 2017 con prot. n. 0216725, la societĂ CTIP BLU S.r.l. presentava istanza di PAUR (Provvedimento autorizzativo unico regionale) ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonchĂŠ domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dellâart. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e lâesercizio di un âimpianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acqueâ nel Comune di Mosciano SantâAngelo (TE);
ii) la relativa procedura amministrativa veniva sospesa su richiesta della proponente in data 19 aprile 2018, in pendenza del giudizio di legittimitĂ costituzionale della l.r. Abruzzo n. 5/2018;
iii) la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2019 pubblicata in data 6 marzo 2019, dichiarava lâillegittimitĂ costituzionale di parte della l.r. n. 5/2018, determinando la modifica del criterio escludente per âdistanza minima dai centri abitatiâ da 1500 metri a 500 metri;
iv) in data 14 marzo 2019 la Regione Abruzzo riavviava la procedura per il rilascio del PAUR, ritenendo â…decadute le motivazioni che hanno condotto allâavvio del procedimento di archiviazioneâ;
v) in data 9 maggio 2019 il Comitato di coordinamento regionale della Regione Abruzzo per la valutazione di impatto ambientale emetteva il giudizio n. 3040 âfavorevole con condizioniâ;
vi) in data 31 luglio 2019 si teneva presso il Servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo la seduta conclusiva della conferenza dei servizi simultanea in modalitĂ sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990, nellâambito della quale il Comune di Mosciano S.A. rendeva tre distinti pareri â tutti negativi – in qualitĂ di âComune Ospitanteâ, di âResponsabile Sanitario localeâ, e per la âConformitĂ Urbanisticaâ; al termine di tale conferenza di servizi la Regione Abruzzo riteneva âprevalentiâ le ragioni favorevoli al rilascio del PAUR;
vii) in data 22 ottobre 2019 e 24 ottobre 2019 venivano rilasciate rispettivamente la âAutorizzazione Integrata Ambientaleâ (determinazione n. DPC026/25) e la âAutorizzazione Unicaâ n. 222 (determinazione n. DPC025/384);
viii) in data 30 ottobre 2019 veniva pubblicata, e comunicata alla ricorrente, la determinazione della Regione Abruzzo prot. DPC002/PAUR/007 contenente la âDeterminazione motivata conclusivaâ ed il âProvvedimento Autorizzatorio Unico Regionaleâ (PAUR) ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. a favore della societĂ CTIP BLU, che risulta reso sulla scorta:
– del giudizio positivo di compatibilitĂ ambientale, di cui al parere del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale (CCR-VIA), n. 3040 del 9 maggio, recante prescrizioni a tutela e prevenzione della saluta pubblica in tema di emissioni odorigene, imponendo alla societĂ CTIP BLU lâesecuzione di un piano di monitoraggio ante e post operam delle concentrazioni di odore nellâarea in oggetto;
– della citata autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di cui alla determinazione DPC026/25 del 22 ottobre 2019 della Regione Abruzzo;
– della citata autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di cui alla determinazione della Regione Abruzzo, 24 ottobre 2019, n. 222, prot. DPC025/384.
12. Ciò detto in punto di fatto, il Collegio rileva in primis lâinfondatezza dei motivi di appello sub §§ 3.I e 3.II del Comune di Mosciano SantâAngelo e sub 6.I.a) e 6.II.a)-b)-c) delle societĂ appellanti, che in quanto connessi e in parte coincidenti possono essere trattati congiuntamente.
12.1. Al riguardo, si rileva che lâimpianto in questione non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). Sebbene il materiale utilizzato nel processo di trasformazione per la produzione del biogas sia classificabile come ârifiutoâ, il carattere biodegradabile di esso assume efficacia determinante nella qualificazione dellâintervento nel suo complesso.
Invero, ai sensi dellâart. 2 del d.lgs. n. 28/2011:
– per âbiomassaâ si intende: âla frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dallâagricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonchĂŠ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbaniâ (lett. e) (nozione sostanzialmente analoga è rinvenibile allâart. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 387/2003);
– per âbiometanoâ si intende il: âgas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturaleâ (lett. o).
12.2. Ne consegue che, ai fini dellâautorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile, come correttamente effettuato nel caso di specie, il procedimento di cui allâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per lâappunto relativo alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Del resto, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non risultava applicabile la procedura semplificata (PAS) prevista dallâart. 6 d.lgs. n. 28/2011 prevista per gli impianti di produzione di biogas con produzione nominale inferiore a 500 metri cubi standard/ora (cfr. tabella A del d.lgs. n. 387/2003 e lâart. 8-bis d.lgs. n. 28/2011), in quanto:
– per un verso, tale procedura non veniva optata dallâistante CTIP BLU, come previsto dalle âLinee guida per lâautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabiliâ (punto 11.1 del d.m. 10 settembre 2010), essendo stata chiesta al contrario lâapplicazione del procedimento di autorizzazione unica;
– per altro verso, tale procedura non era praticabile in concreto, in ragione della non compatibilitĂ dellâintervento con le previsioni della strumentazione urbanistica, ossia con la destinazione prevista dal PRG per la Zona D â sottozona D3, ostacolo superabile solo seguendo il procedimento di autorizzazione unica, secondo quanto disposto dallâart. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 (v. infra);
– ad ogni modo, considerato che lâimpianto in questione è alimentato sia da energia elettrica che da fonti rinnovabili (tra le quali vi sono rifiuti), applicando la procedura âsemplificataâ ci si sarebbe posti in contrasto con lâart. 10.3 del d.m. 10 settembre 2010, secondo cui âgli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui allâarticolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono soggetti allâautorizzazione unica di cui al punto 10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacitĂ di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1â.
12.3. Dallâapplicazione del procedimento di cui allâart. 12 del d.lgs. n. 387/2003 consegue pertanto che la ponderazione dellâinteresse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce allâautorizzazione regionale lâeffetto di variante urbanistica. Non è pertanto richiesta una motivazione rafforzata al riguardo, avendo giĂ il legislatore stabilito la prevalenza dellâinteresse ambientale, rivolto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale (cfr. art 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, secondo cui: âLa costruzione e lâesercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchĂŠ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e allâesercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dellâambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanisticoâ). Il procedimento de quo, per finalitĂ semplificatoria ed acceleratoria realizzata seguendo il modulo della conferenza di servizi, prescinde pertanto dalla regola della competenza del Comune in materia urbanistica, sebbene non costituendo una deroga ad essa, e potendosi giungere a conseguire lâautorizzazione (come nella specie sulla base dei pareri positivi prevalenti), anche in assenza di adesione o in presenza di parere contrario dellâAmministrazione comunale circa la compatibilitĂ urbanistica dellâimpianto.
Del resto, non assume alcun rilevanza, ai fini della produzione dei citati effetti di legge, lâindicazione o meno che il provvedimento autorizzatorio costituisca âvariante urbanisticaâ.
Nei sensi descritti è la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale lâautorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dellâimpianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso allâattivitĂ privata (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; sez. V, 15 gennaio 2020, n. 377; sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249; sez. V, 13 marzo 2014, n. 1180).
12.4. Dallâapplicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresĂŹ lâesclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui allâarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge lâeffetto di variante.
13. Parimenti infondate si palesano le censure aventi ad oggetto lâistruttoria svolta per appurare lâimpatto ambientale ed il cumulo delle emissioni, corrispondenti ai motivi di appello sub §§ 3.III.b) del Comune e 6.III.b)-c)-d) delle societĂ .
13.1. Al riguardo, il Collegio osserva che lâattivitĂ istruttoria tenuta nel corso del procedimento de quo risulta sufficientemente approfondita, in quanto:
a) relativamente allâimpatto odorigeno, nel tavolo tecnico del 24 maggio 2019 si chiedeva di predisporre un Piano di monitoraggio e controllo (PMC) delle emissioni nellâarea di Mosciano Stazione, prescrivendo un sistema di monitoraggio che operasse sia nella fase ante operam che nella fase post operam;
b) secondo quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle emissioni per le singole sostanze, venivano fissati i valori di emissione, da intendersi come limiti massimi, conformemente alle previsioni normative stabilite al fine di evitare pregiudizi sanitari e ambientali (d.P.R. n. 203/1988; d.m. 2 luglio 1990; d.lgs. n. 152/2006; d.G.R. n. 1591/2000);
c) in adesione ad una precisa prescrizione dellâARTA (espressa con parere del 31 luglio 2019), venivano altresĂŹ inseriti ulteriori obblighi di monitoraggio al fine di escludere la presenza di determinate sostanze potenzialmente dannose (definite cancerogene dagli appellanti).
Del resto, le prescrizioni inserite nel PAUR rappresentano un elemento costitutivo di esso, ponendosi come vincoli inderogabili per la realizzazione del progetto autorizzato, in tal modo non potendo sostenersi lâincompletezza dellâistruttoria per essere state previste misure attuabili solo successivamente allâapprovazione del progetto.
13.2. Peraltro, non è ravvisabile alcun profilo di contraddittorietĂ nelle posizioni espresse dalla ASL e dallâARTA, tenendo in considerazione che:
a) la prima, con il parere prot. 152 del 29 luglio 2019, ponendosi in continuitĂ con le proprie precedenti richieste di valutazione dellâimpatto ambientale del cumulo delle emissioni in atmosfera, ha richiamato lo studio previsionale di impatto odorigeno di CTIP BLU e ARTA del 26 luglio 2019, realizzato in adempimento delle prescrizioni del giudizio n. 3040 del 9 maggio 2019 del CCR-VIA;
b) la seconda, redigendo tale studio, ha voluto superare il proprio precedente intendimento di avvalersi dellâARTA Emilia Romagna per la rilevazione degli impatti odorigeni, espresso nella precedente nota del 18 luglio 2019.
13.3. Infine, si palesa priva di fondamento la censura relativa alla violazione del principio di prossimitĂ , in quanto generica e carente di prova, stante lâassenza di dimostrazione della presenza di ulteriori impianti di produzione mediante trattamento della FORSU attualmente in attivitĂ .
14. Risulta infondata anche la censura attinente al mancato rispetto delle distanze tra lâimpianto in esame ed il centro abitato, rinvenibile nei motivi di appello sub §§ 3.III.a) del Comune e 6.III.a) delle societĂ .
14.1. Richiamando quanto innanzi affermato sulla natura e lâefficacia delle prescrizioni inserite nel PAUR (v. § 13.1), il Collegio rileva che il gravato provvedimento unico teneva in considerazione il problema della localizzazione dellâimpianto ad una distanza minima di 500 metri dal centro abitato, prescrivendo il rispetto di tale misura secondo quanto previsto dal PRGR considerando a tal fine la perimetrazione del centro urbano descritta nella Tavola D di progetto approvata, allegata alla d.G.c. n. 30/2017, depositata dal medesimo Comune di Mosciano S.Angelo in sede di Comitato VIA.
Del resto, la dimostrazione dellâosservanza di tale prescrizione si è avuta con il successivo adeguamento compiuto dalla CTIP BLU, a seguito delle obiezioni del Comune in Comitato VIA, che ha portato alla chiusura del procedimento di verificazione delle distanze dellâimpianto dal centro abitato svolto dalla Regione Abruzzo, mediante gli accertamenti tecnici dellâARTA, su segnalazione dello stesso Comune appellante (cfr. nota del Servizio gestione rifiuti prot. 20538/22 del 21 gennaio 2022, ove si afferma che âdalla misurazione effettuata da ARTA si evince che la distanza dalla recinzione di progetto dellâarea della CTIP Blu Srl alla recinzione del primo fabbricato del centro/nucleo abitato il limite dei 500 metri sia abbondantemente verificatoâ).
15. Infondato è anche il motivo sub § 6.I.b) delle societĂ , atteso che le osservazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 venivano tramesse dalla societĂ CTIP Blu in maniera tempestiva, in quanto, successivamente al preavviso di rigetto del 10 dicembre 2018, venivano inoltrate con pec del 20 dicembre 2018 alle ore 20:37:23 (cfr. lâelenco degli allegati al progetto pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo).
16. Si palesa priva di fondamento anche la censura sub 6.I.c) proposta dalle societĂ , considerato che il progetto prevedeva, ab origine, un sistema di depurazione della frazione liquida, secondo cui il c.d. âdigestato liquidoâ, ovvero la frazione separata liquida del residuo della digestione anaerobica, viene sottoposto ad un processo di depurazione a tre stadi. Il processo di scarico delle acque reflue trova compiuta descrizione sin dalla âRelazione Tecnica e Studio di CompatibilitĂ Idraulica esteso alla tubazione di mandata dei refluiâ del 1° ottobre 2018, corredata dalla Tavola redatta ed autorizzata nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Servizio del Genio civile della Provincia di Teramo di cui alle note 250229/17 del 29 settembre 2017 e 85625/17 del 9 novembre 2017 e nel rispetto delle prescrizioni ricevute dalla conferenza dei servizi del 15 febbraio 2018, con le quali si è prescritto lo scarico delle acque depurate direttamente nel fiume Tordino, come da autorizzazione dal competente Servizio DPC04 di gestione e qualitĂ delle acque – Ufficio scarichi di Teramo.
Peraltro, lo scarico dei reflui osmotizzati nel fiume Tordino era una delle opzioni di recapito giĂ prevista nel progetto originario, non essendo pertanto necessaria una nuova pubblicazione al riguardo.
17. Ă altresĂŹ infondata la censura sub 6.II.d) delle societĂ , non essendo ravvisabile alcuna violazione del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA), atteso che, secondo quanto affermato dallâARTA e risultante dal verbale della conferenza dei servizi del 31 luglio 2019 (e non specificamente contestato dalle societĂ appellanti), lâimpianto è situato in zona P1 di pericolositĂ idraulica âmoderataâ solo per una porzione che nel progetto è destinata ad opere compatibili con detti divieti.
18. Sono infine infondati i motivi di appello sub § 6.IV.a)-b)-c) delle società , dovendo sul punto trovare conferma la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo dei secondi motivi aggiunti effettuata dal primo giudice, essendo parte appellante venuta a conoscenza delle circostanze della censura sin dalla pubblicazione del PAUR in data 30 novembre 2019. Invero, a tali fini non assume alcun rilievo il successivo accesso agli atti del 21 aprile 2020, in quanto non avente ad oggetto il contratto preliminare di compravendita.
19. In conclusione, in ragione di quanto esposto, entrambi gli appelli devono essere respinti.
20. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
a) riunisce gli appelli r.g. n. 8742/2020 e n. 2376/2021;
b) respinge gli appelli r.g. n. 8742/2020 e n. 2376/2021;
c) condanna le parti appellanti dei due ricorsi, in solido fra loro, al pagamento:
c.1) in favore della Regione Abruzzo e dellâAutoritĂ di bacino distrettuale dellâAppennino centrale, in solido fra loro, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti;
c.2) in favore dellâArta Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela dellâambiente della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti;
c.1) in favore della societĂ Ctip Blu S.r.l. della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022, con lâintervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Claudio Tucciarelli, ConsigliereÂ
L’ESTENSORE
Alessandro Verrico
IL PRESIDENTE
Luca LambertiÂ
IL SEGRETARIO