Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale europeo,
Fauna e Flora,
Pubblica amministrazione
Numero: C-243/15 |
Data di udienza:
FAUNA E FLORA – Ambiente â Conservazione degli habitat naturali â CONVENZIONE DI AARHUS â PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva â Progetto di costruzione di una recinzione â Sito protetto di StrĂĄĹžovskĂŠ vrchy â Procedimento amministrativo di autorizzazione â Organizzazione per la tutela dellâambiente â Domanda diretta a ottenere la qualitĂ di parte nel procedimento â Rigetto â Ricorso giurisdizionale – Rinvio pregiudiziale â Direttiva 92/43/CEE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sezioni Unite
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2016
Numero: C-243/15
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Prechal
Premassima
FAUNA E FLORA – Ambiente â Conservazione degli habitat naturali â CONVENZIONE DI AARHUS â PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva â Progetto di costruzione di una recinzione â Sito protetto di StrĂĄĹžovskĂŠ vrchy â Procedimento amministrativo di autorizzazione â Organizzazione per la tutela dellâambiente â Domanda diretta a ottenere la qualitĂ di parte nel procedimento â Rigetto â Ricorso giurisdizionale – Rinvio pregiudiziale â Direttiva 92/43/CEE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Un. 08/11/2016 sentenza C-243/15
FAUNA E FLORA – Ambiente â Conservazione degli habitat naturali â Convenzione di Aarhus â PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva â Progetto di costruzione di una recinzione â Sito protetto di StrĂĄĹžovskĂŠ vrchy â Procedimento amministrativo di autorizzazione â Organizzazione per la tutela dellâambiente â Domanda diretta a ottenere la qualitĂ di parte nel procedimento â Rigetto â Ricorso giurisdizionale – Rinvio pregiudiziale â Direttiva 92/43/CEE.
Lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, in combinato disposto con lâarticolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente che soddisfi i requisiti prescritti dallâarticolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dellâUnione, nella specie dallâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a unâinterpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a unâorganizzazione del genere della qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di questâultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualitĂ di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualitĂ e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autoritĂ nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dallâarticolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
Pres. Lenaerts, Rel. Prechal, Ric. LesoochranĂĄrske zoskupenie VLK c. ObvodnĂ˝ Ăşrad TrenÄĂn
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.Un. 08/11/2016 sentenza C-243/15
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.Un. 08/11/2016 sentenza C-243/15
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 novembre 2016
ÂŤRinvio pregiudiziale â Ambiente â Direttiva 92/43/CEE â Conservazione degli habitat naturali â Articolo 6, paragrafo 3 â Convenzione di Aarhus â Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale â Articoli 6 e 9 â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 47 â Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva â Progetto di costruzione di una recinzione â Sito protetto di StrĂĄĹžovskĂŠ vrchy â Procedimento amministrativo di autorizzazione â Organizzazione per la tutela dellâambiente â Domanda diretta a ottenere la qualitĂ di parte nel procedimento â Rigetto â Ricorso giurisdizionaleÂť
Nella causa C-243/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâarticolo 267 TFUE, dal NajvyĹĄĹĄĂ sĂşd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia), con decisione del 14 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2015, nel procedimento
LesoochranĂĄrske zoskupenie VLK
contro
ObvodnĂ˝ Ăşrad TrenÄĂn
con lâintervento di:
Biely potok a.s.,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, E. Juhåsz, M. Berger, A. Prechal (relatore), M. Vilaras e E. Regan, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Jaraťiōnas e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 18 aprile 2016,
considerate le osservazioni presentate:
â per la LesoochranĂĄrske zoskupenie VLK, da I. RajtĂĄkovĂĄ, advokĂĄtka;
â per il governo slovacco, da B. RicziovĂĄ e M. KianiÄka, in qualitĂ di agenti;
â per la Commissione europea, da A. TokĂĄr e L. Pignataro-Nolin, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 30 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea (in prosieguo: la ÂŤCartaÂť) e dellâarticolo 9 della Convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la ÂŤConvenzione di AarhusÂť).
2 Tale domanda è stata presentata nellâambito di una controversia tra la LesoochranĂĄrske zoskupenie VLK (associazione per la protezione delle foreste VLK, in prosieguo: la ÂŤLZÂť), organizzazione di diritto slovacco per la tutela dellâambiente, e lâObvodnĂ˝ Ăşrad TrenÄĂn (Ufficio distrettuale di TrenÄĂn, Slovacchia), in merito alla domanda di tale associazione diretta a farsi riconoscere la qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo relativo a una richiesta di autorizzazione di un progetto di costruzione di una recinzione in vista dellâampliamento di una riserva per animali selvatici su un sito protetto.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 Lâarticolo 2 della Convenzione di Aarhus, intitolato ÂŤDefinizioniÂť, ai paragrafi 4 e 5 prevede quanto segue:
ÂŤ(…) si intende per
(…)
4. âpubblicoâ, una o piĂš persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
5. âpubblico interessatoâ, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dellâambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionaleÂť.
4 Lâarticolo 6 di detta convenzione, rubricato ÂŤPartecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attivitĂ specificheÂť, cosĂŹ prevede:
ÂŤ1. Ciascuna parte:
(…)
b) in conformitĂ del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attivitĂ non elencate nellâallegato I che possano avere effetti significativi sullâambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se lâattivitĂ proposta è soggetta a tali disposizioni;
(…)
2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. (…)
(…)
3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
4. Ciascuna Parte provvede affinchĂŠ la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere unâinfluenza effettiva.
5. Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.
6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autoritĂ competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dellâarticolo 4, paragrafi 3 e 4. (…)
(…)
7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dellâattivitĂ proposta.
(âŚ)Âť.
5 Lâarticolo 9 della medesima convenzione, intitolato ÂŤAccesso alla giustiziaÂť, ai paragrafi 2 e 4 prevede quanto segue:
ÂŤ2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinchĂŠ i membri del pubblico interessato
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimitĂ sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dellâarticolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.
Le nozioni di âinteresse sufficienteâ e di âviolazione di un dirittoâ sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con lâobiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nellâambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), lâinteresse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresĂŹ considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilitĂ di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad unâautoritĂ amministrativa, nĂŠ dispensano dallâobbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.
3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinchĂŠ i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autoritĂ compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtĂš del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblicoÂť.
Diritto dellâUnione
6 Lâarticolo 2, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE, del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368; in prosieguo: la ÂŤdirettiva 92/43Âť), enuncia quanto segue:
ÂŤLe misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitarioÂť.
7 Lâarticolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43 cosĂŹ prevede:
ÂŤĂ costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nellâallegato I e habitat delle specie di cui allâallegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, allâoccorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete âNatura 2000â comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1)]Âť.
8 Lâarticolo 4 della direttiva 92/43 enuncia quanto segue:
ÂŤ1. In base ai criteri di cui allâallegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui allâallegato I e quali specie locali di cui allâallegato II si riscontrano in detti siti. (…)
Lâelenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…)
2. In base ai criteri di cui allâallegato III (fase 2) e nellâambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui allâarticolo 1, lettera c), punto iii) e dellâinsieme del territorio di cui allâarticolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, dâaccordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o piĂš tipi di habitat naturali prioritari o una o piĂš specie prioritarie.
(…)
Lâelenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o piĂš tipi di habitat naturali prioritari o una o piĂš specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui allâarticolo 21.
(…)
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il piĂš rapidamente possibile (âŚ).
5. Non appena un sito è iscritto nellâelenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dellâarticolo 6, paragrafi 2, 3 e 4Âť.
9 Lâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 cosĂŹ dispone:
ÂŤQualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dellâincidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dellâincidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autoritĂ nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherĂ lâintegritĂ del sito in causa e, se del caso, previo parere dellâopinione pubblicaÂť.
10 Lâarticolo 7 di tale direttiva cosĂŹ prevede:
ÂŤGli obblighi derivanti dallâarticolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dallâarticolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva [79/409], per quanto riguarda le zone classificate a norma dellâarticolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dellâarticolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [79/409], qualora essa sia posterioreÂť.
Il diritto slovacco
11 Lâarticolo 13, paragrafo 2, della zĂĄkon Ä. 543/2002 Z.z. o ochrane prĂrody a krajiny (legge n. 543/2002 sulla tutela dellâambiente e del paesaggio) dispone quanto segue:
ÂŤNei territori per i quali è previsto un secondo livello di protezione è richiesta lâautorizzazione dellâorgano di tutela dellâambiente.
(…)
d) per costruire una recinzione fuori dai confini di un territorio comunale edificabile, tranne nei casi di vivai forestali, frutteti e vigneti.
(…)Âť.
12 Ai sensi dellâarticolo 82, paragrafo 3, di detta legge:
ÂŤ(…) [S]olo il richiedente ha la qualitĂ di parte nel procedimento di rilascio di unâautorizzazione o di una deroga, salva diversa disposizione di legge. (…) Ogni associazione con personalitĂ giuridica, in attivitĂ da almeno un anno per la tutela dellâambiente e del paesaggio (…) e che ha notificato per iscritto la sua partecipazione al procedimento entro i sette giorni successivi alla notifica di cui al paragrafo 7, ha la qualitĂ di terzo interessatoÂť.
13 Detta disposizione, nella versione modificata in vigore dal 1° dicembre 2011, va letta nel seguente modo:
ÂŤA meno che la presente legge non disponga diversamente, solo il richiedente ha la qualitĂ di parte nei procedimenti di richiesta di autorizzazione o di concessione di una deroga. (…) Le associazioni con personalitĂ giuridica, il cui oggetto sociale sia stata, per almeno un anno, la tutela dellâambiente (…) e che hanno previamente richiesto di partecipare al procedimento (…), sono parti nel procedimento (…) se esse hanno confermato il proprio interesse alla partecipazione per iscritto o per via elettronica allâinizio del procedimento amministrativo; la dichiarazione deve essere trasmessa allâautoritĂ competente di tutela dellâambiente nel termine fissato a tale scopo dallâautoritĂ stessa e comunicato insieme alle informazioni relative allâapertura del procedimento, in quanto procedimento che può pregiudicare gli interessi relativi allâambiente e alle aree naturali protette con la presente legge (…)Âť.
14 Lâarticolo 14 dello SprĂĄvny poriadok (codice di procedura amministrativa), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosĂŹ prevede:
(1) à parte nel procedimento il soggetto per i cui diritti, interessi legittimi od obblighi debba procedersi o i cui diritti, interessi legittimi od obblighi possano essere direttamente riguardati dalla decisione; è parte del procedimento anche chi sostenga, fino a prova contraria, che la decisione potrebbe riguardare i suoi diritti, interessi legittimi od obblighi.
(2) Ă parte nel procedimento anche il soggetto al quale una legge speciale riconosca tale statusÂť.
15 Conformemente allâarticolo 15 bis, paragrafo 2, del codice di procedura amministrativa, il ÂŤterzo interessatoÂť ha diritto di essere informato dellâinstaurazione di un procedimento amministrativo, di consultare i fascicoli presentati dalle parti nel procedimento amministrativo, di partecipare alle audizioni e ai sopralluoghi e di produrre prove ed elementi integrativi ai fini dellâemananda decisione.
16 Lâarticolo 250 (b), paragrafi 2 e 3, dellâObÄiansky sĂşdny poriadok (codice di procedura civile), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosĂŹ prevede:
ÂŤ(2) Qualora il ricorrente sostenga che la decisione dellâautoritĂ amministrativa non gli è stata notificata benchĂŠ dovesse essere considerato parte nel procedimento, il giudice esamina la veridicitĂ di questa affermazione e ordina allâautoritĂ amministrativa di notificare a detta parte la decisione amministrativa posticipandone, allâoccorrenza, lâesecutivitĂ . La pronuncia del giudice vincola lâautoritĂ amministrativa. Eseguita la notifica, lâautoritĂ amministrativa trasmette al giudice il fascicolo per la decisione del ricorso. Se, nellâambito del procedimento amministrativo, dopo lâesecuzione dellâordine giudiziale di notifica della decisione amministrativa inizia un procedimento dâimpugnazione, lâautoritĂ amministrativa ne informa immediatamente il giudice.
(3) Il giudice procede in conformitĂ al paragrafo 2 solo se dalla data della decisione che non era stata notificata al ricorrente non sono passati piĂš di tre anniÂť.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17 Il 28 aprile 2014 la Repubblica slovacca informava la Commissione europea della designazione del sito di StrĂĄĹžovskĂŠ vrchy (monti di StrĂĄĹžov, Slovacchia), di una superficie totale di circa 59 000 ettari, come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409, al fine di garantire la conservazione e la riproduzione di talune specie di uccelli di importanza europea, quale il falco pellegrino (falco peregrinus).
18 Inoltre, con la decisione 2008/218/CE della Commissione, del 25 gennaio 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2008, L 77, pag. 106), una parte di detto sito, di una superficie di circa 29 000 ettari, era stata iscritta nellâelenco dei siti di importanza comunitaria.
19 Il 18 novembre 2008 la LZ veniva informata dellâavvio, da parte dellâUfficio distrettuale di TrenÄĂn, di un procedimento amministrativo relativo a una domanda, proposta dalla Biely potok a.s., di autorizzazione di un progetto di costruzione di una recinzione al fine di ampliare una riserva per lâallevamento di cervi, su parcelle situate nel sito protetto di StrĂĄĹžovskĂŠ vrchy.
20 Successivamente, la LZ si manifestava presso detta autoritĂ , che le comunicava il verbale della fase orale del procedimento nonchĂŠ i documenti preparatori della decisione di rilascio dellâautorizzazione richiesta.
21 Alla luce di tali elementi, la LZ chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo presentando elementi che osterebbero al rilascio di unâautorizzazione. A tale proposito, essa si era fondata su taluni elementi contenuti nelle osservazioni della Ĺ tĂĄtna ochrana prĂrody â SprĂĄva CHKO (AutoritĂ pubblica per la tutela dellâambiente â Servizio relativo alle aree naturali protette, Slovacchia), presentate il 3 dicembre 2008.
22 Con decisione del 23 aprile 2009, lâUfficio distrettuale di TrenÄĂn respingeva la domanda della LZ volta ad ottenere il riconoscimento della qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione in quanto la normativa applicabile riconosceva alle associazioni con personalitĂ giuridica quali la LZ solo la qualitĂ di ÂŤterzo interessatoÂť ma non quella di ÂŤparte nel procedimentoÂť.
23 Il ricorso amministrativo gerarchico proposto dalla LZ avverso tale decisione era respinto dal KrajskĂ˝ Ăşrad ĹživotnĂŠho prostredia v TrenÄĂne (Ufficio regionale per lâambiente di TrenÄĂn, Slovacchia), per il medesimo motivo, con decisione del 1° giugno 2009, divenuta definitiva il 10 giugno 2009 (in prosieguo, con riferimento alle due decisioni considerate congiuntamente: le ÂŤdecisioni di cui al procedimento principaleÂť).
24 Con decisione, anchâessa datata 10 giugno 2009 e divenuta definitiva il 19 giugno 2009, lâUfficio distrettuale di TrenÄĂn rilasciava lâautorizzazione richiesta dalla Biely potok.
25 Lâ11 giugno 2009, la LZ proponeva ricorso avverso le decisioni di cui al procedimento principale dinanzi al KrajskĂ˝ sĂşd v TrenÄĂne (Tribunale regionale di TrenÄĂn, Slovacchia), al fine di ottenere la qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo sulla base, segnatamente, dellâarticolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus.
26 Tale giudice, dopo aver sospeso il procedimento in attesa della pronuncia da parte della Corte della sentenza dellâ8 marzo 2011, LesoochranĂĄrske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125), con decisione del 23 agosto 2011, annullava le decisioni di cui al procedimento principale fondandosi, segnatamente, su tale sentenza.
27 Con decisione del 26 gennaio 2012, il NajvyĹĄĹĄĂ sĂşd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca, Slovacchia), annullava la decisione del 23 agosto 2011 del KrajskĂ˝ sĂşd v TrenÄĂne (Tribunale regionale di TrenÄĂn) e rinviava la causa dinanzi a tale giudice.
28 Da detta decisione del 26 gennaio 2012 emerge, da un lato, che, ai sensi delle disposizioni di procedura civile slovacche, successivamente alla chiusura definitiva nel merito di un procedimento amministrativo, avvenuta nella presente fattispecie a seguito della decisione del 10 giugno 2009 dellâUfficio distrettuale di TrenÄĂn che accoglieva la domanda di autorizzazione, non è piĂš necessario il controllo giurisdizionale autonomo della decisione di rigetto della qualitĂ di parte in un procedimento amministrativo, dato che, poichĂŠ i diritti procedimentali conferiti da tale qualitĂ possono essere esercitati solo nellâipotesi di un procedimento ancora pendente, il richiedente detta qualitĂ non può piĂš avvalersene una volta che tale procedimento si sia concluso definitivamente nel merito.
29 Dallâaltro lato, anche se in una situazione del genere il procedimento giurisdizionale relativo alla concessione di una tale qualitĂ deve essere concluso, la persona interessata deve essere avvisata della facoltĂ di richiedere la qualitĂ di parte nel procedimento proponendo un ricorso in qualitĂ di ÂŤparte pretermessaÂť ai sensi dellâarticolo 250 (b), paragrafo 2, del codice di procedura civile, ricorso che devâessere tuttavia proposto nel termine legale di tre anni di cui allâarticolo 250 (b), paragrafo 3, di tale codice.
30 Con decisione del 12 settembre 2012, il KrajskĂ˝ sĂşd v TrenÄĂne (Tribunale regionale di TrenÄĂn), annullava una seconda volta le decisioni di cui al procedimento principale.
31 Ad avviso di tale giudice, la decisione di autorizzazione del 10 giugno 2009 dellâUfficio distrettuale di TrenÄĂn è stata adottata prematuramente, dal momento che, nel corso del procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione, il procedimento giurisdizionale relativo alla domanda diretta ad ottenere la qualitĂ di parte di tale procedimento amministrativo non era ancora concluso in via definitiva. Tale giudice ritiene che, fino alla conclusione in via definitiva, il procedimento sulla domanda di autorizzazione avrebbe dovuto essere sospeso.
32 Con decisione del 28 febbraio 2013, il NajvyĹĄĹĄĂ sĂşd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca), annullava la decisione del 12 settembre 2012 del KrajskĂ˝ sĂşd v TrenÄĂne (Tribunale regionale di TrenÄĂn) sostanzialmente per i medesimi motivi di cui alla sua decisione del 26 gennaio 2012.
33 Con decisione del 23 novembre 2013, il KrajskĂ˝ sĂşd v TrenÄĂne (Tribunale regionale di TrenÄĂn) respingeva la domanda di concessione della qualitĂ di parte nel procedimento proposta dalla LZ e considerava di non doverla avvisare della possibilitĂ di richiedere la qualitĂ di parte nel procedimento proponendo un ricorso quale ÂŤparte pretermessaÂť ai sensi dellâarticolo 250 (b), paragrafo 2, del codice di procedura civile, dato che, nel frattempo, era scaduto il termine di tre anni di cui allâarticolo 250 (b), paragrafo 3, di tale codice.
34 Adito dalla LZ di un ricorso avverso detta decisione del 23 novembre 2013, il giudice del rinvio considera che, alla luce della sentenza dellâ8 marzo 2011, LesoochranĂĄrske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125), si pone essenzialmente la questione se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale che riguarda i diritti di cui i soggetti godono ai sensi dellâordinamento dellâUnione, in particolare dellâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dallâarticolo 47 della Carta, e lâobiettivo di garantire un elevato livello di protezione dellâambiente perseguito tanto da tale direttiva quanto dallâarticolo 9 della Convenzione di Aarhus, siano stati rispettati.
35 Il giudice del rinvio ritiene a tale proposito che si potrebbe considerare che il diritto processuale nazionale deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, il procedimento amministrativo di concessione di unâautorizzazione non può continuare, nĂŠ, tantomeno, concludersi definitivamente, fino a che non sia stata adottata una decisione giurisdizionale definitiva relativa alla domanda volta al riconoscimento della qualitĂ di parte in tale procedimento amministrativo.
36 Infatti, in una situazione del genere, il proseguimento del procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione potrebbe essere contrario al principio del contraddittorio, poichĂŠ solo il richiedente lâautorizzazione è parte in tale procedimento e non può escludersi che, in mancanza di partecipazione a detto procedimento di organizzazioni per la difesa dellâambiente come la LZ, argomenti per la protezione dellâambiente non siano nĂŠ presentati nĂŠ presi in considerazione, con la conseguenza che non sarebbe raggiunto lâobiettivo principale di un tale procedimento, vale a dire quello di garantire un elevato livello di protezione dellâambiente.
37 Al contrario, si potrebbe altresĂŹ considerare che il proseguimento del procedimento amministrativo relativo alla domanda di autorizzazione, anche qualora sia pendente il procedimento giurisdizionale relativo a una domanda di riconoscimento della qualitĂ di parte nel procedimento, consente un trattamento particolarmente rapido di detta domanda di autorizzazione. Se tale procedimento amministrativo non potesse proseguire senza che sia stato definitivamente statuito sulle azioni giurisdizionali relative allâottenimento di tale qualitĂ , il richiedente lâautorizzazione potrebbe contestare agli organi amministrativi un trattamento iniquo.
38 Alla luce delle suesposte considerazioni, il NajvyĹĄĹĄĂ sĂşd Slovenskej republiky (Corte Suprema della Repubblica slovacca), ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
ÂŤSe sia possibile garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dallâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, nel caso di una supposta violazione del diritto a un livello elevato di protezione dellâambiente, quale messo in atto alle condizioni stabilite dallâUnione europea principalmente tramite la direttiva 92/43, e segnatamente [del diritto] di concorrere ad acquisire il parere del pubblico riguardo a un progetto che possa avere effetti significativi su zone speciali di conservazione comprese nella rete ecologica europea denominata NATURA 2000, nonchĂŠ i diritti che la parte ricorrente, quale associazione senza scopo di lucro attiva nella tutela dellâambiente a livello nazionale, faccia valere ai sensi dellâarticolo 9 della Convenzione di Aarhus e nei limiti indicati dalla sentenza dellâ8 marzo 2011, LesoochranĂĄrske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125) anche quando il giudice nazionale ponga fine allâesame giudiziale in una controversia vertente sullâesame di una decisione che neghi [a tale associazione] lo status di parte in un procedimento amministrativo concernente il rilascio di unâautorizzazione, comâè accaduto nel caso di specie, ed inviti [tale associazione] a proporre ricorso per essere stata pretermessa in detto procedimento amministrativoÂť.
Sulla questione pregiudiziale
39 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 47 della Carta, congiuntamente allâarticolo 9 della Convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta ad unâinterpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione con cui è negata a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente la qualitĂ di parte in un procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, non deve necessariamente essere esaminato durante lo svolgimento di tale procedimento, che può essere concluso in modo definitivo prima che venga adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualitĂ di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo, in tal modo, detta organizzazione a proporre un ricorso di tipo diverso per ottenere tale qualifica e sottoporre a un controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autoritĂ nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dallâarticolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
40 Nel procedimento principale, la LZ, organizzazione per la tutela dellâambiente, chiede, in via giurisdizionale, il riconoscimento della qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo autorizzatorio per far valere, nellâambito di un procedimento giurisdizionale, diritti derivanti dal diritto dellâUnione in materia di ambiente, poichĂŠ tale organizzazione considera che la decisione di autorizzazione del progetto in questione, che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43 quale zona di protezione speciale o sito di importanza comunitaria, è stata adottata in violazione degli obblighi incombenti alle autoritĂ nazionali in forza dellâarticolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.
41 A tale proposito, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, ai sensi delle norme del diritto processuale nazionale applicabile, unâorganizzazione per la tutela dellâambiente come la LZ, può contestare, in via giurisdizionale, una decisione che può essere contraria allâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in particolare nellâambito di un ricorso diretto contro la decisione di autorizzazione successiva, solo qualora a tale organizzazione sia stata previamente formalmente riconosciuta la qualitĂ di parte nel procedimento di cui trattasi, nella specie il procedimento di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto.
42 Va, innanzitutto, ricordato che, in virtĂš dellâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, unâopportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dellâapprovazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autoritĂ nazionali competenti autorizzano unâattivitĂ sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per lâintegritĂ del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto allâassenza di tali effetti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, nonchĂŠ del 14 gennaio 2016, GrĂźne Liga Sachsen e a., C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50).
43 Lâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 contribuisce, cosĂŹ alla realizzazione dellâobiettivo che perseguono le misure adottate in forza di tale direttiva, che consiste, secondo lâarticolo 2, paragrafo 2, della stessa, ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse dellâUnione e, dellâobiettivo piĂš generale della stessa direttiva che è garantire un livello elevato di protezione dellâambiente per quanto riguarda i siti protetti in forza della stessa.
44 Orbene, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che lâarticolo 288 TFUE riconosce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dagli interessati. Lâeffetto utile della direttiva 92/43, nonchĂŠ la sua finalitĂ , ricordata al precedente punto della presente sentenza, esigono che i singoli possano avvalersene dinanzi al giudice e che i giudizi nazionali possano prendere in considerazione tale direttiva in quanto elemento del diritto dellâUnione al fine, segnatamente, di controllare se lâautoritĂ nazionale che ha rilasciato unâautorizzazione relativa a un piano o a un progetto abbia rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza dellâarticolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, rammentati al punto 42 della presente sentenza, e sia pertanto rimasta entro i limiti di discrezionalitĂ conferiti alle autoritĂ nazionali competenti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 66 e 69).
45 Inoltre, lâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 prevede che le autoritĂ nazionali competenti, prima di dare il loro accordo a un piano o a un progetto come previsto da tale disposizione, devono, se del caso, chiedere il parere dellâopinione pubblica. Detta disposizione deve essere letta in combinazione con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, che costituisce parte integrante dellâordinamento giuridico dellâUnione.
46 Questâultima disposizione prevede che le disposizioni dellâarticolo 6 della Convenzione di Aarhus in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni su determinate attivitĂ , si applicano qualora si tratti dellâadozione di decisioni relative ad attivitĂ non elencate nellâallegato I che possano avere effetti significativi sullâambiente. Come risulta da tale articolo 6, paragrafi 3, 4 e 7, esso conferisce al pubblico, in particolare, il diritto di partecipare ÂŤeffettivamente al processo decisionale in materia ambientaleÂť, presentando, ÂŤper iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dellâattivitĂ propostaÂť. Tale partecipazione deve avvenire ÂŤin una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere unâinfluenza effettivaÂť.
47 Nel procedimento principale la LZ, la quale sicuramente soddisfa i requisiti enunciati allâarticolo 2, paragrafo 5, della Convenzione di Aarhus per rientrare nella nozione di ÂŤpubblico interessatoÂť ai sensi di tale disposizione, rientra altresĂŹ nella nozione piĂš ampia di ÂŤpubblicoÂť ai fini delle disposizioni dellâarticolo 6 di tale convenzione. Inoltre, se, come ha altresĂŹ rilevato lâavvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, il progetto di costruzione di una recinzione su un sito protetto, oggetto del procedimento principale, non rientra nelle attivitĂ elencate nellâallegato I della Convenzione di Aarhus, la circostanza che le autoritĂ nazionali abbiano deciso di avviare un procedimento di autorizzazione di tale progetto ai sensi dellâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 consente, tuttavia, di considerare che tali autoritĂ hanno ritenuto necessario valutare lâimportanza degli effetti di detto progetto sullâambiente, ai sensi dellâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus.
48 Vero è che questâultima disposizione precisa che lâapplicazione dellâarticolo 6 della Convenzione di Aarhus è disciplinata dal diritto nazionale della parte contraente interessata. Tuttavia, tale precisione deve essere intesa come riguardante unicamente le modalitĂ della partecipazione del pubblico esplicitata da tale articolo 6, senza rimettere in causa il diritto di partecipazione che tale articolo conferisce a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente come la LZ.
49 Ne consegue che unâorganizzazione per la tutela dellâambiente che, come la LZ, soddisfa i requisiti enunciati allâarticolo 2, paragrafo 5, della Convenzione di Aarhus, trae dallâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale convenzione, il diritto di partecipare, nel senso precisato al punto 46 della presente sentenza, a un procedimento per lâadozione di una decisione relativa a una domanda di autorizzazione di un piano o di un progetto che può avere effetti significativi sullâambiente, nei limiti in cui, nellâambito di tale procedimento, debba essere adottata una delle decisioni di cui allâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva suddetta.
50 Si deve, poi, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta ai giudici degli Stati membri, in forza del principio di leale cooperazione enunciato dallâarticolo 4, paragrafo 3, TUE, garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dellâUnione. Lâarticolo 19, paragrafo 1, TUE impone, peraltro, agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dellâUnione (sentenza del 19 novembre 2014, ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, punto 52). Per quanto riguarda le decisioni amministrative adottate nellâambito dellâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, tale obbligo deriva altresĂŹ dallâarticolo 47 della Carta.
51 Infatti, lâambito di applicazione di tale articolo della Carta, per quanto riguarda lâoperato degli Stati membri, è definito allâarticolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nellâattuazione del diritto dellâUnione, disposizione questa che conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nellâordinamento giuridico dellâUnione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dellâUnione, ma non al di fuori di esse (v., in particolare, sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului JudecÄtoresc HoraČiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C::2016:499, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
52 Orbene, qualora uno Stato membro stabilisca norme di diritto processuale applicabili ai ricorsi vertenti sullâesercizio dei diritti conferiti a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente dallâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, affinchĂŠ siano controllate le decisioni delle autoritĂ nazionali competenti alla luce degli obblighi ad esse incombenti in forza di tali disposizioni, tale Stato membro attua gli obblighi derivanti da tali disposizioni e si deve quindi considerare che attui il diritto dellâUnione, ai sensi dellâarticolo 51, paragrafo 1, della Carta.
53 In tali circostanze si deve constatare che la Corte è competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto essa riguarda lâarticolo 47 della Carta.
54 Il diritto a un ricorso effettivo e allâaccesso a un giudice imparziale che figura in tale articolo 47 comprende, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
55 Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, si deve rilevare che lâarticolo 19, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus conferisce un diritto di ricorso alle organizzazioni per la tutela dellâambiente che soddisfano i requisiti di cui allâarticolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, ipotesi che ricorre nel caso della LZ, dato che il ricorso è diretto contro una decisione che rientra nellâambito di applicazione di detto articolo 9, paragrafo 2.
56 Orbene, decisioni adottate dalle autoritĂ nazionali competenti nellâambito dellâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, che riguardino una domanda di partecipazione al procedimento di autorizzazione, o la valutazione della necessitĂ di una valutazione dellâimpatto ambientale di un piano o progetto su un sito protetto o anche il carattere appropriato delle conclusioni tratte da tale valutazione dei rischi di detto progetto o piano per lâintegritĂ di un tale sito, e che siano autonome o integrate in una decisione di autorizzazione, sono decisioni che rientrano nel campo di applicazione dellâarticolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus.
57 Infatti, come ha rilevato, in sostanza, lâavvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, le decisioni adottate dalle autoritĂ nazionali rientranti nel campo di applicazione dellâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, che non riguardano unâattivitĂ elencata nellâallegato I alla Convenzione di Aarhus, sono contemplate nellâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale convenzione e rientrano, quindi, nel campo di applicazione dellâarticolo 9, paragrafo 2 della stessa, poichĂŠ tali decisioni comportano che le autoritĂ competenti valutino, prima di autorizzare una qualunque attivitĂ , se essa, nelle circostanze del caso di specie, possa avere effetti significativi sullâambiente.
58 Orbene, dallâarticolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus discende che tale disposizione circoscrive il margine di discrezionalitĂ di cui dispongono gli Stati membri nella determinazione delle modalitĂ di ricorso cui essa si riferisce, in quanto tale disposizione persegue lâobiettivo di garantire un ÂŤampio accesso alla giustiziaÂť al pubblico interessato, che comprende le organizzazioni per la tutela dellâambiente che soddisfano i requisiti prescritti dallâarticolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione [v., per analogia, per quanto riguarda lâarticolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dellâimpatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17, in prosieguo la ÂŤdirettiva 85/337Âť), che riprende in termini quasi identici lâarticolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, sentenza del 16 aprile 2015, Gruber, C-570/13, EU:C:2015:231, punto 39].
59 Di conseguenza, tali organizzazioni devono necessariamente poter far valere in giudizio le norme di diritto nazionale che attuano la legislazione dellâUnione in materia ambientale nonchĂŠ le norme del diritto dellâUnione in materia ambientale che hanno un effetto diretto (v., per analogia, per quanto riguarda lâarticolo 10 bis della direttiva 85/337, sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania, C-137/14, EU:C:2015:683, punto 92).
60 Nel novero dei diritti che una siffatta organizzazione non governativa deve poter far valere nellâambito di un ricorso ai sensi dellâarticolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus rientrano le norme di diritto nazionale derivanti dallâarticolo 6 della direttiva 92/43 (v., per analogia, per quanto riguarda lâarticolo 10 bis della direttiva 85/337, sentenza del 12 maggio 2011, Bund fĂźr Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C-115/09, EU:C:2011:289, punti 49 e 58).
61 Di conseguenza, tale organizzazione deve poter contestare, nellâambito di un ricorso del genere, non solamente la decisione di non compiere unâopportuna valutazione dellâincidenza del piano o del progetto sul sito interessato ma altresĂŹ, se del caso, la valutazione realizzata in quanto viziata (v. per analogia, per quanto riguarda lâarticolo 10 bis della direttiva 85/337, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punto 37).
62 Inoltre, va rilevato che lâarticolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui allâarticolo 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi ÂŤadeguati ed effettiviÂť.
63 Pertanto, al fine di rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, si deve valutare se lâarticolo 47 della Carta, in combinato disposto con lâarticolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Aarhus, osti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, a unâinterpretazione delle norme di diritto processuale nazionale dalla quale deriva che un ricorso giurisdizionale proposto da unâorganizzazione per la tutela dellâambiente che soddisfa i requisiti di cui allâarticolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, contro una decisione che le nega la qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, non deve necessariamente essere esaminato mentre è in corso questâultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualitĂ di parte, ed è automaticamente respinto nel momento in cui tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo al fine di ottenere tale qualitĂ e sottoporre a un controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autoritĂ nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dallâarticolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.
64 Se è vero che tale valutazione spetta, in linea di principio, solo al giudice del rinvio, è pur vero che la Corte è competente per dedurre dalle disposizioni del diritto dellâUnione i criteri che tale giudice può o deve applicare nellâambito della stessa. Inoltre, nulla osta a che un giudice nazionale chieda alla Corte di pronunciarsi sullâapplicazione di dette disposizioni nel caso di specie, purchĂŠ, tuttavia, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo di cui dispone tale giudice nazionale, esso proceda alla constatazione e alla valutazione dei fatti necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Banif Plus Bank, C-312/14, EU:C:2015:794, punti 51 e 52).
65 Ciò premesso, va ricordato che, in mancanza di una disciplina dellâUnione in materia, sono gli ordinamenti giuridici nazionali dei singoli Stati membri a dover stabilire le modalitĂ procedurali per i ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dellâUnione, fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti e, in particolare, garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, sanciti dallâarticolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze dellâ8 marzo 2011, LesoochranĂĄrske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, punto 47, e del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C-439/14 e C-488/14, EU:C:2016:688, punto 46).
66 A tale proposito, va ricordato che lâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi allâintegritĂ dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autoritĂ nazionali competenti di negare lâautorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sullâassenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per lâintegritĂ di tali siti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, nonchĂŠ del 14 gennaio 2016, GrĂźne Liga Sachsen e a., C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48).
67 Tuttavia, nel procedimento principale, se è pacifico che la LZ ha potuto, in una certa misura, partecipare al procedimento di autorizzazione nella sua qualitĂ di ÂŤterzo interessatoÂť, il che le ha consentito, segnatamente, di far valere, alla luce delle osservazioni presentate da unâautoritĂ competente in materia di ambiente, argomenti volti a dimostrare che il progetto in questione nel procedimento principale può pregiudicare lâintegritĂ di un sito protetto, tale qualitĂ non equivale a quella di ÂŤparte nel procedimentoÂť.
68 In tali circostanze, lâinterpretazione del diritto processuale nazionale, contestata dalla LZ, secondo la quale un ricorso contro una decisione amministrativa di diniego della qualitĂ di parte in un procedimento di autorizzazione non deve necessariamente essere esaminato durante lo svolgimento di tale procedimento ed è respinto dâufficio non appena è rilasciata lâautorizzazione richiesta, non consente di garantire ad unâorganizzazione come la LZ una tutela giurisdizionale effettiva delle varie prerogative inerenti al diritto di partecipazione del pubblico, ai sensi dellâarticolo 6 della Convenzione di Aarhus, quale precisato al punto 46 della presente sentenza.
69 Infatti, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la qualitĂ di ÂŤparte nel procedimentoÂť, qualora fosse stata concessa alla LZ, le avrebbe consentito di partecipare piĂš attivamente allâiter decisionale sviluppando maggiormente e in modo piĂš rilevante i suoi argomenti vertenti sui rischi di pregiudizio allâintegritĂ del sito protetto da parte del progetto proposto, i quali peraltro avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalle autoritĂ competenti prima dellâautorizzazione e della realizzazione di tale progetto.
70 In tale contesto, il giudice del rinvio ha, peraltro, rilevato che, poichĂŠ solo il richiedente lâautorizzazione è a pieno titolo parte nel procedimento, non può escludersi che, in assenza di partecipazione al procedimento amministrativo di una organizzazione per la tutela dellâambiente come la LZ in qualitĂ di parte nel procedimento, argomenti tendenti alla tutela dellâambiente non siano nĂŠ presentati nĂŠ presi in considerazione, con la conseguenza che lâobiettivo fondamentale previsto allâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, ovvero quello di garantire un livello elevato di protezione dellâambiente, non sarebbe raggiunto.
71 Peraltro, va rilevato che la qualitĂ di ÂŤterzo interessatoÂť che la LZ si è vista riconoscere nel procedimento principale, è insufficiente a far valere, nellâambito di un ricorso, i suoi argomenti volti a contestare la legittimitĂ della decisione di autorizzazione, dal momento che, per poter proporre un tale ricorso, è necessario avere la qualitĂ di ÂŤparte nel procedimentoÂť.
72 In tali circostanze, va constatato che lâinterpretazione del diritto processuale nazionale, contestata dalla LZ, secondo la quale la proposizione di un ricorso avverso una decisione amministrativa recante diniego della qualitĂ di parte nel procedimento di autorizzazione non osta a che questâultima sia conclusa in via definitiva e che tale ricorso sia respinto dâufficio e comunque non appena è concessa lâautorizzazione, non è idonea, alla luce dellâobiettivo di garantire un ampio accesso alla giustizia in materia di ricorsi contro decisioni in materia ambientale, a garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente dallâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Aarhus, diretto a prevenire i pregiudizi particolari allâintegritĂ dei siti protetti in forza di tale direttiva.
73 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che lâarticolo 47 della Carta, in combinato disposto con lâarticolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Aarhus, poichĂŠ sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente che soddisfi i requisiti prescritti dallâarticolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dellâUnione, nella specie dallâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, in combinato disposto con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a unâinterpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a unâorganizzazione del genere della qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi di tale direttiva, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di questâultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualitĂ di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualitĂ e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autoritĂ nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dallâarticolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
Sulle spese
74 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, in combinato disposto con lâarticolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a unâorganizzazione per la tutela dellâambiente che soddisfi i requisiti prescritti dallâarticolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione dal diritto dellâUnione, nella specie dallâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, osta a unâinterpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a unâorganizzazione del genere della qualitĂ di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di questâultimo procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualitĂ di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per poter ottenere tale qualitĂ e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autoritĂ nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dallâarticolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.
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