DIRITTO URBANISTICO – Destinazione urbanistica di un edificio – Criterio della funzionalità dell’opera in relazione alle potenzialità di impiego – Nozione di “carico urbanistico” – Aggravamento del carico urbanistico – Verifica e rilevanza della nuova costruzione in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. – Elemento c. d. primario e secondario di servizio – Artt. 324 cod. proc. pen., 349 cod. pen. e 44 e 33, d.P.R. n. 380 del 2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Carico urbanistico – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Ipotesi di sequestro preventivo di immobile abusivo – Sequestro – Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti – Congruità degli elementi rappresentati – Nozione di violazione di legge e ricorso per cassazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione:
Numero: 45282
Data di udienza: 27 Ottobre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Scarcella
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Destinazione urbanistica di un edificio – Criterio della funzionalità dell’opera in relazione alle potenzialità di impiego – Nozione di “carico urbanistico” – Aggravamento del carico urbanistico – Verifica e rilevanza della nuova costruzione in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. – Elemento c. d. primario e secondario di servizio – Artt. 324 cod. proc. pen., 349 cod. pen. e 44 e 33, d.P.R. n. 380 del 2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Carico urbanistico – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Ipotesi di sequestro preventivo di immobile abusivo – Sequestro – Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti – Congruità degli elementi rappresentati – Nozione di violazione di legge e ricorso per cassazione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ Ud.27/10/2015 Sentenza n.45282
DIRITTO URBANISTICO – Destinazione urbanistica di un edificio – Criterio della funzionalità dell’opera in relazione alle potenzialità di impiego – Nozione di “carico urbanistico” – Aggravamento del carico urbanistico – Verifica e rilevanza della nuova costruzione in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. – Elemento c. d. primario e secondario di servizio – Artt. 324 cod. proc. pen., 349 cod. pen. e 44 e 33, d.P.R. n. 380 del 2001.
La destinazione urbanistica di un manufatto non deve mai essere apprezzata in concreto, ossia con riguardo al momento dell’accertamento di P.G., né tanto meno deve essere apprezzata in base alla destinazione soggettivamente data dal proprietario all’uso della struttura abusiva, ma dev’essere apprezzata in astratto, vale a dire tenendo conto della funzionalità dell’opera in relazione alle potenzialità di impiego della stessa. Pertanto, l’aggravamento del carico urbanistico è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d’uso di un edificio (Sez. III n. 22866, 13 giugno 2007; conf. Sez. IV n. 34976, 28 settembre 2010). Ipotesi specifiche di incidenza dei singoli interventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto dell’articolo 41sexies Legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalle leggi 12289 e 246 5 che richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. III n. 28479 9, cit.); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. III n.22866 7, cit.); l’ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. III, n. 34142, 23 settembre 2005). In conclusione, sulla nozione di “carico urbanistico”, vengono fornite puntuali indicazioni, osservando, testualmente, che “(…) questa nozione deriva dall’osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c. d. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (Opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Carico urbanistico – Pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato – Requisito della concretezza – Ipotesi di sequestro preventivo di immobile abusivo.
Il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez.III n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. VI n. 21734, 29/05/2008; Sez. Il n. 17170, 5/05/2010) e chiarendo che, a tal fine, l’abuso va considerato unitariamente (Sez. III n. 28479, 10/07/2009; Sez. III n. 18899, 9/05/2008). Sicché, il reato di cui all’art. 349 cod. pen., nell’ipotesi di sequestro preventivo di immobile abusivo disposto al fine di impedirne l’ultimazione, è integrato dalla rimozione o la distruzione dei sigilli apposti, nonché da ogni condotta di modifica dell’immobile che, pur lasciando intatti i sigilli, sia idonea a frustarne le finalità di assicurazione della cosa, con la conseguenza che, una volta avvenuta l’ultimazione dell’opera, e, quindi, terminata l’illecita attività edificatoria che l’apposizione dei sigilli era diretta ad impedire, rimane irrilevante il successivo utilizzo dell’immobile ai fini abitativi (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014 – dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260499).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro – Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti – Congruità degli elementi rappresentati.
La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 – dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 – dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 – dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657). E, in tale contesto, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha precisato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 – dep. 11/04/2014, Di Salvo, Rv. 259337).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di violazione di legge e ricorso per cassazione.
Nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, 1° co., lett. e), cod. proc. pen. (v., tra le tante: Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009 – dep. 20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).
(Inamm. ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame di NAPOLI in data 22/04/2015) Pres. FRANCO AMEDEO, Rel. SCARCELLA ALESSIO, Ric. MAGLIONE
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