* APPALTI â Codice identificativo gara â Omessa richiesta â NullitĂ della procedura concorsuale â InconfigurabilitĂ â Mancata indicazione del CIG â Obbligo dei partecipanti di provvedere al versamento del contributo â Inosservanza â InvaliditĂ della partecipazione alla procedura â InconfigurabilitĂ â Concessione di servizi â Affidamento delle gestioni aeroportuali â ApplicabilitĂ della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica â Requisiti di capacitĂ tecnica â Previsione â Potere discrezionale â Limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
CittĂ : Bologna
Data di pubblicazione: 11 Settembre 2015
Numero: 809
Data di udienza: 8 Aprile 2015
Presidente: Mozzarelli
Estensore: Fina
Premassima
* APPALTI â Codice identificativo gara â Omessa richiesta â NullitĂ della procedura concorsuale â InconfigurabilitĂ â Mancata indicazione del CIG â Obbligo dei partecipanti di provvedere al versamento del contributo â Inosservanza â InvaliditĂ della partecipazione alla procedura â InconfigurabilitĂ â Concessione di servizi â Affidamento delle gestioni aeroportuali â ApplicabilitĂ della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica â Requisiti di capacitĂ tecnica â Previsione â Potere discrezionale â Limiti.
Massima
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ â 11 settembre 2015, n.809
APPALTI â Codice identificativo gara â Omessa richiesta â NullitĂ della procedura concorsuale â InconfigurabilitĂ .
Lâaver omesso di richiedere allâAutoritĂ di Vigilanza dei Contratti Pubblici il rilascio del CIG â codice identificativo di gara – non comporta la nullitĂ della procedura concorsuale: tale sanzione deve essere espressamente prevista dalla legge (e nessuna delle norme in materia – artt.: 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, 8, comma 12 del D.lgs. n. 163/2006 e 3, comma 5 della L. n. 136/2010 – lo prevede) e non può essere desunta in via dâinterpretazione di provvedimenti attuativi.
Pres. Mozzarelli, Est. Fina â Consorzio P. s.c.r.l. (avv. Capotorto) c. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Avv. Stato)
APPALTI â Mancata indicazione del CIG â Obbligo dei partecipanti di provvedere al versamento del contributo â Inosservanza â InvaliditĂ della partecipazione alla procedura â InconfigurabilitĂ .
La mancata indicazione del CIG (Codice identificativo di gara) non esclude lâobbligo dei partecipanti alla gara di provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo a favore allâAutoritĂ di Vigilanza dei Contratti Pubblici; tale obbligo non è comunque previsto a pena dâinammissibilitĂ , sicchĂŠ la sua inosservanza non determina lâinvaliditĂ della partecipazione alla procedura.
Pres. Mozzarelli, Est. Fina â Consorzio P. s.c.r.l. (avv. Capotorto) c. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Avv. Stato)
APPALTI â Concessione di servizi â Affidamento delle gestioni aeroportuali â ApplicabilitĂ della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
Lâart. 30 del Codice dei Contratti esclude lâapplicazione delle disposizioni del Codice alle concessioni di servizi salvo il rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali in materia di contratti pubblici ed inoltre fatte salve le discipline specifiche che prevedono forme piĂš ampie di tutela della concorrenza. Tuttavia, il D.lgs. n. 96/2005 â art. 3 – modificativo del titolo III della parte II del Codice della Navigazione ed in particolare dellâart. 704, dispone con riguardo allâaffidamento delle gestioni aeroportuali, che la concessione è adottata su proposta dellâENAC allâesito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicitĂ . Discende dal tenore letterale della disposizione lâapplicabilitĂ della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica alle concessioni di gestione aeroportuale.
Pres. Mozzarelli, Est. Fina â Consorzio P. s.c.r.l. (avv. Capotorto) c. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Avv. Stato)
APPALTI â Requisiti di capacitĂ tecnica â Previsione â Potere discrezionale â Limiti.
La previsione, nel bando di gara, di requisiti di capacitĂ tecnica rientra nella regola generale delle procedure ad evidenza pubblica, alla quale, quindi, tutte le stazioni appaltanti devono attenersi. Ciò non significa che tutte le volte in cui il bando di gara non indichi alcun specifico requisito di capacitĂ tecnica, esso sia illegittimo, in quanto vi possono essere casi, da ritenersi eccezionali, in cui il servizio non necessiti di particolare organizzazione e professionalitĂ ( CdS sez V 5.5.1998 n. 627) e dunque in questo stretto ambito lâamministrazione conserva un potere discrezionale . Al riguardo deve rilevarsi che il potere discrezionale di cui si tratta deve essere sempre coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico incanto e alla stregua di tale criterio, il suo concreto esplicarsi non può essere disgiunto da una sostanziale osservanza dei principi comunitari e dellâordinamento interno in materia di appalti.
Pres. Mozzarelli, Est. Fina â Consorzio P. s.c.r.l. (avv. Capotorto) c. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ â 11 settembre 2015, n.809SENTENZA
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ â 11 settembre 2015, n.809
N. 00809/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2015, proposto da:
Consorzio Per Lo Sviluppo dell’Aeroporto di Rimini San Marino S.C.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Capotorto, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ente Nazionale Per L’Avizione Civile, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
nei confronti di
Airiminum 2014 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Caldarone, Cesare Caturani, Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Cesare Caturani in Bologna, Via S.Stefano,16;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Enac del 13 novembre 2014 di aggiudicazione della Concessione di Gestione totale dell’aeroporto di rimini e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresi il dando ed il disciplinare di gara,
nonchè la nota di Enac Prot.n.0121394/DG del 17 novembre 2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Per L’Avizione Civile e di Airiminum 2014 S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la âconcessione di gestione totale dellâaeroporto di Riminiâ .
Va preliminarmente rilevato che il Raggruppamento ricorrente ha partecipato alla procedura classificandosi quarto nella graduatoria finale di gara, ma solo a seguito di accesso agli atti del procedimento ha acquisito elementi idonei, a suo dire, ad invalidare, sia lâintera procedura, che lâaggiudicazione disposta dallâAmministrazione in favore della controinteressata.
Con il primo rilievo, anche logicamente antecedente a tutti gli altri profili, si deduce la nullitĂ della procedura di gara per violazione degli art.: 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, 8, comma 12 del D.lgs. n. 163/2006 e 3, comma 5 della L. n. 136/2010.
Il profilo non ha pregio.
Sostiene il Raggruppamento interessato che la Stazione Appaltante omettendo di richiedere allâAutoritĂ di Vigilanza dei Contratti Pubblici â AVCP – il rilascio del CIG â codice identificativo di gara â ha commesso, in base al combinato delle disposizioni su citate, una violazione della normativa sui contratti pubblici, non sanabile e dalla quale deriverebbe la nullitĂ dellâintera procedura.
La delineata impostazione non appare condivisibile in quanto in nessuna delle norme indicate è prevista, quale conseguenza della predetta omissione, la nullità della procedura concorsuale.
Al riguardo deve pure osservarsi che la sanzione della nullitĂ deve essere espressamente prevista dalla legge e non può essere desunta in via dâinterpretazione di provvedimenti attuativi â deliberazione del 26.1.2006 dellâAutoritĂ di Vigilanza sui lavori pubblici â AVCP – circa lâattuazione dellâart. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, richiamata nel ricorso – secondo la quale il codice anzidetto deve essere riportato nellâavviso pubblico, nella lettere dâinvito e nella richiesta dâinvito comunque denominata.
Peraltro non si ritiene che la mancata indicazione di tale codice escluda lâobbligo dei partecipanti alla gara di provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo a favore della predetta AutoritĂ ed in ogni caso tale obbligo non è previsto a pena dâinammissibilitĂ , sicchĂŠ la sua inosservanza non determina, in base alle disposizioni appena sopra richiamate, lâinvaliditĂ della partecipazione alla procedura.
Con il secondo motivo, mirante a censurare in parte qua il bando di gara, il Consorzio ricorrente rileva la violazione dellâart. 42 del Codice dei Contratti ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicitĂ in relazione alla mancata richiesta nel bando dei requisiti di capacitĂ tecnica.
Il motivo è fondato.
Sostiene il ricorrente che dai documenti di gara risulta che ai fini della partecipazione alla gara non è stata richiesta, comâera doveroso, unâesperienza di gestione di organizzazioni complesse, anche al di fuori dello specifico campo aeroportuale, sicchĂŠ per ambire allâaggiudicazione era sufficiente disporre oltre che dei requisiti di ordine generale â art. 38 D.lgs. n. 163/2006 â esclusivamente dei requisiti finanziari (attinenti alla misura minima e allâaumento del capitale sociale) senza il possesso di alcuna capacitĂ o competenza in materia aeroportuale o in materia comparabile.
Rileva che in tal modo risultano violate le norme del codice dei contratti le quali prevedono che i concorrenti, in funzione del migliore svolgimento ed esito della procedura, dimostrino le loro capacitĂ tecniche secondo le regole fissate dal bando di gara.
Lâimpostazione può essere condivisa nei termini che seguono.
Lâart. 30 del Codice dei Contratti effettivamente esclude lâapplicazione delle disposizioni del Codice alle concessioni di servizi salvo il rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali in materia di contratti pubblici ed inoltre fatte salve le discipline specifiche che prevedono forme piĂš ampie di tutela della concorrenza.
Il D.lgs. n. 96/2005 â art. 3 – modificativo del titolo III della parte II del Codice della Navigazione ed in particolare dellâart. 704, dispone con riguardo allâaffidamento delle gestioni aeroportuali, che la concessione è adottata su proposta dellâENAC allâesito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicitĂ .
Discende dal tenore letterale della disposizione lâapplicabilitĂ della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica alle concessioni di gestione aeroportuale.
A tale riguardo lâart. 42/1°c del Codice dei Contratti afferma che negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacitĂ tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o piĂš dei modi indicati, a seconda della natura, della quantitĂ dellâimportanza e dellâuso delle forniture e dei servizi.
Il successivo camma aggiunge che le stazioni appaltanti precisano nel bando o nella lettera dâinvito quali degli indicati documenti e dei requisiti devono essere presentati e dimostrati.
Emerge dai richiamati contenuti normativi che la previsione, nel bando di gara, di requisiti di capacitĂ tecnica rientra nella regola generale delle procedure ad evidenza pubblica, alla quale, quindi, tutte le stazioni appaltanti devono attenersi.
Ciò non significa che tutte le volte in cui il bando di gara non indichi alcun specifico requisito di capacitĂ tecnica, esso sia illegittimo, in quanto vi possono essere casi, da ritenersi eccezionali, in cui il servizio non necessiti di particolare organizzazione e professionalitĂ ( CdS sez V 5.5.1998 n. 627) e dunque in questo stretto ambito lâamministrazione conserva un potere discrezionale .
Tuttavia nellâipotesi in questione la scelta operata dallâamministrazione non rientra in tale specifico campo e dunque non appare logica ed adeguata rispetto allo scopo perseguito e alla delicatezza e alla complessitĂ della gestione di servizi di elevato livello tecnico ed organizzativo, quali devono considerasi quelli di natura aeroportuale.
Al riguardo deve pure rilevarsi che il potere discrezionale di cui si tratta deve essere sempre coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico incanto e alla stregua di tale criterio, il suo concreto esplicarsi non può essere disgiunto da una sostanziale osservanza dei principi comunitari e dellâordinamento interno in materia di appalti.
Consegue a quanto detto che la stazione appaltante avrebbe dovuto inserire nel bando i requisiti minimi di capacitĂ ed esperienza per la partecipazione alla gara â es. precedenti gestioni di complessi aeroportuali o di complessi similari â in modo da impedire lâaggiudicazione del servizio in favore di soggetti privi di qualsiasi professionalitĂ nella specifica materia o in materia analoga.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e per lâeffetto annullato in parte qua il bando di gara e il consequenziale atto di aggiudicazione.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per lâeffetto annulla gli atti impugnati
Condanna ENAC e la società controinteressata alle spese che si liquidano in complessivi ⏠8000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra le predette parti. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)