* RIFIUTI â Abbandono â Proprietario dellâarea interessata â ResponsabilitĂ per dolo o colpa â Omissione dellâadozione di accorgimenti necessari ad impedire lâintroduzione nel fondo e lâabbandono di rifiuti â Doveri di efficace protezione e custodia del bene â Riscontro della mera titolaritĂ dominicale del fondo â Insufficienza â Abbandono fuori dai centri abitati â Mancata individuazione del responsabile â L.r. Sicilia n. 25/93, art. 160 â Raccolta e smaltimento â Provincia â Obbligo.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
CittĂ : Catania
Data di pubblicazione: 30 Dicembre 2011
Numero: 3235
Data di udienza: 3 Novembre 2011
Presidente: Campanella
Estensore: Bruno
Premassima
* RIFIUTI â Abbandono â Proprietario dellâarea interessata â ResponsabilitĂ per dolo o colpa â Omissione dellâadozione di accorgimenti necessari ad impedire lâintroduzione nel fondo e lâabbandono di rifiuti â Doveri di efficace protezione e custodia del bene â Riscontro della mera titolaritĂ dominicale del fondo â Insufficienza â Abbandono fuori dai centri abitati â Mancata individuazione del responsabile â L.r. Sicilia n. 25/93, art. 160 â Raccolta e smaltimento â Provincia â Obbligo.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ â 30 dicembre 2011, n. 3235
RIFIUTI â Abbandono â Proprietario dellâarea interessata â ResponsabilitĂ per dolo o colpa â Omissione dellâadozione di accorgimenti necessari ad impedire lâintroduzione nel fondo e lâabbandono di rifiuti â Doveri di efficace protezione e custodia del bene.
Lâart. 192 del D. Lgs. 156/2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde â in solido con lâautore materiale, anche â il proprietario dellâarea, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale lâazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa (Cons. Stato, V, 807/2008; Cons. Stato, IV, 84/2010; Tar Firenze 663/2009; Tar Catanzaro 1118/2009). Il coefficiente della colpa, sotto il profilo della violazione dei doveri di efficace protezione e custodia del bene, nellâintento di massimizzare la tutela ambientale, è individuabile anche nellâipotesi in cui il proprietario abbia omesso di adottare gli accorgimenti necessari affinchè nessuno potesse introdursi nel fondo ed esercitarvi lâattivitĂ vietata dalla norma (cfr. Cass., SS.UU., 4472/2009).
Pres. Campanella, Est. Bruno â Rete Ferroviaria Italia s.p.a. (avv. AlĂŹ) c. Comune di Valguarnera Caropepe (avv. Meli) e altro (n.c.)
RIFIUTI â Abbandono â ResponsabilitĂ â Riscontro della mera titolaritĂ dominicale del fondo â Insufficienza.
Lâaccertamento della responsabilitĂ a titolo di dolo o colpa per lâabbandono di rifiuti è presupposto ineludibile, in linea con il principio di derivazione comunitaria âchi inquina pagaâ,non potendo essere ritenuto sufficiente, ai fini dellâimposizione dellâobbligo di rimozione e smaltimento, il riscontro della mera titolaritĂ dominicale del fondo.
Pres. Campanella, Est. Bruno â Rete Ferroviaria Italia s.p.a. (avv. AlĂŹ) c. Comune di Valguarnera Caropepe (avv. Meli) e altro (n.c.)
RIFIUTI â Abbandono fuori dai centri abitati â Mancata individuazione del responsabile â L.r. Sicilia n. 25/93, art. 160 â Raccolta e smaltimento â Provincia â Obbligo.
Nellâipotesi in cui non sia stato individuato lâautore dellâabbandono dei rifiuti, e non sia possibile attribuire la responsabilitĂ in capo al proprietario del terreno (cfr. art. 192 d.lgs. n. 152/2006), rimane operativa la previsione dellâart. 160 della L.R. Sicilia 25/93, che pone a carico dellâente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati (sentenza C.G.A. n. 874/2006).
Pres. Campanella, Est. Bruno â Rete Ferroviaria Italia s.p.a. (avv. AlĂŹ) c. Comune di Valguarnera Caropepe (avv. Meli) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ â 30 dicembre 2011, n. 3235SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ â 30 dicembre 2011, n. 3235
N. 03235/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02712/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2010, proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Ali’, con domicilio eletto presso avv. Michele Ali’, in Catania, via Crociferi, 60;
contro
Comune di Valguarnera Caropepe, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Meli, con domicilio eletto presso avv. Mauro Meli, in Catania, Corso delle Province 12;
Provincia di Enna, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dellâordinanza n. 23 del 15/7/2010, con la quale il Sindaco del Comune di Valguarnera ha ordinato a RFI S.p.A. ed alla Provincia Regionale di Enna di provvedere, nel termine di giorni 30 dalla notifica, alla rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati su aree di rispettiva competenza, e precisamente, quanto a RFI, âlungo il relitto della linea ferrata dismessa adiacente la strada provinciale S.P. n. 4 al Km. 7,000 di Contrada Coniglieraâ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Valguarnera Caropepe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza contingibile ed urgente n. 23 del 15.07.2010, adottata ai sensi dellâart. 50, co. 5, del T.U.E.L., il Sindaco del Comune di Valguarnera ha ordinato a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (dâora in poi, RFI s.p.a.) ed alla Provincia Regionale di Enna di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati da soggetti ignoti su aree di rispettiva competenza e precisamente, per quanto concerne RFI s.p.a., âlungo il relitto della linea ferrata dimessa adiacente la strada provinciale SP n. 4, al Km 7,000 di Contrada Coniglieraâ.
Avverso tale provvedimento la RFI s.p.a. è insorta col ricorso in epigrafe, ritualmente proposto, col quale denuncia:
1.- Violazione e falsa applicazione dellâart. 192 D. Lgs. 156/2006 â difetto dei presupposti e di adeguata istruttoria â eccesso di potere per travisamento dei fatti â pretermissione di fatti rappresentati nel procedimento amministrativo â mancata applicazione dellâart. 10, lett. b, L. 241/90 in combinato con lâart. 192, co. 3, D. Lgs. 152/2006 â difetto di motivazione;
Deduce che il Comune non avrebbe accertato lâelemento soggettivo (dolo o colpa) necessario ex lege per imputare la responsabilitĂ al soggetto proprietario dellâarea in cui terzi hanno depositato rifiuti; e che inoltre il Comune non avrebbe valutato le osservazioni rassegnate dalla ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale;
2.- Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dellâart. art. 192 D. Lgs. 152/2006 in combinato disposto con lâart. 160 L.R. 25/1993 â omessa applicazione della circolare A.R.T.A. del 29.07.2008;
Si eccepisce che la responsabilitĂ per la rimozione dei rifiuti compete, nella circostanza, in via esclusiva alla Provincia in virtĂš dellâart. 160 della L.R. 25/1993 e della Circolare Assessoriale T.A. del 29.07.2008.
Con ordinanza n. 1447/10 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, ritenendo ad un primo esame fondato il primo motivo di ricorso.
Successivamente, si è costituito il Comune di Valguarnera, che ha chiesto il rigetto del gravame sulla base delle argomentazioni che verranno descritte nella parte in diritto.
In vista dellâudienza pubblica del 3 novembre 2011 le parti hanno depositato memorie di replica, ed allâudienza la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
La questione posta col ricorso in epigrafe â meglio descritta nella parte in fatto â attiene alla valutazione della legittimitĂ dellâordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco per intimare ai soggetti proprietari di aree la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati da terzi rimasti ignoti.
Il ricorso appare fondato in base alle censure che di seguito si esaminano.
1.- Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dellâart. 192 del D. Lgs. 156/2006 in quanto lâaddebito di responsabilitĂ â con i conseguenti obblighi di rimozione dei rifiuti e rimessione in pristino â a carico del proprietario dellâarea sarebbe avvenuto a titolo âoggettivoâ, senza la previa individuazione del necessario coefficiente psicologico (dolo o colpa), ed in definitiva in contrasto col richiamato articolo di legge, che richiede lâimputabilitĂ âsoggettivaâ della condotta.
In secondo luogo, viene anche censurata la mancata considerazione e valutazione delle deduzioni difensive che la ricorrente aveva articolato in sede di confronto procedimentale.
La difesa del Comune resistente controdeduce sul primo punto affermando che il titolo di responsabilitĂ che giustifica lâadozione del provvedimento amministrativo andrebbe individuato nella condotta omissiva del proprietario, concretizzatasi nella mancata adozione di qualsiasi misura e/o cautela (recinzione, manutenzione, ecc.) idonea secondo lâordinaria diligenza ad evitare che terzi potessero realizzare sul fondo la condotta vietata (id est, lâabbandono di rifiuti).
La violazione dei doveri di protezione e custodia del fondo â conclude lâamministrazione resistente – integrerebbe quellâatteggiamento colposo che la legge richiede quale presupposto per lâavvio di misure repressive e ripristinatorie.
La censura è fondata.
Va premesso che lâart. 192 del D. Lgs. 156/2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde â in solido con lâautore materiale, anche â il proprietario dellâarea, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale lâazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa (in questo senso v. Cons. Stato, V, 807/2008; Cons. Stato, IV, 84/2010; Tar Firenze 663/2009; Tar Catanzaro 1118/2009). La giurisprudenza individua poi il coefficiente della colpa, sotto il profilo della violazione dei doveri di efficace protezione e custodia del bene, anche nella ipotesi in cui il proprietario abbia omesso di adottare gli accorgimenti necessari affinchè nessuno potesse introdursi nel fondo ed esercitarvi lâattivitĂ vietata dalla norma (cfr. Cass., SS.UU., 4472/2009).
Sebbene il Collegio conosca â e condivida â la citata giurisprudenza, ispirata dallâintento di massimizzare la tutela ambientale, non può non essere rilevato il fatto che â nel caso in esame -lâaccertamento della condotta asseritamente colposa della ricorrente non sia stato assolutamente eseguito dallâamministrazione resistente. Nel provvedimento impugnato, infatti, lâaddebito di responsabilitĂ viene effettuato, non per la violazione di un obbligo di custodia (profilo che non risulta affatto indagato o chiarito dalla PA), ma in base al riscontro della mera titolaritĂ dominicale del fondo. Si legge, infatti, nellâatto impugnato che âgli autori della violazione sono ignoti, mentre la proprietĂ dellâarea è ascrivibile (âŚ) alla Rete Ferroviaria Italiana per il relitto della linea ferrata dimessa adiacente la Strada Provinciale S.P. n. 4 al Km 7,000â.
LâillegittimitĂ di siffatto corto-circuito interpretativo è giĂ stata, in precedenza, evidenziata dalla giurisprudenza che ha precisato âqualora non sia stata nĂŠ accertata, nĂŠ tantomeno dimostrata la sussistenza dell’elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato concorso con il terzo autore dell’illecito di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilitĂ per la bonifica da effettuare, per cui è illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessatoâ (Tar Catanzaro, 1118/2009; negli stessi termini, Tar Firenze 1524/2010).
Peraltro, la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilitĂ in capo al proprietario del fondo, che vada al di lĂ della mera titolaritĂ giuridica del bene, risulta perfettamente in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui âchi inquina pagaâ, espresso nellâart. 191, par. 2 del Trattato UE, indubbiamente recepito anche nel D. Lgs. 156/2006 (cosĂŹ, Tar Catania 1254/2007).
In conclusione, nel caso in esame, lâindividuazione del titolo di imputazione della societĂ ricorrente risulta essere fatta dalla difesa dellâente convenuto, in sede processuale, e non dalla PA procedente, che invece avrebbe dovuto preventivamente accertare, in contraddittorio, lâesistenza di un presupposto fondamentale richiesto dalla legge ai fini della qualificazione della condotta, e per il conseguente esercizio del potere repressivo/ripristinatorio contemplato dalla disposizione normativa applicata. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza sez. V, n. 4073/2010) ha precisato, infatti, che la responsabilitĂ dei proprietari del terreno deve essere â (âŚ) a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai preposti al controlloâ.
In altri termini, al di lĂ delle unilaterali affermazioni della difesa del Comune, non risulta essere stato accertato in sede amministrativa, ed in contraddittorio, se la ricorrente avesse adottato o meno misure protettive atte ad impedire lâinvasione del terreno e lâabbandono di rifiuti.
Per quanto esposto, dunque, la fondatezza del motivo in esame determinerebbe, giĂ di per sĂŠ, lâaccoglimento del ricorso.
Per completezza, tuttavia, il Collegio procede anche nellâesame della seconda censura sollevata in ricorso, con la quale si deduce la violazione dellâart. 192 del D. Lgs. 156/2006 in combinato con lâart. 160 della L.R. 25/93.
Questâultima disposizione â rubricata âAttivitĂ delle Province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidiâ- stabilisce che âLe Province regionali svolgono obbligatoriamente l’attivitĂ di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitatiâ.
Sostiene la ricorrente che, nel caso di specie, ed in forza della richiamata norma, la Provincia di Enna avrebbe dovuto essere individuata quale soggetto esclusivo responsabile della bonifica del terreno, posto che lâarea in questione ricade certamente al di fuori del perimetro del centro abitato. La soluzione prospettata, inoltre, sarebbe avallata dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. n. 874/2006) e dalla circolare dellâAssessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 1 del 29.07.2008, in base alla quale – se non è stato individuato lâautore dellâabbandono, e non è possibile attribuire la responsabilitĂ in capo al proprietario del terreno – rimane operativa la previsione dellâart. 160 della L.R. 25/93, che pone a carico dellâente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.
La censura appare fondata alla luce anche della giurisprudenza del giudice dâappello (sentenza C.G.A. n. 874/2006) in base alla quale âDa tale normativa, pertanto, si ricava che in ogni caso e a prescindere dallâaccertamento di eventuali soggetti responsabili di abbandono di rifiuti âal di fuori dai centri abitatiâ, o, che è lo stesso, ânelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitatiâ, la responsabilitĂ della raccolta di detti rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali è della Provincia regionale. Questâultima di conseguenza è obbligata ad esercitare una oculata sorveglianza del proprio territorio ai fini suddetti e nulla vieta che alla stessa il Comune possa segnalare casi di abbandono di rifiuti per sollecitarne la rimozione.â.
La correttezza della tesi di parte ricorrente, agganciata a dati normativi difficilmente controvertibili e di piana interpretazione, risulta peraltro confermata dalla stessa difesa dellâente convento, che conclude il controricorso sostenendo che la responsabilitĂ esclusiva della Provincia sussisterebbe solo nelle ipotesi in cui non siano identificati gli autori, ed il soggetto proprietario non sia imputabile; ossia, proprio nelle condizioni che connotano il caso oggi in esame.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento, ma la peculiaritĂ della situazione esaminata consiglia la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per lâeffetto annulla in parte qua lâimpugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)