Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 4/7/2006 (Ud 11/05/2006), Sentenza n. 22924
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 4/7/2006 (Ud 11/05/2006),
Sentenza n. 22924
(Pres. C. Vitalone, Rel. A. Ianniello)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 aprile 2003, il Tribunale di Brindisi aveva assolto, perché
il fatto non sussiste, F.S. e L.E. dai reati di cui a:
a) artt. 81, cpv. 110 e 609-bis c.p., per avere, in concorso tra di loro,
in Ceglie Messapico e Martina Franca fino al 15 luglio 1996, costretto Maria
Teresa Di Napoli a subire atti sessuali, tra cui quello della congiunzione
carnale nonché
b) artt. 56, 110 e 629 c.p., per avere posto in essere, fino al 5 ottobre 1996,
atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Maria Teresa Di Napoli a
congiungersi nuovamente con gli stessi, mediante la minaccia di divulgare
cassette pornografiche registrate in occasione degli episodi indicati al capo
a). Con ciò tentando di procurarsi ingiusto profitto consistente in un vantaggio
sessuale.
Il Tribunale aveva infine dichiarato non doversi procedere nei confronti di
L.E. in ordine al reato di cui all'art. 523 c.p. nonché per il reato di
cui agli artt. 56, 81, 521 e 519 c.p. contestatogli come commesso in danno di
Raffaella Fumarola il 15 gennaio 1996, perché l'azione penale non poteva essere
esercitata per difetto di tempestiva querela.
Le dichiarazioni accusatorie della Di Napoli erano state nel senso che,
conoscendo e frequentando da qualche tempo lo S. e la sua compagnia di
ragazzi, aveva una sera d'estate accettato di recarsi con lui in una villa di
campagna, ove avrebbero dovuto incontrarsi anche con il resto della compagnia.
Qui giunti e dopo che lo S. aveva chiuso la porta a chiave, si era rivelata
all'interno della villa anche la presenza dell'E.. Entrambi i giovani
l'avevano quindi costretta a salire in una camera da letto situata al primo
piano e qui, nonostante le sue resistenze e con la minaccia che se non fosse
sottostata al loro volere non l'avrebbero più ricondotta a casa, avevano abusato
di lei a turno, intimandole poi il silenzio, altrimenti "gliela avrebbero
fatta pagare".
Nei giorni e nei mesi successivi i due l'avrebbero continuamente cercata, le
avrebbero telefonato, sarebbero andati a trovarla sul luogo di lavoro per
proporle di uscire e di fronte alle resistenze di lei, timorosa di nuovi episodi
di violenza sessuale, avevano minacciato di diffondere il contenuto di una
cassetta che a loro dire riprendeva i rapporti sessuali con loro intercorsi. Di
fronte ad un'ultima velata minaccia, rappresentata da una telefonata notturna
anonima alla madre, in cui l'interlocutore diceva di stare visionando una
cassetta pornografica con le prestazioni sessuali della figlia, la ragazza di
era decisa a sporgere la denuncia-querela che aveva originato il processo.
Contro la sentenza del Tribunale aveva proposto appello, relativamente alle
statuizioni civili, la sola parte civile costituita Maria Teresa Di Napoli e in
tale sede la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 12 gennaio 2005, in
riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto lo S. e l'E.
responsabili agli effetti civili dei fatti loro contestati in danno della Di
Napoli, dopo aver qualificato quello di cui al capo b) come tentata violenza
sessuale, condannandoli in solido al risarcimento dei danni alla parte civile,
liquidati equitativamente in € 50.000,00.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione lo S. e l'E.,
con due ricorsi, redatti per ambedue da ognuno dei due difensori comuni.
Col primo ricorso, l'avv. M.G. del Foro di Roma deduce, ai sensi
dell'art. 606 comma 1°, lett. e) c.p.p., la manifesta illogicità della
motivazione della sentenza, la quale, con l'adagiarsi illogicamente e
aprioristicamente sulle argomentazioni dell'atto di appello della parte civile,
avrebbe così omesso di evidenziare l'iter logico posto alla base del
proprio apparato argomentativo nonché di saggiare criticamente la tenuta logica
delle censure mosse in tale atto d'appello alla sentenza di primo grado.
Altra censura viene poi formulata con riguardo all'art. 192 c.p.p.,
sostanzialmente per avere la Corte territoriale conferito piena attendibilità
alle dichiarazioni della parte civile, pur contrastate da più elementi
probatori, senza valutarle con estremo rigore e sottoporle a dettagliata
verifica. In proposito la difesa fa particolare riferimento alle dichiarazioni,
che la parte lesa avrebbe reso in versioni tra di loro diverse, in ordine alle
modalità del suo denudamento prima del preteso stupro.
Con l'altro ricorso, l'avv. M. M. deduce la violazione di cui
all'art. 606, comma 1°, lett. e) c.p.p. anche in relazione al principio di cui
all'art. 192 c.p.p., per travisamento della prova.
Al riguardo, censura il fatto che la Corte abbia utilizzato, come indizio del
fatto che l'E. avrebbe nella vicenda assunto un ruolo dominante e come
circostanza decisiva sul piano della ritenuta colpevolezza dello stesso, il
materiale pretesamente pornografico forse anche minorile che era stato viceversa
dal GIP espunto dal processo in quanto ritenuto irrilevante e non corpo di
reato.
E ancora, la Corte utilizza per sostenere l'attendibilità del narrato della
parte lesa il fatto che, secondo il teste ispettore Serio, la stessa il 22
ottobre 1996, poco prima della denuncia, avrebbe ricevuto dal cellulare
dell'E. ben 14 telefonate in ore diverse della giornata, che avrebbero
costituito la molla della denuncia, laddove si tratterebbe solo di quattordici
tentativi di un'unica telefonata.
L'episodio delle foto e dei filmati pretesi pornografici (oltre a televisori,
videoregistratori, etc.) viene citato dalla sentenza anche per sostenere che la
parte lesa era effettivamente spaventata delle minacce (di diffondere la
video-cassetta inesistente) come del resto rilevato dall'ispettore di polizia
che ricevette la denuncia. Anche questa utilizzazione di materiale espunto dal
giudizio sarebbe inammissibile.
La Corte avrebbe ritenuto non attendibili due testi presenti alla prima pretesa
violenza sulla base di considerazioni non pertinenti, in quanto derivanti da
scelte difensive e trascurato altre testimonianze che provavano che tra le parti
dopo la pretesa violenza erano proseguiti rapporti cordiali.
Infine la Corte non aveva creduto in maniera apodittica alla tesi difensiva
dell'E., secondo la quale l'esistenza della cassetta che ritraeva i
rapporti sessuali degli imputati con la ragazza era stata inventata per frenare
le minacce di vendetta formulate da questa a fronte del rifiuto opposto dagli
imputati alla sua richiesta di un prestito al proprio datore di lavoro che si
trovava in difficoltà e pertanto non pagava gli stipendi. Al riguardo, la Corte
territoriale aveva affermato che non si poteva aver timore delle minacce della
ragazzina diciottenne, ma non aveva tenuto conto che nella famiglia della stessa
c'erano persone temibili e con precedenti penali, come del resto anche la Di
Giovanni per emissione di assegni a vuoto.
Con motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2005 per l'udienza del 7 dicembre,
poi rinviata, l'avv. M. ribadisce le proprie deduzioni difensive
relativamente alla illegittima utilizzazione delle foto, videocassette etc.
espunte a suo tempo dal processo e restituite dal G.I.P. all'avente diritto,
come argomento importante a sostegno della attendibilità della parte civile e
per dedurne altresì la credibilità della stessa per il timore che la cassetta
fosse vera, che l'aveva indotta alla denuncia.
Con ulteriore memoria difensiva del 22 novembre 2005, sottoscritta da ambedue i
difensori degli imputati, si censura:
- l'inversione dell'ordine logico del ragionamento fatto dalla Corte territoriale: dal tentativo di seconda violenza sessuale alla prima violenza sessuale, per dedurre dal secondo episodio in ordine di tempo, quasi come inevitabile conseguenza logica, la prova della veridicità del primo, con una valutazione parcellizzata, parziale e a scaglioni delle dichiarazioni della presunta parte lesa;
- mancata completa considerazione delle contraddizioni nelle dichiarazioni della
Di Napoli evidenziate dal Tribunale in primo grado:
a) le due e addirittura tre versioni fornite dalla parte lesa, in
denuncia-querela e sei anni dopo in dibattimento relativamente alle modalità con
cui era stata spogliata nel corso dell'episodio della presunta violenza
sessuale;
b) il comportamento della donna il giorno successivo alla pretesa violenza che
appare incompatibile con questa: la Di Napoli ha infatti narrato che il giorno
dopo i due pretesi violentatori erano andati a trovarla presso la lavanderia
dove lei lavorava, per chiederle di uscire di nuovo con loro e lei invece di
cacciarli, riferisce di aver detto "non solo mi hai trattato così ieri sera,
hai pure la faccia di venire stamattina", per poi dire loro, per liberarsene
di fronte al proprio datore i lavoro, che si sarebbero sentiti per telefono. Ed
anche il comportamento dei due sarebbe incomprensibile se successivo ad un
episodio di violenza.
Anche nei due mesi successivi i tre si erano telefonati spesso, si davano
appuntamenti, si trattavano amichevolmente.
c) la denuncia-querela era stata irragionevolmente tardiva (22 settembre 1996,
due mesi dopo il primo fatto, ma prima che il secondo continuasse fino al 5
ottobre), e la Corte aveva, in maniera contraddittoria giustificato il ritardo
col timore della minaccia relativa alle cassette e motivato la presentazione
della denuncia con lo stesso fatto; inoltre, la ragazza aveva dichiarato di
essersi recata a fare la denuncia il giorno dopo che la madre aveva ricevuto una
telefonata sulla video cassetta, telefonata che invece era stata intercettata
sette giorni dopo, il 29 settembre;
d) sarebbe illogico ritenere che la cassetta documentasse una violenza, volta
che loro minacciavano di divulgarla;
e) il Tribunale aveva rilevato il carattere amichevole e paritario di due
telefonate, il 27 e il 29 settembre 1996; mentre la Corte territoriale ha
ritenuto l'esistenza di un ricatto, fondando su elementi di riscontro
inconsistenti o travisati, quali l'ispettore al quale lei fece la denuncia che
dice che era spaventata (sarebbe una semplice impressione e poi lo spavento può
derivare da altro), le numerose telefonate dei due nei giorni precedenti e
l'E. il 22 (già diversamente spiegate alla luce dei tabulati telefonici),
la diversa spiegazione delle due telefonate ritenuta apoditticamente e
immaginando toni e ritrosie sulla base della semplice lettura delle carte da
parte della Corte, etc.;
f) sulla base del credito di riscontro dato da tali circostanze inconsistenti o
travisate alla credibilità delle dichiarazioni della pretesa parte lesa era poi
derivata la conseguenza della credibilità anche delle dichiarazioni relative al
primo episodio, per la inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati, per
il contenuto della telefonata di una amica il 4 ottobre al proprio fidanzato in
cui dice di una sua amica che ha subito violenza e che la sera prima piangeva,
desumendo il ruolo dominante dell'E. dal preteso possesso di foto
pornografiche e filmini.
Con ulteriore memoria depositata il 24 aprile 2006, ai sensi dell'art. 10,
quinto comma della legge 20 febbraio 2006 n. 46, gli imputati ribadiscono, a
mezzo dei loro difensori, che non è stata considerata dalla Corte territoriale
una prova ritenuta assolutamente decisiva, rappresentata dalle dichiarazioni dei
testimoni diversi da quelli presenti al primo episodio che hanno riferito di
avere personalmente assistito ad incontri tra le parti successivi agli episodi
di presunta violenza, costatando rapporti assolutamente sereni.
All'udienza dell' 11 maggio 2006, le parti hanno concluso come indicato in
epigrafe e la difesa dei ricorrenti ha altresì eccepito la sopravvenuta
inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla parte civile ai soli
effetti civili avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ai sensi delle
modifiche apportate al codice di rito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46,
dichiarate applicabili anche ai processi in corso dall'art. 10 della medesima
legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Va preliminarmente affrontata la questione della pretesa sopravvenuta
inammissibilità dell'appello della parte civile (ai soli effetti civili) avverso
le sentenze di proscioglimento di primo grado proposta in udienza dalla difesa
dei ricorrenti.
L'eccezione parte dal presupposto che nel nuovo regime delle impugnazioni
introdotto con la legge n. 46 di quest'anno non vi sia più spazio per una tale
forma di impugnazione della parte civile.
Ed invero, nel testo del disegno di legge di iniziativa del deputato Pecorella
in un primo tempo approvato dal Parlamento, l'esclusione per il pubblico
ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento,
stabilito dal nuovo testo dell'art. 593 c.p.p. introdotto dall'art. 1 del
disegno di legge, si ripercuoteva altresì sulla posizione della parte civile per
effetto della norma di cui all'art. 576 c.p.p., che manteneva fermo in materia
di impugnazioni il principio secondo cui questa poteva proporre atti siffatti "con
il mezzo previsto per il pubblico ministero".
L'esclusione era in qualche modo bilanciata dalla previsione di un nuovo testo
dell'art. 652 c.p.p., secondo il quale "la sentenza penale di assoluzione non
ha effetto nei giudizi civili, salvo che la parte civile si sia costituita nel
processo penale ed abbia presentato le conclusioni", potendo quindi
la parte civile ritirarsi dal processo penale, a differenza da quanto stabilito
nel testo originario della norma, fino ad un momento prima delle conclusioni,
per non pregiudicare i propri interessi patrimoniali.
A seguito dei rilievi formulati anche in ordine alla possibile tutela in sede
di processo penale degli interessi civili della vittima del reato dal Presidente
della Repubblica nel messaggio motivato al Parlamento ai sensi dell'art. 74,
comma l °, Cost., le norme citate sono state poi modificate: è stata soppressa
la proposta di modifica dell'art. 652 c.p.p. mentre è stata incisa la
disposizione generale in materia di impugnazioni della parte civile di cui
all'art. 576 c.p.p., con l'espungere dalla norma il collegamento del relativo
potere con quello del P.M. quanto ai mezzi e ai casi di impugnazione.
Da quanto ripercorso risulta chiarissimo l'intento del legislatore, espresso
senza riserve anche nei lavori parlamentari, di conservare il potere di
impugnazione della parte civile in tutte le sue possibili espressioni (salvo
quello previsto dall'art. 577 c.p.p, norma che è stata infatti abrogata
dall'art. 9 della legge n. 46), emancipandolo dalla dipendenza da quello del
P.M. che si andava limitando.
Ma l'effettiva realizzazione, in concreto, di un tale risultato incontra una
obiezione, rappresentata dalla considerazione della regola generale di tipicità
che regge la materia delle impugnazioni.
L'art. 568, comma 1° c.p.p. stabilisce infatti che "La legge stabilisce i
casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e
determina il mezzo con cui possono essere impugnati" .
Orbene, poiché l' art. 576 c.p.p. non specifica il mezzo di impugnazione
consentito alla parte civile e il nuovo art. 593 c.p.p. in materia di appello
non si riferisce (come del resto il vecchio testo che andava in quel quadro
normativo integrato col precedente testo dell'art. 576 c.p.p.) alla parte
civile, ciò sembrerebbe costituire ostacolo alla pur dichiarata volontà dei
promotori della legge di mantenere il potere di appello della parte civile
avverso le sentenze di proscioglimento.
Si è già rilevato che la scansione della vicenda che ha portato alla
approvazione del testo definitivo della legge costituisce un primo sostegno, sul
piano interpretativo, al superamento dell'ostacolo, da relegare a mera
imperfezione nella tecnica legislativa.
Nella tesi opposta, del resto, la posizione della parte civile nel processo
penale, a seguito della caduta della proposta di modificare l'art. 652 c.p.p.,
sarebbe addirittura peggiorata rispetto alla versione del disegno di legge
approvata una prima volta dal Parlamento, contro i rilievi del Presidente della
Repubblica e contro le dichiarazioni esplicite in sede di lavori parlamentari di
adeguarvisi.
Ancora, sul piano di una interpretazione costituzionalmente adeguata, è stata
rilevata in dottrina la irragionevolezza di una scelta legislativa che da un
lato ammette per il danneggiato "la possibilità di diventare parte civile pur
nel contesto di scelte che, in un modo o nell'altro, possono ritornargli a
svantaggio" e dall'altro gli preclude radicalmente la possibilità di appello
delle sentenze di proscioglimento con possibili effetti sul livello minimo di
garanzia della pretesa civilistica per danni derivanti da reato.
Infine, appare notevolmente significativa l'assenza di una disciplina
transitoria con riguardo agli appelli avverso le sentenze di proscioglimento già
presentati dalla parte civile al momento dell'entrata in vigore della legge 20
febbraio 2006 . 46 (9 marzo 2006).
In presenza dell'affermazione di cui all'art. 10, primo comma della legge n. 46,
relativamente alla immediata applicazione delle nuove regole anche ai processi
in corso, il silenzio serbato sull'argomento, a differenza di quanto previsto in
maniera articolata nei commi successivi del medesimo articolo per gli appelli
del P.M. appare infatti indicativo della esclusione della parte civile dalle
norme che limitano il potere di proporre appello, concernenti solo il P.M..
Del resto, l'opposta tesi realizzerebbe il maggior vulnus al principio di
ragionevolezza (maggiore di quello pur rilevato da altra dottrina come possibile
effetto della interpretazione qui sostenuta e relativo alla incongruenza di un
possibile accesso alla Cassazione differenziato tra P.M. e parte civile, nei
tempi e nei possibili esiti), dovendosi allora ritenere che, in assenza di una
disciplina transitoria, l'immediata applicazione anche ai processi in corso
della nuova disciplina comporterebbe per la parte civile la pronuncia secca di
inammissibilità dell'appello proposto, in qualunque fase si trovi il relativo
procedimento, senza alcuna possibilità di riformulare l'impugnazione in termini
di ricorso per cassazione.
Concludendo, alla luce del percorso di formazione della novella processuale
indicata, delle intenzioni manifestate dal relatore del relativo disegno di
legge e nei lavori parlamentari, del testo introdotto nella norma generale in
materia di impugnazioni della parte civile e di una lettura costituzionalmente
orientata delle disposizioni, anche transitorie, della nuova legge relative alla
posizione della parte civile nel processo penale, deve ritenersi che i poteri
d'appello di quest'ultima avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado
siano rimasti con la riforma immutati (salvo quanto già rilevato con riguardo
all'abrogazione dell'art. 577 c.p.p., che peraltro riguarda ogni mezzo di
impugnazione).
Infine, va rilevato che, anche a volere interpretare la nuova normativa come
escludente il potere della parte civile di proporre appello avverso le sentenze
di proscioglimento, il principio tempus regit actum non potrebbe mai
consentire il rilievo della inammissibilità dell'atto di appello della parte
civile in una fase in cui il relativo procedimento ha già condotto, al momento
dell'entrata in vigore della legge, ad una pronuncia su di esso e quindi, in
ipotesi, nel grado ulteriore avanti alla Corte di Cassazione, tale conseguenza
essendo viceversa espressione di una regola di retroattività della legge
processuale, che nel nostro Ordinamento deve essere specificatamente stabilita e
adeguatamente articolata, il che non si è verificato con la legge citata.
Ne consegue che la sentenza d'appello qui impugnata con ricorso per cassazione
mantiene comunque la sua piena efficacia nel presente grado di giudizio, anche
dopo la entrata in vigore della legge n. 46/06.
2 - Nel merito il ricorso è infondato.
Il Tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni accusatorie della Di Napoli poco
plausibili su taluni aspetti e contraddittorie nella versione resa in sede di
denuncia e poi in quella in sede di esame dibattimentale.
I giudici avevano anzitutto rilevato una importante discrasia tra la denuncia e
le dichiarazioni della parte civile in dibattimento relativamente alle modalità
con cui sarebbe stata denudata in occasione dell'episodio di denunciata violenza
sessuale (nel primo caso la Di Napoli aveva detto di indossare una camicetta
chiusa nel davanti da bottoni, che gli imputati le avrebbero sfilato di dosso
senza lacerarla; nella seconda occasione aveva parlato di un abito che le era
stato strappato di dosso dai due).
Il Tribunale aveva poi rilevato il carattere insolito del comportamento della
ragazza nei giorni successivi alla pretesa violenza, che avrebbe visto
ripetutamente i due, li avrebbe ripetutamente sentiti per telefono, li avrebbe
frequentati normalmente.
E ancora, il Tribunale aveva ritenuto illogiche le dichiarazioni della ragazza a
giustificazione della mancata tempestiva denuncia, da un canto legandola alle
minacce ricevute e dall'altro, dichiarando di aver mutato idea a causa delle
loro pressanti e minatorie richieste relativamente alla divulgazione di una
cassetta che avrebbe ritratto i rapporti sessuali tra i tre.
Del resto, se davvero violenza vi fosse stata nella notte del 15 luglio 1996, il
Tribunale si chiede perché mai la ragazza avrebbe dovuto temere la divulgazione
della cassetta che accusava i suoi violentatori.
Infine, il Tribunale aveva rilevato, soprattutto dal contenuto di due telefonate
captate il 27 e il 29 settembre 1996 (la prima tra la Di Napoli e la madre e la
seconda tra l'E. e la ragazza), l'esistenza tra le parti di rapporti "sereni',
"amichevoli", "paritari" che avrebbero reso non credibili le dichiarazioni
accusatorie.
La Corte d'appello ribalta, sia pure ai soli effetti civili, il contenuto
dell'accertamento compiuto dai giudici di primo grado, attraverso una diversa
valutazione delle emergenze dibattimentali, integrata dalla considerazione di
fatti e circostanze che il Tribunale aveva trascurato o comunque sottovalutato,
nel loro complesso concorrenti nel senso di dare pieno credito alle
dichiarazioni accusatorie della Di Napoli, già di per sé ritenute attendibili,
in ragione della loro coerenza interna.
La motivazione di tale sentenza non merita le accuse di incompletezza,
genericità e manifesta illogicità che le sono mosse dai ricorrenti, in quanto
analizza tutti gli elementi emersi dal giudizio, valutandone la rilevanza e la
significatività con considerazioni razionali, all'interno di un impianto
argomentativo corretto e senza salti logici o incongruenze manifeste.
I ricorrenti censurano anzitutto il fatto che l'analisi della sentenza muova
dall'esame della seconda imputazione per poi trarre dalla pretesa prova di
questa il convincimento della veridicità della prima accusa.
Nella discussione orale è sembrato che la censura assumesse un aspetto più
penetrante, attraverso la denuncia del fatto che l'esame della seconda accusa da
parte della Corte avrebbe espressamente portato la stessa a prescindere del
tutto dall'esistenza della prima, per cui l'utilizzazione dei relativi risultati
a conferma di questa sarebbe priva di una base concreta.
Il che non corrisponderebbe a verità, in quanto la sentenza accantona
momentaneamente solo l'argomento del modo, violento o meno, che aveva
caratterizzato i rapporti sessuali tra i tre, la cui esistenza ritiene
acquisita, anche alla stregua delle dichiarazioni degli imputati, che avevano
riferito di un rapporto consenziente.
Per il resto, l'alterazione della sequenza di analisi dei due episodi rispetto a
quanto operato dalla sentenza di primo grado, non appare in alcun modo
irragionevole nella ricostruzione dei significati possibili del materiale
probatorio raccolto e non modifica in alcun modo le regole processuali relative
alla necessità del sostegno probatorio per ogni ipotesi accusatoria e alla
attribuzione del relativo onere.
Scontata l'esistenza di rapporti sessuali intervenuti tra le parti e la
prospettazione da parte degli imputati alla ragazza, per esercitare una qualche
pressione sulla stessa, dell'esistenza di una cassetta che li ritraeva, ammessa
dagli stessi imputati e in qualche modo risultante dalle intercettazioni, la
Corte ha indagato circa il ruolo di tale prospettazione nella vicenda,
analizzando le diverse versioni delle parti.
Al riguardo, ha rilevato in maniera congrua che la versione degli imputati, i
quali hanno comunque negato che la cassetta esistesse realmente, appariva
incerta e incongrua: essi, infatti in un primo momento avevano parlato di uno
scherzo per poi ripiegare sulla versione della pressione esercitata sulla
ragazza per evitare ritorsioni da parte sua a fronte di un loro rifiuto di un
prestito al datore di lavoro della Di Napoli, in difficoltà anche nel pagare gli
stipendi della stessa.
Versione, quest'ultima, ritenuta dalla Corte territoriale, in maniera
assolutamente ragionevole, fantasiosa (anche alla luce della diversa età delle
parti: la ragazza aveva all'epoca diciotto anni e, ad es., l'E.
trentacinque ed era sottoufficiale di marina) e senza riscontri concreti e
pertanto rimasta a livello puramente labiale.
La Corte ne ha ragionevolmente tratto un ulteriore elemento di convincimento
della attendibilità al riguardo delle dichiarazioni della parte lesa che aveva
riferito di forti e reiterate pressioni dei due per ottenere con lei nuovi
incontri di intuibile natura carnale, sfociate poi nella minaccia di divulgare
il contenuto di una cassetta che avrebbe ritratto i loro rapporti sessuali.
L'ipotesi è stata altresì corroborata nelle argomentazioni della sentenza
impugnata dall'episodio della telefonata notturna alla madre della ragazza del
27 settembre, nel corso della quale una voce avrebbe affermato "stiamo
vedendo la cassetta pornografica di sua figlia Maria", subito ritenuta dalla
parte offesa, nella successiva captata telefonata con la madre, come proveniente
da uno dei due. Il fatto che la ragazza avesse addotto un fatto simile come
scatenante la sua decisione della denuncia-querela del 22 settembre precedente è
stato poi ragionevolmente spiegato dalla Corte con la possibilità che le
telefonate alla madre sull'argomento siano state più di una.
In tale quadro di riferimento, si colloca poi con assoluta consequenzialità
logica anche la ragionevole lettura data dalla Corte territoriale del contenuto
(riportato a pag. 7 della sentenza di primo grado e richiamato da quella di
appello) della telefonata intercettata il 29 settembre tra la ragazza e
l'E., in termini di freddezza e ritrosia della prima di fronte alle
richieste dell'altro di uscire, ma insieme di ansia di fronte alla dichiarazione
dell'altro di essere in possesso della cassetta (pretesamene sottratta
all'amico), che lei cerca di ottenere ammorbidendo i toni colloquiali.
Infine l'obiezione di ordine logico, formulata dalla difesa degli imputati e
dalla sentenza di primo grado, secondo la quale se la cassetta avesse ripreso
effettivamente la violenza, la ragazza non avrebbe avuto nulla da temere è stata
efficacemente privata di significati decisivi con l'argomento non
irragionevolmente che la ragazza non poteva essere certa di cosa era stato
filmato, la ripresa potendo essere intervenuta dopo una prima resistenza, in una
fase di abbandono della Di Napoli e comunque riprese filmate in condizioni
abbastanza precarie non sempre esprimendo con assoluta precisione il significato
di quanto è stato filmato.
Sulla base di tali elementi e di altri di minore o minima rilevanza (come lo
spavento notato dall'ispettore Bruni che raccolse la denuncia querela della
ragazza o il rinvenimento di televisori e videoregistratori nella stanza dove
erano avvenuti i rapporti sessuali, che avrebbero confermato il convincimento
della ragazza relativamente alla effettiva esistenza del filmato), la Corte
conclude nel senso della piena attendibilità della Di Napoli con riguardo alle
dichiarazioni accusatorie relative all'episodio delle minacce esercitate sulla
ragazza per ottenere da lei nuove prestazioni sessuali.
Non corrisponde peraltro pienamente a quanto effettivamente argomentato dalla
Corte territoriale la denuncia formulata dai ricorrenti secondo cui questa
avrebbe utilizzato tali risultati probatori in ordine al secondo episodio come
elemento decisivo per radicare il proprio convincimento in ordine alla
veridicità del primo episodio.
Superato lo schermo di ragazza spregiudicata dedita all'inganno e
all'intimidazione accreditato dagli imputati nelle difesa dalla seconda delle
due accuse, la Corte ha infatti poi correttamente analizzato l'attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie della parte lesa anche quanto al primo episodio,
rilevandone l'intrinseca coerenza logica, come del resto in ordine a tutto il
comportamento tenuto dalla ragazza, contestando ad esempio che fosse
censurabile come contraddittoria l'iniziale decisione di mantenere il silenzio
su quanto accaduto per poi ripensarci di fronte alla persecuzione attuata dai
due.
Ribaltando poi l'obiezione formulata dalla difesa degli imputati secondo cui se
effettivamente la cassetta avesse rappresentato la violenza, la minaccia di
mostrarla non avrebbe senso la Corte territoriale ha formulato la considerazione
altrettanto logica che se la ricorrente fosse stata sicura che la cassetta
rappresentava rapporti sessuali normali non avrebbe denunciato la violenza,
neppure due mesi dopo dal suo verificarsi.
La Corte ha quindi tratto ulteriori elementi di convincimento in ordine alla
veridicità di quanto denunciato dalla ragazza, con riferimento al primo
episodio, dalla inconsistenza dell'alibi così come rappresentato dai ricorrenti,
e sostenuto da due testimoni che avevano dichiarato in dibattimento di avere
assistito ai rapporti sessuali consenzienti tra i tre e che neppure il Tribunale
ha ritenuto credibili, per non essere stati tali testimoni indicati subito dai
due imputati, ristretti in situazione di custodia cautelare in carcere e per non
avere in maniera assolutamente irragionevole essi stessi scagionato da subito i
due amici, evitando loro il carcere e un lungo processo, rinviando le loro
rivelazioni su quanto pretesamene visto di ben sei anni, alla sede
dibattimentale.
Ulteriore riscontro di quanto realmente avvenuto, la Corte ha poi tratto dalla
intercettazione di una conversazione telefonica nel corso della quale una amica
della Di Napoli chiedeva consiglio al proprio fidanzato poliziotto su come
doveva comportarsi una ragazza di sua conoscenza che le aveva riferito piangendo
di essere stata violentata da due ragazzi i quali le avevano "fatto una
cassetta" e la volevano "sputtanare". Non irragionevolmente, la Corte
territoriale ha ritenuto tale conversazione autentica e indicativa di fatti
realmente accaduti, per la drammaticità della conversazione e in ragione del
fatto che nessuno dei personaggi coinvolti dal colloquio era a conoscenza che
erano in corso intercettazioni telefoniche autorizzate dalla A.G.
L'unico dato problematico rilevato dalla Corte dalla prospettazione difensiva
dei ricorrenti nonché dalla sentenza di primo grado sul piano della
attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa in ordine all'episodio della
violenza è rappresentato dalle modalità con le quali la ragazza aveva dichiarato
di essere stata spogliata (sfilandole la tunichetta leggera che indossava nella
versione resa in sede di denuncia e strappandole il vestito di dosso in quella
resa sei anni dopo in sede dibattimentale).
Nella valutazione integrata dei vari dati emersi dall'istruttoria, la Corte ha
ragionevolmente svalutato la rilevanza della discrasia, ritenuta, tutt'al più,
l'enfatizzazione di un particolare e tenuta poi ferma dalla ragazza nel timore
che un passo indietro indebolisse la sua credibilità.
Infine anche la "stranezza" del comportamento tenuto dalle parti nella narrativa
della parte lesa, secondo la quale i due sarebbero andati a trovarla nel luogo
di lavoro il giorno dopo la violenza per farle nuove proposte è ragionevolmente
spiegata dalla Corte che parla anche di rinnovo di minacce di tacere oltre che
di proposte e che comunque, come già i giudici di primo grado, riferisce anche,
nel narrato, di una reazione risentita della ragazza con riguardo a rapporti non
desiderati del giorno precedente, poi attenuata dalla presenza del datore di
lavoro.
Restano da esaminare, tra le censure mosse alla sentenza dai ricorrenti, quella
della inutilizzabilità del materiale pornografico, videoregistratori, etc.
sequestrati nell'abitazione dell'E. e dissequestrato dal G.I.P. e quindi
espunto dal processo nonché quella oggetto dell'ultima memoria relativa alla
mancata considerazione da parte della Corte di una prova decisiva rappresentata
dalle dichiarazioni dei testimoni che avrebbero affermato che i rapporti tra i
ricorrenti e la parte lesa sarebbero proseguiti normalmente dopo la pretesa
violenza.
Quanto alla prima, va rilevato il fatto che il GIP abbia escluso che
costituissero corpi di reato o cose attinenti al reato oggetto del presente
procedimento foto, filmini, videoregistratori dell'E., quindi
dissequestrandoli, appare del tutto logico e corretto, dopo che nessuno di essi
riprendeva rapporti sessuali o foto della parte lesa; ma ciò non esclude che
l'esistenza di tale materiale e attrezzatura sia stata correttamente accertata
in giudizio (deposizione dell'isp. Grassi) e quindi utilizzata dalla Corte
territoriale, del resto come mera circostanza di contorno in ordine al ritenuto
(anche da altre fatti) ruolo prevalente giocato nella vicenda dall'E.
nonché in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della parte lesa, quanto
al timore della ragazza di essere stata effettivamente ripresa.
Quanto infine all'altra censura, va ricordato che secondo la giurisprudenza di
questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 11 aprile 2006 n. 17050) per prova
decisiva deve intendersi quella idonea a superare contrasti emergenti
dall'acquisito quadro probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l'efficacia
dimostrativa di altra di sicuro segno contrario e non anche quella abbisognevole
di comparazione con gli elementi già acquisiti per un confronto dialettico al
fine di una ulteriore valutazione di quanto oggetto del giudizio.
Sulla base di tale premessa, il Collegio valuta il fatto indicato come provato
in giudizio come addirittura irrilevante nell'economia della motivazione della
sentenza, che dà atto dell'oscillare del comportamento della ragazza tra la fuga
di fronte alle reiterate ossessive richieste di incontro dei due, per il timore
di nuovi rapporti sessuali non graditi e la costrizione a mostrarsi gentile e
colloquiale per ottenere la restituzione della cassetta che avrebbe mostrato i
rapporti sessuali tra lei e i ricorrenti.
3 - Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto,
con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a
rimborsare alla parte civile le spese del grado, liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali e di quelle di parte civile, che liquida per il presente grado
di giudizio in complessivi E 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, l'11 maggio 2006
1) Procedura e varie - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - L. N. 46/06 - Impugnazioni - Parte Civile - Appello agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità. Pur dopo la novella del codice di rito ad opera della l. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la parte civile conserva il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 576 c.p.p. (Pres. C. Vitalone, Rel. A. Ianniello). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 4/7/2006 (Ud 11/05/2006), Sentenza n. 22924
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