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Legge 24 Dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le
seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali)
1. Per l’anno 2008, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in
34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in
termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario
2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in
31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050
milioni di euro per l’anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2010,
per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro
ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto
alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli
obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui
saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali
obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della
pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare
mediante l’incremento della misura della detrazione per i redditi di
lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le
maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel
provvedimento previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento
dell’obiettivo dell’incremento della citata detrazione, da
corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a
decorrere dal periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura
dell’incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore
al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile
dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b),
della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui
all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata
al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di
abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte
le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e
A9».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere
dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale
sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che
installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia
elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre
anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre
tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata
dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui
all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
7. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 è
rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell’interno definisce il
modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito
previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell’interno il modello
compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento
compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare
riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il
16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16
dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali
conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie locali,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati
conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei
citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai
comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.
9. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente
pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.»;
b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il
quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite
dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla
seguente: «contratti»;
3) le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle
seguenti: «complessivamente pari a:»;
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori
o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera
a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra
gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate
al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i
suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore
all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l’attribuzione del predetto ammontare».
10. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetti a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
11. All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),»
sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli
assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra
gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili
nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2,
3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad
alcun periodo nell’anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non
superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è
riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La
detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione
agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente
a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero
importo»;
2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 1 e 1-bis»;
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la
detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta
lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni
previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza
nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia,
sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto
al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10,
comma 3-bis».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011(*), per una quota pari al
36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio
relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2011(*);
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2011(*) dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile
entro il 30 giugno 2012(*).
(*) N.d.R.:
Termini così prorogati dall'art.2, c. 15 della L.n. 203/2008
(Finanziaria 2009)
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011(*), nella misura e alle
condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1º gennaio 2008.
(*) N.d.R.:
Termini così prorogati dall'art.2, c. 15 della L.n. 203/2008
(Finanziaria 2009)
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358
e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura
e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano
anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31
dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite
massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il
riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché
commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007
disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
|
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre
comprensive |
|
|
Coperture |
Pavimenti |
|||
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
|
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
|
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
|
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
|
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
|
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un
numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all’atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del
medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui
all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre
2006, n. 296.
25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, all’articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione
dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione
che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato
entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento».
26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà,
la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati».
27. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, il comma 15 è abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private
non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa
data.
29. L’articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). – 1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio
di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti
dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione
ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e
delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio
di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della
società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale
sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi
conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma
non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La
presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma
dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma
2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».
30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008.
31. All’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei
discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».
32. Al primo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano,
in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative,
il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e
quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non
dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8»;
b) l’articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi) – 1. Gli interessi passivi inerenti
all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del
presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all’articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;
e) all’articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all’articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale
detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi.»;
g) all’articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96
e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai
sensi dell’articolo 109, comma 5»;
h) all’articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e
dell’84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«del 95 per cento»;
i) l’articolo 96 è sostituito dal seguente:
«Art. 96. – (Interessi passivi). – 1. Gli interessi passivi e gli oneri
assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del
comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun
periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di
competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo
lordo dei successivi periodi d’imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore
e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10,
lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione
finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione,
tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei
confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente
articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento
dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili
in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei
successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi
l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al
30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e
agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle
creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle
società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei
commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili
costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai
sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto
costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e
l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e
successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è
sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e
teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità
assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10
dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo 3, comma 115,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli
obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle
società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi
ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può
essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e
nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino,
per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente
non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica
anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di
quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato
nazionale.»;
8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti
e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma
2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato
devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al
risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli
indicati nel comma 2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all’articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le
perdite.»;
n) all’articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente
che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in
relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni
immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero
superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del
contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari
almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1,
lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è
soggetta alle regole dell’articolo 96.»;
o) all’articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
p) all’articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle
stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa
e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
superiore a euro 50»;
q) all’articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni
materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.»
sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente
al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96» sono sostituite
dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
r) all’articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è
sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
s) l’articolo 122 è sostituito dal seguente:
«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) – 1. La
società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del
consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna
delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla
liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative
contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello
di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;
t) all’articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
u) all’articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6»;
v) identica;
z) identica:
«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate) – 1. Nell’ipotesi
di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i
dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle
partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate
dall’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo
all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a
concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel
consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di
consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza
il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni
attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento
con gli articoli 137 e 138.»;
aa) all’articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell’articolo 96».
34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g),
numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si
applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di
applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è
aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro.
Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura
pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data
fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei
periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1º gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera
n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria,
si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1º gennaio
2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di
ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed
entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella
lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 e nel comma 7, primo periodo,
dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal
comma 2 dell’articolo 102 del predetto testo unico, e l’eventuale
differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella
dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La
disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni
dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla
presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha
tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante
sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali
dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a
imposta sostitutiva con aliquota dell’uno per cento; l’imposta
sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di
versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le
altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire
dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma
33, lettera q), numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni
extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione
finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità
per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti
componenti in base a corretti princìpi contabili. L’eliminazione della
rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei
dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle
modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto dalle
delibere di distribuzione adottate a partire dal 1º settembre 2007,
esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo
all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime
di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle
modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai
trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma
l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma
1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.
35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al
comma 2 dell’articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti
contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello
stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce
norma di interpretazione autentica.
36. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita
una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle
imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno
2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente,
tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione
e attività di costruzione e della possibilità di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in
funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma
restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, la
non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti
da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
37. L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007
utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può,
entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto,
nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di
tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto,
l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento
dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con
l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è
quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella
stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
38. Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei
dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota
dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del
presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli
articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate
la normativa transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari
di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione
separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi
prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o
distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi
soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito
complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta
corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti
41. L’opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o
le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio
netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei
quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti
del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a
quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme
versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli
utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli
esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera
prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate
le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con
particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità
dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in
materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo
proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2010(*), è istituita
con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole
derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato
dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le
scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni non
possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi
statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni,
nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione
del presente comma in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(*) N.d.R.:
Termine così prorogato dall'art. 42, c. 7, del D.L. n. 207/2008
44. Con accordo concluso a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo
regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e
della riscossione dell’IRAP istituita con legge regionale. Nell’ambito
del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme
derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di
evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione,
accertamento e riscossione sono affidate all’Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle
singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e
i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante
dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e
i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria
dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
c) all’articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all’azienda o»
sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento»;
d) all’articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario
rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)»
sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1,
lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore
fiscale dell’azienda conferita.
2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e
2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei
redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in
essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta
successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti
immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta,
di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei
maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per
cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori
valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini
dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è
esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo
fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva
e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva
versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22
e 79»;
4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali
riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità
dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le
parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
6) il comma 6 è abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta
dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per
ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di
bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti
ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative
per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la
riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le
disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di
aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta
sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto
di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per
cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate
dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante
opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5
milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che
eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento
sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in
tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni
extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative
per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti
dell’esercizio dell’opzione. Si applicano le disposizioni del comma
2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L’imposta
sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle
quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30
per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi
nella misura del 2,5 per cento.
49. L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali
degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a
quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di
rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128
e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già
operate, può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione
del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare
ai sensi dell’articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono
adottate le relative disposizioni attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di
separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente
le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
società di capitali e degli enti commerciali) – 1. Per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui
agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza
tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui
ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del
valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel
comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:
le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci
diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9),
dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli
utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo
11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono
beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di
avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto
economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione
temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati
dall’impresa.»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
società di persone e delle imprese individuali) – 1. Per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è
determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di
cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei
costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei
servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria
dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le
spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti;
l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d’impresa ai fini dell’imposta personale.»;
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria,
possono optare per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole di cui all’articolo 5. L’opzione è irrevocabile per
tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei
termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio
l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno
che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo
stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore
della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo
caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente
rinnovabile»;
c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e di altri enti e società finanziari). – 1. Per le banche e gli
altri enti e società finanziari indicati nell’articolo l del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata
dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in
conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per
un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20
dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli
interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai
servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e
oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro
termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall’intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui
al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le
commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la
differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive
dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi
indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei
provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.
Si applica il comma 4 dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai
sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle
raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è
determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa
la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma
1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che
non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di
avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco
generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base
imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante
dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi
e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;
d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese di assicurazione) – 1. Per le imprese di assicurazione, la base
imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce
80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le
altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella
misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b),
numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono
beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di
avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri
contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle
istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º
dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»;
e) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti
ai fini della dichiarazione dei redditi.»;
f) all’articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e
«fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari
a 4.600» e «fino a 9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2)
le parole: «di cui all’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti:
«nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o
permettere, di cui all’articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e
«euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro
7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
l’importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato,
rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;
5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite
dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;
g) l’articolo 11-bis è abrogato;
h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007
previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109,
comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a
tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in
corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota
IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per
le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata
rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP
continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote
residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote
costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla
formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o
delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e
di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle
attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e
deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia
autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le
modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le
opportune disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni
previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati
nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in
avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo
residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al
credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni
del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle
imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano
alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non
superiore a euro 5.000.000:
55. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e
sviluppo, è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di
una istanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dal medesimo comma 54.
56. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma
54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al
fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di
stanziamento di cui al primo periodo.
57. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d’impresa,
conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di
razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito
dei soggetti tenuti all’adozione dei princìpi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle
imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della
presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili»;
b) all’articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari
diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all’articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è
sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d) all’articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro
intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono
percepiti»;
e) all’articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d)
ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi
assume rilievo anche ai fini fiscali»;
f) all’articolo 101:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d)
ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni
dell’articolo 110, comma 1-bis»;
g) all’articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del
costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a
prescindere dall’imputazione al conto economico»;
h) all’articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;
i) all’articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma
1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico
in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e
gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato
nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002,
i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata
in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività
assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
l) all’articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta
applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali».
59. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 13 del predetto decreto legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle
norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve
prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base
alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui
al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o
nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle
transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di
esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in
materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia
di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di
aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali
con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in
materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la
disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle
disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili
internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei
costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca
e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei
precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla
base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali,
purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 58.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002,
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
63. All’articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al
precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili,
risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta
precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in
tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della
facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e
delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al
precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30».
64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto
previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione
dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta previsti dagli articoli 7
e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale
fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi
di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse
sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro
per l’anno 2008 e 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010.
66. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla
seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 è abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità
europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti
nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle
società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti
di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti
indicati nel comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota
dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti,
in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai
contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi
a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi
indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di
utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e
di quelli formati in altri esercizi.
69. Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell’articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo,
gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono
quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239.
70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi
forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro, agli studi
professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma
societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di
dieci professionisti, è attribuito un credito d’imposta di importo pari
al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per
l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei
medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le
specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria,
i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati
all’operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono
essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
71. Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di
aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il
31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui
l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici
mesi.
72. Il credito d’imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che
tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino
l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura
risultante dall’aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina
primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto
di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata
si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio
dell’attività professionale.
73. Il credito d’imposta di cui al comma 70, è commisurato all’ammontare
complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine
d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di
servizi.
74. Il credito d’imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
75. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di
monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o
parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche
nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei
professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a
quello esistente dopo l’aggregazione.
76. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
77. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime
ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo
possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse
acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a
diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel
momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in
relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime
ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario
dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le
agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella
propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali
regimi».
78. L’efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla
concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da
parte dei competenti organi comunitari.
79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti:
«spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono
soppresse;
2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti».
80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa
comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale
sono assoggettate al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto a
decorrere dal periodo d’imposta 2005.
81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul
costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e
al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme,
oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 1 del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 118.
83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente
e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale»;
b) all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole:
«e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis»;
c) all’articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano
già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e
dell’articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a
seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5,
lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.»;
d) all’articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 167, comma
4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis»;
e) all’articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi
da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996,
e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso
da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato
diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;
f) all’articolo 87, comma l, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta
dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le
modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle
partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di
possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori
diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo
168-bis.»;
g) all’articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Qualora si verifichi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l’esclusione di cui al comma 2 si applica
agli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti
residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o,
se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 87.»;
h) all’articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con
imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti
all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite
dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati
in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al citato decreto»;
i) all’articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in
uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis»;
l) all’articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime
fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in
Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l’effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis»;
m) all’articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime
fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma
di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo
decreto»;
n) dopo l’articolo 168 è inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni) – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73,
comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico,
nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge
23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1,
comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali
il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89,
comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente
testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni».
84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica
a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,
per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L’aliquota
della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono
residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) all’articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull’intero importo
delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell’articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono
sostituite dalle seguenti: «sull’intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da
società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del
citato testo unico»;
c) all’articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati
ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio
diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
85. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono
sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e
negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
86. All’articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti,
esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle
finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da
soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
87. Al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «Paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati
o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
c) all’articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al
periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007.
89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire
dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all’articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del
presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni
dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli
Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze
4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio
1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23
novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il
medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli
Stati o territori di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai
soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’articolo
3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
91. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2008».
92. All’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che
nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di
esprimere i giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del
codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà
nella dichiarazione dei redditi o dell’IRAP, con la sanzione
amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo
all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non
superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del
contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi o dell’IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente
periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».
93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio
relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
94. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il
primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione
delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle
società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o
di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la
relazione di revisione».
95. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell’articolo 15-bis
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese
per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto
con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per
un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
96. Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117,
si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione
agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all’esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui
all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi
96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a società di persone o
associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo
testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto
a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche
intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli
acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali
risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
101. L’applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la
rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato
in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo
senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata
entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore
aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del
regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il
termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al
comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche
mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata
l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
103. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata
dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul
valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a
rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
104. I contribuenti minimi sono esenti dall’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo
di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o
professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei
collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi
dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia
esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono
dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari
di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. Si
applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi,
la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio,
partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo
per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente
l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto
ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non
partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso
di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre
integralmente alla formazione del predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere
computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da
96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del
regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito
conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi
d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che
trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le
disposizioni dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di
conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è
presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono
esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla
presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale,
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle
disposizioni del presente comma, l’opzione esercitata per il periodo
d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo
d’imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante
scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno
antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei
predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall’applicazione
del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il
50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1),
comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime
ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i
ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del
regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di
imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa
quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui
ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso
dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai
medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115
possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di
settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
114. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso,
si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta
regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da
parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le
condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del
regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10
per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di
avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui
al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma
99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui
l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i
compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma
96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso
operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.
115. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 96 a 114. Con
uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali
modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
116. Sono abrogati l’articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi da 165 a 170, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l’opzione
di cui all’articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di
cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d’imposta
2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la
revoca di cui all’ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7,
è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di
cui al comma 101 del presente articolo. All’articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le
parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo
32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno in cui
avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle
disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari
di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto è
dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori
dell’impresa familiare.
118. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare
il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.
119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli
operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A
tale fine è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale,
presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme. Le
modalità di riversamento all’Erario o agli altri enti beneficiari sono
stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell’economia e delle finanze, il termine di cui all’articolo 64, comma
3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2009.(*)
(*) N.d.R.:
Termine così prorogato dall'art. 42, c.1 del D.L. n. 207/2008
121. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) – 1. Al
fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti
d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a
partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di
gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano
mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei
relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione
delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle
prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».
122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le
modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Agenzia delle
entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla
semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti di cui
all’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei
dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei
dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi
da quelli previsti nel comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
124. All’articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «iscritti nell’apposita sezione dell’elenco
previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
125. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
126. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo
le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte
le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
mofidicazioni».
127. All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
128. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la
percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le
seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1 per cento»;
b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a
100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:
«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in
concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore
al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella
misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli
studi di settore»;
d) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è
ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è
ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello
0,9 per cento»;
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza
delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente
articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di
interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle
entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate
ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in
plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta
elettronica».
129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di
cui all’articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a
tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese
successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione
di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere
verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007. Le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112,
primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
130. All’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che
presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non
modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la
commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal
mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS,
per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la
produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento
del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85,
comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti
beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto».
131. A decorrere dall’anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate
dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono
rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino
relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.
132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno
2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per
tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone
di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio
televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una
sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi
di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna
annualità evasa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al
presente comma.
133. All’articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono
assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima
ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta
in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30
marzo 2001, n. 400».
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi
di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia
collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile,
al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007.
Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di
vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa
delibera, da assumere entro centottanta giorni dall’approvazione del
bilancio, è di competenza dell’assemblea ordinaria.
135. All’articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie»
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione
del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria
attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione
dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La
gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di
interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in
connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione
di cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità
all’oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente
a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a
finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e
al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane
titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza
dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione».
136. Nei confronti degli italiani residenti all’estero che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico
dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l’eventuale
recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in
misura non superiore al quinto e senza interessi.
137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia
riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell’INPS.
138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del
servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall’articolo 1, comma
426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei
confronti delle società titolari delle precedenti concessioni
subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale
sociale delle succedute nuove società.
139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme
complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per
crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società
producono, a partire dal 1º gennaio 2008, interessi giornalieri ad un
tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni
del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a
tale decreto.
140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati
gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun
anno, a partire:
a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale
è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri
casi.
140-bis. Al
fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai ((
commi 139 e 140 )) e di accelerare l'erogazione delle richieste dei
rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte
delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di
bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma
139.(*)
(*)N.d.R.:
Comma aggiunto dal D.L. 97/2008, convertito con L. n. 129/2008
141. All’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti
dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio
delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è
soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
142. All’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo
quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo
può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le
modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente
della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo,
che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede
alla vendita».
143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,
10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo
322-ter del codice penale.
144. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) – 1. Le somme dovute ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, se superiori
a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in
un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme
dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a
prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute,
comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di
rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio
di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie,
l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da
terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di
esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle
somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A
tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.
L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di
cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal
versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire
all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il
beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali
di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
3. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle
rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento
annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il
pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza
dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in
misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata
prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti
importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo
datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle
somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento
della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è
ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui
all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni».
145. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di
lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette
garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca
iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare
che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del
concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.
A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.
L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e
cancellazione dell’ipoteca»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le
seguenti: «o il terzo datore d’ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono
inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d’ipoteca».
146. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole:
«l’undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i
ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».
147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle
dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della
liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’articolo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui
all’articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni
si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2005.
148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli
consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008.
149. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il
frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le
modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza
iniziale e del termine finale, al fine di garantire l’organicità della
disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di
ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e
dell’ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli
tributi.
150. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il
versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in
ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza
rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del
codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi
dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
151. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «procede all’iscrizione a ruolo dopo aver
emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo
2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639».
152. All’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle
operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o
di rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della
società incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero
facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per
scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della
società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».
153. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 35 è inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione
non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di
spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative
per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al
comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due
anni dalla consegna del ruolo».
154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei
comuni le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti
sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del
servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione
delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni,
costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19
del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive
modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.
155. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il
200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o
il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non
assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il
meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi
settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato
l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia
stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente
ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla
detrazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta
irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre
10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di
applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle
sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento
dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati
all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. È punito con
la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette
fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di
regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il
meccanismo dell’inversione contabile».
156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo
10»;
b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17,
quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17,
quinto, sesto e settimo comma».
157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica alle
cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo quanto già
stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio
2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter)
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, effettuate dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La
disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi
richiesti a partire dal 1º gennaio 2008.
158. All’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del
pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa
la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della
concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del
corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla
base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in
relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai
soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione
dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali
nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, ovvero tramite
identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, nonché ai
commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che
provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato
dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le
vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono
nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla
prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo
che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata
anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi».
159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita
dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione
amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non
documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i
mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi
dell’articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la
denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta è
punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le
indicazioni di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi
precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono
sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo,
è aggiunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o
professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all’articolo 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento
privo dell’indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha
assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è
punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione
amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto non
documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare
all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati
relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali successive
transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la
vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal
documento rilasciato dall’ufficio competente»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei
confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di
telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei
mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte
violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto
di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 6».
160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le
condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte
I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse
non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di
finanziamento o allegata al medesimo»;
b) all’articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le
maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione,
acquistata con i benefìci di cui all’articolo 1, quinto periodo, della
tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza
dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto,
provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi
dell’evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare
nei confronti del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di
cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello
stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella
misura del 30 per cento della differenza medesima».
161. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e
successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i
termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono
sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre
mesi,».
162. All’articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non
si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei
lavori».
163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1º febbraio
2008.
164. All’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di
cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia
diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce
nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido
con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza
tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa
sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti
o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore
imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo
stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione
presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti
copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della
regolarizzazione».
165. All’articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: «ai sensi dell’articolo 41» sono soppresse.
166. All’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le
seguenti: «e per l’anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
167. All’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio
2008».
168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31
dicembre 2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate
al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
171. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi
d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i nove periodi d’imposta successivi l’aliquota è
stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75
per cento».
172. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, sono estesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80 per cento, alle
imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che
esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009(*).
(*) N.d.R.:
Termine così prorogato dall'art. 2, c. 8 della L. n. 203/2008
(Finanziaria 2009)
174. All’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente
rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività
istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze anche rivolte»
e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti,
con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di
ciascuna nell’ambito del territorio nazionale» sono soppresse.
175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
176. All’articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono
considerate produttive di reddito agrario anche le attività di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di
cui all’articolo 32, comma 2, lettera b)». All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per
l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
177. All’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le
società possono optare per la determinazione del reddito applicando
all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per
cento».
178. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi
ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442».
179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione
delle Forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per
gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzinaeuro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolioeuro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio
liquefatto (GPL)esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolioeuro 21,00 per 1.000 litri;
GPLzero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».
180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come
combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l’aliquota di
accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si
applicano l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come
combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e
successive modificazioni.
181. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un
fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall’anno
2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici
impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia
di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera,
per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell’economia e
delle finanze tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del predetto Ministero.
182. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui
prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli
usi consentiti. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del predetto Ministero.
183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito
un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall’anno
2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici
impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per
gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
184. All’onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro
115.000.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 179.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il comma 16 dell’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato;
resta comunque fermo l’obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2
dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
186. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è
abrogato.
187. All’articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il
seguente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il
30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella
regione per uso autotrazione;».
188. L’efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1º
gennaio 2008.
189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante
previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata
l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e
sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi
dell’articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire
un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio
finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.
190. Al comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, le parole: «e nell’ambito della quota
dell’accisa a loro riservata» sono soppresse.
191. All’articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1948, n. 1438,
recante disposizioni relative all’istituzione di una zona franca in una
parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le
parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore
globale delle agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle
A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le
modalità stabilite dall’articolo 3, quarto comma, della legge 27
dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto
al comma 191, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla
data del 1º gennaio 2008. A decorrere dal 1º luglio 2008, in mancanza
dell’emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso
dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella
formulazione in vigore al 1º gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti
energetici che, in relazione all’uso cui sono destinati, risultino
sottoposti ad accisa.
193. All’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il
comma 4 è abrogato.
194. L’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è
abrogato.
195. All’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
196. L’articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è
abrogato.
197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla
seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati
ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente
stabilito»;
b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il
decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo
10, comma 1, lettera e-ter)».
198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l’efficacia di quanto
stabilito dal comma 399, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
199. All’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e
i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole:
«dell’articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla
lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10».
200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i
nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli
indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche
per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del
sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni
per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
201. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007.
202. All’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
203. All’articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono
inserite le seguenti: «e a sordi».
204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
205. All’articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell’imposta
di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da
ultimo, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo
2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
17,50».
206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui
all’articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del
catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
207. Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda
e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un
importo massimo delle stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per
la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di
ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative,».
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse
nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di
cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in
forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino all’invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il
Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle
finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture
societarie.
212. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare
entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di
interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese
quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle
fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi
anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della
finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare
per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le
modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle
fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente
a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori
economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di
intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai
sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle
attività informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di cui
ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le
piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma
209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre
gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma
elettronica.
214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni
princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
215. All’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le
seguenti: «in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,»
sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una
dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.
216. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le
disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.
217. All’articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 luglio».
218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all’Agenzia delle
entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta
regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica
entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni. Sono esonerati dall’obbligo di invio
telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la
possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi
di datore di lavoro o non titolari di pensione.
219. Le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro
autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia
delle entrate mediante spedizione effettuata dall’estero, entro il
termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218,
tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio
telematico. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai
fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le
confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della
Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato
comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la
certificazione di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa
ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato
della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al
comma 3 dell’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L’Agenzia delle entrate, entro il 1º ottobre di ogni anno, rende
accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro
dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per
rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il
percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le
parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti:
«, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.
222. All’articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole:
«contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le
seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
223. Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono
inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni,»;
b) il terzo periodo è soppresso.
224. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le
relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa
dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione
europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare
una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato
di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113,
comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che
la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito
territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;
4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte
nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui
soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi
comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di
riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure
ad evidenza pubblica»;
b) il comma 6 è abrogato.
225. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa
autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai soli fini
della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui
alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del
presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili
presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e prendere
visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
226. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive
vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
227. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle
regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli
esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe
stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31
dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti
dai commi da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione
di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta
2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella
misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un
importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle
piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e
all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre
agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai
fini dell’imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel
limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo
l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.
232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il
limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della
Comunità europea agli aiuti d’importanza minore.
233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi
d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e
attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti
di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento
di atti illeciti ai loro danni.
234. Il credito d’imposta di cui al comma 233, determinato nella misura
dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al
medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per
ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d’imposta, deve
essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 233 spetta nel
limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
236. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.
237. L’agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il
limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
238. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
239. Gli aiuti comunitari di cui all’articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione
del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non
concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli
effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul
gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici
territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le
reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge.
241. È istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata,
un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto
e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si
cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali
dell’ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria
dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla
rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, o dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della
rendita stessa definita dall’INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un
quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato.
L’onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli
anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli
oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi
assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti
esposizione all’amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato
amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
246. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241,
nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono
disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della
rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i
porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle
accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.
248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere
dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante
dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a
quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con
riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli
interporti rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal
consuntivo dell’anno precedente.
249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di
interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e
ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai
sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo
dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione
o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione
spetta comunque l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei
porti nel territorio regionale.
250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita
l’Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative
della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del
trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle
risorse e per il monitoraggio degli interventi.
251. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite
dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».
252. All’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini
dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di
normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e
successive modificazioni, fino all’entrata in vigore dei nuovi studi di
settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le
categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso
i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli
previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad
accertamenti automatici».
253. Al primo comma dell’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per
l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti
dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro
attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento».
254. Al primo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per
l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti
dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro
attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento».
255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il
quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno
concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano
computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo
ammontare l’imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
256. Al comma 219 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del
predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività
estimali, incluse quelle già affidate all’Ufficio tecnico erariale, sono
eseguite dall’Agenzia medesima».
257. All’articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, possono essere ammesse
all’amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme
previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1».
258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del
territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o
a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti
urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata
alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma
consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale
sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al
valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere,
inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato,
concordato e sociale.
259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla
realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico
ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità
ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle
previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di
volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità
edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.
260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle
dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente articolo nonché della
presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di
finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in
caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a
disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione
dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione,
qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta
relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle
suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali
beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui
all’articolo 19, comma 4, secondo periodo»;
b) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le
società consortili e le società cooperative con funzioni consortili,
costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto
dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10
per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o
soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse»;
c) all’articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto
per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma
del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui
all’articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale
dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore e se l’operazione è effettuata da società che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre
di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata
dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la
base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi
se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base
imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi
precedenti»;
d) all’articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell’articolo 13, il valore normale è
determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo
se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell’attività propria
dell’impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le
cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le
prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei
servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell’articolo 13, per la
messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore
normale quello determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al
dipendente e al netto dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto
importo»;
e) all’articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e
dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria
dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati
nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché
dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i
beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli
stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa
in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono
utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i
predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli
stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale
di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli
stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma
dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili,
natanti e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;
3) la lettera g) è abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è
soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati
nella preparazione di prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.
262. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.
263. All’articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le
parole: «con l’aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «con l’aliquota ordinaria».
264. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262 si
applicano a decorrere dal 1º luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a
decorrere dal 1º marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al
comma 263 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tuttavia, per le
operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui
alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.
265. In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi
che le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come
presunzioni semplici.
266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi
senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto
collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di
alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di
somministrazione e di vendita.
267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente
a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai
fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto,
e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
268. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267,
valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
269. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è
sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino
fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».
270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e
fornitori, di cui all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relative all’anno 2006, effettuate entro il termine del 15
novembre 2007.
271. Al comma 37-bis dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1º
gennaio 2009».
272. Al comma 43 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo
precedente si applica anche ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio
2004».
273. All’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente:
«Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno in cui viene
presentata la dichiarazione».
274. All’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della
fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è
comunque contitolare,».
275. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
«e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20
febbraio 2006, n. 96».
276. Sono soggetti all’obbligo della voltura catastale previsto
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese
che comportino qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni
immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non
direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di
diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente
comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio, adottato d’intesa con il direttore generale per il
commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo
economico.
277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di
aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono
la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non
ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio
provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di
aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti,
degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
278. L’articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal
seguente:
«Art. 23. – 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni
quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui
circoscrizione è stabilito l’ufficio copia del registro generale
d’ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».
279. In deroga all’articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a
quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall’articolo 61 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d’ordine viene
eseguita dal conservatore.
280. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’Agenzia del territorio è
assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4
milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per
la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità
di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al
processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si
provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai
commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle
misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e
279.
281. Nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai
sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili
ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute
nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle
strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni
erariali.
282. All’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di
attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e»;
2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti
insieme all’elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme
con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che
consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel
corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le
opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la
verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e
agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2008.
284. Al comma 271 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
285. L’importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a
350 milioni di euro per l’anno 2008, è iscritto nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
286. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni
previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia.
287. L’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via
previsionale e dell’eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a
fronte della diminuzione del gettito dell’imposta comunale sugli
immobili che deriva dall’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto
dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con
riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30
settembre 2007.
288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di
costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio,
così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192
del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile
finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il
comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma
1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista,
per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna
unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione
superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione
energetica minima è di 5 kW».
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per
riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul
valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale,
espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 è adottato, con cadenza
trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura
pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali
esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto
non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si
verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma
290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere
adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di
cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.(*)
(*) N.d.R.:
Comma così modificato dal D.L. n. 112/2008
292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle
accise.
293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è
adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28
febbraio 2008.
294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di
accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di
spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le
somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prelevate dalla
contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi
di bilancio» e versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto
pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di
garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello
dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti,
alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al
gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.
296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a
ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva
indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere
dall’anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a
statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo
stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le
stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per
autotrazione erogati nell’anno 2010 in ciascuna regione, consentano di
corrispondere l’importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata
alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in
base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di
trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more
dell’emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna
regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del
primo periodo del presente comma.
297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere
dall’anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla
compartecipazione dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 3, comma
12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari
a 254,9 milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo
pari a 670,5 milioni di euro;
c) compensazione della riduzione dell’accisa sulla benzina non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui
all’articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di
euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al
settore del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all’articolo 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2
milioni di euro.
298. A decorrere dall’anno 2008, al fine di adeguare le risorse
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario
una quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per
autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma
297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per
l’anno 2008, di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di 0,00920 euro a partire
dall’anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi
territori regionali.
299. L’ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è
versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e
riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni
a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti
ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di
gasolio erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di
carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti
dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa
all’anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai
sensi del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri
di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo
stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto
stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle
contenute nel presente comma.
300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l’Osservatorio
nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano
i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti
locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo
pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica
dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma.
Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse
destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle
relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio. L’Osservatorio presenta annualmente alle Camere un
rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti
Commissioni parlamentari.
301. A decorrere dall’anno 2008 non può essere previsto alcun
trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato
al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi
compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le
regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti
locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma
restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di
maggior favore per gli stessi enti locali.
302. Le risorse per i servizi di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte
sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno 2011 si provvede alla loro
sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma
296; a tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la
somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere
conto ai fini dell’emanazione del decreto di cui al comma 296.
303. Nelle more di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori
sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema
previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo
del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro
per l’anno 2008, di 130 milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 milioni
di euro per l’anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del
Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del
Fondo sono destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1031,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e
di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi
finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n.
211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto
del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere
in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il
finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di
parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può
essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità
ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in
pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall’anno 2011 la
ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è
effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di
premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità
nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela
ambientale. All’articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la lettera d) è abrogata.
306. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti
con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato
almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».
307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la riattivazione, in via
d’urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di
trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all’apertura di
procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della
Corte di giustizia delle Comunità europee.
308. A decorrere dall’anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo
del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui
alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente
alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia e delle
finanze con le modalità di cui al comma 296. L’esclusione delle spese
relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico
locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei
confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di
Bolzano.
309. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2009(*) per l’acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un
importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione
spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si
trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
(*) N.d.R.:
Termine così prorogato dall'art.2, c.7, della L. n. 203/2008
(Finanziaria 2009)
310. L’articolo 3, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si
interpreta nel senso che le somme di cui all’articolo 1 del medesimo
decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci
hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio
dell’azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad
esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo
9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non
rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell’articolo
84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei
confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle
partite debitorie di cui all’articolo 145, comma 30, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla
definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000
della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della
Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il
potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.
312. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 3, comma 12-bis,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall’articolo 1, comma
58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale
attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con
gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del demanio, nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d’intesa con
gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici
comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono
presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti
pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di
valorizzazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione
costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.
314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione
delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre
all’individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli
obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e
territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di
attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro
elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.
315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma
313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione
dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le
modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d’uso compatibili,
l’entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota
parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento
significativo per l’attuazione di quanto previsto nei programmi
medesimi.
316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per
l’attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le
amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i
soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, con particolare riguardo all’identificazione
delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela
ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e
storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore
definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari
di valorizzazione.
317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con
decreto del presidente della regione o della provincia interessata,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla
ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di
pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall’emanazione del
predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti
dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario,
la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o
di interesse generale in esso comprese.
318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in
relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della
tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli
effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa
pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e
regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove
necessario, il comma 5 dell’articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n.
166.
319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e
di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano
di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni
immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare
statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla
criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno
2008.
320. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro
il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del
demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di
favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per
migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31
ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo,
immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre
strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di
euro»;
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli
parzialmente utilizzati e quelli in uso all’Amministrazione della difesa
nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le
opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell’ammodernamento
delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle
funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del
successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più
ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati
nell’ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono
consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle
funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La
riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex
novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e
salvaguardando l’integrità delle aree di pregio ambientale anche
attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti
territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette
funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della
difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi
derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate
dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli
immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma».
321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici
di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, è istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro
annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero
dell’economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti
di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici
situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a
100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli
immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi
a carico del bilancio dello Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio
dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici
riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al
patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
definisce modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto
interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che
all’attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni
di euro annui a decorrere dal 2008.
325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed
audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del
codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito
d’imposta nella misura del 40 per cento, fino all’importo massimo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro
effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di
nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui
all’articolo 2554 del codice civile.
326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti
di cui al comma 325 hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di
dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e
servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione.
327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito
d’imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15
per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche,
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino
all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo
d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese
di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna
produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per
ciascun periodo d’imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di
lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000
per ciascun periodo d’imposta;
3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per
ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al
comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di
imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di
soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile.
329. I crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per
i due periodi d’imposta successivi.
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c),
numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il
limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione
dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli
associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti
dall’opera filmica.
331. I crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero
3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla
legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata
dall’impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d’imposta non
concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi
e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei
contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi
non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con
gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l’80 per cento del
costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione
della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.
333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto
decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per
i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione
alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite
esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese
sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.
335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione
è riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi,
in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di
produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di
produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per
ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico.
337. Il credito d’imposta di cui al comma 335 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella
distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità
italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed
espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo
alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli
articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili
dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello
cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di
produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella
produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi
2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti
di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto
legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto
decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro
il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro
per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.
342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e
tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre
migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo
di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo
straordinario di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 8 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010. Tale
contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato
decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al
comma 3, lettera c), del citato articolo 12.
343. L’efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per
i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione
alla Commissione europea. L’agevolazione può essere fruita
esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data
della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall’I.N.P.S.»
sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito
dall’I.N.P.S.»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la
prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga
della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata
facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della
dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori
possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli
effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri
di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta
la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative
informazioni.
3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate, in
via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a
cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione
economica equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe
tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione
agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente,
l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli
stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto
Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono
comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica,
ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2,
ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai
sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al
comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le
amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della
situazione economica equivalente, nonché il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.
Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’Agenzia delle
entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le
eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione,
munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo
di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle
prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il
soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la
prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia
delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei
dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli
ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla
non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla
base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai
suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate
di colloquio.
10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della
Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri
selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze
nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia
di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei
controlli previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la
famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al
comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di
sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle
informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.»;
c) all’articolo 4-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al
Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale che, per l’alimentazione del Sistema,
può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 8»;
d) all’articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le
seguenti: «, l’Agenzia delle entrate»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale
della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
entrate»;
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall’Agenzia
delle entrate».
345. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate definisce un piano
di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente
definiti, ai fini del contrasto all’evasione tributaria. Per raggiungere
gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti
stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di
27,8 milioni di euro per l’anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l’anno
2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, per
assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte
dell’Agenzia delle entrate. A tal fine l’Agenzia, per la stipula di
contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo
3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per
le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di
formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data
di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla
mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L’utilizzo delle graduatorie di cui al periodo
precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di
formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di
potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione, l’Agenzia delle
entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui
al presente comma, la quota di cui all’articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.
346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al
fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto
alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre
amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti
dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357
nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di
personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure
selettive previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni
di euro per l’anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2010;
b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per
l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l’anno
2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle
vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio
a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei
concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti
finanziari dell’eventuale deroga all’articolo 5, comma 5, ultimo
periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per
l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2010;
e) nell’Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per
le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di
formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data
di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità,
anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006,
per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno
2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia
delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro,
anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge,
in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo
finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28
del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e
lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area
funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti
risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º
settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore
tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza
area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza
area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza
area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite
dalla presente lettera, l’Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori
contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei,
nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia
delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un
punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali
graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al
quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle
medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.
347. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è
autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere
all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della
dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122
del 2005.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 3 del D.L. n. 208/2008, come modificato in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009)
"Art. 3.
Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale. Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT
1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista
spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative
procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31
dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo
1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e'
autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi
pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e
non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e'
autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti
gia' operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei
corrispondenti organi gia' operanti in seno all'Istituto nazionale per
la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
i quali, dalla medesima data, sono soppressi."
348. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui all’articolo
1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2008.
349. Per le esigenze di rafforzamento dell’attività di contrasto
all’immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero
dell’interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l’anno 2008, 19,1
milioni di euro per l’anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l’anno 2010.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni
di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a
357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1
milioni di euro per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009 e
1,5 milioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei
commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di
un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei
compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in
particolare nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale,
all’economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di
parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2008,
40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo
della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per
prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di
carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base
del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di
previsione.
351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e
di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso
la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il
numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le
predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria
regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le
commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali
sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio
2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i
componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse
sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un
componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una
delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le
funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di
Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della
Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono
assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le
politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui
al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale
di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede
ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad
eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo,
sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva
sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna
commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle
rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni
2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità
per l’attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono
inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette
elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i
componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con
propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei
giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di
efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di
avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n.
545 del 1992.
354. Per l’attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la
rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni
tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge,
la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i
compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione
tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma
dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai
componenti delle commissioni tributarie regionali.
355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei
commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per
l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati
amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5
milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili e la spesa di
0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l’anno
2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per
l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono
annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica un rapporto
informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in
relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.
357. Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in
attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è disposto con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli
avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione
dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione
del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle
società di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle
strutture dell’amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a
progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A
tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e
dell’elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti
percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un
numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata,
a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli
incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di
livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun
incarico conferito.
360. Al fine di rafforzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle
entrate attraverso l’impiego ottimale delle risorse e di facilitare il
rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di
amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli
uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento.
Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell’attività di controllo in relazione alla
peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie
di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché
facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche
attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all’adozione
degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità
degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell’azione
amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di
agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della
pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi
in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti
internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di
consentire la ricerca, la consultazione, l’estrazione e l’utilizzazione
di tutti i documenti ivi pubblicati.
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il
perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e
di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria contenuti
nell’Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell’articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché
nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro
dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti
relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono
quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a
quella stabilita per l’anno 2008 in applicazione della normativa
vigente.
363. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in
relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto
elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole
operazioni.
364. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché
i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica,
distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle
medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi
del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali,
le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche
tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le
modalità di effettuazione dei controlli.
365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel
mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai
commi da 363 a 365, a decorrere dal 1º gennaio 2008 l’Agenzia delle
entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della
propria capacità operativa all’effettuazione di accertamenti mirati nei
confronti dei soggetti indicati al comma 363.
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società
interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle
quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene
pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti
passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio
2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all’attività
di quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal
passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui
sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in
istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per
l’adempimento spontaneo.
368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società
stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie,
rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle
procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati
nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a
prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte
nell’albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le
linee guida delle predette operazioni finanziarie.
369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può
incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali,
ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione
del credito di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal
comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della
giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di
amministrazione e di controllo.
372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono
abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra
disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente
articolo.
373. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a
372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio
precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la
gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura
non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di
amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di
continuità a favore del fondo di produttività del personale
dell’amministrazione giudiziaria.
374. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le
seguenti: «, ai fini fiscali,»;
2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al
momento dell’opzione»;
4) le parole: «dell’1 per cento», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno
2007, in fase di prima applicazione, l’opzione per il regime speciale è
esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall’inizio del medesimo
periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119
siano posseduti nel predetto termine»;
c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti
nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente,
aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli
Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema
Monte Titoli»;
d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
«134-bis. Ai fini dell’applicazione della ritenuta disciplinata dal
comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 27-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 6».
375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all’articolo 1,
secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica
l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è
stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza
portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a
sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il
principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 51
della Costituzione.
377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non
compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376,
ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e
successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis,
10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni.
378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20
per cento dal 1º gennaio 2008.
379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di
stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
«678-bis. Per l’anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per
l’anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province
e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano
una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di
cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero.
Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono
pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005
calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla
concessione di crediti.»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli
enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di
competenza, per l’esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del
triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai
sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il
solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un
saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di
cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di
saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di
cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei
commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non
destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata dei prestiti,
superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto
delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni
2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra
l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento
e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679,
a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza
pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati
in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005
calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il
saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello
medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di
competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai
fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio
2003-2005 sono calcolati, per l’anno 2007, sia per la gestione di
competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010,
per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a
decorrere dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa
di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono
tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno
nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso
decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato
per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
La mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui
allo stesso decreto, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento
alle regole del patto di stabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni
degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti
la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca
al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso
d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e
scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La
concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione
dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata
trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di
stabilità interno.»;
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente: «686-bis. Qualora si
registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti
locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con
l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti»
380. La facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia
autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità
interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a
ordinamento regionale o provinciale, prevista all’articolo 1, comma 663,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle
università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da
regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.
382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed
essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e
la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica
la conformità dei contratti al decreto.
383. La regione o l’ente locale sottoscrittore degli strumenti
finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver
preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi,
evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli
impegni finanziari derivanti da tali attività.
384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento
costitutivo dell’efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati
in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data
comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
385. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto
a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario,
anche prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del
decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la
sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al
terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al
proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica.
386. È prorogata per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006
e 2007 dall’articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per
frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi
degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le
disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di
stabilità interno.
387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia
e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo
delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione;
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela
della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti
sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)
1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono confermate, per l’anno 2008, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
2. I trasferimenti erariali per l’anno 2008 in favore di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l’anno 2008.
4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo
di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta
precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera i) del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, introdotta dall’articolo 42-bis del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla
medesima lettera i).
5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del
bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti
dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31
luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009,
rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di
euro. A partire dall’anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all’importo
riconosciuto per l’anno 2009, acquisiti alle casse regionali in
applicazione del citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo
n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di
funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.(*)
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 41, c.11, primo periodo, del D.L. n. 207/2008:
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria
(...)
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni
finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio
2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per
l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. (...)
6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
abrogato ed è conseguentemente soppressa l’autorizzazione di spesa
prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
7. Dopo l’articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, è inserito il seguente:
«Art. 20.2 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) – 1. I comuni
che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione
di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20, o quelli che intendono
riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani
generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di
spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura
non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per
anno e per provincia, già previsto dall’articolo 20-bis, comma 2, è
fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie
e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per
una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale.
9. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, trova applicazione dal 1º gennaio 2007 e pertanto dalla
certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31
marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in
precedenza.
10. All’articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25
per cento».
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10
milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni
per l’attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro
dell’interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei
contributi.
12. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni,
da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici
unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale,
difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.
13. All’articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine,
le parole: «e per l’estinzione anticipata di prestiti».
14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro
favore dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all’erogazione
di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza
dell’evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta
definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità
degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di
investimento.
15. Gli alloggi di cui all’articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro
trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai
sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della
volturazione, all’accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato
articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo
esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli
assegnatari entro il termine stabilito dall’articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione
sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.
16. Il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.
17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008(*), provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli
delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità
montane, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 27 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa
corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un
importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui
al comma 16, assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle comunità
montane presenti nella regione.
(*) N.d.R.:
Termine così prorogato dal D.L. 97/2008, come modificato in sede di
conversione in legge n. 129/2008
18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti
princìpi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base
di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in
particolare: della dimensione territoriale, della dimensione
demografica, dell’indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite,
dell’acclività dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale con
riferimento all’arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei
servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività
produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi
delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle
comunità montane, in deroga a quanto previsto dall’articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione
delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e
dalle leggi statali e regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17
entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di
provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000
abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei
comuni non sono situati per almeno l’80 per cento della loro superficie
al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero
non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie
al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali
il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è
minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine
e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente,
sono di 600 metri;
c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza
di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di
cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le
caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla
costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli
obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti
in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che
ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base
elettiva è costituita dall’assemblea di tutti i consiglieri dei comuni,
che elegge i componenti dell’organo consiliare con voto limitato. Gli
organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti
l’organo consiliare.
21. L’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma
17 è accertato, entro il 31 ottobre 2008(*), sulla base delle leggi
regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate.
Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione
del predetto decreto.
(*) N.d.R.:
L'originario termine del 31 luglio 2008 è stato così prorogato dal D.L.
97/2008, come modificato in sede di conversione in legge n. 129/2008
22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti
all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in
particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo
alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Sino all’adozione o
comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni
succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici
e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle
obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
23. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è
sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in
vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
24. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle
province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti
dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo 22, comma
1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché
i membri delle giunte di comuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui
all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non
retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a
proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86».
25. All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente
ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto
a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può
superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per
il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli
assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco
e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità
montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima
del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;
d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le
indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere
incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai
presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con
delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi
dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di
dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti
locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino
all’accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in
violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La
corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla
effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è
soppresso.
26. L’articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed
europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni
di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti
locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non
percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità
di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque
denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle
proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono
cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al
momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della
condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta
non viene corrisposta».
27. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) – 1. Agli amministratori
che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi,
ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono
dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre
spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove
ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate».
28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle
forme associative comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni
amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l’adesione multipla ogni
atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo
ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte
dell’amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si
applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.
29. All’articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono
articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».
30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono
attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, salvo
quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e
successive modificazioni. L’incarico di componente delle commissioni
elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto
la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento
alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al
responsabile dell’ufficio elettorale comunale.
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse
del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si
tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti
interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente
territoriale, dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a
31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23
a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono
destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto
disposto dal comma 32, all’incremento del contributo ordinario di cui
all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non
rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in
proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a
copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.
32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte
dagli enti interessati, il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica
l’ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31
dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell’economia
e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra
l’ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti,
adegua con propri decreti la dotazione per l’anno 2008 del fondo
ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato
piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a
valere e nei limiti dell’incremento del fondo ordinario di cui al comma
31.
33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in
attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni,
nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono
all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi,
comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte
coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i
princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti,
agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti
locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di
funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti
locali medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e
degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini
imbriferi montani, costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del
numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere
conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche
in via indiretta da enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 729,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo
termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
d’intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino
di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le
funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le
relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di
carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni
adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia
attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al
riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze
delle province fissate dall’articolo 19 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di
interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo ai consorzi suddetti. Per l’adempimento dei fini
istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita
la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all’articolo
59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi
alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate
attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che
al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di
bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei
comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i
contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi
sostenuti per l’attività istituzionale.
37. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la
soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio
ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un
piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.
38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell’esercizio delle
rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e
gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza
agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti salvi
gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi
secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel
rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento
della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi
di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti
territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in
materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio
idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso
di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle
regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in
alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme
associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da
sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun
compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall’attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione
con provvedimento comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze,
al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria
e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei
rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per
gli utenti domestici finali.
39. All’articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A
decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui al periodo
successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza
rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazioni sui
flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d’Italia. Ai fini della
stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo
decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e
competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della
liquidità e di selezione delle controparti»;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto
conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: “Dipartimento del
Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari“, non sono ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema
bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le
disposizioni del comma 6. (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno
2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole
minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei
settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a
migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone,
assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella
rete «Natura 2000», prevista dall’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero
improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento
all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all’efficienza
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla
mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al
riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei
flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli
habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a
misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse
possano essere ugualmente competitive. All’erogazione del Fondo si
provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione
isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole
minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le
relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali e del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni.
42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e
ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i
decreti del Ministro dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo
sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all’articolo 25,
comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione
del Ministero dell’interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari regionali.
43. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di
integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione
interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell’articolo 6 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di
10 milioni di euro per l’anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni
2009 e 2010.
45. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1282, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da
trasferire all’Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle
complessivamente già attribuite all’Istituto nazionale della montagna
(IMONT) al 1º gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente
disponibili per effetto dell’esclusione disposta dal primo periodo del
comma 507 dell’articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni
Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate
si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari
regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo
Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di
un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la
liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati
finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005,
determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e
comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei
disavanzi.
47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo
Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non
superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così
determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello
Stato.
48. All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare
su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato
procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento
definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con
il supporto dell’advisor contabile, come previsto nei singoli piani di
rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano
le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero
dell’economia e delle finanze e ciascuna regione. All’atto
dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata
estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e
trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri
dell’economia e delle finanze e della salute.
49. In presenza della sottoscrizione dell’accordo con lo Stato per il
rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il
2007 spetta l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l’anno di
riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal
relativo piano.
50. All’articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano
denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo
di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate,
sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente
comma.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di
cui all’articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può
essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni,
concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione
alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono
fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.
55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all’articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono
individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento
dell’azione degli uffici all’estero, con l’obiettivo di razionalizzare
la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa
all’utilizzazione degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
56. Il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene
conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell’esercizio 2008,
adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi
55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel
limite di 5 milioni di euro per l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009, il fondo di cui all’articolo 3,
comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l’anno 2008 è
integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2009 è
integrato di 42,5 milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai
sensi dell’articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006,
nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle
dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici
all’estero.
59. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e
di informazione, promozione culturale, scientifica e dell’immagine del
Paese all’estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per
l’anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e
all’assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle
iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della
divulgazione della cultura italiana all’estero, da realizzare anche in
connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per
l’allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
62. Per il funzionamento dell’unità di crisi del Ministero degli affari
esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei
cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all’estero,
svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi
dell’Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa
di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l’adempimento degli impegni internazionali
derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare
dall’esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli
affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel
limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di
euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1,
comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
64. Per l’organizzazione del vertice «G8» previsto per l’anno 2009 è
stanziata la somma di euro 30 milioni per l’anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche
attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma
della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi
civili nel territorio dell’Isola, con particolare riferimento al comune
della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile,
della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
67. Il contributo all’Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di
cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2008 per sostenere l’attività dell’Inter
Academy Medical Panel (IAMP).
68. Per consentire la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6
milioni di euro per l’anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust
Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e
di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo
dell’Iniziativa centro-europea (INCE).
70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane
all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e le
iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la
realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della
Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione
italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani
all’estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla
razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l’anno 2008.
71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, così come rideterminati dall’articolo 1, comma 570, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.
72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello
strumento militare per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge,
la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1238, della citata
legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l’anno
2008.
73. La dotazione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 899, della
citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per
l’anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli
interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto e 1
milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord
di Piacenza.
74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un
fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei
carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro
di responsabilità «Arma dei carabinieri».
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell’ambiente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela
ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e concorre nell’attività di
prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di
maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e
internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può
effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri
previsti dalle norme vigenti per l’esercizio delle attività
istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano,
in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei
carabinieri per la tutela dell’ambiente.
76. All’istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma
574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati
anche nel 2008.
78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni
militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri
di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio
nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse
all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e
alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al
convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico
qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali
patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2008-2010.(*)
(*) N.d.R.: si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del D.L. n. 207/2008:
"Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo
2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il
limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma
78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre
2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo."
79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.(*)
(*) N.d.R.: si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del D.L. n. 207/2008:
"Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo
2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il
limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il
riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma
78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre
2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo."
80. La dotazione del Fondo istituito all’articolo 1, comma 898, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2008-2010.
81. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 264, è ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad
avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su
base distrettuale di corte d’appello, delle intercettazioni telefoniche,
ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica
disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, anche attraverso la
razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici
dell’amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede
all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 96 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attività di intercettazione disposte dall’autorità
giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di
vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di
provvedimento dell’autorità giudiziaria, nelle comunità
dell’amministrazione della giustizia minorile, previste dall’articolo 10
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale
appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è
corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l’indennità di
turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.
85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del
Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per
l’anno 2008.
86. Al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità (OIC),
fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria,
concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione
di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei
bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell’OIC stabilisce annualmente il
fabbisogno di finanziamento dell’OIC nonché le quote del finanziamento
di cui al comma 86 da destinare all’International Accounting Standards
Board (IASB) e all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a
definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base
delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’OIC. Con lo stesso
decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative
somme all’OIC tramite il sistema camerale.
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata
nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è
finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale,
l’indennità è ridotta del 25 per cento. (L).
2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso
non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero
perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata
in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento. (L)»;
b) all’articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la
riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con
l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell’articolo 37»;
c) all’articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le
maggiorazioni di cui all’articolo 45»;
d) all’articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1» sono
soppresse;
e) all’articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è
liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».
90. Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come
modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i
procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione
dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata,
o sia comunque divenuta irrevocabile.
91. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-septies, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1º febbraio 2008,
il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla
posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle
amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui
all’articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il
contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto
dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
92. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 430, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di
pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello
B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla
data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno
successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad
esaurimento soprannumerario, riassorbibile all’atto del collocamento a
riposo. Agli stessi è garantito l’impiego sino alla cessazione del
servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
93. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42 della legge 1º aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di
pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica
possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal
comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti
l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti
in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica
rivestita, collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite
di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 42, comma 3-bis, della legge 1º aprile 1981, n. 121.
94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per
il collocamento a riposo d’ufficio del personale di cui al comma 92, il
numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella
A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, è incrementato fino a nove unità.
95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale
di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo
scrutinio per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla
qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti
dall’articolo 7, comma 1, nonché per l’ammissione allo scrutinio per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto
del Ministro dell’interno su proposta della commissione di cui
all’articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i
requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d’impiego e presso
gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;
b) all’articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B» sono soppresse; all’articolo 2, il comma 8 è
abrogato;
c) all’articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle seguenti: «e dai
prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
d) all’articolo 13, comma 1, le parole: «dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B e» sono soppresse;
e) all’articolo 58, comma 3, le parole: «e ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse;
f) all’articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di
livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza»;
g) all’articolo 62, comma 3, le parole: «un apposito comitato composto
da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B»
sono sostituite dalle seguenti: «un comitato composto da almeno tre
prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza»;
h) all’articolo 64, comma 2, le parole: «di livello B» sono soppresse.
96. Dall’attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la
previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione
d’anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si
dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme
destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli
interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
97. Per l’anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e
del soccorso pubblico, per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi
e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle
destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione
di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche
necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno
o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il
Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
98. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da
iscrivere nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e
per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in
materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal
Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del
Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei
sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10
milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011.
100. Al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come
personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un
anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi
militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri
che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati
licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o
riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati
entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di
7,250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l’assunzione
del personale di cui al comma 100, nonché per l’assegnazione delle
risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
102. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle
condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata
di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall’anno 2008,
presso il Ministero dell’interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo
confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro
confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
103. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono
finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle
risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al
risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al
recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla
realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura
della legalità.
104. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite
con decreto del Ministro dell’interno, da emanare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono
adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.
105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle vittime della criminalità
organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime
del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci
vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro
funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui
all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all’ultima
retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all’ultima
retribuzione»;
b) all’articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima
alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere
dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui
all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni»;
c) all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all’articolo 1 della
legge 19 luglio 2000, n. 203»;
d) all’articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi
verificatisi all’estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono
stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell’evento»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall’attuazione della
presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo».
107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano
gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori
secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate,
durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’interno e dai commissari
delegati»;
b) al comma 7 dell’articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di
emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
c) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del
dicembre 2000) – 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato
a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni
della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l’articolo 1, commi 4
e 5, dell’ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e
l’articolo 6 dell’ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;
d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è inserito il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai
commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle
certificazioni analitiche del Ministero dell’interno relative all’anno
2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun
anno del suddetto quinquiennio»;
e) dopo l’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 14 è aggiunto il
seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio
2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente
comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di
calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun
anno del suddetto quinquennio»;
f) dopo il comma 5 dell’articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti
nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo
17 dell’ordinanza del Ministro dell’interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997
sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate
per il completamento degli interventi da ultimare».
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e
per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo
I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a
contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010».
108. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere
a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f)
del medesimo comma 107.
109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei
versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3,
dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, dall’articolo 2,
comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro
dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e
dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998,
del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13
dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive
modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo
interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per
ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei
versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei
limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e
contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si
perfeziona versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a
titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate
di eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata entro il
20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato
rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza
dal beneficio di cui al presente comma.
111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente
il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso
civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi
boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008
per l’acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.
113. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dall’articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2008.
114. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e
delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da
eventi alluvionali nell’anno 2007 di cui all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un
contributo straordinario di 15 milioni di euro per l’anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1013,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento
degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata
e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982,
di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è
autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo
modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel
rispetto dei limiti di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
117. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono
inserite le seguenti: «o la sede operativa».
118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell’economia nelle
zone colpite dall’eccezionale evento alluvionale e franoso che ha
interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba
Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la
realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire
le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le
modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al
comma 118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura, istituito dall’articolo 1, comma 1068, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e
allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
121. Al fine di favorire l’accesso al credito e al mercato dei capitali
da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito
peschereccio, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui
all’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102.
122. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l’importo di 50
milioni di euro per l’anno 2008, quale dotazione del fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio
previsto dalla normativa comunitaria.
123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato
agricolo, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel
limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per
l’anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma
122.
124. All’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
aggiunta la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso
interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio
nei suoli forestali e nelle foreste».
125. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 della legge
24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui
all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori
agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai
sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli
imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i
concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione
97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre
esperti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la
ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di
riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai
suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di
contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari
in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra
gli operatori e della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la
trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni
effettuate ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza
settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti
radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
129. L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i
controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o
sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma
127.
130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al
Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per
l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
intesa con gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di
prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di
forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono
disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli,
in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la spesa
di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell’ambito
del Piano irriguo nazionale di cui all’articolo 1, comma 1058, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull’autorizzazione
prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2010 a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1060, lettera
c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del
suddetto Piano, l’ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la
durata di quindici anni a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede
mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni
di spesa di cui all’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e all’articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.
134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente
alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del
territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento
diretto, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia
superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti
di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e
anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura,
il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del
suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a
verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla
lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di
produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la
gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti
rinnovabili di origine agricolo-forestale.
135. Dopo l’articolo 1 della legge 1º luglio 1997, n. 206, recante norme
in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è
inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito
dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota
altresì con il nome di “peronospora“, avvenuti nel 2007 in Sicilia in
conseguenza dell’anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo
eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche
assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata
dal numero 8) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante
modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non
essere soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto
dall’articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata
per l’anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un
importo di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore
delle aziende danneggiate dagli attacchi della “peronospora“, tramite
provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al
presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».
136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai
soli impianti realizzati ed operativi.
137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296
del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in
via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio
fino alla data del 31 dicembre 2008(*), con riferimento alla
parte organica dei rifiuti,è completata dal Ministro
dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009.(**) (***)
Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed
inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla
situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di
entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri (****)
(*) N.d.R.:
Periodo aggiunto dall'art. 9 del D.L. 172/2008, convertito in L. n.
210/2008
(**) N.d.R.: Comma
così modificato dal D.L. 97/2008, come modificato in sede di conversione
in legge n. 129/2008
(***) N.d.R: L'originario termine del 31 dicembre 2008 è stato così prorogato dall'art. 9 del D.L. 172/2008, convertito in L. n. 210/2008
(****) N.d.R.:
Periodo aggiunto dall'art. 9 del D.L. 172/2008, convertito in L. n.
210/2008
138. L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la
disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la
persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con
biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica
utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in
compensazione il credito.
139. Per l’anno 2009, la quota minima di cui all’articolo 2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito
dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3
per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo
nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per
gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere
incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
141. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n.
481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del
metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di
cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive
modificazioni, è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del
gas naturale.
142. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei
consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello
sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre
istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».
143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva
al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o
potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a
154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione
di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili,
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non
rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai
fini della definizione delle modalita' di calcolo, il Gestore dei
servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del
Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla
data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e
sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la
determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile
alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti
che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il
medesimo decreto, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti
per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia
elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.
Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al
periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica
imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai
meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione
complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
prodotto esclusivamente da rifiuti urbani(*)
(*) N.d.R.:
Periodi aggiunti dall'art. 9, c. 1 bis del D.L. 172/2008, introdotto in
sede di conversione in legge (L. n. 210/2008)
144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di
potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata
mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici
anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica
prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di
potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema
elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al
comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa
onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata,
come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici
anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia
di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di
intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine
di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime
modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva
di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della
remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.
146. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012
la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali.
Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della
stessa quota per gli anni successivi al 2012».
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario
pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE)
per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in
numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da
fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla
tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente
legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia
di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di
intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari
alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima
applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di
cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e
comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a
decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati
alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono
essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo
della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia
elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti
dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del
produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori
rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima
dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai
certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del
mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni
anno.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da
143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente
comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da
143 a 157 nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a
tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale
media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina
elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse
combustibili, di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari,
industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera
di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la
provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche
ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle
tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano
applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in
attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di
cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti
rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31
dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157
a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata.
153. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di
cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al
comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3
delle tariffe dell’energia elettrica.
154. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo
dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma
143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei
medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati
verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente
ai certificati di cui al comma 144.
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da
quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti
certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di
energia elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto
anni.
158. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono
sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono
inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei
trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità
di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da
parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del
patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta
regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono
soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell’impianto»
sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo
alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e
c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi
impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie
individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con
riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per
i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio
attività»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni
adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento
entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».
159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione
di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini
del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la
prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1
dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n.
239.
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente
tabella:
«Tabella A(Articolo 12)
|
Fonte |
Soglie |
|
1.Eolica |
60 kW |
|
2.Solare fotovoltaica |
20 kW |
|
3.Idraulica |
100 kW |
|
4.Biomasse |
200 kW |
|
5.Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
250 kW |
».
162. Al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza energetica è
istituto, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e
l’efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo
è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che
consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare
l’efficienza energetica, con particolare riguardo all’avvio di una
campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a
incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte al
miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione e per
sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di
funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio
2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti
alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di
motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di
apparati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i
criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al
presente comma.
163. A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio
nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine
a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita
degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere
completamente il collegamento alla rete elettrica.
164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla
rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili
che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
165. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei
gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso
di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie
insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete
non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano
essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento
della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le
infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e
tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per
autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia elettrica
prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano
ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati
allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e
della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società
terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese
artigiane e le loro forme consortili».
166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con
proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e
realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino
necessari per la connessione ed il dispacciamento dell’energia elettrica
generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, uno o piu' decreti per definire la ripartizione fra
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di
incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere
l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed
i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di
cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale
livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018
calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati
a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione
nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli
obiettivi individuati.(*)
(*) N.d.R.:
Comma così sostituito dall'art. 8 bis del d.l. n. 208/2008, introdotto
in sede di conversione in legge (L. n. 13/2009)
168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in
materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi,
provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza
per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al
comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui
ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per
ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli
autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà
comunicazione con relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a
quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle
medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza
di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere
e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi
all’invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le
modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni
nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento
delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o
altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle
imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e
interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in
particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013.
173. Nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini
dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono
considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
174. L’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l’esercizio
degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti
locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale
vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell’impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli
impianti.
175. All’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma
2, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas è
bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni
dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle
seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di
proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, anche le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 15-quater, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a
tutti i servizi pubblici locali a rete».
176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca
italiana sull’idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le
celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico
sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia
riducendo gli effetti dannosi per l’ambiente, a livello locale e
globale, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo
sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo
delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi,
ossia basati sull’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti energetiche
nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione.
Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con
le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a
combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele
metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l’autotrazione.
177. A decorrere dall’anno 2008, al fine di promuovere a livello
internazionale il modello italiano di partecipazione informata del
pubblico ai processi decisionali sull’emissione deliberata di organismi
geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni
strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di
materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con
le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato
«Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere
produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente
modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere
gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti
che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali
e partecipati di governance e government dell’innovazione
biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione
finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2008.
178. A decorrere dall’anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra
scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della
formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato
al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato
«Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel
campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell’università e della
ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni
e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una
dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l’anno 2008.
179. Per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro
per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni
di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
180. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per
l’anno 2008, di euro 468 milioni per l’anno 2009, di euro 918 milioni
per l’anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e
2012.
181. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20
milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e
di 25 milioni di euro per l’anno 2010, da erogare alle imprese nazionali
ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
182. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847,
dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti:
«e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».
183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le
risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi
della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono
iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al
capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al
capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05,
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
184. Al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».
185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
istituito dall’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere
la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
anche per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a
favore dei Paesi in via di sviluppo, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri.
186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico
ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via
esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e
finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da
contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti,
erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti
territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di
danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi
titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel
fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od
internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento
derivante dall’attività del Comitato.
187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da
destinare al suo funzionamento.
188. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro
il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata
non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di
scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di
rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di
riferimento della Commissione europea vigente alla data della
rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi
conseguenti all’allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a
carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 786 del 1985.
189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si
applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti
di attuazione.
190. Per l’attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
191. Al comma 6, lettera b), dell’articolo 8-bis del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di
avvio dell’istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti
ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative
richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31
dicembre 2008».
192. All’articolo 23 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le
parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di
attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di
insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di
ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attività industriali».
193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del
sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per
la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della
valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi
decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei
ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a
cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su
tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze
connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all’articolo 10 della
legge 29 marzo 2001, n. 135, per l’erogazione di «buoni-vacanza» da
destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più
deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di
destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo
balneare, montano e termale.
194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del
prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala
e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con
uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le
procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia
l’aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del
settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra
l’altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a
carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a
definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare
l’esercizio dei poteri pubblici.
195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse
umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei
soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di
investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto
turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.
196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve
segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei
prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può
essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri
enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che
individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione
dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi
rilevati.
198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le
segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se
necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.(*)
(*) N..R.:
comma così sostituito dal D.L. n. 112/2008
199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma
precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione
dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere,
delle Camere di commercio, nonche' del supporto operativo della Guardia
di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo'
convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine
di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo
consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita'
del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.(*)
(*) N..R.:
comma così sostituito dal D.L. n. 112/2008
200. Il Garante di cui al comma 198 è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello
sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da
196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L’incarico ha
la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le dinamiche e le
eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di
cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che
provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative,
sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di
riservatezza dei dati personali.
203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte
con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente. Dall’attuazione dei commi da 196 al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4
della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l’anno 2008 e di 14 milioni di euro per l’anno 2009.
205. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro
per l’anno 2008, di 21 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni
di euro per l’anno 2010.
206. Per il completamento degli interventi previsti dall’articolo 4,
comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa
temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è
autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008. Le modalità
di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.
207. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, l’efficacia del comma 206 è subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché
alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella
relativa decisione di autorizzazione.
208. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 9
gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni
di euro per l’anno 2008.
209. Il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l’anno 2008.
210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero
dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare
l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi
passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla
normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1
milione di euro per l’anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010.
211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere
all’erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione
degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce
delle tecnologie innovative disponibili, per 1’individuazione degli
impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono
l’efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto
marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile,
sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche
riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti
e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi
strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi
di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di
carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in
rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni
in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla
vigente normativa internazionale e comunitaria.
212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con
proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali
necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi
incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell’ente
tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e
comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l’entità del
medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e
ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di
attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30
per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli
standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili
per il raggiungimento degli standard energetici, con l’eccezione delle
attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli
impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della
corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento
dei costi di investimento e dei costi operativi.
214. L’efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione
europea.
215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con
le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per
l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e
compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
216. All’articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono
soppresse.
217. All’articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le
seguenti: «e del capo VI del titolo II».
218. Le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo
ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni,
la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone,
qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto,
da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per
azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata
l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, del predetto testo unico,
ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività
abituale.
219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente
in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di
imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura
comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun
esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione
delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la
somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
220 L’efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti
provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea.
221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività
delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo
di cui all’articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono
prorogati per l’anno 2008.
222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 65, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel
conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato
per l’ammontare di 25 milioni di euro per l’anno 2008.
223. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 998, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
il 2008 e di 15 milioni di euro per l’anno 2009.
224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta
Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto
(TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri
dei trasporti e dell’economia e delle finanze, è determinato l’ammontare
della quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e
successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi
d’investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del
costo dell’opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e
le modalità attuativi.
225. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi
all’anno 2007, è autorizzata un’ulteriore spesa di 30 milioni di euro
per l’anno 2008.
226. Al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010.
227. Le imprese che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti
di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte
all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di
autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di
categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l’attività
di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed
immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa
complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.
228. Le annualità relative all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845
euro per il 2013.
229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge
23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel
conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello
Stato per l’ammontare di euro 452.311.525 nell’anno 2008.
230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7
milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
231. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo
2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.
232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle
imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare
quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella
marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
233. L’autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno
quindicennale disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, è soppressa.
234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e
sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento
dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per
migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello
Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di
euro per l’anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella
misura del 50 per cento.
235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la
ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti
del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del
Ministro delle infrastrutture.
236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti
all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del
Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:
a) per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio
Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale
aeroporto nonché per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba, per
un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli
aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
237. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 38
della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue
per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167
del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell’ambito delle
risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente
disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi
dell’articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
238. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo
quanto disposto dal comma 239.
239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le
politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità
operative per l’attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre
il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e
238.
240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell’articolo 38 della
legge n. 166 del 2002, che residuano dall’attuazione, nel triennio
2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai
fini di quanto disposto dal comma 237.
241. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 7,
della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo