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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 59 | Data di udienza: 24 Gennaio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Autorizzazione unica – Pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale – Effetti nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti – Decorrenza del termine ex art. 41, c. 2 c.p.a. – Esclusione – Ragioni – VIA VAS E AIA – Pluralità di impianti fotovoltaici – Effetto cumulo – Del. G.R. Abruzzo nn. 244 e 426/2010 – D.M. 10.9.2010 – Presupposto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2013
Numero: 59
Data di udienza: 24 Gennaio 2013
Presidente: Eliantonio
Estensore: Nazzaro


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Autorizzazione unica – Pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale – Effetti nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti – Decorrenza del termine ex art. 41, c. 2 c.p.a. – Esclusione – Ragioni – VIA VAS E AIA – Pluralità di impianti fotovoltaici – Effetto cumulo – Del. G.R. Abruzzo nn. 244 e 426/2010 – D.M. 10.9.2010 – Presupposto.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 4 febbraio 2013, n. 59


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Autorizzazione unica – Pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale – Effetti nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti – Decorrenza del termine ex art. 41, c. 2 c.p.a. – Esclusione – Ragioni.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, quale pubblicità legale, del provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico (atto regionale per il quale è comunque prevista la  notificazione individuale ai soli soggetti coinvolti), non è sufficiente a far decorrere il termine di cui all’art. 41, c. 2 del c.p.a., necessitandosi, a tal fine, una tassativa indicazione normativa. La LRA n. 18/1983 prevede infatti, tra l’altro, la pubblicazione sul Bura per le varianti ai PP.RR.GG., effetto che non si realizza ove lì intervento sia previsto (come nella specie) in zona agricola, compatibile con la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Viceversa, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è produttiva degli effetti legali nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti, per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessare alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Pres. Eliantonio, Est. Nazzaro – V.L. (avv.ti Mastrangelo e Cieri) c. Regione Abruzzo e altri (Avv. Stato) e Comune di Monteodorisio (avv.Consorti)
 

DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA VAS E AIA – Pluralità di impianti fotovoltaici – Effetto cumulo – Del. G.R. Abruzzo nn. 244 e 426/2010 – D.M. 10.9.2010 – Presupposto.

Le delibere G.R. dell’Abruzzo nn. 244 e 426 del 2010 (cd. linee guide) e il D.M. (Sviluppo economico) 10.9.2010 postulano, ai fini dell’”effetto cumulo” tra più impianti fotovoltaici (rilevante ai fini della sottoposizione a VIA) la connessione alla rete elettrica attraverso un’unica cabina di servizio, dove confluisce la potenza dei generatori.

Pres. Eliantonio, Est. Nazzaro – V.L. (avv.ti Mastrangelo e Cieri) c. Regione Abruzzo e altri (Avv. Stato) e Comune di Monteodorisio (avv.Consorti)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 4 febbraio 2013, n. 59

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 4 febbraio 2013, n. 59

N. 00059/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =220= del =2011=, proposto da:
Veronique LEGRAND, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Mastrangelo e Fiorenzo Cieri, con domicilio eletto presso Paolo Borrelli in Pescara, p.zza Ettore Troilo,18;

contro

Regione ABRUZZO, MINISTERO Sviluppo Economico e MINISTERO per i Beni e le Attività culturali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila;
Comune di MONTEODORISIO, rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Consorti, con domicilio eletto presso Ernesto Torino Rodriguez in Pescara, via Trieste, n.88;

nei confronti di

Troiani e Ciarrocchi S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Emanuela Galiffa, con domicilio eletto presso Ernesto Torino Rodriguez in Pescara, via Trieste, n.88;

per l’annullamento

DEL PROVVEDIMENTO N.143 DEL 03 DICEMBRE 2010 CON CUI LA DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA-SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO HA AUTORIZZATO IL COMUNE DI MONTEODORISIO ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Comune di Monteodorisio e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Troiani e Ciarrocchi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori l’avv. Vincenzo Mastrangelo per la ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per la Regione resistente e l’avv. Peppino Capriotti, su delega dell’avv. Ermanno Consorti per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente impugna, con ricorso depositato per la notifica in data 28.4.2011, la determinazione- autorizzazione unica n. 143/3.12.2010 (Bura n. 5/21.1.2011) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 996- 48 KWP- 0,95 WM, da ubicarsi in località Fonte Papa c/o comune di Monteodorisio, zona ove c’è l’edificio della Legrand ed insistono già =4= impianti.

Le censure proposte vertono sull’assenza della V.I.A., prevista per gli impianti superiori a 1-MW, considerando il complessivo degli impianti esistenti (3,62-MW + 0,95-MW), nonché la carenza d’istruttoria (violazione distanze minime tra gli impianti, collocazione in zona archeologica, mancato rispetto della visibilità dei centri storici, omessa verifica dell’effetto cumulo).

Le difese avversarie oppongono la tardività del gravame, la mancata impugnazione delle linee guida regionali (delib. reg. nn. 244 e 426 del 2010) e delle singole autorizzazioni uniche già esistenti; l’impianto in questione sarebbe, pertanto, di potenza insufficiente ed a circa 1Km. dall’abitazione dell’istante.

La zona agricola, inoltre, sarebbe idonea per l’installazione di siffatti impianti (art. 12 d.lgs. n. 387/2003) e la zona archeologica disterebbe, in linea d’area, a circa 2Km dall’impianto autorizzato (n. 143), che non interferirebbe affatto col paesaggio, dato che il crinale della Maiella è a circa 10Km.

L’indicata ubicazione e le distanze evidenziate escluderebbero ogni effetto cumulo, anche perché ogni singolo impianto viene collegato alla rete elettrica nazionale (punto di connessione), mediante singole cabine a servizio di ciascun impianto, che ha potenza inferiore ad 1-MK.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

La ditta Troiani & Ciarocchi srl, convenuta in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo costituito, dopo l’aggiudicazione, la società di progetto “Moneodorisio Energy srl”, per l’esecuzione della Convenzione stipulata col Comune (16.10.2009 n. 15 Rep. Comune), che è subentrata nel rapporto concessionario dell’aggiudicataria a titolo originario (art. 156 d.lgs. n. 163/2006) e non per cessione di contratto.

La soc. Troiani & Ciarocchi srl ha ottenuto la concessione del diritto di superficie, da parte del comune di Monteodorisio, dei terreni per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 163/2006, stipulando un accordo procedimentale (art. 11 l. n. 241/1990) contente impegni reciproci. Esso riconosce (art. 24 Accordo) alla stipulante la facoltà di costituire una società di progetto, come previsto dall’art. 156 l. n. 163/2006, che subentra automaticamente nel rapporto concessorio, a titolo originario e non derivativo, sostituendo l’aggiudicatario in tutti i rapporti col Comune.

In data 22.12.2010 è stata costituita la Monteodorisio Energy srl (M.E.srl), che ha comunicato al Comune (racc a. r. 28.1.2011) il subentro- sostituzione in toto nell’esecuzione della convenzione.

Parte ricorrente insiste nel ritenere la legittimazione passiva della ditta Troiani & e Ciarocchi (T&C), avendo impugnato l’autorizzazione unica regionale n. 143/2010.

Tale atto, invero, ha quale destinatario il comune di Monteodorisio, che è committente del progetto definitivo alla ditta T&C, che lo ha depositato presso il Comune in data 26.8.2010 prot. n.3768.

La comunicazione del subentro al Comune è del 28.1.2011, ma essa non è stata in alcun modo pubblicizzata e parte ricorrente ha notificato il gravame all’unico contro-interessato rinvenibile negli atti resi noti e, quindi, sarebbe stato onere e diligenza della soc. T&C trasmettere il ricorso alla nuova società costituita, di cui è componente, per valutare la propria costituzione in luogo dell’altra ditta.

Non occorre, in questa sede, alcuna integrazione del contraddittorio, potendo la M.E.srl intervenire e/o sostituirsi alla T&C, che è ha sottoscritto l’intero capitale della M.E.srl, la quale ha, come amministratore unico, Troiani Roberto, che riveste anche la carica di co-amministratore e legale rappresentate della soc. T&C, come emerge dall’atto notarile del 22.12. 2010 (Rep. N. 30703- Racc.10562).

Va ora esaminata l’eccezioni di tardività del ricorso in relazione all’avvenuta pubblicazione dell’atto sul Bura, (n. 5/21.1.2011), che adempie alla funzione istituzionale di dare conoscenza ufficiale dell’attività amministrativa della Regione Abruzzo, nell’interesse generale dell’ordinamento e, quindi, dei singoli cittadini, nei cui confronti ha pieno effetto legale.

L’atto n. 143/2010 è un atto regionale per il quale è prevista la notificazione individuale ai soli soggetti coinvolti ed erga omnes c’è la pubblicazione sul Bura, quale pubblicità legale idonea a dare piena conoscenza di un provvedimento avente una valenza generalizzata.

Si sostiene che la Legrand, risiedendo in Francia, ha dovuto fare ricorso all’accesso (31.3.2011) per la sua piena conoscenza; la circostanza rappresenta, invero, solo un dato di fatto, che non escluderebbe quelli che sono gli effetti legali degli atti pubblicati sul Bura, che adempie all’essenziale funzione di dare certezza giuridica all’attività amministrativa.

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che sono indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, una volta autorizzate, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, di qui la disposta pubblicazione sul Bura.

L’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; la stessa può costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il rilascio dell’autorizzazione é, pertanto, titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato; le opere di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, come nel caso in esame.

L’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ha valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 3, cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (C.S., VI, n. 1020/22.2.2010).

In relazione a tali aspetti primari, l’art. 9 della delibera n. 143/2010 è puntuale nello stabilire la pubblicazione sul Bura per tutti gli effetti legali nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti, il che è avvenuto in data 21.1.2011 col Bura n. 5.

L’art. 41 c.p.a. stabilisce il dies a quo dal giorno della scadenza del termine della pubblicazione “se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”, il che significa che non è sufficiente la sola prescrizione contenuta nello stesso provvedimento, ma necessita una tassativa indicazione normativa.

La LRA n. 18/1983 prevede la pubblicazione sul Bura per i PP.RR.GG. adottati ed approvati (artt. 10-12), nonché relative varianti, ma, nel caso di specie, non vi è stata alcuna variante urbanistica, restando la zona di localizzazione “agricola”.

Analogo disposizione non si rinviene in materia di espropriazione per pubblica utilità né nella legge statale (Dpr n. 327/2001), né nelle norme regionali (LL.RR.AA. nn. 2/2008, 7/2010, 28/2012), né lo stesso provvedimento regionale contiene alcuna puntuale indicazione in merito a tale adempimento, come dovuto per legge.

Il ricorso è, pertanto, ammissibile.

Passando all’esame dei motivi dedotti, va precisato che l’unico atto regionale impugnato dall’istante è la determina dirigenziale n. 143/2010, di qui l’intangibilità delle pregresse autorizzazioni uniche, relative agli altri impianti presenti in zona.

Si sostiene, ai fini della Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.), che il nuovo impianto autorizzato supera la potenza di 1-Mw, non da solo (0,95), ma unito alla potenza delle altre strutture analoghe, stante la contiguità territoriale, la proprietà unica del comune di Monteodorisio, l’allaccio unico alla rete.

In realtà, ogni singolo impianto è autonomo in ragione dell’assorbente circostanza che ciascuno di essi ha a servizio una distinta cabina di connessione alla rete, nonché una capacità generativa inferiore ad 1-MW; ciò esclude automaticamente la V.I.A (art. 27, comma 43, L. 99/2009, che ha modificato il d.lgs. n. 152/2006) e non si realizza il cd. effetto cumulo, così come specificato dalla delibere G.R. nn. 244 e 426 del 2010 (cd. linee guide) e dal D.M. (Sviluppo economico) 10.9.2010 che postula (punto 11.6) la connessione alla rete elettrica attraverso un’unica cabina di servizio, dove confluisce la potenza dei generatori.

Dalla visura dei grafici, dall’aereogrammetria, dalle illustrazioni ed ortografie depositate, si evidenzia, altresì, come le precedenti strutture realizzate e/o assentite hanno una autonoma autorizzazione Enel (Tica) per la connessione , con distinti codici di tracciabilità (T00660043; T0060058; T0060086; T0060048), con evidenziato il diverso posizionamento delle distinte cabine e le ubicazioni distanti tra loro.

Le località interessate: Tratturo- part. n.154 del fg.14 (aut. n. 140), San Bernardino- part. n.4063 del fg.15 (aut. n. 141), Pozzo Antico- part. n.59 del fg. n. 7 (aut. n. 142), Fonte Papa- part. nn. 262,263,4182 del fg. 17 (Aut. n. 143), hanno distanze sufficientemente marcate da 1 a 4 Km, che vanno oltre quelle minime (mt.175) previste dalle guide regionali, in coerenza con il D.M. (Sviluppo economico) del 10.9.2010.

La localizzazione degli impianti é in zona “E” agricola, come per legge, senza alcuna necessità di modificazione della destinazione di Piano (art. 12, comma 7°, d. lgs n. 387/3003).

Per quel che concerne la zona archeologica, l’autorizzazione n. 143 (Fonte Papa) viene indicata a circa 2Km in linea d’area e, comunque, la censura proposta è del tutto generica, considerando che il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole del Servizio del Comune (28.8.2010); il motivo, inoltre, è inammissibile perché fa riferimento all’autorizzazione unica n. 141, che non è stata mai impugnata.

Del pari generica è la censura in punto di visibilità dei centri storici, che pone un presupposto del tutto ipotetico, ovvero che l’impianto in discussione verrebbe a modificare in modo significativo il paesaggio con riferimento al crinale della Maiella, posto a circa =10Km, ignorandosi che sul punto il provvedimento regionale ha tenuto presente l’Elaborato T13 (inquadramento territoriale- marzo 2010) ed il Piano regionale paesaggistico (Elaborato T19- marzo 2010).

La stessa perizia di parte ricorrente fa costante riferimento anche alle autorizzazioni nn. 140, 141,142, non impugnate, nonché ad altri programmati impianti fotovoltaici, indicati in numero di =15=, appartenenti a lotti diversi, non considerando né le distanze, né l’autonomia delle cabine nella loro diversa distribuzione territoriale, con un generico riferimento alla presenza di aree archeologiche senza indicarne la distanza.

Il ricorso è respinto.

Le spese di causa, compensate nei confronti dei Ministeri per lo Sviluppo economico e dei Beni ed attività culturali, seguono la soccombenza nei confronti degli altri soggetti costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

Compensate le spese di giudizio nei confronti dei Ministeri costituiti, CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore delle altre parti convenute e costituite, delle spese di causa, unitariamente liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/2012, nel seguente modo: comune di Monteodorisio €2000,00; ditta Troiani e Ciarocchi €2000,00; Regione Abruzzo €1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere

L’ESTENSORE       

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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