INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – FAUNA E FLORA – Ecoreati – Compromissione o deterioramento dell’ambiente – Accertamento della significatività e misurabilità – Natura di reato a forma libera e di danno – Art. 452 bis cod. pen. – CAVE – Cava in fase di chiusura – Ripristino ambientale di una cava – Parametri di concentrazione soglia di contaminazione più restrittivi – RIFIUTI – Art. 452 quaterdecies cod. pen. – Creazione di una struttura di tipo imprenditoriale – Pluralità di condotte – Natura di reato abituale proprio – Tutela della salute e dell’ambiente – Accertamento della pericolosità di un rifiuto – Inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali – Metodiche di campionamento e di analisi – Qualificazione dei rifiuti nei progetti di ripristino ambientale – Decreto legislativo n. 152/2006 – Gestione dei rifiuti – Distinzioni tra rifiuti e sottoprodotti – Attività di demolizione di un edificio – Demolizione di edifici – Materiali derivanti – Sottoprodotti – Esclusione – Art. 184, 184-bis T.U.A.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Ottobre 2026
Numero: 35628
Data di udienza: 17 Settembre 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: VERDEROSA
Premassima
INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – FAUNA E FLORA – Ecoreati – Compromissione o deterioramento dell’ambiente – Accertamento della significatività e misurabilità – Natura di reato a forma libera e di danno – Art. 452 bis cod. pen. – CAVE – Cava in fase di chiusura – Ripristino ambientale di una cava – Parametri di concentrazione soglia di contaminazione più restrittivi – RIFIUTI – Art. 452 quaterdecies cod. pen. – Creazione di una struttura di tipo imprenditoriale – Pluralità di condotte – Natura di reato abituale proprio – Tutela della salute e dell’ambiente – Accertamento della pericolosità di un rifiuto – Inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali – Metodiche di campionamento e di analisi – Qualificazione dei rifiuti nei progetti di ripristino ambientale – Decreto legislativo n. 152/2006 – Gestione dei rifiuti – Distinzioni tra rifiuti e sottoprodotti – Attività di demolizione di un edificio – Demolizione di edifici – Materiali derivanti – Sottoprodotti – Esclusione – Art. 184, 184-bis T.U.A.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 8 ottobre 2026 (ud. 17/09/2026), Sentenza n. 35628
INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – FAUNA E FLORA – Ecoreati – Compromissione o deterioramento dell’ambiente – Accertamento della significatività e misurabilità – Natura di reato a forma libera e di danno – Art. 452 bis cod. pen.
L’art. 452-bis cod. pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, di un habitat (ipotesi introdotta dal d.lgs. n. 81/2026), della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell’ambiente, significativi e misurabili. L’accertamento della significatività e misurabilità è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, che non richiede necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici.
RIFIUTI – Art. 452 quaterdecies cod. pen. – Creazione di una struttura di tipo imprenditoriale – Pluralità di condotte – Natura di reato abituale proprio o plurisoggettivo – CAVE – Cava in fase di chiusura – Ripristino ambientale di una cava – Parametri di concentrazione soglia di contaminazione più restrittivi.
Il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. può essere commesso da chiunque, ed anche da una sola persona. Di fatto, però il requisito dell'”allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”, tali da integrare la gestione di “ingenti quantitativi di rifiuti”, presuppone la creazione di una struttura di tipo imprenditoriale, quand’anche rudimentale, non importa se clandestina o “ufficiale”, al cui interno normalmente operano più persone, dando vita, nella realtà criminologica, ad un reato plurisoggettivo. Si reato di un reato abituale proprio, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali potrebbero non costituire reato, ad es. un illecito amministrativo. Nell’ipotesi di ricomposizione e ripristino ambientale di una cava avente destinazione finale agricola, la verifica della sussistenza di contaminazioni deve avvenire valutando l’uso effettivo del sito e applicando i parametri di concentrazione soglia di contaminazione più restrittivi a tutela della salute e dell’ambiente
RIFIUTI – Tutela della salute e dell’ambiente – Accertamento della pericolosità di un rifiuto – Inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali – Metodiche di campionamento e di analisi – Qualificazione dei rifiuti nei progetti di ripristino ambientale – Decreto legislativo n. 152/2006.
L’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di campionamento e di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802 (richiamata dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998), trattandosi di un insieme di disposizioni prive di portata generale vincolante, dirette unicamente allo scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione dei rifiuti. Gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento, inoltre, i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.), in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti.
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Distinzioni tra rifiuti e sottoprodotti – Attività di demolizione di un edificio – Qualificazione – Demolizione di edifici – Materiali derivanti – Sottoprodotti – Esclusione – Art. 184, 184-bis T.U.A.
In tema di gestione dei rifiuti, l’attività di demolizione di un edificio non costituisce un “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti. Il richiamo all’art. 184 bis sui sottoprodotti contenuto nell’art. 184, comma 3, lett. b) deve intendersi esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. 205/2010, all’art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo, evidenziando nel contempo che la collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 184, TUA, che li qualifica espressamente come rifiuti. Di conseguenza la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni.
(Annulla con rinvio sentenza del 17/12/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI) Pres. RAMACCI, Rel. VERDEROSA, Ric. Proc. Gen. nel proc. Apostolico e altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 8 ottobre 2026 (ud. 17/09/2026), Sentenza n. 35628SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Napoli
nel procedimento a carico di:
Apostolico nato a Nocera Inferiore il ../../….;
Apostolico nato a Castel San Giorgio il ../../….;
Di Ruocco nato a Pompei il ../../….;
Di Ruocco nato a Torre del Greco il ../../….;
Tanagro nato a Nocera Superiore il ../../….;
avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli;
sentito l’avv. Vincenzo Calabrese, difensore di Apostolico e Apostolico, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
sentito l’avv. Domenico Di Casola, difensore di Tanagro, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e la conferma della sentenza;
sentito l’avv. Alfonso Furgiuele, difensore di Di Ruocco e Di Ruocco, che si è associato alle conclusioni degli altri difensori ed ha insistito per
l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv. Fulvio Pellegrino, difensore di Di Ruocco e Di Ruocco Filippo, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza del 17/4/2023, ha dichiarato Apostolico, Apostolico, Di Ruocco, Di Ruocco e Tanagro colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 452-quaterdecies cod. pen. (capo A) e 452 bis cod. pen. (capo B) e li ha condannati, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 60.000 di multa, oltre le pene accessorie. Ha poi ordinato il ripristino dello stato dell’ambiente a spese dei condannati e la confisca di quanto in giudiziale sequestro per effetto dei provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 18.5.2018 e dal Tribunale di Noia in data 8.11.2008 e 3.12.2008.
2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17.12.2025, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto tutti gli imputati dai reati a loro ascritti perché il fatto non sussiste. La decisione della Corte di appello si fonda sugli esiti della perizia collegiale. In particolare, i periti nominati dai giudici di appello hanno ritenuto che la destinazione urbanistica dell’area, ove insiste la cava Apostolico & Tanagro s.n.c. è ” Zona D4 – attività produttive esistenti non suscettive di modificazione” e, pertanto, i limiti di riferimento per la verifica della potenziale contaminazione dei terreni sono quelli di cui alla colonna B dell’allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006. Secondo la Corte di appello, l’erroneo inquadramento urbanistico dell’area di conferimento ha determinato “a cascata” una scorretta individuazione della colonna di tabella da assumere come riferimento per il giudizio sul rispetto dei parametri da essa fissati. La Corte di appello osserva che «l’attenta analisi compiuta dai periti nominati dalla Corte ha rivelato un’imbarazzante approssimazione metodologica sia da parte dei tecnici dell’organo pubblico sia dei laboratori presso i quali sono state sviluppate le analisi e ciò ha pregiudicato… anche la possibilità di un accertamento confermativo dell’ipotesi di accusa».
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo con un unico motivo, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla valutazione del materiale probatorio. Osserva che la Corte di appello ha travisato il materiale probatorio e omesso di esaminare prove determinanti nel ritenere applicabile la Colonna B: ha confuso la destinazione urbanistica con l’uso ambientale effettivo del sito; ha ignorato la prescrizione regionale che richiamava la Tabella 1 senza distinzione; ha travisato la natura del progetto di ricomposizione ambientale; ha omesso di valutare le risultanze tecniche del primo grado e ha applicato un criterio opposto al principio di precauzione. Evidenzia che nello stesso progetto presentato dagli imputati di “ricomposizione ambientale” è espressamente chiarito che quel sito sarebbe stato riportato “a verde”, in quanto era diretto alla restituzione dell’area di cava alla sua primitiva utilizzazione di coltivazione arborea -uso agricolo. Si sottolinea che al Genio Civile di Napoli non era stato depositato, nel mese di dicembre del 2016, alcun progetto di variante di quell’unico progetto di ricomposizione ambientale, approvato con D.D. 1212 del 16.5.2001 e, di conseguenza, non poteva svolgersi alcuna attività “industriale” sul sito (cfr. pag. 208 della sentenza di primo grado). Osserva che il successivo D.D. n. 17 del 21.12.2016 rilasciato dalla Regione Campania-Dipartimento 53 delle Politiche territoriali – per autorizzare la proroga dell’autorizzazione n. 64/2014 per un tempo pari a tre anni della Cava Apostolico e Tanagro non era supportato da alcun progetto di ricomposizione ambientale (e, infatti, la stessa società con nota n. 2008.0630680 del 17.07.2008 depositata alla Regione Campania – Settore Provinciale Genio Civile di Napoli, aveva dichiarato il completamento dell’attività estrattiva di cui al D.D. del 16.5.2001 cui era stato correlato l’originario progetto di ricomposizione ambientale).
Secondo il Procuratore Generale, la Corte di Appello aveva ignorato il dato letterale della prescrizione, attenendosi ad una valutazione urbanistico- formale e non aveva tenuto conto delle concrete caratteristiche dell’intervento oggetto del progetto autorizzato e della documentazione acquisita, incorrendo nel travisamento della prova. Si sottolinea che alcun rilievo attribuisce la Corte di appello al dato emerso dal dibattimento ovvero che, nel caso di specie, si verte in caso di ricomposizione ambientale, che non coincide con l’uso urbanistico ambientale. Si evidenzia che l’ing. Nappi, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Comiziano, aveva chiarito che nell’area non sussisteva alcuna destinazione produttiva “funzionale”, motivo per il quale l’attività consentita era esclusivamente quella di ricomposizione (cfr. pag. 174 sentenza di primo grado).
Dunque, secondo il Procuratore Generale, la Corte di appello ha ignorato le emergenze probatorie, sostituendo un criterio astratto (“Zona D4”) all’analisi concreta richiesta dall’art. 240 e ss. D. Igs. 152/2006, assumendo la destinazione urbanistica come criterio esclusivo; ha frainteso la natura del sito (cava in fase di chiusura e non impianto industriale); ha applicato la colonna B come se si trattasse di un’area produttiva attiva e stabile, mentre l’applicazione della colonna A era imposta dal principio di precauzione. Il Procuratore generale osserva che la sentenza impugnata è affetta da omessa motivazione e travisamento della prova anche sotto il profilo della omessa valutazione dei contaminanti, in quanto non aveva considerato che la stessa perizia disposta in sede di appello, espressamente non escludeva la presenza di contaminanti, ma si limitava a criticarne la quantificazione. Era, infatti, emerso in dibattimento, che comunque esistevano frammenti con amianto e superamenti per metalli, ma la Corte di appello non aveva spiegato in alcun modo la presenza di questi rifiuti pericolosi. Osserva poi che la presenza di amianto, Cromo VI, idrocarburi pesanti e rame rendeva il materiale conferito del tutto incompatibile con qualsiasi parametro di sicurezza, anche secondo la colonna B e i campionamenti multipli, ancorché oggetto di contestazione procedurale, mostravano una omogeneità di non conformità che il Tribunale aveva ritenuto decisiva.
Si sottolinea che, in ordine alle acque del laghetto e all’affermazione che le stesse non rappresentano la falda e dell’incidenza degli agenti atmosferici, la ricostruzione operata dalla sentenza di appello non tiene conto della documentazione prodotta dagli stessi imputati e predisposta da professionisti di loro fiducia, nella quale si chiarisce che le acque del laghetto sono acque di falda. Si osserva che, in ogni caso, il laghetto era stato formato dalla escavazione della falda per cui si tratta di acque sotterranee che sono affiorate per l’attività non autorizzata compiuta dagli imputati. Il Procuratore generale sottolinea che anche in ordine alla problematica del cd. “giro bolla”, la Corte non si confronta con le concrete emergenze probatorie e, in particolare, con le dichiarazioni degli stessi testi della difesa, Castellano (autista dipendente della Edil Cava) e Salzano (ingegnere consulente della Edil Cava) che avevano specificato come in concreto si svolgevano le operazioni di trasporto, che avvenivano in un periodo di tempo superiore a trentacinque minuti.
Inoltre, evidenzia che nella sentenza impugnata non si precisa quali operazioni sarebbero comprese negli undici minuti (cioè dalle 8.35 – orario di ingresso dell’autocarro alla Edil Cava – alle 8.46 – orario di pesata) della prova esperita dal perito ing. Martelloni. Sottolinea che la Corte di appello menziona solo l’episodio del “giro bolla” del 19.6.2017, ma nulla dice del “giro bolla” emerso dalle intercettazioni telefoniche del 7.7.2017, che è stato compiutamente ricostruito nella sentenza di primo grado (pagg. 28-37 e 186-199 della sentenza di primo grado).
Secondo il Procuratore generale, la Corte di appello ha sostanzialmente fondato la sua decisione solo sulla disposta perizia, incorrendo in un difetto motivazione e nel travisamento del dato probatorio acquisito.
4. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con il concetto di ricomposizione ambientale – che è ben diverso da quello di uso urbanistico industriale – e non ha considerato che la cava era luogo di deposito e non sede di attività produttiva.
5. In data 6 luglio 2026, la difesa di Di Ruocco e Di Ruocco ha depositato una memoria difensiva nella quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, poiché formalmente deduce vizio di motivazione, ma in realtà non denuncia alcuna reale frattura logica della sentenza impugnata. La difesa chiede sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, in quanto non contiene la trascrizione integrale di alcun atto processuale: le intercettazioni sono riportate per stralcio di poche battute e le dichiarazioni testimoniali sono parafrasate; i certificati di analisi, i rapporti di prova, i verbali ARPAC sono meramente menzionati.
Osserva la difesa con riferimento al denunciato vizio del travisamento della prova, che nel caso di specie, il Procuratore generale non indica alcun errore percettivo della Corte di Appello: non afferma mai che la Corte abbia utilizzato una prova inesistente o abbia negato l’esistenza di una prova certamente esistente; tutte le sue censure, infatti, attengono al significato attribuito alle prove, non al loro contenuto testuale. Deduce la difesa che il ricorso del P.G è inammissibile anche per genericità dei motivi, in quanto in nessun passaggio il P.G. si confronta con le argomentazioni specifiche della sentenza impugnata. Secondo la difesa, tutte le censure sollecitano una inammissibile rivalutazione del merito.
La difesa osserva che il P.G. dedica l’intera premessa del ricorso (pagg. 1-2) ai certificati del dott. Pastena e al certificato SCA n. 8537, presentandoli come una sorta di prova di «manipolazione documentale» dei Di Ruocco, ma non spiega perché la descrizione di quei fatti di background – peraltro oggetto di separato e archiviato procedimento – renderebbe illogica la conclusione assolutoria basata sulle ben diverse risultanze della perizia collegiale.
Evidenzia che il P.G. afferma che le sponde pulite del camion e i 25 minuti di permanenza costituirebbero prova del «giro bolla amministrativo» (ricorso, pagg. 3-4), trascurando che la Corte d’Appello, quanto ai tempi, ha disposto e valorizzato un esperimento giudiziale condotto per la prima volta dai propri periti il 28.08.2025, che ha registrato 17 minuti per l’intero ciclo di scarico e carico – tempo ben inferiore ai 25 minuti osservati dalla P.G. Si sottolinea che la Corte di appello, poi, ha ritenuto che l’episodio del 19.06.2017 sia stato isolato, aggiungendo che «nelle altre OCP i camion in uscita erano diversi da quelli in ingresso, circostanza incompatibile con l’ipotesi di “giro bolla” nel senso stretto della permanenza del materiale sul medesimo veicolo» (sentenza, pag. 49).
Osserva che il P.G. ignora completamente l’esperimento giudiziale e la valutazione che la Corte di appello ne ha tratto, e si limita a riproporre la diversa interpretazione del primo giudice.
La difesa sottolinea che il P.G. descrive il materiale scaricato il 7.07.2017 citando il solo teste Taliento, secondo cui esso presentava elementi ferrosi, rocce e disomogeneità (ricorso, pagg. 4-5), ma la Corte d’Appello ha fondato la propria valutazione su un ben più ampio e solido compendio istruttorio, costituito dalla perizia collegiale, che ha accertato la conformità di tutti i campioni prelevati presso la cava ai limiti della Colonna B (sentenza, pagg. 44-45) e che i test di cessione condotti dall’ARPAC erano viziati da gravi carenze metodologiche. Si osserva ancora che, in relazione alle intercettazioni, la Corte ha riconosciuto che le conversazioni registrate possono essere lette in più modi, e ha ritenuto – con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità – che non presentano valenza univocamente accusatoria e il P.G. non si confronta con questa motivazione: non spiega perché l’interpretazione della Corte sarebbe manifestamente illogica.
Secondo la difesa, il P.G. non si confronta neppure con la motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto applicabile la colonna B e si limita a riproporre la tesi sostenuta in primo grado e cioè che l’unica colonna applicabile è quella A.
Anche in relazione alle acque del laghetto, la difesa evidenzia che il P.G. si limita a riproporre la tesi accusatoria e non tiene conto degli esiti della perizia collegiale disposta dalla Corte di appello.
Si sottolinea poi che quanto ai test di cessione effettuati dall’ARPAC, la Corte di Appello ha recepito le conclusioni dei periti, i quali hanno rilevato plurime criticità e che, quanto all’amianto, la Corte ha dato atto – sulla scorta della deposizione del perito Martelloni – che i ventiquattro frammenti di cementoamianto furono rinvenuti dal C.T. del P.M., Dott. Auriemma, nei giorni 20 e 25 giugno 2018 presso l’impianto EDILCAVA di Torre del Greco (prelevati da diversi cumuli identificati come «breccia 1», «breccia 2» e «fuorivaglio» e dal sito «sforivaglio»), e non già nel sito di cava di Comiziano (sentenza, pagg. 52-53).
Secondo la difesa, il P.G. non si confronta con alcuna di queste motivazioni: non spiega perché sarebbe manifestamente illogico ritenere inattendibili i risultati dei test condotti in difformità dalle norme tecniche; non contesta la qualificazione della presenza di amianto come episodica e marginale; non si misura con il dato – pacifico in sentenza – che i campioni rappresentativi erano negativi e che i ventiquattro frammenti furono rinvenuti presso l’impianto EDILCAVA, quindi in “cumuli” ancora non pronti per essere trasferiti in un sito di destinazione finale e non presso la cava di Comiziano.
In relazione al “giro bolla” del 7 luglio 2016, la difesa evidenzia che la Corte di appello ha dato atto che l’esperimento giudiziale del 28.08.2025 ha sconfessato la tesi accusatoria e ha escluso in radice che un singolo episodio potesse integrare il requisito di abitualità richiesto dall’art. 452-quaterdecies c.p. Secondo la difesa, nel presente processo il P.G. ricorrente non specifica quali elementi del «completo quadro probatorio» sarebbero stati ignorati dalla Corte di Appello né spiega perché l’adesione alle conclusioni di una perizia, disposta perché «assolutamente necessaria» e redatta nel rispetto del contraddittorio e con modalità assai approfondite e completa sarebbe da ritenersi manifestatamente illogica. Si sottolinea che il PG non spiega perché, a fronte di un quadro autorizzativo che la Corte ha ricostruito in modo analitico, l’omessa valutazione della specifica questione del progetto di variante renderebbe la motivazione manifestamente illogica.
La difesa ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, lo rigetti perché manifestamente infondato, confermando la sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che il ricorso del Procuratore generale non è inammissibile, come sostenuto dalla difesa, per violazione del principio di autosufficienza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr. Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071). Siffatta interpretazione, va mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Nel caso in esame, il Procuratore generale ha indicato esattamente quali parti della motivazione della sentenza di secondo grado sarebbero affette dai vizi denunciati, trascrivendo il contenuto delle conversazioni intercettate, così come riportate nel provvedimento impugnato e ha indicato le pagine della sentenza di primo grado la cui motivazione si pone in contrasto con quella della Corte di appello. Il Procuratore generale non aveva l’onere di allegare le trascrizioni delle intercettazioni o delle dichiarazioni dei testi escussi né tantomeno le perizie, in quanto si è limitato a richiamare quanto già indicato in sentenza. Il motivo di ricorso non può ritenersi generico, in quanto il Procuratore generale deduce un vizio di motivazione, indicando esattamente i dati istruttori che non sarebbero stati valutati dalla Corte di appello, che si sarebbe discostata dagli esiti della perizia, disposta in primo grado, senza argomentare la diversa valutazione, ma aderendo acriticamente alla perizia disposta in appello.
2. Questo Collegio condivide le considerazioni espresse dal Procuratore generale nel ricorso.
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno abdicato alla loro funzione di valutazione della prova e di interpretazione delle norme, delegandola al collegio di periti. Infatti, la Corte di appello ha formulato otto quesiti al collegio peritale, delegando ai periti anche la “qualificazione giuridica” delle terre e rocce da scavo estratte nella realizzazione della CMV S.c. a r.l. di Napoli (quesito n. 5) e l’analisi delle autorizzazioni della Edil Cava (quesito n. 7), per poi aderire acriticamente alle loro conclusioni. I giudici dell’appello con i quesiti formulati non si sono limitati soltanto ad una verifica di natura tecnica ma hanno in pratica incaricato i periti di effettuare valutazioni anche di carattere normativo di loro competenza.
Non vi è dubbio che nella fase della valutazione delle risultanze peritali, il giudice, in ossequio al brocardo latino iudex peritus peritorum ed in forza del principio del libero convincimento, ha facoltà di recepire o meno le indicazioni contenute nella perizia ma è tenuto a motivare adeguatamente la propria scelta. In tema di valutazione delle risultanze peritali, posto che la perizia viene disposta, come previsto dall’art. 220 cod. proc. pen., “quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche” (competenze che, pertanto, debbono ritenersi, per definizione, escluse dalle cognizioni del giudice e, in genere dalle nozioni di comune esperienza), ne deriva che sarebbe contraddittorio pretendere dal giudice la autonoma dimostrazione della esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a tali conclusioni egli ritenga di prestare adesione, dovendosi invece ritenere sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti come detta adesione non sia stata acritica e passiva, ma sia stata frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto, peraltro, nel presupposto che le suddette conclusioni peritali, sia per la “particolare competenza” di cui il perito deve presumersi fornito (art. 221 legge cod. proc. pen.), sia per l’impegno che egli deve assumere all’atto del conferimento dell’incarico (art. 226 comma primo cod. proc. pen.), siano, fino a prova contraria, affidabili. (Sez. 1, n. 11706 del 11/11/1993, Carrozzo, Rv. 196075 – 01).
E’ sufficiente, pertanto, che la motivazione della pronuncia, in riferimento a quanto emerso dalla perizia, non si risolva in una adesione passiva ed acritica ma sia il frutto di una attenta riflessione e, nel caso in cui le conclusioni del perito siano state oggetto di argomentata critica delle parti, il giudice è tenuto a rispondere, anche avvalendosi delle risposte fornite dal perito ai quesiti da lui formulati. Il perito non è l’arbitro che decide il processo ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Toccherà poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell’eziologia dell’evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Il sapere scientifico costituisce infatti indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza delle leggi scientifiche nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell’ambito della comunità scientifica ( Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv.248943; Sez. 4, n. 21155 del 26/11/2023).
Nel caso, poi, in cui siano state disposte più perizie, la motivazione sarà viziata se il giudice non darà conto del criterio osservato nella scelta tra le configgenti conclusioni peritali ( Sez. 1, n. 8076 del 24/05/2000, P.g. in proc. Stevanin, Rv. 216613 – 01), non potendo affermare che l’uno è più convincente dell’altro e dovendo specificare quali altre tesi ha esaminato ed ha ritenuto di escludere (Sez. 4, n. 11235 del 05/06/1997, Resp., Rv. 209675 – 01). Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto proprie le conclusioni dei periti in maniera del tutto acritica e passiva, senza in alcun modo confrontarsi con gli esiti della perizia collegiale espletata su incarico del giudice in primo grado, che era giunta ad opposte conclusioni.
A fronte di una motivazione della sentenza di primo grado di ben 285 pagine, in cui sono dettagliatamente esaminati tutti gli aspetti della complessa vicenda, i giudici di appello, dopo aver richiamato le risposte ai quesiti posti ai periti, in sole tre pagine (da pag. 54 a 57), hanno espresso le proprie valutazioni, sostanzialmente richiamando gli esiti della perizia. Come evidenziato nel ricorso, manca qualsivoglia confronto da parte del giudice dell’appello con la complessa valutazione puntualmente effettuata dal primo giudice.
Verranno di seguito esaminate le contraddizioni emerse nella sentenza impugnata e l’omesso confronto con le valutazioni del primo giudice in relazione agli aspetti più rilevanti, evidenziati nel ricorso.
3. La destinazione urbanistica dell’area.
La Corte di appello di Napoli ha aderito alle conclusioni dei periti, che si sono basati sui certificati di destinazione urbanistica, senza valutare come in concreto i siti venivano utilizzati. I periti, nominati dai giudici di appello, hanno affermato che l’area di cava Apostolico- Tanagro risulta classificata, da un punto di vista urbanistico, come zona “D4, destinata ad “attività produttive esistenti non suscettive di modificazioni”. Il perito Martelloni, ascoltato nel giudizio di appello, ha precisato che l’art. 9 della legge regionale n. 54 del 1985 prescrive che la ricomposizione ambientale di una cava deve assicurare la sistemazione idrogeologica, il risanamento paesaggistico e “la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse”, tuttavia il P.R.A.E. della Regione Campania, approvato nel 2006 con ordinanza del Commissario ad acta nominato dal Tar, aveva individuato ben sette categorie di riuso post- estrattivo al termine decennale previsto dalla legge, comprendenti non solo usi naturalistico – paesaggistici e agro- forestali, ma anche destinazioni legate al terziario, con la possibilità di realizzare uffici, attività commerciali e servizi, oltre che il riutilizzo ai fini agricoli.
La Corte di appello ha condiviso le valutazioni compiute dai propri periti, concludendo che l’erroneo inquadramento urbanistico dell’area di conferimento avesse determinato “a cascata” una scorretta individuazione della colonna di tabella da assumere come riferimento per il giudizio sul rispetto dei parametri da essa fissati.
I giudici di appello non si confronto minimamente con le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado anche al solo scopo di confutarle. Il giudice di primo grado, dopo un’attenta disamina normativa e giurisprudenziale, della nozione di “rifiuto” e di “sottoprodotto”, ha concluso che gli inerti da demolizione non sono terre e rocce da scavo, ma devono essere sempre classificati come “rifiuti” e non possono essere considerati sottoprodotti, a prescindere dal loro reimpiego, anche se è certo.
Viene richiamato l’indirizzo giurisprudenziale, che può ritenersi consolidato, espresso dalla Sez. 3, n. 47040 del 13 dicembre 2022, secondo il quale: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1-3, del d. Igs. n. 152 del 2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”, dovendosi al riguardo ribadire che, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 del d. Igs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in
considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria».
E ancora si precisa che la giurisprudenza si è occupata spesso dei materiali da demolizione, ricordando, tra l’altro, più volte, che «gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento» ; aggiungendo che «i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti» (Sez. 3, n. 16727 del 13 aprile 2011; cfr. pagg. 244- 245 sent. di primo grado).
Viene poi richiamato l’orientamento espresso dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 29084 del11 8 luglio 2015) che, da un lato, precisa che il richiamo all’art. 184 bis sui sottoprodotti contenuto nell’art. 184, comma 3, lett. b) deve intendersi «esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. 205/2010, all’art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo», evidenziando nel contempo che « la collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti»; e dall’altro aggiunge: « La dizione dell’art. 184, comma 1, lett. a ) lascia chiaramente intendere che il sottoprodotto deve “trarre origine”, quindi provenire direttamente, da un “processo di produzione”, dunque da un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia), tanto è vero che si è da più parti escluso, in dottrina, che il riferimento alla derivazione del sottoprodotto dall’attività produttiva comprenda le attività di consumo ed in alcuni casi, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, si è giunti ad analoghe conclusioni per le attività di servizio (…) ». Di conseguenza «la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni (…)». L’orientamento giurisprudenziale citato nella sentenza di primo grado è stato di recente confermato dalla Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024 Rv. 286345 – 02 che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di tutela penale dell’ambiente, l’attività di demolizione di un edificio non può essere definita “processo di produzione”, quale quello indicato dall’art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti».
La sentenza di primo grado ha seguito un orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla qualificazione come rifiuti dei materiali derivanti da demolizioni.
4. Il giudice di primo grado, in ordine alla questione dei limiti tabellari (colonna A e colonna B), ha precisato che tali colonne di riferimento sono applicabili solo per i sottoprodotti (terre e rocce da scavo) e non per i rifiuti e che, nel caso in esame, si era accertato che gli imputati gestivano sempre e solo rifiuti. I giudici di appello non si confrontano con tali conclusioni e si limitano ad affermare che i limiti tabellari da prendere in considerazione sono quelli di cui alla colonna B, in quanto l’area era destinata, sotto il profilo urbanistico, ad attività produttive.
Inoltre, è del tutto assente anche un confronto con le valutazioni espresse dal giudice di primo grado sui certificati di destinazione urbanistica del Comune di Comiziano del 3.6.2015 e del 13.11.2019 nei quali numerose particelle della Cava Apostolico e Tanagro sono collocate in zona D4, ma nel paragrafo C di detti certificati si legge che “Le zone D utilizzate come cave sono soggette a tutti i vincoli speciali di legge con specifico riferimento alla Legge Regionale n. 54 del 13.12.1985. Sono soggette, inoltre, all’obbligo del recupero ambientale con rimodellamento del terreno ed alla ricomposizione del manto vegetale previo progetto di recupero ambientale da approvarsi con delibera di C.C….” (pag. 274 sent. primo grado). Si sottolinea come la Legge Regionale n. 54 del 1985 preveda che l’area di cava sia riportata a vocazione agricola e, infatti, il progetto di ricomposizione ambientale, approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 17 del 21.12.2016, stabiliva espressamente che l’area doveva essere riportata alla vocazione agricola. Viene poi richiamata la relazione tecnica, parte integrante del primo atto autorizzativo del 2010, poi prorogato, in cui si precisa che il progetto di recupero è stato redatto “secondo gli indirizzi di cui al Titolo IV Capo VI delle norme di attuazione del P.R.A.E. e della vigente normativa nazionale” e che per l’area estrattiva era stata programmata una coltivazione a noccioleto. Inoltre, nelle prescrizioni del decreto dirigenziale 17/2016 veniva indicato che nella ricomposizione ambientale, ovvero ripristino morfologico e recupero delle condizioni di naturalità con destinazione finale agricola, non potevano essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati. Il giudice di primo grado conclude nel senso che i materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale dovevano quindi rispettare le concentrazioni limite di cui alla colonna A della tabella di cui all’allegato 5 alla parte IV del D. Igs. n. 152/2006.
Anche l’ing. Nappi, responsabile dell’ufficio tecnico di Comiziano, che aveva emesso i certificati di destinazione urbanistica, aveva confermato che nell’area non esisteva alcuna destinazione produttiva “funzionale” e che l’unica attività consentita era quella di recupero ambientale, con ricomposizione del manto vegetale (cfr. pag. 174 della sentenza di primo grado).
La Corte di appello non tiene conto neppure della nota assunta a protocollo dalla Regione Campania in data 17.07.2008 al n. 2008.0630680, con la quale la stessa società G. Apostolico & Tanagro comunicava al Genio Civile che: « lo stato di giacimento assentito all’estrazione con l’autorizzazione n. 1212 del 16/05/2001 rilasciata ai sensi della ex LR 54/85 è stato completato e che in fase di realizzazione la ricomposizione ambientale come da planimetria allegata» (sentenza di primo grado pag. 59).
5. Il tema dei limiti di contaminazione.
I giudici di appello hanno aderito alle conclusioni dei loro periti, i quali avevano evidenziato che non erano stati eseguiti correttamente i test di cessione per la comparazione dei risultati con i limiti tabellari di riferimento, con conseguente impossibilità di utilizzare tali esiti in modo affidabile ai fini della conformità o non conformità dei materiali.
Nel caso in esame, era necessario un maggiore approfondimento anche per quanto chiarito dagli stessi periti nominati da giudice di appello e cioè che «le difformità riscontrate non implicano necessariamente che i risultati ottenuti siano errati» (cfr. sentenza di appello pag. 39). Alla luce delle predette conclusioni, era particolarmente rilevante la valutazione delle osservazioni espresse dai periti nominati dal giudice di primo grado e cioè che i risultati ottenuti dai test di cessione erano “più favorevoli” per il controllato. Infatti, i dott. Sanna e Carocci avevano confermato quanto evidenziato dai consulenti della difesa e cioè che i tecnici dell’ARPAC non avevano eseguito i test di cessione secondo la normativa vigente, ma avevano chiarito che i risultati forniti dai predetti tecnici erano da considerarsi non attendibili “per difetto” rispetto a quelli che sarebbero stati ottenuti applicando puntualmente il metodo UNI EN e, dunque, (cfr. sentenza di primo grado pag. 152). Si precisava ancora che, nonostante vi fosse stata una diluizione in eccesso, le concentrazioni ilevate erano risultate superiori a quelle limite previste dall’allegato 3 al DM 5.2.1998.
Inoltre, come evidenziato dal Procuratore generale nel ricorso, la perizia disposta in appello non escludeva la presenza di contaminanti, ma si limitava a criticarne la quantificazione.
Il giudici della Corte di appello si sono limitati, aderendo alle conclusioni dei loro periti, a ritenere inaffidabili i risultati dei test di cessione, senza però prendere in considerazione la circostanza, anche solo per confutarla, che l’errore compiuto dai tecnici era andato a “vantaggio” degli imputati.
Il D.D. n. 17 del 21.12.2016 prescriveva alla società G. Apostolico & C. Tanagro srl che «nella ricomposizione ambientale, ovvero ripristino morfologico e recupero delle condizioni di naturalità con destinazione finale agricola, non possono essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati» (cfr. pag. 98 sentenza di primo grado).
La Corte di appello non spiega come si giustifica la presenza sul sito della cava Apostolico& Tanagro la presenza di materiale contaminato.
6. Le acque del laghetto.
La Corte di appello sottolinea che «l’attenta analisi compiuta dai periti nominati dalla Corte ha rivelato un’imbarazzante approssimazione metodologica sia da parte dei tecnici dell’organo pubblico sia dei laboratori presso i quali sono state sviluppate le analisi… Valga per tutti il riferimento…all’utilizzo di acque superficiali ai fini del campionamento e non di acque di profondità». Si evidenzia, dunque, che le acque del laghetto non sono “sotterranee”, sono a contatto con l’aria atmosferica, non possono essere rappresentative di quelle che scorrono nel sottosuolo e, quindi, non potevano applicarsi a queste i limiti di cui alla Tabella 2 dell’allegato 5 della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (cfr. pag. 40 e 56 della sentenza di appello).
Nella sentenza di primo grado si dà atto, invece, che alla polizia giudiziaria, in sede di sopralluogo, era apparso evidente che il “laghetto” nel quale venivano sversati i materiali utilizzati per la ricomposizione ambientale fosse costituito dalle acque di falda che erano affiorate in seguito all’attività estrattiva, circostanza confermata anche dai tecnici dell’ARPAC, che si erano recati sul sito per il prelievo dei campioni, utilizzando una benna in acciaio inossidabile adatta per il campionamento di fondali sommersi. I punti di prelievo erano stati individuati: «a) in prossimità del margine nord/est laddove declinano i cumuli di materiali da utilizzare per il riempimento dell’area, alla profondità di circa -2 m, il “Campione 1”; b) in prossimità del punto centrale del laghetto, alla profondità di circa -5m, il “campione 2″». Per il primo campione era stata accertata la presenza di Berillio con valori di concentrazione superiore alla Concentrazione Soglia di Contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, mentre per il secondo campione erano stati riscontrati Berillio, Benzo(a)pirene e Idrocarburi pesanti con valori di concentrazione superiori alla Concentrazione soglia di contaminazione per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 53 e 54).
La Corte di appello non si confronta con la circostanza che il laghetto si era formato dalla escavazione della falda per cui si trattava di acque sotterranee che erano affiorate (cfr. sentenza di primo grado). A riprova i periti, nominati dal giudice di primo grado, hanno confrontato due immagini satellitari riprese da google relative al mese di agosto del 2017 e al mese di aprile 2021 dalle quali emerge che le dimensioni del laghetto sono variate a seconda se si svolgeva o meno l’attività estrattiva.
Si sottolinea infatti che: «L’immagine dell’agosto 2017 evidenzia la presenza del lago sul lato nord nell’area della “Cava storica” in cui avveniva il ripristino ambientale, con dimensioni approssimate di metri 190×100 e profondo dai 2 ai 5 metri, nel quale tramite una pompa idrovora, venivano trasferite in esso anche le acque del piccolo lago presente nel lato est dell’area. L’immagine dell’aprile 2021 evidenzia che in assenza di attività estrattiva dopo circa quattro anni le acque prima presenti nell’ex area estrattiva sono scomparse mentre nell’area della vecchia cava destinata a ripristino ambientale si sono ridotte notevolmente» (cfr. sentenza di primo grado pag. 159).
Anche in questo caso la Corte di appello non si confronta gli esiti dell’istruttoria dibattimentale.
Come evidenziato nel ricorso, i giudici di appello non hanno valutato le risultanze istruttorie e, in particolare: la documentazione predisposta da parte dei professionisti di fiducia degli imputati, in cui si faceva espresso riferimento alle acque del laghetto come acque di falda (cfr. rapporto di prova nr. 15LA076 datato 08/07/2015 del Laboratorio Ambiente dal quale si evince che alla data del 23.4.2015 l’acqua di falda che costituisce il laghetto della Cava Apostolico & Tanagro era priva di contaminazioni); le conclusioni dei periti del giudice monocratico che hanno ritenuto le acque del laghetto alimentate sia da quelle sotterranee che da quelle meteoriche; il provvedimento del Sindaco del Comune di Comiziano che, con ordinanza n. 7 del 08/11/2017, aveva ordinato alla società G. Apostolico & C. Tanagro di predisporre gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e la successiva bonifica della falda acquifera, per la presenza di Cromo VI (esavalente) con concentrazioni molto superiori a quelle previste dalla normativa di settore, provvedimento che non risulta impugnato dagli imputati (cfr. pag. 270). Era stata quindi riscontrata un’alta contaminazione delle matrici ambientali.
Inoltre, nella sentenza di primo grado si evidenzia anche la presenza di amianto nel materiale conferito alla cava Apostolico & Tanagro, come accertato dall’ARPAC, per cui tutti i reperti sono stati classificati come rifiuti speciali pericolosi per la presenza di amianto (pag. 139 – 146 sentenza 1 grado). In conclusione, i giudici di appello avrebbero dovuto confrontarsi con gli esiti dell’istruttoria dibattimentale e avrebbe dovuto spiegare, a prescindere se le acque del laghetto fossero o meno acque di falda, la ritenuta irrilevanza della presenza di inquinanti, potenzialmente pericolosi per la salute umana.
7. Giro bolla
Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado non si effettuava nell’Edil Cava alcun trattamento dei rifiuti, mentre si procedeva alla declassificazione dei rifiuti mediante una semplice operazione documentale, il cui trasporto veniva accompagnato da falsi certificati di analisi. Il perito, nominato dai giudici di appello, ha effettuato una prova pratica, consistita nel caricare un camion con materiale avente caratteristiche analoghe alle terre e rocce da scavo, nel farlo accedere all’impianto, e nel cronometrare i tempi di percorrenza e di esecuzione delle operazioni, giungendo alla conclusione che l’intero ciclo (passaggio alla pesa, consegna e registrazione della documentazione, scarico del carico in ingresso nelle aree dedicate, successivo carico di aggregati riciclati già pronti in altro cumulo e uscita dall’impianto) ha richiesto circa diciassette minuti, dunque, un tempo inferiore ai venticinque minuti osservati dalla p.g. e ritenuto del tutto esiguo per compiere le operazioni di pesata di tonnellate di rifiuti provenienti da Napoli, scarico per le operazioni di declassificazione, carico del materiale già pronto e idoneo da conferire alla cava in ricomposizione ambientale e, infine, operazione di pesata in uscita.
La Corte di appello ha aderito alle conclusioni del perito, senza tener conto delle risultanze dibattimentali, puntualmente riportate a pag. 187 della sentenza di primo grado. In particolare, dalla documentazione acquisita emergeva che alle 8.35 del 19/6/2017 l’autocarro tg EH965 CX faceva ingresso all’impianto Edil Cava Santa Maria La Bruna in Torre del Greco e, alle ore 8.46 (undici minuti dopo), veniva pesato in entrata; lo stesso autocarro alle ore 9.00 usciva dall’impianto e si indirizzava alla cava Apostolico & Tanagro. Dunque, dopo 11 minuti l’autocarro aveva eseguito solo ed esclusivamente la prima delle varie operazioni, la cui sequenza era stata confermata anche dai testi della difesa Castellano, autista del camion della Edilcava, nonché dal teste della difesa Salsano.
Inoltre, il perito nominato dalla Corte di appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’imputato Di Ruocco il quale, in sede di spontanee dichiarazioni, aveva riferito che, per ordine aziendale gli autisti, prima di uscire dall’impianto, dovevano pulire le sponde dei camion. Nella sentenza di primo grado si sottolinea che il teste di p.g. Taliento aveva chiarito che, in data 19/6/2017, le sponde e le appendici dell’autocarro si mostravano pulite, mentre erano solite sporcarsi sia nei casi in cui il camion caricava con l’utilizzo della pala meccanica che direttamente dai silos.
Il P.G. osserva che, se al tempo calcolato dal perito ing. Martelloni si aggiungono le tempistiche delle operazioni effettivamente eseguite, in data 19/6/2017, il risultato è ben superiore ai 35 minuti, e quindi maggiore dei 25 minuti osservati dalla polizia giudiziaria nell’occasione. La Corte di appello ha aderito alle conclusioni dell’ing. Martelloni, trascurando le risultanze dibattimentali, senza verificare se l’esperimento giudiziale del perito avesse tenuto conto delle operazioni come in concreto venivano svolte. La Corte di appello ha poi completamente omesso di valutare anche l’episodio del 7/7/2017, descritto nel dettaglio a pag. 189 della sentenza di primo grado, in cui veniva predisposto un ulteriore servizio di osservazione e si aveva modo di accertare che dal cantiere della Linea 1 della Metropolitana di Napoli in via Poggioreale, alle ore 13.34 circa, usciva l’autocarro tg DY 645 KK carico di rifiuti che veniva pedinato sino al suo ingresso all’impianto della Edil Cava Santa Maria La Bruna in Torre del Greco, ove giungeva alle 14,06; alle ore 14.11 usciva dall’impianto l’autoarticolato, carico, avente motrice targata EF435VD e si dirigeva verso la cava gestita dalla società Apostolico & Tanagro. All’interno della cava gli operanti osservavano il camion scaricare il suo contenuto riversandolo nella scarpata sovrastante il laghetto della cava, notando che il materiale visivamente non appariva compatibile con la sabbia da recupero, in quanto si presentava ferroso, frammisto a rocce, dall’aspetto non omogeneo come deve essere, invece, la sabbia (da un primo esame visivo i cumuli risultavano costituiti da terre e rocce da scavo e da materiali derivanti dalle attività di demolizione/costruzione con presenza di mattonelle, ferro, plastica, legno e materiale inerte avente dimensioni decimetriche (cfr. pag. 43 sent primo grado). Mentre erano in corso le operazioni di campionamento, sopraggiungeva un secondo autocarro di proprietà della Edil Cava, targato DY 645 KK, che scaricava materiale che visivamente non appariva come sabbia da recupero.
A conforto degli accertamenti compiuti dalla p.g., la sentenza di primo grado richiama le conversazioni intercettate dalle quali emerge che l’imputato Di Ruocco, contattato da Apostolico, non era in grado di specificare il tipo di materiale conferito alla cava che, secondo la documentazione, doveva essere esclusivamente “sabbia da recupero” (Di Ruocco: “… quella è terra, roba, non lo so che c’è dentro, però loro si stanno prendendo i campioni”, pag. 196). La polizia giudiziaria aveva accertato successivamente, mediante acquisizione documentale, che l’autocarro targato DY 645 KK fu caricato a Napoli nel cantiere C.M.V. S.C.a.r.l. con codice CER 170904 (rifiuti misti all’attività di costruzione, diversi da quelli che risultavano da rapporto di prova n. 5805 emesso in data 15.06.2017; cfr. pag. 198 sent. primo grado) per un quantitativo presunto di kg 16.000 con causale di Recupero R13, avente destinazione l’impianto della Edil Cava Santa Maria La Bruna. Una volta giunto all’impianto, l’autocarro non aveva scaricato i rifiuti ma veniva indicato falsamente solo il peso trasportato, indicato in 23.120 Kg. Una volta completata la falsa operazione di pesata, era stato apposto il visto di accettazione dei rifiuti ed era stato emesso il documento di trasporto n. 1899 del 7.7.2017, dal quale emergeva che l’autocarro non trasportava più rifiuti, bensì sabbia da recupero, nonostante gli originari rifiuti caricati non fossero mai stati scaricati.
Nella sentenza di primo grado si evidenza come i rilievi fotografici a colori riscontrano in pieno gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria che aveva constatato che il materiale scaricato si presentava ferroso, frammisto a rocce, dall’aspetto non omogeneo come deve essere, invece, la sabbia. Il giudice di primo grado sottolinea ancora che un ulteriore riscontro è costituito dalle dichiarazioni dello stesso imputato Di Ruocco che, in sede di interrogatorio garantito, aveva riferito che il materiale prelevato dai cantieri della metropolitana di Napoli fosse da qualificare come eterogeneo (classificato sia come terre e rocce da scavo che come rifiuti misti da demolizione e costruzione), a seconda della classificazione che veniva svolta di volta in volta mediante controllo visivo e analitico e che le analisi svolte presso i cantieri CMV dimostrarono che i rifiuti non potevano rientrare nel piano di riutilizzo attesa l’eterogeneità del materiale, che non era uniforme.
La Corte di appello omette di valutare gli accertamenti compiuti in data 7/7/2017, che letti unitariamente a quelli del 19/6/2017, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa, e trascura le stesse dichiarazioni dell’imputato Di Ruocco e i dati emersi dall’istruttoria dibattimentale, anche con riferimento alle dichiarazioni rese dagli stessi testi a discarico.
8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. è integrato da chi, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Le condotte, alternative tra loro, devono essere realizzate abusivamente, nozione ora definita dal legislatore alli art. 452-quinquiesdecies cod. pen., nel senso che essa deve essere intesa come comprensiva anche delle condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative UE in materia ambientale e di protezione della salute umana, di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative di quelle europee e, infine, delle condotte poste in essere sulla base di autorizzazioni ottenute con frode, violenza o minaccia o con la commissione di delitti contro la pubblica amministrazione. Il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. può essere commesso da chiunque, ed anche da una sola persona. Di fatto, però il requisito dell’ “allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”, tali da integrare la gestione di “ingenti quantitativi di rifiuti”, presuppone la creazione di una struttura di tipo imprenditoriale, quand’anche rudimentale, non importa se clandestina o “ufficiale”, al cui interno normalmente operano più persone, dando vita, nella realtà criminologica, ad un reato plurisoggettivo. Si reato di un reato abituale proprio, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali potrebbero non costituire reato, ad es. un illecito amministrativo (Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, Banti, Rv. 282632 – 01).
Il Tribunale monocratico ha ritenuto integrato il delitto contestato al capo a) sulla base della complessa attività investigativa, consistita anche in numerosi servizi di osservazione, all’esito della quale era stata accertata una gestione di rifiuti svolta in maniera organizzata tra i soci e gestori di fatto delle due società Edilcava e Apostolico & Tanagro, con allestimento di mezzi (numerosi autocarri), non episodica, ma caratterizzata da più operazioni che si snodano in un congruo lasso di tempo e, precisamente, almeno da febbraio 2017 sino al luglio 2017.
Si evidenzia come si stima che siano stati gestiti circa 72.500 tonnellate di rifiuti tali da configurare quindi il requisito dell’ingente quantità. Dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza di una condotta abituale di gestione illecita di rifiuti in forma organizzata, evidenziando come i due episodi del 19.6.2017 e 7.7.2017 costituivano solo un riscontro all’attività di polizia giudiziaria, che aveva accertato, anche attraverso servizi di osservazione, che gli autocarri di proprietà della Edilcava Santa Maria La Bruna provenienti dai cantieri della Metropolitana di Napoli sversavano rifiuti nella cava della società Apostolico, passando per l’impianto della Edilcava solo al fine di “regolarizzare” la documentazione.
La Corte di appello ancora una volta non si confronta con la complessa motivazione del giudice di primo grado, limitandosi ad affermare che l’esperimento giudiziario effettuato dai periti aveva sconfessato l’ipotesi accusatoria in relazione all’episodio del 19.6.2017 e che, in ogni caso, si tratterebbe di «un dato isolato a fronte di una prova di necessaria abitualità violativa richiesta per integrare la fattispecie penale contestata».
Anche in questo caso la Corte di appello non spiega le ragioni per le quali la complessa attività di traffico illecito di rifiuti, descritta dal giudice di primo grado, possa ridursi ad un solo episodio.
9. Inquinamento ambientale
L’art. 452-bis cod. pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, di un habitat (ipotesi introdotta dal d.lgs. n. 81/2026), della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell’ambiente, significativi e misurabili. L’accertamento della significatività e misurabilità è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, che non richiede necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici (Sez. 3, n. 7066 del 11/02/2026, Rv. 289415 – 01).
Il giudice di primo grado ha ritenuto integrato il reato contestato al capo b), in quanto, per effetto della continuativa attività di gestione illecita dei rifiuti, è stata riscontrata un’alta contaminazione delle matrici ambientali. Si sottolinea come i risultati delle analisi dei tre campioni dell’acqua del cosiddetto laghetto avevano evidenziato concentrazioni di inquinanti superiore alle soglie di contaminazione stabilite per le acque sotterranee della Tabella 2 dell’allegato V alla parte IV del D. Igs. n. 152/2006 relativamente ai parametri Alluminio, Cromo VI, Floruri, 1,1,2 Tricoloroetano e relativamente ad alluminio e Floruri concentrazioni superiori ai valori limite previsti dal d. Igs. 2 febbraio 2001 n. 31 – per le acque destinate al consumo umano. Come già detto, si evidenzia che l’inosservanza del metodo UNI En aveva comportato esiti più favorevoli per il controllato
Il giudice monocratico richiama poi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il rispetto delle metodiche di campionamento e di analisi fissate dalla norma tecnica UNI 10802 (richiamata dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998), trattandosi di un insieme di disposizioni prive di portata generale vincolante, dirette unicamente allo scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione dei rifiuti». (Sez. 3, n. 1987 del 08/10/2014, dep. 2015, Zucca, Rv. 261786 – 01; in senso conforme Sez. 3, n. 44033 del 14/11/2024).
La Corte di appello non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado e si limita ad affermare che non è possibile ritenere accertato l’inquinamento delle acque di falda a seguito di «un’imbarazzante approssimazione metodologica sia da parte dei tecnici dell’organo pubblico sia dei laboratori presso i quali sono state sviluppate le analisi» (cfr. pag. 56). La Corte di appello non confuta in alcun modo le conclusioni dei periti dei giudici di primo grado, limitandosi ad escludere che si trattasse di acque sotterranee.
10. Va quindi disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Il giudice del rinvio dovrà confrontare gli esiti della perizia disposta dai giudici di appello con gli esiti di quella disposta dal giudice di primo grado nonché con le valutazioni espresse dai consulenti di parte, senza trascurare i risultati della complessa attività istruttoria al fine di verificare l’integrazione dei delitti contestati, motivando adeguatamente sulle ragioni per le quali ritiene di aderire ad una o ad un’altra tesi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così è deciso, 17/09/2026





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