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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

 

 

Inquinamento acustico

Rumore

 

 

 

Anni: 2006 - 2005 - 2004 - 2003

2002 -2001 -2000 - 1999-94

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

Si vedano anche gli anni:  2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

 

Si veda anche: Urbanistica  - Salute - Inquinamento -  leggi e sentenze

 

 

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Valutazione e gestione del rumore ambientale - Non trasposizione della direttiva nel periodo prescritto- Direttiva 2002/49/CE. Non avendo adottato, durante il periodo prescritto, le leggi, regolamenti e le norme amministrative necessarie ad attuare la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dei del 25 giugno 2002 per quanto riguarda la valutazione e gestione del rumore ambientale, la Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord non ha rispettato gli obblighi di cui alla direttiva citata. (Sentenza originale: Declares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has failed to fulfil its obligations under that directive;Orders the United Kingdom of Great Britain). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 14 dicembre 2006, Causa C-138/06

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valutazione e gestione del rumore nell'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescrive - Inadempimento di Stato (Granducato di Lussemburgo) - Direttiva 2002/49/CE. Non attuando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore nell'ambiente, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (sentenza originale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens).CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 7 dicembre 2006, Causa C-78/06

 

Inquinamento acustico - Ordinanza di contenimento e riduzione delle emissioni sonore - Natura - Provvedimento contingibile e urgente - Art. 9 L. 447/95 - Competenza - Sindaco. Le ordinanze con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneità delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di rigorosa nominatività e tipicità degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze devono considerarsi adottate ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e sono riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale). Sono peraltro estranee alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo (“sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico”) contemplate dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, nonché dalle Leggi Regionali Pugliesi nn° 17/2000 e 3/2002. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Art. 9, c. 1 L. 447/1995 - Potere di ordinanza - Tutela della salute dei cittadini - Art. 32 Cost. - Definizione di ”inquinamento acustico” ex L. 447/1995 - Accertamento tecnico dell’ARPA - Eccezionale e urgente necessità di intervento. L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I - 24 Gennaio 2006 n. 488). In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Abbattimento delle emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 - Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento amministrativo de quo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Tutela della salute pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/1995 - Facoltà di adire l’autorità giudiziaria ex art. 844 c.c. - Strumento ordinario di intervento escludente il ricorso all’ordinanza - Inconfigurabilità. In tema di ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi dell’art. 9 della L. 477/1995, deve escludersi che la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’A.G.O. per far cessare le immissioni dannose che eccedono la normale tollerabilità costituisca, sul piano amministrativo, ordinario strumento di intervento e che pertanto non consenta il ricorso allo strumento extra ordinem dell’ordinanza. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione è pienamente operativo anche nei Comuni privi della “zonizzazione acustica”, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione - sino all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della Legge n° 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell’art. 6 del predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rumore ambientale - Misurazione a finestre chiuse e a finestre aperte - Art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997. La prescrizione dettata dal secondo comma dell’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (“Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: “a” se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore .. a 40 dB durante il periodo notturno; “b” se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore …. a 25 dB durante il periodo notturno”) implica l’esclusione dell’operatività dei valori limite differenziali di immissione contemplati dal primo comma della stessa norma (pari a 3 dB per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi) esclusivamente nell’ipotesi in cui il livello del rumore ambientale non raggiunga in alcun caso la soglia di rilevanza prevista in relazione agli interni dell’ambiente abitativo, vuoi se misurato a finestre aperte, vuoi se misurato a finestre chiuse (nel mentre non si ritiene condizione sufficiente a determinare la non applicabilità del “criterio differenziale” la circostanza che in una sola delle predette due modalità di misurazione - a finestre aperte o chiuse - il rumore ambientale non raggiunga la relativa soglia di rilevanza). Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Livello di rumore corretto - D.M. 16 marzo 1998 - Fattore correttivo - Rumore ambientale trascurabile. Il “livello di rumore corretto” altro non è - ai sensi del punto 17 dell’Allegato “A” del D.M. 16 Marzo 1998 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”) - se non il “livello di rumore ambientale” calcolato con l’applicazione del “fattore correttivo” previsto dal punto 15 del medesimo Allegato “A” per tenere doverosamente conto della presenza di rumori con componenti tonali (Kt) e di bassa frequenza (Kb); al fine di qualificare ogni effetto del rumore ambientale come “trascurabile” (ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 secondo comma del D.P.C.M. 14 Novembre 1997) occorre logicamente valutare anche l’eventuale presenza nell’ambiente di rumori con componenti tonali e/o di bassa frequenza e, quindi, rilevare il livello del rumore ambientale calcolato con l’applicazione del c.d. “fattore correttivo” (+ 3db + 3db). In altri termini, ai sensi del menzionato D.M. 16 Marzo 1998, l’applicazione del fattore correttivo è adempimento prescritto ex lege proprio ai fini dell’esatta individuazione del livello di accettabilità del rumore ambientale. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Accertamento delle emissioni sonore - A.R.P.A - Campionamento riferito ad un tempo di misura di durata inferiore al tempo di osservazione - Emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi - Legittimità. Non travalica i limiti della discrezionalità tecnica spettante all’A.R.P.A. l’accertamento dell’inquinamento acustico attraverso una misurazione effettuata in uno spazio temporale di durata inferiore rispetto al “tempo di osservazione”, di cui all’allegato A, punto 5 del D.M. 16marzo 1998. Non può, infatti, essere trascurato che - da un parte - il punto 5 del menzionato Allegato “A” consente all’organo tecnico di individuare anche un solo “Tempo di misura (T/m)”, di durata inferiore rispetto al “Tempo di osservazione (T/o)” - cioè il periodo di tempo nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare -, purchè la misurazione sia sufficientemente rappresentativa del fenomeno acustico, e - dall’altro - che, nel particolare caso in questione (emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi), non sembra che le caratteristiche di variabilità del rumore siano oggettivamente tali da imporre l’utilizzazione del metodo della misura “per integrazione continua” (di cui al punto 2 lettera “a” dell’Allegato “B” del D.M. 16 Marzo 1998), anziché la misurazione del livello continuo equivalente di pressione sonora “con la tecnica di campionamento” (prevista dalla lettera “b” del punto 2 del menzionato Allegato “B”), riferendola ad un unico “Tempo di misura”. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Schiamazzi notturni generati da avventori di un locale aperto al pubblico - Ordinanza contingibile e urgente - Responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio - Necessità - Esclusione - Ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività - Sufficienza. Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ciò che rileva a tal fine non è la responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio, ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02). Pres. De Zotti, Est. Savoia - T. s.a.s. (avv.ti Dalla Mura e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n. 3369 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rintocchi dell’orologio della torre civica - Conflitto tra la tutela della salute e la salvaguardia delle tradizioni storiche - Preminenza della tutela della salute. In materia di inquinamento acustico, il conflitto tra la tutela della salute (il cui pregiudizio, nella specie, era apprezzabile sotto il profilo della cd. annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualità della vita, specie per quel che concerne il riposto notturno) e la salvaguardia delle tradizioni storiche (rintocchi dell’orologio della torre civica), va risolto attribuendo preminenza alla salute, particolarmente quando le tradizioni storiche possono continuare ad essere preservate per effetto di una migliore e più opportuna regolazione dei meccanismi di funzionamento dell’orologio fonte delle emissioni acustiche. (Nella specie, Il Tar ha conseguentemente ordinato la sospensione dei rintocchi nelle ore notturne, dalle 22.00 alle 07.00). Pres. Ravalli, Est. Dibello - V.I. (avv. d’Ambrosio) c. Comune di Alliste (avv. Rosato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 settembre 2006, ordinanza n. 1013 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rumore - Superamento limiti - Impianti di climatizzazione - Art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 659 co. 1 c.p.. L’ipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dell’articolo 659 C.p. non può essere esclusa per il solo fatto che nell’esercizio di una attività rumorosa l’agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall’articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997. Infatti, l’agente, il quale svolge attività di per sé rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall’Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Fattispecie: rumori provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Contravvenzione ex 1° c. art. 659 c.p. - Configurabilità - Criteri oggettivi. Per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l' intensità dei rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Esercizio di mestiere o di attività rumorosa - Art. 659 co. 1 c.p. - Art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) - Finalità delle diverse discipline. Non può ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 co. 1 c. p.. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1° c.p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Procedure e varie - Esercizio di un bar - Rumori molesti - Sequestro preventivo - "Periculum in mora" - Nozione di: cosa pertinente al reato - Fondamento - Ripetuta violazione di ordinanze. Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" a tali fini è in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, però, è astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicché, onde evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul delitto di proprietà e d'uso del bene, si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (per tutte, Cass. sez. 3, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. VI, 21.2.2004 n. 5302, Rv. 227096; Cass. VI, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purchè risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poiché è stato correttamente rilevato che l'esercizio della attività, in base alla organizzazione data dal gestore, non è possibile in modo diverso, né il gestore ha intenzione di mutare la organizzazione, avendo ripetutamente violato le numerose ordinanze che si sono succedute nel tempo al fine di indurlo a modificare la organizzazione. Ciò giustifica la misura adottata, anche alla stregua delle precedente violazioni di tutte le prescrizioni impartite sia dell'autorità comunale che di pubblica sicurezza, mentre non appare possibile una diversa misura, meno affittiva che, fra il ricorrente non ha neppure indicato quale potrebbe essere. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Turbativa alla quiete pubblica - Pubblici esercizi - Fattispecie: Diniego al rinnovo dell'autorizzazione ad un Pub - Pubblica Amministrazione - Attività di verifica - Necessità. E’ illegittimo, il provvedimento di diniego al rinnovo dell'autorizzazione, che si limita in motivazione a riferire talune lagnanze dei vicini che avrebbero subito, dall’attività di un pub - bar, di una turbativa alla quiete pubblica. Anche in tali casi, è necessaria una puntuale attività di verifica e di accertamento da parte dell'Amministrazione. TAR Abruzzo - L'Aquila,  21/02/2006, Sentenza n. 86

 

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Configurabilità del reato - Normale tollerabilità - Art. 659 c.p.. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), è giurisprudenza costante che, per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sè insufficienti le lamentele di una o più singole persone (Cass. Sez. 3^, 23 maggio 2001, Feletto, m. 219.987; Sez. 1^, 9 dicembre 1999, Bedogni, m. 215.327; Sez. 1^, 19 novembre 1999, Piccioni, m. 215.139; Sez. 1^, 24 novembre 1999, Ressa, m. 216.107; Sez. 1^, 21 ottobre 1996, Calabria, m. 206.925; Sez. 1^, 24 aprile 1996, Scola, m. 205.274; Sez. 1^, 23 maggio 1996, Rinolfi, m. 205.158; Sez. 1^, 28 novembre 1995, Asquini, m. 203.460). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Immissioni sonore - Beni di proprieta' degli enti ecclesiastici - Limitazioni legali della proprietà - Soggezione alla disciplina di diritto comune - Art. 844 c.c. - Art. 659 c.p. Anche i beni di proprietà degli enti ecclesiastici sono tenuti al rispetto delle norme che limitano il diritto di proprietà, regolando esse i rapporti tra cittadini senza comprimere in alcun modo la libertà religiosa (nel caso di specie è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall’art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate nel campo giochi di una parrocchia). Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento Acustico .  Immissioni - Rumori provocati da attività sportive praticate all’aperto - Limitazioni legali della proprietà .  Principi di valutazione. In tema di immissioni (nella specie, rumori provocati da attività sportive praticate all’aperto) il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive deve essere effettuato in concreto, tenendo conto anche delle abitudini di vita, dei costumi sociali e della maggiore possibilità di praticare lo sport all’aperto per un numero consistente di ore durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e da un clima più mite. Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Civile, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Tutela della salute - Art. 32 Cost. - Potere “normalmente” consentito. L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Abbattimento delle emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 - Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei controlli), che caratterizzano l’intero procedimento amministrativo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione è pienamente operativo anche nei Comuni privi della “zonizzazione acustica”, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione - sino all’avvenuta zonizzazione di cui all’art. 6 lettera “a” della Legge n° 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell’art. 6 del predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Infrastrutture ferroviarie - Aree adiacenti - Nuova zonizzazione - Necessità inderogabile - Esclusione - DPR 459/98. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l’inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base al DPCM 1 marzo 1991, al DPR 18 novembre 1998, n. 459, nonché in base alla legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se relativa alle fasce di pertinenza della viabilità stradale, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, di cui al DPR 18 novembre 1998, n. 459 e i relativi parametri dei limiti di immissione, non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle “fasce di esenzione” relative alla rumorosità prodotta dal traffico dell'infrastruttura. Pres. Mariuzzo, Est. Mielli - P.U.B. (Avv.ti Leali e Vescia) c. Comune di Carobbio degli Angeli (Avv. Bendinelli) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 7 novembre 2005, n. 1127 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico e atmosferico - Tipografia - Insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali - Limiti - Fattispecie. Per ammetterne l'insediamento di attività artigianali nelle zone residenziali non è sufficiente che dal loro svolgimento non derivino di rumori e/o odori molesti. È infatti comunque necessaria -sempre in base alla lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilità con leggi e regolamenti vigenti". Fattispecie: cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento - Irrilevanza - Può essere data in momento successivo ai rilevamenti. In materia di inquinamento acustico, la ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e, sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura, e di verifica e contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e l’idoneità degli strumenti tecnici all’uopo utilizzati (cfr. Cons. Stato, Sez. V - 5 marzo 2003, n. 1224). In siffatte evenienze, il procedimento può dunque avere inizio a seguito degli accertamenti svolti, laddove questi evidenzino una concreta esigenza di cura dell’interesse pubblico. Tuttavia, una volta verificata l’entità delle emissioni sonore attraverso rilevamento fonometrico, l’amministrazione incorrerà nella violazione di cui all’art. 7 della l. 241/90, ove ometta la comunicazione in ordine all’esistenza del procedimento. Pres. Arosio, Est. Grauso - O. s.a.s (Avv.ti Pecora e Conio) c. Provincia di Imperia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, 1 agosto 2005, n. 1141

 

Inquinamento acustico - Regime transitorio - Comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione - Limiti differenziali - Applicabilità. In materia di inquinamento acustico, ancorché l'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisca che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 (legge quadro), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991», il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2, che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447 del 1995. Pres. Numerico, Est. Conti - C. s.n.c. (Avv. Pecora) c. A.P.P.A. della Provincia Autonoma di Trento (n.c.), Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti Pedrazzoli, Fozzer e Falferi) e Comune di Andalo (n.c.) - TRGA Trentino Alto Adige, Trento - 27 giugno 2005, n. 174 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Tutela astratta in sede di rilascio del titolo edilizio - Esclusione. La tutela dell'interesse al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà realizzarsi - siccome presidiato da specifiche norme - non già astrattamente in sede di contestazione del rilascio di titolo edilizio, ma allorché, in corso di attività, si verifichino le condizioni previste dalla disciplina vigente in materia. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250

 

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensità delle sorgenti sonore - Finalità delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995. In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. è pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilità penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attività fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1 °.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Esercizio di attività fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosità - Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le fattispecie previste dal 1° e dal 2° c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada, rumori derivante da traffico veicolare. Nell’ipotesi di esercizio di attività fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di intensità delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico, secondo la soglia di rumorosità imposta dalla normativa speciale, può procedersi all’accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 659 cod. pen. possono concorrere. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 319 del 14.11.2000, Fittabile; Sez. I, sent. n. 382 del 19.11.1999, Piccioni, ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori derivante da traffico veicolare - Societa’ autostrade s.p.a. - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Configurabilità - Superamento dei limiti di rumorosità - Responsabilità del direttore di tronco - Sussiste - Reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art. 659 cod. pen.. La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della società autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosità oltre i quali sussiste inquinamento acustico, l’eventuale responsabilità del direttore di tronco per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - trova il suo fondamento nell’obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004 n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Limitazione dell’orario di apertura di un esercizio pubblico - Accertamenti fonometrici - Necessità - Esclusione - Art. 54, c. 3 d. lgs. 267/2000. In virtù del combinato disposto dell’art. 29 della legge regionale n. 54/98 e dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 è attribuito al Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di cui alla legge quadro sull’inquinamento acustico. Pres. Guida, Est. Filippi - P. s.n.c. (Avv. Torrione) c. Comune di Aosta (Avv. Azioni) - T.A.R. VALLE D’AOSTA - 20 maggio 2005, n. 64

 

Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/95 - Potere ordinatorio esercitato dal Sindaco - Natura - Indicazione specifica di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni - Inibitoria dell’attività fonte di inquinamento acustico - Differenza. Il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 può qualificarsi come ordinanza di necessità (id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa dell’amministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica inibitoria dell’attività causa di inquinamento acustico, esso assume la natura di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con contenuto dalla stessa definito. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D’Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/95 - Requisito della temporaneità - Cessazione - Conseguenze - Istanza di riesame - Comune - Obbligo di avviare il procedimento. Requisito dell’ordinanza ex art. 9 L. 447/95 è la temporaneità: l’atto, cioè, è destinato a produrre effetti limitati alla durata della situazione d’emergenza che s’intende fronteggiare; laddove il requisito della temporaneità venga meno, per il venir meno degli stessi presupposti che avevano legittimato l’ordinanza, l’autorità amministrativa ha il dovere di riconsiderare la permanenza nell’ordinamento giuridico del provvedimento al fine di verificare se la persistente produzione dei suoi effetti risponda ancora al principio si legalità sostanziale. Ne consegue che, ove il destinatario dell’ordinanza prospetti all’amministrazione un mutamento delle scenario che aveva dato causa all’esercizio del potere amministrativo (nella specie, per l’avvenuta presentazione del piano di risanamento) il Comune ha l’obbligo giuridico di avviare il procedimento di riesame circa la permanenza attuale dei presupposti fondanti l’ordinanza. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D’Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 241/2000, ai sensi del quale è necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso. L’amministrazione potrà pertanto procedere a controlli autonomi, solo ove l’esperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici. Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute e sualità sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716

 

Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilità dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli “limiti assoluti” e non anche quelli “differenziali”. Non persuade in merito l’interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilità dei limiti differenziali perché ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le soglie di tollerabilità disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1° comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991. Pres. Cicciò, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull’Arda (Avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni illecite - Azione contro il conduttore - Art. 844 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni. L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un "facere" o un "non facere", suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. - Proposizione dell’azione risarcitoria o inibitoria - Criterio del "petitum". In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., l'azione può essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069). Sicché è in base al criterio del "petitum" che va stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento - Immissioni - Azione risarcitoria o inibitoria - Legittimazione - Proprietario - Autore materiale delle immissioni non proprietario - Litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale - Effetti. In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni in base al criterio del "petitum". Inoltre, è ammesso il cumulo dell'azione risarcitoria e di quella inibitoria; nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte (Cass. 15.10.1998, n. 10186), con la conseguenza che l'eventuale situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale che riguarda l'azione inibitoria non si comunica a quella risarcitoria ed il giudice di appello che la rilevi deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice limitatamente all'azione inibitoria. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999 (vedi: sentenza per esteso)
 

Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative - Opposizione - Competenza tribunale - Sussiste - Giudice di pace - Esclusione - L. n. 447/1995 - Art. 22 bis, lett. d), L. n. 689/1981 - Art. 98 d.lgs. n. 507/1999. La competenza a conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447 del 1995 spetta per materia al tribunale, come espressamente previsto dall'art. 22 bis, lett. d), L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, e non già al giudice di pace. Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco, Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620

 

Inquinamento acustico - Luoghi di intrattenimento danzante - DPCM 215/99 e decreto 14.11.97 - Rapporti - Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessità. In materia di inquinamento acustico, il DPCM 215/99 regola le emissioni sonore degli impianti collocati nelle discoteche, mentre il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione. Il DPCM citato fa tuttavia salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comporti un’automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. Di conseguenza, è possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito. Pres. Lazzeri, Est.Cerioni - M.R. e altro (Avv. Pettini) c. Comune di Firenze (Avv. Selvaggi), A.R.P.A.T. (Avv. Baccetti) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 18 febbraio 2005, n. 581 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Esercizio di somministrazione all’aperto - Limitazione dell’orario di apertura - Presupposto - Mere segnalazioni di schiamazzi notturni - Insufficienza - Autonomo accertamento dell’amministrazione - Necessità. Il provvedimento di limitazione dell’orario di apertura di un esercizio di somministrazione all’aperto non può fondarsi su mere segnalazioni di “eccessivi schiamazzi notturni”, dovendo invece l’amministrazione procedere ad un autonomo accertamento e riscontro. Pres. De Leo, Est. Forlenza - M.N. (Avv. Iodice) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 16 febbraio 2005, n. 1127

 

Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli - Possibilità di valutazione differenziata - Esclusione. E’ legittima la previsione contenuta nell’art. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui ha qualificato l’attività aeroportuale mediante rinvio all’art. 3, co. 1, lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli. Ed infatti, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio - Attribuzione agli enti gestori dell’aeroporto - Contrasto con la L. 447/95, ove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza sull’inquinamento acustico - Esclusione - Compito tecnico-accertativo di mero rilevamento dei dati. La previsione regolamentare di cui all’art. 2, c. 2 del D.p.r. 496/97, che affida agli enti gestori dell’aeroporto, anziché all’ente locale, la gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, non può ritenersi in contrasto con la fonte primaria (L. 447/95) laddove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza della disciplina relativa all’inquinamento acustico. Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali, infatti, va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, co. 2, del regolamento impugnato in primo grado riconosce in capo agli enti gestori. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle Province e dei Comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento acustico - Attività aeroportuale - Art. 3, c. 1 D.p.r. 496/97 - Predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del rumore - Interpretazione. L’art. 3, co. 1, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale “ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali ..” deve inequivocabilmente ritenersi nel senso che l’obbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non già certo in modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei limiti di emissione e di immissione. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Animali da cortile - Mera presenza - Non integra di per sè i presupposti per un’ordinanza contingibile e urgente - Valutazione in ordine ai livelli di sonorità - Necessità. La mera presenza di animali da cortile su di un terreno situato in piena campagna non è sufficiente ad identificare i presupposti di un’ordinanza contingibile e urgente volta all’allontanamento di tali animali, dovendosi piuttosto compiere una valutazione in ordine alla turbativa dei livelli di sonorità. Pres. Zuballi, Est. Springolo - T.A. (Avv. Carburazzi) c. Comune di Casaleone (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 232

 

Inquinamento acustico - Operazioni di verifica sulla rumorosità - Accertamenti a sorpresa - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Legittimità. Le operazioni di verifica sulla rumorosità sono legittimamente condotte all’insaputa dell’interessato, posto che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento deve essere escluso ogni qualvolta detta comunicazione possa vanificare l’effetto di operazioni istruttorie, come accertamenti o ispezioni che devono essere attuati a sorpresa. In tal caso, all’interessato dovrà essere data la possibilità di partecipare alle fasi procedimentali successive. Pres. Nicolosi, Est. Cacciari - B. s.a.s. (Avv. Adavastro) c. Comune di Godiasco (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 25 gennaio 2005, n. 151

 
Inquinamento acustico - Bar - Ordinanza di chiusura alle ore 24.00 - Attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore - Necessità - Esposti dei residenti - Possono costituire indizio, ma non possono sostituire l’attività istruttoria dell’amministrazione in ordine all’intollerabilità del rumore. L’ordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere preceduta da un’adeguata attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonché sulla loro effettiva intollerabilità: di ciò possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dall’Autorità amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione d’intollerabile rumorosità, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con l’inquinamento acustico. Pres. f.f. Rovis - Est. Gabricci - M.P. (Avv. Salvato) c. Comune di Camponogara (Avv. Michelon) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832

 

Inquinamento acustico - Mancato rilievo del superamento della soglia di rumorosità - Sensazioni meramente soggettive - Non possono costituire presupposto per l’adozione di provvedimenti che limitino un’attività economicamente rilevante. In assenza dell’elemento oggettivo del rilevato superamento della soglia di rumorosità, atto a concretizzare il disturbo soggettivamente rilevato in danno autonomamente verificabile, le sensazioni meramente soggettive non possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti di intervento sulle modalità di svolgimento di un'attività economicamente rilevante. Il potere di limitare l’attività legittimamente svolta dal privato può ravvisarsi solo in presenza della necessità di tutela della salute. Pres. f.f. Franco, Est. Springolo - A.N. s.n.c (Avv. Benacchio) c. Comune di Padova (Avv.ti Sichel, De Simone, Laverda, Rossini e Montobbio) - T.A.R VENETO, Sez. III - 15 ottobre 2004, n. 3730

 

Inquinamento acustico - D.P.C.M. del 1° marzo 1991 - Zonizzazione - Limiti di tollerabilità delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attività svolte - Limiti di zona - Criterio differenziale - Tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall’inquinamento acustico. In tema d’inquinamento acustico, il D.P.C.M. del 1° marzo 1991 per ciascuna area in cui è diviso il territorio comunale individua i limiti di tollerabilità delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attività svolte. La corretta applicazione di tale norma persegue lo scopo di tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall’inquinamento acustico. Pertanto, è necessario ai fini di una valutazione esatta delle singole circostanze, considerare in particolare due elementi, la zona o l’area di produzione delle emissioni e la zona di percezioni degli stessi. Pres. Elefante - Est. Allegretta - Comune di Grosseto (avv.ti Falletti, Loche) c. San Lorenzo Laterizi srl (avvti Segarelli, Pippi) A.R.P.A.T. (n.c.). (riforma T.A.R. Toscana sez. II, 14 .02.2000 n. 170) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 ottobre 2004, Sentenza n. 6649
 

Inquinamento acustico - Superamento non marcato dei valori consentiti - Comune - Diffida volta a contenere le emissioni sonore - Legittimità. Il superamento, ancorché non marcato, dei valori consentiti delle emissioni sonore giustifica appieno l’intervento della competente Autorità comunale con diffida volta a contenere le emissioni sonore. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325

Inquinamento acustico - Zonizzazione acustica - Rispetto dei limiti - E’ richiesto anche in riferimento agli impianti a ciclo produttivo continuo. Il rispetto dei limiti di zona individuati dal Piano di zonizzazione acustica è richiesto anche in riferimento al “criterio differenziale” per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11.12.1996. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325

 

Inquinamento acustico - Rumore - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissione rumorosa determinata dal traffico stradale - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 659 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione. L'emissione rumorosa determinata dal complesso del traffico stradale, anche se particolarmente intenso, non è riconducibile alla previsione di cui al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie: nella quale la Corte ha confermato l'assoluzione degli amministratori comunali rilevando altresì l'assenza di un obbligo di garanzia in capo agli stessi riconducente alla possibile affermazione di responsabilità per il reato de quo, sussistendo diversamente l'ipotesi di reati omissivi propri in caso di inottemperanza alle disposizioni introdotte dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - DPCM 14/11/1997 - L. 447/1995 - Valori limite delle sorgenti sonore - Aeroporti - Mancata perimetrazione delle fasce di rispetto - Verifica del superamento dei valori limite e obbligo di predisposizione dei piani di contenimento del rumore - Inapplicabilità. Il DPCM 14/11/1997, che fissa per gli aeroporti i valori limite delle sorgenti sonore e l’art. 10, c. 5 L. 447/1995, che obbliga la predisposizione dei piani di contenimento del rumore, in caso di superamento di detti limiti, non trovano applicazione all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporti, ma solo all’esterno di esse, e solo a seguito di perimetrazione (da fissarsi con decreto attuativo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, DPCM citato). Le fasce di rispetto (zone “A, B e C”, come da DM 31/10/1997, recante: “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”), costituiscono delle “zone cuscinetto” per il rumore aeroportuale, dopo la cui perimetrazione diventano concretamente applicabili i limiti fissati dal DM 31/10/1997 (all’interno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (all’esterno). Pres. Schinaia, Est. Chieppa - S. S.p.A. (Avv.ti Sandulli e Riguzzi) c. Ministero dell’Ambiente (n.c.) - Conferma, con mot. parz. diversa, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, n. 3382/2002 -  CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 settembre 2004, (C.c. 11 giugno 2004) Sentenza n. 5822 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Normativa sull’inquinamento acustico e tutela della proprietà privata immobiliare dalle immissioni - Disposizioni - Finalità - D.P.C.M. 1/3/1991 - L. n. 447/1995 - art. 844 c.c.. La normativa sull’inquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447) persegue finalità d’interesse pubblico mirando a assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di accettabilità. Mentre, attiene alla tutela della proprietà privata immobiliare dalle immissioni la norma contenuta nell’art. 844 c.c.. Pres. CRISCUOLO - Est. CECCHERINI - P.M. MARTONE - RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Avv.ti Molè e Delfino) c. Calveri (Avv. Iurilli) ed altri, (conferma Corte d’Appello di Reggio Calabria sentenza n. 187/01 del 01/10/2001). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto 2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346

Inquinamento acustico - Consulenza tecnica - Nullità - Sanabilità - Irritualità nell’espletamento della c. t. - Termini per eccepire la c.t. - Udienza successiva al deposito della relazione. Tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass., 15/04/2002 n. 5422). Sicché eventuali irritualità nell’espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto dei diritti di difesa (Cass. 07/07/2001 n. 2939). Fattispecie: richiesta della consulenza tecnica sull’inquinamento acustico ed atmosferico causato dal continuo scorrere di autovetture che provocando rumori e esalazioni eccedenti la normale tollerabilità generano un possibile danno alla salute e una conseguente diminuzione del valore economico degli immobili. Pres. CRISCUOLO - Est. CECCHERINI - P.M. MARTONE - RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Avv.ti Molè e Delfino) c. Calveri (Avv. Iurilli) ed altri, (conferma Corte d’Appello di Reggio Calabria sentenza n. 187/01 del 01/10/2001). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto 2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346

 

Inquinamento acustico - Piano di bonifica acustica - Intervenuto permesso di costruire - Termini per l’esecuzione dei lavori - Sono quelli fissati dal permesso di costruire. Il termine per l’esecuzione delle opere previste dal piano di bonifica acustica, una volta intervenuto il permesso di costruire, va calcolato non con riferimento alla data fissata inizialmente nel piano di bonifica stesso, ma con riferimento al cronoprogramma scandito dal permesso di costruire. Pres. Rovis, est. Savoia - ZR snc (Avv.ti Gussoni e Borella) c. Comune di Roncade (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 agosto 2004, n. 2626

 

Inquinamento acustico - Sequestro preventivo dell’impianto (di condizionamento in uso presso un hotel) - Disposizioni applicabili - Principio di specialità - Legge Quadro n. 447/1995 sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Fattispecie. In tema d’inquinamento acustico, in seguito all’entrata in vigore della Legge Quadro 26.10. 1995 n. 447, è indispensabile un accertamento completo sulla produzione dei rumori insieme alla verifica circa la violazioni di altre disposizioni disciplinanti l’esercizio di mestieri rumorosi al fine di una corretta ricostruzione del fatto, a sua volta necessaria per valutare la ricorrenza, dell’invocato principio di specialità dell’una norma rispetto all’altra e della conseguente possibile configurabilità in concreto, della contravvenzione di cui al 2° comma dell’art. 659 c.p.. Fattispecie: il Tribunale ordinario di Venezia annullava il decreto di sequestro preventivo dell’impianto di condizionamento in uso presso un hotel, sul presupposto (erroneo per mancanza di accertamento completo sulle disposizioni applicabili) che non si era in presenza di ipotesi di reato, ma di violazioni di carattere amministrativo, non suscettibile di sequestro preventivo in sede penale. - Pres. Gemelli - Est. Granero - Ric. P.M. Tribunale Liberta di Venezia c. Salmaso (annulla ordinanza del 10 febbraio 2004 - Trib. Lib. di Venezia e trasmissione per nuovo esame) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 9 AGOSTO 2004 (23 giugno 2004), sentenza n. 33922

 

Organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria - Fattispecie: ARPA in provvedimento comunale relativo a riduzione di emissioni sonore - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione passiva - Carenza. L’organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori, non riveste la figura di controinteressato nel giudizio in cui è intimata l’amministrazione che adotta il provvedimento finale, al quale soltanto sono imputati gli effetti lesivi (Fattispecie: Impugnato un atto con cui si impone il contenimento delle emissioni sonore, l’ARPA, che ha fornito elementi istruttori al Comune, cui spetta tutelare l’interesse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie accettabili, veniva estromessa per carenza di legittimazione passiva). Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - E.I. s.p.a. (Avv.ti Volli e Tudor) c. Comune di Monfalcone (Avv. Rosati) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 luglio 2004, n. 411

 

Inquinamento acustico - Rumore proveniente dal traffico autostradale - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Obbligo di impedire il verificarsi dell’evento - Responsabilità del dirigente di un tronco autostradale - Sussiste - Art. 649 c. 1 c.p. - Art. 40 c.p.. Il responsabile di un tronco autostradale (Autostrade s.p.a.) deve adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire ogni attività diretta alla produzione di rumore lesivo le occupazioni e la quiete delle persone. Sicché, l’omissione integra il reato di cui all’art. 649 comma 1 c.p. combinato all’art. 40 c.p. violazione di un obbligo di impedire il verificarsi dell’evento. Nella specie, l’azione illecita era stata posta in essere da parte di altri soggetti terzi, ovvero gli utenti autostradali, disturbando un numero indeterminato di persone. Pres. Albini. TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13 LUGLIO 2004

 

Inquinamento acustico - Superamento dei prescritti limiti di rumorosità - Reato ex art. 659 c.p. in materia di rumori molesti - Concreta idoneità a mettere in pericolo il bene della pubblica tranquillità. In tema d’inquinamento acustico, la condotta prevista dall’art. 659, comma secondo, c.p., anche nella fattispecie in cui sia realizzata semplicemente dal superamento dei prescritti limiti di rumorosità, può costituire tuttora reato, e non soltanto illecito amministrativo, quale previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, qualora si riscontri la sua concreta idoneità a mettere in pericolo il bene della pubblica tranquillità, tutelato tanto dal primo quanto dal secondo comma del citato art. 659, arrecando disturbo al riposo e dalle occupazioni di una pluraltià indeterminata di persone (principio affermato, nella specie, con riguardo ai rumori prodotti da una discoteca). Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rilievi fonometrici - Natura: “tipici accertamenti a sorpresa" - Fattispecie: sequestro preventivo in via d'urgenza dei locali di una discoteca. I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 c.p.p. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato, ma vanno inquadrati tra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art. 348 e 354 comma 2 stesso codice. Ne consegue che legittimamente sulla base di essi è disposto dal p.m. sequestro preventivo in via d'urgenza dei locali di una discoteca. Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca - Superamento dei valori-limite - Legge quadro sull'inquinamento acustico (n. 447/95) - Concreta idoneità della condotta rumorosa - Art. 659 c.p.. Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel comma 2 dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10 comma 2 l. n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p. Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Artt. 659 e 590 c.p. - Applicabilità - Fondamento. La condotta immissiva sonora può essere sanzionata ricorrendo, almeno nelle ipotesi comparativamente meno gravi, all'art. 659 c.p., (disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone). Tuttavia, una pronuncia giurisprudenziale (Cass. n. 7941/2000), ha invocato addirittura l'applicazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), laddove le propagazioni sonore provenienti dall'ambiente esterno (nella specie il rumore dei pattini giungeva dall'abitazione sovrastante) producano una vera e propria sindrome ansioso-depressiva nel soggetto che sistematicamente le subisce. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO leg. rappr. (società "ROQUETTE ITALIA s.p.a."). TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Inquinamento acustico - Emissioni rumorose - Rumori eccedenti la normale tollerabilità - Fonte sonora - Ininfluenza - Uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso - Disturbo del riposo - Condotta criminosa omissiva - Reato di cui all’art. 659 c.p. - Sussiste - Presupposti. In tema di emissioni rumorose, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 c.p., l’abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso. Il rumore può essere imputabile, cioè, a qualsiasi fonte sonora, anche (ma non solo) ad un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio di un mestiere rumoroso. (Cass.pen., sez. I, 26 marzo 1997, n. 3908). E nulla osta al fatto che la condotta criminosa possa essere una omissione, come avviene nella specie, consistente proprio nel non reprimere rumore atto a coinvolgere pluralità determinata di persone (Cass. pen., sez I, 30 settembre 1998, n. 13010). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Inquinamento acustico - Disturbo ad una potenziale pluralità di persone - Necessità - 1° c. art. 659 c.p.. Ai fini dell’integrazione del reato di cui al 1° comma dell’art. 659 c.p., i rumori, devono recare disturbo ad una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte, in concreto, disturbate. In Cassazione 12 dicembre 1997, Costantini, si evidenzia come, oltre alla potenzialità «diffusa», valutabile con riferimento al numero indeterminato di persone disturbate, la condotta rumorosa debba incidere sulla pubblica tranquillità intesa come pubblica quiete. (Negli stessi termini, Cass. 23 maggio 1996, Rinolfi; in senso contrario, v. Cass. 5 luglio 1995, Poerio). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Inquinamento acustico - Normale tollerabilità - Criterio della sensibilità media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti - Superamento dei limiti di normale tollerabilità - possibilità per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle perizie fonometriche - Sussiste - Giurisprudenza. La contravvenzione di cui al 1° comma dell’art. 659 c.p. sussiste allorché i lamentati rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi ed eccedano la normale tollerabilità, valutata sulla base del criterio della sensibilità media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti. Si veda, in tal senso, Cass., sez. I, 4 aprile 2001; Cass. 23 aprile 1998, Masiero; Pret. Siracusa 24 marzo 1998; Cass. 15 luglio 1997, Nidoli; Cass. 6 marzo 1997, Sevarin; Cass. 21 gennaio 1997, Puiatti; Cass. 4 luglio 1996; Cass. 28 giugno 1996, Tarsi, (la quale tra l’altro precisa che per «riposo» non deve intendersi esclusivamente il sonno notturno, ma anche una pausa realizzabile in ore diurne); Cass. 6 novembre 1995; Cass. 19 ottobre 1993, Pivetti; Pret. Cagliari-Guspini 27 luglio 1993 (fattispecie: orologio di un campanile di una chiesa i cui rintocchi possono integrare la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. ove superino la normale tollerabilità); Cass. 17 giugno 1993, Solari; Pret. Avellino 19 gennaio 1990, (fattispecie: uso di campane ed altri strumenti sonori da parte di un ministro di culto cattolico, i cui suoni non eccedevano la normale tollerabilità); Cass. 9 giugno 1989, Bianchini; Pret. Brunico 14 marzo 1989, (secondo cui il motore diesel di una vettura lasciato a lungo acceso alle prime ore del mattino per farlo riscaldare, provoca un rumore martellante e di considerevole intensità sufficiente a disturbare chi dorme nelle vicinanze). Invece, riguardo alla prova del superamento dei limiti di normale tollerabilità e, in particolare, sulla possibilità per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle perizie fonometriche vi sono pronunzie estremamente significative si veda: Cass. 28 giugno 1996, Tarsi; Cass., 27 maggio 1996, Fontana; Cass., 7 aprile 1995, Silvestro; Cass., 23 febbraio 1994, Floris (fattispecie: orologio campanario in funzione di giorno e di notte ogni quarto d’ora). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Inquinamento acustico - Condotta attiva o omissiva - Ininfluenza - Giurisprudenza. La condotta posta in essere può essere, oltre che attiva, anche omissiva. Cass. 30 aprile 1993, Contento, ibid., n. 6 (secondo cui i suoni striduli e di natura sgradevole emessi da un merlo indiano sono idonei a configurare gli elementi costitutivi del reato de quo), nonché Trib. Massa 18 aprile 1990 (secondo cui configura il reato di cui all’art. 659 c.p. il non impedire il canto del proprio gallo per ampi lassi di tempo nelle ore notturne). V. anche Cass. 26 ottobre 1995, Balestra, e 17 dicembre 1993, Villa, ad avviso delle quali, per la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione è sufficiente la volontarietà della condotta desunta da obiettive circostanze (la seconda pronuncia è relativa alla detenzione, presso l’abitazione, di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli che producevano latrati, guaiti e strepiti in ogni ora della notte e del giorno) Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Inquinamento acustico - Danno morale (o esistenziale) - Risarcimento - Fondamento. La ricorrenza effettiva del danno morale (o esistenziale) si giustifica con la considerazione, secondo cui, sulla premessa che il corpo umano non è strutturato per difendersi dal rumore, tutto il corpo medesimo (e particolarmente il sistema nervoso) può subire pregiudizio da una presenza costante ed insistita di un rumore al di sopra della soglia di tollerabilità (che è nella specie travalicamento anche della soglia di accettabilità), ciò che evidentemente disturba l’equilibrato succedersi di sonno e veglia, con nocumento conseguente di ogni attività lavorativa e domestica. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

 

Inquinamento acustico - Inibitoria dell’attività di pubblico esercizio - Ordinanza contigibile e urgente - Relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti - Mancato rinnovo degli accertamenti fonometrici - Presupposto attuale del pericolo per la salute pubblica - Inconfigurabilità. L’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco ordina l’immediata inibitoria totale dell’attività di pubblico esercizio, fino all’avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione di tutte le diverse sorgenti rumorose, è illegittima nel caso in cui l’amministrazione comunale, successivamente alla presentazione della relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti, non abbia effettuato gli ulteriori accertamenti fonometrici necessari a verificare lo stato effettivo ed attuale delle emissioni rumorose, ad affermare il perdurare della violazione della normativa in materia acustica in periodo notturno e, quindi, ad adottare l’ordinanza d’urgenza sul presente presupposto della situazione di pericolo per la salute pubblica. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - Soc. Birra T.D.V. S.a.s. e altro (Avv. Landi) c. Comune di Firenze (Avv.ti sansoni e Cappelletti), U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e A.R.P.A.T. (Avv. Mariani) - T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II - 5 maggio 2004, n. 1427

 

Inquinamento acustico - Esercizio di professioni o mestieri rumorosi - Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 - Art. 659 c.p. - Parziale depenalizzazione - Fattispecie: attività di panificazione, esercizio di mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. In materia d'inquinamento acustico, la giurisprudenza ha affermato il principio in base al quale, poichè l’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (c.d. legge quadro sull’inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa “chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all’art. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell’ari. 3, comma primo, lett. a)”, stabilendo un limite, oltre il quale l’inquinamento acustico è presunto, mentre l’art. 659, comma secondo, cod pen., punisce “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”, data l’identità della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto più ampio, in quanto riferita a “chiunque”, e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest’ultima disposizione - almeno limitatamente “alle prescrizioni della autorità” - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale (Sez. l^, 19 giugno 1997, Sansalone, m. 208.495; Sez. l^, 21 gennaio 1997, Marasco Petromilli, m. 206.992). La disposizione di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. deve pertanto ritenersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, almeno limitatamente alla condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi (Sez. 1^, 3 marzo 1998, Herpel, m. superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M 1^ marzo 1991 (Sez. l^, 26 marzo 1998, Girolimetti, m. 210.425), costituendo tale condotta l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, secondo comma, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 (Sez. l^, 18 marzo 1999, De Mitri, m. 213.461). Residua invece un circoscritto ambito di applicazione della norma penale di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. ai soli casi di violazione, nell’esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di tutte le disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili) (Sez. l^, 8 novembre 2002, Romanisio, m. 222.946; Sez. l^, 8 marzo 1998, Herpel, m.210.237; Sez. l^, 4 luglio 1997, Vita, m. 208.578). Fattispecie: all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 659, secondo comma, cod. pen. per avere esercitato un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. Ma, riguardando l’addebito esclusivamente il superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalla normativa vigente, il fatto ha integrato il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, secondo comma, della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995.Pres. Savignano - Est. Franco - P.M. Passacantando - Imp. Tridici (annulla limitatamente, Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004, sentenza n. 29651 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Immissioni rumorose notturne - Insediamento industriale - D.P.C.M. 14 novembre 1997. In tema di immissioni rumorose, l’attività notturna di un insediamento industriale deve intendersi legittimamente svolta nell’esclusivo rispetto della specifica norma di settore prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Pres. Elefante, Est. D’Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D’Amelio) - (Conferma T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2004, n. 1964

 

Inquinamento acustico - Provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico - Assenza di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente -- Art. 9 L.447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Inconfigurabilità - Provvedimento regolamentare - Sindaco - Incompetenza. In assenza di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447), nelle more della emanazione dei provvedimenti e regolamenti di competenza regionale e statale, nonché dei dd.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), non può qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 9 della legge quadro. Tale atto si profila, piuttosto, come un vero e proprio regolamento comunale, sia pure ad tempus, ancorché con temporaneità legata al termine futuro del completamento del quadro normativo di riferimento. Costituisce, dunque, un’atipica e irrituale manifestazione di potestà regolamentare esercita da soggetto incompetente, il sindaco, lì dove la competenza per l’assunzione di simili atti regolamentari sarebbe spettata al consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera del t.u.e.l. di cui al d.lg. 267 del 2000). Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Aurum gestioni s.r.l. (Avv. Iannotta) c. Comune di Casamicciola Terme (n.c.) - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1139 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Presupposti - "Fumus commissi delicti" - Accertamento in sede di riesame - Sufficienza della sola astratta configurabilità del reato - Esclusione - Necessità di un accertamento in base alle risultanze processuali e alla effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all'art. 659 cod. pen., senza considerare che dagli atti risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non ospitare più di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti).Pres. Fulgenzi R. Est. Silvestri G. P.M. Viglietta G. (Diff.) Imp. Cantoni e altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Modena, 23 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19 dicembre 2003), sentenza n. 1885 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento acustico - Emissione del sequestro preventivo - Presupposti - Astratta configurabilità del reato - Insufficienza. In tema di inquinamento acustico ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali vengono ritenuti esistenti in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere la fattispecie in quella astratta (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223721; Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi, rv. 206657). Inoltre, è da escludere che il sequestro preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta configurabilità del reato contestato, sulla base unicamente dei termini dell'imputazione formulati dal P.M., dato che, se così fosse, l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (Cass., Sez. 6^, 20 agosto 1992, Fiorito, rv. 191734). Il giudice della cautela è tenuto, dunque, a fare necessariamente riferimento alla realtà effettuale emergente dagli atti. In proposito è stato rilevato che l'art. 321 c.p.p., con "il richiamo normativo, costante e reiterato, al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso", onde la valutazione del giudice non può prescindere dall'accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (Cass., Sez. 6^, 6 agosto 1992, Liotti, rv. 191957). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19 dicembre 2003), sentenza n. 1885 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Rumore - Immissioni rumorose - Superamento della normale tollerabilità - Art. 844 c.c. - Fattispecie: Gocce di pioggia che colpiscono una bandinella metallica. La collocazione sotto il balcone dei vicini di una bandinella di tipo metallico vìola il precetto contenuto all'art. 844 c.c. allorquando le gocce di pioggia, colpendo la bandinella metallica, producono un rumore tale da disturbare il normale e regolare riposo e, quindi, arrecano un considerevole disturbo, attraverso l’insorgenza di immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità, specie avuto riguardo al fatto che la stanza da letto degli attori è situata nelle immediate vicinanze. Giudice dott. Antonio Toma. Giudice di Pace di Bologna, 13 novembre 2003, n. 5781

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Specifica regolamentazione comunale - Determinazione di una fasce orarie per l'esercizio di determinate attività rumorose - Emissione ed immissione dei rumori - Potestà comunale - Sussiste - Fissazione di limiti - Legge quadro n. 447/1995 - Fattispecie. In materia di inquinamento acustico, l'art. 6, comma terzo, della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possono essere espletati, di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori e, sempre nell'ambito del limite dettato dalle norme in materia, prendere in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità (indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle parsone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o privata (Cass. pen. 2316/1998, 1295/1998, 8589/1997). Fattispecie: disturbo provocato dalla musica proveniente dal parco Acqualandia all'ora vietata dal Regolamento comunale. Pres. De Musis, Est. Salvago, P.M. Gambardella (Conf.), Pareschi in proprio e nella qualità (Romanelli ed altro) contro Com. Jesolo (Zambelli), (Rigetta, Trib. Venezia, 13/03/2000). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 9 ottobre 2003 (Ud. 30/4/2003), Sentenza n. 15081

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della quiete pubblica - Tranquillità/riposo delle persone e soglia di tollerabilità delle emissioni ed immissioni sonore - Differenza e vigenza normativa. La norma che tutela la quiete pubblica, e cioè la tranquillità e il riposo delle persone non è stata abrogata dalla legge 447 del 1995 che tutela, invece, la salute pubblica, individuando la soglia di tollerabilità delle emissioni ed immissioni sonore. Pres. De Musis, Est. Salvago, P.M. Gambardella (Conf.), Pareschi in proprio e nella qualità (Romanelli ed altro) contro Com. Jesolo (Zambelli), (Rigetta, Trib. Venezia, 13/03/2000). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 9 ottobre 2003 (Ud. 30/4/2003), Sentenza n. 15081

 

Inquinamento acustico - Misurazione dei valori “limite sonoro differenziale” nei Comuni privi della zonizzazione acustica - Non si applica. Per i comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione acustica di cui all'articolo 4 della legge 447 del '95, continua a valere l'articolo 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, che non prevede un limite sonoro differenziale, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma solo limiti assoluti. T.A.R. n. 1196 del 2002 T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123

 

Inquinamento acustico - Superamento limiti - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9, L. 447/1995 - Necessità di motivazione specifica. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge 447 del 1995 costituisce una specificazione della normativa prevista in generale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. Valgono quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, in particolare la necessità che tale eccezionale strumento venga utilizzato solamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare gli altri mezzi giuridici che l'ordinamento mette a disposizione dall'autorità amministrativa. Tali provvedimenti (adottati ex art. 9, L. n. 447/1995), necessitano di adeguata motivazione sia sull'urgenza che sulla mancanza di mezzi alternativi. C.d.S. sentenza n. 5423/2002. T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123

 

Inquinamento acustico - Veicoli a motore - Traffico - Piano Urbano del Traffico - ricorso al G.A. contro il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte di istanze di singoli cittadini dirette a sollecitare l’adozione di provvedimenti contro il traffico - inammissibilita’ - interessi collettivi. E’ inammissibile il ricorso proposto da cittadini uti singuli contro il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte delle loro istanze dirette a sollecitare provvedimenti relativi alla viabilità, alla sosta e alla rumorosità. L’art. 36 del codice della strada, che prescrive l’adozione, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di un piano urbano del traffico (PUT), e l’art. 6 del citato decreto ministeriale, che impone ai comuni tenuti all’adozione del PUT di istituire un “Ufficio Tecnico del Traffico”, con compiti di monitoraggio, di progettazione e di realizzazione di opere per la sistemazione del traffico urbano e per il controllo dell’inquinamento atmosferico ed acustico, sono disposizioni che incidono in modo unilaterale solo sulle amministrazioni comunali, che danno vita a doveri a carico di queste, ai quali non corrispondono posizioni giuridiche soggettive degli amministrati. Si tratta di norme a tutela di interessi collettivi che i singoli non possono far valere con azioni e ricorsi esperiti in nome proprio. Pres. FRASCIONE, Est. MARCHITIELLO - Gallinari e altri (Avv.ti Maggiolo e De Sanctis Mangelli) c. Comune di Reggio Emilia (Avv. Gnoni) e Casa di Cura “Salus” S.p.a. (Avv.ti Astolfi e Paoletti) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma, 1 luglio 2002 n. 369) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2003, n. 5033

 

Inquinamento acustico - Tecnico competente in acustica ambientale - L. 447/1995 - Requisito dell’esperienza professionale - Modello di domanda predisposto dalla Regione Puglia - Richiesta di produzione del curriculum - Legittimità. L’art.2 della legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995, n.447, individua, quale requisito richiesto per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale, l’aver svolto corrispondente attività in modo non occasionale per un periodo normativamente determinato in base al titolo di studio. In tale contesto, la produzione del curriculum professionale è necessario per indicare i fatti dai quali desumere l’esperienza richiesta. Ne consegue che il modello di domanda stilato dalla Regione Puglia, nel richiedere l’allegazione del curriculum, non supera i limiti della legge 447/95. - Pres. PERELLI, Est. DURANTE - Simone (Avv. Jannarelli) c. Regione Puglia (Avv. Loiodice) T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 27 agosto 2003, n. 3109

 

Inquinamento acustico - Impianto di condizionamento - Autorizzazione subordinata alla produzione di attestazione di conformità -- Valutazione - Deve attenersi a canoni oggettivi - legittimità - Regolamento comunale - Concessione - Prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Legittimità - Edilizia subordinata alla prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo - Disciplina edilizia e normativa sull’inquinamento - Diversità della materia - Art. 41 Cost. - Contrasto - Insussistenza - Interessi particolari - Utilità sociale. Non è illegittimo, per contrasto con l’art. 20 della legge n. 615 del 1966, un articolo del regolamento comunale che prescriva l’obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, onde facilmente diluire e disperdere nell’aria i prodotti della combustione ed evitare che fumo, fuliggine, pulviscoli e prodotti gassosi irritanti, o comunque nocivi o molesti, disturbino o danneggino il vicinato. La norma regolamentare, infatti, non esclude l’utilizzazione di impianti e dispositivi di smaltimento che siano i più idonei in base al progresso della tecnica. Lo scopo del regolamento comunale, in sintonia con la citata legge, è quello di evitare di disturbare e danneggiare il vicinato con le emissioni derivanti dalla combustione. E’ legittima la concessione edilizia per un laboratorio artigianale, subordinata al rispetto dell’articolo del regolamento comunale che prescrive l’obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, anche quando l’attività svolta risulta, ai sensi dell’art.2 del DPR 25 luglio 1991, un’attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non è richiesta autorizzazione. La normativa di cui al citato DPR attiene infatti non alla disciplina edilizia, ma alla diversa materia della disciplina delle attività che provocano emissioni nell’atmosfera. Né può riscontrarsi contrasto con l’art. 41 Cost., tenuto conto che le cautele poste dal regolamento comunale a tutela del generale interesse alla salubrità dell’aria non possono essere disattese per consentire lo svolgimento di una determinata attività economica, quindi a tutela di un interesse particolare. L’art. 41 Cost., prevede sì che l’iniziativa economica privata è libera, ma prescrive anche (II comma) che essa non può essere svolta in contrasto con l’utilità sociale: non v’è dubbio che la tutela della salubrità dell’aria costituisca una delle componenti dell’utilità sociale. In materia di emissione di fumi, ai fini della valutazione circa la tollerabilità delle emissioni l’organo sanitario deve attenersi a canoni oggettivi e non alla soggettiva valutazione di una parte dei vicini. E’ legittima l’autorizzazione rilasciata dal Comune all’installazione di un impianto di condizionamento subordinata alla condizione di un’attestazione di conformità dei livelli sonori ai limiti prescritti dalla vigente normativa, redatta da un tecnico abilitato. Se è vero, infatti, che i controlli sulla rispondenza delle sorgenti sonore ai limiti legislativamente prescritti debbono essere effettuati dal Comune mediante proprio personale, è altrettanto vero che all’atto della installazione di un impianto del genere deve essere rilasciata dall’esecutore dell’impianto la relativa dichiarazione di conformità, e questa ben può essere richiesta dall’Amministrazione a corredo delle istanze di autorizzazione sanitaria per l’esercizio delle varie attività. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Adorante (Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. Rosignoli); Adorante (Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. De Carolis) e AUSL di Chieti (Avv. Tenaglia). T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 24 luglio 2003, n. 665 (vedi: sentenza per esteso)

 

Mancato preavviso al titolare del prelievo di campioni ai fini di esami di laboratorio - legittimità - la natura e lo scopo dell’accertamento - prelievo dei campioni delle acque di scarico - accertamenti fonometrici - inquinamento acustico. La Corte costituzionale ha ritenuto non compatibile con la natura e lo scopo dell’accertamento il preventivo avviso, al fine di poter assistere con propri tecnici o difensori, alla parte interessata proprio per quanto concerne l’iniziale fase del rilievo (cfr. C.C. 13.7.1990 n. 330 e 28.7.1983 n. 248, in base alla considerazione che “il mancato preavviso del prelievo dei campioni delle acque inquinate, ai fini degli esami dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, è giustificato dalla necessità che il titolare dello scarico non sia informato del momento in cui vengono effettuati i prelievi per evitare che esso possa apportare modifiche agli scarichi e fare quindi sparire ogni traccia delle irregolarità”); e la fattispecie è del tutto equiparabile all’esecuzione degli accertamenti fonometrici. Tribunale Amministrativo Regionale Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, 10 luglio 2003 - sentenza n. 262

 

Inquinamento acustico - immissioni - normale tollerabilità - art. 844 c.c. - applicazione. La disciplina contenuta nel d.P.C 1 marzo 1991, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e del d.P.C. 14.11.1997 è rivolta al p.a. e non regola direttamente i rapporti tra privati, che rimangono comunque soggetti alla regola generale dell’art. 844 c.c. anche in riferimento all’art. 32 Cost.. Pertanto, nei rapporti tra privati deve applicarsi la regola della “normale tollerabilità”. (EST. Grasso - Intrisano c. Monaco) TRIBUNALE DI CATANIA 11 aprile 2003 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Emissioni - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Cod. Pen. art. 659 - Schiamazzi molesti degli avventori di un bar - Responsabilità del gestore dell'esercizio - Sussiste. Il gestore di un bar è responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti, la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. - Pres. Gemelli - Est. Dubolino - Imp. PM in proc. Massazza PM. (Conf.) Delehaye CASSAZIONE PENALE sezione I, 08 aprile 2003 (Ud. 28/03/2003) Sentenza n. 16686

 

Inquinamento acustico - Immissioni - Superamento del limite - Lesione del diritto alla salute - Art. 844 c.c. - Normale tollerabilità - Nozione.  La lesione del diritto alla salute può essere suffragata dal criterio giurisprudenziale elaborato in relazione alla “normale tollerabilità” delle immissioni acustiche che, sostenuto da studi scientifici e tecnici, qualifica intollerabile una immissione che incrementi del doppio il rumore di fondo (3 dBA). (Est. Olivieri) TRIBUNALE DI ROMA (ord.) 17 marzo 2003

 

Inquinamento acustico (denunciato dai cittadini abitanti nei pressi di un cinematografo) - il rapporto dell’ARPAV è, atto prodromico che può costituire presupposto per l’apertura del procedimento - la violazione del principio del giusto procedimento - infondatezza - l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito - ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato - contestazione. Il ricorrente in primo grado, ha denunciato la violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, perché non sarebbe stato messo in grado di presenziare, mediante comunicazione dell’avvio del procedimento, alle misurazioni e ai rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell’ARPAV. La pretesa, diversamente da quanto è stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata. Nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si è concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorchè si è verificata in concreto l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l’amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell’ARPAV, della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo. Il rapporto dell’ARPAV è, quindi, atto prodromico che ha costituito il presupposto per l’apertura del procedimento. E ciò appare conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati. Pertanto, infondatamente l’appellato ha lamentato di non essere stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dell’ARPAV, che avevano preceduto l’avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse dall’appellante alla sentenza impugnata. Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - esistenza del danno alla salute anche in mancanza di accertamento con criterio medico legale. Anche in mancanza di accertamento di un danno alla salute accertabile con criterio medico legale, si può riconoscere, il risarcimento del danno alla serenita' familiare scaturito dal mutamento dei normali ritmi di vita in considerazione dello “stress, nervosismo, irascibilita', insofferenza, ansia, ecc., ossia una sensazione di malessere ed un’alterazione dell’equilibrio psico-fisico”. In relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come ritenuto dal Tribunale, conformemente alle conclusioni della ctu medico legale, che l’ipoacusia da cui e' risultato affetto l’appellante fosse da ascriversi a cause estranee all’attivita' della convenuta. E’ stata riconosciuta dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria mediante risarcimento del danno. (Fattispecie, danno di natura psichica, non percettibile visivamente dal giudicante e, quindi, di difficile valutazione in mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti l’esistenza). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

Inquinamento acustico - la tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ.. La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ., costituisce una sorta di convenzione, codificata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa specifica, che , in sintesi, puo' essere determinata nella tripartizione: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno morale), danno biologico. In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. cov. e 185 cod. pen. e' stato riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno biologico, la cui prima definizione legislativa si rinviene nella l. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 3), sia pure in relazione alla normativa specifica, ma con valenza generale (“…per danno biologico si intende la lesione all’integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale) e' stato ritenuto risarcibile dalla prevalente giurisprudenza solamente in presenza di una lesione all’integrita' psico-fisica, medicalmente accertabile. (Restava fuori dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale , non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni fisio-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale, Tali limitazioni risarcitorie potrebbero dar luogo a profili di incostituzionalita' sotto il profilo della parita' di trattamento (art. 3 della Cost.), ove si pensi ad esempio alla non risarcibilita' del danno non patrimoniale in caso, statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita' ex art. 2054 , comma secondo , cod. civ. che non consente il risarcimento del danno morale al danneggiato. La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento, in caso di violazione di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, della possibilita' di riconoscimento del danno non patrimoniale oltre gli stretti confini del danno morale, anche in mancanza di fatto reato). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

La definizione di: danno morale, danno biologico, danno esistenziale - la duplicazioni risarcitorie - il”nomen iuris”” del danno - “danno esistenziale da inquinamento ambientale”. La distinzione tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, cd “pretium doloris”, ) , il danno biologico (lesione dell’integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualita' della vita consistente in “un agire altrimenti” o in un “non poter piu' fare come prima”) In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell’estrinsecazione della propria personalita' che viene impoverita o lesa. Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. Non assume particolare rilievo il”nomen iuris”” del danno, individuato dal Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo' definirsi quale “danno esistenziale da inquinamento ambientale”. Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

 

Inquinamento acustico - il danno esistenziale nozione - la lesione della personalita' del soggetto - nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno - probabile nesso eziologico tra immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita' e tentativo di suicidio. Qualunque alterazione, purche' di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della liberta' individuale va, quindi, tutelata dall’ordinamento. Non e' soltanto il diritto alla serenita' domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalita' che puo' essere lesa sia nell’ambito familiare e privato, sia esterno, cioe' sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale e', quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purche', come gia' evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita', nella sfera personale del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla “normale qualita' della vita” e/o “alla libera estrinsecazione della personalita'”. E’, infatti, la lesione della personalita' del soggetto che e' suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che puo' anche non essere di diretta rilevanza costituzionale (si pensi ad esempio al danno esistenziale da vacanza rovinata), ma va tutelato ogni qual volta configuri alterazione della manifestazione della personalita', tutelata costituzionalmente ex art. 2 Cost.. Occorre anche che sussista il nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi , oltre che nella consecutivita' temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un giudizio di proporzionalita' o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova certa e dimostrabile con criterio medico legale tra la rumorosita' ambientale e l’episodio di autolesionismo (tentato suicidio) posto in essere. Nella documentazione clinica dell’Ospedale San Paolo, ove l’appellata e' stata ricoverata si legge che “ha sempre goduto di buona salute, da un mese e' in situazione stressante per cui non puo' dormire, sembra che per riuscire a dormire abbia ingoiato 18 capsule di Tavor ed un flacone di Novalgina” (doc. 4), riferendo allo psichiatra dell’Ospedale San Paolo che il Tavor le era stato prescritto dal medico curante nel settembre del 1992 “perche' da quel periodo in poi una fabbrica proprio vicino all’abitazione della paziente inizio' a lavorare giorno e notte impedendo il riposo” (doc. 4). Deve pertanto ritenersi probabile il nesso eziologico tra tentato suicidio e l’eccessiva rumorosita', anche se agevolato dalle particolari condizioni psichiche del paziente, pur non potendosi ritenere, in base ad una valutazione prognostica fondata sul”id quod plerunque accidit”, quale conseguenza logica e casualmente collegata alle immissioni rumorose il tentativo di suicidio della vittima. (Occorre, quindi, accertare caso per caso se l’evento (in specie, tentato suicidio), sia astrattamente idoneo, ancorche' collegabile, in rapporto di connessione causale con le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita', e possa essere posto a carico del danneggiante, a titolo di responsabilita'). Nel caso di specie non è stata riconosciuta la sussistenza di tali condizioni in quanto deve ritenersi, in base al senso comune, che la percezione sensoriale della l’eccessiva rumorosita', non possa cagionare, in termini generali, un impatto emotivo tale da causare nella vittima una alterazione psichica talmente intensa da spingerla al suicidio. Il Tribunale, tuttavia, si è limitato al riconoscimento “tout court” della risarcibilita' della lesione del diritto alla serenita' familiare.). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

 

Inquinamento acustico - la liquidazione del danno non patrimoniale - accertamento - in merito - Corte Costituzionale - principio generale del “neminem laedere” - “danno esistenziale da inquinamento ambientale”. Si ha verifica un danno non reddituale, quale conseguenza di un evento lesivo che non incide direttamente sulla capacita' di guadagno o patrimoniale dei soggetti lesi, ma che ha ripercussione sui rapporti extra -lavorativi e piu' specificamente familiari, di intrattenimento o svago, sociali, e culturali. In base al combinato disposto degli art. 185 c.p. e 2059 c.c. si dovrebbe accertare, la sussistenza di un fatto costituente anche astrattamente reato, al fine di poter liquidare il danno non patrimoniale. Estendendo il metodo sistematico interpretativo ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986 in tema di danno biologico che, in estrema sintesi, esclude limitazioni risarcitorie a diritti i costituzionalmente garantiti , nel caso in cui, come nella fattispecie, si accerti la lesione del diritto costituzionale alla libera estrinsecazione della propria personalita', non sussistono ostacoli alla risarcibilita' del danno esistenziale da inquinamento acustico anche in mancanza di prova di fatto costituente reato. Si legge, in tale pronuncia che “ se e' vero che l’art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale del privato e se e' vero che tale diritto e' primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati , allo stesso modo come non sono configurabili limiti alla risarcibilita' del danno biologico, quali quelli posti dall’art. 2059 c.c.,non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' dello stesso danno, per se' considerato, ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e' sanzione esecutiva del precetto primario: ed e' la minima (a parte il risarcimento ex art. 2058 c.c.) delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse. Tale importante principio , evidenziato dalla Consulta in relazione agli articoli 32 e Cost. e 2043 cod.civ.. risulta applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di interessi o valori costituzionalmente garantiti, estendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, stante l’ampiezza dei principi enunciati, ad ogni lesione di diritti fondamentali, con una lettura costituzionale dell’art. 2043 cod. civ. , nel senso che tale in tale norma devono trovare integrale tutela i diritti fondamentali della persona violati. La stessa S.C. ha riconosciuto che “il citato art. 2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e segg. della Costituzione, va cosi' necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento dei danni non solo in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Per cui, quindi, essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati ( cd “drittwirkung”)- non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' della relativa lesione, per se' considerata (Corte Cost., n. 184/86) , ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.” Cassazione, 7.6.2000, n.7713. Il precetto costituzionale integra la norma di garanzia di cui all’art. 2043 cod.civ. e consente di fondare un sistema completo di garanzia del principio generale del “neminem laedere”, che comprende anche la tutela del danno esistenziale, inteso quale violazione di un diritto fondamentale dell’individuo , tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex art 2043 c.c. che , interpretato ed applicato alla luce dell’art. 2 della Costituzione va esteso fino a ricomprendere la risarcibilita' non solamente dei danni patrimoniali, ma anche di tutti gli altri danni connessi alla mancata realizzazione della persona umana, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non patrimoniale). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.
 

Inquinamento acustico - il divieto di contatto diretto di aree - zone già urbanizzate - il provvedimento di “bonifica acustica” - il superamento dei valori limite differenziali normativamente disciplinati dalla legge quadro sull’inquinamento acustico - i c.d. piani di zonizzazione - vetustà degli impianti e delle possibili conseguenze dannose alla salute. L’art. 4 della legge n.447/1995 prevede esplicitamente che le regioni -nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei comuni- devono stabilire “il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991”, stabilendo altresì, che “qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7”, piani che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale. (Nella specie, le contestazioni rivolte agli impianti delle società con il provvedimento di “bonifica acustica” impugnato in primo grado riguardano il superamento dei valori limite differenziali- normativamente disciplinati dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 e dai D.P.C.M 1 marzo 1991 (art.6) e 14 novembre 1997 (art. 4), che hanno introdotto i “valori limite differenziali di immissione”- e non anche il superamento dei valori assoluti). Il sistema previsto dall’art. 6 dai D.P.C.M 1 marzo 1991 presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che -come nel caso di specie- meritano, principalmente a cagione della loro vetustà e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880 (vedi: sentenza per esteso)

 

Legge quadro sull’inquinamento acustico - c.d. piani di zonizzazione - contenuto tecnico - possibili conseguenze dannose alla salute. Il sistema previsto dall’art. 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447, presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che meritano, principalmente a cagione della loro vetustà e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Emissioni - Allarme sonoro posto per la sicurezza dell’appartamento - Mancata tempestiva disattivazione da parte del proprietario - Art. 659 c.p. - Responsabilità - Esclusione. Non è configurabile il reato previsto all’art. 659 c. 1, c.p. nel caso in cui il proprietario di un appartamento, assente dall’abitazione, ometta di disattivare tempestivamente l’allarme sonoro posto per la sicurezza dell’immobile e messosi improvvisamente in funzione. A tutt’altra valutazione si giungerebbe se al proprietario fosse imputabile il malfunzionamento dell’impianto di allarme per cause di negligenza nella manutenzione o nella gestione. Pres. Silvestri, Rel. Canzio - CASSAZIONE PENALE sezione I del 7 febbraio 2003 (UD. 24/01/2003), Sentenza n. 6283

 

Tutela dall' inquinamento acustico - adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall' inquinamento acustico - l'operatività del potere sostitutorio in caso di mancata assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale. L'atto di adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall'inquinamento acustico non costituisce un "atto obbligatorio per legge", ossia un atto espressamente sottoposto dalla legge ad un termine perentorio, come tale idoneo a rendere operativa la previsione dell'art. 136 t.u.e.l., che prevede in caso di mancata assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale l'operatività del potere sostitutorio del Difensore Civico Regionale. All’illegittimità dell’atto sostitutorio del difensore civico segue la illegittimità e la caducazione degli atti posti in essere dal commissario ad acta resistente. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 511

 

Inquinamento acustico - immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione - rapporti cd. verticali fra privati e la p.a. - immissioni moleste - la normale tollerabilità. Non è applicabile la l. 26 ottobre 1995 n. 477, sull' inquinamento acustico, alla disciplina delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Proprio nell'art. 844 c.c., va rinvenuta la disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro “normale” tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta. Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151

 

Inquinamento acustico - Immissioni - Determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore - Soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati - Art. 844 cod. civ. -  Risarcimento del danno. I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benche' dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensita', e di riflesso, la soglia di tollerabilita' delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purche', pero', considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma. (Cass. 18-4-2001 n. 5697). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta pertanto che accertata la violazione della predetta normativa, come in effetti risultante dall'allegato peritale, ne consegue automaticamente la violazione del criterio di normale tollerabilità statuito dall'art. 844 c.c.; sul punto poi va ricordato che sempre in applicazione del sopra esposto criterio altra recente pronunzia della Suprema Corte (Cass. 3-8-01 n. 10735) ha individuato i predetti parametri normativi di riferimento per le aree non industriali nel superamento del rumore ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne. (Nel caso di specie detti parametri sono con sicurezza stati oltrepassati, come emerge dal citato allegato alla CTU al quale si rimanda, essendo stati rilevati nei diversi locali dell'abitazione degli attori, superamenti del rumore ambientale compresi tra i 10 ed i 15 db nelle ore notturne e tra 17 e 19 db in quelle diurne e pertanto sicuramente oltrepassanti la normale tollerabilità in quanto sicuramente impedenti quantomeno il normale riposo. Trattandosi di attività illecita ne deriva (vedi Cass. 6-12-2000 n. 15509) la condanna degli attori al risarcimento del danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di illecito aquiliano, avendo la proprgazione dei rumori oltrepassanti la normale tollerabilità, arrecato danno concreto e specifico consistito nell'impedimento del normale riposo notturno che appare equo determinare, avuto riguardo al prolungato periodo di consumazione della condotta nella misura di € 3500, comprensiva di interessi e rivalutazione). TRIBUNALE DI SANREMO I Civ. 13 gennaio 2003 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento acustico - Emissioni - Allarme sonoro posto per la sicurezza dell’appartamento - Mancata tempestiva disattivazione da parte del proprietario - Art. 659 c.p. - Responsabilità - Esclusione. Non è configurabile il reato previsto all’art. 659 c. 1, c.p. nel caso in cui il proprietario di un appartamento, assente dall’abitazione, ometta di disattivare tempestivamente l’allarme sonoro posto per la sicurezza dell’immobile e messosi improvvisamente in funzione. A tutt’altra valutazione si giungerebbe se al proprietario si possa imputare il malfunzionamento dell’impianto di allarme per cause di negligenza nella manutenzione o nella gestione. Pres. Silvestri, Rel. Canzio CASSAZIONE PENALE sezione I del 7 febbraio 2003 (UD. 24/01/2003), Sentenza n. 6283

 

Inquinamento acustico - Emissioni eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Illecito amministrativo - Sussiste - Art. 659 c.p. - Depenalizzazione. In tema di emissioni acustiche eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 c. 2, legge n. 447/1995. In questo caso, l’ipotesi prevista dall’art. 659 comma 2 c.p. risulta depenalizzata, in forza al principio di specialità di cui all’art. 9, legge n. 689/1981. Pres. Sossi - Rel. Chieffi - Ric. Orlando. CASSAZIONE PENALE, Sezione I 21 GENNAIO 2003, (UD. 17.12.2003) Sentenza n. 2905

 

Inquinamento acustico - Disturbo della quiete pubblica - Mestiere rumoroso - Superamento dei limiti imposti dalla norma - Art. 659 c.p. - Insussistenza dei presupposti - Risarcimento del danno - sussiste. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l’interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete - di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406). Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone, dott. Giuseppe Tigano - TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Penale del 13/12/2002 Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

 

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - esercizio di autodromo con superamento dei valori-limite della rumorosità - esercizio di professioni o mestieri rumorosi - sussistenza del reato - esclusione - ragione. Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotto nell'attività' di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che e' depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identita' dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che e' sanzionato solo in via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili). Cassazione Penale sezione I del 19/12/2002 (UD. 08/11/2002), Sentenza n. 43202

 

Getto pericoloso di cose - Inquinamento - Emissioni moleste - Natura del reato - Reato a condotta libera - Reato di pericolo concreto - Superamento limiti di legge - Necessità - Limiti di qualità dell’aria - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Reato a condotta vincolata - Reato commissivo improprio - Clausola di equivalenza - Nozione e ambito di applicazione - Inquinamento da traffico veicolare - Posizione di garanzia del sindaco - Deleghe ai dirigenti - Esclusione della responsabilità per il sindaco - Insussistenza - Reati contravvenzionali - Colpa - Necessità - Natura - Prevedibilità ed evitabilità - Discrezionalità politica. Il reato di cui all’art. 674 c.p., nella seconda parte relativa alle emissioni, è reato di pericolo concreto e a condotta libera, come tale può essere configurato in termini omissivi. Per la sua realizzazione è necessario il superamento dei limiti stabiliti dalla legge in materia di inquinamento atmosferico e solo in assenza di tali limiti può trovare applicazione il regime di cui all’art. 844 c.c. Il reato di cui all’art. 659 c.p. è reato a forma vincolata e, come tale, non può configurarsi in termini omissivi. La clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p. non costituisce una norma incriminatrice autonoma e diretta, ma solo una disciplina giuridica del nesso di causale. Sicchè perché un reato descritto in forma commissiva, possa, attraverso il filtro dell’art. 40 c.p., proporsi nella forma omissiva, è necessario che l’ipotesi base si configuri come reato di evento a condotta libera. Il sindaco, tanto in virtù della normativa relativa alla gestione del traffico urbano, quanto in virtù della normativa in materia ambientale, quanto, infine, in qualità di ufficiale del Governo cui compete il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica, assume una posizione di garanzia con riferimento alla tutela dell’aria-ambiente dalle emissioni inquinanti da traffico urbano. La relativa responsabilità non viene meno in virtù delle deleghe conferite ai dirigenti, restando in capo agli organi di direzione politica il compito di vigilare, oltre all’esercizio di alcuni poteri esclusivi. Solo i valori limite di qualità dell’aria (di cui al d.p.c.m. 28/3/83 e d.P.R. 203/88, ora valori limite secondo il d.lv. 351/99) rappresentano limiti massimi invalicabili di concentrazione degli inquinanti, restando i limiti di attenzione o di allarme e gli obiettivi di qualità dell’aria delle soglie di allarme. Anche nei reati contravvenzionali l’affermazione della responsabilità non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza da parametrare sulla prevedibilità ex ante ed evitabilità dell’evento. Non può ravvisarsi colpa dove l’ordinamento affida alla discrezionalità politica la scelta tra più condotte. Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002, Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale). (vedi:sentenza per esteso)
 

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - mestiere rumoroso e uso di mezzi rumorosi nell'esercizio di mestieri non rumorosi - disciplina applicabile - fattispecie. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per se stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attivita', di mezzi rumorosi, giacche' in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensi' il primo comma dell'art. 659 cod. pen., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si e' ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di "cannoncini spaventapasseri" nell'esercizio di attivita' agricola, di per se' non rumorosa). Corte di Cassazione. Sez. I del 21/06/2002 (UD.20/03/2002) sentenza n. 24018

 

Inquinamento acustico - emissioni rumorose - gestione di una sala giochi - reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - configurabilita' - esclusione - reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. - configurabilita'. L'esercizio di una sala giochi non può essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicche' l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato da emissioni rumorose da essa provenienti può configurare il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava l'elemento costitutivo dell'idoneita' del rumore, propagatosi esclusivamente al piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di persone). Corte di Cassazione Sez. I del 14 giugno 2002, sentenza, n. 23053

 

Rumore - immissioni rumorose - limite di tollerabilità - art. 844 c.c.. Il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565; 11/11/1997 n. 11118). Al riguardo è sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale hanno finalità e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Corte di Cassazione del 3 agosto 2001 Sentenza n. 10735.

 

   Rumore - condanna il Regno Unito da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - l’incremento notevole dell’inquinamento acustico durante la notte provoca disturbi al sonno - il principio del “benessere economico del paese” non deve confliggere con il “principio della tutela della salute” - elementi di sinallagmaticità - principio di ragionevolezza: La Corte condanna il Regno Unito per aver permesso un incremento notevole del rumore durante la notte provocando disturbi al sonno di alcuni cittadini (nella fattispecie fonte dell’inquinamento acustico era determinata dai voli notturni dell’aeroporto di Heatrhow in Inghilterra). Il legislatore, secondo la Suprema Corte, nell’imporre limitazioni al diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza, deve adeguatamente valutare tutti gli interessi in gioco e coinvolti nella fattispecie e giungere ad una loro adeguata ponderazione (cosiddetto principio di ragionevolezza). Nel caso concreto (I soggetti ricorrenti, venivano spesso svegliati nel cuore della notte e molto spesso non riuscivano a riaddormentarsi. Questo causava mal di testa, spossatezza, perdita di concentrazione e, nei casi più gravi, depressione. E’ evidente che la perdita del sonno si ripercuoteva inevitabilmente anche nella vita di relazione. Molti risolsero il problema parecchi anni dopo abbandonando la loro casa), la causa di giustificazione dell’ingerenza è rappresentata dal “benessere economico del paese” ma l’eventuale limitazione ai diritti degli individui deve trovare un’adeguata motivazione e giustificazione assicurando ed adottando tutte le misure concrete tendenti a garantire un adeguato bilanciamento tra i contrapposti interessi, soprattutto nel caso in cui vengano coinvolti campi particolarmente sensibili, il semplice riferimento ai superiori interessi dell’economia nazionale è insufficiente. E‘ evidente che, in questo caso, non si ha un’adeguata ponderazione poiché si valuta soltanto un elemento del sinallagma costituendo una palese violazione dell’art. 8 della Convenzione. Da ciò deriva un altro importante obbligo in capo allo Stato: nell’adottare gli strumenti che portano ad una restrizione dei diritti garantiti dal 1° comma bisogna concretamente adottare tutte le misure necessarie limitare al minimo l’ingerenza esterna con gli stessi, verificando, se è possibile, l’esistenza o la possibilità di applicare misure alternative che comportino una minore e meno penetrante limitazione. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza del 02/10/2001 sul ricorso n° 36022/97 (Vedi: sentenza per esteso - con commento dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina)

 

   Rumore - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - costituzione parte civile - reato di pericolo. In tema di costituzione di parte civile, le indicazioni richieste dall’art. 78 c.p.p. a pena di inammissibilità dell’atto devono servire solo ad individuare la pretesa fatta valere in giudizio, nel senso che l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata: con la conseguenza che, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità della dichiarazione di costituzione di parte civile il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione o all’illecito perpetrato mediante il riferimento al titolo del reato (cfr., per qualche utile riferimento, in tema di ingiurie, Cass., sez. V, 27 aprile 1999, n. 6910, Mazzella). Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare più volte (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 7 giugno 1996, in Mass. Cass. Pen., n. 205274; Id., sez. I, 18 gennaio 1996, Asquini), il reato configurato dalla prima parte dell’art. 659 c.p. è un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’imputato sia potenzialmente idonea a infastidire una pluralità di persone, anche se nessuna di queste si sia lamentata e a lamentarsi sia stata invece una sola persona. Corte di Cassazione Sez. I, 7 marzo 2001, n. 9534

 

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - configurabilità del reato 659 c.p.. E' ravvisabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 659, comma I, cod. pen. Quando, pur trattandosi di rumori connaturati al legittimo esercizio di un'attività (come nel caso di una discoteca o di uno stabilimento balneare con connessa attività di trattenimento musicale e danzante), le emissioni sonore, per la loro eccessività o esorbitanza rispetto al normale esercizio di detta attività, risultino, anche a cagione della conformazione dei luoghi, per il loro protrarsi nella notte o per altre circostanze, concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone che vivono o dimorino nelle vicinanze. Quindi, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall`art. 659 c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché‚ non tutte siano state, poi, disturbate. Cass. pen., sez. I,1 4 gennaio 2000, n. 382

 

Inquinamento acustico - Superamento del limite di accettabilità - Lesione della serenità personale dell'individuo - Danno esistenziale da inquinamento acustico - Danno biologico - Differenza. Quando a seguito del superamento del limite di accettabilità, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell'individuo, è ravvisabile un danno esistenziale da inquinamento acustico che, stante anche la sua patrimonialità, è suscettibile di autonoma pretesa risarcitoria, pur non identificandosi nel danno biologico. Il danno biologico può venir in rilievo, invece, laddove si configuri una vera e propria menomazione dell'integrità psicofisica, accertabile nosograficamente. Tribunale di Milano, sez. XII, sentenza del 21 ottobre 1999

 

QUIETE E INCOLUMITA' DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI: Codice procedura penale (1988) art. 321 Codice penale art. 659 LS 26 ottobre 1995 n. 447 l. La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447 del  1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma 1, c.p., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosita', al fine di tutelare la salute della collettivita', la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con cio' automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo' dar luogo al reato previsto dall'art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, e' riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilita' e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorita' ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita' del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita'. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).  Cassazione penale sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316

 

Inquinamento da rumore - obbligo per il datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili - i mezzi di protezione dell'udito. In virtù della legge 29 dicembre 1990 n. 428, è stato emanato dal Governo il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, con il quale si è data attuazione alle direttive C.E.E. comprese nell'elenco allegato alla legge suddetta. Per quanto qui interessa, l'art. 41 di tale decreto - legislativo, premesso che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili, ha fissato talune prescrizioni (esposizione di una appropriata segnaletica, ecc.) in relazione ai luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione personale quotidiana superiore a 90 dBA; l'art. 42 ha precisato il contenuto della "informazione e formazione" che deve essere portato a conoscenza dei lavoratori esposti, rispettivamente, ad un rumore superiore a 80 od a 85 dBA; gli artt. 43 e 44 hanno indicato i mezzi di protezione dell'udito da fornire ai lavoratori che siano verosimilmente esposti ad oltre 85 decibel ed i controlli sanitari cui essi devono essere sottoposti; e l'art. 45, infine (Superamento dei valori limite di esposizione), ha stabilito che, se nonostante le misure di applicazione previste dall'art. 41, comma primo, l'esposizione al rumore risulta superiore a 90 dBA, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti. Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge, quindi, che i c.d. valori - limite di esposizione al rumore rappresentano una soglia intollerabile, in presenza del cui superamento incombono sul datore di lavoro specifici oneri, e che tuttavia l'esposizione a rumori che raggiungono soglie inferiori (ma superiori, in particolare, ad 85 decibel), richiede pur sempre l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario, per cui è da ritenersi, in definitiva, che anche l'esposizione ad una rumorosità inferiore ai 90 decibel sia idonea a pregiudicare l'apparato uditivo. Secondo quanto affermato da questa Corte in un una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame (Cass. 26 agosto 1992, n. 9860), può quindi affermarsi che l'accertamento che la rumorosità lavorativa svolta non supera i valori indicati dall'art. 45 del d.l.vo n. 277 del 19919 non può costituire idonea fonte di valutazione della richiesta diretta ad ottenere la prestazione prevista per la malattia professionale denunciata, nè quindi esime il giudice dall'indagine medico - legale in ordine alla sussistenza o meno della malattia, atteso che la tabella delle malattie professionali contempla la sola esposizione al rischio della lavorazione e che, del resto, la diversa capacità di resistenza di ciascun organismo esposto al rischio non può influire sul riconoscimento della tecnopatia. Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3582

 

Inquinamento acustico - esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro - natura del reato. La omessa valutazione del rischio da rumore configura il reato di cui agli art. 40 e 50 d.lg. 15 agosto 1991 n. 277; questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1998, n. 4133

 

PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI: Poiche' l'art. 10 comma 2, della l. n. 447 del 1995 (c.d.legge-quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) e f) -, fissati in conformita' al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a)", stabilendo un limite, oltre il quale l'inquinamento acustico e' presunto, mentre l'art. 659 comma 2 c.p., punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della  legge o le prescrizioni dell'autorita'", data l'identita' della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto piu' ampio, in quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima disposizione e' depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non puo' considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal comma 1 dello stesso art. 659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosita', bensi' gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti). Cassazione penale sez. I, 19 giugno 1997, n. 4199

 

RICERCHE GEOTERMICHE: L'accertamento - di fatto - della esistenza di fattori di inquinamento ambientale - nella specie da rumore, conseguente a ricerche geotermiche - dannosi per l'integrità psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceità dell'attività, ossia dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare l'interesse pubblico ambientale, ma può estendersi a considerare parametri di tollerabilità diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 d.P.C.M. 1 marzo 1991), e previsti (art. 2 stesso provvedimento) in base alla destinazione delle aree, ancora da delimitare da parte del Comune. Cassazione civile sez. III, 19 luglio 1997, n. 6662

 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO: L'associazione Legambiente, quale ente esponenziale dell'interesse (diffuso) all'integrità dell'ambiente, e' legittimata a costituirsi parte civile e a richiedere il risarcimento dei danni in un procedimento penale per inquinamento da rumore.  Pretura Castiglione Lago, 16 maggio 1996

 

VALUTAZIONE OBIETTIVA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO: In materia di inquinamento acustico, i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i criteri fissati dall'art. 844 c.c.; pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosità di fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli...), tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattività dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore e' quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo. Tribunale Como, 21 maggio 1996

 

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE: La normativa di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 (recante limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) opera non soltanto in relazione al territorio comunale di insediamento della singola sorgente sonora fissa, ma anche in relazione a ogni altra area - anche eventualmente esterna al territorio comunale predetto - ove comunque si ponga una esigenza igienico-sanitaria di tutela della qualita' ambientale e della esposizione umana al rumore, conseguente all'attivazione pervasiva di quella medesima sorgente sonora fissa; legittimamente, pertanto, l'autorita' amministrativa, per far fronte a una situazione lesiva della salute e igiene pubblica, impone con provvedimento contingibile e urgente l'adozione di misure atte a ricondurre i livelli di inquinamento acustico generati da impianti produttivi entro i limiti previsti dalla vigente normativa.  T.A.R. Emilia R. sez. I, Bologna, 22 settembre 1994,Ord. n. 637

 

Inquinamento acustico - Provvedimento autorizzatorio - Immissioni lesive - Annullamento - Legittimità - Legittimazione ad agire. Laddove i limiti di attività acustica contenuti in un provvedimento amministrativo non si rivelino idonei a salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti che ne risultino pregiudicati, è legittimo ricorrere dal giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del provvedimento da cui prendono origine le immissioni lesive. I rumori e le degradazioni ambientali, specie in relazione all'attività serale e notturna di un pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un legittimo interesse dei proprietari e residenti di unità immobiliari ubicate nelle strette vicinanze dello stabile in cui si svolge tale attività, legittimando così la richiesta di annullamento del relativo provvedimento autorizzatorio. Meschiari e altro c. Com. Maranello e altro. T.A.R. EmiliaRomagna, sez. II, del 10 novembre 1992, n. 525

 

Inquinamento acustico - Rumori provocati da un’autostrada sopraelevata rispetto a una casa - Normale tollerabilità - Superamento - Diritto all'indennità - Sussiste. I rumori, derivanti dal funzionamento di un’autostrada sopraelevata rispetto a una casa, laddove eccedano il limite della normale tollerabilità recando grave turbamento all'ambiente e alle condizioni in cui normalmente si svolge la vita in un’abitazione, nonché il pericolo di caduta di oggetti e automezzi, determinano una compressione del relativo diritto di proprietà, dando così luogo al diritto all'indennità ex art. 46 legge 2359 del 1865. In tale ipotesi, viene sottolineato, da un lato, l'insufficienza, dall'altro, l'impossibilità, di una tutela inibitoria ex art. 844 c.c., versando invece in una vicenda che va ad incidere, indirettamente, sulla struttura stessa del diritto dominicale. Società autostrade concessioni c. Carestia e altro. Corte di Appello di Ancona, 11 maggio 1979