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Giurisprudenza

 

 

 

Inquinamento acustico

Rumore

 

 

 

2008 - 2007

 

 

Si vedano anche gli anni:

2011 - 2010 - 2009 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000 - 1999-94

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

Si veda anche: Urbanistica  - Salute - Inquinamento -  leggi e sentenze

 

 

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INQUINAMENTO ACUSTICO - URBANISTICA ED EDILIZIA - Insediamenti produttivi - Rumori ed esalazioni - Disciplina civilistica - Disciplina urbanistica - Violazione dei limiti - Prova.
La nocività di rumori ed esalazioni provenienti da insediamenti produttivi va intesa in una doppia accezione: sul piano dei rapporti tra fondi vicini, essa è il limite alla normale tollerabilità delle esalazioni dal fondo del vicino (ex art. 844 cod.civ.); sul piano urbanistico, costituisce il limite qualitativo e tipologico delle attività insediabili. Rileva dunque nei rapporti civili tra fondi, nella prima accezione; e come elemento urbanistico nel secondo dei casi. In entrambe le ipotesi, tuttavia, la sua violazione va comprovata: se tale violazione viene invocata ai fini della disciplina urbanistica, ossia si lamenta che il tipo di impianto essendo ordinariamente preordinato all’esalazione di immissioni nocive, è incompatibile con la destinazione di zona, allora va offerta la prova della sussistenza strutturale di esalazioni nell’attività produttiva. Laddove la prova in esame viene offerta, invece, come sussistenza di occasionali immissioni, magari derivanti da una natura delle lavorazioni dell’impianto differente da quelle per il quale l’impianto è stato autorizzato, allora si rientra nella ordinaria ipotesi di tutela di cui all’art. 844 cod.civ. e, in tal caso, non è la concessione edilizia ad essere illegittima, ma l’attività in sé, così come condotta, con ogni conseguenza, sul piano civile e penale della tutela. Pres.Messina, Est. Gatto Costantino - F.S.R. e altri (avv.ti Leone ed Amato) c. Comune di Torrenova (avv. Cassata), Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez.I - 10 novembre 2008, n. 2069

 

NQUINAMENTO ACUSTICO - Aeroporti - D.p.r. n. 496/1997 - Piani di contenimento ed abbattimento dei rumori - Fasi di decollo e atterraggio - Attività a terra - Distinzione tra fonti di immissione - Impossibilità - Segmenti di attività unitaria. Il legislatore, nel condizionare l’insorgere dell’obbligo dei gestori dell’aeroporto di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori (artt. artt. 1 e 3, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496), ha imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione, nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’ attività unitaria. In particolare, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

INQUINAMENTO ACUSTICO - D.p.r. n. 496/1997 - Rumore aeroportuale - Rilevamento dei dati e misurazione del rumore - Attribuzione in capo ai gestori dell’aeroporto - Sottrazione di competenze proprie delle province e dei comuni - Inconfigurabilità.
Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che l’art. 2, secondo comma, del D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori degli aeroporti. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle province e dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio pubblico - Schiamazzi notturni degli avventori - Disagio intollerabile - Danno alla salute delle persone - Potere d’intervento del Sindaco con mezzi eccezionali - Sussistenza - Art. 38, c. 2 bis introdotto dall’art 11 L. n. 265/1999, (oggi trasfuso dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico. (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis).Pres. Santoro, Est. Marchitiello - D.L. (avv. Rizzo) c. Comune di Roma (avv. Brigato) - (Conferma TAR Lazio , Roma, n. 1410/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n. 4041

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali - Applicabilità in assenza di classificazione acustica - Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio comunale, sono operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità, ma non anche quelli c.d. “differenziali” (v. T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 29/6/2005 n. 578; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847). In tal senso depone l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991”. Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto, primo comma relativo ai c.d. limiti “assoluti” e secondo comma relativo ai c.d. limiti “differenziali”, sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie. D’altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente “industriali” ) che si ricaverebbe “ex se” dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività “medio tempore”. In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l’applicabilità del criterio “differenziale” all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna - PR- 21/5/2008 n. 259 cit.). Pres. Papiano, Est. Giovannini - Societa' Sportiva Tiro A Segno Nazionale - Sezione di Reggio Emilia (avv. Trosa) c. Comune di Reggio Emilia (avv. Gnoni) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 18 settembre 2008, n. 385

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rintocchi di campane troppo rumorosi - Risarcimento del danno biologico - Configurabilità - Fattispecie. Si può configurare un danno biologico e il relativo risarcimento morale e alla vita di relazione, nei casi in cui le campane di una parrocchia suonanano più volte al giorno, con rintocchi troppo rumorosi, compromettendo la salute. Nella specie, è stato condannato il prevosto (in qualità di legale rappresentante) di una chiesa del comune di Lavagna al risarcimento di 60 mila euro a favore di un'insegnante in pensione. TRIBUNALE DI CHIAVARI, 9 agosto 2008, sentenza n. 373

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Assetto urbanistico - Profilo funzionale - Rapporti tra gli strumenti urbanistici e la classificazione acustica. La normativa di riferimento in materia di inquinamento acustico valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. Lombardia 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione. Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348

INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di zonizzazione acustica - Strumento di pianificazione - Potestà discrezionale dell’amministrazione.
La giurisprudenza inquadra il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, configurando un atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Al suddetto strumento di pianificazione viene pertanto associato l’indirizzo elaborato con riguardo alla motivazione del P.R.G., e si ritiene che l’amministrazione abbia un’ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 7/4/2005 n. 751). Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348

INQUINAMENTO ACUSTICO - Azzonamento - Contiguità di aree con classificazioni non progressive - Irragionevolezza.
Un corretto procedimento di azzonamento acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto la diminuzione dei livelli di rumore - pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo - interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni: risulta quindi irragionevole un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine. Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348

INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela dell’affidamento - Attività economiche già insediate sul territorio - Modifiche restrittive alla zonizzazione - Esclusione - Rilevanza al fine delle graduazioni delle misure di bonifica.
In materia di rumore la tutela dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 - ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno - non sono recessivi rispetto alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica (cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907). Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348


INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di un solo singolo cittadino - Sufficienza.
Anche la segnalazione di un solo cittadino è sufficiente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti alle violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico da parte del sindaco, il quale può avvalersi delle specifico strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia, vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (cfr., quanto alla legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato a seguito di un esposto di una sola famiglia, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c. Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715

INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali di immissione sonora ex art.4 D.P.C.M. 14.11.97 - Enti senza scopo di lucro - Osservanza dei limiti - Fondamento.
Il rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 riguarda tutte le attività che, per le proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti. Ne deriva che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta da enti senza scopo di lucro, non può sfuggire al necessario rispetto do tali limiti (cfr. circolare del Ministero dell’Ambiente del 6.9.2004, punto 3 e, in giurisprudenza, TAR Basilicata, 2.1.2008, n. 5). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c. Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715


INQUINAMENTO ACUSTICO - Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie - Obbligo di procedere a nuova zonizzazione acustica - Classe non inferiore alla IV - Esclusione.
La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti - con inclusione in classe non inferiore alla IV - in quanto, in base al DPR 18 novembre 1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Pres. Conti, Est. Mosconi - B.P.U. (avv.ti Leali, Vescia e Campana) c. Comune di Carobbio degli Angeli (avv.ti Bendinelli e Benedetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25/03/2008, Sentenza n. 340


INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizi commerciali - Contemperamento delle esigenze del commercio con il diritto alla salute - Art. 50, c. 7 del D.lgs. n. 267/2000 - Artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 114/1998. Il contemperamento delle esigenze commerciali con quelle attinenti alla salute e alla quiete pubblica è previsto in generale dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, e dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 114/98 per il commercio, e discende dalla necessità che il libero svolgimento delle attività imprenditoriali (art. 41 cost.) trovi un limite nella tutela dei diritti che sono anch’essi costituzionalmente garantiti, come appunto il diritto alla salute dei residenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi. Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - Confesercenti ed altri (avv. Gualandi) c. Comune di Bologna (Avv.ti Todde e Carestia) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 17 gennaio 2008, n. 53


INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo al riposo ed alle occupazioni - Configurazione del reato ex art. 659 c.p. - Elementi - Fattispecie.
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p. deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246


INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.1997 - Applicabilità immediata.
In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore, mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.97 - Circoli ricreativi privati - Applicabilità - Equiparazione alle attività commerciali.
I valori limiti differenziali di cui all’art. 4, c. 1 DPCM 14.11.1997 si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, alle attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 4.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Ambiente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.9.2004). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/95 - Presupposti.
A seguito delle risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dalla competente ARPA e dell’inerzia del responsabile, è legittima l’ordinanza contingibile e urgente che intervenga a porre urgente riparo alla grave lesione del diritto ala salute determinato dall’inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995), ove non sia possibile provvedere altrimenti (cioè con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dall’ordinamento vigente, oppure con misure alternative che impongono un minore sacrificio al responsabile) e ove il provvedimento assuma carattere temporaneo (in quanto preveda l’estinzione della sua efficacia non appena eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire il superamento dei valori limiti differenziali). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5


INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della quiete pubblica - Interesse prevalente sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi - Limitazione degli orari di apertura - Legittimità.
L’interesse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e collettiva, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei loro frequentatori: una volta accertata la lesione di quel bene, detta prevalenza impone alle autorità preposte di avvalersi di ogni strumento idoneo a tutelarlo, inclusa senza dubbio la limitazione degli orari di apertura. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 30 novembre 2007, n. 3807

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, c. 3, T.U.E.L.- Efficacia temporalmente limitata - Mancata previsione di una scadenza finale - Illegittimità.
In materia di tutela della quiete pubblica, deve ritenersi illegittima l’ordinanza contingibile e urgente emanata ex art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, priva di una scadenza finale adeguatamente prestabilita. Tali ordinanze, infatti, “oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi “(Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580; TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 15 settembre 2006, n. 8614). È poi vero che la misura urgente può, in relazione al suo contenuto concreto, avere l’attitudine a produrre conseguenze non provvisorie, e non per questo diviene illegittima. Tuttavia, una cosa è che un ordine non abbia scadenza; altra che, nel periodo prestabilito in cui l’ordine è vigente, esso produca effetti destinati a persistere oltre la scadenza dell’ordine stesso, ciò che è ben possibile. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 30 novembre 2007, n. 3807

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L.R. Veneto n. 40/94 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Adozione di criteri riduttivi dell’orario di chiusura, al fine di assicurare il rispetto, all’interno e all’esterno dei locali, della normativa in materia di inquinamento acustico - Legittimità - Prevalenza del diritto alla salute rispetto agli interessi di natura economica. In presenza di situazioni comuni ad una stessa tipologia di esercizi pubblici, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’amministrazione può legittimamente adottare, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 40/94, criteri riduttivi dell’orario di chiusura, per assicurare, all’esterno come all’ interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez. 3^ 22 maggio 2007 n. 1582). Pres. ed Est. De Zotti - A. s.r.l. e altro (avv. ti Fortunati e De Martin) c. Comune di Legnaro (avv. Di Lorenzo) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 20 novembre 2007, n. 3708

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Non impedire al proprio cane di abbaiare - Disturbo di una persona - Art. 659 c.p. configurabilità - Esclusione - Rapporti di vicinato - Risarcimento del danno - Sussistenza - Art. 844 c.c.. Per la configurazione della fattispecie contenuta nell’art. 659 c.p. occorre che l’attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto. Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad una persona soltanto non integra pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (v. Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV 230643). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502

INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Art. 659 c.p. - Natura - Configurazione. Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 672 c.p. ipotesi indicate al capo B - Natura - Configurazione - Fattispecie: cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato. Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate al capo B, l’art. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo l’incolumità delle persone (comma 2 n. 2). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007, Sentenza n. 40502


INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della salute - Art. 117 Cost. - Potestà regolamentare regionale - L.r. Puglia n. 3/2002 - Zonizzazione acustica - Difetto - Applicabilità del criterio differenziale.
La disciplina normativa del fenomeno dell’inquinamento acustico, attenendo alla tutela della salute, è, alla luce del testo novellato dell’art. 117 Cost., materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, nonché ambito di disciplina in cui la potestà regolamentare spetta alle Regioni (art. 117, c. 6 Cost.), sicchè le norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V della carta fondamentale, permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dalla Regione, autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (sent. Corte Cost. n. 376/2002). Da ciò consegue che, giusta il disposto dell’art. 3 della L.r. Puglia 12 febbraio 2002, n. 3, nella valutazione dei limiti massimi di rumore ambientale, anche in difetto di zonizzazione acustica, trova certamente applicazione il cd. criterio differenziale. Pres. Ravalli, Est. Dibello - G. s.a.s. (avv. Taurino) c. Comune di Taranto (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 ottobre 2007, n. 3656


INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni sonore - Procedimento avviato dall’ente locale per la verifica del rispetto dei limiti - Utilizzabilità dell’accertamento tecnico condotto nel corso di un procedimento penale alla presenza dei rappresentanti della società interessata - Fondamento - Segreto istruttorio - Art. 329 c.p.p..
L’art. 329, c. 1 c.p.p., riconoscendo l’esistenza del segreto solo fino al momento in cui l’indagato non abbia conoscenza dell’atto, è disposizione inapplicabile all’ipotesi di accertamenti del superamento dei limiti per le immissioni sonore previsti nel piano di zonizzazione acustica condotti dall’ente competente (nella specie, ARPAC) alla presenza dei rappresentanti della società interessata. Ne consegue che, anche ove gli accertamenti ineriscano ad un procedimento penale, essi possono legittimamente inserirsi nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso dall’ente locale per verificare il rispetto dei limiti (nella specie, tuttavia, gli accertamenti erano risultati estranei al procedimento penale, in quanto effettuati dall’ARPAC a seguito di specifica richiesta formulata dal Comune). Pres. Onorato, Est. Francavilla - I.s.r.l. (avv. Barbato) c. Comune di San Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 3 ottobre 2007, n. 8851


INQUINAMENTO ACUSTICO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attività - Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento.
Il provvedimento con la quale il sindaco, dopo aver rilevato la persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attività di carrozzeria causa di inquinamento acustico e atmosferico, classificata come industria insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse dell'atto. Sicchè, ai fini della sua emanazione, non è richiesta la sussistenza di un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n. 2290


INQUINAMENTO ACUSTICO - Trasporto aereo - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE.
Avendo adottato il regio decreto del 14 aprile 2002 che disciplina le operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità e dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE, e 249, terzo comma, CE. Il Regno del Belgio è condannato alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. III, 14 Giugno 2007, causa C‑422/05


INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di zonizzazione acustica - Atto di pianificazione - Controversie - Controinteressati - Individuabilità - Esclusione.
Il piano di zonizzazione acustica , adottato dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) l. 26 ottobre 1995 n. 447, è atto di pianificazione, nei confronti del quale non sono individuabili diretti controinteressati ( cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 giugno 2003 , n. 745 per cui dalla natura del piano di zonizzazione acustica di suddivisione per classi del territorio comunale deriva la non individuabilità di controinteressati nella controversia con cui si impugna il piano stesso). Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

INQUINAMENTO ACUSTICO - Poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale - Natura - Opere esclusivamente interessate da installazioni e attività militari - Non rientrano - Contenimento dell’inquinamento acustico - Preventivo raccordo con l’amministrazione militare - Necessità - Esclusione.
Ai fini del contenimento acustico nelle zone in cui insistono di poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale, non è richiesta la preventiva attività di raccordo con l'Amministrazione militare, prevista dall'art. 11 della L. n. 447/1995 per le aree esclusivamente interessate da installazioni militari e attività delle Forze armate, posto che i poligono di tiro non rivestono tale natura: pur appartenendo al Ministero della Difesa, che se ne riserva l'uso per le proprie esercitazioni, essi sono tuttavia destinati ad attività sportiva. Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di risanamento - Art. 7 L. n. 447/1995 - Specifica approvazione consiliare - Necessità.
Ai sensi dell’art 7 della legge n° 447 del 1995, il piano di risanamento, diverso e separato dal piano di zonizzazione acustica, deve essere oggetto di discussione e approvazione del Consiglio Comunale. Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957


INQUINAMENTO ACUSTICO - Quiete pubblica - Bene collettivo - Espressione del diritto alla salute - Art. 32 Cost. - Prevalenza rispetto agli interessi economici - Prevalenza rispetto al diritto della gioventù ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici.
La quiete pubblica - intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilità - costituisce bene collettivo. Essa è condizione necessaria affinchè sia garantita la salute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività” (art. 32 cost.) dagli Enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni: e se questi hanno il dovere, certamente i cittadini hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a che le Amministrazioni reprimano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, per conseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone. Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi (nel caso di specie, il collegio ha ritenuto il diritto alla quiete pubblica prevalente anche sul diritto della gioventù ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione può svolgersi anche in altro orario, sia, più realisticamente, perché quella ben può riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo). Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

INQUINAMENTO ACUSTICO - Assembramenti rumorosi di avventori - Riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio - Strumento preventivo adeguato.
La riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio operante nell’area in cui si verificano rumorosi assembramenti di avventori costituisce uno strumento preventivo adeguato a rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stabilito un nesso causale tra gli assembramenti e il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi assembramenti al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

INQUINAMENTO ACUSTICO - Limitazione agli orari di apertura dei locali - Livelli di rumore previsti per una determinata zona - Superamento - Verifica strumentale - Necessità - Esclusione - Condizioni - L.R. Veneto n. 40/94, artt. 4 e 5.
La verifica strumentale del superamento dei livelli di rumore, previsti per una determinata zona, realizza presuntivamente una violazione della quiete pubblica, consentendo all’autorità comunale di disporre per ciò soltanto una limitazione agli orari di apertura dei locali. Ciò non significa, peraltro, che tale verifica sia la condizione necessaria per disporre restrizioni d’orario nell’interesse della salute collettiva, vuoi perché l’art. 4 della l.r. Veneto n. 40/94 non pone espressamente tale condizione, vuoi perché, comunque, il relativo potere è agevolmente derivabile dal disposto del successivo art. 5, non potendosi negare che nella materia siano presenti specifici profili d’interesse pubblico. La mancanza di tali verifiche dovrà naturalmente essere colmata da un’appropriata attività istruttoria, che accerti la lesione degli interessi tutelati. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Verifica del superamento dei livelli di normale tollerabilità - Criterio comparativo - Nozione - Criteri di cui ai D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 - Campo di applicazione. I criteri previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 sono applicabili esclusivamente al rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela della salute ed al correlativo interesse pubblico protetto ed i privati che esercitino le attività ivi contemplate. Diversamente, ove occorre verificare se siano stati superati i livelli di normale tollerabilità, può farsi riferimento al criterio comparativo - che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni ritenendosi, dalla prevalente giurisprudenza, superato il livello di normale tollerabilità ove l’intensità del rumore prodotto sia superiore a tre decibel al livello sonora di fondo. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 659 c.p. - Beni oggetto di tutela - Riposo delle persone - Normali occupazioni delle persone - Immissioni che superano la normale tollerabilità - Idoneità ad integrare il reato anche in orari non destinati al riposo.
Un suono intollerabile, pur se prodotto in una fascia oraria in cui il regolamento condominiale non prescrive si debba rispettare il riposo altrui, può essere idoneo a disturbare la quiete pubblica. Invero, il reato previsto e punito dal prima comma dell'art. 659 c.p., contempla la condotta di colui che “abusando di strumenti sonori... disturba le occupazioni o il riposo delle persone”. Non rileva dunque solo il disturbo arrecato al riposo delle persone, dal momento che la norma è rivolta a tutelare non solo il riposo (che, normalmente, avviene solo in determinate ore della giornata) bensì anche lo svolgimento delle normali occupazioni, ove siano disturbate da un’immissione che ecceda la normale tollerabilità, soprattutto all'interno delle mura domestiche. (cfr. Cass. pen, sez. Vi, sent. n. 4049/1980, secondo cui “Il disturbo punito con la norma di cui all'art. 659 c.p. concerne non soltanto il riposo, ma altresì la quiete, che è bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna"). G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 659 c.p. - Condotta "potenzialmente idonea" a disturbare un numero indeterminato di persone.
La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., è sufficiente che la condotta posta in essere sia “potenzialmente idonea” a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se solo una di queste si sia in effetti lamentata atteso che, anche ove il disturbo non investisse in concreto una pluralità di persone, in ogni caso la condotta tale da poter determinare un effetto negativo sulla tranquillità pubblica e idonea ad integrare il reato contestato. Peraltro anche il disturbo alla ristretta tranquillità di un numero limitato di persone è ritenuto idoneo a configurare la contravvenzione ascritta. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723


INQUINAMENTO ACUSTICO - L. 447/95 - Documentazione di impatto acustico - Aviocampo destinato al decollo e all’atterraggio di ultraleggeri - Esclusione dalla disciplina di cui all’art. 8 L. n. 447/95 - Inconfigurabilità.
La disciplina di cui alla L. n. 447/95, in materia di inquinamento acustico, trova applicazione anche nei riguardi di un aviocampo destinato al decollo e all’atterraggio di veicoli ultraleggeri. E’ infatti ragionevole che a tali strutture, possibili fonti anche significative di rumore, si applichino le disposizioni di cui all’art. 8 della L. 447 cit., ove siano riconducibili ad altra tipologia di opere, per le quali la stessa norma impone la presentazione di una documentazione di impatto acustico (nella specie, il collegio ha ritenuto di poter equiparare l’aviocampo agli impianti sportivi e ricreativi di cui all’art. 8 cit. lett. e, in razione delle caratteristiche concrete della struttura, pertinente ad un agriturismo). Non rileva a tal fine il D.M. 31 ottobre 1997, che, nell’escludere da suo campo di applicazione gli spazi destinati al decollo e all’atterraggio di ultraleggeri, non impedisce che essi siano altrimenti soggetti alla disciplina in materia di inquinamento acustico, né il d.P.R. n. 404/88, che non si configura come disciplina in deroga per le aree destinate a tale funzione. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - A.B. s.s. (avv. Ti Domenichelli, Ferrasin e Zambelli) c. Comune di Campo San Martino (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 maggio 2007, n. 1323


INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbi alla quiete pubblica - Parcheggio di una stazione di servizio - Assimilabilità ad un’area pubblica - Fondamento - Potere del sindaco di regolamentare la sosta - Sussistenza.
Il parcheggio di una stazione di servizio, quale opera accessoria e complementare di una strada, è assimilabile, per le sue caratteristiche intrinseche, ad una area pubblica (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13 maggio 1988, che ha ritenuto applicabile la disciplina del codice della strada ad un’area appartenente a privati, se l'uso di essa è consentito a tutti, essendo l'uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale - o meno - e non già l'appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati). In quanto pertinenza stradale, sussiste quindi il potere del sindaco di regolamentare la sosta su di esso, al non illogico fine di impedire l’indebito utilizzo da automobilisti e eventuali disturbi alla quiete pubblica. Pres. Perrelli, Est. Amicuzzi - P.M. & C. s.n.c. (avv. Graziani) c. Comune di Tuscania (avv. Leonardi) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 2 aprile 2007, n. 2822


INQUINAMENTO ACUSTICO - Pianificazione acustica - Scelte discrezionali dell’amministrazione - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti.
Le scelte discrezionali effettuate dall’amministrazione in materia di pianificazione territoriale (nella specie: pianificazione acustica comunale) possono essere sindacate, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, solo nei limiti della manifesta irrazionalità e contraddittorietà. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondovì (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

INQUINAMENTO ACUSTICO - Pianificazione acustica - Zone territoriali - Divieto di contatto diretto ex art. 4, c. 1 lett. A) della L. n. 447/1995 - Limiti.
In materia di pianificazione acustica, il divieto di contatto diretto di cui all’art. 4, c. 1, lett. A) della L. n. 447/1995 (ripreso dall’art. 6, c. 3 della L.R. Piemonte n. 52/2000) è posto esclusivamente tra zone territoriali inserite in classi acustiche con valori differenziali superiori a quello previsto dalla legge (5 decibel). Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondovì (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

INQUINAMENTO ACUSTICO - Impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 - Criterio differenziale ex art. 2, c. 2 D.P.C.M. 1 marzo 1996 - Applicabilità - Esclusione.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 11/12/2006, gli impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 non sono assoggettati al criterio differenziale di cui all’art. 2, c. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1996 , qualora siano rispettati i valori assoluti di immissione previsti per la zona acustica attribuita all’area interessata dall’impianto. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondovì (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Art. 659 2° c. c.p. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attività industriale - falegnameria) integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore. Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Emissioni rumorose - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Criterio della “stretta tollerabilità” - Criterio della “normale tollerabilità” - Differenza - Art. 844 cod. civ. - Responsabilità civile dell'agente. Nell'ipotesi in cui il reato di cui all'art. 674 c.p. venga realizzato provocando, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone, l'emissione avvenga in violazione delle norme statali o regionali o dell'autorità che fissano i limiti di tollerabilità delle emissioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che, in mancanza di tali norme, debba farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ., il cui superamento dà luogo unicamente ad una responsabilità civile dell'agente (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3^, sent. nn. 11556/06, 8299/06, 19898/05, 9503/05, 38297/04, 25660/04 e 9757/04). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875
 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso - Art. 659 c.p. - Rilevanza della condotta - Limiti delle emissioni o immissioni sonore. Dalla comparazione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 659 c.p. si desume chiaramente che ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso costituisce l'oggetto della disposizione di cui al secondo comma, attenuata rispetto a quella di cui al primo comma per il ritenuto necessario contemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con quelle della produzione. Tuttavia, la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. non è stata del tutto eliminata (Cass. sez. 1 ^, 8 settembre 1997 n. 4199), ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti il problema della rumorosità ma diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (nel medesimo senso, cfr., Cass. 14 gennaio 2005 n. 530). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Attività valutativa ed elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216). Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione concernente il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico dell’area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell’Impresa in relazione all’inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava l’interessato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, l’auspicato intervento sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento dei presupposti legali per l’adozione del provvedimento, quindi, l’Amministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in modo compiuto l’esito delle valutazioni necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L. 447/95 - Piani di classificazione acustica - Coordinamento con la pianificazione urbanistica - Preesistenti destinazioni d’uso. La legge statale - art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 - prevede che, in sede di redazione dei Piani di Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando un’evidente saldatura tra la pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l’intento di evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni. Pres. De Zotti, Est . De Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 188

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Classificazione delle aree industriali o prevalentemente industriali - Classe III - Esclusione.
Le aree ove sono insediate attività industriali (il cui precedente uso è reso urbanisticamente significativo dalla zonizzazione D) vanno normalmente inserite, dal punto di vista acustico, in classe V e VI (con la precisazione che la classe VI non è “necessaria”, la sua previsione dipendendo da un mero accertamento in fatto, e cioè che si tratti di zone esclusivamente industriali). Le aree prevalentemente industriali possono, peraltro, essere inserite anche in classe IV (in ogni caso, con esclusione della III, in cui vanno normalmente inserite aree urbane “con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali”), ma solo quando - da un preciso accertamento di fatto - risulti che l’area è caratterizzata da “limitata presenza di piccole industrie” e da “un’elevata integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali”. Sicchè è in contrasto con le disposizioni di cui al DPCM 1.3.91 l’inserimento in classe III di un’area in cui siano ricompresse aree urbanisticamente industriali, caratterizzate dalla presenza di un rilevante numero di aziende produttive. Pres. De Zotti, Est . De Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 188

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa - Abitazioni e insediamenti industriali - Irragionevolezza.
Non risulta ragionevole, perché non fondato su una realistica rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento acustico che preveda l’inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa, atteso che, in questo modo, si assoggettano tali aree agli stessi limiti di emissione, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta. (cfr. Tar Milano n. 1231/04). (Nella specie, l’amministrazione comunale aveva creato una macrozona contenente parti del territorio significativamente diverse per destinazione - zone C e D, interessate da insediamenti industriali e da abitazioni - determinandosi ad attribuire, nella medesima macrozona, una duplice, diversa classificazione acustica - II e III -) Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione - Divieto di contatto diretto di aree con grado acustico non immediatamente consecutivo - Art. 4 L. n. 447/95 - Procedimento - Zone cuscinetto - Piani di risanamento acustico.
La creazione di macrozone che comprendano parti del territorio del tutto eterogenee non può essere giustificata dall’esigenza di rispettare il divieto, sancito normativamente dall’art. 4 della L. 447/95, di contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo (come può avvenire quando zone urbanisticamente qualificate produttive sono collocate a ridosso di aree residenziali). In tal caso, infatti, il piano di zonizzazione acustica dovrà prevedere la realizzazione di zone cuscinetto, ovvero, se neppure questo è praticabile, imporre piani di risanamento acustico. Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Condotta rumorosa - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Tutela generica della salubrità ambientale - Fattispecie di cui al c. 2° dell'art. 659 cod.pen. - Rapporto di specialità con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, c. 2°, L. n. 447/1995 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: orchestrina all'interno di un bar. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen, non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale, (Cass. sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244). Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di un bar). Pres. Fabbri Est. Giordano Ric. Rey ed altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, 7 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 19/1/2007 (ud. 5/12/2006), Sentenza n. 1561

 

Inquinamento acustico ed atmosferico - Traffico veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni, che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre aree interessate dai percorsi alternativi. E’ pertanto appropriato ed opportuno che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con più ampie competenze non solo in materia di viabilità, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza (avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - ud. 17 gennaio 2007, n. 148

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rumore - Fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Illecito amministrativo e sanzione penale - Concorso formale - Ammissibilità - Ragioni - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p.. L'esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla legge speciale può integrare, oltre che l'illecito amministrativo previsto dalla cd. legge quadro sull'inquinamento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, potendosi accertare in concreto che dall'esercizio del mestiere rumoroso sia derivato, non solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, ma anche la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla media sensibilità delle persone nell'ambito del quale dette emissioni si verificano. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075
 

INQUINAMENENTO ACUSTICO - Emissione sonore - Superamento dei limiti della normale tollerabilità - Risarcimento - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili - Art. 622 c.p.p. - Giurisdizione. Spetta al giudice di merito in sede penale, la verifica del superamento dei limiti della normale tollerabilità e della idoneità delle emissione sonore ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, tenendo conto in particolare, oltre che della intensità dei rumori, degli orari in cui essi si sono verificati e più in generale dell'offesa o meno del bene tutelato della quiete pubblica. Mentre, in caso di annullamento parziale (nella specie ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile) spetta al giudice di merito in sede civile, competente per valore e grado a norma dell'art. 622 c.p.p., il giudizio sull'accertamento della responsabilità per l'illecito penale. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

 

INQUINAMENENTO ACUSTICO - Attività rumorose - Art. 659 c.p. - Finalità - Fattispecie - Superamento della soglia di rumorosità - Superamento dei limiti - Concorso formale - Ammissibilità - Fondamento - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico. Le due norme inserite nell’art. 659 c.p., comma 1 e comma 2 perseguono finalità diverse, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da attività rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (v. per tutte, Cass. sez. 1^, n. 32468 del 2004; Cass. sez. 1^, n. 43202 del 2002; Cass. sez. 1^, n. 3123 del 26.4.2000). Di conseguenza, da un lato si è inteso regolare in maniera rigida e rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorché suscettibili di disturbare in certa misura la tranquillità pubblica, in vista di interessi superiori come quelli stabiliti dall'economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall'altro, mantenere intatta la punibilità in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillità della comunità sociale. Per cui, una volta accertato il superamento di tali limiti, sarà possibile procedere alla verifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, della condotta integrante la ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1 essendo configurabile un concorso fra le condotte descritte nei due commi della predetta disposizione codicistica (v. Cass. sez. 1^, n. 319 del 2000; Cass. sez. 1^, n. 382 del 1999; Cass. n. 23072 del 2005). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075
 

INQUINAMENENTO ACUSTICO - Rapporto tra L. n. 447/1995 e art. 659 c.p. - Ratio. In materia d'inquinamento acustico, la normativa di cui alla L. n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659 c.p., comma 1, in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, al fine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze della specifica e concreta situazione (v. Cass. sez. 1^, 23 aprile 1998, Carrozzo; Cass. sez. 1^, n. 38295 del 2004). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

 

Inquinamento acustico - Protezione - Interessi di natura pubblicistica - Tutela della salute - Ordinanze contingibili e urgenti - Presupposti. Le ordinanze contingibili e urgenti, anche se dirette alla protezione dall'inquinamento acustico, devono essere specificamente motivate con riferimento non solo all'esistenza di una situazione di pericolo di danno imminente in settori di pubblico interesse ma anche all'inidoneità degli ordinari strumenti a disposizione della pubblica autorità a fronteggiare l'emergenza. (Cfr., fra le tante, Cons. Stato V Sez., 14 aprile 1997 n. 351). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273

 

Inquinamento acustico - Comune non dotato del piano di zonizzazione acustica - Parametri previsti dal DPCM dell’1/3/1991 - Accorgimenti tecnici - Art. 4 c. 1 lett. a ) L. n. 447/1995 - Adozione di ordinanze contingibili ed urgenti - Presupposti e limiti - Principio di legalità - Rumore prodotto da un opificio. L'articolo 8 della L. 3 marzo 1987 n. 59 consente l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in situazioni di grave pericolo di danno, quando non si possa provvedere altrimenti, con la precisazione che l'efficacia di tali ordinanze non può essere superiore a sei mesi (Cfr, in argomento Cons. Stato IV sez. 3 settembre 2001 n. 4627). Sicché, il principio di legalità è compresso nei limiti massimi concessi dall'ordinamento e la deroga effettiva al principio di tipicità del provvedimento si traduce nell'indicazione legislativa dei soli caratteri della situazione presupposto: deve trattarsi, per l'appunto, di una situazione di necessità ed urgenza (Cfr. Cons. Stato V Sez. 9 febbraio 2001 n. 580). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273