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Giurisprudenza

 

 

 

Inquinamento acustico

Rumore

 

 

2010

 

 

Si vedano anche gli anni:

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000 - 1999-94

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

 

Si veda anche: Urbanistica  - Salute - Inquinamento -  leggi e sentenze

 

 

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Immediata applicabilità - Mancata effettuazione della zonizzazione acustica - Irrilevanza - Ragioni - Artt. 4 e 8 DPCM 14.11.1997. In tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il quale fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00), in quanto: a) l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone, trovano applicazione i limiti del previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, cioè rinvia ad una norma che disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato le cd. zonizzazioni acustiche; b) in ogni caso, il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, poiché i valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente esterno in termini assoluti, mentre i valori limite differenziali si riferiscono al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - E. s.p.a. (avv. Bassi) c. Comune di Viggiano (avv. Genovese), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125

INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Aree esclusivamente industriali - Inapplicabilità.
I valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si applicano nelle aree esclusivamente industriali. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - E. s.p.a. (avv. Bassi) c. Comune di Viggiano (avv. Genovese), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 844 c.c. - Art. 9 L. n. 447/1995 - Presupposti applicativi - Differenza - Fattispecie. Il presupposto per l’applicazione dell’art. 844 del cod. civ. è la produzione di un danno al proprietario del fondo vicino, mentre il presupposto per l’applicazione dell’art. 9 della legge n° 447 del 1995 è la sussistenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. Ne consegue che l’ordinanza con cui il sindaco vieti l’effettuazione all’esterno dei capannoni di determinate attività produttive, non può essere sostenuta dal mero richiamo ad una sentenza del Tribunale Civile: il richiamo in questione non è idoneo a cogliere i presupposti stabiliti per l’emanazione delle ordinanze sindacali di cui all’art. 9 cit., avendo la sentenza del Tribunale Civile presupposti differenti. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Z. s.r.l. e altro (avv.ti Bucci e Martellato) c. Comune di Mussolente (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 1 marzo 2010, n.587

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - L.r. Puglia n. 3/2002 - Divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte - Possibilità di deroga - Art. 16 L. r. Puglia n. 3/2002 - Eventi e manifestazioni singole di carattere episodico - Art. 6 L. n. 447/1995. La possibilità di deroga (su domanda “scritta e motivata”) al divieto di attività ricreative all’aperto dopo la mezzanotte (nella specie: trattenimenti danzanti) di cui all’ art. 16 della L.r. Puglia n. 3/2002, riguarda eventi e manifestazioni singole, di carattere episodico e non può consentire un sistematico inquinamento notturno sine die. Tale interpretazione d’altronde rappresenta la coerente applicazione dell’articolo 6 della legge quadro a livello statale, costituita dalla legge 28 ottobre 1995, n. 447, che legittima il Comune a permettere superamenti dei valori acustici in modo non generalizzato, ma specifico ed episodico. Pres. f.f. Durante, Est. Adamo - L.A. e altri (avv. Ferrara) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. Valentino). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 388

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Situazioni di carattere eccezionale e impreviste - Concreta minaccia per la pubblica incolumità - Situazione id pericolo nota da tempo - Irrilevanza - Prevenzione di possibili danni futuri - Carattere della provvisorietà - Necessità - Esclusione - Valutazione in concreto della soluzione adottata. La potestà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato infatti solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006, n. 1537) e unicamente in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. Stato, sez. VI, 05 settembre 2005, n. 4525). Sebbene gli anzidetti presupposti non ricorrano allorquando il sindaco possa fronteggiare o prevenire la situazione attraverso l’uso dei normali strumenti apprestati dall'ordinamento, ai fini della legittimità dell’ordinanza contingibile è necessario e sufficiente la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la salute, a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo (C.d.S., sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322); con i provvedimenti in esame, infatti, non solo può porsi rimedio ai danni già verificatisi, ma si possono anche prevenire possibili danni futuri (C.d.S., sez. V, 7 aprile 2003, n. 1831). Quanto al profilo della contingibilità, l'intervento disposto con l’ordinanza sindacale non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, giacché il suo connotato peculiare è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare (C.d.S., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 580; sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4402; 16 ottobre 2003, n. 6168). Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10/02/2010, n. 670

INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio di una infrastruttura autostradale - Disciplina specifica intervenuta con L. n. 447/95 - Tutela della salute dall’inquinamento acustico anteriormente all’entrata in vigore della legge - Fondamento. La circostanza che solo con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore abbia puntualmente disciplinato anche il fenomeno dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura autostradale, collocando espressamente tra le sorgenti sonore fisse proprio le infrastrutture stradali, non costituisce ragionevole prova del fatto che precedentemente non potesse essere ammessa la tutela della salute dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura stradale: una simile conclusione sarebbe invero irragionevole ed inammissibile, perché in stridente ed insanabile contrasto con la previsione costituzionale della tutela della salute. Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10/02/2010, n. 670

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Destinatari - Soggetti posti nelle migliori condizioni per intervenire - Diritto di rivalsa nei confronti dei titolari di diritti - Ripartizione dell’onere finanziario per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’inquinamento - Irrilevanza ai fini dell’ordinanza - Tutela della salute pubblica. E’ propria della natura contigibile ed urgente della ordinanza che siano destinatari di essa non solo e non tanto i titolari dei diritti sulle cose oggetto del’ordinanza, quanto coloro che si trovino nelle migliori condizioni per intervenire ai fine di porre rimedio al pericolo evidenziato, salvo il diritto di rivalsa per il costo degli interventi operati. L’eventuale ripartizione dell’onere finanziario, per l’esecuzione delle opere idonee ad eliminare, prevenire o quanto meno a limitare i danni alla salute pubblica derivanti, nella specie, dall’inquinamento acustico per l’esercizio di un’autostrada, sono assolutamente irrilevanti, non potendo ammettersi che la tutela della salute pubblica possa essere in qualche modo limitata da questioni di carattere economico - finanziario. Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2010, Sentenza n. 670

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Zonizzazione acustica - Assenza - Applicabilità del doppio limite ex art. 4 DPCM 14 novembre 1997 - Esclusione - Limite applicabile - Art. 6 DPCM 1 marzo 1991. Il doppio limite posto dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 (limite assoluto e limite differenziale), in forza dell'articolo 8, comma 1 può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione acustica di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95. In mancanza, può trovare applicazione il solo limite stabilito dall'articolo 6 del DPCM 1 marzo 1991; articolo che da un lato non prevede il limite differenziale e dall'altro stabilisce limiti massimi più elevati (in tutto il territorio nazionale 70 leq(A) diurno e 60 leq(A) notturno). Pres. De Zotti, Est. Antonelli - L. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Comune di Paese e altro (n.c.). TAR VENETO, Sez.III - 10 febbraio 2010, n. 351

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Deroga agli orari di apertura di esercizi commerciali - Autorizzazione - Liberatoria del privato cittadino residente in prossimità dell’esercizio - Rilevanza - Esclusione - Funzioni comunali di carattere pubblicistico - Verifica circa l’effettiva mancanza di elementi perturbatori per la qualità della vita. Nonostante la previsione di una liberatoria del privato cittadino che risiede in prossimità dell’esercizio dal quale possono propagarsi rumori e, in genere, emissioni disturbanti per la pubblica quiete, la valutazione della possibilità di autorizzare una deroga agli orari di apertura degli esercizi commerciali resta pur sempre demandata alla discrezionalità della P.a. Quest’ultima è tenuta ad effettuare senz’altro una verifica circa la effettiva mancanza o insussistenza di elementi perturbatori per la qualità della vita di cittadini che risiedono in adiacenza ad un pubblico esercizio, e non può abdicare a fondamentali funzioni di carattere pubblicistico pur in presenza di una manifestazione di volontà del privato non ostativa alla deroga. Pres. Ravalli, Est. Dibello - L. s.r.l. (avv.ti Greco, Orlandini e Tuccari) c. Comune di Manduria (avv. Rollo). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 9 febbraio 2010, n. 525