Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. TOSCANA, Sez. III – 18 febbraio 2005, n. 581
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III Sezione
N. 851 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 3130 REG. RIC.
ANNO 1999
Il Tribuanle Amministrativo Regionale per la Toscana - III^SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso R.G. 3130/99 proposto da MANZUOLI Roberto e ANTONINI Fabio,
quest’ultimo quale legale rappresentante di METROPOLIS s.r.l., rappresentati e
difesi dall'avv. Pettini Andrea, presso il cui studio in Firenze, via Luca
Landucci 17, sono elettivamente domiciliati;
c o n t r o
- COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Selvaggi Marco, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del
Comune in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio);
- A.R.P.A.T., AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Baccetti Roberto, presso il cui studio in Firenze, c.so Cavour 83, è elettivamente domiciliata;
- ASL di Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
- del provvedimento del 23.9.99 prot. 33351/99, con il quale il Comune di
Firenze ha negato al ricorrente Manzuoli il rilascio della concessione edilizia
in relazione alla domanda del medesimo presentata in data 26.6.98 relativa ad
“opere interne e modifica sporti di accesso finalizzate al cambio di
destinazione di un locale artigianale-industriale in pubblico
esercizio-discoteca” da eseguirsi nell’immobile posto in Firenze, via della
Fornace 9;
- del diniego di sanatoria ex art 15 della legge 47/85 relativa alle opere
interne già realizzate;
- del parere della ASL del 13.8.99 n. 829;
- del parere ARPAT del 30.7.99 n. 10/10957AF;
- ove occorra del rapporto del Corpo di Polizia municipale del Comune di Firenze
prot. N. 98/W/20022/03;
- e della proposta del responsabile del procedimento dell’8.9.99.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell'ARPAT;
Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell' 11 gennaio 2005 - relatore il Consigliere
Rita Cerioni -, gli avv.ti P. Rizzo delegato da A. Pettini, A. Sansoni e A.
Cuccurullo delegato da R. Baccetti.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. I ricorrenti, rispettivamente proprietario e conduttore di alcuni locali
posti in Firenze in via della Fornace 9, si dolgono che l’Amministrazione
comunale abbia negato loro la concessione edilizia relativa ad opere interne e
modifica sporti di accesso finalizzate al cambio di destinazione dei suddetti
locali da artigianale-industriale in pubblico esercizio-discoteca.
Il diniego fondato su pareri della ASL e dell’ARPAT, a giudizio dei ricorrenti,
sarebbe illegittimo in quanto il Comune avrebbe erroneamente applicato il DPCM
n. 215/99 anziché la legge 447/95.
Il primo, infatti, tutelerebbe gli avventori ed i lavoratori del locale, mentre
il secondo si riferirebbe alla tutela dal rumore per gli ambienti esterni al
locale.
In aggiunta, fanno notare i ricorrenti, il regolamento attuativo della legge
447/95 è stato emanato dalla Regione Toscana successivamente alla presentazione
della domanda ed ai pareri sui quali è basato il diniego.
L’applicazione di una normativa errata dimostrerebbe una carenza istruttoria ed
il difetto dei presupposti, e si tradurrebbe in illogicità e contraddittorietà
della motivazione.
Sarebbe, infine, palese lo sviamento giacchè si sarebbero perseguite finalità
diverse da quelle per le quali è stata predisposta la tutela normativa
richiamata nel provvedimento.
Altrettanto illegittimo sarebbe il diniego di sanatoria per le opere già
effettuate.
Resistono il Comune e l’ARPAT che ritengono infondato il ricorso.
2. E’ necessario premettere che la legge quadro n. 447 del 1995
sull’inquinamento acustico, all’art. 8, prevede che le domande di concessione
edilizia relative a determinati impianti, tra cui le discoteche, devono
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, finalizzato alle
“esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate”
(comma primo).
In ossequio a tale norma i ricorrenti hanno depositato una valutazione di
impatto ambientale acustico (peraltro non depositata in giudizio) unitamente
alla domanda di concessione edilizia.
Il successivo DPCM n. 215 del 1999, emanato in esecuzione di quanto stabilito
dall’art. 3, comma 1, lett. h) della legge 447, regola i requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento.
L’art. 2 di detto decreto precisa che “Fermi restando i limiti generali di
tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico fissati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 …..omissis….all’interno
dei luoghi indicati dal primo comma (cioè i luoghi di ritrovo) i valori dei
livelli massimi di pressione sonora consentiti …..omissis…..sono i seguenti…….”.
Il decreto del 14.11.97, emanato in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3,
comma 1, lett. a) della legge 447, tra l’altro, ha fissato i valori limite di
immissione delle fonti sonore nell’ambiente, nelle unità abitative etc..
I valori limite del decreto 14.11.97 sono ovviamente diversi e più restrittivi
di quelli di cui al decreto 215/99, poiché ineriscono ai valori massimi di
immissione del rumore nelle abitazioni nel corso della giornata.
Quindi, per riassumere, il decreto 215/99 regola le emissioni sonore dagli
impianti collocati nelle discoteche, il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti
massimi di immissione nelle case di abitazione; entrambi i decreti sono
applicativi della medesima legge.
3. Ciò premesso, appare subito evidente come il richiamo fatto nel provvedimento
impugnato al DPCM 215/99 non sia poi così improprio come sostengono i
ricorrenti. Detto decreto, infatti, nel disciplinare le emissioni sonore, fa
salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare
che il rispetto dei valori di emissione comportasse un’automatica vanificazione
di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la
differenza tra i due.
In altre parole è possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma
non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti.
Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati
in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di
abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le
sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo
consentito.
E’ per tale scopo che la legge richiede una valutazione di impatto acustico,
allorché sia proposta una domanda di concessione edilizia, da sottoporre
all’attenzione degli organi tecnici.
Questi ultimi, ASL ed ARPAT, nella fattispecie, hanno esaminato la valutazione
di impatto acustico presentata dai ricorrenti, evidenziandone le carenze, le
omissioni, e le insufficienze.
Di tali pareri tecnici ha preso atto il Comune che di conseguenza non ha potuto
che rigettare l’istanza di rilascio di concessione edilizia.
4. Alla luce di quanto finora esposto i motivi di censura di cui al ricorso, a
giudizio del Collegio, sono infondati, anche perchè il provvedimento di diniego
va letto congiuntamente ai pareri tecnici, pure impugnati.
Il riferimento al DPCM 215/99, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, è
legittimo ed individua la normativa applicabile anche in considerazione del
rinvio confermativo in esso contenuto al decreto del 14.11.97, come sopra
evidenziato.
L’ARPAT, infatti, non si è limitata ad esaminare l’impatto acustico interno al
locale, ma ha esaminato anche, come è suo compito, i riflessi delle immissioni
sonore nelle case circostanti i locali in questione; espressamente ha osservato:
“..anche supponendo che l’indice di potere fonoisolante coincida con la
effettiva riduzione sonora (cioè l’isolamento sia efficace su tutto lo spettro
delle frequenze usate), e che il livello interno sia effettivamente di 95 dB
come valore medio, il valore calcolato all’interno delle abitazioni adiacenti
sarebbe pari a 45 dB, che nel periodo notturno sarebbe inaccettabile”.
La circostanza che la Regione Toscana abbia emanato un regolamento attuativo
della legge 447/95 successivamente alla domanda dei ricorrenti ed ai pareri, è
del tutto irrilevante dato che di detta normativa non è stata fatta applicazione
nei provvedimenti impugnati.
La correttezza del procedimento, quanto alle norme applicate, esclude che vi sia
un difetto di istruttoria, o illogicità o contraddittorietà della motivazione, e
neppure può rinvenirsi lo sviamento denunziato dato che la fonte normativa
applicata è corretta.
Né le osservazioni degli organi tecnici possono ritenersi superate dai rilievi
acustici fatti a seguito del giudizio penale in relazione all’attività di
circolo privato, aperto dai ricorrenti dopo l’impugnato diniego in luogo della
discoteca, poiché non possono essere ritenuti “a sorpresa”, nonostante la
dizione usata, visto che era noto ai ricorrenti l’esistenza del procedimento
penale e la nomina di un perito che avrebbe proceduto a loro insaputa alle
richieste verifiche.
In ogni caso le misurazioni attengono ad una fase temporale successiva e per
un’attività diversa da quella oggetto dei dinieghi impugnati.
5. In conclusione il ricorso va respinto. Sussistono ragioni per compensare le
spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, l' 11 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Avv. Rita CERIONI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
Firenze, lì
Il Collaboratore di Cancelleria
1) Inquinamento acustico - Luoghi di intrattenimento danzante - DPCM 215/99 e decreto 14.11.97 - Rapporti - Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessità. In materia di inquinamento acustico, il DPCM 215/99 regola le emissioni sonore degli impianti collocati nelle discoteche, mentre il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione. Il DPCM citato fa tuttavia salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comporti un’automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. Di conseguenza, è possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito. Pres. Lazzeri, Est.Cerioni - M.R. e altro (Avv. Pettini) c. Comune di Firenze (Avv. Selvaggi), A.R.P.A.T. (Avv. Baccetti) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 18 febbraio 2005, n. 851
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