Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO Sez.
III, 10 Ottobre 2006, Sentenza n. 3369
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Ric. n. 1660/95
Sent. n. 3369/06
costituito da:
Angelo De Zotti Presidente
De Piero Rita Consigliere
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1660/95 proposto da Taverna degli Scaligeri s.a.s. in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco
Dalla Mura e Giovanni B. Maggiolo, con elezione di domicilio presso il secondo,
in Venezia, San Marco 2566, come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, e domiciliato presso la
Segreteria del TAR, come da mandato in calce al ricorso notificato;
PER
l’annullamento dell’ordinanza n. 184 dell’8 maggio 1995 con cui il sindaco
ordina alla ricorrente la chiusura anticipata dell’esercizio alle ore 0,30 per
giorni 30;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;
Vista l'ordinanza di questo TAR n. 828 del 1995 che ha accolto l'istanza
cautelare proposta da parte ricorrente.
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 30 marzo 2006 - relatore il consigliere
Riccardo Savoia - i procuratori delle parti costituite come da verbale
d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ditta ricorrente fa presente di essere titolare di una regolare
autorizzazione; sennonché, sia i locali sia la zona sono divenuti centro di
ritrovo per giovani, i quali non sempre si comportano civilmente a tutte le ore.
Dopo una serie di sopralluoghi e di lamentele il comune ordinava la chiusura
anticipata dell’esercizio - ordinariamente fissata alle ore 2,00- alle ore 0,30
per un periodo di 30 giorni.
Il provvedimento appare lesivo e comunque illegittimo per i seguenti motivi:
1. violazione dell'articolo 7, 7° comma del PCR 28 maggio 1993 n.743 “ criteri
regionali ai sensi dell’art. 54 del DPR 616/77 per la fissazione da parte dei
comuni degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi” e falsa
applicazione dell’art.5 della LR Veneto n.40/94: posto che l’atto impugnato
risulta emanato ai sensi di tale ultima disposizione, rileva la ricorrente che
l’art. 18 di tale legge dispone con norma transitoria l’applicazione del citato
PCR fino all’emanazione dell’ordinanza sindacale che disciplina gli orari dei
pubblici esercizi; dunque in difetto di detta adozione si sarebbe dovuta
applicare la previsione del comma 7 dell’art. 7 del PCR, laddove si consente la
modifica degli orari per obiettive esigenze di interesse pubblico previo
interpello delle associazioni di categoria: la mancata audizione vizierebbe
irrimediabilmente l’atto impugnato.
Con il secondo motivo si deduce lo sviamento, in quanto non si intende reprimere
il rumore ma altri fenomeni, e il provvedimento, che avrebbe contenuto
sostanzialmente sanzionatorio, non potrebbe prescindere dall’accertamento della
colpevolezza del gestore dell’esercizio piuttosto che degli avventori dello
stesso.
L’atto sarebbe poi contraddittorio con gli accertamenti effettuati, dato che i
rumori disturbanti sarebbero stati rilevati sempre in orario antecedente le
0,30, tranne un episodio posteriore, sicchè semmai sarebbe giustificato un
posticipo della chiusura, non un anticipo, poiché i rumori si attenuano col
passare delle ore.
Vi sarebbe poi incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento,
essendo questo di pertinenza esclusiva del Sindaco e non delegabile.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che puntualmente controdeduce nel
merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.
Con successiva articolata memoria le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni.
2. La questione all'esame del collegio riguarda la legittimità del ricorso alle
ordinanze limitative dell’orario dei pubblici esercizi.
Ora, a mente dell’art.5 della legge regionale citata il Sindaco può per ragioni
di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico adottare
limitazioni orarie o in via permanente o per situazioni contingenti.
Come esattamente rilevava l’ordinanza cautelare, nella specie, evidentemente, la
valutazione effettuata, alla luce dei riscontri istruttori, era di una
situazione contingente, risolvibile cioè intanto con l’atto impugnato, salva
l’adozione di altri atti, una volta verificatane l’efficacia nei 30 giorni di
vigenza.
Sul punto la detta ordinanza conclude affermando come il protrarsi della
situazione contingente ne escluda la natura urgente, il che invero non è
condivisibile, posto che al contrario ben può essere la sommatoria delle
occasioni di intervento a legittimare, quale misura “tampone”, l’adozione di
atti che in precedenza per episodi isolati si era evitato di emanare; se è vero
poi che gli accertamenti risalivano al 1994, già nel 1993 il Questore aveva
rappresentato l’opportunità di anticipare la chiusura del locale.
Va poi osservato che gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un
elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti, qualora il disagio
della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone
vengano violati da rumori generati da un locale aperto al pubblico.
Conseguentemente prive di pregio si rivelano le censure di contraddittorietà
dell’atto impugnato, perché col passare delle ore muta anche la tipologia di
avventore, tale per cui il protrarsi dell’apertura costituisce quell’occasione
di accentuato disturbo alla quiete pubblica che l’atto impugnato vuol cercare di
limitare; e ciò che rileva non è la responsabilità soggettiva del gestore
dell’esercizio, ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di
pregiudizio all’espletamento dell’attività (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02).
Infondato è poi il primo motivo di ricorso, atteso che la previsione dell’art. 5
della legge regionale citata si applica a prescindere dall’adozione della
ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici esercizi ex art.18, posto che
quest’ultima ha contenuto generale riguardando la totalità degli esercizi,
laddove la facoltà connessa all’art.5 risponde al diverso fine di tutela
speciale dell’interesse pubblico.
Infine anche la doglianza postulante l’incompetenza è infondata, recando l’atto
impugnato la chiara indicazione della delega (cfr. da ultimo CDS, sez.V,
6406/05).
“Quello che conta è l'interesse pubblico a che il rumore venga limitato,
indifferentemente da quante sono le persone lese in concreto dal comportamento
dei soggetti interessati.”, ha affermato la sezione nella sentenza n.42/04 resa
tra le medesime parti in causa , avente a oggetto ordinanza limitativa l’orario
di chiusura alle ore 23, e annullata per la natura permanente e sproporzionata:
” Quanto al fatto che l'ordinanza risulta non limitata nel tempo, anche tale
censura risulta fondata, in quanto per loro natura le ordinanze contingibili e
urgenti devono avere un'efficacia limitata, anche perché l'ordinamento risulta
dotato di altri strumenti idonei.”
Per le considerazioni su esposte il ricorso va respinto.
Vi sono tuttavia valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti
in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 30 marzo 2006.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
1) Inquinamento acustico - Schiamazzi notturni generati da avventori di un locale aperto al pubblico- Ordinanza contingibile e urgente - Responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio - Necessità - Esclusione - Ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività - Sufficienza. Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ciò che rileva a tal fine non è la responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio, ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02). Pres. De Zotti, Est. Savoia - T. s.a.s. (avv.ti Dalla Mura e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n. 3369
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