Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez.
I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103
Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE PRESIDENTE
1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO "
3. Dott. GIORDANO UMBERTO "
4. Dott. VANCHERI ANGELO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) A. G. N. IL ...omissis... avverso ORDINANZA del
22/09/2003 TRIB. LIBERTA' di TRAPANI sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMRERTO sentite le conclusioni del P.G: VIGLIETTA che ha chiestol'annullamento
senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca delsequestro
Fatto-Diritto
con decreto in data 14/8/03 il GIP del Tribunale di Marsala ha convalidato il
sequestro preventivo, disposto in via di urgenza dal P.M. ai sensi dell'art. 321
comma 3-bis C.P.P., dei locali di un discoteca sita in quella città appartenente
alla s.r.l. M. il cui legale rappresentante A. G. è indagato per violazione
dell'art. 659 C.P..
Proposta dall'interessato richiesta di riesame ex art. 324 C.P.P., con ordinanza
in data 22/9/03 il Tribunale di Trapani ha confermato il decreto impugnato,
ritenendo che nel caso di specie si potessero ravvisare gli estremi dell'ipotesi
di cui al comma 1 dell'art. 659 essendo stata dimostrata l'esistenza di un
concreto disturbo, per la musica ad alto volume proveniente dalla discoteca, del
riposo e delle occupazioni delle persone abitanti nella zona.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il
quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
configurabilità della violazione del comma 1 dell'art. 659 C.P. anziché di
quella del comma 2 dello stesso articolo - che si sostiene essere stata
depenalizzata in forza dell'art. 10 comma 2 legge quadro sull'inquinamento
acustico 26/10/95 n. 447, essendo l'unico addebito mosso all'indagato quello di
avere superato i limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 16/4/99 n. 215 - e con
riguardo inoltre alla ritenuta irrilevanza della eccepita irritualità degli
accertamenti fonometrici, perché eseguiti senza gli avvisi ex art. 360 C.P.P., e
alla ritenuta necessità del vincolo pur essendo finita la stagione estiva.
Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento, e il gravame deve quindi
essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.
Che i rumori provenienti dalla discoteca di cui si tratta, che non è risultato
affatto dovesse restare aperta solo nella stagione estiva, fossero idonei a
creare disturbo eccedente la normale tollerabilità alle occupazioni e al riposo
delle persone abitanti nelle vicinanze è stato nell'ordinanza impugnata desunto,
ben al di là di quanto richiesto per l'emissione di un provvedimento cautelare,
oltre che dai rilievi fonometrici - tipici accertamenti "a sorpresa" che non
possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è
soggetto a modificazione per cui l'art. 360 C.P.P. richiede, in quanto non
ripetibili, il previo avviso all'indagato (cfr. in proposito la sentenza di
questa Sezione 16/1/96, C. e altri, rv. 203.678) e vanno inquadrati tra le
attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354 comma 2
C.P.P. - soprattutto dai numerosi esposti e denunce, verificati con
sopralluoghi, di coloro che tali rumori dovevano sopportare.
Il ricorso coglie nel segno solo ove sostiene che la fattispecie di cui il
Tribunale ha ritenuto, si è visto in modo ineccepibile, esistere il fumus non è
riconducibile alla previsione del comma 1 dell'art. 659 C.P. bensì a quella del
comma 2, norma quest'ultima che tutela lo stesso interesse, la tranquillità
pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze
sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo quando ciò derivi
non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti
dall'ordinamento, apprezzabili ma dall'irregolare svolgimento di un'attività
lavorativa in sé rumorosa, categoria in cui deve farsi senz'altro rientrare
l'esercizio di una discoteca.
Presupposto per l'emissione del sequestro preventivo, oltre al pericolo
derivante dalla libera disponibilità della cosa pertinente alla condotta
illecita addebitata, è peraltro solo che siano ipotizzabili gli estremi di un
reato, non importa quale, e quello previsto dal comma 2 dell'art. 659 non può,
contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, considerarsi depenalizzato
solo perché l'unico rimprovero che si muove all'indagato è quello di avere
superato i limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 16/4/99 n. 215, comportamento per
cui dall'art. 10 comma 2 legge 447/1995 è prevista una sanzione amministrativa.
Ritiene invero il Collegio, discostandosi da precedenti pronunce di questa
Corte, che non sia in tale situazione applicabile il principio di specialità di
cui all'art. 9 legge 689/1981 poiché la fattispecie di cui all'art. 659 comma 2
contiene un elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto
in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 10 legge 447/1995 che
tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a
sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle
sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento
acustico.
Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta
rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica
tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 C.P., a recare disturbo
al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, del che
nel caso di specie è stata data congrua dimostrazione.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 16/4/04.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 3 GIUGNO 2004
1) Inquinamento acustico - Superamento dei prescritti limiti di rumorosità - Reato ex art. 659 c.p. in materia di rumori molesti - Concreta idoneità a mettere in pericolo il bene della pubblica tranquillità. In tema d’inquinamento acustico, la condotta prevista dall’art. 659, comma secondo, c.p., anche nella fattispecie in cui sia realizzata semplicemente dal superamento dei prescritti limiti di rumorosità, può costituire tuttora reato, e non soltanto illecito amministrativo, quale previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, qualora si riscontri la sua concreta idoneità a mettere in pericolo il bene della pubblica tranquillità, tutelato tanto dal primo quanto dal secondo comma del citato art. 659, arrecando disturbo al riposo e dalle occupazioni di una pluraltià indeterminata di persone (principio affermato, nella specie, con riguardo ai rumori prodotti da una discoteca). Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103
2) Inquinamento acustico - Rilievi fonometrici - Natura: “tipici accertamenti a sorpresa" - Fattispecie: sequestro preventivo in via d'urgenza dei locali di una discoteca. I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 c.p.p. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato, ma vanno inquadrati tra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art. 348 e 354 comma 2 stesso codice. Ne consegue che legittimamente sulla base di essi è disposto dal p.m. sequestro preventivo in via d'urgenza dei locali di una discoteca. Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103
3) Inquinamento acustico - Rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca - Superamento dei valori-limite - Legge quadro sull'inquinamento acustico (n. 447/95) - Concreta idoneità della condotta rumorosa - Art. 659 c.p.. Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 659 c.p., ma quella indicata nel comma 2 dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10 comma 2 l. n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p. Pres Fabbri - Est. Giordano - P.M. Viglietta (diff.) - Ric. Amato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. I, 3 giugno 2004, (c.c. 16 aprile 2004), Sentenza n. 25103
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