Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 7 novembre 2005 n. 1127
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
II Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 58 del 2000 proposto da
PIER UMBERTO BELOTTI
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Leali e Riccardo Vescia ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via Tosio
n. 24
contro
il COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Bendinelli ed
elettivamente domiciliato in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60, presso lo
studio dell'avv. Luciano Bellini
per l’ANNULLAMENTO
la deliberazione consiliare 29 settembre 1999, n. 40, recante esame delle
osservazioni ed opposizioni all'aggiornamento e revisione al piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale e definitiva approvazione, nonché
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2005, il dott.
Stefano Mielli;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un'abitazione situata nel Comune di Carrobbio
degli Angeli a sud della linea ferroviaria, espone quanto segue.
Il Comune con deliberazione consiliare n. 15 del 29 maggio 1996 ha approvato il
Piano di zonizzazione acustica ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 recante i "Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno".
L'area posta a nord della linea ferroviaria risultava classificata coma zona di
classe IV, mentre l'area posta a sud della medesima, come zona di classe III.
Secondo la classificazione adottata nell'allegato 3 del citato DPCM (e dal
successivo allegato A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore"), rientrano nella classe IV le aree
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza
di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione
e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie. Alle aree ricomprese entro tale classe sono attribuiti
maggiori limiti di livello sonoro (65 dB diurno e 55 dB notturno).
Rientrano invece nella classe III le aree di tipo misto, interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici. Alle aree ricomprese entro tale
classe, è assegnato un limite di livello sonoro inferiore (60 dB diurno e 50 dB
notturno).
L'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro
sull'inquinamento acustico, ha previsto l'emanazione di regolamenti
d'esecuzione, disciplinanti, tra l'altro, l'inquinamento acustico avente origine
dal traffico ferroviario. Il Governo vi ha adempiuto con il DPR 18 novembre
1998, n. 459.
Con tali disposizioni è stata individuata una fascia di pertinenza ferroviaria
di 250 m. (cfr. art. 3) con fissazione dei valori limite assoluti di immissione
(70 dB leq diurni e 60 dB leq notturni per il primo tratto di cento metri dalla
mezzeria dei binari; 65 dB leq diurni e 55 dB leq notturni per la restante
fascia di 150 metri).
Il Comune, supponendo che la normativa statale sopravvenuta avesse modificato il
precedente regime (in particolare quanto previsto dalla delibera della Giunta
regionale del 25 giugno 1993, n. 5/37724, il cui punto 4.2.2. ammetteva
espressamente che, in relazione all'intensità ed al tipo di traffico ed alle
caratteristiche specifiche della linea ferroviaria non doveva necessariamente
essere adottata la classe IV per le aree adiacenti) con deliberazioni del
Consiglio comunale n. 25 del 3 maggio 1999 e n. 40 del 29 settembre 1999, ha
adottato ed approvato, previo rigetto dell'osservazione presentata dal
ricorrente, una variante volta a classificare entro la classe IV anche l'area
posta a sud della linea ferroviaria ove è ubicata l’abitazione del ricorrente.
In conseguenza di tale modifica una discoteca posta nelle vicinanze
dell'abitazione del ricorrente, che d'estate svolge la propria attività anche
all'aperto e che in conseguenza dell'originaria classificazione del territorio
comunale avrebbe dovuto adeguarsi ai più restrittivi limiti previsti per la
classe III, ha potuto proseguire la propria attività.
Le deliberazioni di adozione ed approvazione della variante sono impugnate con
ricorso notificato il 30 dicembre 1999 e depositato il successivo 20 gennaio
2000, per le seguenti censure:
I) violazione del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale
25 giugno 1993, n. 5/37724;
II) eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, in quanto le
aree poste a nord ed a sud della linea ferroviaria posseggono ben distinte
caratteristiche;
III) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto
la reiezione dell'osservazione presentata dal ricorrente non reca puntuale
indicazione delle ragioni per cui è stata disattesa;
IV) eccesso di potere sotto il profilo della contraddizione con precedenti
manifestazioni di volontà e, in particolare, con la precedente classificazione
dell'area in classe III.
Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo la reiezione del ricorso perché
infondato.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2005, la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione ed erronea
applicazione DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale 25
giugno 1993, n. 5/37724, è fondato.
Invero oggetto della controversia è l'interpretazione della natura delle
prescrizioni sui valori limite assoluti di immissione introdotti dal DPR 18
novembre 1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario.
Il Comune nelle deliberazioni impugnate e nelle difese prodotte, sostiene che a
tali disposizioni debba essere attribuito il significato di imporre una
zonizzazione del territorio comunale conforme ai limiti prescritti per le fasce
di pertinenza di 250 m. dalla linea di mezzeria dei binari.
Conseguentemente, per effetto di tale normativa, afferma il Comune, è risultata
caducata l'originaria previsione della delibera della Giunta regionale del 25
giugno 1993, n. 5/37724, il cui punto 4.2.2. ammetteva espressamente che, in
relazione all'intensità ed al tipo di traffico ed alle caratteristiche
specifiche della linea ferroviaria non doveva necessariamente essere adottata la
classe IV per le aree ad essa adiacenti
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Comune, la previsione di limiti
di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non
comporta l’inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di
tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base alla citata normativa
statale, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti
di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se
relativa alle fasce di pertinenza della viabilità stradale, Tar Trentino Alto
Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419).
Ciò risulta evidente anche dall'esame della normativa regionale successivamente
intervenuta che, senza effetto innovativo, ha riconfermato espressamente tale
principio.
In particolare l'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13,
recante "Norme in materia di inquinamento acustico", nel demandare alla Giunta
regionale il compito di definire, con proprio provvedimento, i criteri tecnici
di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale, alla lett. e), stabilisce che non possono essere comprese in classe
inferiore alla IV, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si
trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie,
con la specificazione tuttavia che tale prescrizione vale solo per le linee
ferroviarie di grande comunicazione.
Inoltre la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776,
recante l'approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la
redazione della classificazione acustica del territorio comunale», pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del 15 luglio 2002, n. 29, ha espressamente riprodotto,
dando quindi atto dell'insussistenza di una portata innovativa della normativa
statale sopravvenuta, le indicazioni già contenute nella deliberazione della
Giunta regionale del 25 giugno 1993, n. 5/37724. La tesi del Comune secondo cui
il DPR 18 novembre 1998, n. 459 avrebbe comportato, sul punto specifico, la
caducazione della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993, n.
5/37724, risulta pertanto priva di fondamento.
Il paragrafo 2.2, chiarisce infatti che l'allegato A del DPCM 14 novembre 1997,
indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie, ma che
tuttavia ciò non esclude che, in prossimità delle suddette infrastrutture,
possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previsti
insediamenti industriali o centri commerciali, oppure, come nel caso di linee
ferroviarie locali, non possa essere attribuita la classe III se le
caratteristiche delle aree vicine all'infrastruttura ferroviaria e quelle del
traffico che si svolge sulla stessa lo rendono possibile, fermo restando che per
le sole linee ferroviarie di grande comunicazione, per le quali si ha presenza
di traffico ferroviario anche in periodo notturno, non può essere determinata
una classe inferiore alla IV nella fascia di territorio distante meno di cento
metri dalla linea ferroviaria.
Con indicazione ancor più di dettaglio, viene inoltre precisato che in linea
generale non è necessario che tutte le aree in prossimità di linee ferroviarie
siano poste esclusivamente in classe IV, dovendo essere valutata l'intensità e
il tipo di traffico, le caratteristiche specifiche di utilizzo della linea e
quelle insediative delle aree ad essa più prossime, con la conseguenza che può
essere adottata la classe III, e quindi non necessariamente la IV, nel caso si
tratti di linee con un piccolo numero di transiti in periodo diurno e quasi
assenza di traffico ferroviario in periodo notturno.
Risulta pertanto evidente che la deliberazione impugnata, fondandosi sul diverso
ed erroneo presupposto che fosse inderogabilmente necessaria la classificazione
alla classe IV, è incorsa nei vizi di violazione del DPCM 1 marzo 1991 e della
deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1993, n. 5/37724.
In definitiva il ricorso deve essere accolto in quanto risultano fondate le
censure di cui al primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori
motivi, in quanto la corretta classificazione delle aree adiacenti la linea
ferroviaria non può prescindere da una approfondita valutazione delle
caratteristiche specifiche di utilizzo della linea (che il ricorrente, allegando
un prospetto riepilogativo, afferma destinata al traffico locale e non
interessata da percorrenze notturne, senza che sul punto vi sia stata
contestazione da parte del Comune) e di quelle insediative delle aree ad essa
più prossime, escludendo ogni automatismo rispetto ai parametri dei limiti di
immissione previsti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459, entro le fasce di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie. Queste infatti, non costituiscono
elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono alla
zonizzazione realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle
“fasce di esenzione” relative alla rumorosità prodotta dal traffico
dell'infrastruttura.
In ragione della specificità delle questioni trattate e della non sufficiente
chiarezza della normativa al momento dell'adozione delle deliberazioni
impugnate, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l'integrale
compensazione delle spese tra e parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di
Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla la deliberazione consiliare 29 settembre 1999, n. 40 recante esame delle
osservazioni ed opposizioni all'aggiornamento e revisione al piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale e definitiva approvazione.
Spese compensate.
Così deciso, in Brescia, il 25 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei Signori:
Francesco Mariuzzo Presidente
Gianluca Morri Giudice
Stefano Mielli Giudice est.
NUMERO SENTENZA 1127 / 2005
DATA PUBBLICAZIONE 07 - 11 - 2005
1) Inquinamento acustico - Infrastrutture ferroviarie - Aree adiacenti - Nuova zonizzazione - Necessità inderogabile - Esclusione - DPR 459/98. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l’inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base al DPCM 1 marzo 1991, al DPR 18 novembre 1998, n. 459, nonché in base alla legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se relativa alle fasce di pertinenza della viabilità stradale, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, di cui al DPR 18 novembre 1998, n. 459 e i relativi parametri dei limiti di immissione, non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle “fasce di esenzione” relative alla rumorosità prodotta dal traffico dell'infrastruttura. Pres. Mariuzzo, Est. Mielli - P.U.B. (Avv.ti Leali e Vescia) c. Comune di Carobbio degli Angeli (Avv. Bendinelli) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 7 novembre 2005, n. 1127
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