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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 244 Reg.Sent.

Anno 2005


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel. Est.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 83 del 2004 proposto da UNIFER S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Mario Ferrari, difesa e rappresentata dall’avv. Marco Sgroi ed elettivamente domiciliata in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso l’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti;
contro
il Comune di Villanova sull’Arda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;
e nei confronti
di A.R.P.A. Emilia-Romagna, Menta Cristina, Maffini Gianfranco, Menta Roberto e Pedone Giovanna, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza in data 17 novembre 2003 (prot. n. 15, reg.ord. n. 5877/03), con cui il Sindaco del Comune di Villanova sull’Arda ha ingiunto alla società ricorrente di “adottare tutte le contromisure necessarie per eliminare o comunque ridurre, sino al rispetto dei valori limite di immissione differenziale in ambiente abitativo, l’emissione sonora prodotta dalla lavorazione del ferro, come effettuata presso la sede dell’Azienda sita in Villanova sull’Arda …”:
di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi incluso - se ed in quanto occorrer possa - il parere dell’A.R.P.A. Emilia-Romagna, Sezione di Piacenza, emesso in data 23 aprile 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villanova sull’Arda;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 l’avv. Sgroi per la società ricorrente e l’avv. Cugurra per l’Amministrazione comunale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O E D I R I T T O


Pervenuta segnalazione della sig.ra Cristina Menta circa un caso di inquinamento acustico riconducibile all’attività della società ricorrente, il cui stabilimento è ubicato in area confinante con quella dell’abitazione della Menta, il Comune di Villanova sull’Arda chiedeva alla Sezione provinciale dell’ARPA di Piacenza di effettuare i necessari rilievi fonometrici. Successivamente, avendo ricevuto comunicazione di un rapporto tecnico che denunciava in ambiente abitativo il superamento del limite previsto dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 per il livello sonoro di immissione “differenziale” (v. nota dell’ARPA del 23 aprile 2003), e avendo altresì preso conoscenza dell’invito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ad adottare idonei interventi per far cessare il disturbo provocato agli occupanti dell’abitazione vicina (v. nota del 7 novembre 2003), il Sindaco del Comune di Villanova sull’Arda ingiungeva alla società ricorrente di “adottare tutte le contromisure necessarie per eliminare o comunque ridurre, sino al rispetto dei valori limite di immissione differenziale in ambiente abitativo, l’emissione sonora prodotta dalla lavorazione del ferro, come effettuata presso la sede dell’Azienda sita in Villanova sull’Arda …”, ed in particolare di predisporre uno studio dettagliato sull’impatto acustico dell’attività produttiva, in vista della redazione di un adeguato piano di bonifica e di una sollecita esecuzione dei conseguenti lavori (v. ordinanza in data 17 novembre 2003, prot. n. 15, reg.ord. n. 5877/03).


Avverso l’ordinanza sindacale e - in via puramente cautelativa - l’accertamento tecnico dell’ARPA ha proposto impugnativa la società ricorrente, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’insussistenza dei presupposti di legge per l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente, e infine l’indebita applicazione del c.d. “criterio differenziale” in territorio comunale privo di zonizzazione acustica, e comunque in area da considerare “esclusivamente industriale”.


Si è costituito in giudizio il Comune di Villanova sull’Arda, resistendo al gravame.


L’istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2004 (ord. n. 85/2004).


All’udienza del 19 aprile 2005, ascoltati i rappresentanti delle parti costituite, la causa è passata in decisione.


Il ricorso è fondato.


Ritiene il Collegio assorbente la questione legata alla inapplicabilità del “criterio differenziale” per carenza di zonizzazione acustica nel Comune di Villanova sull’Arda. Sul punto appare sufficiente rinviare all’orientamento giurisprudenziale che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, considera operativi i limiti “assoluti” ma non anche quelli “differenziali” (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 1° marzo 2004 n. 813; TAR Veneto, Sez. III, 31 marzo 2004 n. 847 e 29 marzo 2002 n. 1195; TAR Toscana, Sez. II, 2 aprile 2003 n. 1206; TAR Friuli - Venezia Giulia 21 dicembre 2002 n. 1069).


Alla base di tale indirizzo è l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991”). In effetti, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 della normativa del 1991 (primo comma riferito ai limiti “assoluti” e secondo comma riferito ai limiti “differenziali”), sarebbe stato evidentemente necessario rinviare ad ambedue le fattispecie. Né, d’altra parte, persuade la tesi (v. circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle “esclusivamente industriali”) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore; in realtà, già nella vigenza del d.P.C.M. 1° marzo 1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali (v. art. 2, comma 2), e ciò nonostante si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria [“… in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone …” (art. 6, commi 1 e 2)], con la conseguenza che il rinvio al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare invece l’applicabilità del “criterio differenziale” all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica. Detto strumento, si è fatto notare, si presenta essenziale anche per i limiti “differenziali” perché “necessario ad individuare sia quelle aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità ovvero gli spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso, in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali «fasce-cuscinetto» tra zone diversamente classificate”, atteso che “d’altra parte, proprio l’art. 4 della menzionata legge n. 447 del 1995 prevede esplicitamente che le Regioni - nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei Comuni - devono stabilire «il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991», stabilendo altresì, che «qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7», piani che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale” (così Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2003 n. 880).


In definitiva, anche alla luce del nuovo assetto complessivo del sistema, appare corretto desumerne che, in attesa che i comuni provvedano alla prescritta zonizzazione, il legislatore del 1997 abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le soglie di tollerabilità ivi disciplinate (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1° comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991, e cioè unicamente dei limiti “assoluti” del previgente regime. La circostanza poi che l’art. 15, comma 1, della legge n. 447 del 1995 stabilisse che “nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all’adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 …”, lungi dall’introdurre un regime transitorio prevalente su quello regolato dal sopraggiunto d.P.C.M. 14 novembre 1997, conferma piuttosto come quest’ultimo strumento normativo (di natura regolamentare) si riappropriasse del potere di definire la portata della disciplina transitoria (“… fino all’adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano …”), ivi compresa la scelta di escludere medio tempore la vigenza dei limiti “differenziali”.


Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza sindacale, restando assorbite le restanti censure.


Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l’EMILIA-ROMAGNA, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale del 17 novembre 2003.
 

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2005.

f.to Gaetano Cicciò Presidente

f.to Italo Caso Consigliere rel.est.

Depositata in Segreteria il 4 maggio 2005
 

Il Segretario
f.to Eleonora Raffaele

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilità dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli “limiti assoluti” e non anche quelli “differenziali”. Non persuade in merito l’interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilità dei limiti differenziali perché ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le soglie di tollerabilità disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1° comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991. Pres. Cicciò, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull’Arda (Avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, n. 244

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